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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 445/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 525/2023 promosso da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Cristina Carena, Antonio Spadetta e Annamaria Spadetta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto n. 5, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
Nuccia Quattrone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Menaggio, Via Leoni
n. 28, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, così giudicare:
In limine: In funzione anche del vizio di ultrapetizione da cui è gravata l'impugnata sentenza e del grave pregiudizio che la sua messa in esecuzione comunque provocherebbe al creditore, a prescindere, di somma ben più rilevante rispetto a Pt_1 quella in via di mera ipotesi oggi spettante alla sospendere l'esecutorietà della Per_1
sentenza n. 47 del 17-18 gennaio 2023 resa inter partes dal Tribunale di Alessandria.
Nel merito: in totale riforma della sentenza resa inter partes n° 47/2023 dal Giudice Unico del Tribunale di Alessandria in data 17-18 gennaio 2023, non notificata, accertato che il
Signor già nel giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata aveva Parte_1 ridimensionato la sua pretesa creditoria nei confronti della Signora ad € Controparte_1
35.723,47, in funzione dell'ordinanza cautelare del 07-12/04/2022 del Tribunale di
1 Alessandria, demandando ad altra iniziativa giudiziaria la richiesta per l'ulteriore suo credito di € 72.442,37 nei confronti di essa Signora sempre previa Controparte_1 conferma dell'ordinanza cautelare resa il 7-12/04/2022 dal G.E. del Tribunale di
Alessandria, rigettare l'opposizione a precetto proposto della Signora Controparte_1 con la sua condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché ai sensi dell'art. 96,
1° comma, c.p.c. con la somma che sarà ritenuta di giustizia.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
1) in via preliminare e in rito, respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 47 del 17-18.01.2023 non sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ed essendo infondata in fatto ed in diritto;
2) nel merito, respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
3) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di precetto del 02.03.2022 il signor intimava alla signora il Pt_1 CP_1 pagamento di € 108.165,84 a titolo di restituzione delle somme incassate esecutivamente in forza della sentenza di primo grado n. 625/2019 del Tribunale di Como - integralmente riformata - nonché a titolo di spese dei due gradi di giudizio, liquidate dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2422/2021.
La debitrice presentava opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di CP_1
Alessandria e contestualmente ne chiedeva la sospensione in via cautelare, contestando la mancanza di titolo esecutivo idoneo relativo alla somma indicata quale sorte capitale da restituire, pari ad € 72.442,37, in quanto parte opposta aveva notificato solamente la sentenza della Corte d'Appello di Milano, la quale aveva statuito sulle sole spese di giudizio.
Parte opposta si costituiva in giudizio e affermava l'idoneità del titolo esecutivo presentato, chiedeva la reiezione delle domande attoree, nonché la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 07.12.2022 il Tribunale di Alessandria sospendeva in via cautelare il precetto opposto per la parte relativa alla somma pari ad € 72.442,37, statuendo che il
2 diritto del creditore concerneva il solo pagamento delle spese di primo e secondo Pt_1 grado di giudizio, così come liquidate dalla Corte d'Appello milanese.
Parte opposta non reclamava la suddetta ordinanza cautelare e lasciava altresì estinguere la prima procedura esecutiva immobiliare avviata nei confronti della parte opponente (RGE
1011/2022). Avviava un'ulteriore esecuzione immobiliare (RGE 166/2022) in forza della sentenza n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano per l'importo di € 35.503,57
(importo successivamente rettificato ex art. 495 c.p.c. in € 34.644,51).
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 47/2023 pubblicata il 18.01.2023 e non notificata, il Tribunale di
Alessandria accoglieva l'opposizione e dichiarava che il creditore aveva diritto a Pt_1 procedere esecutivamente solamente per l'importo relativo alle spese di primo e secondo grado di giudizio, liquidate con la sentenza n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano.
Condannava, pertanto, parte opposta alla refusione delle spese processuali, liquidate in €
5.886,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge e CU di € 759,00.
