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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/09/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. 106/22 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 106/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 31.1.22 e posta in decisione all'udienza collegiale del
26.3.25
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
ordinaria ex art.2901 cc
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
102002 Castel Mella (BS), Via Cavour 16/U, c.f. , CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Perugini del foro di Brescia (c.f.
, PEC: , CodiceFiscale_2 Email_1
suo procuratore e domiciliatario in Brescia, Via Zima 1/A, per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di cita-zione introduttivo del giudizio di primo grado ed estesa anche al grado di appello. APPELLANTE nel procedimento RG 106/22
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
San Cristoforo n.40 CF rappresentata e difesa CodiceFiscale_3
dall'avvocato Cristina Guatta del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario in Brescia, Via Angelo Inganni 25, giusta procura in atti;
APPELLANTE nel procedimento RG 124/22, riunito
c o n t r o
in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, con sede a Sondrio (SO), Piazza Garibaldi n.
16, C.F. / P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Enzo P.IVA_1
Bosio del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Brescia (BS), via Aldo Moro n. 54 giusta procura in atti;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1798/21 del
1.7.21
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte di appello di Brescia, contrariis rejectis e con rifusione delle spese del giudizio, in riforma dell'appellata sentenza n. 1798/21 in data 1/7/2021 del Tribunale di Brescia:
nel merito: respingere le domande proposte dalla Controparte_1
siccome infondate sia in fatto che in diritto;
[...]
in via istruttoria: si chiede che venga ordinata alla la esibizione Parte_3
di tutta la documentazione relativa a tutti i rapporti intrattenuti con il sig.
e con la società FE srl., nonché di tutta la Parte_1
documentazione relativa alla istruttoria svolta dalla banca per la concessione degli affidamenti e sconfinamenti del rapporto di conto corrente indicato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
si chiede inoltre l'ammissione di prove per interrogatorio formale del legale rappresentante della (sui capp. 1 e 13) e Parte_3
di prove per testimoni a prova diretta sulle circostanze seguenti, da intendersi tutte precedute dall'inciso “vero che”:
1) la ha sempre saputo della esistenza degli Parte_3
immobili per cui è causa, ma non ha mai inteso impiegarli come garanzia del proprio credito ritenendoli di infimo valore;
2) il primo dei suddetti immobili è un monolocale, sito in Pisogne, che fu acquistato nel 1996 al prezzo di lire 50.000.000;
3) detto immobile è sempre stato abitato dalla madre del sig. Pt_1
(sig.ra ); CP_2
4) gli accordi di separazione prevedevano che detto immobile continuasse ad essere utilizzato dalla sig.ra , a favore della quale la CP_2
convenuta ha costituito un usufrutto vitalizio parallelamente Pt_2
all'acquisto;
5) l'altro immobile è sito in Darfo Boario Terme, si tratta di un monolocale che fu acquistato nel 2004 al prezzo di euro 54.000,00; 6) i coniugi convenuti si erano sposati nel 1981;
7) fra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della separazione dei beni;
8) negli oltre trent'anni di matrimonio la moglie aveva rinunciato alla attività lavorativa (in precedenza espletata) per dedicarsi interamente alla famiglia;
9) gli immobili per cui è causa erano stati acquistati dal solo in Pt_1
entrambi i casi ricorrendo ai mutui fondiari erogati dalla Banca di Valle
Camonica;
10) tramite l'attività prestata nella famiglia, la moglie aveva contribuito alla formazione dei risparmi necessari per il pagamento di tali mutui;
11) la stessa non aveva beneficiato della utilità di detti immobili, uno dei quali fin dall'acquisto fu concesso in uso gratuito alla suocera;
12) all'epoca della separazione, la moglie viveva con la figlia Per_1
ed entrambe erano prive di attività lavorativa;
[...]
13) i funzionari della società attrice erano informati dei monolocali per cui
è causa, ma hanno manifestato disinteresse all'utilizzo di detti immobili per la garanzia del credito, ritenendoli di valore troppo basso rispetto alla ingente entità degli affidamenti e sconfinamenti erogati.
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli: da Darfo Persona_1
(BS); da AP del CO (BS); da Tes_1 Tes_2
Chiampo (VI).
Per l'appellata
In via principale : respingere l'impugnazione proposta sia da Parte_1
, che da , essendo le impugnazioni infondate in fatto
[...] Parte_2 e diritto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza emessa dal
Tribunale di Brescia n. 1798/2021 pubblicata in data 01/07/2021, che ha accolto in primo grado le domande della;
Parte_3
In via istruttoria : rigettare le istanze istruttorie formulate dagli appellanti sia con riguardo alla prova orale che con riguardo alla richiesta di esibizione documentale, per i motivi di cui alla comparsa di risposta in appello ed alle memorie ex art. 183 cpc. del giudizio di primo grado.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, ammettere anche la prova contraria sugli stessi capitoli e con gli stessi testi, come chiesta in sede di memoria istruttoria in primo grado
In ogni caso : con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio ed
[...] Parte_1 Parte_2
rappresentando che:
- a garanzia del credito vantato nei confronti di FE s.r.l., di cui al contratto di conto corrente n. 05888/71 del 9 settembre 2008, il convenuto aveva prestato due fideiussioni, il 10 settembre 2008 e il 12 gennaio 2012,
rispettivamente, per euro 400.000,00 ed euro 100.000,00; a seguito della dichiarazione di fallimento di FE s.r.l., con sentenza n. 115/2015
emessa dal Tribunale di Brescia il 5 maggio 2015, aveva ottenuto il decreto n. 5737/2015 del 7 agosto 2015 con cui questo aveva ingiunto allo
Zigliani il pagamento del credito di FE s.r.l., pari allora ad euro
551.575,93, oltre agli interessi, nei limiti delle fideiussioni;
il decreto ingiuntivo non era stato opposto ed era stato munito di formula esecutiva il 1° febbraio 2016;
- con atto del 20 novembre 2014, denominato “cessione di beni immobili in adempimento di obbligo di trasferimento”, aveva trasferito alla Pt_1
il diritto di proprietà dell'immobile sito in Pisogne, via Valeriana, Pt_2
n. 4/a, identificato in catasto al foglio 18, particella 3096/3, e degli immobili siti in Darfo Boario Terme, via Fucine, identificati in catasto al foglio 14, particelle 1133/7, 1133/17, 1133/30, 1133/1, 1133/2; in data 20
novembre 2014, la aveva donato a il diritto di Pt_2 CP_2
usufrutto con oggetto l'immobile sito in Pisogne;
la cessione era stata eseguita in adempimento dell'accordo di separazione personale dei convenuti omologato da questo Tribunale con decreto n. 7620/2014.
L'attrice domandava pertanto revocarsi le cessioni ai sensi dell'art. 2901
c.c., con dichiarazione di inefficacia nei propri confronti.
si costituiva in giudizio in data 2.2.2020, assumendo che: Parte_1
- si era sposato con la convenuta nel 1981 in regime di separazione dei beni;
in costanza di matrimonio, la convenuta si era dedicata interamente alla famiglia;
aveva acquistato la proprietà degli immobili litigiosi,
contraendo mutui fondiari, al cui pagamento aveva contribuito la convenuta in modo determinante;
- all'epoca della separazione, la convenuta viveva con la figlia ed Per_1
entrambe erano disoccupate;
il valore degli immobili era di circa €
100.000,00 e nessuna Banca aveva mai preteso la costituzione di ipoteca sulla proprietà degli stessi;
egli pertanto non aveva alcun interesse a sottrarre i beni alle garanzie prestate.
