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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11449 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56187/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa RI EL ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n 56187/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 7/05/2025 e promosso da:
(P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1 in Rapolano Terme (Si), Via dei Tessili snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Nada Lucaccioni del Foro di Perugia (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_1 studio in Città di Castello (PG), Corso V. Emanuele n. 13, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di riassunzione in causa;
Parte Attrice In Riassunzione
contro
(C.F. e P.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Terni, Via Giordano Bruno n. 7, rappresentata e difesa dall'avv.
OL SI LI, (C.F. , dall'avv. Nicola Lucariello (C.F. C.F._2
), dall'avv. Emanuela ROti (C.F. ) e dall'avv. C.F._3 C.F._4
RO RI D'GO (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._5
Studio dell'Avv. OL SI LI sito in Roma, Via della Scrofa n. 57, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Parte Convenuta In Riassunzione
pagina 1 di 9 E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale Controparte_4 dello Stato di Roma (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici di P.IVA_4
Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Terza Chiamata In Causa In Riassunzione
OGGETTO: Ripetizione di indebito – Addizionale provinciale sulle accise.
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma: - In via principale: accertato che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1998 (…) va disapplicata per contrasto con l'art. 1, §2, della direttiva n. 2008/118/CE, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, pertanto, le imposte versate negli anni 2010-2011 possono formare oggetto di richiesta di restituzione a titolo di indebito, condannare la Società convenuta CP_2
in persona del legale rapp.te pro-tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033
[...]
c.c., alla restituzione in favore di delle somme indebitamente dalla stessa Società CP_1 versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica per un importo totale di Euro 16.404,88 così come risultante dai documenti, oltre interessi dal giorno della domanda al saldo;
- Comunque con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”
Per la parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, ‐ nel merito: o rigettare la domanda perché non provata;
o rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto o comunque ridurre la somma, escludendo le somme antecedenti il 1° aprile 2010; o accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
o accertare e
pagina 2 di 9 dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarato il difetto di titolarità ad causam della o in ogni caso, rigettare le CP_2 avverse eccezioni poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via condizionata subordinata, nel caso in cui la domanda di parte attrice venisse accolta anche solo parzialmente, condannare la a sentir riconosciuto a Controparte_3 parte convenuta, in ragione dell'inadempimento contrattuale in premessa, il diritto alla restituzione degli interessi riconosciuti all'utente finale nonché quelli maturati sulle somme anticipate a titolo di sorte dal versamento all'utente e sino alla restituzione che sarà stabilita dalla sentenza definitiva di condanna rappresentante tutti i danni patiti e patendi, calcolata anche in via equitativa (sottratti quelli che potrà recuperare ex art. 14 TUA) nonché le somme eventualmente dovute a titolo di spese legali dell'intero giudizio”.
Per la terza chiamata:
“Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia rigettare la domanda in quanto inammissibile per i profili sopra indicati o, comunque, infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e di compensi”
******
Con comparsa in riassunzione notificata in data 16.09.2021 la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, agiva in giudizio avverso la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 16.404,88, corrispondente all'importo versato, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel biennio 2010-2011 oltre interessi legali, nonché le spese e competenze del procedimento.
Parte attrice premetteva di aver sottoscritto per la propria attività con il fornitore di energia elettrica contratto di somministrazione di energia elettrica per un'utenza Controparte_2 non domestica e di avere sempre provveduto al pagamento delle somme richieste con le fatture emesse dalla società somministrante, comprendenti – tra l'altro – un importo corrispondente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 2, D.L.
n. 511/1988, addebitatale dal fornitore in via di rivalsa, per complessivi € 16.404,88.
pagina 3 di 9 Affermava poi il proprio diritto di agire per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nei confronti del fornitore, per essere stato l'addebito di esse illegittimo in quanto operato in forza di norma impositiva in contrasto con il diritto eurounitario e di aver domandato, con diffida inviata a mezzo PEC in data
22.01.2020, la restituzione dell'importo indebitamente versato dalla ricorrente a titolo di addizionale sulle accise negli anni 2010 e 2011 ad che rispondeva Controparte_2 rigettando la fondatezza di ogni pretesa di rimborso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.01.2022 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in Controparte_2 fatto e in diritto.
