Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/02/2025, n. 3773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3773 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03773/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08210/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8210 del 2024, proposto da
Amazon EU S. à r.l. e Amazon ER RO S. à r.l., in persona dei propri legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Fabrizio Sanna, Matteo Orsingher, Elisabetta Pistis, Carlo Edoardo Cazzato, elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio Orsingher Ortu - Avvocati Associati, al Foro Traiano, n. 1/A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
Andrea Mereu, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di AGCM n. 31172 del 18 aprile 2024, notificato alle Società in data 24 aprile 2024 e pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 17 del 2024, reso a conclusione del procedimento “PS12585 - AMAZON - PRESELEZIONE ACQUISTO RIPETUTO E CONSEGNA VELOCE”, nella sola parte in cui, in relazione alla preselezione dell’opzione di acquisto periodico del programma “Iscriviti e Risparmia” (“Preselezione” o “IeR”), ha accertato una pratica commerciale scorretta, in asserita violazione degli artt. 20, 24 e 25 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, recante “Codice del Consumo”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, prodromici, connessi, consequenziali anteriori e successivi, ivi inclusi, ove occorrer possa, la comunicazione di avvio del Procedimento del 21 giugno 2023, il provvedimento del 21 dicembre 2023, nella sola parte in cui l’Autorità ha ritenuto di rigettare gli impegni proposti dalle Ricorrenti con riferimento alla Preselezione, nonché la comunicazione del termine di conclusione dell’istruttoria, sempre in relazione alla sola Preselezione, notificata il 31 gennaio 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espongono preliminarmente le ricorrenti che:
- mentre Amazon EU è una società di diritto lussemburghese, responsabile della vendita diretta dei prodotti fisici su Amazon.it (“Store”),
- ed Amazon ER RO è una distinta società di diritto lussemburghese che fornisce servizi di hosting provider di Amazon in Europa, attraverso i quali anche venditori terzi indipendenti offrono in vendita i propri prodotti sullo Store.
In data 21 giugno 2023, l’Autorità ha trasmesso alle ricorrenti la comunicazione di avvio del procedimento, ipotizzando la violazione del Codice in relazione alle seguenti condotte:
- la “pre-impostazione dell’acquisto periodico su un’ampia gamma di prodotti” (“Prima Condotta”)
- e la “pre-impostazione della consegna veloce a pagamento, anche laddove è disponibile l’opzione della consegna gratuita” (“Seconda Condotta”).
In relazione alla prima condotta (sostanziata dal programma “Iscriviti e Risparmia” - IeR ed unica rilevante ai fini del presente ricorso), AGCM ha ipotizzato una pratica commerciale aggressiva ex artt. 24 e 25 del Codice.
In data 21 dicembre 2023, la procedente Autorità ha escluso l’accoglibilità degli impegni dalle ricorrenti presentati in data 4 agosto 2023 (ed integrati il successivo 8 novembre).
In data 24 aprile 2024, AGCM informava Amazon della decisione di accettare gli impegni proposti solo in relazione alla seconda condotta; ed accertava, con riguardo alla prima condotta, la violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice, comminando una sanzione pari ad € 10.000.000,00, con il divieto di continuare a preselezionare l’opzione di acquisto periodico.
2. Evidenziano le ricorrenti che “Iscriviti e Risparmia” - IeR si caratterizzerebbe come offerta particolarmente vantaggiosa per la clientela, in quanto:
- coloro che utilizzano IeR possono ricevere uno sconto fino al 15% sui loro ordini, a partire dalla prima consegna e per quelle successive, un vantaggio che non è invece disponibile in caso di acquisto singolo;
- l’iscrizione a IeR non comporta costi né pagamenti anticipati da parte del cliente: una volta effettuata l’iscrizione a IeR, Amazon non chiede ai clienti di sostenere costi di iscrizione né pagamenti anticipati per le consegne future. Al cliente vengono addebitati esclusivamente i costi dei prodotti che sceglie di ricevere;
- i clienti possono decidere di saltare una consegna o di cancellare l’iscrizione al programma in qualsiasi momento, senza alcuna penale o addebito. Prima della consegna successiva, Amazon invia numerosi promemoria attraverso diversi canali per consentire ai clienti di gestire facilmente le proprie preferenze per le consegne successive;
- i vantaggi di IeR sono immediati, fin dalla prima consegna. Anche se il cliente decide di non ricevere le consegne successive (anche la seconda) dello stesso prodotto, può comunque mantenere lo sconto ottenuto con il primo acquisto di IeR, di cui, per contro, non avrebbe beneficiato se avesse deciso di procedere con l’acquisto singolo. In ogni caso, il cliente ha sempre la possibilità di cancellare l’ordine e ricevere il rimborso del prezzo pagato.
