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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5387 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14901/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 14901 dell'anno 2022
TRA
, C.F. , con l'Avv. BOLDINI Parte_1 C.F._1
DAVIDE
ATTORE
E
(C.F. ), con l'avv. MI ROSAMARIA CP_1 C.F._2
CONVENUTA
OGGETTO: abuso di conto corrente – ripetizione somme – assegno di mantenimento rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 3 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio l'ex Parte_1 moglie per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma complessiva di € CP_1
30.129,65 (o di altra diversa somma risultante all'esito del rendiconto), corrispondente al 65% dei prelievi eseguiti dalla convenuta, senza il consenso dell'attore, dal conto corrente tra loro cointestato
Banca Sella n. 3052623368540.
In particolare, ha esposto che:
Pagina 1 - e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pino Parte_1 CP_1
Torinese l'11.7.1999; dal matrimonio sono nati due figli, il 16.12.2000 e il Per_1 Per_2
21.08.2003;
- i coniugi si sono separati legalmente con verbale di separazione consensuale dell'11.5.2009, omologato dal Tribunale di Torino il 20.5.2009;
- il 14.5.2015, con sentenza nr. 3487/2015, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da Pt_1
e
[...] CP_1
- con il predetto verbale di separazione e in quanto genitori di Parte_1 CP_1
e , si sono obbligati a contribuire al mantenimento dei figli mediante Per_1 Per_2 versamenti mensili, in apposito conto corrente bancario, fissati, in ragione dei redditi di ciascuno, in € 250,00 a carico della madre e in € 500,00 a carico del padre;
in particolare i genitori si sono accordati affinché tali somme venissero utilizzate “al fine esclusivo di soddisfare le esigenze dei bisogni dei figli minori, a solo titolo esemplificativo, spese scolastiche mediche, spese per l'abbigliamento, spese per l'attività sportive, ricreative ludiche, restando escluse le spese per l'alimentazione”, con obbligo di rendiconto reciproco;
- anche nella sentenza di divorzio è stato disposto che “ciascuno dei genitori farà fronte alle necessità dei figli quando si trovino presso di lui. Dà atto che i genitori concordano che le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, di abbigliamento, per le attività sportive ludiche dei figli, previamente concordate, verranno effettuate utilizzando il conto corrente cointestato ed alimentato mensilmente con la somma di euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, attraverso versamenti effettuati da entrambi i genitori in una proporzione che, tenendo conto dei rispettivi attuali redditi, viene determinata nel 65% a carico del padre e nel 35% a carico della madre.”;
- in sintesi, quanto al mantenimento dei figli e , in sede di separazione e poi di Per_1 Per_2 divorzio, gli ex coniugi hanno optato per una gestione condivisa di alcune spese predeterminate, attraverso l'uso di un conto corrente cointestato, previo accordo e con obbligo di rendiconto;
- le parti, infatti, hanno aperto presso la Banca Sella il conto corrente nr. 3052623368540, cointestato ad entrambi disgiuntamente;
- nel corso degli anni su tale conto corrente è stata accreditata la complessiva somma di €
51.663,86. Di tale somma , dal 9.12.2013 al 27.12.2017, ha disposto di soli € Parte_1
5.310,54; al contrario, ha usufruito di tutta la residua parte pari a € 46.353,32. In CP_1 particolare, la convenuta: nel 2011 ha prelevato nr. 65 volte per un totale complessivo di €
Pagina 2 5.753,05, di cui € 183,00 a titolo di pagamento a favore di nel 2012 ha Controparte_2 prelevato nr.72 volte per un totale complessivo di € 7.644,34, di cui € 160 a titolo di pagamento a favore di;
nel 2013 ha prelevato nr. 97 volte per un totale di € 8.278,37, di Controparte_2 cui € 725,00 a titolo di pagamento a favore di;
nel 2014 ha prelevato nr. 97 Controparte_2 volte per un totale di € 8.254,00, di cui € 263,00 00 a titolo di pagamento a favore di
[...]
; nel 2015 ha prelevato nr. 80 volte per un totale di € 5.857,32 tra cui alcuni bonifici in CP_2 favore di se stessa e alcuni giroconti;
nel 2016 ha prelevato nr. 57 volte per un totale di €
6.471,55; nel 2017 ha prelevato nr. 43 volte per un totale di € 3.493,90, tra cui alcuni giroconti;
fino al 7.02.2018 ha utilizzato il conto nr. 6 volte prelevando la complessiva somma di €
600,63;
- ha, altresì, predisposto una carta prepagata, alimentata mensilmente dal conto CP_1 corrente cointestato, consegnandola ai figli per le loro spese quotidiane;
- non ha mai condiviso con l'ex marito, , alcun preventivo, CP_1 Parte_1 giustificativo, fattura o ricevuta relativa alle spese effettuate tramite il conto corrente;
solo negli anni 2016-2017 ha predisposto un file digitale condiviso, in cui ha riportato le spese e le operazioni da lei eseguite;
- dall'esame dei predetto file ha appreso che ha utilizzato il conto Parte_1 CP_1 cointestato:
• per il pagamento delle proprie utenze domestiche per 4 anni, come risulta dai pagamenti eseguiti in favore di;
CP_2
• per le spese di trasporto e gli abbonamenti telefonici dei figli;
• per un ciclo di oculometria per del costo di circa € 2.000,00 Per_2
• per un ciclo di agopuntura per gestire la rabbia di;
Per_2
• per un corso di snowboard e l'acquisto della relativa attrezzatura per Per_1
• per un corso a pagamento dal titolo “impariamo ad imparare” per entrambi i figli;
• corsi per entrambi di tennis, nuoto, ginnastica acrobatica, canoa, kick boxing;
• corso di batteria per;
Per_2
• per regali natalizi ai figli;
• per spese di cartoleria abbigliamento, supermercati, ferramenta.
- la maggior parte delle spese eseguite da non rientrano tra quelle indicate nella CP_1 sentenza di divorzio cui è destinato il conto corrente, ovvero le spese mediche non coperte dal
SSN, scolastiche, di abbigliamento, per attività sportive e ludiche dei figli;
in molta parte si tratta di spese sicuramente a beneficio dei figli ma che avrebbero dovuto restare a carico esclusivo della madre, trattandosi di esborsi effettuati a copertura di necessità sorte nei periodi
Pagina 3 in cui e vivevano con la madre. In ogni caso nessuna di tali spese è mai Per_1 Per_2 stata concordata con , il quale non è mai stato informato delle spese fatte da Parte_1 se non, a volte, a pagamento avvenuto;
CP_1
- con lettera raccomandata del 23.6.2017 ha contestato a l'abuso Parte_1 CP_1 del conto corrente cointestato dal 2015 in avanti, invitandola a concludere una negoziazione assistita;
- con lettera mail del 28.06.2019 ha comunicato all'ex moglie che dal mese Parte_1 successivo avrebbe versato sul conto cointestato destinato alle spese dei figli, la minor somma pari ad € 50,00 a titolo di acconto e che avrebbe provveduto al saldo di sua competenza entro la fine del mese solo ed esclusivamente per le spese effettuate anche con il suo consenso e previa esibizione dei giustificativi;
- il 21.1.2020 ha ottenuto dal Giudice di Pace di Torino il decreto ingiuntivo nr. CP_1
739/2020 con il quale è stato ingiunto ad il pagamento di € 2.040,00 a titolo di Parte_1 spese di mantenimento;
- ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto;
con sentenza Parte_2 nr.1673/2021 del 28.06.2021 il Giudice di Pace di Torino ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese;
- con ricorso per la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio notificato in data
1.7.2022 ha chiesto al Tribunale di Torino di disporre che CP_1 Parte_1 contribuisca mensilmente al mantenimento dei figli con la somma complessiva di € 800,00 oltre il 50 % delle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche e universitarie, di abbigliamento, per le attività sportive e ludiche dei figli, come da protocollo d'intesa tra il
Tribunale di Torino ed il COA del 15.3. 2016;
- il ricorso è stato iscritto al n. RG. 10163/2022 del Tribunale di Torino che ha fissato udienza per il giorno 20.10.2022; tanto premesso l'attore ha dedotto l'abusività dei prelievi eseguiti da parte di dal conto CP_1 corrente cointestato dal 3.2.2011 all'attualità, essendo relativi a spese che, per quanto in gran parte a beneficio dei figli, non sono mai state oggetto di accordo tra le parti, nè rendicontate ed in ogni caso non rientranti tra quelle indicate nella sentenza di divorzio.
Ha quindi chiesto di ordinare a di rendere il conto della gestione e delle operazioni CP_1 eseguite sul conto corrente bancario Sella nr. 30 52623368540 nel periodo dal 3.2.2011 all'attualità e, conseguentemente di condannarla a pagare in favore di , la somma complessiva di € Parte_1
30.129,65, pari al 65% delle somme spese dalla convenuta oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo.
Pagina 4 si è costituita in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, ha contestato l'avversaria ricostruzione dei fatti esponendo che:
- si è sempre fatta carico ed occupata delle necessità dei figli, informando in ogni CP_1 occasione l'ex marito;
Parte_1
- a seguito di una discussione intervenuta con aveva chiesto allo stesso di occuparsi Parte_1 personalmente delle esigenze dei figli, ma il dapprima accettava ed immediatamente dopo Pt_1 restituiva l'incarico alla convenuta, per cui è sempre rimasta in capo a l'incombenza di CP_1 svolgere in misura maggiore le operazioni sul conto corrente necessarie per soddisfare i bisogni dei figli;
-ha sempre utilizzato, d'intesa con , il conto comune per le necessità dei ragazzi, ad Parte_1 eccezione della spesa alimentare che restava a carico di ogni genitore, stante la permanenza alternata di e presso le rispettive abitazioni (dal padre solo sino all'anno Per_2 Per_1 Parte_1
2019);
- il padre sin dalla separazione tra i coniugi, si è limitato ad alimentare il conto in comune per le necessità dei figli, ma non si è mai occupato delle loro attività e interessi;
- la gestione dei ragazzi si è poi complicata a seguito di un viaggio in Irlanda organizzato da Pt_1
, del valore di € 2.700. In particolare, aveva fin da subito manifestato le sue
[...] CP_1 perplessità a causa dell'incidenza economica che tale viaggio avrebbe avuto sul conto corrente in comune. L'attore inizialmente dichiarava che si sarebbe fatto lui carico di tale spesa, ma poi prelevava ogni mese € 300,00 a titolo di rimborso del viaggio in Irlanda dal conto cointestato;
- la convenuta dall'anno 2016 sino alla metà dell'anno 2019, predisponeva un prospetto on line,
d'intesa con l'attore e condiviso da entrambi i genitori, per le voci di spesa sostenute da CP_1 per i figli, mai contestate da;
prospetto non più condiviso dall'anno 2019 stante Parte_1
l'esiguità del versamento sul conto comune dal , pari ad € 50,00 mensili e, poi dal giugno 2021 Pt_1 la totale mancanza di versamenti sul conto cointestato da parte dell'attore;
- dall'anno 2017 i due figli hanno gradatamente diradato i rapporti con il padre e non si sono più recati in modo continuativo presso l'abitazione paterna;
- dall'anno 2019 hanno interrotto definitivamente la permanenza presso la casa paterna, per cui la collocazione abitativa dei due figli si è trasformata in “prevalenza” anzi praticamente esclusiva presso l'abitazione della madre, come riconosciuto anche da questo Tribunale con il Decreto di accoglimento di modifiche delle condizioni di divorzio cronol. N. 15682/2022 del 26.10.2022 (RG VG. n.
10163/2022), che ha stabilito: “ dispone che il IG corrisponda a entro il Pt_1 CP_1 cinque di ogni mese la somma di € 500,00, oltre aggiornamento secondo indici Istat maturate maturando, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 250 ciascuno), oltre il 50% delle
Pagina 5 spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del
2016” (doc n. 6 );
- dal giugno 2019 al giugno 2021 l'attore ha ridotto autonomamente il contribuito mensile di € 390,00, versando sul conto comune l'irrisoria somma di euro 50,00 mensile per entrambi i figli;
dall'anno 2021 non ha versato più alcuna somma restando così a totale carico della madre ogni bisogno dei figli, anche alimentare;
- ha provveduto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: al pagamento della CP_1 mensa scolastica dei figli, nel caso di specie dovuta da entrambi i genitori collocatari, (voce pagamenti
Comune di Torino), all'abbigliamento, alle spese sanitarie, spese di oculometria, agopuntura, un percorso psicologico della famiglia con la dott.ssa , al quale aveva partecipato anche il Persona_3
; alle spese relative alla frequentazione dei corsi sportivi e relativo abbigliamento sportivo, alle Pt_1 attività ludiche e ricreative, agli abbonamenti dell'autobus dei due figli, alle schede telefoniche per i ragazzi, e quant'altro si rendesse necessario alla soddisfazione delle esigenze/necessità dei figli;
- dal 2011 al 2016 non ha più i documenti di acquisto perché entrambi i genitori CP_1 attingevano da quel conto per le spese dei ragazzi e, non solo, ha utilizzato il conto Parte_1 anche per pagamenti personali, per pagare la carrozzeria, pedaggi autostradali, spese nei supermercati e quant'altro;
- le spese dentistiche per e sono sempre state concordate;
così le spese di Per_2 Per_1 optometria di erano condivise, infatti, lo stesso interloquiva con i dottori, sempre su Per_2 Pt_1 richiesta della CP_1
- il pagamento effettuato alla era un tardivo pagamento della mensa dei ragazzi;
CP_3
- i pagamenti all' erano avvenuti tramite il conto cointestato, per mero errore materiale nella CP_2 trasmissione, a tale società, dell'Iban bancario: tutte le somme sono state rimborsate con bonifico dalla convenuta;
In diritto, ha eccepito:
- la carenza dell'obbligo di rendiconto tra i coniugi per le somme versate per il mantenimento dei figli e la conseguente illegittimità della richiesta di resoconto. La sentenza di divorzio, in ordine alla gestione condivisa dei figli, non dispone alcun obbligo di documentazione o rendicontazione delle spese. Entrambi i genitori, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, devono concorrere economicamente al mantenimento della prole in misura proporzionata alle proprie sostanze e alle esigenze degli stessi figli. Adempiuto tale dovere e soddisfatti gli obblighi di legge, nessuno spazio residua per un resoconto in ordine alla gestione effettiva delle somme spese dall'altro coniuge. Il contributo versato da e , sul conto cointestato, deve CP_1 Parte_1
Pagina 6 essere considerato alla stregua di assegno mensile per le spese c.d. “routinarie/ordinarie” per il mantenimento dei figli e destinate a soddisfare le esigenze quotidiane ordinarie e non quelle straordinarie;
- carenza dell'obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine all'effettuazione e determinazione delle spese straordinarie. Il versamento sul conto corrente in comune, corrisposto mensilmente da entrambi i coniugi, è un contributo “forfettario” per cui non è configurabile a carico del coniuge affidatario/collocatario dei figli, anche nell'ipotesi di decisioni di maggiore interesse per la prole, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine all'effettuazione e determinazione delle spese straordinarie. avrebbe Parte_1 dovuto dissentire sulle scelte e sulle spese effettuate da per i figli e , CP_1 Per_1 Per_2 attingendo dal conto in comune, manifestando immediatamente il suo dissenso motivato ovvero demandando ogni valutazione al Giudice, senza chiedere a distanza di anni una rendicontazione delle somme spese, non prevista dalla normativa;
- intervenuta prescrizione parziale. Nella denegata e non creduta ipotesi di obbligo di resoconto da parte di questo dovrà essere effettuato dal 14 maggio 2015, data in cui è intervenuta la CP_1 sentenza di divorzio, e sino all'anno 2019, considerato che successivamente non ha Parte_1 versato più nulla ed i figli sono rimasti collocati stabilmente dalla madre. Trattandosi di spese c.d.
“routinarie/ordinarie”, la prescrizione applicabile è quella quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. La rendicontazione precedente all'1.8.2012 è, invece, prescritta, poiché tale data decorre il termine ordinario della prescrizione di 10 anni, essendo stata notificato introduttivo di questo giudizio alla sig.ra in data 01.08.2022 e non può che essere richiesto il resoconto sino all'anno 2019. CP_1
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto di rigettare il ricorso ed ha formulato domanda riconvenzionale, per ottenere il rimborso delle somme anticipate nel corso degli anni per le esigenze e nell'interesse dei figli e stante il mancato versamento delle somme dovute dal Per_2 Per_1 padre a titolo di contributo di mantenimento, tutte pacificamente dovute, sia che si ritengano ordinarie, sia straordinarie, come da elenchi dettagliati a fare data dal 2016 al 2022 e dagli estratti conto prodotti e, quantificate nella somma di € 13.617,73. Con condanna ex art. 96 c.p.c.
In data 29.3.2024, l'avvocato di parte convenuta, ha dismesso il mandato difensivo Parte_3 ricevuto da in relazione al presente giudizio. CP_1
In data 30.03.2024 si è costituito il nuovo difensore di parte convenuta SA MI.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi e CTU.
***
Non sono oggetto di contestazione le seguenti circostanze:
Pagina 7 - e hanno contratto matrimonio in data 11.07.1999; dall'unione Parte_1 CP_1 matrimoniale sono nati due figli, il 16.12.2000 e il 21.08.2003; Per_1 Per_2
- le parti si sono separate legalmente con verbale di separazione consensuale dell'11.5.2009, omologato dal Tribunale di Torino il 20.05.2009 (doc.1) ed il 14.5.2015 hanno ottenuto il divorzio, pronunciato con sentenza nr. 3487/2015 dal Tribunale di Torino;
- con il verbale di separazione consensuale del 2009, le parti hanno ottenuto l'affido condiviso ed
“alternato” dei figli, con obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi mediante versamenti mensili, in un apposito conto corrente bancario, in ragione dei redditi di ciascuno (€ 250 a carico della madre;
€ 500 a carico del padre), “al fine esclusivo di soddisfare le esigenze dei bisogni dei figli minori, a solo titolo esemplificativo, spese scolastiche mediche, spese per l'abbigliamento, spese per
l'attività sportive, ricreative ludiche, restando escluse le spese per l'alimentazione” (doc. n. 1);
- a seguito di tali accordi le parti hanno aperto presso la Banca Sella il conto corrente nr.
