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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 563 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 563 / 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Arianna Parte_1 C.F._1 Felicioni, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
Perugia, Via C. Caporali, 39
APPELLANTE Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. Achille Ronda, elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore, in Pineto (TE), Via Gabriele
D'Annunzio, 194/6
APPELLATI E contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._4 Paolgiulio Mastrangelo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Volturno, 8
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1251/2023, emessa dal
Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 30.08.2023, pubblicata in data 01.09.2023, con la quale era stata rigettata la domanda dalla medesima avanzata, nella causa iscritta al n. r. g. 5848/2021, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità aquiliana dei convenuti,
e - per averla calunniata CP_1 CP_2 CP_3 mediante denuncia/querela del 05.10.2018 con cui l'avevano accusata dei reati di diffamazione, minaccia e tentata estorsione - e la conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno non patrimoniale derivante pagina 1 di 7 dal procedimento penale cui l'attrice era stata sottoposta, conclusosi con decreto di archiviazione del GIP del 18.05.2019.
L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'omesso accertamento dell'elemento soggettivo del reato di calunnia e reiterando le istanze risarcitorie già avanzate nel giudizio di primo grado.
2. In data 31.01.2024 si sono ritualmente costituiti e CP_1 CP_2
, mediante comparsa di costituzione in appello, in questa sede
[...] integralmente richiamata, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, in ragione: dell'insussistenza dell'elemento materiale del reato di calunnia, difettando la rappresentazione di false circostanze di fatto;
dell'elemento soggettivo, non risultando in alcun modo provata la consapevolezza dell'innocenza della querelata;
dell'omessa prova del danno concretamente sofferto.
In data 13.03.2024 si è costituita mediante comparsa di CP_3 costituzione in appello, qui integralmente richiamata, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 03.04.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 21.05.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. Pur consentendo di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante si duole dell'omesso accertamento dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, è infondato. Il Giudice di prime cure ha, infatti, correttamente applicato i principi di diritto concordemente enunciati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di responsabilità civile derivante dal reato di calunnia ed escluso che dalla denuncia-querela presentata dai IG.ri e e dalla IG.ra avverso la IG.ra , nonché CP_1 CP_2 CP_3 Pt_1 dal complessivo contegno dai medesimi tenuto risulti comprovato il dolo di calunnia. La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, infatti, non è fonte di responsabilità a carico del denunciante per il solo fatto che vi sia stato un proscioglimento o l'assoluzione del denunciato, se non quando possa considerarsi calunniosa, in forza del dolo del suo autore, che abbia denunciato taluno sapendolo innocente. Al di fuori di tale ipotesi,
l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (Cassazione civile, sez. VI, 13/11/2020, n. 25679;
Cassazione civile, sez. III, 27/08/2015, n. 17200). L'onere della prova dell'elemento oggettivo e soggettivo incombe su colui che agisca in giudizio al fine di veder accertato il proprio diritto al risarcimento del danno derivante dalla condotta asseritamente calunniosa (Cassazione civile, sez. III, 12/06/2020, n. 11271). L'elemento soggettivo, che deve estendersi pagina 2 di 7 alla consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente, è evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto ai fini dell'accertamento del dolo (Cassazione penale, sez. VI, 27/04/2022, n. 21632). Per altro verso, non sussiste il dolo del delitto di calunnia laddove i dubbi sulla colpevolezza del soggetto cui vengono addebitati fatti penalmente rilevanti assumono il carattere della ragionevolezza e serietà, essendo fondati su elementi fattuali veritieri (Cassazione penale, sez. VI, 22/12/2015, n. 1399).