La convenuta, previa analisi dell'assetto normativo in materia di addizionali alle accise nel settore dell'energia elettrica, contestava ogni avversa pretesa, deducendo di aver agito in applicazione del contratto di somministrazione sottoscritto inter partes e nel rispetto dell'art. 6, co. 1, lett. c), del D.L. n. 511/1988, convertito con L. n. 20/1989 e che, in ogni caso, la direttiva
2008/118/CE del 16/12/2008 non poteva avere immediata applicazione negli Stati membri in mancanza di recepimento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2022 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale insisteva per il rigetto della domanda attorea in quanto Controparte_3 inammissibile o, comunque, infondata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 9.02.2022, resa all'esito dell'udienza cartolare, il Giudice precedentemente assegnatario della causa rilevava il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, in seguito conclusasi con verbale negativo.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 21.09.2022, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c..
Esaurita la fase istruttoria, mutato il Giudice, all'udienza del 7.05.2025 precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie ex art. 190 c.p.c.
*****
In via preliminare si osserva che l'eccezione di difetto di giurisdizione, come sollevata dalla terza chiamata, è da ritenersi fondata, posto che la Controparte_3
pagina 4 di 9 domanda di garanzia proposta da deve essere ricondotta all'esercizio del Controparte_2 diritto al rimborso dell'addizionale indebitamente pagata di cui all'art. 14 comma 4 D.Lgs. n.
504/1995 o T.U.A (Testo Unico sulle Accise).
Invero, secondo quanto disposto dal citato art. 14, comma 4 D.Lgs. n. 504/1995, che regola le modalità e i tempi del rimborso dell'accisa indebitamente corrisposta nel rapporto a monte tra ente impositore e soggetto passivo dell'accisa, consente a quest'ultimo, qualora sia stato condannato a restituire somme ricevute a titolo di rivalsa sull'accisa, di agire nei confronti dell'ente impositore per la restituzione delle somme pagate a titolo di accisa entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
Pertanto, solo all'esito del giudizio civile, eventualmente favorevole all'attore, il fornitore, condannato alla restituzione delle somme ricevute a titolo di accise, potrà agire contro l'Amministrazione finanziaria nel termine prescritto secondo le ordinarie regole che presidiano il riparto di giurisdizione e, dunque, innanzi al giudice tributario.
Si rileva, ancora, che in tema di riparto di giurisdizione l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio (…)”.
Si dichiara, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice adito sulle domande di manleva spiegate dalla convenuta nei confronti della del Consiglio dei Ministri, a favore del CP_3 giudice tributario. L'eccezione di giurisdizione sollevata dalla terza chiamata in causa deve essere, pertanto, accolta.
Passando all'esame del merito, la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice nei confronti della parte convenuta è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Giova premettere un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica è stata introdotta nel nostro ordinamento e regolamentata dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, il quale disponeva al comma 5, che “le addizionali di cui all'art. 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle
pagina 5 di 9 provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle dei consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt”.
Il soggetto passivo di detta imposta è ricondotto a norma dell'art. 52 e ss. del D. Lgs. n.
504/1995 (TUA - Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) ai fornitori di energia elettrica, i quali, a mente dell'art. 56 dello stesso decreto, avrebbero potuto traslare il peso economico dell'imposizione sul consumatore finale dell'energia elettrica, mediante l'esercizio del diritto di rivalsa.
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa comunitaria.
In particolare, con direttiva 92/12/CEE, all'art. 3 della è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Con il D. Lgs. n. 26 del 2.02.2007, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, è stata recepita in Italia la direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE.
Con successiva direttiva comunitaria 2008/118/CE del 16.12.2008, all'art. 1, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3, par. 2 della direttiva
92/12/CEE del 23/2/1992, è stato statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”, imponendo per l'applicabilità una finalità di riduzione dei costi connessi al consumo di energia elettrica o di coesione territoriale e sociale. La stessa direttiva imponeva, altresì, agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1° gennaio 2010, con decorrenza dal 01.04.2010.
