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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6083 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 1400/2023 R.G., pendente tra e , con ordinanza del 25.10.2024, Parte_1 Controparte_1
ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Fissa per la decisione della causa a norma dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del
28.11.2025, concedendo alle parti termine per deposito di note conclusive fino al 31.10.2025.” e con successivo decreto, anch'esso comunicato alle parti, veniva disposta la sostituzione dell'udienza con il termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere - - dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1400/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2257/2023 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 02.03.2023, notificata in data
20.03.2023, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Fava (C.F.:
, presso il cui studio, in Napoli alla Via Antonino C.F._2
D'Antona n. 6, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F.: , P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del dr. quale Amministratore Delegato Controparte_2
e Direttore Generale, nonché in persona del dr. , nato a Controparte_3
Trieste il 10 marzo 1968, nella qualità di Dirigente della Società, quale
Impresa Designata dalla “Consap S.p.A.”, per la Regione Campania, per la liquidazione danni a carico del rappresentata e difesa CP_4
dall'Avv. Carlo Luca Cagnazzi (C.F. ), con studio CodiceFiscale_3
in Napoli alla Via Salvator Rosa n. 299, in virtù di procura generale alle liti per Notaio del 18 dicembre 2014, Persona_1
pag. 2/27 repertorio 186905, raccolta n. 30367, allegata in calce alla presente comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
azione ex art. 283 lett. a) del D. Lgs. 209/05.
Conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, se del caso previa rinnovazione dell'interrogatorio del teste interrogato in primo grado e/o espletamento di qualsiasi ulteriore strumento istruttorio utile alla decisione e all'accertamento della verità, (ad es. CTU ricostruttiva del sinistro per cui è giudizio), dichiarare viziata la sentenza del
Tribunale di Napoli, Sezione Nona Civile – Dott. Felice Angelo Pizzi, n.
2257/2023 depositata in data 02.03.2023 e conseguentemente, previa sua riforma, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro per cui è giudizio nei confronti della parte appellata, nella suesposta qualità, e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni riportati da per un importo di € 247.003,00 a titolo di Parte_1
risarcimento per tutti i danni patrimoniali e “non patrimoniale” subiti e subendi a seguito del sinistro per cui è giudizio. Ovvero nella misura maggiore o minore che l'Ecc.mo Giudice adito riterrà congrua. Il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento (ovvero dalla prima costituzione in mora) al soddisfo ed oltre interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo. Quindi il pagamento integrale delle spese di ambedue i gradi pag. 3/27 di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A., e pertanto previa riforma della sentenza impugnata sul punto, condannare l'appellata anche al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, con distrazione ex. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario con richiesta di applicazione dei valori massimi delle tabelle di cui al D.M. Min. Giustizia
10.03.2014 n. 55 e successive modifiche D.M. Min. Giustizia 37/2018 e
147/2022.”.
Per : “1) in via principale rigettare l'appello proposto Controparte_1
dal sig. per essere del tutto inammissibile ed improponibile Parte_1
prima qancora che palesemente infondato e privo di qualsivoglia riscontro probatorio, confermando per ciascuna delle ipotesi la sentenza gravata, il tutto, sempre, col favore si spese e compenso di giudizio;
2) in via subordinata e gradata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, in caso di revisione anche solo parziale della gravata sentenza, accogliere il gravame nei limiti di cui all'art.286 Dlgs
209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, accertando e graduando il concorso di colpa dell'attore, odierno appellante, con chi di ragione e limitare la condanna della a quanto Controparte_1
effettivamente provato, con attribuzione degli oneri accessori solo a far data dal momento in cui il sig. abbia fornito piena ed Parte_1
esauriente prova della sussistenza dell'obbligo a carico del Fondo
Nazionale di Garanzia. Col favore di spese e compenso di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 4/27 Con citazione, notificata in data 25.2.2020, conveniva Parte_1
quale Impresa Designata dalla “Consap S.p.A.”, per Controparte_1
la Regione Campania, per la liquidazione danni a carico del F.G.V.S., dinanzi al Tribunale di Napoli deducendo che: - in data 31 .07.2019, alle ore 19.20, mentre stava percorrendo, a velocità moderata e lungo il margine destro della carreggiata, la Via Santa Maria del Pianto, in
Napoli, con direzione Via Stadera, alla guida del proprio motociclo targato DP27 458, giunto all'altezza del civico 20, perdeva il controllo del motoveicolo e rovinava al suolo a causa di una macchia di olio presente sulla carreggiata, la quale era stata lasciata da un veicolo appena transitato;
-il conducente di tale vettura si allontanava senza essere identificato;
- a causa della caduta, esso istante riportava lesioni che ne rendevano necessario il trasporto, mediante autoambulanza, al
P.S. dell'Ospedale del Mare di Napoli ove i sanitari gli diagnosticavano politrauma con frattura al femore sinistro e ne disponevano l'immediato ricovero;
- sul luogo del sinistro interveniva la Polizia
Locale che redigeva apposito verbale;
- a causa delle lesioni riportate era costretto a sospendere la propria attività di pony express.
Tanto premesso, l'istante chiedeva al Tribunale di Napoli di volere accertare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata nella causazione del sinistro e di voler condannare
, nella qualità sopraindicata, al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni derivanti dal sinistro.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1
nel merito, sollecitava il rigetto della domanda, invocando la mancanza pag. 5/27 della prova, di cui era onerato l'attore, del fatto che la sostanza oleosa fosse stata dispersa da un mezzo di circolazione sottoposto alla assicurazione obbligatoria, e che tale mezzo di circolazione non fosse stato identificato o non fosse identificabile, ipotizzando al contrario l'eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. del quale Controparte_5
ente proprietario e custode della strada.
La causa, dopo esser stata riservata in decisione, veniva rimessa sul ruolo onde consentire l'escussione del teste, , indotto Testimone_1
dall'attore.
Escusso il teste, il Tribunale rigettava l'istanza di CTU formulata dalla difesa del e rinviava la causa per la precisazione delle Pt_1
conclusioni.
Il Tribunale di Napoli definiva il giudizio pronunciando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così decideva: “a ) rigetta la domanda attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al Parte_1
rimborso in favore di nella qualità di Impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.616 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
c ) visto l'art. 256 c.p.c. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia del processo verbale dell'udienza del 6/4/2022 e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli perché valuti la eventualità di procedere a carico del teste
in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p.”. Testimone_1
pag. 6/27 § 2.
Avverso la sentenza de qua, ad esso notificata il 20.03.2023, interponeva appello, con atto notificato a mezzo pec in data
20/03/2023, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325
c.p.c., il quale, sollecitandone la riforma, chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza Controparte_1
dell'appello, concludendo per il rigetto dell'unico motivo di censura formulato.
Con ordinanza del 19.1.2024, questa Corte disponeva una CTU medico- legale sulla persona dell'appellante.
L'ausiliare designato dal Collegio, dott.ssa di Monda, Persona_2
depositava telematicamente l'elaborato peritale a sua firma in data
20.10.2024.
La Corte, come da ordinanza dinanzi riportata, rinviava la causa per la decisione a norma dell'art. 350 bis c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino al 31.10.2025, disponendo, nel contempo, la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale con la concessione del termine ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
pag. 7/27 Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da Parte_1
ritenendo che il danneggiato non aveva fornito la prova del nesso causale tra il verificarsi dell'evento dannoso, consistito nella caduta al suolo per la presenza di olio sulla sede stradale, e la condotta colposa di un veicolo non identificato.
Il primo Giudice, in particolare, evidenziava che le dichiarazioni rese dalla teste escussa in corso di causa, , erano Testimone_1
contraddittorie in quanto la medesima, mentre inizialmente dichiarava che l'autovettura rimasta ignota era ferma, e, dopo aver lasciato la chiazza di olio sulla carreggiata, ripartiva, successivamente, affermava che l'autovettura era già in marcia ed era ferma solo momentaneamente a causa di un'altra autovettura che le si era posta davanti.