4.1 L'appellante asserisce, in particolare, che, la volontà di incolparla falsamente sarebbe comprovata, in primo luogo, dal contenuto della denuncia-querela presentata in data 05.10.2018 presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Pescara - in cui i querelanti non si sarebbero limitati a trascrivere la missiva ricevuta dalla IG.ra ed a chiedere Pt_1 all'autorità giudiziaria una valutazione della rilevanza penale della stessa, come ritenuto dal Giudice di prime cure, ma avrebbero operato una specifica e falsa sussunzione giuridica dei fatti, imputando alla IG.ra gli specifici reati di diffamazione, minaccia e tentata estorsione -, Pt_1 successivamente contraddetta dall'istanza di archiviazione del Pubblico
Ministero, a mente del quale “alla luce della stessa prospettazione dei fatti resa in sede di denuncia-querela dalle persone offese e dell'esito degli accertamenti svolti […] non appaiono sussistenti estremi di condotte offensive dell'altrui reputazione né condotte intimidatorie idonee ad integrare l'ipotizzata fattispecie delittuosa di estorsione sia pure nella forma tentata” e dall'archiviazione disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara. Tuttavia, dalla mera disposta archiviazione della notizia di reato non può automaticamente desumersi l'illiceità della denuncia, occorrendo la prova della cosciente e volontaria falsa incolpazione dell'accusato. Nel caso di specie, come già correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, i querelanti si sono limitati a trascrivere integralmente il testo della missiva ricevuta dalla
IG.ra , hanno evidenziato le ritenute frasi diffamatorie ovvero Pt_1 minacciose in essa contenute, hanno soggiunto talune circostanze fattuali utili a contestualizzare la vicenda - neppure smentite dall'attrice - ed evidenziato che la lettera, pur costituendo corrispondenza personale della mittente in quanto sottoscritta con il solo nome di battesimo, è stata impropriamente redatta su carta intestata ad “Avv. Parte_1 Patrocinante in Cassazione”. Difetta, dunque, in radice, la rappresentazione di false circostanze di fatto idonee ad accusare taluno che si sa innocente. Né rileva la mera erronea qualificazione giuridica della condotta effettivamente tenuta dalla querelata, occorrendo, infatti, ai fini della commissione del reato di calunnia, la volontaria falsa incolpazione di reati effettivi e, non già, l'erronea attribuzione di reati putativi: “Difetta dell'elemento materiale del reato di calunnia il comportamento di colui che, qualunque sia stato il suo proposito nell'accusare falsamente un innocente, gli attribuisca una condotta non
pagina 3 di 7 corrispondente ad una determinata fattispecie legale di reato. La calunnia, infatti, è incolpazione di reati effettivi, e non di reati putativi, con la conseguenza che, se il fatto attribuito, così come descritto, non costituisce reato ed integra, tutt'al più, un illecito deontologico o disciplinare, la configurabilità della calunnia resta di per sé solo esclusa;
né ha rilievo che il denunziante abbia o meno indicato un preciso nomen iuris e si sia apertamente proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale in pregiudizio dell'incolpato, avendo ravvisato, in forza di distorte ma convinte opinioni giuridiche, nell'altrui operato azioni od omissioni costitutive di reato (Cassazione penale sez. VI -
07/06/2023, n. 30981; Cassazione penale sez. VI, 16/06/2015, n. 26542).
Pertanto, non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice.
Nel caso di specie, dunque, in cui i querelanti si sono limitati a prospettare fatti effettivamente accaduti e, come già ritenuto dal Pubblico
Ministero nella richiesta di archiviazione, “alla luce della stessa prospettazione dei fatti resa in sede di denuncia-querela dalle persone offese” non appaiono sussistenti estremi di condotte illecite, deve escludersi, a monte, l'elemento materiale del reato di calunnia, mentre l'erronea sussunzione giuridica dei fatti descritti entro reati meramente putativi non è idonea ad integrare il delitto di calunnia.
4.2. L'appellante asserisce, inoltre, che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso il dolo di calunnia ritenendo che la presentazione di denuncia/querela sarebbe stata giustificata dai toni affatto bonari tenuti dalla IG.ra nella missiva inoltrata ai querelanti, benché il Pt_1 contenuto stesso della lettera - in cui la IG.ra , al solo fine di Pt_1 addivenire ad una soluzione stragiudiziale della lite ereditaria insorta fra i convenuti ed il marito, IG. circa la divisione della Parte_2 massa ereditaria della IG.ra aveva meramente elencato le Persona_1 circostanze che sarebbero dovute necessariamente emergere in sede di eventuale giudizio di divisione ereditaria in quanto incidenti sulla quantificazione delle rispettive quote – denoti, al contrario, la falsa e distorta interpretazione del significato della missiva a cura dei querelanti e, conseguentemente, la volontà dei querelanti di incolparla falsamente dei reati di diffamazione, minaccia e tentata estorsione.
