TRIB
Decreto 12 marzo 2025
Decreto 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 667/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice – Dott.ssa Federica Rotondo
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato il 13/02/2025 da Parte_1
); P.IVA_1 ritenuta la propria competenza, in ragione della disciplina consumeristica applicabile ratione temporis al caso di specie;
richiamati tutti i documenti allegati al ricorso tra cui la richiesta di prestito sottoscritta dalla sig.ra in Pt_2 qualità di co-obbligata; l'estratto del dovuto, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ricevuta in data 11.3.2014, i documenti inerenti alla cessione del credito e ritenuto che gli stessi, unitamente considerati, rappresentino idonea prova scritta del credito di cui si chiede ingiunzione;
dato atto che, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla quantificazione della pretesa creditoria ingiunta;
rilevato che dagli stessi documenti prodotti il credito risulta in questa fase certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F. , meglio in ricorso generalizzata, di pagare alla parte CP_1 C.F._1 ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
-la somma di € 12.764,28;
-gli interessi come da domanda;
-le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e ulteriori accessori come per legge (ed oltre alle successive occorrende);
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005, e si procederà quindi ad esecuzione forzata.
TARANTO, 11 marzo 2025
Il Giudice - Dott.ssa Federica Rotondo
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice – Dott.ssa Federica Rotondo
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato il 13/02/2025 da Parte_1
); P.IVA_1 ritenuta la propria competenza, in ragione della disciplina consumeristica applicabile ratione temporis al caso di specie;
richiamati tutti i documenti allegati al ricorso tra cui la richiesta di prestito sottoscritta dalla sig.ra in Pt_2 qualità di co-obbligata; l'estratto del dovuto, la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ricevuta in data 11.3.2014, i documenti inerenti alla cessione del credito e ritenuto che gli stessi, unitamente considerati, rappresentino idonea prova scritta del credito di cui si chiede ingiunzione;
dato atto che, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla quantificazione della pretesa creditoria ingiunta;
rilevato che dagli stessi documenti prodotti il credito risulta in questa fase certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F. , meglio in ricorso generalizzata, di pagare alla parte CP_1 C.F._1 ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
-la somma di € 12.764,28;
-gli interessi come da domanda;
-le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e ulteriori accessori come per legge (ed oltre alle successive occorrende);
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo, non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005, e si procederà quindi ad esecuzione forzata.
TARANTO, 11 marzo 2025
Il Giudice - Dott.ssa Federica Rotondo