Domandava, pertanto, il rigetto della domanda.
si costituiva in giudizio in data 14.2.2020, assumendo che: Parte_2
- i due trasferimenti erano stati il riconoscimento dell'apporto che aveva fornito alla famiglia in costanza di matrimonio;
- dal mese di gennaio 2018, aveva locato l'immobile sito in Pisogne, dopo il decesso di sua suocera, l'immobile di Darfo invece era CP_2
stato concesso in locazione a terzi da aprile 2017;
- controparte non aveva provato in alcun modo che ella fosse conscia di provocare alcun pregiudizio ai creditori.
Domandava, pertanto, il rigetto della domanda.
Senza ulteriore attività istruttoria all'udienza del 1° luglio 2021, fatte precisare le conclusioni e discussa oralmente la causa, il Tribunale di
Brescia in composizione monocratica pronunciava sentenza, n.1798/21,
dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
revocava l'atto e condannava ed al Parte_1 Parte_2
rimborso a favore di delle spese Controparte_1
processuali.
Il Tribunale riteneva che:
- era incontestato e pertanto provato che il convenuto aveva garantito nei limiti di € 500.000,00 i debiti di FE s.r.l.; la circostanza era comunque provata documentalmente;
- parimenti incontestato e documentalmente provato era l'avvenuto trasferimento e l'identificazione degli immobili interessati;
- l'operazione non era riconducibile allo schema “preliminare-atto definitivo”, anche perché in tal caso si sarebbe trattato di preliminare di donazione;
bensì essa doveva essere intesa nella sua unitarietà, di modo che la volontà dispositiva fosse sostanzialmente unica e già riferibile all'accordo di separazione, mentre l'atto di trasferimento, giustamente aggredito dall'attrice perché ad esso era imputabile il depauperamento
(anche materiale) del patrimonio del debitore, quindi la definitiva diminuzione della garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.), aveva anche una giustificazione causale esterna nell'accordo separativo;
i presupposti dell'azione dovevano essere accertati con riferimento al solo atto di trasferimento, pur nella rilevanza dell'accordo separativo quale sua causa esterna, tale da qualificarlo come atto volontario e non dovuto;
- l'eventus damni si concretizzava nella variazione quantitativa del patrimonio di parte attrice aveva allegato che il convenuto si era Pt_1
spogliato di tutti gli immobili di proprietà e la circostanza era incontestata;
non rilevava il valore dei beni litigiosi, poiché era rilevante soltanto l'incidenza dell'atto revocando sulla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. e quindi sulla prospettiva del creditore di ottenere soddisfazione
(coattiva) anche solo parziale delle proprie ragioni;
nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., l'attrice aveva per la verità allegato che il convenuto risultava intestatario solo di alcune minuscole porzioni di terreno del tutto prive di valore commerciale;
tale rappresentazione era tardiva e perciò irrilevante e comunque non influente sul danno arrecato al creditore;
- quanto alla scientia damni, era pacifico che il convenuto fosse amministratore di FE srl ed era provato in via presuntiva che in quanto tale fosse a conoscenza delle condizioni della società; l'atto di cessione è datato 20.11.2014 mentre l'atto di separazione è datato
1.4.2014; la breve distanza temporale tra i due atti e tra questi e la sentenza di fallimento, in assenza di specifica contestazione consolidavano la presunzione di notorietà dell'insolvenza; inoltre quale fideiussore Pt_1
poteva attendersi di essere destinatario della pretesa di pagamento del credito garantito;
infine, l'involontarietà del pregiudizio non era credibile in quanto l'articolo 5 dell'accordo separativo non accennava alla funzione compensativa dei trasferimenti immobiliari né specificava quale fosse stato il contributo della convenuta alla vita famigliare;
- la clausola 6 dell'accordo, per cui «i coniugi dichiarano di aver definito
ogni rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio e di non aver più
nulla da pretendere l'uno dall'altro a tale titolo» era una clausola di stile;
la gratuità dell'atto trovava riscontro nell'impegno del convenuto di contribuire al mantenimento della convenuta e, indirettamente, a quello della figlia, mediante il pagamento alla convenuta dell'assegno mensile di euro 1.500,00 ciascuna (clausola numero 4) e l'assegnazione della casa familiare alla convenuta (clausola n. 2). Quest'ultima, ancorché impropria perché inutile attesa la proprietà dell'immobile in capo alla convenuta, era significativa in uno alle altre condizioni perché esprimeva la gravosità
delle condizioni di separazione per la posizione del convenuto, poiché, una volta rispettate, lo si sarebbe ritrovato privato del godimento della Pt_1
casa familiare, spogliato di ogni immobile (con il conseguente onere di trovarsi aliunde un'abitazione), debitore della somma mensile di euro
3.000,00 nei confronti della convenuta;
- le spese seguivano la soccombenza.
***
Avverso la sentenza proponevano separatamente appello Parte_1
e , chiedendo entrambi la riforma della sentenza ed il rigetto Parte_2
delle domande proposte da Controparte_1
Si costituiva e, in via preliminare, domandava Parte_3
la riunione del procedimento n. 10672002 introdotto da con quello Pt_1
iscritto al n. di RG 124/22, instaurato da;
nel merito Parte_2
contestava la fondatezza degli appelli chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 8.6.22 la Corte dichiarava la contumacia di Pt_2
, regolarmente citata e non costituitasi nel giudizio 106/22 RG;
[...]
disponeva la riunione al presente procedimento con quello iscritto al n.
124/22 e invitava le parti a precisare le conclusioni alla udienza del
12.3.2025, poi differita al 26.3.25.
In tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto motivi sostanzialmente sovrapponibili Pt_2 Pt_1
che, pertanto, si trattano insieme.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui vi si afferma che “il valore degli immobili è di circa €
100.000,00” e in cui il giudice ha negato il diritto di provare le circostanze sopra indicate, benché ritualmente dedotte, senza effettuare alcun accertamento sul valore dei cespiti all'epoca della cessione, così ritenendo provato l'eventus damni.
Sostengono che il prezzo di acquisto degli immobili era pari a circa €
79.000,00; ne seguirebbe che il valore delle cessioni, tenuto conto che quella dell'immobile di Pisogne veniva contestualmente gravata da usufrutto vitalizio in favore della madre di (doc. 9 , e Pt_1 Pt_1
tenuto conto dei prezzi di acquisto e della vetustà dei monolocali nonché
della notoria crisi del mercato immobiliare nel periodo di riferimento
(2014), potrebbe verosimilmente stimarsi in non più di € 30.000-40.000,
valore inidoneo a soddisfare il credito della non vi sarebbe pertanto Pt_3
prova che l'atto abbia arrecato un concreto pregiudizio alla Pt_3
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento pressoché
univoco, richiamato anche dal primo giudice, ritiene che l''eventus damni'
sia ravvisabile non solo quando l'atto dispositivo determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito (Cass. n. 2400/2000), potendo tale presupposto consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore, secondo una valutazione operata
ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo (cfr. Cass. civ. n. 20896 del 2025 da ultimo).