Nondimeno, come già ritenuto dal Giudice di prime cure, nella missiva inviata ai querelanti la IG.ra ha utilizzato toni severi e Pt_1 denigratori, elencando molteplici circostanze sfavorevoli ai destinatari che sarebbero emerse, qualora i destinatari avessero inteso intraprendere un'azione di divisione ereditaria. I toni utilizzati, in uno con la redazione della missiva su carta intestata al proprio studio legale nonostante si trattasse di corrispondenza del tutto personale, come comprovato dalla firma apposta in calce con nome di battesimo della mittente, risultano oggettivamente preordinati a far desistere i destinatari, IG.ri e IG.ra dal legittimo esercizio della CP_1 CP_3 azione giudiziaria di divisione ereditaria e giustificano, dunque, il ragionevole dubbio dei querelanti circa l'illiceità del contenuto della pagina 4 di 7 missiva, dubbio di per sé incompatibile con il dolo di calunnia, che, al contrario, presuppone la volontaria falsa incolpazione di taluno che si sa innocente. Poiché, dunque, i dubbi sulla colpevolezza della IG.ra Pt_1 assumono il carattere della ragionevolezza e serietà, essendo fondati su elementi fattuali veritieri, deve escludersi il dolo di calunnia. Né può ritenersi che le frasi minatorie ovvero diffamatorie della IG.ra , Pt_1 come evidenziate dai querelanti, fossero integralmente giustificate dalla mera volontà della IG.ra di addivenire ad una soluzione Pt_1 stragiudiziale della lite e dalla conseguente prospettazione delle circostanze, sfavorevoli ai querelanti, che sarebbero necessariamente emerse in sede di divisione ereditaria. Nella missiva, infatti, la IG.ra ha affermato la possibilità “che in un eventuale giudizio venga fuori Pt_1 il lavoro nero di anni, da parte di con conseguenze anche Persona_2 per i datori di lavoro a livello penale e fiscale (vedi OB e/o
ES)”, circostanza assolutamente estranea ad un eventuale giudizio di divisione ereditaria in quanto inconferente rispetto al thema decidendum, ed ha accusato i destinatari di “completa svogliatezza, predisposizione all'imbroglio ed alla bugia costante, saccenza, sfida continua con uso di espediente, senza la minima voglia di mettersi a sedere e riconoscere una seria incapacità di collocamento lavorativo”, insinuando una loro responsabilità per la sparizione dei gioielli della nonna ovvero per l'appropriazione dei quadri di “ . Il complessivo tenore della Persona_3 missiva giustifica, dunque, il ragionevole dubbio dei querelanti circa la lesività della propria reputazione a cura dello scritto proveniente dalla
IG.ra nonché circa l'illiceità della condotta della mittente, Pt_1 oggettivamente volta a scongiurare l'esperimento di un'azione di divisione ereditaria mediante la prospettazione di possibili conseguenze sfavorevoli per i destinatari, ed esclude la sussistenza del dolo di calunnia.
4.3 L'appellante afferma, inoltre, che il dolo di calunnia dei querelanti sarebbe comprovato dalla circostanza che i medesimi querelanti, nelle sommarie informazioni rese successivamente alla presentazione della querela, hanno tutti affermato espressamente di non essersi sentiti minacciati dal contenuto della missiva, ma solo dalla possibilità di essere coinvolti in un lungo e dispendioso giudizio divisorio, nonché dalla circostanza che i querelanti abbiano sporto denuncia/querela solo in data
05.10.2018, allo scadere del termine di tre mesi dalla ricezione della missiva. Le doglianze sono infondate. In primo luogo, occorre ribadirsi che l'esercizio del diritto di querela costituisce espressione del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 Cost.) e, in quanto tale, può essere qualificato come abusivo solo in presenza di elementi obiettivi e circostanziati che dimostrino la sua strumentalizzazione a fini estranei alla tutela dell'interesse protetto dalla norma penale nella consapevolezza dell'innocenza del querelato. L'abusività dell'esercizio del diritto di querela non può, dunque, certamente desumersi dalla mera circostanza che tale diritto sia stato esercitato entro i termini di legge, ancorché in prossimità del termine di scadenza – nel difetto, peraltro, di circostanze pagina 5 di 7 sopravvenute alla ricezione della missiva utili a ritenere che i querelanti, dapprima disinteressandosi alla missiva, ne abbiano successivamente denunciato l'illiceità per fini impropri, estranei all'esercizio del diritto di querela. Con riguardo