3052623368540, cointestato a entrambi disgiuntamente;
- nella sentenza di divorzio del 2015 è stato disposto che “ciascuno dei genitori farà fronte alle necessità dei figli quando si trovino presso di lui. Dà atto che i genitori concordano che le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, di abbigliamento, per le attività sportive ludiche dei figli, previamente concordate, verranno effettuate utilizzando il conto corrente cointestato ed alimentato mensilmente con la somma di euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, attraverso versamenti effettuati da entrambi i genitori in una proporzione che, tenendo conto dei rispettivi attuali redditi, viene determinata nel 65% (€ 390) a carico del padre e nel
35% (€ 210) a carico della madre.”;
- ha utilizzato (inevitabilmente, anche in ragione del maggiore contributo a carico CP_1 dell'altro genitore) il conto cointestato più spesso dell'ex marito. In particolare, nel corso degli anni, sul predetto conto, sono stati accreditati complessivi € 51.663,86; di tale somma la convenuta ha disposto di € 46.353,32, l'attore di € 5.310,54;
- con lettera raccomandata del 23.06.2017 ha contestato a di aver Parte_1 CP_1 utilizzato le somme versate per il mantenimento sul conto cointestato” contrariamente alle condizioni di divorzio fissate con Sentenza del Tribunale di Torino n. 3487/2015, ossia per “provvedere invece a spese ordinarie”, senza previo accordo e senza inoltro della relativa documentazione fiscale (doc.7);
- con mail del 28.06.2019 ha comunicato a che, dal mese successivo, Parte_1 CP_1 avrebbe versato sul conto corrente cointestato destinato alle spese per i figli, la minor somma di € 50
(invece di € 390) a titolo di acconto e che avrebbe provveduto al saldo di sua competenza entro la fine del mese solo ed esclusivamente per le spese effettuate anche con il suo consenso scritto e previa esibizione dei giustificativi (doc.8);
Pagina 8 - dal giugno 2019 al giugno del 2021 ha versato il solo importo di € 50,00 sul conto Parte_1 cointestato;
- a seguito di ricorso proposto da l'1.7.2022 per la modifica delle condizioni della CP_1 sentenza di divorzio, il Tribunale di Torino, con decreto di accoglimento n.15682/2022 del
26.10.2022, ha modificato le suddette condizioni nei termini che seguono (doc.6): “ dispone che il IG corrisponda a entro il cinque di ogni mese la somma di € 500,00, oltre Pt_1 CP_1 aggiornamento secondo indici Istat maturate maturando, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 250 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 2016”.
Le parti controvertono:
- sul dovere o meno di rendiconto reciproco delle spese effettuate per il mantenimento dei figli, tramite l'utilizzo del conto cointestato;
- sulla debenza delle somme oggetto della domanda di ripetizione e sulla relativa quantificazione;
- sull'intervenuta prescrizione parziale della rendicontazione delle spese effettuate nel periodo precedente all'1.8.2012 e del relativo diritto alla ripetizione;
- sull'utilizzabilità in giudizio della documentazione prodotta da sub doc. n. 8; CP_1
- sul mancato rimborso da parte di , in favore di delle spese (ordinarie e Parte_1 CP_1 straordinarie) dalla stessa sostenuta extra mantenimento nell'interesse dei figli, dal 2016 al 2022 compreso.
Sulla qualificazione dell'azione e sull'eccezione di prescrizione
ha agito nel presente giudizio per ottenere la restituzione da parte dell'ex moglie Parte_1 dell'importo € 30.129,65, pari al 65% delle spese effettuate sul conto cointestato, acceso a seguito della separazione giudiziale e destinato alla gestione comune delle spese da sostenere per le esigenze dei figli minori. In particolare, l'attore sostiene che abbia utilizzato il predetto conto CP_1 abusivamente, prelevando nel corso degli somme in misura maggiore rispetto a lui (€ 51.663,86 rispetto a € 5.310,54) che, in parte, sarebbero state utilizzate per il pagamento delle utenze domestiche
(che avrebbero dovuto essere a carico esclusivo della e, in parte, pur essendo “sicuramente a CP_1 beneficio dei figli” (come da espressa ammissione dell'attore, cfr. pag. 23 dell'atto di citazione) non rientrerebbero tra quelle contemplate nella sentenza di divorzio o sarebbero dovute “restare a carico esclusivo della madre, trattandosi di spese per le necessità sorte nei periodi in cui si trovavano insieme”. Ha, inoltre, dedotto di non aver mai concordato alcuna spesa e di non essere mai stato informato delle spese fatte se non, a volte, a pagamento avvenuto.
Pagina 9 Ha specificamente contestato l'abuso di conto corrente per le spese relative al “trasporto e abbonamenti telefonici dei figli, ciclo di oculometria per di agopuntura per gestire Persona_4 la rabbia per , corso di snowboard e acquisto della relativa attrezzatura, corso “impariamo Per_2
a imparare” per entrambi i figli, “corso per entrambi di tennis, nuoto, ginnastica acrobatica, canoa, kick boxing, corso di batteria per , regali natalizi per i figli, spese in cartoleria, Per_2 abbigliamento, supermercati, ferramenta”, nonché per avere la consegnato ai figli una carta CP_1 prepagata per le loro spese quotidiane. Ha, in ogni caso, contestato “la legittimità di tutte le operazioni eseguite dalla sig.ra sul conto corrente cointestato nel periodo dal 3.2.2011 ad oggi”. CP_1
Al netto della genericità di tale ultima doglianza e della contestazione indistinta e generalizzata di tutte le spese fatte dal conto cointestato, alimentato esclusivamente dai versamenti eseguiti da entrambi i genitori in adempimento agli obblighi di mantenimento gravanti su entrambi - nella misura stabilita dalla omologa di separazione prima e della sentenza di divorzio poi - per quel che si evince dalle scarne allegazioni di cui all'atto di citazione, sembra di comprendere che oggetto di contestazione siano le somme spese per le attività ed esigenze dei figli sopra indicate e ritenute dall'attore “costose, inutili e superflue” e, in ogni caso, suscettibili di ripetizione poiché non concordate.
Limitando, dunque, l'oggetto del petitum a tali spese – in quanto diversamente ragionando l'attore sarebbe di fatto parzialmente esonerato dall'obbligo di mantenimento dei figli, avendo chiesto la restituzione del 65% delle spese fatte dalla madre entro il limite di spesa mensile per il mantenimento concordato dalle stesse parti in sede di separazione – il diritto fatto valere nel presente giudizio da
è qualificabile come diritto alla ripetizione di somme versate a titolo di Parte_1 mantenimento, poichè asseritamente abusivamente utilizzate dall'ex moglie a copertura CP_1 di spese che, per quanto a beneficio dei figli, avrebbero dovuto rimanere a carico esclusivo della convenuta, non rientrando tra quelle previste nella sentenza di separazione prima e di divorzio poi, o trattandosi, comunque, di spese superflue.
Pare opportuno precisare che la domanda in esame non rientra nell'ipotesi della condictio indebiti, ovvero non è inquadrabile come azione volta alla restituzione di somme indebitamente versate ex art. 2033 cod. civ. E infatti, gli importi mensilmente versati da sul conto cointestato, Parte_1
a seguito della separazione avvenuta nel 2009, sono stati prestabiliti dal Giudice, in forza di un titolo valido ed efficace, peraltro non oggetto di contestazione, e costituiscono un contributo obbligatorio da parte di entrambi i genitori, destinato al mantenimento dei figli, in attuazione degli obblighi previsti dagli artt. 315 bis e 361 bis c.p.c. Non si tratta quindi di versamenti effettuati dall'attore senza causa o eccedenti rispetto a quanto pattuito, circostanza che esclude la sussistenza di una ipotesi di indebito oggettivo.
Pagina 10 Con specifico riferimento all'assegno di mantenimento, la Suprema Corte a Sezioni Unite si è espressa nel senso di ritenere, salvo alcune ipotesi eccezionali, i relativi versamenti irripetibili, in forza di due considerazioni principali: in primo luogo, le somme versate a titolo di mantenimento hanno una natura alimentare, ovvero sono destinate a garantire i bisogni essenziali del coniuge o, come nel caso in esame, dei figli beneficiari. Questa tipologia di obbligo ha una funzione di solidarietà familiare che prevale su altre considerazioni economiche. In secondo luogo, la ripetizione delle somme versate, minerebbe la stabilità economica e psicologica dei beneficiari, creando un'incertezza dannosa per il benessere familiare.
“Nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato — e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti — dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere due diverse ipotesi.
Nel caso in cui vi sia una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile opera la
“condictio indebiti”, ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate. Nel caso, invece, in cui si proceda sia ad una rivalutazione — sotto il profilo dell'an debeatur — con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia ad una semplice rimodulazione al ribasso — sotto il profilo del quantum —, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile alla luce del principio di solidarietà post-coniugale e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica. Al di fuori, dunque, dei casi da ultimo citati, in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.” (cfr. Sez. Un. Cass. n. 32914/2022).
La pronuncia in esame, pur attenendo alla diversa ipotesi di riduzione con effetti ex tunc della quantificazione della somma dovuta dal genitore a titolo di mantenimento in favore del figlio, sancisce un principio di diritto certamente applicabile, in via analogica, anche alla fattispecie in esame, ossia quello della irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento in forza di un provvedimento giudiziale, anche laddove se ne disponga la successiva modifica con astratta efficacia dall'emissione del titolo stesso.
Nella fattispecie in esame, è circostanza pacifica che, per il periodo che in questa sede rileva, dal 2011 al giugno 2019 abbia versato sul conto cointestato con la ex moglie gli importi stabiliti per il Pt_1
Pagina 11 mantenimento dei figli dapprima dal provvedimento di omologa della separazione consensuale e poi CP dalla sentenza di divorzio;
né è contestato, tranne che per le spese relative alle bollette , di cui si dirà di seguito, che tali somme siano state utilizzate per le esigenze dei figli.
Non si comprende, pertanto, a che titolo sia chiesta la restituzione, in assenza di allegazione sia di utilizzo delle somme per esigenze diverse da quelle dei figli, sia di appropriazione delle stesse da parte della convenuta o di altre condotte illecite relative alla tutela dei figli minori, sia, infine, di intervenuta modifica in diminuzione dell'obbligo di contribuzione. In altri termini, non si ravvisa né è stato, di fatto, allegato, alcun “abuso” da parte della convenuta nell'utilizzo delle somme versate sul conto cointestato, atteso che lo stesso attore afferma che senza dubbio le stesse sono state utilizzate per soddisfare le esigenze dei figli, senza che sia stata posta in essere alcuna condotta illecita o distrattiva.
Pare, inoltre, opportuno evidenziare che l'assegno di mantenimento ha natura para-alimentare, rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni (o maggiorenni non autosufficienti economicamente), al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire, in rapporto alle esigenze anche presunte in relazione all'età, agli studi e ai bisogni di vita della persona (cfr. Cass 10974/2023 che sul carattere «sostanzialmente alimentare» dell'assegno richiama Cass. 28987/2008; Cass. 13609/2016;
Cass. 23569/2016; Cass. 11689/2018).
In particolare, l'assegno a favore del minore, fissato in sede di separazione in via temporanea nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi - ed eventualmente modificato nel corso del giudizio - è diretto al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del minore durante il procedimento di separazione. Pertanto, è esclusa la ripetibilità, anche in parte, delle somme erogate prima della pronuncia definitiva sul punto, dovendosi presumersi che il genitore affidatario le abbia utilizzate tutte per il mantenimento del minore, come era suo dovere (cfr. Cass. n. 3363/1993).
A fortiori, le somme versate in forza di pronuncia definitiva, quale l'omologa di separazione, sono del pari irripetibili avendo le parti già concordato (e il Tribunale approvato con l'omologazione) il contributo minimo a carico di ciascun genitore per provvedere al mantenimento, con conseguente presunzione che le somme spese nei limiti di tale importo siano state utilizzate per il mantenimento dei figli minori, ancor più se, come nella fattispecie in esame, le somme versate sono piuttosto contenute.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. non determinano alcun il diritto al rimborso (cfr. Cass. n.
28772/2023 che richiama Cass. 18749/200410942/2015 e 10927/2018).
Il predetto principio è applicabile anche alla fattispecie in esame, pur vertendosi nella diversa ma del tutto analoga ipotesi di mantenimento dei figli minori.
Pagina 12 Come già evidenziato, peraltro, nella fattispecie in esame non è oggetto di contestazione che gli importi prelevati dal conto comune siano stati utilizzati da “a beneficio dei figli” e CP_1 che non vi sia stata alcuna “rivalutazione o rimodulazione della condizione “del richiedente o avente diritto” né, tanto meno, che “sia mai stata accertata “l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per
l'assegno di mantenimento o divorzile”, con conseguente applicabilità del generale principio di irripetibilità delle somme versate in esecuzione del provvedimento di separazione e di divorzio.
Tale determinazione assorbe ogni questione relativa alla eccepita prescrizione del diritto azionato, non essendo ripetibili le somme versate a titolo di mantenimento se non nelle limitate ipotesi anzidette, non verificatesi, e neanche dedotte, nel presente giudizio.
Con riguardo all'unica contestazione che legittimerebbe la ripetizione, ossia l'utilizzo delle somme versate per il mantenimento per il pagamento delle bollette IREN relative alle utenze domestiche della convenuta, in violazione degli accordi di cui ai provvedimenti giudiziari del 2009 e del 2015, si osserva quanto segue. ha allegato di aver eseguito il pagamento ad tramite il conto CP_1 Controparte_2 cointestato per mero errore materiale nella trasmissione dell'Iban bancario. A sostegno delle proprie CP argomentazioni ha prodotto i documenti nr. 5 e 2 (prospetto rimborsi , estratto conto) dai quali si evince che le somme prelevate a tale scopo sono state successivamente integralmente rimborsate, con versamento sul conto cointestato. Sul punto, il CTU, previa disamina della documentazione prodotta e all'esito di plurime sessioni peritali, analizzati i movimenti effettuati sul conto corrente, ha accertato che effettivamente la convenuta ha provveduto a rimborsare le somme utilizzate per eseguire i pagamenti in favore dell' versando sul conto corrente cointestato l'importo totale di € 1.458,35, CP_2 somma, peraltro, superiore rispetto agli importi contestati sul punto dall'attore, nel proprio atto introduttivo (pag. 13 della relazione).
Ne consegue che neanche rispetto a tali somme la domanda di ripetizione è fondata, non essendovi stato alcun utilizzo delle somme versate sul conto a titolo di mantenimento per scopi estranei alle esigenze dei figli delle parti.
Nel dettaglio, pur ritenendo questo Tribunale che la affermata irripetibilità delle somme versate per il mantenimento sia assorbente rispetto alle specifiche doglianze mosse dall'attore (come sopra delimitate), per mera completezza espositiva, quanto all'utilizzo “abusivo” del consto cointestato poiché in modo non conforme rispetto a quanto previsto nel verbale di separazione e nella sentenza di divorzio, si osserva quanto segue.
, come già esposto, ha contestato all'ex moglie di aver utilizzato il conto corrente Parte_1 cointestato:
- per le spese di trasporto e gli abbonamenti telefonici dei figli;
Pagina 13 -per un ciclo di oculometria per del costo di € 2.000,00 Per_2
- per un ciclo di agopuntura per gestire la rabbia di;
Per_2
- per un corso di snowboard e l'acquisto della relativa attrezzatura per Per_1
- per un corso a pagamento dal titolo “Impariamo ad imparare” per entrambi i figli;
- corsi per entrambi di tennis, nuoto, ginnastica acrobatica, canoa, kick boxing;
- corso di batteria per;
Per_2
- per regali natalizi ai figli;
- per spese in cartoleria, abbigliamento, supermercati e ferramenta.
Tali sono le uniche contestazioni specifiche rispetto alle spese effettuate dalla convenuta.
Occorre, preliminarmente, precisare che, stando a quanto argomentato e allegato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi atti difensivi, la domanda di restituzione deve intendersi limitata al periodo temporale decorrente dal 3.2.2011 all'anno 2018 incluso. E infatti, a partire dal
2019, l'attore, per sua stessa ammissione, ha iniziato a versare sul conto corrente il solo limitato importo di € 50,00 “a titolo di acconto”, trattenendo l'ulteriore somma dovuta di € 340 (€ 390-€ 50=
340), senza aver prima chiesto alcuna riduzione dell'assegno di mantenimento con il procedimento previsto dall'art. 337 quinquies c.c.
L'attore ha specificato che “dal 2010 ad oggi sul conto cointestato è stata accreditata la complessiva somma di € 51.663,86, senza considerare gli acconti mensili di € 50 ciascuno versati dal sig.
”. (v. pag. 22 dell'atto di citazione). Di tale somma sostiene di aver “disposto, Pt_1 Parte_1 complessivamente, di € 5.310,54 e la sig. di tutta la residua parte di e 46.3523,32”. L'importo di CP_1
€ 46.353,32 corrisponde alla somma matematica delle spese asseritamente contestate da Pt_1
alla convenuta relativamente agli anni 2011-2018. In particolare, l'attore sostiene che l'attrice
[...] abbia speso (p. 5 a 20 del ricorso;
doc.3-4-5 movimenti bancari dal 09.02.2013):
- nel 2011 un totale complessivo di € 5.753,05;
- nel 2012 un totale complessivo di € 7.644,34;
- nel 2013 un totale di € 8.278,37;
- nel 2014 un totale di e 8.254,16;
- nel 2015 un totale di € 5.857,32;
- nel 2016 un totale di € 6.471,55;
- nel 2017 un totale di € 3.493,90;
- fino al 7.02.2018 un totale di € 600,63;
Totale 46.353,32. ha chiesto, dunque, di condannare alla restituzione dell'importo di € 30.129,65, pari al CP_1
65% dell'importo speso di € 46.353,32.
Pagina 14 di contro, ha sostenuto di aver utilizzato il conto corrente bancario nel rispetto di quanto CP_1 specificato nei provvedimenti giudiziari e nei limiti di spesa consentiti.
Al fine di accertare la conformità delle spese eseguite tramite il conto corrente rispetto a quanto prescritto nei provvedimenti di separazione e divorzio e la eventuale distrazione delle somme per scopi estranei agli interessi e ai bisogni dei figli, è stata disposta CTU.