Il Tribunale, inoltre, considerava l'intera deposizione inattendibile anche perché reputava scarsamente verosimile che la teste, pur non conoscendo l'attore e sebbene nella specie alcuna collisione tra veicoli si fosse verificata, avesse deciso di fornire spontaneamente a questi le proprie generalità mentre lo stesso era riverso al suolo.
Inoltre, il Giudice di prime cure stigmatizzava il fatto che Parte_1
nel rendere spontanee dichiarazioni alla Polizia Municipale nell'immediatezza del fatto, non aveva fatto alcun riferimento alla presenza della sui luoghi di causa, nonostante la stessa, in Tes_1
occasione della deposizione, aveva affermato di avergli lasciato un bigliettino con i suoi dati subito dopo il sinistro.
pag. 8/27 Infine, il Tribunale valorizzava, in senso contrario all'attendibilità della domanda, la mancata presentazione, da parte dell'attore, di una denuncia o querela contro ignoti per il reato di lesioni colpose.
In conclusione, il primo Giudice, pur ritenendo provato che Pt_1
aveva subito lesioni in conseguenza di una caduta provocata dalla
[...]
presenza di una macchia d'olio sulla carreggiata, respingeva la domanda in difetto della prova che, come sostenuto dall'attore e confermato dalla teste, l'olio presente sulla carreggiata era fuoriuscito da un veicolo transitato pochi minuti prima del danneggiato.
Il Tribunale, infatti, concludeva sostenendo che non potesse escludersi che l'olio fosse caduto da un contenitore portato a mano da un passante o fosse presente per ragioni non ricollegabili alla circolazione stradale.
§ 4.
Con un unico motivo d'appello, censurava la sentenza, Parte_1
lamentando che il Tribunale non aveva correttamente apprezzato le risultanze istruttorie.
La difesa del opinava che il Tribunale aveva erroneamente Pt_1
ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dalla teste, , Testimone_1
valorizzando pretese incongruenze in effetti non ravvisabili, e sebbene quanto dalla stessa riferito fosse conforme all'esito degli accertamenti condotti dalla Polizia Municipale recatasi sul luogo del sinistro immediatamente dopo il fatto.
pag. 9/27 In particolare, osservava l'appellante, dalla lettura del verbale redatto dalla Polizia Municipale emergeva che il sinistro si verificava a causa di una scia d'olio che “si estendeva lungo la strada in questione dal “civico
4 al civico 21”, e “nella carreggiata””, avendo gli agenti di Polizia
Municipale raffigurato la stessa in posizione longitudinale rispetto al senso di marcia e al centro della carreggiata. Ad avviso dell'istante, dalla descritta condizione dei luoghi poteva desumersi che la stessa era stata rilasciata da una vettura transitata poco prima dell'evento di danno, non già da un passante come ritenuto invece dal primo Giudice.
Inoltre, l'istante deduceva che le dichiarazioni rese dalla teste escussa in primo grado all'udienza del 6/4/2022, non erano Tes_1
inattendibili, come invece ritenuto dal Giudice di prime cure, avendo la teste affermato che l'olio presente sulla carreggiata era fuoriuscito da una vettura che, fermatasi dietro ad un'altra autovettura per poi riprendere la marcia, si era trovata a circolare poco prima del sopraggiungere del , senza mai affermare che la stessa fosse Pt_1
ferma in sosta ai margini della carreggiata, come invece il primo
Giudice aveva sostenuto, sulla scorta di una non corretta interpretazione della deposizione testimoniale.
Infine, a giudizio dell'appellante, quanto sostenuto dal primo Giudice, in ordine alla scarsa credibilità delle circostanze narrate dalla teste rispetto al rilascio del suo recapito al danneggiato immediatamente dopo il sinistro, era, poi, frutto di una giudizio del tutto privo di logica e contrario alla massima di esperienza secondo cui coloro i quali si trovino ad assistere ad un sinistro, anche laddove non vi sia stata una pag. 10/27 collisione tra veicoli, tendono ad aiutare i soggetti coinvolti e ad accertarsi in primo luogo dello stato di salute della vittima, come, del resto, accadeva nel caso di specie, avendo la dichiarato di Tes_1
aver avuto successivi contatti con il allorquando questi si Pt_1
trovava ricoverato presso l'Ospedale del Mare.
§ 5.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Giova premettere che il primo Giudice non abbia espressamente esaminato il preliminare profilo relativo alla procedibilità della domanda di risarcimento del danno, proposta dal . Pt_1
Peraltro, la Corte, chiamata a pronunciare su tale profilo per effetto della ritenuta fondatezza nel merito della domanda, osserva che la stessa sia procedibile, essendo la notifica dell'atto di citazione stata preceduta, nel rispetto del prescritto spatium deliberandi di 60 giorni, dall'invio della richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni inoltrata, alla società quale impresa designata ed alla Controparte_1
Consap, a norma dell'art. 287 D. Lgs. 209 del 2005 (cfr. copia di tali richieste, pervenute a ed alla Consap in data ottobre Controparte_1
2019, allegate alla produzione telematica di primo grado dell'odierno appellante).
Del pari risulta assolta la condizione di procedibilità, costituita dall'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. copia del predetto atto, contenete altresì l'invito alla stipula della predetta convenzione).
pag. 11/27 § 6.
Venendo al merito, la Corte rileva che il primo Giudice abbia errato nel ritenere non provato in atti che la presenza di una sostanza oleosa sulla carreggiata fosse riconducibile ad un veicolo transitato sulla pubblica via poco prima del passaggio del . Pt_1
Ed invero, come condivisibilmente obiettato dall'appellante, il
Tribunale ha mostrato di avere operato una non corretta valutazione del materiale probatorio.
In particolare, dal verbale redatto dalla Polizia Municipale, ritualmente prodotto dall'attore, risulta che la carreggiata era interessata da una copiosa striscia di olio, per la rimozione della quale si rendeva finanche necessario l'intervento di una ditta specializzata, e che la stessa si
“estendeva dal civ. 21 sino al civ. 4”.
Tali circostanze di fatto inducono ragionevolmente a ritenere che la sostanza oleosa fosse stata rilasciata sulla carreggiata da una vettura ivi circolante, essendo l'estensione della striscia di olio longitudinale al senso di marcia dei veicoli, come desumibile sia dalla descrizione della stessa, sia dallo schizzo planimetrico contenuti nel verbale della Polizia
Municipale.
Inoltre, concordanti rispetto a tali rilievi risultano le dichiarazioni di teste escussa in primo grado all'udienza del Testimone_1
6.4.2022, la quale nel rispondere al capitolo di prova di cui alla lettera b della memoria istruttoria dell'attore in primo grado (capo con il quale le veniva chiesto se “il motociclo condotto dal Sig. Parte_1
pag. 12/27 procedeva regolarmente a velocità moderata lungo il margine destro della strada, ma giunto all'altezza del civico n. 20 perdeva il controllo del motociclo rovinando al suolo a causa del fatto che un auto che era appena transitata in detta strada, perdeva inavvertitamente olio sulla sede stradale”), dopo aver confermato la circostanza della caduta del centauro, affermava che: “un'autovettura perdeva olio, quando era ferma, non so dire da quale parte. La macchina era ferma e poi ripartì. Io mi accorsi che perdeva olio quando ripartì. Il ciclomotore passò dopo circa dieci minuti, ma non so precisare meglio il lasso di tempo trascorso.
Quando passò sulla strada, in corrispondenza della macchia, all'altezza del civico 20, scivolò su sé stesso sul lato sinistro. Il conducente del ciclomotore cadde sulla strada”.
Inoltre, la teste riferiva che, mentre si trovava nella propria autovettura “ferma sul margine della carreggiata, parcheggiata”, notava che una vettura “a distanza di cinque, dieci metri” perdeva olio sulla carreggiata e “continuava a perdere olio ed a gocciolare fin quando camminava. La macchina ignota era ferma perché c'era una macchina davanti ad essa, anche se non c'era molto traffico. Quando la macchina ignota ripartì, andò nella stessa direzione poi percorsa dal ciclomotore”.