alla dedotta insussistenza di metus in capo ai soggetti passivi, per un verso, occorre evidenziarsi che il metus del soggetto passivo non integra un elemento costitutivo dei reati di diffamazione e tentata estorsione ipotizzati nella denuncia-querela, di talché l'asserita insussistenza di timore in capo ai querelanti non è in alcun modo idonea a desumerne il dolo di calunnia nei confronti della querelata. In particolare: ai fini della configurabilità del reato di diffamazione ex art. 595 c.p., è necessario che taluno leda oggettivamente l'altrui reputazione, onore o decoro comunicando con almeno due persone, non occorrendo, al contrario, che la persona offesa si senta minacciata dalle espressioni lesive della propria reputazione;
per il delitto di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 c.p., “sussiste il delitto di tentata estorsione nel caso in cui le espressioni minacciose siano dotate di un potenziale offensivo di oggettiva incidenza, risultando ininfluente la valutazione della effettiva coercitività della condotta minacciosa” (Cassazione penale , sez. II , 24/04/2018 , n. 23369). Per altro verso, benché ai fini della configurabilità del delitto di minaccia ex art. 612 c.p. sia effettivamente richiesta una coartazione della libertà psichica del soggetto passivo derivante dalla prospettazione di un male ingiusto inerente la stessa persona ovvero il proprio patrimonio, nel caso di specie i querelanti hanno, in ogni caso, dichiarato di essersi sentiti minacciati dalla prospettazione della possibilità di essere coinvolti in un lungo e dispendioso giudizio divisorio, costituente proprio l'oggetto principale della missiva ricevuta, che, con toni effettivamente coercitivi, prospettava la possibilità di coinvolgere i destinatari in un lungo e defaticante giudizio divisorio (“1) preferite intraprendere una lunga e costosa vertenza giudiziaria con conseguente congelamento di tutte le proprietà ed entrate fino alla sentenza di accertamento delle rispettive divisioni e assegnazione?”) nel quale, a detta della mittente, sarebbero peraltro emerse molteplici circostanze di rilievo fiscale e penale sfavorevoli ai destinatari, al fine di indurli ad addivenire ad una soluzione bonaria della lite, conformemente agli asseriti accordi pregressi delle parti. Le doglianze sono, dunque, infondate.
4.4. Da ultimo, l'appellante asserisce che anche l'uso improprio della denuncia-querela, "non finalizzata alla denuncia di un fatto di rilevanza penale, ma esclusivamente a danneggiare personalmente e professionalmente la IG.ra [...] escludendo, inoltre, la possibilità per la Parte_1 stessa di difendere il marito IG. nel futuro giudizio Parte_2 divisorio" sarebbe idoneo a comprovare l'elemento soggettivo del reato di calunnia. Nondimeno, ferma la ragionevolezza delle valutazioni di possibile illiceità del contenuto della missiva espresse dai querelanti per le anzidette ragioni, non vi è prova alcuna che i querelanti abbiano abusato del proprio diritto di querela al fine di danneggiare professionalmente ovvero personalmente la IG.ra A tal proposito, neppure è Parte_1
pagina 6 di 7 stata fornita alcuna allegazione e prova circa il supposto pregiudizio professionale che sarebbe derivato alla querelata dalla mera presentazione di denuncia/querela ovvero circa l'asserita impossibilità di assistere il marito in ragione della medesima denuncia/querela. L'elemento soggettivo del reato non può, dunque, essere desunto da mere supposizioni prive di alcun riscontro probatorio.
Conclusivamente, dunque, acclarato che i sospetti di illiceità adombrati dai convenuti in sede di denuncia/querela - tenuto conto dei toni aspri utilizzati dall'attrice, oggettivamente volti a scongiurare un giudizio di divisione ereditaria mediante la prospettazione della possibilità che in tal sede emergessero circostanze fiscalmente e penalmente sfavorevoli per i destinatari - non risultano affatto irragionevoli, che, dunque, non risulta in alcun modo comprovata la strumentalizzazione del diritto di querela a fini estranei rispetto alla tutela dell'interesse protetto dalla norma penale e, in ultima analisi, il dolo di calunnia dei querelanti, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno azionata da parte attrice.
5. Il rigetto della domanda di risarcimento del danno in punto di an è assorbente delle ulteriori doglianze circa la quantificazione del danno.
6. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1251/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 30.08.2023, pubblicata in data 01.09.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 5848/2021;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore di e che si liquidano CP_1 CP_2 nella somma di € 9.991,00, oltre accessori di legge;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore di che si liquidano nella somma di € CP_3 9.991,00, oltre accessori di legge;
4. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 26.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 7 di 7
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 563 / 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Arianna Parte_1 C.F._1 Felicioni, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
Perugia, Via C. Caporali, 39
APPELLANTE Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. Achille Ronda, elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio del difensore, in Pineto (TE), Via Gabriele
D'Annunzio, 194/6
APPELLATI E contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._4 Paolgiulio Mastrangelo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Volturno, 8
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1251/2023, emessa dal
Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 30.08.2023, pubblicata in data 01.09.2023, con la quale era stata rigettata la domanda dalla medesima avanzata, nella causa iscritta al n. r. g. 5848/2021, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità aquiliana dei convenuti,
e - per averla calunniata CP_1 CP_2 CP_3 mediante denuncia/querela del 05.10.2018 con cui l'avevano accusata dei reati di diffamazione, minaccia e tentata estorsione - e la conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno non patrimoniale derivante pagina 1 di 7 dal procedimento penale cui l'attrice era stata sottoposta, conclusosi con decreto di archiviazione del GIP del 18.05.2019.
L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'omesso accertamento dell'elemento soggettivo del reato di calunnia e reiterando le istanze risarcitorie già avanzate nel giudizio di primo grado.
2. In data 31.01.2024 si sono ritualmente costituiti e CP_1 CP_2
, mediante comparsa di costituzione in appello, in questa sede
[...] integralmente richiamata, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, in ragione: dell'insussistenza dell'elemento materiale del reato di calunnia, difettando la rappresentazione di false circostanze di fatto;
dell'elemento soggettivo, non risultando in alcun modo provata la consapevolezza dell'innocenza della querelata;
dell'omessa prova del danno concretamente sofferto.
In data 13.03.2024 si è costituita mediante comparsa di CP_3 costituzione in appello, qui integralmente richiamata, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 03.04.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 21.05.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. Pur consentendo di individuare i capi della sentenza impugnata, i motivi dell'impugnazione e le modifiche richieste, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante si duole dell'omesso accertamento dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, è infondato. Il Giudice di prime cure ha, infatti, correttamente applicato i principi di diritto concordemente enunciati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di responsabilità civile derivante dal reato di calunnia ed escluso che dalla denuncia-querela presentata dai IG.ri e e dalla IG.ra avverso la IG.ra , nonché CP_1 CP_2 CP_3 Pt_1 dal complessivo contegno dai medesimi tenuto risulti comprovato il dolo di calunnia. La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, infatti, non è fonte di responsabilità a carico del denunciante per il solo fatto che vi sia stato un proscioglimento o l'assoluzione del denunciato, se non quando possa considerarsi calunniosa, in forza del dolo del suo autore, che abbia denunciato taluno sapendolo innocente. Al di fuori di tale ipotesi,
l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (Cassazione civile, sez. VI, 13/11/2020, n. 25679;
Cassazione civile, sez. III, 27/08/2015, n. 17200). L'onere della prova dell'elemento oggettivo e soggettivo incombe su colui che agisca in giudizio al fine di veder accertato il proprio diritto al risarcimento del danno derivante dalla condotta asseritamente calunniosa (Cassazione civile, sez. III, 12/06/2020, n. 11271). L'elemento soggettivo, che deve estendersi pagina 2 di 7 alla consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente, è evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto ai fini dell'accertamento del dolo (Cassazione penale, sez. VI, 27/04/2022, n. 21632). Per altro verso, non sussiste il dolo del delitto di calunnia laddove i dubbi sulla colpevolezza del soggetto cui vengono addebitati fatti penalmente rilevanti assumono il carattere della ragionevolezza e serietà, essendo fondati su elementi fattuali veritieri (Cassazione penale, sez. VI, 22/12/2015, n. 1399).
