Art. 1. Articolo unico.
Al termine stabilito con la legge 11 luglio 1942, n. 912, art. 1 , ultimo comma, per la ultimazione della centrale telefonica automatica della citta' di Udine prorogato al 29 maggio 1951 con decreto Presidenziale 30 maggio 1950, e' sostituito il termine del 29 maggio 1953.
Al termine stabilito con la legge 11 luglio 1942, n. 912, art. 1 , ultimo comma, per la ultimazione della centrale telefonica automatica della citta' di Udine prorogato al 29 maggio 1951 con decreto Presidenziale 30 maggio 1950, e' sostituito il termine del 29 maggio 1953.