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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/02/2024, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1. Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
2. Dott. Caterina Greco Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1130 R.G.A.2022 promossa in grado di appello
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Pt_1 dall'Avv. Antonino Rizzo, elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana
n.59.
Appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Controparte_1
Pipitone, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, sito in Petrosino
Viale F. De Vita, 136.
Appellato
All'udienza di discussione del 25 gennaio 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 958/2022 dell'11 ottobre 2022 il G.L. del Tribunale di Marsala accoglieva la domanda, proposta da , di accertamento del suo Controparte_1 diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2020,
1 connessi alla prestazione di disoccupazione agricola liquidatagli dall' per lo Pt_1 stesso anno, e conseguentemente, di condanna dell'Istituto alla loro corresponsione.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso per mancanza di Pt_1 prova del diritto dei familiari residenti in [...], sul rilievo che “...l'ANF richiesto da controparte non è stato ad oggi pagato a seguito del mancato rilascio da parte del corrispondente Istituto tunisino del modulo TN6 relativo ai familiari residenti all'estero…”.
In particolare l' deduceva la necessità dell'acquisizione del citato CP_2 modello TN6 poiché con lo stesso “…l'ente previdenziale tunisino attesta e certifica, in base alle risultanze dei propri uffici ed assumendosi la relativa responsabilità, quali sono i familiari del lavoratore straniero, l'assenza di lavoro e dunque la vivenza a carico, nonché la circostanza che in relazione a detti familiari, né il lavoratore né i familiari stessi hanno richiesto nel paese di origine una analoga prestazione previdenziale…”.
In subordine, eccepiva la compensazione impropria con il debito anf anni 2013
e 2014.
Il Tribunale, ricondotta la fattispecie nell'alveo normativo di cui alla
Convenzione Italo-Tunisina di Sicurezza Sociale, ratificata nel 1986, sulla scorta della quale all'art. 23, comma 2 “…i lavoratori che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di detti assegni anche per i familiari che risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente…”, ha ritenuto sussistenti tutti i requisiti necessari ad ottenere il beneficio.
Il Giudice di prime cure, specificatamente, ha osservato che la domanda amministrativa esibita dall' evidenzia il possesso di tutti i requisiti necessari al Pt_1 godimento del beneficio in discorso, essendo stato indicato il reddito dell'anno 2020; sono stati inoltre indicati i componenti del proprio nucleo familiare (coniuge) la circostanza che la moglie, del ricorrente non svolge in Tunisia alcuna attività lavorativa e non percepisce alcuna indennità sociale;
sicche, nonostante l'assenza del modello TN6 i dati rilevanti erano già stati documentati dal ricorrente .
Ha precisato, inoltre, che, avendo l'Ente previdenziale già accolto e liquidato l'indennità di disoccupazione agricola “nella dichiarata possidenza di tutti i requisiti necessari” non erano comprensibili le ragioni del diniego del diritto alla percezione anche degli AN.
2 Per la riforma della decisione ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato in data 26 ottobre 2022, lamentando la violazione dell'art.2697 c.c., per avere il giudice errato nel ritenere sufficiente la documentazione versata in atti, in assenza del modello TN6 poiché, in base alla Convenzione ORnizzazione_1
, stipulata il 7.10.1984 e ratificata con L. n. 735/1986, l'unico ente
[...] abilitato a certificare il possesso dei requisiti per accedere al beneficio era la
[...]
della Tunisia che, a tal fine, utilizza il c.d. modello I/TN6 che costituisce Org_2 prova legale dei fatti ivi attestati.
All'uopo l' ha dedotto che “il tunisino che richiede il pagamento Pt_1 dell'ANF per familiari residenti in [...]deve perciò provare quali siano i familiari residenti in [...], la loro vivenza a carico e comunque quale sia il loro reddito, l'assenza di percezione in Tunisia di prestazioni simili all'ANF; e tale prova deve fornirla tramite attestazione rilasciata dalla della Tunisia, Org_3 istituzione che i due stati hanno individuato come competente nei rapporti reciproci per l'applicazione della Convenzione”. Elementi non ricavabili dall'attestazione consolare prodotta, perché indicante come fonte di conoscenza dei fatti attestati un certificato formato in Tunisia non allegato e del quale si ignora dunque il contenuto, la provenienza e l'efficacia e che nulla dice circa i redditi dei familiari residenti in
Tunisia, né prova se essi percepiscano AN .
Ha reiterato, in subordine, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'eccezione di compensazione impropria con il credito per la restituzione Pt_1 dell'ANF pagato indebitamente negli anni 2013 e 2014, non esaminata dal Tribunale.