4.1 L'appellante asserisce, in particolare, che, la volontà di incolparla falsamente sarebbe comprovata, in primo luogo, dal contenuto della denuncia-querela presentata in data 05.10.2018 presso la Procura della
Repubblica del Tribunale di Pescara - in cui i querelanti non si sarebbero limitati a trascrivere la missiva ricevuta dalla IG.ra ed a chiedere Pt_1 all'autorità giudiziaria una valutazione della rilevanza penale della stessa, come ritenuto dal Giudice di prime cure, ma avrebbero operato una specifica e falsa sussunzione giuridica dei fatti, imputando alla IG.ra gli specifici reati di diffamazione, minaccia e tentata estorsione -, Pt_1 successivamente contraddetta dall'istanza di archiviazione del Pubblico
Ministero, a mente del quale “alla luce della stessa prospettazione dei fatti resa in sede di denuncia-querela dalle persone offese e dell'esito degli accertamenti svolti […] non appaiono sussistenti estremi di condotte offensive dell'altrui reputazione né condotte intimidatorie idonee ad integrare l'ipotizzata fattispecie delittuosa di estorsione sia pure nella forma tentata” e dall'archiviazione disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara. Tuttavia, dalla mera disposta archiviazione della notizia di reato non può automaticamente desumersi l'illiceità della denuncia, occorrendo la prova della cosciente e volontaria falsa incolpazione dell'accusato. Nel caso di specie, come già correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, i querelanti si sono limitati a trascrivere integralmente il testo della missiva ricevuta dalla
IG.ra , hanno evidenziato le ritenute frasi diffamatorie ovvero Pt_1 minacciose in essa contenute, hanno soggiunto talune circostanze fattuali utili a contestualizzare la vicenda - neppure smentite dall'attrice - ed evidenziato che la lettera, pur costituendo corrispondenza personale della mittente in quanto sottoscritta con il solo nome di battesimo, è stata impropriamente redatta su carta intestata ad “Avv. Parte_1 Patrocinante in Cassazione”. Difetta, dunque, in radice, la rappresentazione di false circostanze di fatto idonee ad accusare taluno che si sa innocente. Né rileva la mera erronea qualificazione giuridica della condotta effettivamente tenuta dalla querelata, occorrendo, infatti, ai fini della commissione del reato di calunnia, la volontaria falsa incolpazione di reati effettivi e, non già, l'erronea attribuzione di reati putativi: “Difetta dell'elemento materiale del reato di calunnia il comportamento di colui che, qualunque sia stato il suo proposito nell'accusare falsamente un innocente, gli attribuisca una condotta non
pagina 3 di 7 corrispondente ad una determinata fattispecie legale di reato. La calunnia, infatti, è incolpazione di reati effettivi, e non di reati putativi, con la conseguenza che, se il fatto attribuito, così come descritto, non costituisce reato ed integra, tutt'al più, un illecito deontologico o disciplinare, la configurabilità della calunnia resta di per sé solo esclusa;
né ha rilievo che il denunziante abbia o meno indicato un preciso nomen iuris e si sia apertamente proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale in pregiudizio dell'incolpato, avendo ravvisato, in forza di distorte ma convinte opinioni giuridiche, nell'altrui operato azioni od omissioni costitutive di reato (Cassazione penale sez. VI -
07/06/2023, n. 30981; Cassazione penale sez. VI, 16/06/2015, n. 26542).
Pertanto, non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice.
Nel caso di specie, dunque, in cui i querelanti si sono limitati a prospettare fatti effettivamente accaduti e, come già ritenuto dal Pubblico
Ministero nella richiesta di archiviazione, “alla luce della stessa prospettazione dei fatti resa in sede di denuncia-querela dalle persone offese” non appaiono sussistenti estremi di condotte illecite, deve escludersi, a monte, l'elemento materiale del reato di calunnia, mentre l'erronea sussunzione giuridica dei fatti descritti entro reati meramente putativi non è idonea ad integrare il delitto di calunnia.
4.2. L'appellante asserisce, inoltre, che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso il dolo di calunnia ritenendo che la presentazione di denuncia/querela sarebbe stata giustificata dai toni affatto bonari tenuti dalla IG.ra nella missiva inoltrata ai querelanti, benché il Pt_1 contenuto stesso della lettera - in cui la IG.ra , al solo fine di Pt_1 addivenire ad una soluzione stragiudiziale della lite ereditaria insorta fra i convenuti ed il marito, IG. circa la divisione della Parte_2 massa ereditaria della IG.ra aveva meramente elencato le Persona_1 circostanze che sarebbero dovute necessariamente emergere in sede di eventuale giudizio di divisione ereditaria in quanto incidenti sulla quantificazione delle rispettive quote – denoti, al contrario, la falsa e distorta interpretazione del significato della missiva a cura dei querelanti e, conseguentemente, la volontà dei querelanti di incolparla falsamente dei reati di diffamazione, minaccia e tentata estorsione.