Nelle pagine di dettaglio dei prodotti idonei a IeR, per cui sono disponibili più opzioni d’acquisto, prima del divieto imposto da AGCM con il provvedimento oggetto della presente impugnativa, Amazon preselezionava l’offerta più conveniente per il cliente sulla base di criteri oggettivi, tra cui la sua iscrizione pregressa a IeR e/o la convenienza economica dell’offerta. Anche nei limitati casi in cui l’opzione di acquisto periodico era disponibile e preselezionata – corrispondenti a meno dello 0,1% di tutti i prodotti disponibili nello Store – il cliente poteva sempre scegliere liberamente e facilmente di procedere con l’ordine attraverso l’acquisto singolo o qualsiasi altra offerta disponibile, tutte mostrate in modo chiaro nella pagina di dettaglio del prodotto.
Secondo la prospettazione di parte, l’adozione della gravata determinazione troverebbe fondamento in una inesatta comprensione del funzionamento del processo di acquisto di IeR, nonché nella mancanza di una verifica approfondita su elementi decisivi per la decisione del caso.
In particolare, AGCM:
- non avrebbe tenuto conto del fatto che, anche in presenza della preselezione, il cliente doveva comunque aderire all’offerta IeR e completare l’iscrizione attraverso almeno due conferme attive,
- avrebbe omesso di esaminare la convenienza oggettiva dell’offerta IeR ed interpretato in modo errato i dati relativi alle cancellazioni degli abbonamenti e ai clienti che optano per l’acquisto singolo,
- avrebbe applicato gli artt. 20, 24 e 25 del Codice in mancanza dei relativi presupposti,
- avrebbe rigettato gli impegni consolidati di Amazon in modo illogico e contraddittorio
- ed avrebbe, da ultimo, applicato una sanzione sproporzionata, anche in violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU.
Conseguentemente, vengono con il presente mezzo di tutela articolate le seguenti doglianze:
2.1) Eccesso di potere per travisamento del fatto, contraddittorietà, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice;
2.2) Eccesso di potere per travisamento di un presupposto essenziale della condotta contestata, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice;
2.3) Sull’assenza di contrasto al canone di diligenza professionale: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, lett. a), e) e h) e 20 del Codice. Errata valutazione del parametro di “consumatore medio”. Eccesso di potere per travisamento e falsa applicazione dei fatti, arbitrarietà, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà;
2.4) Insussistenza del carattere aggressivo della pratica commerciale accertata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 1, lett. h), 24, 25 e 27 comma 7 del Codice e dell’art. 9 comma 2 del Regolamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione. Violazione degli artt. 16, 17, 51(1) e 52(3) della Carta. Violazione del principio di legalità ai sensi dell’art. 1 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, nonché dei principi della Carta e della CEDU;
2.5) Illegittimità del rigetto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 7 del Codice, dell’art. 9 del Regolamento e del principio di ragionevolezza. Eccesso di potere per incongruenza della motivazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà. Illegittimità derivata viziante il provvedimento;
2.6) IN VIA SUBORDINATA: sull’illegittimità della sanzione. Violazione dell’art. 27, co. 13, del Codice, nonché della legge n. 689/1991. Violazione del principio di proporzionalità e dei principi di legalità ai sensi //della Carta e della CEDU.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 31 luglio 2024, l’Autorità intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato in atti, il 30 gennaio 2025, articolata memoria di controdeduzioni, alla quale le ricorrenti hanno replicato il successivo 7 febbraio.
5. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 febbraio 2025.