Preliminarmente, il Tribunale affermava che la sentenza d'appello n. 2422/2021 riguardava solamente le spese del doppio grado di giudizio e che nulla statuiva sulla domanda di restituzione delle somme pagate dal signor alla signora a seguito del Pt_1 CP_1
sequestro conservativo convertitosi in procedura esecutiva presso terzi, conseguentemente alla sentenza di primo grado del Tribunale di Como.
Nel merito, il Tribunale sottolineava come la prima procedura di esecuzione (RGE
101/2022) fosse stata dichiarata estinta dal G.E. ai sensi dell'art. 557, comma 3 c.p.c. e come l'avvio dell'ulteriore procedura esecutiva (RGE 166/2022) - con oggetto il diverso importo corrispondente alla somma ottenuta direttamente dall'ordinanza cautelare emessa dallo stesso Tribunale di Alessandria - non equivalesse ad una rinuncia all'ulteriore pretesa creditoria.
Permaneva, invero, l'interesse della debitrice opponente alla determinazione dell'entità del proprio debito scaturito dalla sentenza n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano, al fine di evitare che in futuro potesse essere avviato un nuovo procedimento, sulla base del medesimo titolo esecutivo, per l'importo non richiesto nella nuova esecuzione immobiliare pari ad € 72.442,37.
Il Tribunale affermava, quindi, che la sentenza doveva stabilire se, nonostante l'avvenuta estinzione della procedura di esecuzione RGE 101/2022 e l'apertura della nuova procedura RGE 166/2022, permanesse un interesse ad agire, in capo alla signora al fine di fare accertare con efficacia di giudicato, che il proprio debito scaturito CP_1
3 dalla sentenza n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano fosse relativo alle sole spese legali di entrambi i gradi di giudizio. A tal proposito, il Tribunale richiamava un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche nel caso di estinzione della procedura esecutiva, può permanere in capo alle parti interesse ad una definitiva pronuncia sulla materia del contendere. Il Giudice ribadiva come l'estinzione della procedura RGE 101/2022 fosse avvenuta non per rinuncia agli atti da parte del creditore opposto signor bensì per dichiarazione del G.E. a causa dell'inosservanza del Pt_1 termine perentorio ex art. 557, commi 2 e 3 c.p.c. L'avvio della nuova procedura RGE
166/2022, anche se per un importo minore rispetto a quello della precedente procedura estinta, non equivaleva ad una rinuncia abdicativa della pretesa creditoria da parte del procedente: secondo il Tribunale, il comportamento del creditore opposto non dirimeva definitivamente la situazione di incertezza relativa all'entità del debito e non configurava una cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale, quindi, statuiva che “l'opposizione va pertanto accolta, con la formale declaratoria, con provvedimento idoneo a fare stato, che non ha diritto, in Parte_1 forza della sent. n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano, a procedere in via esecutiva contro se non per l'importo delle spese, di primo e di secondo grado, Controparte_1 liquidate in tale sentenza d'appello - salvi gli ulteriori importi autoliquidati nel precetto”.
Appello
Con atto di citazione del 28.03.2023 impugnava la sentenza n. 47/2023 del Parte_1
Tribunale di Alessandria, chiedendone la riforma per i seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo di gravame affermava che, contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di primo grado, aveva rinunciato alla propria pretesa creditoria relativa all'importo di € 72.442,37, avendo rassegnato delle conclusioni diverse da quelle inizialmente precisate e avendo chiesto la conferma dell'ordinanza cautelare con cui era stato ridimensionato il credito.
Parte appellante sosteneva che il comportamento processuale poco chiaro della signora aveva erroneamente indotto il Tribunale ad adottare una “decisione punitiva” nei CP_1
propri confronti.
Con il secondo motivo di appello parte appellante contestava la condanna alle spese di giudizio, asserendo che il Giudice di primo grado si era pronunciato ultra petita, avendo riconosciuto inesistente l'ulteriore credito di parte appellante sulla base di un'erronea interpretazione della sentenza n. 2422/2021. Il Tribunale, invero, considerava
4 improponibile un'eventuale azione da parte del signor per l'ottenimento della parte Pt_1
di credito non oggetto di controversia.