Il debitore, con l'atto dispositivo in oggetto, ha trasferito il suo patrimonio immobiliare alla ex moglie, così rendendo più incerto il soddisfacimento del credito della senza contestare, come sottolineato dal primo Pt_3
giudice, che si trattava dei suoi unici beni e senza allegare, come sarebbe stato suo onere, la titolarità di altri immobili che potessero eventualmente rilevare a garanzia.
Pur volendo ritenere ammissibile la tardiva allegazione della Pt_2
effettuata solo con la seconda memoria ex art 183, comma VI, cpc,
secondo cui il convenuto «risulta intestatario solo di alcune minuscole
porzioni di terreno”, si tratterebbe comunque di beni che ella stessa ha definito “del tutto priv(i) di valore commerciale», e quindi irrilevanti ai fini della conservazione della garanzia patrimoniale della Pt_3
Anche, poi, a voler accogliere le deduzioni degli appellanti secondo cui gli immobili ceduti avrebbero un valore commerciale di € 30.000-40.000,
comunque l'uscita degli unici immobili dal patrimonio di per Pt_1
quanto di modesto valore, è lesiva della garanzia patrimoniale del creditore.
Dunque, è evidente l'incidenza depauperatoria che l'atto ha avuto sulla consistenza della garanzia patrimoniale in favore della e ciò rende Pt_3
superfluo, come già ritenuto dal primo giudice, l'accertamento dell'effettivo valore dei cespiti all'epoca della cessione.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità della statuizione secondo cui: l'atto di separazione e il relativo trasferimento erano complessivamente finalizzati alla sottrazione di beni ai creditori;
il verbale di separazione (punto 5) non faceva esplicita menzione delle sottese ragioni compensative evidenziate dai convenuti nei rispettivi scritti difensivi;
la clausola di definizione dei reciproci rapporti (punto 6) era una clausola di mero stile;
la compensazione dei sacrifici del coniuge debole era di regola un tema proprio della causa di divorzio con funzione prevalentemente satisfattiva dell'assegno divorzile;
nonostante la cessione dei cespiti, restava obbligato al mantenimento della moglie (€ Pt_1
1.500 mensili) e della figlia (€ 1.500 mensili) e la casa familiare veniva assegnata in uso alla moglie;
di conseguenza l'accordo di separazione si presentava eccessivamente gravoso per il marito, tanto da configurare un atto gratuito.
Sostengono, per converso, gli appellanti che per prassi consolidata, nei verbali di separazione (consensuale) non sarebbero mai esplicitate le ragioni compensative sottese agli accordi recepiti nel verbale, risultando le medesime assorbite dalla natura stessa di tali accordi e che la clausola 6
dell'accordo sarebbe essenziale al fine di attribuire al verbale di separazione consensuale il necessario carattere della intangibilità.
L'accordo non sarebbe affatto solutorio dell'obbligo di mantenimento, ma riguarderebbe invece dichiaratamente la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali scaturiti dal matrimonio.
Per le stesse ragioni, non vi sarebbe nulla di illogico nel fatto che, pur a fronte delle cessioni concordate, il marito abbia continuato a versare il contributo per il mantenimento della moglie e della figlia (le stesse all'epoca erano prive di attività lavorativa).
Ed ancora, per le stesse ragioni, proprio perché l'accordo di separazione non sarebbe solutorio dell'obbligo di mantenimento, risulterebbe del tutto irrilevante quale fosse la situazione reddituale del marito o il tenore di vita familiare esistente al momento della separazione, mentre non risulterebbe minimamente contestato che i coniugi si fossero sposati nel 1981 e che negli oltre trent'anni di matrimonio la moglie avesse rinunciato alla attività
lavorativa. Infine, per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare,
il Tribunale stesso avrebbe riconosciuto che la medesima era già di proprietà della moglie, sicché la clausola relativa sarebbe di mero stile, e non ve ne era alcun bisogno anche in considerazione del fatto che la figlia era già maggiorenne, e sarebbe stata inserita solo per chiarire che gli oneri delle relative utenze domestiche sarebbero restati a carico della moglie.
Il Tribunale avrebbe, quindi, errato nel ritenere l'accordo di separazione eccessivamente gravoso per il marito.
Dunque da parte di non vi sarebbe stata alcuna scientia damni. Pt_1
Infine il solo contesta che il Tribunale, insinuando la possibilità Pt_1
che l'atto sia simulato, incorrerebbe in evidente vizio di ultrapetizione.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della statuizione del Tribunale per cui la gratuità delle cessioni rende inutile indagare lo stato soggettivo della convenuta Pt_2
Al riguardo, il Tribunale avrebbe mancato di considerare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non sarebbero collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità
all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., risponderebbero, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di 'separazione consensuale' il quale,
sfuggendo -in quanto tale- da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio, e dall'altro a quello di un atto di vendita,
avrebbe una sua 'tipicità' propria la quale poi, volta a volta, potrebbe, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c.,
colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della
'gratuità', in ragione dell'eventuale ricorrenza o meno nel concreto, dei connotati di una sistemazione 'solutorio-compensativa' più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
I due motivi che precedono vanno esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi e vanno respinti in quanto infondati.
In primo luogo, va rilevato che gli appellanti non hanno censurato l'affermazione del primo giudice secondo cui fosse pienamente a Pt_1
conoscenza delle difficoltà economiche della società da lui amministrata,
FE s.r.l., debitrice principale, all'atto dell'accordo di separazione personale e delle successive cessioni, e in ordine al fatto che il credito fosse sorto anteriormente all'atto da revocare, essendosi appuntate le censure mosse con l'appello solo sulla non intenzionalità di volere recare un pregiudizio ai creditori con il predetto accordo e sulla natura onerosa e non gratuita dello stesso.