6. Ad integrazione di quanto precedentemente indicato, giova soggiungere che in data 21 giugno 2023 l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio (PS12585) nei confronti di Amazon ER RO S. à r.l., Amazon EU S. à r.l. e Amazon Italia ER S.r.l., ipotizzando che:
- la condotta consistente nella preimpostazione dell’acquisto periodico per un’ampia gamma di prodotti consumables potesse configurare una pratica commerciale scorretta, in possibile violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo (“condotta A”);
- la condotta consistente nella preimpostazione della consegna veloce a pagamento, pur essendo disponibile l’opzione gratuita, potesse configurare una violazione della normativa in materia di diritti dei consumatori nei contratti ai sensi dell’articolo 65 del Codice del consumo (“condotta B”).
Alla stregua di quanto dalla procedente Autorità appurato, relativamente alla condotta A) emergeva che il consumatore, cliccando il link contenente la denominazione di uno specifico prodotto, accedeva a una pagina web:
- al centro della quale si trova l’indicazione delle caratteristiche del prodotto stesso
- e, in un riquadro sulla destra, sono indicate le opzioni “acquisto singolo” ed “acquisto periodico”.
Nel corso del procedimento, Amazon evidenziava che, anteriormente al 10 maggio 2023, la preselezione dell’acquisto periodico veniva proposta ai consumatori in presenza di un beneficio economico per gli stessi; mentre, dal 10 maggio 2023, a seguito di una revisione del relativo programma a livello globale (c.d. “Programma Iscriviti e Risparmia” - “IeR”), detta preselezione veniva proposta dal marketplace in base ai seguenti fattori:
- prezzo applicato;
- maggiore velocità di consegna;
- precedente adesione, da parte del cliente, all’opzione dell’acquisto periodico;
- tipo di prodotto;
- probabilità di acquisto ripetuto.
Secondo quanto dall’Avvocatura dello Stato rappresentato con memoria depositata il 30 gennaio 2025, i dati relativi alla preselezione forniti dalle parti nel corso dell’istruttoria avrebbero escluso una preferenza, da parte della maggioranza dei consumatori, per la suindicata opzione.
Gli impegni da Amazon proposti all’Autorità, quanto alla condotta sub A), sono stati da quest’ultima respinti, in quanto parte ricorrente, in caso di preselezione dell’acquisto periodico, non avrebbe restituito al consumatore la libertà di scelta attraverso l’eliminazione del meccanismo di opt-out , a differenza di quanto proposto in riferimento alla contestazione avente ad oggetto la preselezione della consegna veloce a pagamento, rispetto alla quale Amazon non solo ha proposto che l’opzione di consegna predefinita fosse soltanto quella gratuita, ma ha altresì previsto un ristoro effettivo in favore dei consumatori pregiudicati dalla condotta.
Da qui, l’adozione del provvedimento n. 31172 del 18 aprile 2024, oggetto della presente controversia, con il quale AGCM:
- ha accertato che la preselezione dell’acquisto periodico (condotta A) integra la presenza di una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, con conseguente irrogazione, a carico delle Società ricorrenti, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 10.000.000,00;
- ha reso obbligatori gli impegni concernenti la contestazione relativa alla preselezione della consegna veloce a pagamento (condotta B), chiudendo il procedimento, limitatamente a tale condotta, senza accertare l’infrazione.
7. Nella lettura dall’Autorità data alla vicenda oggetto della presente controversia, viene confutato l’assunto, propugnato da Amazon, secondo cui sarebbe rimesso al consumatore l’esercizio di due distinte azioni, entrambi connotate da carattere di “intenzionalità”, rappresentate:
- all’inizio del processo di acquisto, dal click sul pulsante “Imposta ora” (contenuto nel riquadro “Acquisto periodico”, preselezionato dal marketplace ), la cui dicitura renderebbe edotto lo stesso consumatore della scelta di acquisito con cadenza periodica;
- nella fase del check-out , dal click sul pulsante “Acquista ora”, contenuto nella pagina di riepilogo dell’ordine, nella quale sarebbero visibili riferimenti ai termini e condizioni del programma IeR, tali da evidenziare al cliente che, confermando l’ordine, sta accettando l’offerta di acquisto periodico.