Parte appellante, pertanto, domandava la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, il rigetto dell'opposizione a precetto di controparte, con la conseguente condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., con la somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudio , istando per il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado.
Eccepiva, innanzitutto, l'errata ricostruzione fattuale di parte appellante, affermando di aver correttamente contestato l'assenza di un idoneo titolo esecutivo per la somma richiesta a titolo di capitale pari ad € 72.442,37, in quanto la sentenza della Corte
d'Appello di Milano nulla statuiva circa la restituzione di tale somma, essendosi pronunciata solamente sulle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto al primo motivo di gravame, parte appellata evidenziava come il pagamento della porzione di credito a titolo di somma capitale non era venuto meno in seguito a rinuncia da parte del creditore opposto, bensì perché la procedura di esecuzione immobiliare RGE
101/2022 era stata dichiarata estinta dal Giudice esecutivo, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla debitrice circa l'errore procedurale commesso dal signor La Pt_1 seconda esecuzione immobiliare, invece, era stata promossa dopo l'emissione della suddetta ordinanza di estinzione, per cui parte appellante non avrebbe potuto far altro che procedere per le sole spese legali.
Precisava, inoltre, che contrariamente a quanto sostenuto da controparte, parte appellante
- sia in sede di comparizione, sia durante tutta la fase istruttoria - aveva insistito per il rigetto delle domande proposte dalla debitrice opponente, senza mai rinunciare alla pretesa creditoria per l'importo di € 72.442,37. Ad ulteriore riprova di ciò, in sede di precisazione delle conclusioni parte appellante chiedeva la conferma del provvedimento cautelare, ma anche il “rigetto di tutte le domande formulate dalla esecutata debitrice”, volte ad ottenere la dichiarazione di illegittimità della parte di precetto non munita di titolo esecutivo per la somma capitale;
non era, quindi, mai stata presentata espressa rinuncia della suddetta porzione di credito.
Parte appellata contestava il secondo motivo di gravame, sottolineando come il Tribunale non si fosse pronunciato ultra petita, in quanto si era limitato a precisare ciò che risultava pacificamente dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano, ossia che la stessa non
5 aveva statuito nulla sulla restituzione della somma capitale, non sussistendo, perciò, un titolo esecutivo a tal fine idoneo in capo al creditore opposto. L'esistenza del diritto di credito, invero, non era mai stata oggetto del giudizio davanti al Tribunale di Alessandria e, pertanto, il Giudice non si era pronunciato sul punto.
Asseriva, infine, l'infondatezza dell'istanza di sospensiva di controparte, in quanto non era avvenuto alcun vizio di ultrapetizione, tanto che l'odierna parte appellante aveva instaurato un nuovo procedimento davanti allo stesso Tribunale di Alessandria, al fine di ottenere un idoneo titolo esecutivo relativo alla somma capitale di € 72.442,37. La sentenza impugnata, quindi, non produceva alcun pregiudizio nei confronti del signor il Pt_1
quale, in ogni caso, non aveva provato la sussistenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora.
Con ordinanza del 12.10.2023 la Corte d'Appello di Torino rigettava l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata.
Precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è accoglibile.
Il primo motivo di impugnazione è infondato e va, pertanto, respinto.
Parte appellante, invero, non contestava alcun capo specifico della sentenza impugnata, bensì si limitava ad affermare di avere rinunciato alla pretesa creditoria per l'originaria cifra pari ad € 72.442,37 tramite il deposito di conclusioni differenti da quelli originariamente prospettate, e di avere ingiustamente subito dal Giudice di primo grado una decisione punitiva.
In ogni caso, parte appellante non si opponeva all'accoglimento dell'opposizione di controparte e non precisava le modifiche eventualmente necessarie alla sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni generiche inidonee all'elaborazione di uno specifico motivo di appello.