In particolare, al Ctu è stato chiesto di: ricostruire le movimentazioni del conto corrente tra le parti, quali risultanti dai documenti prodotti chiarendo le relative causali ed indicando per ciascuna voce di spesa la riferibilità alle categorie previste dai provvedimenti e dagli accordi economici tra le parti relativi alle spese nell'interesse dei figli, il tutto tenendo conto delle domande e delle circostanze avanzate dalle parti nei rispettivi atti;
di verificare se sul conto corrente oggetto di causa, siano state prelevate somme da entrambe le parti non destinate all'interesse dei figli, indicando la destinazione di detti prelievi e l'ammontare degli stessi (prelievi, bonifici o spese per pagamento utenze personali di una delle parti).
Analizzati i conti correnti e i relativi estratti conti bancari con riferimento agli anni dal 2011 al 2019, presa visione di tutta la documentazione allegata in atti dalle parti in causa e sentiti i rispettivi consulenti di parte, il Ctu ha accertato quanto segue:
- quanto all'anno 2011, rapportando le cifre in uscita € 5.709,11 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 475,76 e, quindi, rientra nel range;
- quanto all'anno 2012, rapportando le cifre in uscita € 7.353,99 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 612,83 e, quindi, leggermente oltre il range per € 12,83;
- quanto all'anno 2013, rapportando le cifre in uscita € 6.393,21 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 523,77 e, quindi, rientra nel range. Facendo la media dei due anni (2012-2013) le cifre in uscita rientrano nel range
- quanto all'anno 2014, rapportando le cifre in uscita € 8.336,32 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 694,69 e, quindi, leggermente oltre il range per € 94,69 per il rimborso di IREN di €
1.458,35 da parte della convenuta;
- quanto all'anno 2015, rapportando le cifre in uscita € 5.859,14 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 488,26 e, quindi, rientra nel range;
- quanto all'anno 2016, rapportando le cifre in uscita € 6.964,26 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 580,36 e, quindi, rientra nel range;
- quanto all'anno 2017 rapportando le cifre in uscita € 7.288,20 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 607,35 e, quindi, leggermente oltre il range per € 7,35 al mese
- quanto all'anno 2018, rapportando le cifre in uscita € 6.522,34 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 543,53 e, quindi, rientra nel range;
Pagina 15 - quanto all'anno 2019, rapportando le cifre in uscita 5396,64 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata di € 449,72 e, quindi, rientra nel range.
Il range, in base alla metodologia adotta dal CTU, corrisponde al tetto di spesa massima consentita mensilmente alle parti, data dalla somma degli assegni versati rispettivamente dal e da Pt_1 CP_1
a titolo di mantenimento sul conto corrente cointestato, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari.
[...]
Nell'anno 2009, con verbale di separazione, il Giudice ha fissato il contributo al mantenimento (da parte di entrambi i coniugi) in € 750 complessivi, di cui 390 a carico del padre e la restante parte a carico della madre;
dal 2015, con sentenza di divorzio, tale contributo è stato rideterminato in € 600 di cui € 390 a carico del padre e la restante parte a carico della madre.
Dall'anno 2009 sino all'anno 2015, pertanto, il range di riferimento è di € 750; dall'anno 2015 in avanti, il range è di € 600.
Ciò premesso, stando a quanto riportato dal CTU, i prelievi eseguiti dalla convenuta, tramite il conto corrente cointestato sono stati corretti e conformi, se non addirittura inferiori, rispetto al range di spesa massima consentita: dall'anno 2011 all'anno 2015 non hanno superato il range di € 700; dal 2015 al
2019 non hanno superato il range di € 600, come rimodulato nella sentenza di divorzio.
Quanto alla corrispondenza delle spese rispetto alle prescrizioni di cui ai provvedimenti giudiziari, il
CTU, analizzando i singoli valori in entra ed uscita del conto-corrente, ha predisposto per ciascun anno, una colonna così suddivisa: spese per i figli;
spese per famiglia, prelievi indefiniti, spese conto CP corrente, versamenti Versamenti , spese indefinite, . CP_1 Pt_1
Le spese catalogate sotto la voce “spese per i figli” sono quelle la cui corrispondenza con i provvedimenti giudiziari è stata accertata dal CTU, sulla base tanto degli scontrini prodotti in atti, quanto degli estratti conto che hanno reso possibile individuare la tipologia di negozi di cui le parti si sono servite.
Per le spese catalogate come “indefinite”, il CTU non ha potuto accertarne la corrispondenza esatta con quanto stabilito nei provvedimenti giudiziari, in quanto trattasi di spese generiche effettuate in supermercati o negozi di abbigliamento, non riconducibili con certezza alle persone dei figli, anche a causa dell'impossibilità di visionare la documentazione prodotta sub doc. n.
8. Il file depositato, come evidenziato all'udienza del 22.2.2024, risulta denominato come “collegamento”; “al tentativo di apertura, anche cliccando due volte, come indicato da parte attrice, viene visualizzato il seguente messaggio, preceduto da un triangolo giallo contenente un punto esclamativo: “L'unità o connessione di rete alla quale fa riferimento il collegamento 'DOC n. 8 – pezze giustificative 2011-19.zip – collegamento. link' non è disponibile. Assicurarsi che il disco sia inserito correttamente o che la risorsa di rete sia disponibile e riprovare”.
Pagina 16 Parte convenuta ha, poi, provveduto a depositare nuovamente il doc. n. 8 chiedendo la rimessione in termini;
tuttavia, non ha poi insistito per l'ammissione della suddetta documentazione che, pertanto, non è stata utilizzata dal CTU nel corso delle operazioni peritali e ai fini della redazione della relazione.
In ogni caso, la questione della utilizzabilità o meno della suddetta documentazione appare irrilevante sia alla luce della irripetibilità delle somme versate, sia all'esito delle valutazioni del CTU sulla sostanziale corrispondenza delle spese sostenute rispetto ai provvedimenti di separazione e divorzio.
In primo luogo, come già ribadito, il CTU ha accertato che il range mensile non è mai stato superato, ovvero non sono mai state effettuate spese extra rispetto a quanto entrambi i genitori erano tenuti a versare, negli anni dal 2001 al 2018, a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
In secondo luogo, va sottolineato che nel verbale di separazione l'elenco delle spese che avrebbero dovuto essere coperte con il mantenimento versato da entrambi i coniugi è preceduto dall'inciso “a titolo esemplificativo”: “Il conto corrente di cui al punto che precede dovrà essere utilizzato dai genitori al fine esclusivo di soddisfare le esigenze ed i bisogni dei figli minori;
a solo titolo esemplificativo: spese scolastiche e mediche, spese per l'abbigliamento, spese per le attività sportive, ricreative e ludiche, restando escluse le spese per l'alimentazione. I genitori sono gravati di un dovere di rendiconto reciproco in relazione alle spese eseguite attingendo dal suddetto conto.” (estratto del verbale di separazione).
L'inserimento di tale inciso ha evidentemente lo scopo di attribuire all'elenco sopra descritto una funzione non di certo tassativa né categorica, aprendo la possibilità di estendere il contributo al mantenimento anche ad altre spese, non specificamente indicate, ma comunque attinenti alle esigenze ordinarie e quotidiane dei figli.
Alla luce di quanto appena motivato e considerato che non ha mai messo in Parte_1 discussione che tutte le spese siano state eseguite dalla convenuta “a beneficio dei figli”, anche le spese catalogate come “indefinite” possono essere fatte agevolmente rientrare in tale elenco, trattandosi comunque di acquisti eseguiti in negozi e supermercati generici, nei quali, di regola, si acquistano beni di ordinaria necessità.
In definitiva, anche sotto tale profilo, va riconosciuta l'utilità delle spese contestate e l'inerenza e corrispondenza con quanto previsto dal verbale di separazione e dalla sentenza di divorzio.
In particolare, quanto alle specifiche contestazioni sollevate da parte attrice, ritiene questo Tribunale che:
- le spese di trasporto e di abbonamenti telefonici dei figli, benchè non ricomprese nell'elenco sopra riportato, rientrino a pieno titolo tra le spese ordinarie necessarie per consentire ai minori di svolgere
Pagina 17 qualsiasi attività, quali recarsi a scuola o presso le strutture sportive, e avere un mezzo di comunicazione necessario;
- le spese per il ciclo di oculometria per , per il ciclo di agopuntura per gestire la rabbia di Per_2
, per il corso “Impariamo ad imparare” per entrambi i figli oltre a rientrare quanto meno in via Per_2 analogica tra le spese mediche o comunque utili per migliorare lo stato di benessere dei figli, sono state comunque sostenute nell'ambito del budget mensile di mantenimento, senza richiesta di alcun contributo extra a carico dell'attore, per cui non è neanche necessario procedere a una valutazione della relativa utilità;
- le spese per il corso di snowboard e l'acquisto della relativa attrezzatura per per i corsi per Per_1 entrambi di tennis, nuoto, ginnastica acrobatica, canoa, kick boxing, per il corso di batteria per
, per regali natalizi ai figli rientrano senza dubbio tra le spese per le attività sportive, ricreative Per_2
e ludiche;
- le spese in “cartoleria, abbigliamento, supermercati e ferramenta”, peraltro non meglio specificate, possono essere senza dubbio qualificate come spese ordinarie e quotidiane necessarie per far fronte alle più elementari esigenze di figli minori.
Non sono emerse, dunque, anche all'esito della complessa indagine svolta dal CTU, spese voluttuarie, superflue o inutili e, in ogni caso, le spese sostenute rientrano ampiamente nel range mensile come sopra individuato.
In definitiva, non ha diritto alla restituzione di alcun importo versato a titolo di Parte_1 mantenimento, sia perché si tratta di somme irripetibili sia perché, in ogni caso, si tratta di somme impiegate per far fronte alle esigenze dei figli nel rispetto dei provvedimenti giudiziari.
Sul disconoscimento della documentazione prodotta da parte convenuta
ha disconosciuto formalmente, contestandone la conformità agli originali ai sensi e Parte_1 per gli effetti di cui all'art. 2719 c.c., tutti i documenti prodotti dalla convenuta con la comparsa di costituzione e indicati con i nr. 3 (Prospetti spese figli condiviso), 4 (Riepilogo rimborso IREN della
, 6 (Elenco spese anticipata da dal 2016 al 2022) e 7 (Scontrini dal 2019 al 2022), nonché i CP_1 CP_1 documenti allegati alla nota di deposito del 9.12.2022 e indicati con doc. zip: elenco rimborsi Pt_1
CP viaggio in Irlanda, riepilogo rimborso;
doc. 4 rendiconto 2011-2015; doc. 6 elenco spese anticipate da dal 2016 al 2022 e doc. 7 Scontrini dal 2019-2022. CP_1
L'eccezione di disconoscimento è inammissibile.
Per costante giurisprudenza, “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego
Pagina 18 di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.” (cfr. Cass. n. 134/2025)
In altri termini, al fine di integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare l'efficacia probatoria di un determinato documento, occorre, da parte di chi lo eccepisce, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, “che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta”. (Cass. 23213/2024).
Nel caso in esame, il disconoscimento operato dall'attore non riveste tali caratteri. Ed infatti, l'attore si
è limitato a contestare genericamente ed in modo cumulativo la non corrispondenza all'originale della documentazione prodotta dalla convenuta, senza alcuna puntuale allegazione degli aspetti differenziali delle suddette copie rispetto agli originali.
Ne consegue che, la documentazione prodotta da deve essere ritenuta efficace e Parte_4 conforme.
Sull'obbligo di rendiconto
ha agito in giudizio anche al fine di ottenere il rendiconto della gestione del conto Parte_1 cointestato, contestando a di non aver adempiuto all'obbligo previsto dagli accordi di CP_1 separazione e di divorzio.
In primo luogo, occorre rilevare che l'obbligo di “reciproco” rendiconto è previsto solo dal provvedimento di separazione e non anche dalla sentenza di divorzio, quindi, limitatamente al periodo dal 2009 al 2015 e, per quel che in questa sede rileva, dal 2011 al 2015, mentre per periodo successivo non è previsto alcun obbligo di rendicontazione delle somme versate per il mantenimento.
Difatti, nel verbale di separazione alla voce “contributo al mantenimento” si legge: “i genitori, in ragione dei rispettivi redditi da lavoro, si obbligano a contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento mensile in apposito conto corrente bancario n. 1050167 presso Xelion Banca delle seguenti somme pari ad: euro 250,00 per quanto attiene alla quota della SI;
CP_1 euro 500, per quanto attiene alla quota del IG . Tali somme, da versarsi il giorno 2 Parte_1 di ogni mese, dovranno essere rivalutate annualmente secondo l'indice ISTAT. Il conto corrente di cui al punto che precede dovrà essere utilizzato dai genitori al fine esclusivo di soddisfare le esigenze ed i bisogni dei figli minori;
a solo titolo esemplificativo: spese scolastiche e mediche, spese per
l'abbigliamento, spese per le attività sportive, ricreative e ludiche, restando escluse le spese per
l'alimentazione. I genitori sono gravati di un dovere di rendiconto reciproco in relazione alle spese eseguite attingendo dal suddetto conto.”
Nella sentenza di divorzio, intervenuta nell'anno 2015, si legge, “ciascuno dei genitori farà fronte alle necessità dei figli quando si trovino presso di lui. Dà atto che i genitori concordano che le spese
Pagina 19 mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, di abbigliamento, per le attività sportive ludiche dei figli, previamente concordate, verranno effettuate utilizzando il conto corrente cointestato ed alimentato mensilmente con la somma di euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, attraverso versamenti effettuati da entrambi i genitori in una proporzione che, tenendo conto dei rispettivi attuali redditi, viene determinata nel 65% a carico del padre e nel 35% a carico della madre.”.
In base ai riportati provvedimenti, dunque, nel periodo che va dalla separazione e il divorzio le parti avevano pattuito un “dovere” di reciproco rendiconto che viene meno, ed è sostituito dal previo accordo, in sede di divorzio. È evidente, difatti, che se le spese sono previamente concordate tra le parti non vi è alcun motivo, e sarebbe inutilmente gravoso, prevedere l'ulteriore obbligo del successivo rendiconto.
In secondo luogo, al netto della previsione inserita negli accordi di separazione, evidentemente su richiesta e con il consenso delle parti, pare opportuno rilevare che non sussiste, o almeno non è previsto da alcuna norma specifica in materia, alcun obbligo di rendiconto delle somme percepite a titolo di mantenimento dei figli. Secondo i principi dettati dalla Suprema Corte, “quando, in sede di separazione personale dei coniugi, i figli siano stati affidati, con provvedimento presidenziale o con sentenza definitiva, ad uno dei coniugi, l'assegno posto a carico del coniuge non affidatario, quale suo concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, è determinato in misura forfettariamente proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero ed alle esigenze dei figli. Il coniuge non affidatario non ha, quindi, diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento, salvo far valere ogni rilevante circostanza in sede di revisione dell'entità dell'assegno” (cfr. Cass. n. 12465/2015 che richiama Cass., sez. 1, sentenza del 15 novembre 1974, n. 3618).
Nella fattispecie in esame, fermo restando che non è oggetto di contestazione la circostanza che le somme versate a titolo di mantenimento siano state spese dalla convenuta nell'esclusivo interesse della prole e che, stante l'irripetibilità delle somme versate, la richiesta di rendiconto appare irrilevante rispetto all'oggetto della domanda, va, altresì considerato quanto segue.
In primo luogo, dalle allegazioni delle parti e dalle produzioni documentali in atti si evince come tale pattuizione di reciproca rendicontazione non sia in realtà mai stata adempiuta da nessuna delle due parti, almeno fino al 2016-2017, anno in cui l'attrice, su richiesta formale di , ha Parte_1 redatto un file condiviso delle spese. (doc. 6 elenco spese 2016-2017; doc.7 raccomandata CP_1
) Pt_1
Pagina 20 Hanno fatto seguito scambi di messaggistica whatsapp, risalenti agli anni 2019-2020, in cui le parti si sono contestate reciprocamente il mancato preventivo accordo circa alcune spese (riparazione cellulare, viaggi) dei figli. (v. doc. Chat whatsapp 209-2020).
L'obbligo di rendiconto previsto nel verbale di separazione non è stato, dunque, di fatto formalmente ottemperato, sin dall'origine, da entrambe le parti, evidentemente in ragione della preventiva apertura di un conto corrente cointestato, appositamente destinato al mantenimento dei figli. L'apertura di tale conto corrente cointestato ha, infatti, permesso alle parti di vigilare e controllare ogni spesa in uscita, con conseguente facoltà per ciascuno di rilevare e contestare eventuali anomalie di spese, intese come distrazione delle somme versate per scopi estranei alle esigenze dei figli.
In secondo luogo, la previsione pattizia dell'obbligo di rendiconto va interpretata e parametrata rispetto al contesto in cui è stata inserita, ossia in relazione all'assegno di mantenimento per i figli minori. Ne consegue che l'obbligo di rendiconto va declinato tenendo conto da un lato che attiene a un versamento mensile di una somma minima per provvedere al mantenimento di due figli minori e dall'altro della natura ed entità delle spese che possono ragionevolmente essere sostenute con detta somma. Interpretando, pertanto, il suddetto obbligo (para) contrattuale secondo buona fede, ritiene questo Tribunale che lo stesso si riferisca esclusivamente alle spese non incluse nell'elenco esemplificativo contenuto nell'accordo di separazione e che, comunque, avrebbe dovuto essere adempiuto solo a seguito di specifica e tempestiva richiesta di ciascuna parte, in relazione, appunto, a spese straordinarie o non rientranti tra quelle elencate. Inoltre, tenuto conto che l'obbligo di versamento era mensile per entrambe le parti anche la richiesta di rendiconto avrebbe dovuto essere eventualmente avanzata mensilmente, non essendo esigibile l'obbligo di rendicontazione di spese quotidiane, quali quelle di cartoleria, abbigliamento, spese di trasporto, supermercato etc. a distanza di anni dal momento in cui sono state sostenute. Un obbligo, come pare prospettato da parte attrice, di conservazione degli scontrini di acquisto o della documentazione relativa a spese effettuate pacificamente in favore dei figli a distanza di anni non appare rispondere a un criterio di buona fede e ragionevolezza, tanto da essere inesigibile.