Ebbene, tra le dichiarazioni da ultimo riportate e quelle rese precedentemente da , non si scorgono plateali Testimone_1
discordanze, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, in quanto la teste si limitava a precisare che, dal suo punto di osservazione, aveva notato che l'automobile, che perdeva olio lungo la pag. 13/27 carreggiata, si trovava momentaneamente ferma dietro ad un'altra vettura e che la stessa, nel riprendere la marcia, stava perdendo olio.
Dal tenore delle riportate dichiarazioni non si ricava, quindi, che la teste, contraddicendosi, abbia, dapprima, affermato e, poi, negato, che la vettura si trovava in sosta. Infatti, una lettura complessiva della testimonianza consente di apprezzarne la sostanziale omogeneità e di comprendere quale sia stata la dinamica dei fatti, avendo la teste inteso riferire che l'auto, mentre era in marcia, era costretta a fermarsi per la presenza di una vettura che la precedeva e che, durante la fermata della vettura, ella aveva notato la perdita di olio proveniente dal veicolo.
Né, del resto, colgono nel segno i rilievi dell'appellata, a mente dei quali sarebbe del tutto inverosimile che la teste, dal suo punto di osservazione, possa essersi resa conto della fuoriuscita dell'olio dalla vettura rimasta ignota.
Al contrario, avendo la dichiarato che ella si trovava Tes_1
all'interno della sua auto, ferma sul margine della carreggiata, parcheggiata, ad una distanza di cinque, dieci metri dal luogo in cui transitava l'auto pirata, deve, al contrario, ritenersi ben possibile che la teste possa avere rilevato la fuoriuscita del liquido oleoso, tenuto, altresì, conto del fatto che l'evento accadeva alle 19.45 di una giornata di piena estate (31 luglio 2019) e, quindi, in condizioni di luce naturale ancora ampiamente sufficienti.
pag. 14/27 Ed ancora, i rilievi con i quali il Giudice valorizzava, in senso contrario alla credibilità del teste, le affermazioni della relative alla Tes_1
comunicazione del recapito telefonico della medesima al subito Pt_1
dopo l'incidente, non sono condivisibili. Ed invero, il comportamento descritto dalla teste non risulta affatto inverosimile, rientrando, piuttosto, nell'id quod plerumque accidit, che chi assista alla caduta di un centauro si avvicini alla vittima e fornisca alla stessa i propri recapiti.
Né, del resto, la circostanza che la caduta del non fosse dipesa Pt_1
dalla collisione con altro veicolo, di per sé rende inverosimile il descritto comportamento della teste.
Peraltro, nemmeno può ritenersi consentito al Giudice tacciare di inattendibilità una teste, valorizzando un punto della deposizione
(vertente su di una circostanza secondaria) sul quale la medesima non sia nemmeno stata sollecitata a rendere maggiori chiarimenti. Ed infatti, ove nel corso dell'escussione avesse nutrito dubbi in merito a quanto la teste dichiarava ad integrazione della risposta sul capo d), il
Giudice avrebbe dovuto avvalersi del potere di chiedere alla stessa chiarimenti, ad esempio invitandola a spiegare meglio le ragioni per le quali aveva lasciato al il suo nome e numero di telefono. Non Pt_1
avendo sollecitato tali chiarimenti, non può ritenersi consentito al
Giudice desumere elementi negativi di valutazione da affermazioni rese dal teste che, in sé, non si rivelano affatto inverosimili, né prive di una plausibile giustificazione (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022).
pag. 15/27 Inoltre, il mancato riferimento, da parte del , nel corso delle Pt_1
sommarie informazioni rese agli agenti di Polizia Municipale, alla presenza sui luoghi della quale testimone oculare del Tes_1
sinistro, non è elemento che possa indurre fondatamente a dubitare dell'attendibilità della testimonianza.
Infatti, a prescindere dal fatto che, come dinanzi rilevato, le dichiarazioni della appaiono connotate da un sufficiente Tes_1
grado di coerenza intrinseca e risultano, altresì, compatibili con la descrizione dei luoghi contenuta nel citato rapporto di incidente, merita osservare che l'omissione del , stigmatizzata dal Pt_1
Tribunale, non rivesta significativa valenza, in ragione del fatto che al riguardo alcuna specifica domanda veniva allo stesso rivolta dai verbalizzanti. Diverso, infatti, sarebbe stato il peso di una simile omissione qualora il danneggiato, dopo avere negato la presenza di testimoni nel corso delle s.i.t., ne avesse, poi, contraddittoriamente invocato la presenza in sede giudiziale.
Da ultimo, nemmeno l'omessa proposizione di una querela contro ignoti è elemento che può indurre a dubitare della complessiva attendibilità della pretesa, tenuto conto della piena coerenza ravvisabile tra la descrizione dell'accaduto operata dal leso, sia nelle s.i.t. che nelle richieste stragiudiziali inoltrate all'impresa designata, che, infine, nell'atto di citazione.
Tra l'altro, nella specie, considerato che la teste nessun particolare era stata in grado di riferire rispetto al modello e, soprattutto, alla targa del veicolo dal quale era fuoriuscito l'olio, ove pure il avesse Pt_1
pag. 16/27 proposto la querela ed indicato in essa il nominativo della Tes_1
alcun utile contributo sarebbe stato apportato all'identificazione del responsabile.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie dinanzi richiamate, deve, quindi, ritenersi sufficientemente provato che sia caduto Parte_1
al suolo mentre era alla guida del proprio ciclomotore, all'altezza del civico 20 di Via Santa Maria del Pianto, a causa della presenza, sulla sede stradale, di una cospicua quantità di olio, fuoriuscita da un'autovettura che, poco prima del sopraggiungere del centauro, si trovava a circolare lungo la medesima strada ed il cui conducente restava non identificato.
Né, invero, può dubitarsi della riconducibilità della fattispecie in esame alla previsione dell'art. 2054 c.c., ove si ponga mente a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “.. anche il rischio del guasto tecnico è un rischio da circolazione del veicolo” per cui “.. anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo prevista dall'art. 2054 ult. comma cod. civ., allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione
- ivi compresa la sosta - sulle pubbliche vie o aree equiparate costituisce oggetto dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del
1969, art. 1 (e attualmente del D. Lgs. n. 299 del 2005, art. 122 che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ.), con la conseguenza, ad esempio, che, dei danni derivati a terzi dall'incendio propagatosi da un veicolo in sosta, risponde anche
l'assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra
pag. 17/27 l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio” (cfr. Cass. Civ. S.U. sent. n.
n. 8620 del 29/04/2015, pag. 20, 21 della motivazione).
Sulla base di tutte le considerazioni dinanzi compiutamente svolte, deve ritenersi assolto, da parte del danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso posto a fondamento della pretesa.
Sussiste, infine, per quanto osservato, la responsabilità del conducente della vettura rimasta non identificata, il quale, per ragioni ignote e, comunque, verosimilmente a causa di un difetto di manutenzione della stessa, provocava la fuoriuscita del liquido durante la marcia sulla pubblica via.
§ 7.
Venendo all'esame del quantum, profilo che il primo Giudice aveva, chiaramente, ritenuto assorbito in ragione del rigetto della domanda, dalla CTU espletata in questo grado di giudizio si ricava come Pt_1
a seguito dell'evento dannoso in esame, riportava una “frattura
[...]
sottocapitata femore sinistro”, per la quale si rendeva necessario il trattamento chirurgico, praticatogli presso l'Ospedale del Mare dove venne soccorso e trasportato dal 118, di riduzione con tre viti cannulate.
Sempre dalla CTU si ricava che “Nel corso dell'iter clinico-strumentale versato in atti è documentato un ritardo di consolidazione del focolaio di frattura, per il quale sono stati prescritti Campi Elettro Magnetici Pulsati
(CEMP)”.
pag. 18/27 L'Ausiliare, inoltre, riteneva sussistente il nesso causale tra le descritte modalità di verificazione del sinistro e le lesioni in esame, avendo affermato che “Le lesioni riportate sono compatibili con la riferita dinamica (caduta dal motociclo)”.