Quanto alla natura dell'accordo di separazione consensuale si osserva che
“…la giurisprudenza di legittimità, da tempo, riconosce che le
attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni
mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di
sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di
separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche
dell'atto di ‹‹donazione›› vero e proprio e, dall'altro, a quello di un atto di
vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto); tali
attribuzioni, sempre secondo il consolidato indirizzo di legittimità,
svelano una loro ‹‹tipicità››, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei
tratti della obiettiva ‹‹onerosità›› oppure di quelli della gratuità, ai fini
della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 cod. civ.,
in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una
sistemazione ‹‹solutorio - compensativa›› più ampia e complessiva, di
tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati solo riflessi,
patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza
matrimoniale (così già Cass., sez. 1, 23/03/2004 n. 5741; e, in senso
conforme, Cass., sez. 2, 25/10/2019, n. 27409; Cass., sez. 3, 30/12/2023,
n. 36562). L'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può, dunque,
farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare
il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non
adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente
in essere fino al momento della separazione. E tale accertamento, se
sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici,
sfugge al sindacato di legittimità (Cass., sez. 1, 10/04/2013, n. 8678). Se
ne trae la conseguenza che la qualificazione dell'atto dispositivo per cui è
causa come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipendeva
dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando
titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella
necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del
vincolo, giustificasse lo spostamento patrimoniale fra i coniugi. Ebbene,
la Corte d'appello ha puntualmente spiegato, in esito all'esame delle
risultanze istruttorie, che non risultava in alcun modo che il trasferimento
fosse stato effettuato in adempimento dell'obbligo di mantenimento
gravante sul (Omissis) nei confronti della moglie, ‹‹tanto più che in sede
di provvedimenti presidenziali non era stato posto a carico del medesimo
alcun assegno a favore della moglie”. E, in difetto di altri elementi che
lasciassero trasparire che la cessione dell'immobile avesse funzione
solutoria, ha, correttamente, escluso la natura onerosa dell'atto
dispositivo prospettata dall'odierno ricorrente, considerando di
conseguenza irrilevante la consapevolezza, in capo alla (omissis), del
pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, trattandosi di atto successivo
al sorgere del credito.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26127 del 2024; cfr. negli stessi termini tra le tante, Cass. ord 36562/2023).
Per discernere la gratuità ovvero l'onerosità dell'accordo di separazione è
necessario, dunque, indagare il contenuto di quest'ultimo in ordine all'eventuale presenza di una giustificazione dei trasferimenti immobiliari,
a fronte di una speculare obbligazione con funzione di riequilibrio o ristoro del contributo apportato al menage familiare, non essendo sufficiente, ai fini dell'onerosità, l'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento.
Ciò posto, la natura gratuita dell'accordo separativo tra gli appellanti,
appare evidente alla luce di plurimi fattori, come già evidenziato dal
Tribunale: in primo luogo, la era, pacificamente, proprietaria della Pt_2
casa familiare, il che escludeva la necessità di un trasferimento immobiliare, essendo la stessa già possidente;
in secondo luogo, l'accordo prevedeva l'impegno dello al mantenimento della e della Pt_1 Pt_2
figlia mediante il pagamento di un assegno mensile di euro 1.500,00 per ciascuna, il che esclude che il trasferimento immobiliare fosse dettato dall'esigenza di assicurare l'indipendenza economica della moglie.
In esito a tale accordo, quindi, lo rimaneva privo di ogni suo bene Pt_1
immobile (le porzioni di terreno che la sostiene essere rimasti Pt_2
ancora di sua proprietà, erano, infatti, prive di qualsiasi valore commerciale) e di una abitazione nonchè onerato del pagamento di un assegno mensile di euro 3.000,00, senza che nulla gli appellanti abbiano allegato in ordine a quale fosse il tenore di vita familiare esistente al momento della separazione e le rinunce lavorative fatte dalla moglie, al fine di fare ritenere che l'accordo de quo fosse finalizzato e ristorare il contributo apportato dalla al menage familiare durante il Pt_2
matrimonio e a riequilibrare il tenore di vita precedente, o in ordine alla situazione reddituale dello che solo se florida avrebbe giustificato Pt_1
la gravosità dell'impegno assunto.
A ciò si aggiunga, come giustamente sottolineato dal primo giudice, che l'accordo di separazione consensuale non fa alcuna menzione della ragione compensativa e/o remunerativa addotta dagli appellanti a giustificazione del trasferimento patrimoniale in favore dell'ex coniuge.
Questa Corte si è già pronunciata sul punto nell'ambito di altro giudizio
(n. 943/2021 RG) promosso da un diverso istituto bancario nei confronti degli odierni appellanti, affermando che, a fronte dell'unica giustificazione causale addotta da questi ultimi a sostegno del trasferimento della totalità dei beni di in favore della Pt_1 Pt_2
(compensazione dei sacrifici osservati da quest'ultima nell'interesse della famiglia durante la vita coniugale), il primo, che neppure ha contestato di essere stato consapevole dell'esposizione debitoria della società di cui era legale rappresentante e fideiussiore, avrebbe potuto, anche mediante rinvio ad un documento separato, rendere manifeste le ragioni sottese ad un accordo di separazione tanto squilibrato, che vede come unica parte avvantaggiata l'ex coniuge.
In assenza, dunque, di ulteriori elementi, l'atto di separazione deve presumersi gratuito, con la conseguenza che è sufficiente la prova della
scientia damni in capo allo già accertata dal primo giudice. Pt_1 Quanto all'elemento soggettivo della come già rilevato da questa Pt_2
Corte nel precedente sopra menzionato, il piano della gratuità non va confuso con quello della donazione, come sostiene parte appellante.
<
patrimoniali avvenute nell'ambito della separazione non implica affatto che le stesse siano state qualificate come donazioni.
Ed allo stesso tempo, il fatto che tali cessioni non possano essere qualificate come donazioni non implica che le stesse costituiscano negozi giuridici a titolo oneroso.
Questo perché se è vero che tutte le donazioni sono negozi gratuiti, non tutti i negozi gratuiti sono donazioni.
Occorre ricordare che un negozio è gratuito quando una parte ottiene un vantaggio senza dover sopportare un sacrificio equivalente.
Tuttavia, nel caso in esame quello che si ravvisa è un negozio gratuito economicamente interessato, ovvero, un negozio in cui una parte – nel caso in esame – ottiene un vantaggio senza pagare un Parte_2
corrispettivo, mentre la parte che compie l'atto che avvantaggia l'altro –
nel caso in esame – non necessariamente è spinta da Parte_1
spirito di liberalità, ben potendo la determinazione di cedere la proprietà
immobiliare senza alcuna contropartita derivare da altre considerazioni,
comunque di rilievo sul piano economico.
Nel caso di specie, infatti, mediante le cessioni oggetto di causa, Pt_1
ha soddisfatto sia l'interesse apparente di ricompensare l'ex coniuge per i sacrifici fatti nell'interesse della famiglia, sia quello di salvaguardare i propri beni dall'aggressione creditoria.
L'animus del cedente è, pertanto, incompatibile con lo schema negoziale della donazione>>.
Anche in questo caso, come nell'altro giudizio, costituendo le cessioni oggetto di causa atti a titolo gratuito, pacificamente posteriori rispetto al sorgere del credito, appare superfluo indagare l'elemento soggettivo in capo alla Pt_2
*****
L'appello va, quindi, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità
ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
dello scaglione di riferimento (parametri minimi), scaglione compreso tra
€ 520.001,00 ed € 1.000.000,00). Non vengono liquidate le spese relative alla fase istruttoria in quanto non menzionate in sede di nota spese.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e da avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1798/21 del 1.7.21 che, per l'effetto,
conferma integralmente;
-condanna ed al pagamento, in solido, Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado che liquida in favore di Parte_3
in € 2.853,00 per la fase di studio, € 1.659,00 per la fase
[...]
introduttiva, ed € 4.744,00 per la fase decisoria, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute;
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di ed Parte_1 Parte_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 agosto 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 106/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 31.1.22 e posta in decisione all'udienza collegiale del
26.3.25
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
ordinaria ex art.2901 cc
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
102002 Castel Mella (BS), Via Cavour 16/U, c.f. , CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Perugini del foro di Brescia (c.f.