In definitiva, in assenza di richiesta di rendicontazione mensile delle spese effettuate nel periodo tra il
2011 e il 2015 (unico per il quale era previsto l'obbligo di rendiconto) e considerata la corrispondenza delle spese effettuate rispetto alle previsioni del provvedimento di separazione e l'irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento, nessun inadempimento è imputabile alla convenuta per non aver rendicontato le suddette spese.
Sulla domanda riconvenzionale proposta da CP_1 ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di al rimborso di tutte le
[...] Parte_1 somme dalla stessa anticipate, nel corso degli anni, per le esigenze e nell'interesse dei figli e Per_2
Pagina 21 stante il mancato versamento delle somme dovute dal padre a titolo di contributo di Per_1 mantenimento dal 2016 al 2022, come da estratti conto prodotti, quantificate in complessivi €
13.617,73, successivamente ridotti, anche all'esito della CTU, a € 9.636,71.
ha eccepito la tardività ed inammissibilità della riconvenzionale proposta dalla Parte_1 convenuta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., in quanto “la documentazione sulla quale si dovrebbe fondare è stata depositata in modo assolutamente disordinato e confuso, tanto da non permettere ad alcuno di poter prendere posizione al riguardo”. (pag. 9 memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.).
L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'attore non può essere accolta.
La convenuta ha depositato sin dalla propria comparsa di costituzione tutti gli estratti conto relativi agli anni dal 2012 al 2022 e i resoconti “spese conto ragazzi”, contenenti il dettaglio delle somme che la stessa sostiene di aver anticipato nell'interesse dei figli e che sono oggetto della domanda riconvenzionale. Con nota di deposito 9.12.2022, di propria iniziativa, ha ridepositato i predetti documenti, relativi esclusivamente alla riconvenzionale, per consentire una più “chiara visione e lettura degli stessi”. A prescindere da tale ulteriore deposito, la suddetta documentazione di dettaglio delle somme oggetto della domanda è stata tempestivamente depositata insieme alla comparsa di costituzione e i file allegati, seppur numerosi e non numerati e oggettivamente prodotti in maniera disordinata, sono stati tutti denominati in modo chiaro come “spese conto ragazzi” con indicazione dei relativi anni di riferimento e specifica indicazione delle somme ritenute dovute e della relativa causale.
La domanda riconvenzionale è dunque ammissibile atteso che la causa petendi e il petitum sono sufficientemente determinati ai sensi dell'art. 167 c.p.c., seppur per relationem, tramite rinvio ai predetti documenti allegati all'atto introduttivo (cfr. Cass. n. /2012 “…l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto…”).
Nel merito, la domanda riconvenzionale deve essere parzialmente accolta, nei termini e nei limiti che seguono.
Dalla formulazione della domanda, dalla disamina della documentazione prodotta, cui la convenuta rimanda ai fini della stessa individuazione delle già menzionate spese di cui chiede il rimborso, nonché dall'ammontare della somma richiesta e dalle precisazioni esposte nelle memorie ex art. 183 c.p.c., si desume che gli importi oggetto della domanda di rimborso, asseritamente anticipati dalla convenuta in favore dei minori, non siano ricompresi nel mantenimento mensile di cui ai provvedimenti giudiziari, bensì siano somme “extra” mantenimento.
Ed infatti, la convenuta:
Pagina 22 - nella memoria n. 1 specifica “la SI aveva richiesto al , a mezzo mail, le CP_1 Pt_1 spese non comprese nell'assegno di mantenimento mensile (previsto dal provvedimento di modifiche delle condizioni di divorzio), a fare data dal 01.04.2022 al 30.10.2022, il sig. ha riscontrato la Pt_1 mail riconoscendosi debitore, in modo inesatto, come sua prassi, solo della somma di € 343,43 …
Pertanto, si ritiene doveroso ridurre domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione in € 13.617,73 in quella ridotta e pari ad € 13.274,30= (13.617,73 - € 343,43)”;
- a pag. 8 della memoria n. 2 ribadisce “Non si può non rimarcare che dalla data di deposito della domanda di modifica delle condizioni di divorzio la SI pur confrontandosi e chiedendo il CP_1 rimborso delle spese sostenute per i figli, da non ricomprendersi nel mantenimento mensile di €
500,00, sulla base del Protocollo, ad oggi il sig. continua a corrispondere solo in minima Pt_1 parte dette spese, decidendo, come sempre, arbitrariamente cosa versare o non versare per i figli.”
Ne deriva che la domanda riconvenzionale in esame ha evidentemente ad oggetto somme non ricomprese nel mantenimento mensile ovvero relative a spese ordinarie e straordinarie extra mantenimento.
Occorre premettere che, come già ampiamente esposto, le condizioni economiche inerenti al mantenimento dei figli sono state regolate dal 2009 al 2015 dal verbale di separazione, dal 2015 al
2022 dalla sentenza di divorzio e dal 26.10.2022 dal decreto di modifica delle condizioni di divorzio.
Sino all'anno 2022, stando a quanto riportato nei provvedimenti giudiziari di separazione e divorzio, le parti avevano l'affido condiviso/alternato dei figli, e si erano accordate nel senso di versare un contributo mensile determinato su un conto corrente cointestato, a copertura di tutte le esigenze dei figli tra le quali “le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, di abbigliamento, per le attività sportive e ludiche dei figli, previamente concordate”, e di provvedere disgiuntamente e personalmente alle diverse e ulteriori necessità di e , quali quelle Per_1 Per_2 alimentari, nelle settimane di convivenza alternata, con pari oneri di mantenimento diretto.
Con decreto del 26.10.2022 le condizioni di divorzio sono state modificate, ovvero è stato disposto
“che il IG corrisponda a entro il cinque di ogni mese la somma di € 500,00, Pt_1 CP_1 oltre aggiornamento secondo indici Istat maturate maturando, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 250 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 2016”.
Ciò incide sull'onere probatorio gravante sulla parte convenuta in relazione alla proposta domanda riconvenzionale avente ad oggetto le spese extra mantenimento. infatti, al fine di ottenere il rimborso delle spese ordinarie/straordinarie asseritamente CP_1 anticipate extra mantenimento fino all'ottobre del 2022, avrebbe dovuto innanzitutto dimostrare di
Pagina 23 aver sostenuto spese, sia ordinarie che straordinarie, superiori all'importo complessivo stabilito per il mantenimento nei provvedimenti giudiziari, nonché allegare una rendicontazione completa e documentata di tutte le spese sostenute entro il limite del mantenimento e di quelle sostenute extra mantenimento, previo accordo con l'ex marito.
A decorrere dall'ottobre del 2022 avrebbe dovuto dimostrare, per ottenere il 50% degli esborsi effettuati, di aver sostenuto spese straordinarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, concordate o documentate, in base al protocollo d'intesa del Tribunale di Torino.
Tale onere probatorio, con riferimento agli anni dal 2016 al 2021 compreso, non è stato assolto.
Per quanto riguarda il 2016, la convenuta ha prodotto un rendiconto (rendiconto spese ragazzi 2016) contenente un elenco generico ed indeterminato di spese che non consente di individuare quali (tra queste spese) rientrino tra quelle extra mantenimento e quali, al contrario, facciano parte degli esborsi concordati e determinati nei provvedimenti giudiziari di separazione e divorzio. Inoltre, il CTU, in risposta al quesito avente ad oggetto l'accertamento e la quantificazione delle somme oggetto della domanda riconvenzionale, ha tentato di ricostruire i movimenti contabili e, sulla base della documentazione prodotta, ha concluso che “ mancando le pezze giustificative non è possibile la ricostruzione contabile, mentre analizzando le cifre alla luce dell'udienza del 22.02.24, si può ragionevolmente considerare che pur aggiungendo la somma di € 137,62(classificata come spese ancora da recuperare nel 2016) alle spese già indicate nella revisione dell'estratto conto del 2016 la spesa totale non supera il range”. Se si considera peraltro che, come evidenziato a pag. 15 della ctu, la spesa media mensile dell'anno 2016 è stata pari ad € 580,36 ovvero lievemente inferiore rispetto al tetto di spesa fissato nella sentenza di divorzio (€ 600) e che entrambi i genitori hanno correttamente ed integralmente versato il rispettivo contributo di mantenimento sul conto comune, nel rispetto del predetto provvedimento giudiziario, non risultano agli atti esborsi ulteriori ed extra nell'interesse dei figli. Peraltro, anche stando al conteggio proposto da parte convenuta, nel documento “spese conto ragazzi 2016” non sono indicate spese extra.
In altri termini oltre ad allegare in modo generico ed indistinto le spese effettuate CP_1 nell'anno 2016, non ha provato di aver sostenuto ulteriori spese, in quanto il totale complessivo delle uscite mensili è risultato entro il range di riferimento.
Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda l'anno 2017. Con specifico riferimento a tale periodo temporale, occorre, altresì, precisare esclusivamente precisare che il CTU ha accertato che invece di versare, a titolo di mantenimento, l'importo di € 4.290,00, ha versato il Parte_1 limitato importo di € 4.731,72. Secondo il perito, la “somma ancora da recuperare” sarebbe la sola differenza tra il versato e il dovuto ovvero € 441,48.
Pagina 24 Tale importo non è in ogni caso suscettibile di rimborso in quanto, oltre a mancare anche in tale contesto le pezze giustificative, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta non ha ad oggetto la restituzione di somme inerenti all'assegno di mantenimento, bensì solo extra mantenimento.
In altri termini, non ha assolto all'onere su di lei incombente di provare di aver eseguito, CP_1 anche in tale arco temporale, spese ulteriori rispetto a quelle incluse nell'assegno di mantenimento.
Anche per quanto riguarda gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 i rendiconti allegati da sono CP_1 generici ed indeterminati ovvero non consentono di distinguere tra spese di mantenimento ed extra.
Nel 2018 il Ctu ha accertato che, a differenza del 2017, è ad aver versato meno rispetto al CP_1 dovuto, a titolo di mantenimento sul conto in comune. In particolare, avrebbe dovuto versare l'importo complessivo di € 2.575,80 ed invece ha versato soli € 2.310,00. La somma da recuperare, confrontando gli estratti conto e i relativi versamenti, sarebbe quindi di € 641,87 e non di € 1478,89. Anche rispetto a tale periodo, tuttavia, mancano le pezze giustificative e valgono le medesime considerazioni già svolte per le altre annualità.
Per quanto riguarda tanto il 2019, quanto il 2020 e il 2021, valgono le medesime considerazioni già esposte con riferimento all'anno 2017. Il Ctu ha accertato che , nel 2019 ha versato Parte_1 una cifra nettamente inferiore (2640,00) rispetto al dovuto (4.807,44) a titolo di mantenimento.
Nel 2020 e nel 2021 sia che hanno versato meno rispetto a quanto Parte_1 CP_1 dovuto a titolo di mantenimento sul conto comune. Le somme che sostiene di dover CP_1 recuperare, oltre a non essere supportate da pezze giustificative non risultano identificate come extra mantenimento, per cui non rientrano nel petitum sostanziale in quanto tali versamenti riguardano importi ascrivibili al solo mantenimento.
Per quanto concerne infine l'anno 2022 occorre precisare che, in data 24.20.2022, è stato depositato il decreto di modifica delle condizioni di divorzio tra le parti. In particolare, il Tribunale, preso atto del fatto che i figli e “non frequentano più in modo assiduo la casa del padre”, ha Per_1 Per_2 modificato le statuizioni economiche di cui al precedente provvedimento di divorzio, determinando il venir meno della suddivisione paritaria degli oneri di mantenimento diretto in capo a ciascuna delle parti. In particolare, considerati tutti i criteri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c. e le presumibili esigenze dei ragazzi in ragione della loro età “(quindi anche l'importante incidenza degli importi da sostenere per le spese extra, trattandosi di due ragazzi di 19 e 22 anni)” e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, ha posto a carico del padre, , un assegno di mantenimento Parte_1 pari ad euro 250 per ciascun figlio (totale da versare: € 500 mensili), oltre alla partecipazione per il
50% alle spese extra come stabilite nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 2016.
Tale decreto di modifica ha efficacia dalla data di emissione e i suoi effetti non retroagiscono al periodo precedente.
Pagina 25 Ciò posto, le spese relative all'anno 2022 vanno, quindi, suddivise in due periodi temporali: dal mese di gennaio al mese di settembre sono soggette alle statuizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio del 2015; dal mese di ottobre a seguire, valgono le statuizioni di cui al predetto decreto modificativo.
Quanto al primo periodo temporale gennaio-settembre 2022, il CTU ha accertato che entrambi i coniugi non hanno più provveduto a versare l'assegno di mantenimento sul conto corrente comune, come disposto con sentenza di divorzio del 2015. con specifico riferimento ai mesi di CP_1 gennaio, febbraio, marzo, aprile ha allegato di aver anticipato per il mantenimento dei figli l'importo di
€ 1.184,13 (doc. estratto conto ragazzi 2022) senza tuttavia, anche in tale circostanza, specificare se trattasi di esborsi eseguiti extra assegno di mantenimento o meno. In assenza di qualsivoglia precisazione in merito, ed in assenza di adeguate pezze giustificative, ritiene il Tribunale che non risulti dimostrato che le suddette spese eccedano l'importo mensile del mantenimento e che, pertanto, possano essere oggetto di rimborso, in base alla causa petendi sottesa alla domanda riconvenzionale proposta. Peraltro, esaminando l'elencazione “spese conto ragazzi 2022” risulta che si tratta per la maggior parte di spese scolastiche, sportive, ludiche, sanitarie, di abbigliamento o relative alle esigenze quotidiane dei figli (trasporto, telefono, parrucchiere) e come tali rientranti tra quelle incluse nell'assegno di mantenimento secondo la sentenza di divorzio. Quanto alle spese relative invece al
“viaggio di treno della memoria”, “acquisto Ipad Tommy”, “corso inglese , Per_2 Per_5
“acquisto Ipad usato per Fede”, “computer Federico” che sono ascrivili tra le spese straordinarie, non vi è prova che le stesse siano state previamente concordate.
In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente
e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie), giacché il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole …anche per le spese eccedenti l'ordinario tenore di vita, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare.”
(cfr. Cass. n. 33939/2023 che richiama Cass., Sez. I, 25/05/2023, n. 14564; 24/02/2021, n.
5059; Cass., Sez. VI, 8/02/2016, n. 2467).
Pagina 26 Nella fattispecie in esame, la parte convenuta non ha allegato né dimostrato che dette spese rispondessero all'interesse preminente dei figli e fossero adeguate rispetto allo standard socio- economico della vita familiare nel momento in cui sono state sostenute. Alcun rimborso, pertanto, può essere riconosciuto non essendo stato assolto l'onere probatorio gravante sulla convenuta nei termini sopra descritti.
Per quanto riguarda il secondo periodo temporale, ovvero i mesi da ottobre 2022 in avanti, si osserva quanto segue.
Quanto al mese di ottobre 2022, il regime applicabile fino al 24.10.2022 è quello della sentenza di separazione, per cui valgono i principi già esposti. Rispetto a periodo che va dal 24.10.2022 alla fine dell'anno 2022, sarebbero astrattamente rimborsabili, per la quota del 50%, le spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative concordate o necessarie e documentate. Rispetto all'elenco prodotto da parte convenuta vi rientrano le seguenti somme (doc. scontrini 2022):
- € 150,00 per volley (del 25.10.2022); Per_2
- € 50,00 visita medico sportiva (del 29.10.2022); Per_2
- € 100,00 (del 27.10.2022); Persona_6
Per_
- € 50,00 visita medico sportiva
Si tratta, difatti, di spese straordinarie, documentate e, anche se non previamente concordante, evidentemente rispondenti agli interessi e alle esigenze dei figli e in linea con lo standard economico sociale nel nucleo familiare.
Non risultano, invece, documentate e, pertanto, non possono essere riconosciute le spese di € 110,00 per la “settimana comunitaria scout Fede”, di € 10,00 per “uscita scout fede”, ed € 10,00 per “app ipad per prendere appunti . Per_5
Quanto ai mesi di novembre e dicembre, il Ctu ha accertato che sul conto corrente non risultano voci di spesa.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale va accolta per la somma di € 175,00, corrispondente al
50% delle spese su indicate;
su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c
La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da non può CP_1 essere accolta.
L'applicazione di tale norma, posta a presidio dall'abuso dello strumento processuale (Cass. civ. n.
19285/16), presuppone l'allegazione e la dimostrazione – anche in via indiziaria – della mala fede, intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave, intesa come carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Cass. S.U. n. 22405/2018).
Pagina 27 Ciò precisato, deve escludersi che nel caso in esame si versi in una delle ipotesi idonee a far scattare la responsabilità in questione. Non è, infatti, emerso dagli atti di causa che fosse conscio Parte_1 della infondatezza delle tesi sostenute e che abbia svolto le sue difese in modo strumentale.
Difetta, quindi, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'attore, richiesto come presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 96 comma c.p.c.
Spese di lite
Tenuto conto del rigetto integrale della domanda attorea e dell'accoglimento parziale, in minima parte, della domanda riconvenzionale, ritiene questo tribunale che, pur non vertendosi in ipotesi di soccombenza reciproca, sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, considerata la oggettiva difficoltà fattuale della vicenda, sotto il profilo della ricostruzione del regime delle spese di mantenimento e dell'analisi delle singole voci di spesa e dei rapporti soggettivi tra le parti (ex coniugi).
Si richiama in proposito quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma c.p.c. nella parte in cui “non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, rispetto a quelle espressamente contemplate dalla norma come riformulata dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014,
n. 132, precisando che debba trattarsi di ipotesi che rinviino comunque a condizioni prevalentemente oggettive e non a situazioni strettamente soggettive e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente dalla norma.
Analogamente le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice nella misura del 50% e della parte convenuta per il residuo 50%, atteso che l'espletamento della consulenza è stato necessario per la ricostruzione della movimentazione contabile del conto cointestato e la determinazione dei rapporti di dare/avere tra le parti;
l'incombente è, dunque, stato disposto nell'interesse di ciascuna di esse (cfr.
Cass. n. n. 28849/2019; n. 17739/2016; "poichè le spese di c.t.u. rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art. 92
c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa").
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Respinge la domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
[...]
Pagina 28 • Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
175,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
• Compensa integralmente le spese di lite.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna parte.