Ciò premesso, dalla medesima CTU si ricava che il “periodo di ITT si è protratto per 30 giorni. La ITP è determinabile in giorni 30 al 75%, ed in ulteriori giorni 60 al 50%, secondo criterio equitativo e tenendo conto del ritardo di consolidazione documentato in atti”, mentre quanto ai postumi permanenti, consistenti in “algia e deficit funzionale a carico dell'anca sinistra, specie ai mutamenti atmosferici ed alla deambulazione prolungata, con impossibilità alla corsa…. esito cicatriziale riferibile al pregresso intervento chirurgico, lieve ipotrofia del quadricipite femorale sinistro rispetto al controlaterale, la limitazione di circa 1/4 dei movimenti di flessione ed extrarotazione dell'anca, con accosciamento incompleto a sinistra e sfumato maggiore appoggio a destra alla deambulazione”, gli stessi venivano stimati in misura del 12% di danno biologico permanente.
§ 8.
Passando alla valutazione economica del pregiudizio è appena il caso di rilevare che, alla fattispecie in esame, non possa applicarsi, ratione temporis, il Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025,
n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, con il quale è stato introdotto il Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di pag. 19/27 variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo
138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Infatti, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, che è intervenuta il 5.3.2025.
Consegue a quanto appena detto che, ai fini della liquidazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale subito dall'appellante, debba continuarsi a fare ricorso al sistema elaborato dal Tribunale di Milano, nella sua più aggiornata versione risalente, allo stato, a quella pubblicata da ultimo in data 5.6.2024 (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5474 del 22/02/2023).
Quindi, muovendo dall'invalidità temporanea, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo tabellare di euro 115,00 e le proporzionali riduzioni per il periodo di ITP, va riconosciuta la somma di euro
3.450,00 per 30 giorni di ITT, di euro 2.587,50 per 30 giorni di ITP al
70%, nonché 3.450,00 per 60 giorni di ITP al 50% per complessivi euro 9.487,50.
Riguardo al danno biologico permanente, tenuto conto della percentuale di invalidità (12%) e dell'età (37 anni) che il leso aveva al momento della cessazione del periodo di ITP, va accordato l'importo tabellare di euro 35.920,00, volto a ristorare, oltre al cd. danno biologico/dinamico-relazionale, nella specie, certamente sussistente in pag. 20/27 ragione dell'accertata lesione dell'integrità psicofisica dell'appellante, anche il pregiudizio da “sofferenza soggettiva interiore”, il quale, per la dinamica del sinistro, verificatosi repentinamente a causa di una sostanza non visibile presente sul manto stradale tanto che l'istante si ritrovava improvvisamente in terra con una gamba rotta, nonché per le rilevanti conseguenze che ne sono derivate, rendendo necessaria un'operazione e un lungo periodo di convalescenza, deve ritenersi presuntivamente dimostrato.
Non compete, invece, alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad esso residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Né, invero, rileva, al fine in esame, la dedotta perdita della capacità lavorativa specifica, cui l'appellante faceva riferimento sin dall'atto di citazione di primo grado, in quanto di essa il CTU non ha operato alcun riconoscimento, avendo anzi specificato che “Gli esiti riportati non determinano una incidenza sulla capacità lavorativa specifica del soggetto… disoccupato”.
pag. 21/27 L'affermazione del CTU induce, quindi, ragionevolmente ad escludere che le lesioni riportate possano avere pregiudicato, per il futuro, la capacità del di attendere ad occupazioni confacenti alle sue Pt_1
preesistenti capacità ed inclinazioni (nella specie, secondo la deduzione dell'istante, l'attività di pony express).
Inoltre, l'appellante non ha fornito alcuna prova del pure lamentato danno patrimoniale, non essendo stato dimostrato né che, all'epoca del sinistro, svolgeva l'attività di pony express, né che, in conseguenza della lesione patita, non vi abbia più potuto attendere (circostanza, questa, peraltro contrastata dalla dinanzi riportata affermazione del
CTU), né, ovviamente, se vi sia stata e a quanto ammonti la paventata contrazione del reddito.
Ne segue che, difettando la prova dell'espletamento, ad opera del leso, di una stabile attività lavorativa, fonte di entrate economiche in ipotesi pregiudicate dal fatto dannoso, non possa nemmeno ritenersi integrata la prova di un danno emergente, né quella di un lucro cessante.
In conclusione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, spetta all'appellante la complessiva somma di euro 45.407,50.
Venendo in rilievo una somma espressa in valori monetari aggiornati al gennaio 2024, se ne impone la sua rivalutazione all'attualità, tenuto conto dell'ultimo indice di rivalutazione disponibile che, in ordine di tempo, è quello al 31.10.2025.
Ne segue che, operando tale conteggio, si avrà:
Servizio Richiesto: Calcolo della Sola Rivalutazione
pag. 22/27 Capitale Iniziale: € 45.407,50
Data Iniziale: 01/01/2024
Data Finale: 31/10/2025
Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 2024
Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 119,3
Indice alla Scadenza: 121,4
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,018
Totale Rivalutazione: € 817,34
Capitale Rivalutato: € 46.224,84.
All'istante compete, inoltre, a titolo di danno patrimoniale, la rifusione di euro 670,43, per il rimborso delle spese medico-sanitarie documentate, trattandosi di importo giudicato congruo dal CTU.
Trattandosi di esborsi che il leso ha sostenuto in un arco temporale compreso tra il mese di agosto 2019 ed il febbraio 2020, ai fini della relativa rivalutazione può considerarsi una data intermedia, identificabile in quella del 15.11.2019.
Quindi, applicando la rivalutazione, secondo indici Istat, dell'importo di euro 670,43, dal 15.11.2019 al 31.10.2025, il danno patrimoniale pag. 23/27 ristorabile ascende ad euro 795,80 (Indice alla Decorrenza: 102,3;
Indice alla Scadenza: 121,4; Raccordo Indici: 1; Coefficiente di
Rivalutazione: 1,187; Totale Rivalutazione: € 125,37).
§ 13.
Sommando le voci di danno, patrimoniale e non, dinanzi indicate, quindi, il risarcimento ascende a complessivi euro 47.020,64.
Su tale importo, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici
Istat al 31.07.2019, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 31.7.2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 14.
L'accoglimento dell'appello e la conseguenza caducazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., del capo relativo alle spese processuali impone di procedere, d'ufficio, ad un rinnovato regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza pag. 24/27 dell'appellata, al pari di quelle relative alla CTU, che, come liquidate da questa Corte con separato decreto depositato il 25.10.2024, debbono porsi a definitivo carico di . Controparte_1
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, secondo il criterio del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi e distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, avv. Giuseppe Fava.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto notificato a in data 20.03.2023, avverso la Controparte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna quale Impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a pagare, in favore di a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1
l'importo di euro 47.020,64, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 31.07.2019, da calcolarsi sul predetto importo, previamente devalutato secondo gli indici pag. 25/27 Istat alla medesima data ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 31.7.2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali al medesimo tasso, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) condanna quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado di giudizio, liquida in euro 541,93 per esborsi, euro
7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 807,50 per esborsi, euro
9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Fava;
c) pone le spese di CTU come liquidate da questa Corte con separato decreto, a definitivo carico dell'appellata.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto interamente con la collaborazione dell'AUPP dott.ssa ). Persona_3
pag. 26/27 pag. 27/27
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 1400/2023 R.G., pendente tra e , con ordinanza del 25.10.2024, Parte_1 Controparte_1
ritualmente comunicata alle parti, questa Corte così provvedeva: “Fissa per la decisione della causa a norma dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del
28.11.2025, concedendo alle parti termine per deposito di note conclusive fino al 31.10.2025.” e con successivo decreto, anch'esso comunicato alle parti, veniva disposta la sostituzione dell'udienza con il termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte, scaduto il termine così accordato, esaminate le note scritte ritualmente depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale, e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere - - dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1400/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2257/2023 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 02.03.2023, notificata in data
20.03.2023, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Giuseppe Fava (C.F.:
, presso il cui studio, in Napoli alla Via Antonino C.F._2
D'Antona n. 6, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F.: , P. IVA: , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del dr. quale Amministratore Delegato Controparte_2
e Direttore Generale, nonché in persona del dr. , nato a Controparte_3
Trieste il 10 marzo 1968, nella qualità di Dirigente della Società, quale
Impresa Designata dalla “Consap S.p.A.”, per la Regione Campania, per la liquidazione danni a carico del rappresentata e difesa CP_4
dall'Avv. Carlo Luca Cagnazzi (C.F. ), con studio CodiceFiscale_3
in Napoli alla Via Salvator Rosa n. 299, in virtù di procura generale alle liti per Notaio del 18 dicembre 2014, Persona_1
pag. 2/27 repertorio 186905, raccolta n. 30367, allegata in calce alla presente comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
azione ex art. 283 lett. a) del D. Lgs. 209/05.
Conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, se del caso previa rinnovazione dell'interrogatorio del teste interrogato in primo grado e/o espletamento di qualsiasi ulteriore strumento istruttorio utile alla decisione e all'accertamento della verità, (ad es. CTU ricostruttiva del sinistro per cui è giudizio), dichiarare viziata la sentenza del
Tribunale di Napoli, Sezione Nona Civile – Dott. Felice Angelo Pizzi, n.
2257/2023 depositata in data 02.03.2023 e conseguentemente, previa sua riforma, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro per cui è giudizio nei confronti della parte appellata, nella suesposta qualità, e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni riportati da per un importo di € 247.003,00 a titolo di Parte_1
risarcimento per tutti i danni patrimoniali e “non patrimoniale” subiti e subendi a seguito del sinistro per cui è giudizio. Ovvero nella misura maggiore o minore che l'Ecc.mo Giudice adito riterrà congrua. Il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento (ovvero dalla prima costituzione in mora) al soddisfo ed oltre interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo. Quindi il pagamento integrale delle spese di ambedue i gradi pag. 3/27 di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A., e pertanto previa riforma della sentenza impugnata sul punto, condannare l'appellata anche al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, con distrazione ex. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario con richiesta di applicazione dei valori massimi delle tabelle di cui al D.M. Min. Giustizia
10.03.2014 n. 55 e successive modifiche D.M. Min. Giustizia 37/2018 e
147/2022.”.
Per : “1) in via principale rigettare l'appello proposto Controparte_1
dal sig. per essere del tutto inammissibile ed improponibile Parte_1
prima qancora che palesemente infondato e privo di qualsivoglia riscontro probatorio, confermando per ciascuna delle ipotesi la sentenza gravata, il tutto, sempre, col favore si spese e compenso di giudizio;
2) in via subordinata e gradata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, in caso di revisione anche solo parziale della gravata sentenza, accogliere il gravame nei limiti di cui all'art.286 Dlgs
209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, accertando e graduando il concorso di colpa dell'attore, odierno appellante, con chi di ragione e limitare la condanna della a quanto Controparte_1
effettivamente provato, con attribuzione degli oneri accessori solo a far data dal momento in cui il sig. abbia fornito piena ed Parte_1
esauriente prova della sussistenza dell'obbligo a carico del Fondo
Nazionale di Garanzia. Col favore di spese e compenso di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 4/27 Con citazione, notificata in data 25.2.2020, conveniva Parte_1
quale Impresa Designata dalla “Consap S.p.A.”, per Controparte_1
la Regione Campania, per la liquidazione danni a carico del F.G.V.S., dinanzi al Tribunale di Napoli deducendo che: - in data 31 .07.2019, alle ore 19.20, mentre stava percorrendo, a velocità moderata e lungo il margine destro della carreggiata, la Via Santa Maria del Pianto, in
Napoli, con direzione Via Stadera, alla guida del proprio motociclo targato DP27 458, giunto all'altezza del civico 20, perdeva il controllo del motoveicolo e rovinava al suolo a causa di una macchia di olio presente sulla carreggiata, la quale era stata lasciata da un veicolo appena transitato;
-il conducente di tale vettura si allontanava senza essere identificato;
- a causa della caduta, esso istante riportava lesioni che ne rendevano necessario il trasporto, mediante autoambulanza, al
P.S. dell'Ospedale del Mare di Napoli ove i sanitari gli diagnosticavano politrauma con frattura al femore sinistro e ne disponevano l'immediato ricovero;
- sul luogo del sinistro interveniva la Polizia
Locale che redigeva apposito verbale;
- a causa delle lesioni riportate era costretto a sospendere la propria attività di pony express.
Tanto premesso, l'istante chiedeva al Tribunale di Napoli di volere accertare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata nella causazione del sinistro e di voler condannare
, nella qualità sopraindicata, al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni derivanti dal sinistro.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1
nel merito, sollecitava il rigetto della domanda, invocando la mancanza pag. 5/27 della prova, di cui era onerato l'attore, del fatto che la sostanza oleosa fosse stata dispersa da un mezzo di circolazione sottoposto alla assicurazione obbligatoria, e che tale mezzo di circolazione non fosse stato identificato o non fosse identificabile, ipotizzando al contrario l'eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. del quale Controparte_5
ente proprietario e custode della strada.
La causa, dopo esser stata riservata in decisione, veniva rimessa sul ruolo onde consentire l'escussione del teste, , indotto Testimone_1
dall'attore.
Escusso il teste, il Tribunale rigettava l'istanza di CTU formulata dalla difesa del e rinviava la causa per la precisazione delle Pt_1
conclusioni.
Il Tribunale di Napoli definiva il giudizio pronunciando la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così decideva: “a ) rigetta la domanda attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al Parte_1
rimborso in favore di nella qualità di Impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.616 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
c ) visto l'art. 256 c.p.c. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia del processo verbale dell'udienza del 6/4/2022 e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli perché valuti la eventualità di procedere a carico del teste
in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p.”. Testimone_1
pag. 6/27 § 2.
Avverso la sentenza de qua, ad esso notificata il 20.03.2023, interponeva appello, con atto notificato a mezzo pec in data
20/03/2023, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325
c.p.c., il quale, sollecitandone la riforma, chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
nel costituirsi in giudizio, contestava la fondatezza Controparte_1
dell'appello, concludendo per il rigetto dell'unico motivo di censura formulato.
Con ordinanza del 19.1.2024, questa Corte disponeva una CTU medico- legale sulla persona dell'appellante.
L'ausiliare designato dal Collegio, dott.ssa di Monda, Persona_2
depositava telematicamente l'elaborato peritale a sua firma in data
20.10.2024.
La Corte, come da ordinanza dinanzi riportata, rinviava la causa per la decisione a norma dell'art. 350 bis c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino al 31.10.2025, disponendo, nel contempo, la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale con la concessione del termine ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
pag. 7/27 Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da Parte_1
ritenendo che il danneggiato non aveva fornito la prova del nesso causale tra il verificarsi dell'evento dannoso, consistito nella caduta al suolo per la presenza di olio sulla sede stradale, e la condotta colposa di un veicolo non identificato.
Il primo Giudice, in particolare, evidenziava che le dichiarazioni rese dalla teste escussa in corso di causa, , erano Testimone_1
contraddittorie in quanto la medesima, mentre inizialmente dichiarava che l'autovettura rimasta ignota era ferma, e, dopo aver lasciato la chiazza di olio sulla carreggiata, ripartiva, successivamente, affermava che l'autovettura era già in marcia ed era ferma solo momentaneamente a causa di un'altra autovettura che le si era posta davanti.
Il Tribunale, inoltre, considerava l'intera deposizione inattendibile anche perché reputava scarsamente verosimile che la teste, pur non conoscendo l'attore e sebbene nella specie alcuna collisione tra veicoli si fosse verificata, avesse deciso di fornire spontaneamente a questi le proprie generalità mentre lo stesso era riverso al suolo.