Nondimeno, come già ritenuto dal Giudice di prime cure, nella missiva inviata ai querelanti la IG.ra ha utilizzato toni severi e Pt_1 denigratori, elencando molteplici circostanze sfavorevoli ai destinatari che sarebbero emerse, qualora i destinatari avessero inteso intraprendere un'azione di divisione ereditaria. I toni utilizzati, in uno con la redazione della missiva su carta intestata al proprio studio legale nonostante si trattasse di corrispondenza del tutto personale, come comprovato dalla firma apposta in calce con nome di battesimo della mittente, risultano oggettivamente preordinati a far desistere i destinatari, IG.ri e IG.ra dal legittimo esercizio della CP_1 CP_3 azione giudiziaria di divisione ereditaria e giustificano, dunque, il ragionevole dubbio dei querelanti circa l'illiceità del contenuto della pagina 4 di 7 missiva, dubbio di per sé incompatibile con il dolo di calunnia, che, al contrario, presuppone la volontaria falsa incolpazione di taluno che si sa innocente. Poiché, dunque, i dubbi sulla colpevolezza della IG.ra Pt_1 assumono il carattere della ragionevolezza e serietà, essendo fondati su elementi fattuali veritieri, deve escludersi il dolo di calunnia. Né può ritenersi che le frasi minatorie ovvero diffamatorie della IG.ra , Pt_1 come evidenziate dai querelanti, fossero integralmente giustificate dalla mera volontà della IG.ra di addivenire ad una soluzione Pt_1 stragiudiziale della lite e dalla conseguente prospettazione delle circostanze, sfavorevoli ai querelanti, che sarebbero necessariamente emerse in sede di divisione ereditaria. Nella missiva, infatti, la IG.ra ha affermato la possibilità “che in un eventuale giudizio venga fuori Pt_1 il lavoro nero di anni, da parte di con conseguenze anche Persona_2 per i datori di lavoro a livello penale e fiscale (vedi OB e/o
ES)”, circostanza assolutamente estranea ad un eventuale giudizio di divisione ereditaria in quanto inconferente rispetto al thema decidendum, ed ha accusato i destinatari di “completa svogliatezza, predisposizione all'imbroglio ed alla bugia costante, saccenza, sfida continua con uso di espediente, senza la minima voglia di mettersi a sedere e riconoscere una seria incapacità di collocamento lavorativo”, insinuando una loro responsabilità per la sparizione dei gioielli della nonna ovvero per l'appropriazione dei quadri di “ . Il complessivo tenore della Persona_3 missiva giustifica, dunque, il ragionevole dubbio dei querelanti circa la lesività della propria reputazione a cura dello scritto proveniente dalla
IG.ra nonché circa l'illiceità della condotta della mittente, Pt_1 oggettivamente volta a scongiurare l'esperimento di un'azione di divisione ereditaria mediante la prospettazione di possibili conseguenze sfavorevoli per i destinatari, ed esclude la sussistenza del dolo di calunnia.
4.3 L'appellante afferma, inoltre, che il dolo di calunnia dei querelanti sarebbe comprovato dalla circostanza che i medesimi querelanti, nelle sommarie informazioni rese successivamente alla presentazione della querela, hanno tutti affermato espressamente di non essersi sentiti minacciati dal contenuto della missiva, ma solo dalla possibilità di essere coinvolti in un lungo e dispendioso giudizio divisorio, nonché dalla circostanza che i querelanti abbiano sporto denuncia/querela solo in data
05.10.2018, allo scadere del termine di tre mesi dalla ricezione della missiva. Le doglianze sono infondate. In primo luogo, occorre ribadirsi che l'esercizio del diritto di querela costituisce espressione del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 Cost.) e, in quanto tale, può essere qualificato come abusivo solo in presenza di elementi obiettivi e circostanziati che dimostrino la sua strumentalizzazione a fini estranei alla tutela dell'interesse protetto dalla norma penale nella consapevolezza dell'innocenza del querelato. L'abusività dell'esercizio del diritto di querela non può, dunque, certamente desumersi dalla mera circostanza che tale diritto sia stato esercitato entro i termini di legge, ancorché in prossimità del termine di scadenza – nel difetto, peraltro, di circostanze pagina 5 di 7 sopravvenute alla ricezione della missiva utili a ritenere che i querelanti, dapprima disinteressandosi alla missiva, ne abbiano successivamente denunciato l'illiceità per fini impropri, estranei all'esercizio del diritto di querela. Con riguardo alla dedotta insussistenza di metus in capo ai soggetti passivi, per un verso, occorre evidenziarsi che il metus del soggetto passivo non integra un elemento costitutivo dei reati di diffamazione e tentata estorsione ipotizzati nella denuncia-querela, di talché l'asserita insussistenza di timore in capo ai querelanti non è in alcun modo idonea a desumerne il dolo di calunnia nei confronti della querelata. In particolare: ai fini della configurabilità del reato di diffamazione ex art. 595 c.p., è necessario che taluno leda oggettivamente l'altrui reputazione, onore o decoro comunicando con almeno due persone, non occorrendo, al contrario, che la persona offesa si senta minacciata dalle espressioni lesive della propria reputazione;
