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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
29
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1284/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. PORCELLI VINCENZO e Parte_1 dall'Avv. DESIDERI CLAUDIA APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO IN VIA INCIDENTALE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
D'OS SA e dall'Avv. CROCCO MORELLI MATTEO APPELLATA IN VIA PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 10217/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 30.11.2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato l'11.3.2020, , premesso di essere stato Parte_1 assunto dall' dal 1996 con inquadramento al V livello del Controparte_1
CC ER (Contratto collettivo dei servizi ambientali, documento 9 allegato all'atto introduttivo del primo grado di giudizio), ha dedotto che con comunicazione interna di servizio n. 20 del 27.7.2006 l'allora Direttore dei cimiteri capitolini dott. aveva disposto il suo Per_1 trasferimento al Settore Concessioni, Ufficio Rimborsi dei Cimiteri Capitoli e, con lo stesso ordine di servizio, egli era stato nominato Responsabile del predetto Ufficio.
L'Ufficio Rimborsi si occupava dell'istruzione e della definizione di ogni procedimento amministrativo concernente l'anticipata risoluzione di concessioni, di vario tipo, di estumulazioni salme, con conseguente diritto degli utenti al ristorno della parte del corrispettivo versato in riferimento al periodo di concessione non utilizzato.
Esso ricorrente attuale appellante principale, in particolare, doveva controllare, verificare, indirizzare ed eventualmente modificare le pratiche istruite dei 6 addetti all'Ufficio, inquadrati nel V e IV livello;
le pratiche venivano istruite dagli addetti all'Ufficio, applicando la complessa normativa regolante la materia, che implicava frequenti richieste – da parte degli addetti all'Ufficio - di indicazioni e direttive al medesimo il quale decideva tra varie ipotesi e completava il procedimento, apponendo la Pt_1 sua sottoscrizione all'atto di rimborso.
Egli, inoltre, si era occupato della gestione e del coordinamento delle risorse in forza al medesimo
Ufficio del quale era Responsabile (in media 6 addetti), programmando i turni, pianificando e autorizzando, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, le ferie, i permessi e gli straordinari degli addetti all'Ufficio.
Tali compiti erano pienamente inquadrabili nel VI livello del CC servizi ambientali, il quale allude ai lavoratori di concetto che “svolgono attività di natura tecnica od amministrativa le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori dell'unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili” e prevede, quale profilo esemplificativo, al primo posto proprio il ruolo “capo ufficio”. Contro Il 15.2.2008 l' era stato comandato presso la Regione Lazio, per poi fare ritorno all' nel Pt_1
2010; per quel che rileva nel presente giudizio, il ricorrente attuale appellante ha allegato di essere stato assegnato, dalla fine di giugno 2011 al 28.2.2016 al medesimo Ufficio Rimborsi, ma non più come Capo Ufficio, bensì come semplice addetto.
Tale assegnazione integrava un demansionamento, in contrasto con l'art. 2103 c.c..
Inoltre, in data 11 febbraio 2016, con disposizione interna di servizio n. 6 del 2016, con decorrenza
1.03.2016, si era ulteriormente confermato il già accentuato processo di dequalificazione del ricorrente, il quale è stato assegnato, sempre nell'ambito della struttura cimiteriale, all'Ufficio Staff
e Comunicazione con un incarico assolutamente privo di contenuti. Con tale assegnazione, senza specifici incarichi o lavoro da svolgere, si era completata la totale estromissione del ricorrente attuale appellante principale dalla struttura produttiva, con la sua sostanziale privazione da ogni incarico e conseguente penosa inattività per l'intera giornata o quasi.
Tutto ciò dedotto, ha concluso chiedendo: Parte_1 “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare il suo diritto all'inquadramento nel VI livello del ccnl di categoria a decorrere dal luglio 2006 o in subordine dal 1°giugno 2010 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle relative differenze retributive;
accertare e dichiarare che la soc.
a far tempo dal luglio 2011 si è resa responsabile nei confronti del ricorrente di CP_1 demansionamento qualitativo e quantitativo in violazione degli artt. 2103 e 2087 cod. civ., divenuta inattività pressoché totale dal marzo 2016, con dequalificazione pressoché totale e per l'effetto, ordinare alla Società convenuta l'immediata reintegra del ricorrente nelle mansioni afferenti al VI livello di inquadramento;
condannare altresì la società al risarcimento in favore del CP_1 ricorrente dei seguenti danni subiti a seguito dell'illegittimo comportamento datoriale: a. danno professionale da dequalificazione e demansionamento, nonché da inattività, comprensivi dei danni da perdita di chance, di carriera e/o di nuova occupazione, nella misura del 30% della retribuzione per il periodo giugno 2011 – febbraio 2016 e nella misura del 50% della retribuzione da marzo 2016, sulla base della retribuzione mensile di € 2.828,00, ovvero nella misura che risulterà di Giustizia;
b. danno non patrimoniale, per i titoli di cui nella parte in diritto del presente ricorso, da determinarsi, come sopra, in via equitativa nella misura del 40% del danno da dequalificazione, o quello che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con salvezza di spese ed onorari del giudizio”.