Inoltre, il Giudice di prime cure stigmatizzava il fatto che Parte_1
nel rendere spontanee dichiarazioni alla Polizia Municipale nell'immediatezza del fatto, non aveva fatto alcun riferimento alla presenza della sui luoghi di causa, nonostante la stessa, in Tes_1
occasione della deposizione, aveva affermato di avergli lasciato un bigliettino con i suoi dati subito dopo il sinistro.
pag. 8/27 Infine, il Tribunale valorizzava, in senso contrario all'attendibilità della domanda, la mancata presentazione, da parte dell'attore, di una denuncia o querela contro ignoti per il reato di lesioni colpose.
In conclusione, il primo Giudice, pur ritenendo provato che Pt_1
aveva subito lesioni in conseguenza di una caduta provocata dalla
[...]
presenza di una macchia d'olio sulla carreggiata, respingeva la domanda in difetto della prova che, come sostenuto dall'attore e confermato dalla teste, l'olio presente sulla carreggiata era fuoriuscito da un veicolo transitato pochi minuti prima del danneggiato.
Il Tribunale, infatti, concludeva sostenendo che non potesse escludersi che l'olio fosse caduto da un contenitore portato a mano da un passante o fosse presente per ragioni non ricollegabili alla circolazione stradale.
§ 4.
Con un unico motivo d'appello, censurava la sentenza, Parte_1
lamentando che il Tribunale non aveva correttamente apprezzato le risultanze istruttorie.
La difesa del opinava che il Tribunale aveva erroneamente Pt_1
ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dalla teste, , Testimone_1
valorizzando pretese incongruenze in effetti non ravvisabili, e sebbene quanto dalla stessa riferito fosse conforme all'esito degli accertamenti condotti dalla Polizia Municipale recatasi sul luogo del sinistro immediatamente dopo il fatto.
pag. 9/27 In particolare, osservava l'appellante, dalla lettura del verbale redatto dalla Polizia Municipale emergeva che il sinistro si verificava a causa di una scia d'olio che “si estendeva lungo la strada in questione dal “civico
4 al civico 21”, e “nella carreggiata””, avendo gli agenti di Polizia
Municipale raffigurato la stessa in posizione longitudinale rispetto al senso di marcia e al centro della carreggiata. Ad avviso dell'istante, dalla descritta condizione dei luoghi poteva desumersi che la stessa era stata rilasciata da una vettura transitata poco prima dell'evento di danno, non già da un passante come ritenuto invece dal primo Giudice.
Inoltre, l'istante deduceva che le dichiarazioni rese dalla teste escussa in primo grado all'udienza del 6/4/2022, non erano Tes_1
inattendibili, come invece ritenuto dal Giudice di prime cure, avendo la teste affermato che l'olio presente sulla carreggiata era fuoriuscito da una vettura che, fermatasi dietro ad un'altra autovettura per poi riprendere la marcia, si era trovata a circolare poco prima del sopraggiungere del , senza mai affermare che la stessa fosse Pt_1
ferma in sosta ai margini della carreggiata, come invece il primo
Giudice aveva sostenuto, sulla scorta di una non corretta interpretazione della deposizione testimoniale.
Infine, a giudizio dell'appellante, quanto sostenuto dal primo Giudice, in ordine alla scarsa credibilità delle circostanze narrate dalla teste rispetto al rilascio del suo recapito al danneggiato immediatamente dopo il sinistro, era, poi, frutto di una giudizio del tutto privo di logica e contrario alla massima di esperienza secondo cui coloro i quali si trovino ad assistere ad un sinistro, anche laddove non vi sia stata una pag. 10/27 collisione tra veicoli, tendono ad aiutare i soggetti coinvolti e ad accertarsi in primo luogo dello stato di salute della vittima, come, del resto, accadeva nel caso di specie, avendo la dichiarato di Tes_1
aver avuto successivi contatti con il allorquando questi si Pt_1
trovava ricoverato presso l'Ospedale del Mare.
§ 5.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Giova premettere che il primo Giudice non abbia espressamente esaminato il preliminare profilo relativo alla procedibilità della domanda di risarcimento del danno, proposta dal . Pt_1
Peraltro, la Corte, chiamata a pronunciare su tale profilo per effetto della ritenuta fondatezza nel merito della domanda, osserva che la stessa sia procedibile, essendo la notifica dell'atto di citazione stata preceduta, nel rispetto del prescritto spatium deliberandi di 60 giorni, dall'invio della richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni inoltrata, alla società quale impresa designata ed alla Controparte_1
Consap, a norma dell'art. 287 D. Lgs. 209 del 2005 (cfr. copia di tali richieste, pervenute a ed alla Consap in data ottobre Controparte_1
2019, allegate alla produzione telematica di primo grado dell'odierno appellante).
Del pari risulta assolta la condizione di procedibilità, costituita dall'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. copia del predetto atto, contenete altresì l'invito alla stipula della predetta convenzione).
pag. 11/27 § 6.
Venendo al merito, la Corte rileva che il primo Giudice abbia errato nel ritenere non provato in atti che la presenza di una sostanza oleosa sulla carreggiata fosse riconducibile ad un veicolo transitato sulla pubblica via poco prima del passaggio del . Pt_1
Ed invero, come condivisibilmente obiettato dall'appellante, il
Tribunale ha mostrato di avere operato una non corretta valutazione del materiale probatorio.
In particolare, dal verbale redatto dalla Polizia Municipale, ritualmente prodotto dall'attore, risulta che la carreggiata era interessata da una copiosa striscia di olio, per la rimozione della quale si rendeva finanche necessario l'intervento di una ditta specializzata, e che la stessa si
“estendeva dal civ. 21 sino al civ. 4”.
Tali circostanze di fatto inducono ragionevolmente a ritenere che la sostanza oleosa fosse stata rilasciata sulla carreggiata da una vettura ivi circolante, essendo l'estensione della striscia di olio longitudinale al senso di marcia dei veicoli, come desumibile sia dalla descrizione della stessa, sia dallo schizzo planimetrico contenuti nel verbale della Polizia
Municipale.
Inoltre, concordanti rispetto a tali rilievi risultano le dichiarazioni di teste escussa in primo grado all'udienza del Testimone_1
6.4.2022, la quale nel rispondere al capitolo di prova di cui alla lettera b della memoria istruttoria dell'attore in primo grado (capo con il quale le veniva chiesto se “il motociclo condotto dal Sig. Parte_1
pag. 12/27 procedeva regolarmente a velocità moderata lungo il margine destro della strada, ma giunto all'altezza del civico n. 20 perdeva il controllo del motociclo rovinando al suolo a causa del fatto che un auto che era appena transitata in detta strada, perdeva inavvertitamente olio sulla sede stradale”), dopo aver confermato la circostanza della caduta del centauro, affermava che: “un'autovettura perdeva olio, quando era ferma, non so dire da quale parte. La macchina era ferma e poi ripartì. Io mi accorsi che perdeva olio quando ripartì. Il ciclomotore passò dopo circa dieci minuti, ma non so precisare meglio il lasso di tempo trascorso.
Quando passò sulla strada, in corrispondenza della macchia, all'altezza del civico 20, scivolò su sé stesso sul lato sinistro. Il conducente del ciclomotore cadde sulla strada”.
Inoltre, la teste riferiva che, mentre si trovava nella propria autovettura “ferma sul margine della carreggiata, parcheggiata”, notava che una vettura “a distanza di cinque, dieci metri” perdeva olio sulla carreggiata e “continuava a perdere olio ed a gocciolare fin quando camminava. La macchina ignota era ferma perché c'era una macchina davanti ad essa, anche se non c'era molto traffico. Quando la macchina ignota ripartì, andò nella stessa direzione poi percorsa dal ciclomotore”.
Ebbene, tra le dichiarazioni da ultimo riportate e quelle rese precedentemente da , non si scorgono plateali Testimone_1
discordanze, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, in quanto la teste si limitava a precisare che, dal suo punto di osservazione, aveva notato che l'automobile, che perdeva olio lungo la pag. 13/27 carreggiata, si trovava momentaneamente ferma dietro ad un'altra vettura e che la stessa, nel riprendere la marcia, stava perdendo olio.