Detta direttiva comunitaria veniva recepita tardivamente dall'Italia con D. Lgs. n. 48 del
29/3/2010, volta alla definizione di un regime comune riguardanti alcuni aspetti delle accise pagina 6 di 9 gravanti, tra gli altri prodotti, anche sull'elettricità e su quelli energetici, senza, tuttavia, nulla disporre in merito all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, così come modificato dal D. Lgs. 26/2007.
In ragione di tale parziale recepimento della direttiva nel 2011 la Commissione Europea avviava una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva
2008/118/CE.
Alla procedura d'infrazione seguiva l'abrogazione del citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 e per l'effetto dell'addizionale rispettivamente, con D. Lgs. n. 23/2011, e D. Lgs. 68/2011 per le
Regioni a statuto ordinario e D.L. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale, con decorrenza dal 01 gennaio 2012.
La tardiva trasposizione della direttiva comunitaria nel settore che ci occupa ha posto il problema di ricostruire il regime applicabile per il periodo compreso fra il termine fissato per il recepimento della direttiva (01.04.2010) ed il 01 gennaio 2012, data da cui la direttiva è stata effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, periodo in cui l'imposta de qua è stata comunque corrisposta dal consumatore finale.
Orbene, la complessità della questione esaminata ha prodotto un apprezzabile contrasto giurisprudenziale, che ha dato luogo nel corso degli ultimi anni a posizioni contrapposte.
A dirimere tale contrasto è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n.
43 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16.04.2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2 del D.L. n. 511/1988, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 26, caducandone gli effetti con efficacia ex tunc, non permettendo, pertanto, l'applicazione dell'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica nel periodo compreso dal 2010 al 2012, cui si riferisce la pretesa attorea.
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea di ripetizione di indebito.
Invero, in ordine all'onere probatorio, risulta dimostrato per tabulas, che la ricorrente ha versato l'importo complessivo di € 16.404,88, a titolo di rivalsa dell'addizionale sull'accisa che il fornitore convenuto le ha addebitato, il cui importo appare specificamente indicato nelle fatture versate in atti (Cfr. docc. da n. 1 a 24 allegati da parte attrice).
pagina 7 di 9 Dunque, la convenuta è tenuta a restituire alla parte attrice € 16.404,88, a titolo di accise indebitamente versate al distributore dal consumatore finale.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio di cui al I comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda di rimborso, trasmessa alla resistente a mezzo PEC in data 22.01.2020 fino al saldo.
Invero, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, premesso che la buona fede accipientis, intesa in senso soggettivo, si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. civ. n. 23448 del
26/10/2020), ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione,
l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15895 del 13/06/2019).
Quanto alla determinazione del tasso di interesse, non è applicabile quello previsto dal IV comma dell'art. 1284 c.c., secondo cui “Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, non venendo in rilievo nella fattispecie un credito derivante da un rapporto negoziale, bensì un'ipotesi di ripetizione di indebito.
Invero, l'art. 1284 c.c. stabilisce la regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore, pertanto è evidente che la disposizione di cui al IV comma del citato art. 1284 c.c. costituisce un'eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi (cfr. Cass. civ.
n. 14512 del 09/05/2022).
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese processuali vengono interamente compensate fra le parti in ragione della novità della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che su di essa si sono formati.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Visto l'art. 281-quinquies c.p.c.;
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sul giudizio riassunto in data
16.09.2021..dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_2
DICHIARA il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rientrando la stessa CP_2 nella giurisdizione tributaria;
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, della somma di € 16.404,88, oltre agli interessi ex art. 1284, co. I c.c. dal 22.01.2020 al saldo;
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Roma, 30 luglio 2025
Il Giudice
RI EL ZI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr.ssa RI EL ZIMPO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n 56187/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 7/05/2025 e promosso da:
(P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1 in Rapolano Terme (Si), Via dei Tessili snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Nada Lucaccioni del Foro di Perugia (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_1 studio in Città di Castello (PG), Corso V. Emanuele n. 13, giusta procura alle liti depositata telematicamente unitamente all'atto di riassunzione in causa;
Parte Attrice In Riassunzione
contro
(C.F. e P.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede legale in Terni, Via Giordano Bruno n. 7, rappresentata e difesa dall'avv.