Torino, 11 dicembre 2025
La Giudice
dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 14901 dell'anno 2022
TRA
, C.F. , con l'Avv. BOLDINI Parte_1 C.F._1
DAVIDE
ATTORE
E
(C.F. ), con l'avv. MI ROSAMARIA CP_1 C.F._2
CONVENUTA
OGGETTO: abuso di conto corrente – ripetizione somme – assegno di mantenimento rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 3 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio l'ex Parte_1 moglie per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma complessiva di € CP_1
30.129,65 (o di altra diversa somma risultante all'esito del rendiconto), corrispondente al 65% dei prelievi eseguiti dalla convenuta, senza il consenso dell'attore, dal conto corrente tra loro cointestato
Banca Sella n. 3052623368540.
In particolare, ha esposto che:
Pagina 1 - e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Pino Parte_1 CP_1
Torinese l'11.7.1999; dal matrimonio sono nati due figli, il 16.12.2000 e il Per_1 Per_2
21.08.2003;
- i coniugi si sono separati legalmente con verbale di separazione consensuale dell'11.5.2009, omologato dal Tribunale di Torino il 20.5.2009;
- il 14.5.2015, con sentenza nr. 3487/2015, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da Pt_1
e
[...] CP_1
- con il predetto verbale di separazione e in quanto genitori di Parte_1 CP_1
e , si sono obbligati a contribuire al mantenimento dei figli mediante Per_1 Per_2 versamenti mensili, in apposito conto corrente bancario, fissati, in ragione dei redditi di ciascuno, in € 250,00 a carico della madre e in € 500,00 a carico del padre;
in particolare i genitori si sono accordati affinché tali somme venissero utilizzate “al fine esclusivo di soddisfare le esigenze dei bisogni dei figli minori, a solo titolo esemplificativo, spese scolastiche mediche, spese per l'abbigliamento, spese per l'attività sportive, ricreative ludiche, restando escluse le spese per l'alimentazione”, con obbligo di rendiconto reciproco;
- anche nella sentenza di divorzio è stato disposto che “ciascuno dei genitori farà fronte alle necessità dei figli quando si trovino presso di lui. Dà atto che i genitori concordano che le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, di abbigliamento, per le attività sportive ludiche dei figli, previamente concordate, verranno effettuate utilizzando il conto corrente cointestato ed alimentato mensilmente con la somma di euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, attraverso versamenti effettuati da entrambi i genitori in una proporzione che, tenendo conto dei rispettivi attuali redditi, viene determinata nel 65% a carico del padre e nel 35% a carico della madre.”;
- in sintesi, quanto al mantenimento dei figli e , in sede di separazione e poi di Per_1 Per_2 divorzio, gli ex coniugi hanno optato per una gestione condivisa di alcune spese predeterminate, attraverso l'uso di un conto corrente cointestato, previo accordo e con obbligo di rendiconto;
- le parti, infatti, hanno aperto presso la Banca Sella il conto corrente nr. 3052623368540, cointestato ad entrambi disgiuntamente;
- nel corso degli anni su tale conto corrente è stata accreditata la complessiva somma di €
51.663,86. Di tale somma , dal 9.12.2013 al 27.12.2017, ha disposto di soli € Parte_1
5.310,54; al contrario, ha usufruito di tutta la residua parte pari a € 46.353,32. In CP_1 particolare, la convenuta: nel 2011 ha prelevato nr. 65 volte per un totale complessivo di €
Pagina 2 5.753,05, di cui € 183,00 a titolo di pagamento a favore di nel 2012 ha Controparte_2 prelevato nr.72 volte per un totale complessivo di € 7.644,34, di cui € 160 a titolo di pagamento a favore di;
nel 2013 ha prelevato nr. 97 volte per un totale di € 8.278,37, di Controparte_2 cui € 725,00 a titolo di pagamento a favore di;
nel 2014 ha prelevato nr. 97 Controparte_2 volte per un totale di € 8.254,00, di cui € 263,00 00 a titolo di pagamento a favore di
[...]
; nel 2015 ha prelevato nr. 80 volte per un totale di € 5.857,32 tra cui alcuni bonifici in CP_2 favore di se stessa e alcuni giroconti;
nel 2016 ha prelevato nr. 57 volte per un totale di €
6.471,55; nel 2017 ha prelevato nr. 43 volte per un totale di € 3.493,90, tra cui alcuni giroconti;
fino al 7.02.2018 ha utilizzato il conto nr. 6 volte prelevando la complessiva somma di €
600,63;
- ha, altresì, predisposto una carta prepagata, alimentata mensilmente dal conto CP_1 corrente cointestato, consegnandola ai figli per le loro spese quotidiane;
- non ha mai condiviso con l'ex marito, , alcun preventivo, CP_1 Parte_1 giustificativo, fattura o ricevuta relativa alle spese effettuate tramite il conto corrente;
solo negli anni 2016-2017 ha predisposto un file digitale condiviso, in cui ha riportato le spese e le operazioni da lei eseguite;
- dall'esame dei predetto file ha appreso che ha utilizzato il conto Parte_1 CP_1 cointestato:
• per il pagamento delle proprie utenze domestiche per 4 anni, come risulta dai pagamenti eseguiti in favore di;
CP_2
• per le spese di trasporto e gli abbonamenti telefonici dei figli;
• per un ciclo di oculometria per del costo di circa € 2.000,00 Per_2
• per un ciclo di agopuntura per gestire la rabbia di;
Per_2
• per un corso di snowboard e l'acquisto della relativa attrezzatura per Per_1
• per un corso a pagamento dal titolo “impariamo ad imparare” per entrambi i figli;
• corsi per entrambi di tennis, nuoto, ginnastica acrobatica, canoa, kick boxing;
• corso di batteria per;
Per_2
• per regali natalizi ai figli;
• per spese di cartoleria abbigliamento, supermercati, ferramenta.
- la maggior parte delle spese eseguite da non rientrano tra quelle indicate nella CP_1 sentenza di divorzio cui è destinato il conto corrente, ovvero le spese mediche non coperte dal
SSN, scolastiche, di abbigliamento, per attività sportive e ludiche dei figli;
in molta parte si tratta di spese sicuramente a beneficio dei figli ma che avrebbero dovuto restare a carico esclusivo della madre, trattandosi di esborsi effettuati a copertura di necessità sorte nei periodi
Pagina 3 in cui e vivevano con la madre. In ogni caso nessuna di tali spese è mai Per_1 Per_2 stata concordata con , il quale non è mai stato informato delle spese fatte da Parte_1 se non, a volte, a pagamento avvenuto;
CP_1
- con lettera raccomandata del 23.6.2017 ha contestato a l'abuso Parte_1 CP_1 del conto corrente cointestato dal 2015 in avanti, invitandola a concludere una negoziazione assistita;
- con lettera mail del 28.06.2019 ha comunicato all'ex moglie che dal mese Parte_1 successivo avrebbe versato sul conto cointestato destinato alle spese dei figli, la minor somma pari ad € 50,00 a titolo di acconto e che avrebbe provveduto al saldo di sua competenza entro la fine del mese solo ed esclusivamente per le spese effettuate anche con il suo consenso e previa esibizione dei giustificativi;
- il 21.1.2020 ha ottenuto dal Giudice di Pace di Torino il decreto ingiuntivo nr. CP_1
739/2020 con il quale è stato ingiunto ad il pagamento di € 2.040,00 a titolo di Parte_1 spese di mantenimento;
- ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto;
con sentenza Parte_2 nr.1673/2021 del 28.06.2021 il Giudice di Pace di Torino ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese;
- con ricorso per la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio notificato in data
1.7.2022 ha chiesto al Tribunale di Torino di disporre che CP_1 Parte_1 contribuisca mensilmente al mantenimento dei figli con la somma complessiva di € 800,00 oltre il 50 % delle spese mediche non coperte da SSN, scolastiche e universitarie, di abbigliamento, per le attività sportive e ludiche dei figli, come da protocollo d'intesa tra il
Tribunale di Torino ed il COA del 15.3. 2016;
- il ricorso è stato iscritto al n. RG. 10163/2022 del Tribunale di Torino che ha fissato udienza per il giorno 20.10.2022; tanto premesso l'attore ha dedotto l'abusività dei prelievi eseguiti da parte di dal conto CP_1 corrente cointestato dal 3.2.2011 all'attualità, essendo relativi a spese che, per quanto in gran parte a beneficio dei figli, non sono mai state oggetto di accordo tra le parti, nè rendicontate ed in ogni caso non rientranti tra quelle indicate nella sentenza di divorzio.
Ha quindi chiesto di ordinare a di rendere il conto della gestione e delle operazioni CP_1 eseguite sul conto corrente bancario Sella nr. 30 52623368540 nel periodo dal 3.2.2011 all'attualità e, conseguentemente di condannarla a pagare in favore di , la somma complessiva di € Parte_1
30.129,65, pari al 65% delle somme spese dalla convenuta oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo.
Pagina 4 si è costituita in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, ha contestato l'avversaria ricostruzione dei fatti esponendo che:
- si è sempre fatta carico ed occupata delle necessità dei figli, informando in ogni CP_1 occasione l'ex marito;
Parte_1
- a seguito di una discussione intervenuta con aveva chiesto allo stesso di occuparsi Parte_1 personalmente delle esigenze dei figli, ma il dapprima accettava ed immediatamente dopo Pt_1 restituiva l'incarico alla convenuta, per cui è sempre rimasta in capo a l'incombenza di CP_1 svolgere in misura maggiore le operazioni sul conto corrente necessarie per soddisfare i bisogni dei figli;
-ha sempre utilizzato, d'intesa con , il conto comune per le necessità dei ragazzi, ad Parte_1 eccezione della spesa alimentare che restava a carico di ogni genitore, stante la permanenza alternata di e presso le rispettive abitazioni (dal padre solo sino all'anno Per_2 Per_1 Parte_1
2019);
- il padre sin dalla separazione tra i coniugi, si è limitato ad alimentare il conto in comune per le necessità dei figli, ma non si è mai occupato delle loro attività e interessi;
- la gestione dei ragazzi si è poi complicata a seguito di un viaggio in Irlanda organizzato da Pt_1
, del valore di € 2.700. In particolare, aveva fin da subito manifestato le sue
[...] CP_1 perplessità a causa dell'incidenza economica che tale viaggio avrebbe avuto sul conto corrente in comune. L'attore inizialmente dichiarava che si sarebbe fatto lui carico di tale spesa, ma poi prelevava ogni mese € 300,00 a titolo di rimborso del viaggio in Irlanda dal conto cointestato;
- la convenuta dall'anno 2016 sino alla metà dell'anno 2019, predisponeva un prospetto on line,
d'intesa con l'attore e condiviso da entrambi i genitori, per le voci di spesa sostenute da CP_1 per i figli, mai contestate da;
prospetto non più condiviso dall'anno 2019 stante Parte_1
l'esiguità del versamento sul conto comune dal , pari ad € 50,00 mensili e, poi dal giugno 2021 Pt_1 la totale mancanza di versamenti sul conto cointestato da parte dell'attore;
- dall'anno 2017 i due figli hanno gradatamente diradato i rapporti con il padre e non si sono più recati in modo continuativo presso l'abitazione paterna;
- dall'anno 2019 hanno interrotto definitivamente la permanenza presso la casa paterna, per cui la collocazione abitativa dei due figli si è trasformata in “prevalenza” anzi praticamente esclusiva presso l'abitazione della madre, come riconosciuto anche da questo Tribunale con il Decreto di accoglimento di modifiche delle condizioni di divorzio cronol. N. 15682/2022 del 26.10.2022 (RG VG. n.
10163/2022), che ha stabilito: “ dispone che il IG corrisponda a entro il Pt_1 CP_1 cinque di ogni mese la somma di € 500,00, oltre aggiornamento secondo indici Istat maturate maturando, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 250 ciascuno), oltre il 50% delle
Pagina 5 spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del
2016” (doc n. 6 );
- dal giugno 2019 al giugno 2021 l'attore ha ridotto autonomamente il contribuito mensile di € 390,00, versando sul conto comune l'irrisoria somma di euro 50,00 mensile per entrambi i figli;
dall'anno 2021 non ha versato più alcuna somma restando così a totale carico della madre ogni bisogno dei figli, anche alimentare;
- ha provveduto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: al pagamento della CP_1 mensa scolastica dei figli, nel caso di specie dovuta da entrambi i genitori collocatari, (voce pagamenti
Comune di Torino), all'abbigliamento, alle spese sanitarie, spese di oculometria, agopuntura, un percorso psicologico della famiglia con la dott.ssa , al quale aveva partecipato anche il Persona_3
; alle spese relative alla frequentazione dei corsi sportivi e relativo abbigliamento sportivo, alle Pt_1 attività ludiche e ricreative, agli abbonamenti dell'autobus dei due figli, alle schede telefoniche per i ragazzi, e quant'altro si rendesse necessario alla soddisfazione delle esigenze/necessità dei figli;
- dal 2011 al 2016 non ha più i documenti di acquisto perché entrambi i genitori CP_1 attingevano da quel conto per le spese dei ragazzi e, non solo, ha utilizzato il conto Parte_1 anche per pagamenti personali, per pagare la carrozzeria, pedaggi autostradali, spese nei supermercati e quant'altro;
- le spese dentistiche per e sono sempre state concordate;
così le spese di Per_2 Per_1 optometria di erano condivise, infatti, lo stesso interloquiva con i dottori, sempre su Per_2 Pt_1 richiesta della CP_1
- il pagamento effettuato alla era un tardivo pagamento della mensa dei ragazzi;
CP_3
- i pagamenti all' erano avvenuti tramite il conto cointestato, per mero errore materiale nella CP_2 trasmissione, a tale società, dell'Iban bancario: tutte le somme sono state rimborsate con bonifico dalla convenuta;
In diritto, ha eccepito:
- la carenza dell'obbligo di rendiconto tra i coniugi per le somme versate per il mantenimento dei figli e la conseguente illegittimità della richiesta di resoconto. La sentenza di divorzio, in ordine alla gestione condivisa dei figli, non dispone alcun obbligo di documentazione o rendicontazione delle spese. Entrambi i genitori, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, devono concorrere economicamente al mantenimento della prole in misura proporzionata alle proprie sostanze e alle esigenze degli stessi figli. Adempiuto tale dovere e soddisfatti gli obblighi di legge, nessuno spazio residua per un resoconto in ordine alla gestione effettiva delle somme spese dall'altro coniuge. Il contributo versato da e , sul conto cointestato, deve CP_1 Parte_1
Pagina 6 essere considerato alla stregua di assegno mensile per le spese c.d. “routinarie/ordinarie” per il mantenimento dei figli e destinate a soddisfare le esigenze quotidiane ordinarie e non quelle straordinarie;
- carenza dell'obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine all'effettuazione e determinazione delle spese straordinarie. Il versamento sul conto corrente in comune, corrisposto mensilmente da entrambi i coniugi, è un contributo “forfettario” per cui non è configurabile a carico del coniuge affidatario/collocatario dei figli, anche nell'ipotesi di decisioni di maggiore interesse per la prole, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine all'effettuazione e determinazione delle spese straordinarie. avrebbe Parte_1 dovuto dissentire sulle scelte e sulle spese effettuate da per i figli e , CP_1 Per_1 Per_2 attingendo dal conto in comune, manifestando immediatamente il suo dissenso motivato ovvero demandando ogni valutazione al Giudice, senza chiedere a distanza di anni una rendicontazione delle somme spese, non prevista dalla normativa;
- intervenuta prescrizione parziale. Nella denegata e non creduta ipotesi di obbligo di resoconto da parte di questo dovrà essere effettuato dal 14 maggio 2015, data in cui è intervenuta la CP_1 sentenza di divorzio, e sino all'anno 2019, considerato che successivamente non ha Parte_1 versato più nulla ed i figli sono rimasti collocati stabilmente dalla madre. Trattandosi di spese c.d.
“routinarie/ordinarie”, la prescrizione applicabile è quella quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. La rendicontazione precedente all'1.8.2012 è, invece, prescritta, poiché tale data decorre il termine ordinario della prescrizione di 10 anni, essendo stata notificato introduttivo di questo giudizio alla sig.ra in data 01.08.2022 e non può che essere richiesto il resoconto sino all'anno 2019. CP_1
Tanto premesso, la convenuta ha chiesto di rigettare il ricorso ed ha formulato domanda riconvenzionale, per ottenere il rimborso delle somme anticipate nel corso degli anni per le esigenze e nell'interesse dei figli e stante il mancato versamento delle somme dovute dal Per_2 Per_1 padre a titolo di contributo di mantenimento, tutte pacificamente dovute, sia che si ritengano ordinarie, sia straordinarie, come da elenchi dettagliati a fare data dal 2016 al 2022 e dagli estratti conto prodotti e, quantificate nella somma di € 13.617,73. Con condanna ex art. 96 c.p.c.
In data 29.3.2024, l'avvocato di parte convenuta, ha dismesso il mandato difensivo Parte_3 ricevuto da in relazione al presente giudizio. CP_1
In data 30.03.2024 si è costituito il nuovo difensore di parte convenuta SA MI.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi e CTU.
***
Non sono oggetto di contestazione le seguenti circostanze:
Pagina 7 - e hanno contratto matrimonio in data 11.07.1999; dall'unione Parte_1 CP_1 matrimoniale sono nati due figli, il 16.12.2000 e il 21.08.2003; Per_1 Per_2
- le parti si sono separate legalmente con verbale di separazione consensuale dell'11.5.2009, omologato dal Tribunale di Torino il 20.05.2009 (doc.1) ed il 14.5.2015 hanno ottenuto il divorzio, pronunciato con sentenza nr. 3487/2015 dal Tribunale di Torino;
- con il verbale di separazione consensuale del 2009, le parti hanno ottenuto l'affido condiviso ed
“alternato” dei figli, con obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi mediante versamenti mensili, in un apposito conto corrente bancario, in ragione dei redditi di ciascuno (€ 250 a carico della madre;
€ 500 a carico del padre), “al fine esclusivo di soddisfare le esigenze dei bisogni dei figli minori, a solo titolo esemplificativo, spese scolastiche mediche, spese per l'abbigliamento, spese per
l'attività sportive, ricreative ludiche, restando escluse le spese per l'alimentazione” (doc. n. 1);
- a seguito di tali accordi le parti hanno aperto presso la Banca Sella il conto corrente nr.