Dal tenore delle riportate dichiarazioni non si ricava, quindi, che la teste, contraddicendosi, abbia, dapprima, affermato e, poi, negato, che la vettura si trovava in sosta. Infatti, una lettura complessiva della testimonianza consente di apprezzarne la sostanziale omogeneità e di comprendere quale sia stata la dinamica dei fatti, avendo la teste inteso riferire che l'auto, mentre era in marcia, era costretta a fermarsi per la presenza di una vettura che la precedeva e che, durante la fermata della vettura, ella aveva notato la perdita di olio proveniente dal veicolo.
Né, del resto, colgono nel segno i rilievi dell'appellata, a mente dei quali sarebbe del tutto inverosimile che la teste, dal suo punto di osservazione, possa essersi resa conto della fuoriuscita dell'olio dalla vettura rimasta ignota.
Al contrario, avendo la dichiarato che ella si trovava Tes_1
all'interno della sua auto, ferma sul margine della carreggiata, parcheggiata, ad una distanza di cinque, dieci metri dal luogo in cui transitava l'auto pirata, deve, al contrario, ritenersi ben possibile che la teste possa avere rilevato la fuoriuscita del liquido oleoso, tenuto, altresì, conto del fatto che l'evento accadeva alle 19.45 di una giornata di piena estate (31 luglio 2019) e, quindi, in condizioni di luce naturale ancora ampiamente sufficienti.
pag. 14/27 Ed ancora, i rilievi con i quali il Giudice valorizzava, in senso contrario alla credibilità del teste, le affermazioni della relative alla Tes_1
comunicazione del recapito telefonico della medesima al subito Pt_1
dopo l'incidente, non sono condivisibili. Ed invero, il comportamento descritto dalla teste non risulta affatto inverosimile, rientrando, piuttosto, nell'id quod plerumque accidit, che chi assista alla caduta di un centauro si avvicini alla vittima e fornisca alla stessa i propri recapiti.
Né, del resto, la circostanza che la caduta del non fosse dipesa Pt_1
dalla collisione con altro veicolo, di per sé rende inverosimile il descritto comportamento della teste.
Peraltro, nemmeno può ritenersi consentito al Giudice tacciare di inattendibilità una teste, valorizzando un punto della deposizione
(vertente su di una circostanza secondaria) sul quale la medesima non sia nemmeno stata sollecitata a rendere maggiori chiarimenti. Ed infatti, ove nel corso dell'escussione avesse nutrito dubbi in merito a quanto la teste dichiarava ad integrazione della risposta sul capo d), il
Giudice avrebbe dovuto avvalersi del potere di chiedere alla stessa chiarimenti, ad esempio invitandola a spiegare meglio le ragioni per le quali aveva lasciato al il suo nome e numero di telefono. Non Pt_1
avendo sollecitato tali chiarimenti, non può ritenersi consentito al
Giudice desumere elementi negativi di valutazione da affermazioni rese dal teste che, in sé, non si rivelano affatto inverosimili, né prive di una plausibile giustificazione (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022).
pag. 15/27 Inoltre, il mancato riferimento, da parte del , nel corso delle Pt_1
sommarie informazioni rese agli agenti di Polizia Municipale, alla presenza sui luoghi della quale testimone oculare del Tes_1
sinistro, non è elemento che possa indurre fondatamente a dubitare dell'attendibilità della testimonianza.
Infatti, a prescindere dal fatto che, come dinanzi rilevato, le dichiarazioni della appaiono connotate da un sufficiente Tes_1
grado di coerenza intrinseca e risultano, altresì, compatibili con la descrizione dei luoghi contenuta nel citato rapporto di incidente, merita osservare che l'omissione del , stigmatizzata dal Pt_1
Tribunale, non rivesta significativa valenza, in ragione del fatto che al riguardo alcuna specifica domanda veniva allo stesso rivolta dai verbalizzanti. Diverso, infatti, sarebbe stato il peso di una simile omissione qualora il danneggiato, dopo avere negato la presenza di testimoni nel corso delle s.i.t., ne avesse, poi, contraddittoriamente invocato la presenza in sede giudiziale.
Da ultimo, nemmeno l'omessa proposizione di una querela contro ignoti è elemento che può indurre a dubitare della complessiva attendibilità della pretesa, tenuto conto della piena coerenza ravvisabile tra la descrizione dell'accaduto operata dal leso, sia nelle s.i.t. che nelle richieste stragiudiziali inoltrate all'impresa designata, che, infine, nell'atto di citazione.
Tra l'altro, nella specie, considerato che la teste nessun particolare era stata in grado di riferire rispetto al modello e, soprattutto, alla targa del veicolo dal quale era fuoriuscito l'olio, ove pure il avesse Pt_1
pag. 16/27 proposto la querela ed indicato in essa il nominativo della Tes_1
alcun utile contributo sarebbe stato apportato all'identificazione del responsabile.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie dinanzi richiamate, deve, quindi, ritenersi sufficientemente provato che sia caduto Parte_1
al suolo mentre era alla guida del proprio ciclomotore, all'altezza del civico 20 di Via Santa Maria del Pianto, a causa della presenza, sulla sede stradale, di una cospicua quantità di olio, fuoriuscita da un'autovettura che, poco prima del sopraggiungere del centauro, si trovava a circolare lungo la medesima strada ed il cui conducente restava non identificato.
Né, invero, può dubitarsi della riconducibilità della fattispecie in esame alla previsione dell'art. 2054 c.c., ove si ponga mente a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “.. anche il rischio del guasto tecnico è un rischio da circolazione del veicolo” per cui “.. anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo prevista dall'art. 2054 ult. comma cod. civ., allorquando attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione
- ivi compresa la sosta - sulle pubbliche vie o aree equiparate costituisce oggetto dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del
1969, art. 1 (e attualmente del D. Lgs. n. 299 del 2005, art. 122 che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ.), con la conseguenza, ad esempio, che, dei danni derivati a terzi dall'incendio propagatosi da un veicolo in sosta, risponde anche
l'assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra
pag. 17/27 l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio” (cfr. Cass. Civ. S.U. sent. n.
n. 8620 del 29/04/2015, pag. 20, 21 della motivazione).
Sulla base di tutte le considerazioni dinanzi compiutamente svolte, deve ritenersi assolto, da parte del danneggiato, l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso posto a fondamento della pretesa.
Sussiste, infine, per quanto osservato, la responsabilità del conducente della vettura rimasta non identificata, il quale, per ragioni ignote e, comunque, verosimilmente a causa di un difetto di manutenzione della stessa, provocava la fuoriuscita del liquido durante la marcia sulla pubblica via.
§ 7.
Venendo all'esame del quantum, profilo che il primo Giudice aveva, chiaramente, ritenuto assorbito in ragione del rigetto della domanda, dalla CTU espletata in questo grado di giudizio si ricava come Pt_1
a seguito dell'evento dannoso in esame, riportava una “frattura
[...]
sottocapitata femore sinistro”, per la quale si rendeva necessario il trattamento chirurgico, praticatogli presso l'Ospedale del Mare dove venne soccorso e trasportato dal 118, di riduzione con tre viti cannulate.
Sempre dalla CTU si ricava che “Nel corso dell'iter clinico-strumentale versato in atti è documentato un ritardo di consolidazione del focolaio di frattura, per il quale sono stati prescritti Campi Elettro Magnetici Pulsati
(CEMP)”.
pag. 18/27 L'Ausiliare, inoltre, riteneva sussistente il nesso causale tra le descritte modalità di verificazione del sinistro e le lesioni in esame, avendo affermato che “Le lesioni riportate sono compatibili con la riferita dinamica (caduta dal motociclo)”.
Ciò premesso, dalla medesima CTU si ricava che il “periodo di ITT si è protratto per 30 giorni. La ITP è determinabile in giorni 30 al 75%, ed in ulteriori giorni 60 al 50%, secondo criterio equitativo e tenendo conto del ritardo di consolidazione documentato in atti”, mentre quanto ai postumi permanenti, consistenti in “algia e deficit funzionale a carico dell'anca sinistra, specie ai mutamenti atmosferici ed alla deambulazione prolungata, con impossibilità alla corsa…. esito cicatriziale riferibile al pregresso intervento chirurgico, lieve ipotrofia del quadricipite femorale sinistro rispetto al controlaterale, la limitazione di circa 1/4 dei movimenti di flessione ed extrarotazione dell'anca, con accosciamento incompleto a sinistra e sfumato maggiore appoggio a destra alla deambulazione”, gli stessi venivano stimati in misura del 12% di danno biologico permanente.
