Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5364/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice lette le note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza odierna, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e celebratasi con modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5364/2024 r.g.a.c. tra
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall' Avv. Ciro Buonajuto, Parte_1 P.IVA_1
presso il cui studio è elett.te dom.to in Ercolano (Na) alla PIAZZA TRIESTE N. 4;
- appellante
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Fau- Controparte_1 C.F._1
sto Ibello;
- appellato nonché
Controparte_2
1
e
Controparte_3
-appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni delibazione va dichiara la inammissibilità dell' appello in quanto tardivamente proposto, oltre il termine breve di cui all' art. 325 c.p.c..
Ed infatti, come comprovato dalla unica parte appellata costituita, la sentenza impugnata è stata notificata alla controparte il 2.9.2024 (v. busta pec depositata telematicamente dalla parte ap- pellata), mentre l' atto di appello è stato notificato all' appellato in data 18.10.2024 (v. bu- CP_1 sta pec allegata all' atto di appello, mentre le notifiche effettuate alle altre parti appellate a mezzo
UG mani sono state intentate in data 23.10.2024), dunque oltre il termine breve per proporre impu- gnazione (trenta giorni) ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza.
Come testualmente disposto dall' art. 326 c.p.c., tale termine ha natura perentoria, determi- nando la inammissiblità dell' impugnazione.
Il carattere assorbente del profilo dinanzi esaminato, che ha prodotto il passaggio in giudica- to della sentenza di primo grado, preclude al Tribunale ogni valutazione di merito.
Le spese processuali del presente grado di giudizio debbono seguire la soccombenza dell'appellante (apparendo irrilevante, a tal fine, la rinuncia alla impugnazione effettuata dopo la in- staurazione del contraddittorio) e si liquidano come in dispositivo in favore dell' unica appellata co- stituita e con attribuzione al difensore antistatario, a norma del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e della attività difensiva svolta, con esclusione della fase istruttoria, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità e con la riduzione di cui all' art. 4, comma 4 per la as- senza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l' appellante al pagamento in favore dell' appellato e con attribuzio- CP_1
ne al difensore antistatario Avv. Fausto Ibello delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 1.190,00 per compensi, oltre rim- borso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- dà atto dà atto ai sensi dell' art. 1, comma 17 della L. 228 del 2012, che ha aggiunto il
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comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione.
Nola, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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