3052623368540, cointestato a entrambi disgiuntamente;
- nella sentenza di divorzio del 2015 è stato disposto che “ciascuno dei genitori farà fronte alle necessità dei figli quando si trovino presso di lui. Dà atto che i genitori concordano che le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, di abbigliamento, per le attività sportive ludiche dei figli, previamente concordate, verranno effettuate utilizzando il conto corrente cointestato ed alimentato mensilmente con la somma di euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, attraverso versamenti effettuati da entrambi i genitori in una proporzione che, tenendo conto dei rispettivi attuali redditi, viene determinata nel 65% (€ 390) a carico del padre e nel
35% (€ 210) a carico della madre.”;
- ha utilizzato (inevitabilmente, anche in ragione del maggiore contributo a carico CP_1 dell'altro genitore) il conto cointestato più spesso dell'ex marito. In particolare, nel corso degli anni, sul predetto conto, sono stati accreditati complessivi € 51.663,86; di tale somma la convenuta ha disposto di € 46.353,32, l'attore di € 5.310,54;
- con lettera raccomandata del 23.06.2017 ha contestato a di aver Parte_1 CP_1 utilizzato le somme versate per il mantenimento sul conto cointestato” contrariamente alle condizioni di divorzio fissate con Sentenza del Tribunale di Torino n. 3487/2015, ossia per “provvedere invece a spese ordinarie”, senza previo accordo e senza inoltro della relativa documentazione fiscale (doc.7);
- con mail del 28.06.2019 ha comunicato a che, dal mese successivo, Parte_1 CP_1 avrebbe versato sul conto corrente cointestato destinato alle spese per i figli, la minor somma di € 50
(invece di € 390) a titolo di acconto e che avrebbe provveduto al saldo di sua competenza entro la fine del mese solo ed esclusivamente per le spese effettuate anche con il suo consenso scritto e previa esibizione dei giustificativi (doc.8);
Pagina 8 - dal giugno 2019 al giugno del 2021 ha versato il solo importo di € 50,00 sul conto Parte_1 cointestato;
- a seguito di ricorso proposto da l'1.7.2022 per la modifica delle condizioni della CP_1 sentenza di divorzio, il Tribunale di Torino, con decreto di accoglimento n.15682/2022 del
26.10.2022, ha modificato le suddette condizioni nei termini che seguono (doc.6): “ dispone che il IG corrisponda a entro il cinque di ogni mese la somma di € 500,00, oltre Pt_1 CP_1 aggiornamento secondo indici Istat maturate maturando, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 250 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 2016”.
Le parti controvertono:
- sul dovere o meno di rendiconto reciproco delle spese effettuate per il mantenimento dei figli, tramite l'utilizzo del conto cointestato;
- sulla debenza delle somme oggetto della domanda di ripetizione e sulla relativa quantificazione;
- sull'intervenuta prescrizione parziale della rendicontazione delle spese effettuate nel periodo precedente all'1.8.2012 e del relativo diritto alla ripetizione;
- sull'utilizzabilità in giudizio della documentazione prodotta da sub doc. n. 8; CP_1
- sul mancato rimborso da parte di , in favore di delle spese (ordinarie e Parte_1 CP_1 straordinarie) dalla stessa sostenuta extra mantenimento nell'interesse dei figli, dal 2016 al 2022 compreso.
Sulla qualificazione dell'azione e sull'eccezione di prescrizione
ha agito nel presente giudizio per ottenere la restituzione da parte dell'ex moglie Parte_1 dell'importo € 30.129,65, pari al 65% delle spese effettuate sul conto cointestato, acceso a seguito della separazione giudiziale e destinato alla gestione comune delle spese da sostenere per le esigenze dei figli minori. In particolare, l'attore sostiene che abbia utilizzato il predetto conto CP_1 abusivamente, prelevando nel corso degli somme in misura maggiore rispetto a lui (€ 51.663,86 rispetto a € 5.310,54) che, in parte, sarebbero state utilizzate per il pagamento delle utenze domestiche
(che avrebbero dovuto essere a carico esclusivo della e, in parte, pur essendo “sicuramente a CP_1 beneficio dei figli” (come da espressa ammissione dell'attore, cfr. pag. 23 dell'atto di citazione) non rientrerebbero tra quelle contemplate nella sentenza di divorzio o sarebbero dovute “restare a carico esclusivo della madre, trattandosi di spese per le necessità sorte nei periodi in cui si trovavano insieme”. Ha, inoltre, dedotto di non aver mai concordato alcuna spesa e di non essere mai stato informato delle spese fatte se non, a volte, a pagamento avvenuto.
Pagina 9 Ha specificamente contestato l'abuso di conto corrente per le spese relative al “trasporto e abbonamenti telefonici dei figli, ciclo di oculometria per di agopuntura per gestire Persona_4 la rabbia per , corso di snowboard e acquisto della relativa attrezzatura, corso “impariamo Per_2
a imparare” per entrambi i figli, “corso per entrambi di tennis, nuoto, ginnastica acrobatica, canoa, kick boxing, corso di batteria per , regali natalizi per i figli, spese in cartoleria, Per_2 abbigliamento, supermercati, ferramenta”, nonché per avere la consegnato ai figli una carta CP_1 prepagata per le loro spese quotidiane. Ha, in ogni caso, contestato “la legittimità di tutte le operazioni eseguite dalla sig.ra sul conto corrente cointestato nel periodo dal 3.2.2011 ad oggi”. CP_1
Al netto della genericità di tale ultima doglianza e della contestazione indistinta e generalizzata di tutte le spese fatte dal conto cointestato, alimentato esclusivamente dai versamenti eseguiti da entrambi i genitori in adempimento agli obblighi di mantenimento gravanti su entrambi - nella misura stabilita dalla omologa di separazione prima e della sentenza di divorzio poi - per quel che si evince dalle scarne allegazioni di cui all'atto di citazione, sembra di comprendere che oggetto di contestazione siano le somme spese per le attività ed esigenze dei figli sopra indicate e ritenute dall'attore “costose, inutili e superflue” e, in ogni caso, suscettibili di ripetizione poiché non concordate.
Limitando, dunque, l'oggetto del petitum a tali spese – in quanto diversamente ragionando l'attore sarebbe di fatto parzialmente esonerato dall'obbligo di mantenimento dei figli, avendo chiesto la restituzione del 65% delle spese fatte dalla madre entro il limite di spesa mensile per il mantenimento concordato dalle stesse parti in sede di separazione – il diritto fatto valere nel presente giudizio da
è qualificabile come diritto alla ripetizione di somme versate a titolo di Parte_1 mantenimento, poichè asseritamente abusivamente utilizzate dall'ex moglie a copertura CP_1 di spese che, per quanto a beneficio dei figli, avrebbero dovuto rimanere a carico esclusivo della convenuta, non rientrando tra quelle previste nella sentenza di separazione prima e di divorzio poi, o trattandosi, comunque, di spese superflue.
Pare opportuno precisare che la domanda in esame non rientra nell'ipotesi della condictio indebiti, ovvero non è inquadrabile come azione volta alla restituzione di somme indebitamente versate ex art. 2033 cod. civ. E infatti, gli importi mensilmente versati da sul conto cointestato, Parte_1
a seguito della separazione avvenuta nel 2009, sono stati prestabiliti dal Giudice, in forza di un titolo valido ed efficace, peraltro non oggetto di contestazione, e costituiscono un contributo obbligatorio da parte di entrambi i genitori, destinato al mantenimento dei figli, in attuazione degli obblighi previsti dagli artt. 315 bis e 361 bis c.p.c. Non si tratta quindi di versamenti effettuati dall'attore senza causa o eccedenti rispetto a quanto pattuito, circostanza che esclude la sussistenza di una ipotesi di indebito oggettivo.
Pagina 10 Con specifico riferimento all'assegno di mantenimento, la Suprema Corte a Sezioni Unite si è espressa nel senso di ritenere, salvo alcune ipotesi eccezionali, i relativi versamenti irripetibili, in forza di due considerazioni principali: in primo luogo, le somme versate a titolo di mantenimento hanno una natura alimentare, ovvero sono destinate a garantire i bisogni essenziali del coniuge o, come nel caso in esame, dei figli beneficiari. Questa tipologia di obbligo ha una funzione di solidarietà familiare che prevale su altre considerazioni economiche. In secondo luogo, la ripetizione delle somme versate, minerebbe la stabilità economica e psicologica dei beneficiari, creando un'incertezza dannosa per il benessere familiare.
“Nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato — e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti — dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere due diverse ipotesi.
Nel caso in cui vi sia una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile opera la
“condictio indebiti”, ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate. Nel caso, invece, in cui si proceda sia ad una rivalutazione — sotto il profilo dell'an debeatur — con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia ad una semplice rimodulazione al ribasso — sotto il profilo del quantum —, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile alla luce del principio di solidarietà post-coniugale e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica. Al di fuori, dunque, dei casi da ultimo citati, in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.” (cfr. Sez. Un. Cass. n. 32914/2022).
La pronuncia in esame, pur attenendo alla diversa ipotesi di riduzione con effetti ex tunc della quantificazione della somma dovuta dal genitore a titolo di mantenimento in favore del figlio, sancisce un principio di diritto certamente applicabile, in via analogica, anche alla fattispecie in esame, ossia quello della irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento in forza di un provvedimento giudiziale, anche laddove se ne disponga la successiva modifica con astratta efficacia dall'emissione del titolo stesso.
Nella fattispecie in esame, è circostanza pacifica che, per il periodo che in questa sede rileva, dal 2011 al giugno 2019 abbia versato sul conto cointestato con la ex moglie gli importi stabiliti per il Pt_1
Pagina 11 mantenimento dei figli dapprima dal provvedimento di omologa della separazione consensuale e poi CP dalla sentenza di divorzio;
né è contestato, tranne che per le spese relative alle bollette , di cui si dirà di seguito, che tali somme siano state utilizzate per le esigenze dei figli.
Non si comprende, pertanto, a che titolo sia chiesta la restituzione, in assenza di allegazione sia di utilizzo delle somme per esigenze diverse da quelle dei figli, sia di appropriazione delle stesse da parte della convenuta o di altre condotte illecite relative alla tutela dei figli minori, sia, infine, di intervenuta modifica in diminuzione dell'obbligo di contribuzione. In altri termini, non si ravvisa né è stato, di fatto, allegato, alcun “abuso” da parte della convenuta nell'utilizzo delle somme versate sul conto cointestato, atteso che lo stesso attore afferma che senza dubbio le stesse sono state utilizzate per soddisfare le esigenze dei figli, senza che sia stata posta in essere alcuna condotta illecita o distrattiva.
Pare, inoltre, opportuno evidenziare che l'assegno di mantenimento ha natura para-alimentare, rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni (o maggiorenni non autosufficienti economicamente), al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire, in rapporto alle esigenze anche presunte in relazione all'età, agli studi e ai bisogni di vita della persona (cfr. Cass 10974/2023 che sul carattere «sostanzialmente alimentare» dell'assegno richiama Cass. 28987/2008; Cass. 13609/2016;
Cass. 23569/2016; Cass. 11689/2018).
In particolare, l'assegno a favore del minore, fissato in sede di separazione in via temporanea nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi - ed eventualmente modificato nel corso del giudizio - è diretto al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del minore durante il procedimento di separazione. Pertanto, è esclusa la ripetibilità, anche in parte, delle somme erogate prima della pronuncia definitiva sul punto, dovendosi presumersi che il genitore affidatario le abbia utilizzate tutte per il mantenimento del minore, come era suo dovere (cfr. Cass. n. 3363/1993).
A fortiori, le somme versate in forza di pronuncia definitiva, quale l'omologa di separazione, sono del pari irripetibili avendo le parti già concordato (e il Tribunale approvato con l'omologazione) il contributo minimo a carico di ciascun genitore per provvedere al mantenimento, con conseguente presunzione che le somme spese nei limiti di tale importo siano state utilizzate per il mantenimento dei figli minori, ancor più se, come nella fattispecie in esame, le somme versate sono piuttosto contenute.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. non determinano alcun il diritto al rimborso (cfr. Cass. n.
28772/2023 che richiama Cass. 18749/200410942/2015 e 10927/2018).
Il predetto principio è applicabile anche alla fattispecie in esame, pur vertendosi nella diversa ma del tutto analoga ipotesi di mantenimento dei figli minori.
Pagina 12 Come già evidenziato, peraltro, nella fattispecie in esame non è oggetto di contestazione che gli importi prelevati dal conto comune siano stati utilizzati da “a beneficio dei figli” e CP_1 che non vi sia stata alcuna “rivalutazione o rimodulazione della condizione “del richiedente o avente diritto” né, tanto meno, che “sia mai stata accertata “l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per
l'assegno di mantenimento o divorzile”, con conseguente applicabilità del generale principio di irripetibilità delle somme versate in esecuzione del provvedimento di separazione e di divorzio.
Tale determinazione assorbe ogni questione relativa alla eccepita prescrizione del diritto azionato, non essendo ripetibili le somme versate a titolo di mantenimento se non nelle limitate ipotesi anzidette, non verificatesi, e neanche dedotte, nel presente giudizio.
Con riguardo all'unica contestazione che legittimerebbe la ripetizione, ossia l'utilizzo delle somme versate per il mantenimento per il pagamento delle bollette IREN relative alle utenze domestiche della convenuta, in violazione degli accordi di cui ai provvedimenti giudiziari del 2009 e del 2015, si osserva quanto segue. ha allegato di aver eseguito il pagamento ad tramite il conto CP_1 Controparte_2 cointestato per mero errore materiale nella trasmissione dell'Iban bancario. A sostegno delle proprie CP argomentazioni ha prodotto i documenti nr. 5 e 2 (prospetto rimborsi , estratto conto) dai quali si evince che le somme prelevate a tale scopo sono state successivamente integralmente rimborsate, con versamento sul conto cointestato. Sul punto, il CTU, previa disamina della documentazione prodotta e all'esito di plurime sessioni peritali, analizzati i movimenti effettuati sul conto corrente, ha accertato che effettivamente la convenuta ha provveduto a rimborsare le somme utilizzate per eseguire i pagamenti in favore dell' versando sul conto corrente cointestato l'importo totale di € 1.458,35, CP_2 somma, peraltro, superiore rispetto agli importi contestati sul punto dall'attore, nel proprio atto introduttivo (pag. 13 della relazione).
Ne consegue che neanche rispetto a tali somme la domanda di ripetizione è fondata, non essendovi stato alcun utilizzo delle somme versate sul conto a titolo di mantenimento per scopi estranei alle esigenze dei figli delle parti.
Nel dettaglio, pur ritenendo questo Tribunale che la affermata irripetibilità delle somme versate per il mantenimento sia assorbente rispetto alle specifiche doglianze mosse dall'attore (come sopra delimitate), per mera completezza espositiva, quanto all'utilizzo “abusivo” del consto cointestato poiché in modo non conforme rispetto a quanto previsto nel verbale di separazione e nella sentenza di divorzio, si osserva quanto segue.
, come già esposto, ha contestato all'ex moglie di aver utilizzato il conto corrente Parte_1 cointestato:
- per le spese di trasporto e gli abbonamenti telefonici dei figli;
Pagina 13 -per un ciclo di oculometria per del costo di € 2.000,00 Per_2
- per un ciclo di agopuntura per gestire la rabbia di;
Per_2
- per un corso di snowboard e l'acquisto della relativa attrezzatura per Per_1
- per un corso a pagamento dal titolo “Impariamo ad imparare” per entrambi i figli;
- corsi per entrambi di tennis, nuoto, ginnastica acrobatica, canoa, kick boxing;
- corso di batteria per;
Per_2
- per regali natalizi ai figli;
- per spese in cartoleria, abbigliamento, supermercati e ferramenta.
Tali sono le uniche contestazioni specifiche rispetto alle spese effettuate dalla convenuta.
Occorre, preliminarmente, precisare che, stando a quanto argomentato e allegato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi atti difensivi, la domanda di restituzione deve intendersi limitata al periodo temporale decorrente dal 3.2.2011 all'anno 2018 incluso. E infatti, a partire dal
2019, l'attore, per sua stessa ammissione, ha iniziato a versare sul conto corrente il solo limitato importo di € 50,00 “a titolo di acconto”, trattenendo l'ulteriore somma dovuta di € 340 (€ 390-€ 50=
340), senza aver prima chiesto alcuna riduzione dell'assegno di mantenimento con il procedimento previsto dall'art. 337 quinquies c.c.
L'attore ha specificato che “dal 2010 ad oggi sul conto cointestato è stata accreditata la complessiva somma di € 51.663,86, senza considerare gli acconti mensili di € 50 ciascuno versati dal sig.
”. (v. pag. 22 dell'atto di citazione). Di tale somma sostiene di aver “disposto, Pt_1 Parte_1 complessivamente, di € 5.310,54 e la sig. di tutta la residua parte di e 46.3523,32”. L'importo di CP_1
€ 46.353,32 corrisponde alla somma matematica delle spese asseritamente contestate da Pt_1
alla convenuta relativamente agli anni 2011-2018. In particolare, l'attore sostiene che l'attrice
[...] abbia speso (p. 5 a 20 del ricorso;
doc.3-4-5 movimenti bancari dal 09.02.2013):
- nel 2011 un totale complessivo di € 5.753,05;
- nel 2012 un totale complessivo di € 7.644,34;
- nel 2013 un totale di € 8.278,37;
- nel 2014 un totale di e 8.254,16;
- nel 2015 un totale di € 5.857,32;
- nel 2016 un totale di € 6.471,55;
- nel 2017 un totale di € 3.493,90;
- fino al 7.02.2018 un totale di € 600,63;
Totale 46.353,32. ha chiesto, dunque, di condannare alla restituzione dell'importo di € 30.129,65, pari al CP_1
65% dell'importo speso di € 46.353,32.
Pagina 14 di contro, ha sostenuto di aver utilizzato il conto corrente bancario nel rispetto di quanto CP_1 specificato nei provvedimenti giudiziari e nei limiti di spesa consentiti.
Al fine di accertare la conformità delle spese eseguite tramite il conto corrente rispetto a quanto prescritto nei provvedimenti di separazione e divorzio e la eventuale distrazione delle somme per scopi estranei agli interessi e ai bisogni dei figli, è stata disposta CTU.