Ha ribadito, in proposito che a seguito di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo, non contestate dal ricorrente, le somme corrisposte a titolo di disoccupazione e di trattamento di famiglia negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 costituivano indebito oggettivo; che solo per gli anni 2015 e 2016 il debito era stato recuperato mediante trattenuta in compensazione sulle successive liquidazioni, da ultimo con trattenuta delle somme liquidate a titolo di disoccupazione anno 2020, mentre per gli anni 2013 e 2014 doveva ancora essere recuperato. Ha, quindi, chiesto di dichiarare la totale o parziale estinzione del diritto fatto valere in giudizio da controparte.
Ha resistito al gravame , con memoria depositata in data Controparte_1
30.08.23, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata;
ha contestato l'eccezione di compensazione deducendo che l aveva già posto a Pt_1 conguaglio le trattenute per i pregressi indebiti (pari ad € 2.777,70) con la
3 liquidazione dell'indennità di disoccupazione per l'anno 2020, residuando un credito pari a zero, come da nota del 28.05.2021 che allegava.
Deduceva che in data 21.10.2023, ossia dieci giorni dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, l' aveva riesaminato la domanda presentata il Pt_1
12.01.2021 accogliendola e ponendo in pagamento l'importo di € 563,57 a titolo di AN per l'anno 2020.
All'udienza del 28 settembre 2023 è stato assegnato termine all' per Pt_1 verificare e precisare per iscritto se il provvedimento di riesame e liquidazione della prestazione (ANF) relativa all'anno 2020 è stato emesso in esecuzione della sentenza
o meno.
All'udienza del 25 gennaio 2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni delle parti come da dispositivo steso in calce.
*****
La prima ragione di gravame è inammissibile sotto il profilo della insussistenza dell'interesse ad agire.
Con la nota del 22.10.2022, indirizzata all'appellato, l' ha comunicato che Pt_1 la domanda 2021878016905 2020 relativa all'anno 2020 presentata il 12.01.2021 e riesaminata il 21.10. 2022, è stata accolta. Pertanto, verrà posto in pagamento
l'importo di € 563,57”. (v. doc. in fascicolo appellato).
Risulta dalla medesima nota un'operazione di conguaglio con non meglio precisati debiti pregressi del ricorrente nei confronti dell'Istituto.
L'accoglimento della domanda volta ad ottenere la prestazione per AN è avvenuto, dunque, in sede amministrativa in seguito a riesame intervenuto nelle more del giudizio e, specificatamente, poco dopo il deposito, in data 11.10.2022, della sentenza impugnata.
Risulta, quindi, che l' in autotutela e non in esecuzione della sentenza di Pt_1 primo grado, ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla percezione degli anf, di talché, al momento della proposizione del gravame non aveva più interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. secondo il quale “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
L'interpretazione giurisprudenziale definisce “l'interesse ad agire” quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio che non si può ottenere se non mediante l'intervento di un giudice. 4 Tale interesse deve sussistere al momento della proposizione della domanda e persistere per tutta la durata del giudizio, in quanto “condizione dell'azione” che, nelle domande di accertamento (della specie di quella in esame), si atteggia quale limite all'ammissibilità della domanda medesima.
Soccorre sul punto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sulla scorta del quale “…Colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa…” (Cass. 16162/2015, nello stesso senso anche
Cass. n. 30119/2023).
Orbene, traslati i superiori principi di diritto alla vicenda concreta, deve rilevarsi l'insussistenza di tale interesse in capo all' appellante che, neppure a fronte delle deduzioni dell'appellato – e nonostante l'assegnazione, con ordinanza del
28.09.23, di un termine per fornire chiarimenti a tal proposito - ha mosso rilievi o spiegato le ragioni del riconoscimento del diritto alla prestazione in epoca di poco successiva alla pronuncia di primo grado e prima dell'appello.
Va disattesa anche la seconda ragione di gravame non solo in quanto, come dedotto dall'appellato, l' aveva già operato delle trattenute per indebito pari Pt_1 all'importo liquidato per indennità di disoccupazione, in data 29 maggio 2021 (v. doc. n. 9 fascicolo ma per non avere l' documentato le ulteriori poste Pt_1 CP_2 creditorie opposte in compensazione (asseritamente relative agli anni 2013 e 2014) non essendo a tal fine utili le “anagrafiche del debito” allegate al fascicolo di parte OR (in ogni caso relative a disoccupazione agricola e non, come sostenuto, ad in quanto meri atti interni ed avendo effettuato, invece, ulteriori operazioni di conguaglio con non meglio precisati debiti pregressi, nella liquidazione della prestazione rivendicata in ricorso, di cui alla citata nota del 22.10.2023.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in favore dell'appellato.
Deve darsi atto, altresì, della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.n. 228/2012.
P.Q.M.
5 La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.958/2022 resa dal Tribunale G.L. di Marsala l'11 ottobre
2022.
Condanna l' al rimborso delle spese di questo grado di giudizio in favore Pt_1 dell'appellato che liquida in € 915,00, a titolo di compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, distraendole in favore del difensore antistatario.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012.
Così deciso in Palermo il 25 gennaio 2024.
Il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo Il Presidente
Maria G. Di Marco
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