§ 8.
Passando alla valutazione economica del pregiudizio è appena il caso di rilevare che, alla fattispecie in esame, non possa applicarsi, ratione temporis, il Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025,
n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, con il quale è stato introdotto il Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di pag. 19/27 variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo
138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Infatti, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto, “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, che è intervenuta il 5.3.2025.
Consegue a quanto appena detto che, ai fini della liquidazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale subito dall'appellante, debba continuarsi a fare ricorso al sistema elaborato dal Tribunale di Milano, nella sua più aggiornata versione risalente, allo stato, a quella pubblicata da ultimo in data 5.6.2024 (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5474 del 22/02/2023).
Quindi, muovendo dall'invalidità temporanea, applicando per ciascun giorno di ITT l'importo tabellare di euro 115,00 e le proporzionali riduzioni per il periodo di ITP, va riconosciuta la somma di euro
3.450,00 per 30 giorni di ITT, di euro 2.587,50 per 30 giorni di ITP al
70%, nonché 3.450,00 per 60 giorni di ITP al 50% per complessivi euro 9.487,50.
Riguardo al danno biologico permanente, tenuto conto della percentuale di invalidità (12%) e dell'età (37 anni) che il leso aveva al momento della cessazione del periodo di ITP, va accordato l'importo tabellare di euro 35.920,00, volto a ristorare, oltre al cd. danno biologico/dinamico-relazionale, nella specie, certamente sussistente in pag. 20/27 ragione dell'accertata lesione dell'integrità psicofisica dell'appellante, anche il pregiudizio da “sofferenza soggettiva interiore”, il quale, per la dinamica del sinistro, verificatosi repentinamente a causa di una sostanza non visibile presente sul manto stradale tanto che l'istante si ritrovava improvvisamente in terra con una gamba rotta, nonché per le rilevanti conseguenze che ne sono derivate, rendendo necessaria un'operazione e un lungo periodo di convalescenza, deve ritenersi presuntivamente dimostrato.
Non compete, invece, alcuna personalizzazione della somma volta a risarcire il danno dinamico relazionale, essendo risultata del tutto carente l'allegazione, da parte del danneggiato, di una peculiare negativa incidenza dei postumi permanenti, ad esso residuati, maggiore rispetto a quelle ordinariamente conseguenti al tipo di lesione in concreto sofferta, come pure la deduzione della compromissione di specifiche attitudini personali, ovvero di pratiche sportive, ludiche o ricreative, tali da poter giustificare la personalizzazione degli indicati importi (cfr. in termini, ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 31/01/2019, n. 2788).
Né, invero, rileva, al fine in esame, la dedotta perdita della capacità lavorativa specifica, cui l'appellante faceva riferimento sin dall'atto di citazione di primo grado, in quanto di essa il CTU non ha operato alcun riconoscimento, avendo anzi specificato che “Gli esiti riportati non determinano una incidenza sulla capacità lavorativa specifica del soggetto… disoccupato”.
pag. 21/27 L'affermazione del CTU induce, quindi, ragionevolmente ad escludere che le lesioni riportate possano avere pregiudicato, per il futuro, la capacità del di attendere ad occupazioni confacenti alle sue Pt_1
preesistenti capacità ed inclinazioni (nella specie, secondo la deduzione dell'istante, l'attività di pony express).
Inoltre, l'appellante non ha fornito alcuna prova del pure lamentato danno patrimoniale, non essendo stato dimostrato né che, all'epoca del sinistro, svolgeva l'attività di pony express, né che, in conseguenza della lesione patita, non vi abbia più potuto attendere (circostanza, questa, peraltro contrastata dalla dinanzi riportata affermazione del
CTU), né, ovviamente, se vi sia stata e a quanto ammonti la paventata contrazione del reddito.
Ne segue che, difettando la prova dell'espletamento, ad opera del leso, di una stabile attività lavorativa, fonte di entrate economiche in ipotesi pregiudicate dal fatto dannoso, non possa nemmeno ritenersi integrata la prova di un danno emergente, né quella di un lucro cessante.
In conclusione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, spetta all'appellante la complessiva somma di euro 45.407,50.
Venendo in rilievo una somma espressa in valori monetari aggiornati al gennaio 2024, se ne impone la sua rivalutazione all'attualità, tenuto conto dell'ultimo indice di rivalutazione disponibile che, in ordine di tempo, è quello al 31.10.2025.
Ne segue che, operando tale conteggio, si avrà:
Servizio Richiesto: Calcolo della Sola Rivalutazione
pag. 22/27 Capitale Iniziale: € 45.407,50
Data Iniziale: 01/01/2024
Data Finale: 31/10/2025
Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 2024
Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 119,3
Indice alla Scadenza: 121,4
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,018
Totale Rivalutazione: € 817,34
Capitale Rivalutato: € 46.224,84.
All'istante compete, inoltre, a titolo di danno patrimoniale, la rifusione di euro 670,43, per il rimborso delle spese medico-sanitarie documentate, trattandosi di importo giudicato congruo dal CTU.
Trattandosi di esborsi che il leso ha sostenuto in un arco temporale compreso tra il mese di agosto 2019 ed il febbraio 2020, ai fini della relativa rivalutazione può considerarsi una data intermedia, identificabile in quella del 15.11.2019.
Quindi, applicando la rivalutazione, secondo indici Istat, dell'importo di euro 670,43, dal 15.11.2019 al 31.10.2025, il danno patrimoniale pag. 23/27 ristorabile ascende ad euro 795,80 (Indice alla Decorrenza: 102,3;
Indice alla Scadenza: 121,4; Raccordo Indici: 1; Coefficiente di
Rivalutazione: 1,187; Totale Rivalutazione: € 125,37).
§ 13.
Sommando le voci di danno, patrimoniale e non, dinanzi indicate, quindi, il risarcimento ascende a complessivi euro 47.020,64.
Su tale importo, costituente oggetto di un'obbligazione di valore, competono, poi, all'istante, che formulava in proposito espressa domanda, al fine di ristorare il pregiudizio da ritardata liquidazione del risarcimento, gli interessi cd. compensativi al tasso legale, da calcolare sulla citata somma previamente devalutata in applicazione degli indici
Istat al 31.07.2019, data di verificazione dell'evento dannoso, ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 31.7.2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli interessi al tasso legale codicistico, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
§ 14.
L'accoglimento dell'appello e la conseguenza caducazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., del capo relativo alle spese processuali impone di procedere, d'ufficio, ad un rinnovato regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
Considerata la riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire la soccombenza pag. 24/27 dell'appellata, al pari di quelle relative alla CTU, che, come liquidate da questa Corte con separato decreto depositato il 25.10.2024, debbono porsi a definitivo carico di . Controparte_1
La liquidazione delle spese processuali viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, secondo il criterio del decisum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi e distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, avv. Giuseppe Fava.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto notificato a in data 20.03.2023, avverso la Controparte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna quale Impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a pagare, in favore di a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1
l'importo di euro 47.020,64, oltre gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 31.07.2019, da calcolarsi sul predetto importo, previamente devalutato secondo gli indici pag. 25/27 Istat alla medesima data ed anno per anno rivalutata, secondo i predetti indici, dal 31.7.2020 sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali al medesimo tasso, sul totale dato dalla sommatoria della sorta capitale rivalutata e degli interessi compensativi, dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) condanna quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese processuali, che, in relazione al primo grado di giudizio, liquida in euro 541,93 per esborsi, euro
7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 807,50 per esborsi, euro
9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Fava;
c) pone le spese di CTU come liquidate da questa Corte con separato decreto, a definitivo carico dell'appellata.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28.11.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto interamente con la collaborazione dell'AUPP dott.ssa ). Persona_3
pag. 26/27 pag. 27/27