Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 2247/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/09/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]18 22024 ALTA VALLE INTELVI ITALIA con l'Avv. BRAMBILLA DEBORA ADRIANA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]18 22024 ALTA VALLE INTELVI ITALIA con l'Avv. BRAMBILLA DEBORA ADRIANA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in LANZO D'INTELVI, in data 08/07/2006,
(anno 2006, atto n. 2, parte I);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato in [...] il giorno 8 luglio 2008 Parte_3
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/09/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Alta Valle Intelvi Via Pizzarera n. 18, di proprietà del Signor rimane assegnata allo stesso e la Signora abiterà con il figlio Parte_2 Pt_1 nell'appartamento preso in affitto in Balerna (CH) Via San Gottardo 99/a;
MINORENNI Controparte_1
3. Il figlio esta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Pt_3 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio esterà collocato presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di Pt_3 visita, stante l'età del minore, in accordo con lo stesso e secondo gli impegni scolastici ed eventuali sportivi e ludici dello stesso;
4/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza e durante le vacanze estive rascorrerà Pt_3 con ciascun genitore un periodo fino ad un massimo di 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il giugno di ogni anno.
5. il Signor corrisponderà, entro il giorno 27 del mese, € 500,00 mensili a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento del figlio e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale. Gli assegni familiari, rimarranno, come già accade, interamente di spettanza della Signora Pt_1
6. Le spese straordinarie, preventivamente concordate, nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio (protocollo Tribunale di Como):
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte
2 dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione con gli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
3 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (una mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
7. entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento;
8. i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra salvo la restituzione di quanto dovuto dal Signor alla Parte_2
Signora pari ad euro 97.535,18= (comprensiva di interessi)= entro e non oltre il 31 Pt_1 dicembre 2029, meglio specificato in premessa;
9. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 08/07/2006, in LANZO D'INTELVI
4 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LANZO D'INTELVI, ora ALTA
VALLE INTELVI
(anno 2006, atto n. 2, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALTA VALLE INTELVI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
7) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 05/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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