, PEC: , CodiceFiscale_2 Email_1
suo procuratore e domiciliatario in Brescia, Via Zima 1/A, per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di cita-zione introduttivo del giudizio di primo grado ed estesa anche al grado di appello. APPELLANTE nel procedimento RG 106/22
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
San Cristoforo n.40 CF rappresentata e difesa CodiceFiscale_3
dall'avvocato Cristina Guatta del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario in Brescia, Via Angelo Inganni 25, giusta procura in atti;
APPELLANTE nel procedimento RG 124/22, riunito
c o n t r o
in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, con sede a Sondrio (SO), Piazza Garibaldi n.
16, C.F. / P.IVA rappresentata e difesa dall'avv. Enzo P.IVA_1
Bosio del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Brescia (BS), via Aldo Moro n. 54 giusta procura in atti;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1798/21 del
1.7.21
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte di appello di Brescia, contrariis rejectis e con rifusione delle spese del giudizio, in riforma dell'appellata sentenza n. 1798/21 in data 1/7/2021 del Tribunale di Brescia:
nel merito: respingere le domande proposte dalla Controparte_1
siccome infondate sia in fatto che in diritto;
[...]
in via istruttoria: si chiede che venga ordinata alla la esibizione Parte_3
di tutta la documentazione relativa a tutti i rapporti intrattenuti con il sig.
e con la società FE srl., nonché di tutta la Parte_1
documentazione relativa alla istruttoria svolta dalla banca per la concessione degli affidamenti e sconfinamenti del rapporto di conto corrente indicato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
si chiede inoltre l'ammissione di prove per interrogatorio formale del legale rappresentante della (sui capp. 1 e 13) e Parte_3
di prove per testimoni a prova diretta sulle circostanze seguenti, da intendersi tutte precedute dall'inciso “vero che”:
1) la ha sempre saputo della esistenza degli Parte_3
immobili per cui è causa, ma non ha mai inteso impiegarli come garanzia del proprio credito ritenendoli di infimo valore;
2) il primo dei suddetti immobili è un monolocale, sito in Pisogne, che fu acquistato nel 1996 al prezzo di lire 50.000.000;
3) detto immobile è sempre stato abitato dalla madre del sig. Pt_1
(sig.ra ); CP_2
4) gli accordi di separazione prevedevano che detto immobile continuasse ad essere utilizzato dalla sig.ra , a favore della quale la CP_2
convenuta ha costituito un usufrutto vitalizio parallelamente Pt_2
all'acquisto;
5) l'altro immobile è sito in Darfo Boario Terme, si tratta di un monolocale che fu acquistato nel 2004 al prezzo di euro 54.000,00; 6) i coniugi convenuti si erano sposati nel 1981;
7) fra i coniugi vigeva il regime patrimoniale della separazione dei beni;
8) negli oltre trent'anni di matrimonio la moglie aveva rinunciato alla attività lavorativa (in precedenza espletata) per dedicarsi interamente alla famiglia;
9) gli immobili per cui è causa erano stati acquistati dal solo in Pt_1
entrambi i casi ricorrendo ai mutui fondiari erogati dalla Banca di Valle
Camonica;
10) tramite l'attività prestata nella famiglia, la moglie aveva contribuito alla formazione dei risparmi necessari per il pagamento di tali mutui;
11) la stessa non aveva beneficiato della utilità di detti immobili, uno dei quali fin dall'acquisto fu concesso in uso gratuito alla suocera;
12) all'epoca della separazione, la moglie viveva con la figlia Per_1
ed entrambe erano prive di attività lavorativa;
[...]
13) i funzionari della società attrice erano informati dei monolocali per cui
è causa, ma hanno manifestato disinteresse all'utilizzo di detti immobili per la garanzia del credito, ritenendoli di valore troppo basso rispetto alla ingente entità degli affidamenti e sconfinamenti erogati.
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli: da Darfo Persona_1
(BS); da AP del CO (BS); da Tes_1 Tes_2
Chiampo (VI).
Per l'appellata
In via principale : respingere l'impugnazione proposta sia da Parte_1
, che da , essendo le impugnazioni infondate in fatto
[...] Parte_2 e diritto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza emessa dal
Tribunale di Brescia n. 1798/2021 pubblicata in data 01/07/2021, che ha accolto in primo grado le domande della;
Parte_3
In via istruttoria : rigettare le istanze istruttorie formulate dagli appellanti sia con riguardo alla prova orale che con riguardo alla richiesta di esibizione documentale, per i motivi di cui alla comparsa di risposta in appello ed alle memorie ex art. 183 cpc. del giudizio di primo grado.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione, ammettere anche la prova contraria sugli stessi capitoli e con gli stessi testi, come chiesta in sede di memoria istruttoria in primo grado
In ogni caso : con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio ed
[...] Parte_1 Parte_2
rappresentando che:
- a garanzia del credito vantato nei confronti di FE s.r.l., di cui al contratto di conto corrente n. 05888/71 del 9 settembre 2008, il convenuto aveva prestato due fideiussioni, il 10 settembre 2008 e il 12 gennaio 2012,
rispettivamente, per euro 400.000,00 ed euro 100.000,00; a seguito della dichiarazione di fallimento di FE s.r.l., con sentenza n. 115/2015
emessa dal Tribunale di Brescia il 5 maggio 2015, aveva ottenuto il decreto n. 5737/2015 del 7 agosto 2015 con cui questo aveva ingiunto allo
Zigliani il pagamento del credito di FE s.r.l., pari allora ad euro
551.575,93, oltre agli interessi, nei limiti delle fideiussioni;
il decreto ingiuntivo non era stato opposto ed era stato munito di formula esecutiva il 1° febbraio 2016;
- con atto del 20 novembre 2014, denominato “cessione di beni immobili in adempimento di obbligo di trasferimento”, aveva trasferito alla Pt_1
il diritto di proprietà dell'immobile sito in Pisogne, via Valeriana, Pt_2
n. 4/a, identificato in catasto al foglio 18, particella 3096/3, e degli immobili siti in Darfo Boario Terme, via Fucine, identificati in catasto al foglio 14, particelle 1133/7, 1133/17, 1133/30, 1133/1, 1133/2; in data 20
novembre 2014, la aveva donato a il diritto di Pt_2 CP_2
usufrutto con oggetto l'immobile sito in Pisogne;
la cessione era stata eseguita in adempimento dell'accordo di separazione personale dei convenuti omologato da questo Tribunale con decreto n. 7620/2014.
L'attrice domandava pertanto revocarsi le cessioni ai sensi dell'art. 2901
c.c., con dichiarazione di inefficacia nei propri confronti.
si costituiva in giudizio in data 2.2.2020, assumendo che: Parte_1
- si era sposato con la convenuta nel 1981 in regime di separazione dei beni;
in costanza di matrimonio, la convenuta si era dedicata interamente alla famiglia;
aveva acquistato la proprietà degli immobili litigiosi,
contraendo mutui fondiari, al cui pagamento aveva contribuito la convenuta in modo determinante;
- all'epoca della separazione, la convenuta viveva con la figlia ed Per_1
entrambe erano disoccupate;
il valore degli immobili era di circa €
100.000,00 e nessuna Banca aveva mai preteso la costituzione di ipoteca sulla proprietà degli stessi;
egli pertanto non aveva alcun interesse a sottrarre i beni alle garanzie prestate.