In disaccordo, rispetto al carattere di intenzionalità che connoterebbe, ad avviso della parte ricorrente, le scelte del consumatore, AGCM ha rilevato che:
- se il click sul pulsante “Imposta ora”, richiesto al consumatore all’inizio del processo di acquisto, è condizionato dalla stessa Amazon, nel quadro della preimpostazione dell’acquisto “periodico”, a scapito dell’opzione “acquisto singolo” (sia per prodotti venduti dalla stessa Amazon stessa che per prodotti da terzi commercializzati sul marketplace);
- “diversamente da quanto affermato dai professionisti, … nella pagina di check-out non è richiesta una specifica azione del consumatore (ad es. cliccare un pulsante) per “confermare” l’iscrizione al Programma IeR, in quanto tale iscrizione – data la pre-selezione della casella di acquisto periodico nella prima pagina, effettuata di default dai professionisti – consegue automaticamente alla finalizzazione dell’acquisto da parte del consumatore. Peraltro, nella pagina di check-out in cui è possibile finalizzare l’acquisto, il pulsante evidenziato da cliccare a tale scopo non fa alcuna menzione della consegna periodica, recando solo la dicitura “Acquista ora”; solo al di sotto dello stesso, con minore evidenza, è indicato – insieme a numerose altre informazioni - che, procedendo all’ordine, il cliente accetta i termini e le condizioni del Programma IeR”.
Proprio nella caratterizzazione del sistema predisposto da Amazon – segnatamente, con riferimento alla preselezione dell’acquisto periodico – verrebbe a configurarsi una induzione, nei confronti degli iscritti al sito, ad assumere, senza la dovuta informazione al riguardo (e, pertanto, in modo non consapevole), una decisione che comporta, contestualmente all’acquisto del prodotto, la preventiva abilitazione all’acquisto periodico.
In tal senso, il consumatore che avesse inteso evitare la consegna periodica, avrebbe avuto l’onere di tornare alla pagina precedente e di attivarsi specificamente per deselezionarla.
Né “le indicazioni rese alla clientela circa la possibilità di recedere senza costi dall’opzione pre-spuntata di acquisto periodico” sarebbero state “sufficienti a reintegrare pienamente la libertà di scelta del consumatore, in quanto si collocano temporalmente in un momento successivo alla pre-selezione effettuata a monte dal professionista. A tale momento l’effetto dell’opzione pre-spuntata si è già prodotto e l’utente è costretto ad attivarsi specificamente – tramite il recesso – per disinnescarlo”.
8. Il sistema delineato da Amazon al fine di consentire al consumatore di de-selezionare l’opzione concernente l’acquisto periodico di un prodotto (e tornare, conseguentemente, ad una scelta di acquisto “singola”) si inquadra nella c.d. metodologia “opt-out”, nell’ambito della quale viene richiesto all’utente di rimuovere una scelta pre-impostata, per poter quindi tornare ad avere una piena libertà di opzione fra tutte le consentite possibilità di azione che preludono all’acquisto.
Ciò posto, va escluso che tale pratica sia qualificabile come “condotta aggressiva”, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del consumo.
La prima delle disposizioni ora indicate definisce “aggressiva” la pratica commerciale " che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso ".
Il successivo art. 25 indica una serie di criteri che assistono nella individuazione delle pratiche commerciali aggressive, mentre l’art. 26 elenca una serie di condotte da considerarsi in ogni caso tali.
Come osservato da Cons. Stato, Sez. VI, 2 dicembre 2024, n. 9614, “le pratiche commerciali aggressive di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), e dell'art. 26 comma 1, lett. f), Codice del consumo, non sono necessariamente connotate dal ricorso alla violenza fisica o verbale, ma sono certamente accomunate dal fatto che il consumatore viene a trovarsi in situazione di stress che lo condiziona nel decidere e tale stress può essere determinato sia da condotte del professionista ripetute e irriguardose della volontà del cliente, sia dall'esistenza di vincoli contrattuali percepiti come opprimenti”.
Laddove, come nel caso in esame, l’aggressività della condotta sia desumibile dalla pre-impostazione della piattaforma circa scelte di carattere commerciale, nonché dal fatto che tale impostazione possa essere disattivata dall’utente solo seguendo una procedura, pur complessa e di non intuitiva comprensione, il Giudice d’appello ha escluso che “in tale modalità” possa “scorgersi quel carattere oppressivo che invece accomuna le condotte descritte agli artt. 25 e 26”.