In particolare, al Ctu è stato chiesto di: ricostruire le movimentazioni del conto corrente tra le parti, quali risultanti dai documenti prodotti chiarendo le relative causali ed indicando per ciascuna voce di spesa la riferibilità alle categorie previste dai provvedimenti e dagli accordi economici tra le parti relativi alle spese nell'interesse dei figli, il tutto tenendo conto delle domande e delle circostanze avanzate dalle parti nei rispettivi atti;
di verificare se sul conto corrente oggetto di causa, siano state prelevate somme da entrambe le parti non destinate all'interesse dei figli, indicando la destinazione di detti prelievi e l'ammontare degli stessi (prelievi, bonifici o spese per pagamento utenze personali di una delle parti).
Analizzati i conti correnti e i relativi estratti conti bancari con riferimento agli anni dal 2011 al 2019, presa visione di tutta la documentazione allegata in atti dalle parti in causa e sentiti i rispettivi consulenti di parte, il Ctu ha accertato quanto segue:
- quanto all'anno 2011, rapportando le cifre in uscita € 5.709,11 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 475,76 e, quindi, rientra nel range;
- quanto all'anno 2012, rapportando le cifre in uscita € 7.353,99 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 612,83 e, quindi, leggermente oltre il range per € 12,83;
- quanto all'anno 2013, rapportando le cifre in uscita € 6.393,21 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 523,77 e, quindi, rientra nel range. Facendo la media dei due anni (2012-2013) le cifre in uscita rientrano nel range
- quanto all'anno 2014, rapportando le cifre in uscita € 8.336,32 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 694,69 e, quindi, leggermente oltre il range per € 94,69 per il rimborso di IREN di €
1.458,35 da parte della convenuta;
- quanto all'anno 2015, rapportando le cifre in uscita € 5.859,14 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 488,26 e, quindi, rientra nel range;
- quanto all'anno 2016, rapportando le cifre in uscita € 6.964,26 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 580,36 e, quindi, rientra nel range;
- quanto all'anno 2017 rapportando le cifre in uscita € 7.288,20 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 607,35 e, quindi, leggermente oltre il range per € 7,35 al mese
- quanto all'anno 2018, rapportando le cifre in uscita € 6.522,34 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata pari ad € 543,53 e, quindi, rientra nel range;
Pagina 15 - quanto all'anno 2019, rapportando le cifre in uscita 5396,64 su 12 mesi, la spesa media mensile è stata di € 449,72 e, quindi, rientra nel range.
Il range, in base alla metodologia adotta dal CTU, corrisponde al tetto di spesa massima consentita mensilmente alle parti, data dalla somma degli assegni versati rispettivamente dal e da Pt_1 CP_1
a titolo di mantenimento sul conto corrente cointestato, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari.
[...]
Nell'anno 2009, con verbale di separazione, il Giudice ha fissato il contributo al mantenimento (da parte di entrambi i coniugi) in € 750 complessivi, di cui 390 a carico del padre e la restante parte a carico della madre;
dal 2015, con sentenza di divorzio, tale contributo è stato rideterminato in € 600 di cui € 390 a carico del padre e la restante parte a carico della madre.
Dall'anno 2009 sino all'anno 2015, pertanto, il range di riferimento è di € 750; dall'anno 2015 in avanti, il range è di € 600.
Ciò premesso, stando a quanto riportato dal CTU, i prelievi eseguiti dalla convenuta, tramite il conto corrente cointestato sono stati corretti e conformi, se non addirittura inferiori, rispetto al range di spesa massima consentita: dall'anno 2011 all'anno 2015 non hanno superato il range di € 700; dal 2015 al
2019 non hanno superato il range di € 600, come rimodulato nella sentenza di divorzio.
Quanto alla corrispondenza delle spese rispetto alle prescrizioni di cui ai provvedimenti giudiziari, il
CTU, analizzando i singoli valori in entra ed uscita del conto-corrente, ha predisposto per ciascun anno, una colonna così suddivisa: spese per i figli;
spese per famiglia, prelievi indefiniti, spese conto CP corrente, versamenti Versamenti , spese indefinite, . CP_1 Pt_1
Le spese catalogate sotto la voce “spese per i figli” sono quelle la cui corrispondenza con i provvedimenti giudiziari è stata accertata dal CTU, sulla base tanto degli scontrini prodotti in atti, quanto degli estratti conto che hanno reso possibile individuare la tipologia di negozi di cui le parti si sono servite.
Per le spese catalogate come “indefinite”, il CTU non ha potuto accertarne la corrispondenza esatta con quanto stabilito nei provvedimenti giudiziari, in quanto trattasi di spese generiche effettuate in supermercati o negozi di abbigliamento, non riconducibili con certezza alle persone dei figli, anche a causa dell'impossibilità di visionare la documentazione prodotta sub doc. n.
8. Il file depositato, come evidenziato all'udienza del 22.2.2024, risulta denominato come “collegamento”; “al tentativo di apertura, anche cliccando due volte, come indicato da parte attrice, viene visualizzato il seguente messaggio, preceduto da un triangolo giallo contenente un punto esclamativo: “L'unità o connessione di rete alla quale fa riferimento il collegamento 'DOC n. 8 – pezze giustificative 2011-19.zip – collegamento. link' non è disponibile. Assicurarsi che il disco sia inserito correttamente o che la risorsa di rete sia disponibile e riprovare”.
Pagina 16 Parte convenuta ha, poi, provveduto a depositare nuovamente il doc. n. 8 chiedendo la rimessione in termini;
tuttavia, non ha poi insistito per l'ammissione della suddetta documentazione che, pertanto, non è stata utilizzata dal CTU nel corso delle operazioni peritali e ai fini della redazione della relazione.
In ogni caso, la questione della utilizzabilità o meno della suddetta documentazione appare irrilevante sia alla luce della irripetibilità delle somme versate, sia all'esito delle valutazioni del CTU sulla sostanziale corrispondenza delle spese sostenute rispetto ai provvedimenti di separazione e divorzio.
In primo luogo, come già ribadito, il CTU ha accertato che il range mensile non è mai stato superato, ovvero non sono mai state effettuate spese extra rispetto a quanto entrambi i genitori erano tenuti a versare, negli anni dal 2001 al 2018, a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
In secondo luogo, va sottolineato che nel verbale di separazione l'elenco delle spese che avrebbero dovuto essere coperte con il mantenimento versato da entrambi i coniugi è preceduto dall'inciso “a titolo esemplificativo”: “Il conto corrente di cui al punto che precede dovrà essere utilizzato dai genitori al fine esclusivo di soddisfare le esigenze ed i bisogni dei figli minori;
a solo titolo esemplificativo: spese scolastiche e mediche, spese per l'abbigliamento, spese per le attività sportive, ricreative e ludiche, restando escluse le spese per l'alimentazione. I genitori sono gravati di un dovere di rendiconto reciproco in relazione alle spese eseguite attingendo dal suddetto conto.” (estratto del verbale di separazione).
L'inserimento di tale inciso ha evidentemente lo scopo di attribuire all'elenco sopra descritto una funzione non di certo tassativa né categorica, aprendo la possibilità di estendere il contributo al mantenimento anche ad altre spese, non specificamente indicate, ma comunque attinenti alle esigenze ordinarie e quotidiane dei figli.
Alla luce di quanto appena motivato e considerato che non ha mai messo in Parte_1 discussione che tutte le spese siano state eseguite dalla convenuta “a beneficio dei figli”, anche le spese catalogate come “indefinite” possono essere fatte agevolmente rientrare in tale elenco, trattandosi comunque di acquisti eseguiti in negozi e supermercati generici, nei quali, di regola, si acquistano beni di ordinaria necessità.
In definitiva, anche sotto tale profilo, va riconosciuta l'utilità delle spese contestate e l'inerenza e corrispondenza con quanto previsto dal verbale di separazione e dalla sentenza di divorzio.
In particolare, quanto alle specifiche contestazioni sollevate da parte attrice, ritiene questo Tribunale che:
- le spese di trasporto e di abbonamenti telefonici dei figli, benchè non ricomprese nell'elenco sopra riportato, rientrino a pieno titolo tra le spese ordinarie necessarie per consentire ai minori di svolgere
Pagina 17 qualsiasi attività, quali recarsi a scuola o presso le strutture sportive, e avere un mezzo di comunicazione necessario;
- le spese per il ciclo di oculometria per , per il ciclo di agopuntura per gestire la rabbia di Per_2
, per il corso “Impariamo ad imparare” per entrambi i figli oltre a rientrare quanto meno in via Per_2 analogica tra le spese mediche o comunque utili per migliorare lo stato di benessere dei figli, sono state comunque sostenute nell'ambito del budget mensile di mantenimento, senza richiesta di alcun contributo extra a carico dell'attore, per cui non è neanche necessario procedere a una valutazione della relativa utilità;
- le spese per il corso di snowboard e l'acquisto della relativa attrezzatura per per i corsi per Per_1 entrambi di tennis, nuoto, ginnastica acrobatica, canoa, kick boxing, per il corso di batteria per
, per regali natalizi ai figli rientrano senza dubbio tra le spese per le attività sportive, ricreative Per_2
e ludiche;
- le spese in “cartoleria, abbigliamento, supermercati e ferramenta”, peraltro non meglio specificate, possono essere senza dubbio qualificate come spese ordinarie e quotidiane necessarie per far fronte alle più elementari esigenze di figli minori.
Non sono emerse, dunque, anche all'esito della complessa indagine svolta dal CTU, spese voluttuarie, superflue o inutili e, in ogni caso, le spese sostenute rientrano ampiamente nel range mensile come sopra individuato.
In definitiva, non ha diritto alla restituzione di alcun importo versato a titolo di Parte_1 mantenimento, sia perché si tratta di somme irripetibili sia perché, in ogni caso, si tratta di somme impiegate per far fronte alle esigenze dei figli nel rispetto dei provvedimenti giudiziari.
Sul disconoscimento della documentazione prodotta da parte convenuta
ha disconosciuto formalmente, contestandone la conformità agli originali ai sensi e Parte_1 per gli effetti di cui all'art. 2719 c.c., tutti i documenti prodotti dalla convenuta con la comparsa di costituzione e indicati con i nr. 3 (Prospetti spese figli condiviso), 4 (Riepilogo rimborso IREN della
, 6 (Elenco spese anticipata da dal 2016 al 2022) e 7 (Scontrini dal 2019 al 2022), nonché i CP_1 CP_1 documenti allegati alla nota di deposito del 9.12.2022 e indicati con doc. zip: elenco rimborsi Pt_1
CP viaggio in Irlanda, riepilogo rimborso;
doc. 4 rendiconto 2011-2015; doc. 6 elenco spese anticipate da dal 2016 al 2022 e doc. 7 Scontrini dal 2019-2022. CP_1
L'eccezione di disconoscimento è inammissibile.
Per costante giurisprudenza, “In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego
Pagina 18 di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.” (cfr. Cass. n. 134/2025)
In altri termini, al fine di integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare l'efficacia probatoria di un determinato documento, occorre, da parte di chi lo eccepisce, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, “che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta”. (Cass. 23213/2024).
Nel caso in esame, il disconoscimento operato dall'attore non riveste tali caratteri. Ed infatti, l'attore si
è limitato a contestare genericamente ed in modo cumulativo la non corrispondenza all'originale della documentazione prodotta dalla convenuta, senza alcuna puntuale allegazione degli aspetti differenziali delle suddette copie rispetto agli originali.
Ne consegue che, la documentazione prodotta da deve essere ritenuta efficace e Parte_4 conforme.
Sull'obbligo di rendiconto
ha agito in giudizio anche al fine di ottenere il rendiconto della gestione del conto Parte_1 cointestato, contestando a di non aver adempiuto all'obbligo previsto dagli accordi di CP_1 separazione e di divorzio.
In primo luogo, occorre rilevare che l'obbligo di “reciproco” rendiconto è previsto solo dal provvedimento di separazione e non anche dalla sentenza di divorzio, quindi, limitatamente al periodo dal 2009 al 2015 e, per quel che in questa sede rileva, dal 2011 al 2015, mentre per periodo successivo non è previsto alcun obbligo di rendicontazione delle somme versate per il mantenimento.
Difatti, nel verbale di separazione alla voce “contributo al mantenimento” si legge: “i genitori, in ragione dei rispettivi redditi da lavoro, si obbligano a contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento mensile in apposito conto corrente bancario n. 1050167 presso Xelion Banca delle seguenti somme pari ad: euro 250,00 per quanto attiene alla quota della SI;
CP_1 euro 500, per quanto attiene alla quota del IG . Tali somme, da versarsi il giorno 2 Parte_1 di ogni mese, dovranno essere rivalutate annualmente secondo l'indice ISTAT. Il conto corrente di cui al punto che precede dovrà essere utilizzato dai genitori al fine esclusivo di soddisfare le esigenze ed i bisogni dei figli minori;
a solo titolo esemplificativo: spese scolastiche e mediche, spese per
l'abbigliamento, spese per le attività sportive, ricreative e ludiche, restando escluse le spese per
l'alimentazione. I genitori sono gravati di un dovere di rendiconto reciproco in relazione alle spese eseguite attingendo dal suddetto conto.”
Nella sentenza di divorzio, intervenuta nell'anno 2015, si legge, “ciascuno dei genitori farà fronte alle necessità dei figli quando si trovino presso di lui. Dà atto che i genitori concordano che le spese
Pagina 19 mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, di abbigliamento, per le attività sportive ludiche dei figli, previamente concordate, verranno effettuate utilizzando il conto corrente cointestato ed alimentato mensilmente con la somma di euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, attraverso versamenti effettuati da entrambi i genitori in una proporzione che, tenendo conto dei rispettivi attuali redditi, viene determinata nel 65% a carico del padre e nel 35% a carico della madre.”.
In base ai riportati provvedimenti, dunque, nel periodo che va dalla separazione e il divorzio le parti avevano pattuito un “dovere” di reciproco rendiconto che viene meno, ed è sostituito dal previo accordo, in sede di divorzio. È evidente, difatti, che se le spese sono previamente concordate tra le parti non vi è alcun motivo, e sarebbe inutilmente gravoso, prevedere l'ulteriore obbligo del successivo rendiconto.
In secondo luogo, al netto della previsione inserita negli accordi di separazione, evidentemente su richiesta e con il consenso delle parti, pare opportuno rilevare che non sussiste, o almeno non è previsto da alcuna norma specifica in materia, alcun obbligo di rendiconto delle somme percepite a titolo di mantenimento dei figli. Secondo i principi dettati dalla Suprema Corte, “quando, in sede di separazione personale dei coniugi, i figli siano stati affidati, con provvedimento presidenziale o con sentenza definitiva, ad uno dei coniugi, l'assegno posto a carico del coniuge non affidatario, quale suo concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, è determinato in misura forfettariamente proporzionata alle sostanze dei genitori, al numero ed alle esigenze dei figli. Il coniuge non affidatario non ha, quindi, diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento, salvo far valere ogni rilevante circostanza in sede di revisione dell'entità dell'assegno” (cfr. Cass. n. 12465/2015 che richiama Cass., sez. 1, sentenza del 15 novembre 1974, n. 3618).
Nella fattispecie in esame, fermo restando che non è oggetto di contestazione la circostanza che le somme versate a titolo di mantenimento siano state spese dalla convenuta nell'esclusivo interesse della prole e che, stante l'irripetibilità delle somme versate, la richiesta di rendiconto appare irrilevante rispetto all'oggetto della domanda, va, altresì considerato quanto segue.
In primo luogo, dalle allegazioni delle parti e dalle produzioni documentali in atti si evince come tale pattuizione di reciproca rendicontazione non sia in realtà mai stata adempiuta da nessuna delle due parti, almeno fino al 2016-2017, anno in cui l'attrice, su richiesta formale di , ha Parte_1 redatto un file condiviso delle spese. (doc. 6 elenco spese 2016-2017; doc.7 raccomandata CP_1
) Pt_1
Pagina 20 Hanno fatto seguito scambi di messaggistica whatsapp, risalenti agli anni 2019-2020, in cui le parti si sono contestate reciprocamente il mancato preventivo accordo circa alcune spese (riparazione cellulare, viaggi) dei figli. (v. doc. Chat whatsapp 209-2020).
L'obbligo di rendiconto previsto nel verbale di separazione non è stato, dunque, di fatto formalmente ottemperato, sin dall'origine, da entrambe le parti, evidentemente in ragione della preventiva apertura di un conto corrente cointestato, appositamente destinato al mantenimento dei figli. L'apertura di tale conto corrente cointestato ha, infatti, permesso alle parti di vigilare e controllare ogni spesa in uscita, con conseguente facoltà per ciascuno di rilevare e contestare eventuali anomalie di spese, intese come distrazione delle somme versate per scopi estranei alle esigenze dei figli.
In secondo luogo, la previsione pattizia dell'obbligo di rendiconto va interpretata e parametrata rispetto al contesto in cui è stata inserita, ossia in relazione all'assegno di mantenimento per i figli minori. Ne consegue che l'obbligo di rendiconto va declinato tenendo conto da un lato che attiene a un versamento mensile di una somma minima per provvedere al mantenimento di due figli minori e dall'altro della natura ed entità delle spese che possono ragionevolmente essere sostenute con detta somma. Interpretando, pertanto, il suddetto obbligo (para) contrattuale secondo buona fede, ritiene questo Tribunale che lo stesso si riferisca esclusivamente alle spese non incluse nell'elenco esemplificativo contenuto nell'accordo di separazione e che, comunque, avrebbe dovuto essere adempiuto solo a seguito di specifica e tempestiva richiesta di ciascuna parte, in relazione, appunto, a spese straordinarie o non rientranti tra quelle elencate. Inoltre, tenuto conto che l'obbligo di versamento era mensile per entrambe le parti anche la richiesta di rendiconto avrebbe dovuto essere eventualmente avanzata mensilmente, non essendo esigibile l'obbligo di rendicontazione di spese quotidiane, quali quelle di cartoleria, abbigliamento, spese di trasporto, supermercato etc. a distanza di anni dal momento in cui sono state sostenute. Un obbligo, come pare prospettato da parte attrice, di conservazione degli scontrini di acquisto o della documentazione relativa a spese effettuate pacificamente in favore dei figli a distanza di anni non appare rispondere a un criterio di buona fede e ragionevolezza, tanto da essere inesigibile.