Domandava, pertanto, il rigetto della domanda.
si costituiva in giudizio in data 14.2.2020, assumendo che: Parte_2
- i due trasferimenti erano stati il riconoscimento dell'apporto che aveva fornito alla famiglia in costanza di matrimonio;
- dal mese di gennaio 2018, aveva locato l'immobile sito in Pisogne, dopo il decesso di sua suocera, l'immobile di Darfo invece era CP_2
stato concesso in locazione a terzi da aprile 2017;
- controparte non aveva provato in alcun modo che ella fosse conscia di provocare alcun pregiudizio ai creditori.
Domandava, pertanto, il rigetto della domanda.
Senza ulteriore attività istruttoria all'udienza del 1° luglio 2021, fatte precisare le conclusioni e discussa oralmente la causa, il Tribunale di
Brescia in composizione monocratica pronunciava sentenza, n.1798/21,
dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
revocava l'atto e condannava ed al Parte_1 Parte_2
rimborso a favore di delle spese Controparte_1
processuali.
Il Tribunale riteneva che:
- era incontestato e pertanto provato che il convenuto aveva garantito nei limiti di € 500.000,00 i debiti di FE s.r.l.; la circostanza era comunque provata documentalmente;
- parimenti incontestato e documentalmente provato era l'avvenuto trasferimento e l'identificazione degli immobili interessati;
- l'operazione non era riconducibile allo schema “preliminare-atto definitivo”, anche perché in tal caso si sarebbe trattato di preliminare di donazione;
bensì essa doveva essere intesa nella sua unitarietà, di modo che la volontà dispositiva fosse sostanzialmente unica e già riferibile all'accordo di separazione, mentre l'atto di trasferimento, giustamente aggredito dall'attrice perché ad esso era imputabile il depauperamento
(anche materiale) del patrimonio del debitore, quindi la definitiva diminuzione della garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.), aveva anche una giustificazione causale esterna nell'accordo separativo;
i presupposti dell'azione dovevano essere accertati con riferimento al solo atto di trasferimento, pur nella rilevanza dell'accordo separativo quale sua causa esterna, tale da qualificarlo come atto volontario e non dovuto;
- l'eventus damni si concretizzava nella variazione quantitativa del patrimonio di parte attrice aveva allegato che il convenuto si era Pt_1
spogliato di tutti gli immobili di proprietà e la circostanza era incontestata;
non rilevava il valore dei beni litigiosi, poiché era rilevante soltanto l'incidenza dell'atto revocando sulla responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. e quindi sulla prospettiva del creditore di ottenere soddisfazione
(coattiva) anche solo parziale delle proprie ragioni;
nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., l'attrice aveva per la verità allegato che il convenuto risultava intestatario solo di alcune minuscole porzioni di terreno del tutto prive di valore commerciale;
tale rappresentazione era tardiva e perciò irrilevante e comunque non influente sul danno arrecato al creditore;
- quanto alla scientia damni, era pacifico che il convenuto fosse amministratore di FE srl ed era provato in via presuntiva che in quanto tale fosse a conoscenza delle condizioni della società; l'atto di cessione è datato 20.11.2014 mentre l'atto di separazione è datato
1.4.2014; la breve distanza temporale tra i due atti e tra questi e la sentenza di fallimento, in assenza di specifica contestazione consolidavano la presunzione di notorietà dell'insolvenza; inoltre quale fideiussore Pt_1
poteva attendersi di essere destinatario della pretesa di pagamento del credito garantito;
infine, l'involontarietà del pregiudizio non era credibile in quanto l'articolo 5 dell'accordo separativo non accennava alla funzione compensativa dei trasferimenti immobiliari né specificava quale fosse stato il contributo della convenuta alla vita famigliare;
- la clausola 6 dell'accordo, per cui «i coniugi dichiarano di aver definito
ogni rapporto patrimoniale nascente dal matrimonio e di non aver più
nulla da pretendere l'uno dall'altro a tale titolo» era una clausola di stile;
la gratuità dell'atto trovava riscontro nell'impegno del convenuto di contribuire al mantenimento della convenuta e, indirettamente, a quello della figlia, mediante il pagamento alla convenuta dell'assegno mensile di euro 1.500,00 ciascuna (clausola numero 4) e l'assegnazione della casa familiare alla convenuta (clausola n. 2). Quest'ultima, ancorché impropria perché inutile attesa la proprietà dell'immobile in capo alla convenuta, era significativa in uno alle altre condizioni perché esprimeva la gravosità
delle condizioni di separazione per la posizione del convenuto, poiché, una volta rispettate, lo si sarebbe ritrovato privato del godimento della Pt_1
casa familiare, spogliato di ogni immobile (con il conseguente onere di trovarsi aliunde un'abitazione), debitore della somma mensile di euro
3.000,00 nei confronti della convenuta;
- le spese seguivano la soccombenza.
***
Avverso la sentenza proponevano separatamente appello Parte_1
e , chiedendo entrambi la riforma della sentenza ed il rigetto Parte_2
delle domande proposte da Controparte_1
Si costituiva e, in via preliminare, domandava Parte_3
la riunione del procedimento n. 10672002 introdotto da con quello Pt_1
iscritto al n. di RG 124/22, instaurato da;
nel merito Parte_2
contestava la fondatezza degli appelli chiedendone il rigetto.
Con ordinanza in data 8.6.22 la Corte dichiarava la contumacia di Pt_2
, regolarmente citata e non costituitasi nel giudizio 106/22 RG;
[...]
disponeva la riunione al presente procedimento con quello iscritto al n.
124/22 e invitava le parti a precisare le conclusioni alla udienza del
12.3.2025, poi differita al 26.3.25.
In tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto motivi sostanzialmente sovrapponibili Pt_2 Pt_1
che, pertanto, si trattano insieme.
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui vi si afferma che “il valore degli immobili è di circa €
100.000,00” e in cui il giudice ha negato il diritto di provare le circostanze sopra indicate, benché ritualmente dedotte, senza effettuare alcun accertamento sul valore dei cespiti all'epoca della cessione, così ritenendo provato l'eventus damni.
Sostengono che il prezzo di acquisto degli immobili era pari a circa €
79.000,00; ne seguirebbe che il valore delle cessioni, tenuto conto che quella dell'immobile di Pisogne veniva contestualmente gravata da usufrutto vitalizio in favore della madre di (doc. 9 , e Pt_1 Pt_1
tenuto conto dei prezzi di acquisto e della vetustà dei monolocali nonché
della notoria crisi del mercato immobiliare nel periodo di riferimento
(2014), potrebbe verosimilmente stimarsi in non più di € 30.000-40.000,
valore inidoneo a soddisfare il credito della non vi sarebbe pertanto Pt_3
prova che l'atto abbia arrecato un concreto pregiudizio alla Pt_3
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento pressoché
univoco, richiamato anche dal primo giudice, ritiene che l''eventus damni'
sia ravvisabile non solo quando l'atto dispositivo determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito (Cass. n. 2400/2000), potendo tale presupposto consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore, secondo una valutazione operata
ex ante, con riferimento alla data dell'atto dispositivo (cfr. Cass. civ. n. 20896 del 2025 da ultimo).