Nel richiamare le considerazioni dalla stessa Sezione rassegnate con sentenza n. 2631 del 29 marzo 2021 (alla stregua delle quali, la pre-attivazione di una piattaforma di social network in modo da determinare per default un'autorizzazione generale all'impiego dei dati personali non è sufficiente, in quanto sia seguita da una serie di passaggi in cui l'utente è chiamato a decidere se e quali dati condividere, a integrare l’aggressività di una pratica nei confronti dei consumatori, che ricorre quando essa provochi la manipolazione concreta della volontà dell'utente, coartandone il comportamento), va rammentato come il Giudice d’appello, con più recente sentenza (Sez. VI, 7 gennaio 2025, n. 80):
- nel ribadire come “ la preselezione delle opzioni a disposizione non solo non comporta alcuna trasmissione dei dati in modo diretto ed immediato, ma è seguita da altri passaggi in cui il consumatore ha la possibilità di deselezionare l’impostazione che prevede la profilazione dei dati a fini commerciali”,
- ha ritenuto che la pre-impostazione del consenso (nel caso trattato: al trasferimento dei dati per ricevere annunci personalizzati) “non è idonea ad integrare di per sé sola una pratica commerciale aggressiva”.
Ciò, in quanto:
- se “ la pratica commerciale per essere qualificata aggressiva necessita di un quid pluris che si traduca in una condotta capace di coartare la libertà di scelta dell’utente, il che, nel caso di specie, non sembra configurabile”;
- “il metodo opt-out anziché opt-in, in assenza di ulteriori caratteristiche, può concorrere alla formazione di una pratica commerciale ingannevole, ma non può assumere il rilievo di indebito condizionamento richiesto dall’art. 24 del codice del consumo, in quanto il consumatore, sia pure attraverso un atto di deselezione dell’opzione predeterminata e di apposizione del flag su un diverso spazio, può, anche se in modo più difficoltoso, evitare di compiere la scelta proposta”.
9. Deve conseguentemente assumersi che la carenza informativa sugli effetti della preselezione, rilevante sotto il profilo della “ingannevolezza” (con rivenienti riflessi sulla consapevolezza) della scelta, non è altrimenti caratterizzabile in termini di “aggressività” della condotta (ai fini dell’emersione della quale, viene, diversamente, in considerazione una limitazione della libertà di scelta del consumatore).
In conseguenza della configurazione di un sistema connotato da pre-impostazione delle scelte consumeristiche e corredato dalla possibilità – ancorché veicolata da ulteriori “passaggi” e/o “azioni” da parte dell’utente, al fine di deselezionare quanto pre-impostato dal gestore della piattaforma – va dunque ritenuto che tale metodologia, quand’anche ragionevolmente idonea ad indurre un effetto anche solo parzialmente decettivo sulla libera espressione di una scelta commerciale, tuttavia sia sfornita di potenzialità limitative (e, men che meno, coercitive) in ordine alla libertà di scelta.
10. Se la gravata determinazione, a fronte della esclusa configurabilità di una condotta connotata da “aggressività” ex artt. 24 e 25 del Codice del consumo, deve in parte qua essere annullata, si dimostra, diversamente, condivisibile il giudizio di “ingannevolezza” dall’Autorità accreditato con riferimento alla condotta, come sopra descritta, tenuta da Amazon.
10.1 Va, in proposito, rammentato che, secondo quanto stabilito dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 206 del 2005 (rubricato “Azioni ingannevoli”), “ è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso …”.
L’art. 22, comma 1, dello stesso Codice del consumo (rubricato “Omissioni ingannevoli”), prevede che assume tale connotazione “una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
In disparte la considerazione in ordine all’effetto di depotenziamento dell’illiceità della condotta che, con riferimento al carattere incompleto e/o elusivo del messaggio, è suscettibile di determinare l’eventuale vantaggiosità, in termini economici, dell’offerta (“atteso che le norme del codice del consumo non contemplano alcun tipo di “compensazione” tra informazioni omesse e effettiva sussistenza di profili di convenienza, mirando le norme suddette a prevenire un indebito condizionamento delle scelte dei consumatori a qualunque aspetto dell’offerta esse attengano”: cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 5 maggio 2016, n. 5259), va parimenti escluso che, ai fini della configurazione dell’illecito consumeristico, rilevi la concreta individuazione dell’impatto, sulla platea dei potenziali utenti, indotto dagli effetti prodotti dalla condotta.