In definitiva, in assenza di richiesta di rendicontazione mensile delle spese effettuate nel periodo tra il
2011 e il 2015 (unico per il quale era previsto l'obbligo di rendiconto) e considerata la corrispondenza delle spese effettuate rispetto alle previsioni del provvedimento di separazione e l'irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento, nessun inadempimento è imputabile alla convenuta per non aver rendicontato le suddette spese.
Sulla domanda riconvenzionale proposta da CP_1 ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di al rimborso di tutte le
[...] Parte_1 somme dalla stessa anticipate, nel corso degli anni, per le esigenze e nell'interesse dei figli e Per_2
Pagina 21 stante il mancato versamento delle somme dovute dal padre a titolo di contributo di Per_1 mantenimento dal 2016 al 2022, come da estratti conto prodotti, quantificate in complessivi €
13.617,73, successivamente ridotti, anche all'esito della CTU, a € 9.636,71.
ha eccepito la tardività ed inammissibilità della riconvenzionale proposta dalla Parte_1 convenuta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., in quanto “la documentazione sulla quale si dovrebbe fondare è stata depositata in modo assolutamente disordinato e confuso, tanto da non permettere ad alcuno di poter prendere posizione al riguardo”. (pag. 9 memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.).
L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'attore non può essere accolta.
La convenuta ha depositato sin dalla propria comparsa di costituzione tutti gli estratti conto relativi agli anni dal 2012 al 2022 e i resoconti “spese conto ragazzi”, contenenti il dettaglio delle somme che la stessa sostiene di aver anticipato nell'interesse dei figli e che sono oggetto della domanda riconvenzionale. Con nota di deposito 9.12.2022, di propria iniziativa, ha ridepositato i predetti documenti, relativi esclusivamente alla riconvenzionale, per consentire una più “chiara visione e lettura degli stessi”. A prescindere da tale ulteriore deposito, la suddetta documentazione di dettaglio delle somme oggetto della domanda è stata tempestivamente depositata insieme alla comparsa di costituzione e i file allegati, seppur numerosi e non numerati e oggettivamente prodotti in maniera disordinata, sono stati tutti denominati in modo chiaro come “spese conto ragazzi” con indicazione dei relativi anni di riferimento e specifica indicazione delle somme ritenute dovute e della relativa causale.
La domanda riconvenzionale è dunque ammissibile atteso che la causa petendi e il petitum sono sufficientemente determinati ai sensi dell'art. 167 c.p.c., seppur per relationem, tramite rinvio ai predetti documenti allegati all'atto introduttivo (cfr. Cass. n. /2012 “…l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto…”).
Nel merito, la domanda riconvenzionale deve essere parzialmente accolta, nei termini e nei limiti che seguono.
Dalla formulazione della domanda, dalla disamina della documentazione prodotta, cui la convenuta rimanda ai fini della stessa individuazione delle già menzionate spese di cui chiede il rimborso, nonché dall'ammontare della somma richiesta e dalle precisazioni esposte nelle memorie ex art. 183 c.p.c., si desume che gli importi oggetto della domanda di rimborso, asseritamente anticipati dalla convenuta in favore dei minori, non siano ricompresi nel mantenimento mensile di cui ai provvedimenti giudiziari, bensì siano somme “extra” mantenimento.
Ed infatti, la convenuta:
Pagina 22 - nella memoria n. 1 specifica “la SI aveva richiesto al , a mezzo mail, le CP_1 Pt_1 spese non comprese nell'assegno di mantenimento mensile (previsto dal provvedimento di modifiche delle condizioni di divorzio), a fare data dal 01.04.2022 al 30.10.2022, il sig. ha riscontrato la Pt_1 mail riconoscendosi debitore, in modo inesatto, come sua prassi, solo della somma di € 343,43 …
Pertanto, si ritiene doveroso ridurre domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione in € 13.617,73 in quella ridotta e pari ad € 13.274,30= (13.617,73 - € 343,43)”;
- a pag. 8 della memoria n. 2 ribadisce “Non si può non rimarcare che dalla data di deposito della domanda di modifica delle condizioni di divorzio la SI pur confrontandosi e chiedendo il CP_1 rimborso delle spese sostenute per i figli, da non ricomprendersi nel mantenimento mensile di €
500,00, sulla base del Protocollo, ad oggi il sig. continua a corrispondere solo in minima Pt_1 parte dette spese, decidendo, come sempre, arbitrariamente cosa versare o non versare per i figli.”
Ne deriva che la domanda riconvenzionale in esame ha evidentemente ad oggetto somme non ricomprese nel mantenimento mensile ovvero relative a spese ordinarie e straordinarie extra mantenimento.
Occorre premettere che, come già ampiamente esposto, le condizioni economiche inerenti al mantenimento dei figli sono state regolate dal 2009 al 2015 dal verbale di separazione, dal 2015 al
2022 dalla sentenza di divorzio e dal 26.10.2022 dal decreto di modifica delle condizioni di divorzio.
Sino all'anno 2022, stando a quanto riportato nei provvedimenti giudiziari di separazione e divorzio, le parti avevano l'affido condiviso/alternato dei figli, e si erano accordate nel senso di versare un contributo mensile determinato su un conto corrente cointestato, a copertura di tutte le esigenze dei figli tra le quali “le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, di abbigliamento, per le attività sportive e ludiche dei figli, previamente concordate”, e di provvedere disgiuntamente e personalmente alle diverse e ulteriori necessità di e , quali quelle Per_1 Per_2 alimentari, nelle settimane di convivenza alternata, con pari oneri di mantenimento diretto.
Con decreto del 26.10.2022 le condizioni di divorzio sono state modificate, ovvero è stato disposto
“che il IG corrisponda a entro il cinque di ogni mese la somma di € 500,00, Pt_1 CP_1 oltre aggiornamento secondo indici Istat maturate maturando, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (€ 250 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 2016”.
Ciò incide sull'onere probatorio gravante sulla parte convenuta in relazione alla proposta domanda riconvenzionale avente ad oggetto le spese extra mantenimento. infatti, al fine di ottenere il rimborso delle spese ordinarie/straordinarie asseritamente CP_1 anticipate extra mantenimento fino all'ottobre del 2022, avrebbe dovuto innanzitutto dimostrare di
Pagina 23 aver sostenuto spese, sia ordinarie che straordinarie, superiori all'importo complessivo stabilito per il mantenimento nei provvedimenti giudiziari, nonché allegare una rendicontazione completa e documentata di tutte le spese sostenute entro il limite del mantenimento e di quelle sostenute extra mantenimento, previo accordo con l'ex marito.
A decorrere dall'ottobre del 2022 avrebbe dovuto dimostrare, per ottenere il 50% degli esborsi effettuati, di aver sostenuto spese straordinarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, concordate o documentate, in base al protocollo d'intesa del Tribunale di Torino.
Tale onere probatorio, con riferimento agli anni dal 2016 al 2021 compreso, non è stato assolto.
Per quanto riguarda il 2016, la convenuta ha prodotto un rendiconto (rendiconto spese ragazzi 2016) contenente un elenco generico ed indeterminato di spese che non consente di individuare quali (tra queste spese) rientrino tra quelle extra mantenimento e quali, al contrario, facciano parte degli esborsi concordati e determinati nei provvedimenti giudiziari di separazione e divorzio. Inoltre, il CTU, in risposta al quesito avente ad oggetto l'accertamento e la quantificazione delle somme oggetto della domanda riconvenzionale, ha tentato di ricostruire i movimenti contabili e, sulla base della documentazione prodotta, ha concluso che “ mancando le pezze giustificative non è possibile la ricostruzione contabile, mentre analizzando le cifre alla luce dell'udienza del 22.02.24, si può ragionevolmente considerare che pur aggiungendo la somma di € 137,62(classificata come spese ancora da recuperare nel 2016) alle spese già indicate nella revisione dell'estratto conto del 2016 la spesa totale non supera il range”. Se si considera peraltro che, come evidenziato a pag. 15 della ctu, la spesa media mensile dell'anno 2016 è stata pari ad € 580,36 ovvero lievemente inferiore rispetto al tetto di spesa fissato nella sentenza di divorzio (€ 600) e che entrambi i genitori hanno correttamente ed integralmente versato il rispettivo contributo di mantenimento sul conto comune, nel rispetto del predetto provvedimento giudiziario, non risultano agli atti esborsi ulteriori ed extra nell'interesse dei figli. Peraltro, anche stando al conteggio proposto da parte convenuta, nel documento “spese conto ragazzi 2016” non sono indicate spese extra.
In altri termini oltre ad allegare in modo generico ed indistinto le spese effettuate CP_1 nell'anno 2016, non ha provato di aver sostenuto ulteriori spese, in quanto il totale complessivo delle uscite mensili è risultato entro il range di riferimento.
Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda l'anno 2017. Con specifico riferimento a tale periodo temporale, occorre, altresì, precisare esclusivamente precisare che il CTU ha accertato che invece di versare, a titolo di mantenimento, l'importo di € 4.290,00, ha versato il Parte_1 limitato importo di € 4.731,72. Secondo il perito, la “somma ancora da recuperare” sarebbe la sola differenza tra il versato e il dovuto ovvero € 441,48.
Pagina 24 Tale importo non è in ogni caso suscettibile di rimborso in quanto, oltre a mancare anche in tale contesto le pezze giustificative, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta non ha ad oggetto la restituzione di somme inerenti all'assegno di mantenimento, bensì solo extra mantenimento.
In altri termini, non ha assolto all'onere su di lei incombente di provare di aver eseguito, CP_1 anche in tale arco temporale, spese ulteriori rispetto a quelle incluse nell'assegno di mantenimento.
Anche per quanto riguarda gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 i rendiconti allegati da sono CP_1 generici ed indeterminati ovvero non consentono di distinguere tra spese di mantenimento ed extra.
Nel 2018 il Ctu ha accertato che, a differenza del 2017, è ad aver versato meno rispetto al CP_1 dovuto, a titolo di mantenimento sul conto in comune. In particolare, avrebbe dovuto versare l'importo complessivo di € 2.575,80 ed invece ha versato soli € 2.310,00. La somma da recuperare, confrontando gli estratti conto e i relativi versamenti, sarebbe quindi di € 641,87 e non di € 1478,89. Anche rispetto a tale periodo, tuttavia, mancano le pezze giustificative e valgono le medesime considerazioni già svolte per le altre annualità.
Per quanto riguarda tanto il 2019, quanto il 2020 e il 2021, valgono le medesime considerazioni già esposte con riferimento all'anno 2017. Il Ctu ha accertato che , nel 2019 ha versato Parte_1 una cifra nettamente inferiore (2640,00) rispetto al dovuto (4.807,44) a titolo di mantenimento.
Nel 2020 e nel 2021 sia che hanno versato meno rispetto a quanto Parte_1 CP_1 dovuto a titolo di mantenimento sul conto comune. Le somme che sostiene di dover CP_1 recuperare, oltre a non essere supportate da pezze giustificative non risultano identificate come extra mantenimento, per cui non rientrano nel petitum sostanziale in quanto tali versamenti riguardano importi ascrivibili al solo mantenimento.
Per quanto concerne infine l'anno 2022 occorre precisare che, in data 24.20.2022, è stato depositato il decreto di modifica delle condizioni di divorzio tra le parti. In particolare, il Tribunale, preso atto del fatto che i figli e “non frequentano più in modo assiduo la casa del padre”, ha Per_1 Per_2 modificato le statuizioni economiche di cui al precedente provvedimento di divorzio, determinando il venir meno della suddivisione paritaria degli oneri di mantenimento diretto in capo a ciascuna delle parti. In particolare, considerati tutti i criteri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c. e le presumibili esigenze dei ragazzi in ragione della loro età “(quindi anche l'importante incidenza degli importi da sostenere per le spese extra, trattandosi di due ragazzi di 19 e 22 anni)” e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, ha posto a carico del padre, , un assegno di mantenimento Parte_1 pari ad euro 250 per ciascun figlio (totale da versare: € 500 mensili), oltre alla partecipazione per il
50% alle spese extra come stabilite nel Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino del 2016.
Tale decreto di modifica ha efficacia dalla data di emissione e i suoi effetti non retroagiscono al periodo precedente.
Pagina 25 Ciò posto, le spese relative all'anno 2022 vanno, quindi, suddivise in due periodi temporali: dal mese di gennaio al mese di settembre sono soggette alle statuizioni economiche di cui alla sentenza di divorzio del 2015; dal mese di ottobre a seguire, valgono le statuizioni di cui al predetto decreto modificativo.
Quanto al primo periodo temporale gennaio-settembre 2022, il CTU ha accertato che entrambi i coniugi non hanno più provveduto a versare l'assegno di mantenimento sul conto corrente comune, come disposto con sentenza di divorzio del 2015. con specifico riferimento ai mesi di CP_1 gennaio, febbraio, marzo, aprile ha allegato di aver anticipato per il mantenimento dei figli l'importo di
€ 1.184,13 (doc. estratto conto ragazzi 2022) senza tuttavia, anche in tale circostanza, specificare se trattasi di esborsi eseguiti extra assegno di mantenimento o meno. In assenza di qualsivoglia precisazione in merito, ed in assenza di adeguate pezze giustificative, ritiene il Tribunale che non risulti dimostrato che le suddette spese eccedano l'importo mensile del mantenimento e che, pertanto, possano essere oggetto di rimborso, in base alla causa petendi sottesa alla domanda riconvenzionale proposta. Peraltro, esaminando l'elencazione “spese conto ragazzi 2022” risulta che si tratta per la maggior parte di spese scolastiche, sportive, ludiche, sanitarie, di abbigliamento o relative alle esigenze quotidiane dei figli (trasporto, telefono, parrucchiere) e come tali rientranti tra quelle incluse nell'assegno di mantenimento secondo la sentenza di divorzio. Quanto alle spese relative invece al
“viaggio di treno della memoria”, “acquisto Ipad Tommy”, “corso inglese , Per_2 Per_5
“acquisto Ipad usato per Fede”, “computer Federico” che sono ascrivili tra le spese straordinarie, non vi è prova che le stesse siano state previamente concordate.
In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente
e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie), giacché il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole …anche per le spese eccedenti l'ordinario tenore di vita, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare.”
(cfr. Cass. n. 33939/2023 che richiama Cass., Sez. I, 25/05/2023, n. 14564; 24/02/2021, n.
5059; Cass., Sez. VI, 8/02/2016, n. 2467).
Pagina 26 Nella fattispecie in esame, la parte convenuta non ha allegato né dimostrato che dette spese rispondessero all'interesse preminente dei figli e fossero adeguate rispetto allo standard socio- economico della vita familiare nel momento in cui sono state sostenute. Alcun rimborso, pertanto, può essere riconosciuto non essendo stato assolto l'onere probatorio gravante sulla convenuta nei termini sopra descritti.
Per quanto riguarda il secondo periodo temporale, ovvero i mesi da ottobre 2022 in avanti, si osserva quanto segue.
Quanto al mese di ottobre 2022, il regime applicabile fino al 24.10.2022 è quello della sentenza di separazione, per cui valgono i principi già esposti. Rispetto a periodo che va dal 24.10.2022 alla fine dell'anno 2022, sarebbero astrattamente rimborsabili, per la quota del 50%, le spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative concordate o necessarie e documentate. Rispetto all'elenco prodotto da parte convenuta vi rientrano le seguenti somme (doc. scontrini 2022):
- € 150,00 per volley (del 25.10.2022); Per_2
- € 50,00 visita medico sportiva (del 29.10.2022); Per_2
- € 100,00 (del 27.10.2022); Persona_6
Per_
- € 50,00 visita medico sportiva
Si tratta, difatti, di spese straordinarie, documentate e, anche se non previamente concordante, evidentemente rispondenti agli interessi e alle esigenze dei figli e in linea con lo standard economico sociale nel nucleo familiare.
Non risultano, invece, documentate e, pertanto, non possono essere riconosciute le spese di € 110,00 per la “settimana comunitaria scout Fede”, di € 10,00 per “uscita scout fede”, ed € 10,00 per “app ipad per prendere appunti . Per_5
Quanto ai mesi di novembre e dicembre, il Ctu ha accertato che sul conto corrente non risultano voci di spesa.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale va accolta per la somma di € 175,00, corrispondente al
50% delle spese su indicate;
su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c
La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta da non può CP_1 essere accolta.
L'applicazione di tale norma, posta a presidio dall'abuso dello strumento processuale (Cass. civ. n.
19285/16), presuppone l'allegazione e la dimostrazione – anche in via indiziaria – della mala fede, intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave, intesa come carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Cass. S.U. n. 22405/2018).
Pagina 27 Ciò precisato, deve escludersi che nel caso in esame si versi in una delle ipotesi idonee a far scattare la responsabilità in questione. Non è, infatti, emerso dagli atti di causa che fosse conscio Parte_1 della infondatezza delle tesi sostenute e che abbia svolto le sue difese in modo strumentale.
Difetta, quindi, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'attore, richiesto come presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 96 comma c.p.c.
Spese di lite
Tenuto conto del rigetto integrale della domanda attorea e dell'accoglimento parziale, in minima parte, della domanda riconvenzionale, ritiene questo tribunale che, pur non vertendosi in ipotesi di soccombenza reciproca, sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, considerata la oggettiva difficoltà fattuale della vicenda, sotto il profilo della ricostruzione del regime delle spese di mantenimento e dell'analisi delle singole voci di spesa e dei rapporti soggettivi tra le parti (ex coniugi).
Si richiama in proposito quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma c.p.c. nella parte in cui “non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, rispetto a quelle espressamente contemplate dalla norma come riformulata dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014,
n. 132, precisando che debba trattarsi di ipotesi che rinviino comunque a condizioni prevalentemente oggettive e non a situazioni strettamente soggettive e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente dalla norma.
Analogamente le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice nella misura del 50% e della parte convenuta per il residuo 50%, atteso che l'espletamento della consulenza è stato necessario per la ricostruzione della movimentazione contabile del conto cointestato e la determinazione dei rapporti di dare/avere tra le parti;
l'incombente è, dunque, stato disposto nell'interesse di ciascuna di esse (cfr.
Cass. n. n. 28849/2019; n. 17739/2016; "poichè le spese di c.t.u. rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art. 92
c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa").
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Respinge la domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
[...]
Pagina 28 • Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 CP_1
175,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
• Compensa integralmente le spese di lite.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna parte.
Torino, 11 dicembre 2025
La Giudice
dr.ssa Valeria Di Donato
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