Il Collegio ritiene, inoltre, che in merito alla pretesa creditizia del signor il Tribunale Pt_1
aveva correttamente limitato la portata di titolo esecutivo della sentenza n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano alle sole spese di entrambi i gradi di giudizio, non avendo il creditore nella causa in esame, alcun titolo idoneo a far valere il proprio credito relativo alla somma capitale di € 72.442,37.
Il secondo motivo di gravame inerente alla condanna alle spese di lite è infondato e deve essere respinto.
6 Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il Giudice di primo grado non si pronunciava ultra petita, bensì correttamente accoglieva l'opposizione della signora in quanto fondata. CP_1
È errata l'affermazione di parte appellante secondo cui il Tribunale, dichiarando inesistente il diritto di credito del signor per l'importo di € 72.442,37, decideva su un punto non Pt_1
inerente alla controversia. La sentenza impugnata, invero, correttamente statuiva che il titolo esecutivo vantato dal creditore non era idoneo ad ottenere la restituzione della somma capitale, ma era sufficiente al risarcimento delle sole spese di giudizio: il Giudice, pertanto, non escludeva il diritto di credito in sé, bensì negava la sua valenza nella controversia in esame, a causa dell'assenza di un titolo esecutivo idoneo.
Tutto ciò premesso, il Tribunale di Alessandria applicava correttamente il principio della soccombenza e liquidava le spese di giudizio in capo alla parte appellante, stante l'accoglimento dell'opposizione in quanto fondata in fatto e in diritto.
Il Collegio ritiene, pertanto, che il secondo motivo di gravame debba essere respinto e che la sentenza impugnata vada confermata in tutti i suoi punti.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, sulla base del valore medio.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
47/2023 del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 18.01.2023;
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del presente Parte_1 grado di giudizio a favore di parte appellata liquidate in complessivi € Controparte_1
6.946,00, di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
7 Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 06.02.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 525/2023 promosso da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Cristina Carena, Antonio Spadetta e Annamaria Spadetta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto n. 5, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
Nuccia Quattrone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Menaggio, Via Leoni
n. 28, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, così giudicare:
In limine: In funzione anche del vizio di ultrapetizione da cui è gravata l'impugnata sentenza e del grave pregiudizio che la sua messa in esecuzione comunque provocherebbe al creditore, a prescindere, di somma ben più rilevante rispetto a Pt_1 quella in via di mera ipotesi oggi spettante alla sospendere l'esecutorietà della Per_1
sentenza n. 47 del 17-18 gennaio 2023 resa inter partes dal Tribunale di Alessandria.
Nel merito: in totale riforma della sentenza resa inter partes n° 47/2023 dal Giudice Unico del Tribunale di Alessandria in data 17-18 gennaio 2023, non notificata, accertato che il
Signor già nel giudizio conclusosi con la sentenza qui impugnata aveva Parte_1 ridimensionato la sua pretesa creditoria nei confronti della Signora ad € Controparte_1
35.723,47, in funzione dell'ordinanza cautelare del 07-12/04/2022 del Tribunale di
1 Alessandria, demandando ad altra iniziativa giudiziaria la richiesta per l'ulteriore suo credito di € 72.442,37 nei confronti di essa Signora sempre previa Controparte_1 conferma dell'ordinanza cautelare resa il 7-12/04/2022 dal G.E. del Tribunale di
Alessandria, rigettare l'opposizione a precetto proposto della Signora Controparte_1 con la sua condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché ai sensi dell'art. 96,
1° comma, c.p.c. con la somma che sarà ritenuta di giustizia.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
1) in via preliminare e in rito, respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza n. 47 del 17-18.01.2023 non sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ed essendo infondata in fatto ed in diritto;
2) nel merito, respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata.
3) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di precetto del 02.03.2022 il signor intimava alla signora il Pt_1 CP_1 pagamento di € 108.165,84 a titolo di restituzione delle somme incassate esecutivamente in forza della sentenza di primo grado n. 625/2019 del Tribunale di Como - integralmente riformata - nonché a titolo di spese dei due gradi di giudizio, liquidate dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2422/2021.
La debitrice presentava opposizione al precetto dinanzi al Tribunale di CP_1
Alessandria e contestualmente ne chiedeva la sospensione in via cautelare, contestando la mancanza di titolo esecutivo idoneo relativo alla somma indicata quale sorte capitale da restituire, pari ad € 72.442,37, in quanto parte opposta aveva notificato solamente la sentenza della Corte d'Appello di Milano, la quale aveva statuito sulle sole spese di giudizio.
Parte opposta si costituiva in giudizio e affermava l'idoneità del titolo esecutivo presentato, chiedeva la reiezione delle domande attoree, nonché la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 07.12.2022 il Tribunale di Alessandria sospendeva in via cautelare il precetto opposto per la parte relativa alla somma pari ad € 72.442,37, statuendo che il
2 diritto del creditore concerneva il solo pagamento delle spese di primo e secondo Pt_1 grado di giudizio, così come liquidate dalla Corte d'Appello milanese.
Parte opposta non reclamava la suddetta ordinanza cautelare e lasciava altresì estinguere la prima procedura esecutiva immobiliare avviata nei confronti della parte opponente (RGE
1011/2022). Avviava un'ulteriore esecuzione immobiliare (RGE 166/2022) in forza della sentenza n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano per l'importo di € 35.503,57
(importo successivamente rettificato ex art. 495 c.p.c. in € 34.644,51).
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 47/2023 pubblicata il 18.01.2023 e non notificata, il Tribunale di
Alessandria accoglieva l'opposizione e dichiarava che il creditore aveva diritto a Pt_1 procedere esecutivamente solamente per l'importo relativo alle spese di primo e secondo grado di giudizio, liquidate con la sentenza n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano.
Condannava, pertanto, parte opposta alla refusione delle spese processuali, liquidate in €
5.886,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge e CU di € 759,00.
Preliminarmente, il Tribunale affermava che la sentenza d'appello n. 2422/2021 riguardava solamente le spese del doppio grado di giudizio e che nulla statuiva sulla domanda di restituzione delle somme pagate dal signor alla signora a seguito del Pt_1 CP_1
sequestro conservativo convertitosi in procedura esecutiva presso terzi, conseguentemente alla sentenza di primo grado del Tribunale di Como.
Nel merito, il Tribunale sottolineava come la prima procedura di esecuzione (RGE
101/2022) fosse stata dichiarata estinta dal G.E. ai sensi dell'art. 557, comma 3 c.p.c. e come l'avvio dell'ulteriore procedura esecutiva (RGE 166/2022) - con oggetto il diverso importo corrispondente alla somma ottenuta direttamente dall'ordinanza cautelare emessa dallo stesso Tribunale di Alessandria - non equivalesse ad una rinuncia all'ulteriore pretesa creditoria.
Permaneva, invero, l'interesse della debitrice opponente alla determinazione dell'entità del proprio debito scaturito dalla sentenza n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano, al fine di evitare che in futuro potesse essere avviato un nuovo procedimento, sulla base del medesimo titolo esecutivo, per l'importo non richiesto nella nuova esecuzione immobiliare pari ad € 72.442,37.