La potenzialità lesiva in quest’ultima ravvisabile integra, infatti, un illecito di pericolo, per la cui configurazione è sufficiente l’idoneità della condotta stessa ad incidere potenzialmente sulla libera determinazione del consumatore, anche all’esito di un giudizio prognostico ex ante ed indipendentemente dal pregiudizio causato in concreto al comportamento dei destinatari, indotti ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 5619).
10.2 Eliminati dal perimetro di attenzione i sopra esaminati profili di interesse, l’anticipata valutazione in termini di ingannevolezza della condotta nel caso in esame posta in essere da Amazon non può non ricevere conferma.
Come in precedenza riportato, il carattere di “intenzionalità” che viene accreditato all’azione posta in essere dal consumatore al momento iniziale del processo che conduce all’acquisto (click sul pulsante “Imposta ora”), incontra un profilo potenzialmente decettivo nella pre-impostazione dell’acquisto con carattere di “ periodicità” (a scapito dell’opzione “ acquisto singolo”), sia per prodotti venduti da Amazon, sia per prodotti venduti da terzi sul marketplace.
La pre-impostazione della scelta sulla periodicità del acquisto, ancorché reversibile per effetto di successive e separate azioni da parte dell’utente/consumatore, si rivela infatti suscettibile, considerando soprattutto l’estesissima platea dei potenziali fruitori di acquisti on-line, a determinare un effetto di “ingannevolezza”, con attitudine induttiva – anche nei confronti di coloro non interessati dal programma IeR (“Iscriviti e Risparmia”), ma, diversamente, orientati su un acquisto “singolo” – all’assunzione di un’opzione “non desiderata”.
Ciò, segnatamente, rileva laddove si consideri il configurato procedimento di disattivazione dell’opzione (si ripete, pre-impostata sul carattere di periodicità dell’acquisto), ovvero sulle modalità di opt-out, con riveniente restituzione dell’utente ad una possibilità di scelta di acquisito anche “singola”.
Come indicato nel gravato provvedimento, “ diversamente da quanto affermato dai professionisti, si rileva … che nella pagina di check-out … non è richiesta una specifica azione del consumatore (ad es. cliccare un pulsante) per “confermare” l’iscrizione al Programma IeR, in quanto tale iscrizione – data la pre-selezione della casella di acquisto periodico nella prima pagina, effettuata di default dai professionisti – consegue automaticamente alla finalizzazione dell’acquisto da parte del consumatore. Peraltro, nella pagina di check-out in cui è possibile finalizzare l’acquisto, il pulsante evidenziato da cliccare a tale scopo non fa alcuna menzione della consegna periodica, recando solo la dicitura “Acquista ora”; solo al di sotto dello stesso, con minore evidenza, è indicato – insieme a numerose altre informazioni - che, procedendo all’ordine, il cliente accetta i termini e le condizioni del Programma IeR”.
Il sistema di pre-selezione configurato da Amazon con riferimento alla scelta relativa all’acquisto periodico (“IeR”), dimostra potenzialità decettiva, con riferimento ad una indifferenziata platea di iscritti, quanto all’assunzione – in difetto di una compiuta, chiara ed esaustiva, informazione – di una decisione comportante, unitamente all’acquisto del prodotto, la preventiva abilitazione all’acquisto periodico.
Con la conseguenza che l’utente, non interessato ad un acquisito periodico, si trovava onerato a rientrare nella pagina precedente e ad attivarsi, specificamente, per deselezionare tale opzione.
Né, come condivisibilmente rilevato nella determinazione oggetto di censura, “le indicazioni rese alla clientela circa la possibilità di recedere senza costi dall’opzione pre-spuntata di acquisto periodico … sono sufficienti a reintegrare pienamente la libertà di scelta del consumatore, in quanto si collocano temporalmente in un momento successivo alla pre-selezione effettuata a monte dal professionista. A tale momento l’effetto dell’opzione pre-spuntata si è già prodotto e l’utente è costretto ad attivarsi specificamente – tramite il recesso – per disinnescarlo”.