Il debitore, con l'atto dispositivo in oggetto, ha trasferito il suo patrimonio immobiliare alla ex moglie, così rendendo più incerto il soddisfacimento del credito della senza contestare, come sottolineato dal primo Pt_3
giudice, che si trattava dei suoi unici beni e senza allegare, come sarebbe stato suo onere, la titolarità di altri immobili che potessero eventualmente rilevare a garanzia.
Pur volendo ritenere ammissibile la tardiva allegazione della Pt_2
effettuata solo con la seconda memoria ex art 183, comma VI, cpc,
secondo cui il convenuto «risulta intestatario solo di alcune minuscole
porzioni di terreno”, si tratterebbe comunque di beni che ella stessa ha definito “del tutto priv(i) di valore commerciale», e quindi irrilevanti ai fini della conservazione della garanzia patrimoniale della Pt_3
Anche, poi, a voler accogliere le deduzioni degli appellanti secondo cui gli immobili ceduti avrebbero un valore commerciale di € 30.000-40.000,
comunque l'uscita degli unici immobili dal patrimonio di per Pt_1
quanto di modesto valore, è lesiva della garanzia patrimoniale del creditore.
Dunque, è evidente l'incidenza depauperatoria che l'atto ha avuto sulla consistenza della garanzia patrimoniale in favore della e ciò rende Pt_3
superfluo, come già ritenuto dal primo giudice, l'accertamento dell'effettivo valore dei cespiti all'epoca della cessione.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono dell'erroneità della statuizione secondo cui: l'atto di separazione e il relativo trasferimento erano complessivamente finalizzati alla sottrazione di beni ai creditori;
il verbale di separazione (punto 5) non faceva esplicita menzione delle sottese ragioni compensative evidenziate dai convenuti nei rispettivi scritti difensivi;
la clausola di definizione dei reciproci rapporti (punto 6) era una clausola di mero stile;
la compensazione dei sacrifici del coniuge debole era di regola un tema proprio della causa di divorzio con funzione prevalentemente satisfattiva dell'assegno divorzile;
nonostante la cessione dei cespiti, restava obbligato al mantenimento della moglie (€ Pt_1
1.500 mensili) e della figlia (€ 1.500 mensili) e la casa familiare veniva assegnata in uso alla moglie;
di conseguenza l'accordo di separazione si presentava eccessivamente gravoso per il marito, tanto da configurare un atto gratuito.
Sostengono, per converso, gli appellanti che per prassi consolidata, nei verbali di separazione (consensuale) non sarebbero mai esplicitate le ragioni compensative sottese agli accordi recepiti nel verbale, risultando le medesime assorbite dalla natura stessa di tali accordi e che la clausola 6
dell'accordo sarebbe essenziale al fine di attribuire al verbale di separazione consensuale il necessario carattere della intangibilità.
L'accordo non sarebbe affatto solutorio dell'obbligo di mantenimento, ma riguarderebbe invece dichiaratamente la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali scaturiti dal matrimonio.
Per le stesse ragioni, non vi sarebbe nulla di illogico nel fatto che, pur a fronte delle cessioni concordate, il marito abbia continuato a versare il contributo per il mantenimento della moglie e della figlia (le stesse all'epoca erano prive di attività lavorativa).
Ed ancora, per le stesse ragioni, proprio perché l'accordo di separazione non sarebbe solutorio dell'obbligo di mantenimento, risulterebbe del tutto irrilevante quale fosse la situazione reddituale del marito o il tenore di vita familiare esistente al momento della separazione, mentre non risulterebbe minimamente contestato che i coniugi si fossero sposati nel 1981 e che negli oltre trent'anni di matrimonio la moglie avesse rinunciato alla attività
lavorativa. Infine, per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare,
il Tribunale stesso avrebbe riconosciuto che la medesima era già di proprietà della moglie, sicché la clausola relativa sarebbe di mero stile, e non ve ne era alcun bisogno anche in considerazione del fatto che la figlia era già maggiorenne, e sarebbe stata inserita solo per chiarire che gli oneri delle relative utenze domestiche sarebbero restati a carico della moglie.
Il Tribunale avrebbe, quindi, errato nel ritenere l'accordo di separazione eccessivamente gravoso per il marito.
Dunque da parte di non vi sarebbe stata alcuna scientia damni. Pt_1
Infine il solo contesta che il Tribunale, insinuando la possibilità Pt_1
che l'atto sia simulato, incorrerebbe in evidente vizio di ultrapetizione.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della statuizione del Tribunale per cui la gratuità delle cessioni rende inutile indagare lo stato soggettivo della convenuta Pt_2
Al riguardo, il Tribunale avrebbe mancato di considerare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non sarebbero collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità
all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., risponderebbero, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di 'separazione consensuale' il quale,
sfuggendo -in quanto tale- da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di donazione vero e proprio, e dall'altro a quello di un atto di vendita,
avrebbe una sua 'tipicità' propria la quale poi, volta a volta, potrebbe, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c.,
colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della
'gratuità', in ragione dell'eventuale ricorrenza o meno nel concreto, dei connotati di una sistemazione 'solutorio-compensativa' più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.
I due motivi che precedono vanno esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi e vanno respinti in quanto infondati.
In primo luogo, va rilevato che gli appellanti non hanno censurato l'affermazione del primo giudice secondo cui fosse pienamente a Pt_1
conoscenza delle difficoltà economiche della società da lui amministrata,
FE s.r.l., debitrice principale, all'atto dell'accordo di separazione personale e delle successive cessioni, e in ordine al fatto che il credito fosse sorto anteriormente all'atto da revocare, essendosi appuntate le censure mosse con l'appello solo sulla non intenzionalità di volere recare un pregiudizio ai creditori con il predetto accordo e sulla natura onerosa e non gratuita dello stesso.