Il Tribunale affermava, quindi, che la sentenza doveva stabilire se, nonostante l'avvenuta estinzione della procedura di esecuzione RGE 101/2022 e l'apertura della nuova procedura RGE 166/2022, permanesse un interesse ad agire, in capo alla signora al fine di fare accertare con efficacia di giudicato, che il proprio debito scaturito CP_1
3 dalla sentenza n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano fosse relativo alle sole spese legali di entrambi i gradi di giudizio. A tal proposito, il Tribunale richiamava un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche nel caso di estinzione della procedura esecutiva, può permanere in capo alle parti interesse ad una definitiva pronuncia sulla materia del contendere. Il Giudice ribadiva come l'estinzione della procedura RGE 101/2022 fosse avvenuta non per rinuncia agli atti da parte del creditore opposto signor bensì per dichiarazione del G.E. a causa dell'inosservanza del Pt_1 termine perentorio ex art. 557, commi 2 e 3 c.p.c. L'avvio della nuova procedura RGE
166/2022, anche se per un importo minore rispetto a quello della precedente procedura estinta, non equivaleva ad una rinuncia abdicativa della pretesa creditoria da parte del procedente: secondo il Tribunale, il comportamento del creditore opposto non dirimeva definitivamente la situazione di incertezza relativa all'entità del debito e non configurava una cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale, quindi, statuiva che “l'opposizione va pertanto accolta, con la formale declaratoria, con provvedimento idoneo a fare stato, che non ha diritto, in Parte_1 forza della sent. n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano, a procedere in via esecutiva contro se non per l'importo delle spese, di primo e di secondo grado, Controparte_1 liquidate in tale sentenza d'appello - salvi gli ulteriori importi autoliquidati nel precetto”.
Appello
Con atto di citazione del 28.03.2023 impugnava la sentenza n. 47/2023 del Parte_1
Tribunale di Alessandria, chiedendone la riforma per i seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo di gravame affermava che, contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di primo grado, aveva rinunciato alla propria pretesa creditoria relativa all'importo di € 72.442,37, avendo rassegnato delle conclusioni diverse da quelle inizialmente precisate e avendo chiesto la conferma dell'ordinanza cautelare con cui era stato ridimensionato il credito.
Parte appellante sosteneva che il comportamento processuale poco chiaro della signora aveva erroneamente indotto il Tribunale ad adottare una “decisione punitiva” nei CP_1
propri confronti.
Con il secondo motivo di appello parte appellante contestava la condanna alle spese di giudizio, asserendo che il Giudice di primo grado si era pronunciato ultra petita, avendo riconosciuto inesistente l'ulteriore credito di parte appellante sulla base di un'erronea interpretazione della sentenza n. 2422/2021. Il Tribunale, invero, considerava
4 improponibile un'eventuale azione da parte del signor per l'ottenimento della parte Pt_1
di credito non oggetto di controversia.
Parte appellante, pertanto, domandava la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, il rigetto dell'opposizione a precetto di controparte, con la conseguente condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c., con la somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudio , istando per il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado.
Eccepiva, innanzitutto, l'errata ricostruzione fattuale di parte appellante, affermando di aver correttamente contestato l'assenza di un idoneo titolo esecutivo per la somma richiesta a titolo di capitale pari ad € 72.442,37, in quanto la sentenza della Corte
d'Appello di Milano nulla statuiva circa la restituzione di tale somma, essendosi pronunciata solamente sulle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto al primo motivo di gravame, parte appellata evidenziava come il pagamento della porzione di credito a titolo di somma capitale non era venuto meno in seguito a rinuncia da parte del creditore opposto, bensì perché la procedura di esecuzione immobiliare RGE
101/2022 era stata dichiarata estinta dal Giudice esecutivo, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla debitrice circa l'errore procedurale commesso dal signor La Pt_1 seconda esecuzione immobiliare, invece, era stata promossa dopo l'emissione della suddetta ordinanza di estinzione, per cui parte appellante non avrebbe potuto far altro che procedere per le sole spese legali.
Precisava, inoltre, che contrariamente a quanto sostenuto da controparte, parte appellante
- sia in sede di comparizione, sia durante tutta la fase istruttoria - aveva insistito per il rigetto delle domande proposte dalla debitrice opponente, senza mai rinunciare alla pretesa creditoria per l'importo di € 72.442,37. Ad ulteriore riprova di ciò, in sede di precisazione delle conclusioni parte appellante chiedeva la conferma del provvedimento cautelare, ma anche il “rigetto di tutte le domande formulate dalla esecutata debitrice”, volte ad ottenere la dichiarazione di illegittimità della parte di precetto non munita di titolo esecutivo per la somma capitale;
non era, quindi, mai stata presentata espressa rinuncia della suddetta porzione di credito.