OL SI LI, (C.F. , dall'avv. Nicola Lucariello (C.F. C.F._2
), dall'avv. Emanuela ROti (C.F. ) e dall'avv. C.F._3 C.F._4
RO RI D'GO (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._5
Studio dell'Avv. OL SI LI sito in Roma, Via della Scrofa n. 57, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Parte Convenuta In Riassunzione
pagina 1 di 9 E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale Controparte_4 dello Stato di Roma (C. F. ) ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici di P.IVA_4
Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Terza Chiamata In Causa In Riassunzione
OGGETTO: Ripetizione di indebito – Addizionale provinciale sulle accise.
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Roma: - In via principale: accertato che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1998 (…) va disapplicata per contrasto con l'art. 1, §2, della direttiva n. 2008/118/CE, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e, pertanto, le imposte versate negli anni 2010-2011 possono formare oggetto di richiesta di restituzione a titolo di indebito, condannare la Società convenuta CP_2
in persona del legale rapp.te pro-tempore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033
[...]
c.c., alla restituzione in favore di delle somme indebitamente dalla stessa Società CP_1 versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica per un importo totale di Euro 16.404,88 così come risultante dai documenti, oltre interessi dal giorno della domanda al saldo;
- Comunque con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”
Per la parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge, ‐ nel merito: o rigettare la domanda perché non provata;
o rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto o comunque ridurre la somma, escludendo le somme antecedenti il 1° aprile 2010; o accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
o accertare e
pagina 2 di 9 dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarato il difetto di titolarità ad causam della o in ogni caso, rigettare le CP_2 avverse eccezioni poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via condizionata subordinata, nel caso in cui la domanda di parte attrice venisse accolta anche solo parzialmente, condannare la a sentir riconosciuto a Controparte_3 parte convenuta, in ragione dell'inadempimento contrattuale in premessa, il diritto alla restituzione degli interessi riconosciuti all'utente finale nonché quelli maturati sulle somme anticipate a titolo di sorte dal versamento all'utente e sino alla restituzione che sarà stabilita dalla sentenza definitiva di condanna rappresentante tutti i danni patiti e patendi, calcolata anche in via equitativa (sottratti quelli che potrà recuperare ex art. 14 TUA) nonché le somme eventualmente dovute a titolo di spese legali dell'intero giudizio”.
Per la terza chiamata:
“Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia rigettare la domanda in quanto inammissibile per i profili sopra indicati o, comunque, infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e di compensi”
******
Con comparsa in riassunzione notificata in data 16.09.2021 la in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, agiva in giudizio avverso la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 16.404,88, corrispondente all'importo versato, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel biennio 2010-2011 oltre interessi legali, nonché le spese e competenze del procedimento.
Parte attrice premetteva di aver sottoscritto per la propria attività con il fornitore di energia elettrica contratto di somministrazione di energia elettrica per un'utenza Controparte_2 non domestica e di avere sempre provveduto al pagamento delle somme richieste con le fatture emesse dalla società somministrante, comprendenti – tra l'altro – un importo corrispondente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 2, D.L.
n. 511/1988, addebitatale dal fornitore in via di rivalsa, per complessivi € 16.404,88.
pagina 3 di 9 Affermava poi il proprio diritto di agire per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nei confronti del fornitore, per essere stato l'addebito di esse illegittimo in quanto operato in forza di norma impositiva in contrasto con il diritto eurounitario e di aver domandato, con diffida inviata a mezzo PEC in data
22.01.2020, la restituzione dell'importo indebitamente versato dalla ricorrente a titolo di addizionale sulle accise negli anni 2010 e 2011 ad che rispondeva Controparte_2 rigettando la fondatezza di ogni pretesa di rimborso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.01.2022 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in Controparte_2 fatto e in diritto.
La convenuta, previa analisi dell'assetto normativo in materia di addizionali alle accise nel settore dell'energia elettrica, contestava ogni avversa pretesa, deducendo di aver agito in applicazione del contratto di somministrazione sottoscritto inter partes e nel rispetto dell'art. 6, co. 1, lett. c), del D.L. n. 511/1988, convertito con L. n. 20/1989 e che, in ogni caso, la direttiva
2008/118/CE del 16/12/2008 non poteva avere immediata applicazione negli Stati membri in mancanza di recepimento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.01.2022 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale insisteva per il rigetto della domanda attorea in quanto Controparte_3 inammissibile o, comunque, infondata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 9.02.2022, resa all'esito dell'udienza cartolare, il Giudice precedentemente assegnatario della causa rilevava il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, in seguito conclusasi con verbale negativo.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza del 21.09.2022, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6 c.p.c..
Esaurita la fase istruttoria, mutato il Giudice, all'udienza del 7.05.2025 precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie ex art. 190 c.p.c.
*****
In via preliminare si osserva che l'eccezione di difetto di giurisdizione, come sollevata dalla terza chiamata, è da ritenersi fondata, posto che la Controparte_3
pagina 4 di 9 domanda di garanzia proposta da deve essere ricondotta all'esercizio del Controparte_2 diritto al rimborso dell'addizionale indebitamente pagata di cui all'art. 14 comma 4 D.Lgs. n.
504/1995 o T.U.A (Testo Unico sulle Accise).
Invero, secondo quanto disposto dal citato art. 14, comma 4 D.Lgs. n. 504/1995, che regola le modalità e i tempi del rimborso dell'accisa indebitamente corrisposta nel rapporto a monte tra ente impositore e soggetto passivo dell'accisa, consente a quest'ultimo, qualora sia stato condannato a restituire somme ricevute a titolo di rivalsa sull'accisa, di agire nei confronti dell'ente impositore per la restituzione delle somme pagate a titolo di accisa entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
Pertanto, solo all'esito del giudizio civile, eventualmente favorevole all'attore, il fornitore, condannato alla restituzione delle somme ricevute a titolo di accise, potrà agire contro l'Amministrazione finanziaria nel termine prescritto secondo le ordinarie regole che presidiano il riparto di giurisdizione e, dunque, innanzi al giudice tributario.
Si rileva, ancora, che in tema di riparto di giurisdizione l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio (…)”.
Si dichiara, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice adito sulle domande di manleva spiegate dalla convenuta nei confronti della del Consiglio dei Ministri, a favore del CP_3 giudice tributario. L'eccezione di giurisdizione sollevata dalla terza chiamata in causa deve essere, pertanto, accolta.
Passando all'esame del merito, la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice nei confronti della parte convenuta è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Giova premettere un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica è stata introdotta nel nostro ordinamento e regolamentata dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, il quale disponeva al comma 5, che “le addizionali di cui all'art. 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle
pagina 5 di 9 provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle dei consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt”.
Il soggetto passivo di detta imposta è ricondotto a norma dell'art. 52 e ss. del D. Lgs. n.
504/1995 (TUA - Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) ai fornitori di energia elettrica, i quali, a mente dell'art. 56 dello stesso decreto, avrebbero potuto traslare il peso economico dell'imposizione sul consumatore finale dell'energia elettrica, mediante l'esercizio del diritto di rivalsa.
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa comunitaria.
In particolare, con direttiva 92/12/CEE, all'art. 3 della è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Con il D. Lgs. n. 26 del 2.02.2007, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, è stata recepita in Italia la direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE.
Con successiva direttiva comunitaria 2008/118/CE del 16.12.2008, all'art. 1, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3, par. 2 della direttiva
92/12/CEE del 23/2/1992, è stato statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”, imponendo per l'applicabilità una finalità di riduzione dei costi connessi al consumo di energia elettrica o di coesione territoriale e sociale. La stessa direttiva imponeva, altresì, agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1° gennaio 2010, con decorrenza dal 01.04.2010.
Detta direttiva comunitaria veniva recepita tardivamente dall'Italia con D. Lgs. n. 48 del
29/3/2010, volta alla definizione di un regime comune riguardanti alcuni aspetti delle accise pagina 6 di 9 gravanti, tra gli altri prodotti, anche sull'elettricità e su quelli energetici, senza, tuttavia, nulla disporre in merito all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, così come modificato dal D. Lgs. 26/2007.
In ragione di tale parziale recepimento della direttiva nel 2011 la Commissione Europea avviava una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva
2008/118/CE.
Alla procedura d'infrazione seguiva l'abrogazione del citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 e per l'effetto dell'addizionale rispettivamente, con D. Lgs. n. 23/2011, e D. Lgs. 68/2011 per le
Regioni a statuto ordinario e D.L. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale, con decorrenza dal 01 gennaio 2012.
La tardiva trasposizione della direttiva comunitaria nel settore che ci occupa ha posto il problema di ricostruire il regime applicabile per il periodo compreso fra il termine fissato per il recepimento della direttiva (01.04.2010) ed il 01 gennaio 2012, data da cui la direttiva è stata effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, periodo in cui l'imposta de qua è stata comunque corrisposta dal consumatore finale.
Orbene, la complessità della questione esaminata ha prodotto un apprezzabile contrasto giurisprudenziale, che ha dato luogo nel corso degli ultimi anni a posizioni contrapposte.
A dirimere tale contrasto è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n.
43 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16.04.2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2 del D.L. n. 511/1988, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 26, caducandone gli effetti con efficacia ex tunc, non permettendo, pertanto, l'applicazione dell'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica nel periodo compreso dal 2010 al 2012, cui si riferisce la pretesa attorea.
Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea di ripetizione di indebito.
Invero, in ordine all'onere probatorio, risulta dimostrato per tabulas, che la ricorrente ha versato l'importo complessivo di € 16.404,88, a titolo di rivalsa dell'addizionale sull'accisa che il fornitore convenuto le ha addebitato, il cui importo appare specificamente indicato nelle fatture versate in atti (Cfr. docc. da n. 1 a 24 allegati da parte attrice).
pagina 7 di 9 Dunque, la convenuta è tenuta a restituire alla parte attrice € 16.404,88, a titolo di accise indebitamente versate al distributore dal consumatore finale.
Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio di cui al I comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda di rimborso, trasmessa alla resistente a mezzo PEC in data 22.01.2020 fino al saldo.
Invero, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, premesso che la buona fede accipientis, intesa in senso soggettivo, si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. civ. n. 23448 del
26/10/2020), ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione,
l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 15895 del 13/06/2019).
Quanto alla determinazione del tasso di interesse, non è applicabile quello previsto dal IV comma dell'art. 1284 c.c., secondo cui “Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, non venendo in rilievo nella fattispecie un credito derivante da un rapporto negoziale, bensì un'ipotesi di ripetizione di indebito.
Invero, l'art. 1284 c.c. stabilisce la regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore, pertanto è evidente che la disposizione di cui al IV comma del citato art. 1284 c.c. costituisce un'eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi (cfr. Cass. civ.
n. 14512 del 09/05/2022).
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Le spese processuali vengono interamente compensate fra le parti in ragione della novità della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che su di essa si sono formati.
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P.Q.M.
Visto l'art. 281-quinquies c.p.c.;
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sul giudizio riassunto in data
16.09.2021..dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_2
DICHIARA il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rientrando la stessa CP_2 nella giurisdizione tributaria;
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, della somma di € 16.404,88, oltre agli interessi ex art. 1284, co. I c.c. dal 22.01.2020 al saldo;
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Roma, 30 luglio 2025
Il Giudice
RI EL ZI
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