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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/11/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1417 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
nata a [...] in data [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tenchini e Beatrice Tenchini, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Ferrante, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 9 giugno 2025, i Sig.ri
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere Parte_1 Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_1 nata a [...] il [...] e riconosciuta da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" dal
1 2013 fino al 2024 e, che venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della figlia.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di lavorare in Parte_1 qualità di commessa con contratto a tempo indeterminato presso il negozio di abbigliamento “Prima Donna Collection” sito in Bracciano (RM), percependo un salario mensile di circa € 850,00 per 13 mensilità, mentre il ha CP_1 dichiarato di essere titolare di un'attività commerciale, nello specifico un negozio di abbigliamento, da cui ricava un reddito mensile netto di € 1.000,00.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 14.07.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 30 ottobre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 [...]
iscritto al n. 1417 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi CP_1 dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
A) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre presso la quale trasferirà la sua residenza;
B) La casa familiare, sita in Manziana, Via Poggio del Gallo n. 2/H rimarrà in uso al sig. che ne è l'esclusivo proprietario mentre la sig.ra Controparte_1 si trasferirà, insieme alla figlia, in una nuova dimora sita in Parte_1
Manziana, Via Alcide De Gasperi n. 6/C;
2 C) Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione alla salute e alla scelta della residenza abituale della medesima dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
D) Il sig. potrà tenere con sé la minore ogni volta che lo Controparte_1 vorrà, e comunque non meno di tre volte alla settimana, previo preventivo accordo con la sig.ra concordando, di volta in volta, gli eventuali Parte_1 pernotti - infrasettimanali o nei fine settimana - in base alla volontà della bambina ed agli impegni della medesima - questo tanto nel periodo invernale e scolastico quanto nel periodo estivo;
- La minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo nonché quello della Festa del Papà; -
Durante le vacanze di Natale i genitori si regoleranno come nel periodo scolastico eccetto che per le giornate del 24/25/26/31 dicembre – 01/06 gennaio che la minore trascorrerà ad anni alterni con l'uno e/o con l'atro genitore;
-
Durante le vacanze pasquali i genitori si regoleranno come nel periodo scolastico eccetto che per le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo che la minore trascorrerà ad anni alterni con l'uno e/o con l'atro genitore;
- La minore trascorrerà con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima nonché quello della Festa della Mamma;
- La minore trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno;
- Durante le vacanze estive, la minore potrà trascorrere, con ciascun genitore, un periodo, anche non consecutivo, di 7 giorni da concordarsi tra i medesimi ciascun anno entro il 31 maggio;
E) Ciascun genitore avrà facoltà di tenere la figlia con sé per ulteriori periodi di vacanza durante l'anno, previo accordo con l'altro genitore;
F) Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il luogo di vacanza in cui intenderà portare la minore nonché un recapito nel quale poterla raggiungere;
G) Il sig. verserà alla sig.ra un importo mensile di €. CP_1 Parte_1
600,00 entro il giorno 05 di ciascun mese di cui € 300,00 saranno corrisposti a titolo di mantenimento per la figlia minore e sarà Persona_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ed € 300,00 saranno corrisposti alla medesima a titolo di contributo per il pagamento del canone di
3 locazione relativo all'immobile nel quale la sig.ra fisserà la propria Parte_1 residenza unitamente a quella della figlia. Quest'ultimo importo verrà corrisposto alla medesima, come il primo, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
H) Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie resesi necessarie nell'interesse della minore nella misura del 50% ciascuno e secondo quanto stabilito dal Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Civitavecchia ad eccezione delle spese mensili della palestra e della mensa scolastica che sarà ad esclusivo carico del Sig. ; CP_1
I) l'Assegno unico, per accordo tra le parti, verrà percepito per intero dal Sig.
; CP_1
J) la Sig.ra si riserva di rilasciare, di volta in volta, al Sig. il Parte_1 CP_1 proprio consenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio della minore in occasione delle vacanze estive previa valutazione del paese estero di destinazione del viaggio e dei tempi di permanenza all'estero.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 4 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1417 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
nata a [...] in data [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tenchini e Beatrice Tenchini, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Ferrante, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 9 giugno 2025, i Sig.ri
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere Parte_1 Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_1 nata a [...] il [...] e riconosciuta da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" dal
1 2013 fino al 2024 e, che venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della figlia.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di lavorare in Parte_1 qualità di commessa con contratto a tempo indeterminato presso il negozio di abbigliamento “Prima Donna Collection” sito in Bracciano (RM), percependo un salario mensile di circa € 850,00 per 13 mensilità, mentre il ha CP_1 dichiarato di essere titolare di un'attività commerciale, nello specifico un negozio di abbigliamento, da cui ricava un reddito mensile netto di € 1.000,00.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 14.07.2025 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 30 ottobre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 [...]
iscritto al n. 1417 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi CP_1 dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
A) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre presso la quale trasferirà la sua residenza;
B) La casa familiare, sita in Manziana, Via Poggio del Gallo n. 2/H rimarrà in uso al sig. che ne è l'esclusivo proprietario mentre la sig.ra Controparte_1 si trasferirà, insieme alla figlia, in una nuova dimora sita in Parte_1
Manziana, Via Alcide De Gasperi n. 6/C;
2 C) Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione alla salute e alla scelta della residenza abituale della medesima dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
D) Il sig. potrà tenere con sé la minore ogni volta che lo Controparte_1 vorrà, e comunque non meno di tre volte alla settimana, previo preventivo accordo con la sig.ra concordando, di volta in volta, gli eventuali Parte_1 pernotti - infrasettimanali o nei fine settimana - in base alla volontà della bambina ed agli impegni della medesima - questo tanto nel periodo invernale e scolastico quanto nel periodo estivo;
- La minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo nonché quello della Festa del Papà; -
Durante le vacanze di Natale i genitori si regoleranno come nel periodo scolastico eccetto che per le giornate del 24/25/26/31 dicembre – 01/06 gennaio che la minore trascorrerà ad anni alterni con l'uno e/o con l'atro genitore;
-
Durante le vacanze pasquali i genitori si regoleranno come nel periodo scolastico eccetto che per le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo che la minore trascorrerà ad anni alterni con l'uno e/o con l'atro genitore;
- La minore trascorrerà con la madre il giorno del compleanno di quest'ultima nonché quello della Festa della Mamma;
- La minore trascorrerà con entrambi i genitori il giorno del suo compleanno;
- Durante le vacanze estive, la minore potrà trascorrere, con ciascun genitore, un periodo, anche non consecutivo, di 7 giorni da concordarsi tra i medesimi ciascun anno entro il 31 maggio;
E) Ciascun genitore avrà facoltà di tenere la figlia con sé per ulteriori periodi di vacanza durante l'anno, previo accordo con l'altro genitore;
F) Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il luogo di vacanza in cui intenderà portare la minore nonché un recapito nel quale poterla raggiungere;
G) Il sig. verserà alla sig.ra un importo mensile di €. CP_1 Parte_1
600,00 entro il giorno 05 di ciascun mese di cui € 300,00 saranno corrisposti a titolo di mantenimento per la figlia minore e sarà Persona_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ed € 300,00 saranno corrisposti alla medesima a titolo di contributo per il pagamento del canone di
3 locazione relativo all'immobile nel quale la sig.ra fisserà la propria Parte_1 residenza unitamente a quella della figlia. Quest'ultimo importo verrà corrisposto alla medesima, come il primo, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
H) Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie resesi necessarie nell'interesse della minore nella misura del 50% ciascuno e secondo quanto stabilito dal Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Civitavecchia ad eccezione delle spese mensili della palestra e della mensa scolastica che sarà ad esclusivo carico del Sig. ; CP_1
I) l'Assegno unico, per accordo tra le parti, verrà percepito per intero dal Sig.
; CP_1
J) la Sig.ra si riserva di rilasciare, di volta in volta, al Sig. il Parte_1 CP_1 proprio consenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio della minore in occasione delle vacanze estive previa valutazione del paese estero di destinazione del viaggio e dei tempi di permanenza all'estero.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 4 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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