Parte appellata contestava il secondo motivo di gravame, sottolineando come il Tribunale non si fosse pronunciato ultra petita, in quanto si era limitato a precisare ciò che risultava pacificamente dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano, ossia che la stessa non
5 aveva statuito nulla sulla restituzione della somma capitale, non sussistendo, perciò, un titolo esecutivo a tal fine idoneo in capo al creditore opposto. L'esistenza del diritto di credito, invero, non era mai stata oggetto del giudizio davanti al Tribunale di Alessandria e, pertanto, il Giudice non si era pronunciato sul punto.
Asseriva, infine, l'infondatezza dell'istanza di sospensiva di controparte, in quanto non era avvenuto alcun vizio di ultrapetizione, tanto che l'odierna parte appellante aveva instaurato un nuovo procedimento davanti allo stesso Tribunale di Alessandria, al fine di ottenere un idoneo titolo esecutivo relativo alla somma capitale di € 72.442,37. La sentenza impugnata, quindi, non produceva alcun pregiudizio nei confronti del signor il Pt_1
quale, in ogni caso, non aveva provato la sussistenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora.
Con ordinanza del 12.10.2023 la Corte d'Appello di Torino rigettava l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata.
Precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è accoglibile.
Il primo motivo di impugnazione è infondato e va, pertanto, respinto.
Parte appellante, invero, non contestava alcun capo specifico della sentenza impugnata, bensì si limitava ad affermare di avere rinunciato alla pretesa creditoria per l'originaria cifra pari ad € 72.442,37 tramite il deposito di conclusioni differenti da quelli originariamente prospettate, e di avere ingiustamente subito dal Giudice di primo grado una decisione punitiva.
In ogni caso, parte appellante non si opponeva all'accoglimento dell'opposizione di controparte e non precisava le modifiche eventualmente necessarie alla sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni generiche inidonee all'elaborazione di uno specifico motivo di appello.
Il Collegio ritiene, inoltre, che in merito alla pretesa creditizia del signor il Tribunale Pt_1
aveva correttamente limitato la portata di titolo esecutivo della sentenza n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano alle sole spese di entrambi i gradi di giudizio, non avendo il creditore nella causa in esame, alcun titolo idoneo a far valere il proprio credito relativo alla somma capitale di € 72.442,37.
Il secondo motivo di gravame inerente alla condanna alle spese di lite è infondato e deve essere respinto.
6 Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il Giudice di primo grado non si pronunciava ultra petita, bensì correttamente accoglieva l'opposizione della signora in quanto fondata. CP_1
È errata l'affermazione di parte appellante secondo cui il Tribunale, dichiarando inesistente il diritto di credito del signor per l'importo di € 72.442,37, decideva su un punto non Pt_1
inerente alla controversia. La sentenza impugnata, invero, correttamente statuiva che il titolo esecutivo vantato dal creditore non era idoneo ad ottenere la restituzione della somma capitale, ma era sufficiente al risarcimento delle sole spese di giudizio: il Giudice, pertanto, non escludeva il diritto di credito in sé, bensì negava la sua valenza nella controversia in esame, a causa dell'assenza di un titolo esecutivo idoneo.
Tutto ciò premesso, il Tribunale di Alessandria applicava correttamente il principio della soccombenza e liquidava le spese di giudizio in capo alla parte appellante, stante l'accoglimento dell'opposizione in quanto fondata in fatto e in diritto.
Il Collegio ritiene, pertanto, che il secondo motivo di gravame debba essere respinto e che la sentenza impugnata vada confermata in tutti i suoi punti.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, sulla base del valore medio.
Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
47/2023 del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 18.01.2023;
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del presente Parte_1 grado di giudizio a favore di parte appellata liquidate in complessivi € Controparte_1
6.946,00, di cui € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
7 Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 06.02.2025.
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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