per il delitto di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 c.p., “sussiste il delitto di tentata estorsione nel caso in cui le espressioni minacciose siano dotate di un potenziale offensivo di oggettiva incidenza, risultando ininfluente la valutazione della effettiva coercitività della condotta minacciosa” (Cassazione penale , sez. II , 24/04/2018 , n. 23369). Per altro verso, benché ai fini della configurabilità del delitto di minaccia ex art. 612 c.p. sia effettivamente richiesta una coartazione della libertà psichica del soggetto passivo derivante dalla prospettazione di un male ingiusto inerente la stessa persona ovvero il proprio patrimonio, nel caso di specie i querelanti hanno, in ogni caso, dichiarato di essersi sentiti minacciati dalla prospettazione della possibilità di essere coinvolti in un lungo e dispendioso giudizio divisorio, costituente proprio l'oggetto principale della missiva ricevuta, che, con toni effettivamente coercitivi, prospettava la possibilità di coinvolgere i destinatari in un lungo e defaticante giudizio divisorio (“1) preferite intraprendere una lunga e costosa vertenza giudiziaria con conseguente congelamento di tutte le proprietà ed entrate fino alla sentenza di accertamento delle rispettive divisioni e assegnazione?”) nel quale, a detta della mittente, sarebbero peraltro emerse molteplici circostanze di rilievo fiscale e penale sfavorevoli ai destinatari, al fine di indurli ad addivenire ad una soluzione bonaria della lite, conformemente agli asseriti accordi pregressi delle parti. Le doglianze sono, dunque, infondate.
4.4. Da ultimo, l'appellante asserisce che anche l'uso improprio della denuncia-querela, "non finalizzata alla denuncia di un fatto di rilevanza penale, ma esclusivamente a danneggiare personalmente e professionalmente la IG.ra [...] escludendo, inoltre, la possibilità per la Parte_1 stessa di difendere il marito IG. nel futuro giudizio Parte_2 divisorio" sarebbe idoneo a comprovare l'elemento soggettivo del reato di calunnia. Nondimeno, ferma la ragionevolezza delle valutazioni di possibile illiceità del contenuto della missiva espresse dai querelanti per le anzidette ragioni, non vi è prova alcuna che i querelanti abbiano abusato del proprio diritto di querela al fine di danneggiare professionalmente ovvero personalmente la IG.ra A tal proposito, neppure è Parte_1
pagina 6 di 7 stata fornita alcuna allegazione e prova circa il supposto pregiudizio professionale che sarebbe derivato alla querelata dalla mera presentazione di denuncia/querela ovvero circa l'asserita impossibilità di assistere il marito in ragione della medesima denuncia/querela. L'elemento soggettivo del reato non può, dunque, essere desunto da mere supposizioni prive di alcun riscontro probatorio.
Conclusivamente, dunque, acclarato che i sospetti di illiceità adombrati dai convenuti in sede di denuncia/querela - tenuto conto dei toni aspri utilizzati dall'attrice, oggettivamente volti a scongiurare un giudizio di divisione ereditaria mediante la prospettazione della possibilità che in tal sede emergessero circostanze fiscalmente e penalmente sfavorevoli per i destinatari - non risultano affatto irragionevoli, che, dunque, non risulta in alcun modo comprovata la strumentalizzazione del diritto di querela a fini estranei rispetto alla tutela dell'interesse protetto dalla norma penale e, in ultima analisi, il dolo di calunnia dei querelanti, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno azionata da parte attrice.
5. Il rigetto della domanda di risarcimento del danno in punto di an è assorbente delle ulteriori doglianze circa la quantificazione del danno.
6. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1251/2023, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 30.08.2023, pubblicata in data 01.09.2023, nella causa iscritta al n. r. g. 5848/2021;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore di e che si liquidano CP_1 CP_2 nella somma di € 9.991,00, oltre accessori di legge;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore di che si liquidano nella somma di € CP_3 9.991,00, oltre accessori di legge;
4. Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico di . Parte_1
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 26.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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