Quanto alla natura dell'accordo di separazione consensuale si osserva che
“…la giurisprudenza di legittimità, da tempo, riconosce che le
attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni
mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di
sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di
separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche
dell'atto di ‹‹donazione›› vero e proprio e, dall'altro, a quello di un atto di
vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto); tali
attribuzioni, sempre secondo il consolidato indirizzo di legittimità,
svelano una loro ‹‹tipicità››, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei
tratti della obiettiva ‹‹onerosità›› oppure di quelli della gratuità, ai fini
della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 cod. civ.,
in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una
sistemazione ‹‹solutorio - compensativa›› più ampia e complessiva, di
tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati solo riflessi,
patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza
matrimoniale (così già Cass., sez. 1, 23/03/2004 n. 5741; e, in senso
conforme, Cass., sez. 2, 25/10/2019, n. 27409; Cass., sez. 3, 30/12/2023,
n. 36562). L'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può, dunque,
farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare
il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non
adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente
in essere fino al momento della separazione. E tale accertamento, se
sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici,
sfugge al sindacato di legittimità (Cass., sez. 1, 10/04/2013, n. 8678). Se
ne trae la conseguenza che la qualificazione dell'atto dispositivo per cui è
causa come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipendeva
dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando
titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella
necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del
vincolo, giustificasse lo spostamento patrimoniale fra i coniugi. Ebbene,
la Corte d'appello ha puntualmente spiegato, in esito all'esame delle
risultanze istruttorie, che non risultava in alcun modo che il trasferimento
fosse stato effettuato in adempimento dell'obbligo di mantenimento
gravante sul (Omissis) nei confronti della moglie, ‹‹tanto più che in sede
di provvedimenti presidenziali non era stato posto a carico del medesimo
alcun assegno a favore della moglie”. E, in difetto di altri elementi che
lasciassero trasparire che la cessione dell'immobile avesse funzione
solutoria, ha, correttamente, escluso la natura onerosa dell'atto
dispositivo prospettata dall'odierno ricorrente, considerando di
conseguenza irrilevante la consapevolezza, in capo alla (omissis), del
pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, trattandosi di atto successivo
al sorgere del credito.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26127 del 2024; cfr. negli stessi termini tra le tante, Cass. ord 36562/2023).
Per discernere la gratuità ovvero l'onerosità dell'accordo di separazione è
necessario, dunque, indagare il contenuto di quest'ultimo in ordine all'eventuale presenza di una giustificazione dei trasferimenti immobiliari,
a fronte di una speculare obbligazione con funzione di riequilibrio o ristoro del contributo apportato al menage familiare, non essendo sufficiente, ai fini dell'onerosità, l'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento.
Ciò posto, la natura gratuita dell'accordo separativo tra gli appellanti,
appare evidente alla luce di plurimi fattori, come già evidenziato dal
Tribunale: in primo luogo, la era, pacificamente, proprietaria della Pt_2
casa familiare, il che escludeva la necessità di un trasferimento immobiliare, essendo la stessa già possidente;
in secondo luogo, l'accordo prevedeva l'impegno dello al mantenimento della e della Pt_1 Pt_2
figlia mediante il pagamento di un assegno mensile di euro 1.500,00 per ciascuna, il che esclude che il trasferimento immobiliare fosse dettato dall'esigenza di assicurare l'indipendenza economica della moglie.
In esito a tale accordo, quindi, lo rimaneva privo di ogni suo bene Pt_1
immobile (le porzioni di terreno che la sostiene essere rimasti Pt_2
ancora di sua proprietà, erano, infatti, prive di qualsiasi valore commerciale) e di una abitazione nonchè onerato del pagamento di un assegno mensile di euro 3.000,00, senza che nulla gli appellanti abbiano allegato in ordine a quale fosse il tenore di vita familiare esistente al momento della separazione e le rinunce lavorative fatte dalla moglie, al fine di fare ritenere che l'accordo de quo fosse finalizzato e ristorare il contributo apportato dalla al menage familiare durante il Pt_2
matrimonio e a riequilibrare il tenore di vita precedente, o in ordine alla situazione reddituale dello che solo se florida avrebbe giustificato Pt_1
la gravosità dell'impegno assunto.
A ciò si aggiunga, come giustamente sottolineato dal primo giudice, che l'accordo di separazione consensuale non fa alcuna menzione della ragione compensativa e/o remunerativa addotta dagli appellanti a giustificazione del trasferimento patrimoniale in favore dell'ex coniuge.
Questa Corte si è già pronunciata sul punto nell'ambito di altro giudizio
(n. 943/2021 RG) promosso da un diverso istituto bancario nei confronti degli odierni appellanti, affermando che, a fronte dell'unica giustificazione causale addotta da questi ultimi a sostegno del trasferimento della totalità dei beni di in favore della Pt_1 Pt_2
(compensazione dei sacrifici osservati da quest'ultima nell'interesse della famiglia durante la vita coniugale), il primo, che neppure ha contestato di essere stato consapevole dell'esposizione debitoria della società di cui era legale rappresentante e fideiussiore, avrebbe potuto, anche mediante rinvio ad un documento separato, rendere manifeste le ragioni sottese ad un accordo di separazione tanto squilibrato, che vede come unica parte avvantaggiata l'ex coniuge.
In assenza, dunque, di ulteriori elementi, l'atto di separazione deve presumersi gratuito, con la conseguenza che è sufficiente la prova della
scientia damni in capo allo già accertata dal primo giudice. Pt_1 Quanto all'elemento soggettivo della come già rilevato da questa Pt_2
Corte nel precedente sopra menzionato, il piano della gratuità non va confuso con quello della donazione, come sostiene parte appellante.
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patrimoniali avvenute nell'ambito della separazione non implica affatto che le stesse siano state qualificate come donazioni.
Ed allo stesso tempo, il fatto che tali cessioni non possano essere qualificate come donazioni non implica che le stesse costituiscano negozi giuridici a titolo oneroso.
Questo perché se è vero che tutte le donazioni sono negozi gratuiti, non tutti i negozi gratuiti sono donazioni.
Occorre ricordare che un negozio è gratuito quando una parte ottiene un vantaggio senza dover sopportare un sacrificio equivalente.
Tuttavia, nel caso in esame quello che si ravvisa è un negozio gratuito economicamente interessato, ovvero, un negozio in cui una parte – nel caso in esame – ottiene un vantaggio senza pagare un Parte_2
corrispettivo, mentre la parte che compie l'atto che avvantaggia l'altro –
nel caso in esame – non necessariamente è spinta da Parte_1
spirito di liberalità, ben potendo la determinazione di cedere la proprietà
immobiliare senza alcuna contropartita derivare da altre considerazioni,
comunque di rilievo sul piano economico.
Nel caso di specie, infatti, mediante le cessioni oggetto di causa, Pt_1
ha soddisfatto sia l'interesse apparente di ricompensare l'ex coniuge per i sacrifici fatti nell'interesse della famiglia, sia quello di salvaguardare i propri beni dall'aggressione creditoria.
L'animus del cedente è, pertanto, incompatibile con lo schema negoziale della donazione>>.
Anche in questo caso, come nell'altro giudizio, costituendo le cessioni oggetto di causa atti a titolo gratuito, pacificamente posteriori rispetto al sorgere del credito, appare superfluo indagare l'elemento soggettivo in capo alla Pt_2
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L'appello va, quindi, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità
ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
dello scaglione di riferimento (parametri minimi), scaglione compreso tra
€ 520.001,00 ed € 1.000.000,00). Non vengono liquidate le spese relative alla fase istruttoria in quanto non menzionate in sede di nota spese.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e da avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1798/21 del 1.7.21 che, per l'effetto,
conferma integralmente;
-condanna ed al pagamento, in solido, Parte_1 Parte_2
delle spese del presente grado che liquida in favore di Parte_3
in € 2.853,00 per la fase di studio, € 1.659,00 per la fase
[...]
introduttiva, ed € 4.744,00 per la fase decisoria, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa se per legge dovute;
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di ed Parte_1 Parte_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 agosto 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Cesare Massetti