10.3 La pratica commerciale portata all’attenzione di questo decidente, si pone quindi in contrasto con il canone di diligenza professionale, di cui all’art. 20 del Codice del consumo, alla cui esigibilità da parte di un operatore dimensionalmente caratterizzato come Amazon corrisponde la configurazione di interfacce online, relative ai processi di acquisto, suscettibili di garantire la preservazione del necessario carattere di libertà e consapevolezza delle scelte commerciali.
In tal senso, la pre-selezione dell’opzione di acquisto periodico avrebbe dovuto imporre, al fine di non occasionare una modalità di scelta commerciale non pienamente (e consapevolmente) “libera” da parte dell’utente/consumatore, l’attivabilità, ad opera di quest’ultimo, di un’opzione commerciale omogeneamente caratterizzata quanto all’evidenza grafica ed alla tempistica di attivazione.
11. Ribadita, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, l’illiceità della condotta posta in essere dalla parte ricorrente sotto il solo profilo dell’ingannevolezza (e non anche del tenore “aggressivo” della stessa), viene ora in considerazione la (pure) censurata commisurazione della sanzione imposta da AGCM, pari nella fattispecie al massimo edittale (dieci milioni di euro).
11.1 Va, in primo luogo, disattesa la doglianza, con la quale Amazon ha contestato l’applicabililità delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 27 del Codice del Consumo (modificato con D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26), recanti un innalzamento delle già sanzioni pecuniarie.
Nell’osservare come il citato testo di legge modificativo sia entrato in vigore alla data del 2 aprile 2023, va rilevato come la condotta sanzionata sia stata posta in essere almeno a far tempo dal 5 aprile 2023 (data della segnalazione ricevuta da AGCM ad opera di un consumatore) ed era ancora in corso al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio: per l’effetto, dovendosi escludendosi il ricorrere di alcuna ipotesi di preclusa retroattività dell’applicata misura afflittiva.
11.2 Quanto alla pure denunciata sproporzione della sanzione irrogata, si osserva che l’Autorità, in applicazione dei criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981 (gravità della violazione, opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, personalità dell’agente, condizioni economiche dell’impresa stessa), ha valutato la condotta, tenendo conto:
- della specificità del settore dell’e -commerce nel quale la modalità di vendita a distanza indebolisce di fatto il consumatore acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista;
- della particolare natura del profilo di scorrettezza, caratterizzato da modalità aggressive di acquisizione del consenso del consumatore rispetto all’acquisto periodico, idonee a indebitamente condizionarlo all’acquisto ripetuto di una serie di prodotti, e ciò anche laddove alla soddisfazione dei propri bisogni sia sufficiente uno solo, con conseguente impiego di risorse economiche per beni non desiderati;
- della dimensione economica del professionista.
Se vanno disattese le considerazioni con le quali Amazon assume che la determinazione dell’ammontare della sanzione sarebbe intervenuto, ad opera della procedente Autorità, prendendo in considerazione il fatturato dell’intero gruppo Amazon (laddove nel provvedimento gravato si dà espressamente conto del fatturato realizzato, nell’esercizio 2022, dalle ricorrenti Amazon ER RO S. à r.l. ed Amazon EU S. à r.l.), deve invece determinarsi, nell’esercizio delle prerogative di cui all’art. 134, lett. c) c.p.a., una riduzione dell’ammontare della sanzione inflitta.
Se, infatti, quest’ultima è stata determinata con riferimento ad un illecito caratterizzato da ingannevolezza ed aggressività della condotta dall’Autorità stigmatizzata (con affermata violazione dei parametri di cui agli artt. 20, 24 e 25 del Codice del consumo), la divisata sussumibilità della fattispecie nel solo paradigma dell’art. 20, impone una riduzione dell’importo ingiunto alla metà dell’ammontare originariamente configurato: il quale, conseguentemente, va portato da € 10.000.000,00 (euro dieci milioni) ad € 5.000,000,00 (euro cinque milioni).
12. L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ridetermina la sanzione comminata nella misura di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO