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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 2514/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
23/05/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 24/10/2024 da , rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. LEONE NICOLA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MASCOLO SALVATORE, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASAPESENNA (CE) in data 09/03/1998; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli il 10/01/1999 e il 06/01/2005; Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 19/11/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati di mensa, letto e abitazione, nel reciproco rispetto;
1 2) Nessuna richiesta di mantenimento, in via reciproca, essendo, gli stessi, economicamente, autosufficienti;
3) Il sig. si obbliga a versare, direttamente in loro favore, la somma di € 450,00 Parte_2 mensili, di cui € 150,00, in favore della figlia ed € 300,00 in favore del figlio , a Per_1 Per_2 titolo di contributo al mantenimento degli stessi, fino a che, costoro, non saranno economicamente autosufficienti;
4) I ricorrenti concordemente rinunciano a produrre ogni ulteriore documentazione fiscale, economica, bancaria e finanziaria, oltre quella attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASAPESENNA (CE) il
09/03/1998 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAPESENNA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno
1998);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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