Procedutosi nella resistenza della la quale ha eccepito la Controparte_1 prescrizione dei diritti vantati dalla controparte e ha domandato respingersi le avverse pretese, il
Tribunale di Roma, disattesa l'eccezione di prescrizione e istruita la causa con escussione dei testimoni , e , in Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 parziale accoglimento del ricorso, ha respinto la domanda di accertamento del diritto all'inquadramento nel VI livello del CC servizi ambientali, nonché quella conseguente di condanna della società al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da demansionamento che il ricorrente attuale appellante avrebbe subito dal 2011 al febbraio 2016, mentre ha accolto la domanda di accertamento del demansionamento relativa al periodo da marzo Contro 2016 a marzo 2019, con conseguente condanna dell' al risarcimento del danno, liquidato in misura pari a 1/3 della retribuzione percepita nel suddetto periodo.
La prima giudice, poi, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, ha compensato integralmente le spese del grado.
Al riguardo il Tribunale ha osservato che le mansioni espletate dall' dal 2006 al 2008 non Pt_1 corrispondessero a quelle di cui alla declaratoria del VI livello del CC;
quest'ultimo, infatti, presuppone lo svolgimento di compiti caratterizzati da specifica competenza tecnico-professionale, nell'ambito di sole direttive generali;
inoltre, la responsabilità propria del livello si riferisce solo agli uffici, settori o servizi “di grande rilevanza”, connotato che non era emerso dall'istruttoria come rivestito anche dall'Ufficio Rimborsi al quale era stato preposto il ricorrente attuale appellante. Infine,
l'operatività dell' era sempre stata limitata nell'ambito di precise e dettagliate istruzioni, Pt_1 impartite dal dott. responsabile dell'Ufficio concessioni. Per_2
Quanto, invece, al periodo da marzo 2016 a marzo 2019, non solo la società si era limitata a dedurre genericamente che il ricorrente attuale appellante fosse stato addetto a mansioni adeguate al livello di inquadramento formale, V, ma l'istruttoria orale aveva consentito di appurare, in particolare con l'escussione della teste che: “il ricorrente non svolgeva alcuna attività ; preciso Testimone_4 che la nostra responsabile non faceva fare niente sia a me sia al ricorrente;
adr: CP_2 preciso che ogni tanto la tale responsabile faceva scrivere al ricorrente dei cartelli che CP_2 venivano apposti all'entrata del cimitero e inoltre mandava il ricorrente a pulire il magazzino nel periodo della ricorrenza dei defunti”. Quindi il lavoratore era stato in concreto lasciato senza fare nulla ed era stato adibito occasionalmente solo a compiti ben lontani da quelli congrui rispetto alla qualificazione impiegatizia posseduta.
In ordine alla liquidazione del danno patrimoniale, tenuto conto che il demansionamento non aveva privato il prestatore della retribuzione in godimento, il risarcimento poteva essere commisurato a un terzo della retribuzione per tutto il periodo di deprivazione delle mansioni.
Ha proposto appello , lamentando, con il primo motivo, l'errore nel quale sarebbe Parte_1 incorsa la prima giudice nell'escludere la spettanza del diritto all'inquadramento al VI livello, errore al quale la sentenza appellata sarebbe giunta per effetto di una non corretta interpretazione del contratto collettivo in atti e di un malgoverno dell'istruttoria orale.
Con la seconda censura l'appellante principale ha quindi chiesto accertarsi il demansionamento dal Contro medesimo subito dall'1.7.2016 al 28.2.2016, con conseguente condanna dell' al risarcimento del danno, patrimoniale corrispondente al 30% della retribuzione spettante e non patrimoniale, quest'ultimo per danno alla salute ed esistenziale.
L'appello principale, pertanto, rassegna le conclusioni che di seguito si trascrivono:
“accertare e dichiarare che il sig. ha diritto ad essere inquadrato nel VI livello del Parte_1
Contr CC di categoria a decorrere dal luglio 2006, e per l'effetto condannare l' al pagamento delle Contr relative differenze retributive;
accertare e dichiarare che la soc. per il periodo dal 1° luglio
2011 al 28 febbraio 2016 si è resa responsabile nei confronti del ricorrente di demansionamento qualitativo e quantitativo in violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c., con condanna della convenuta al risarcimento dei seguenti danni subiti a seguito dell'illegittimo comportamento datoriale: a) danno professionale da dequalificazione e demansionamento, comprensivo del danno da perdita di chance, di carriera e/o di nuova occupazione, nella misura del 30% della retribuzione per il suddetto periodo luglio 2011 / febbraio 2016 o nella misura ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
b) danno non patrimoniale, per i titoli di cui al ricorso, da determinarsi in via equitativa nella misura del 40% del danno da dequalificazione di cui sub. a) o quello che risulterà di Giustizia, oltre accessori. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita l'appellata, domandando il rigetto dell'appello e proponendo impugnazione incidentale. Contro Con il primo motivo, l' ha riproposto l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dal lavoratore, già sottoposta al Tribunale e da questi disattesa e, con la seconda censura, ha lamentato l'erroneità dell'accertamento della sussistenza di un demansionamento per il periodo da marzo 2016
a marzo 2019, perché, in realtà, come emergerebbe dalla stessa documentazione allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c., sarebbe stato l' poco collaborativo durante tale periodo e non l'azienda a Pt_1 privarlo delle mansioni adeguate al livello.
Matura per la decisione la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello principale è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Coglie nel segno la prima doglianza.
È pacifico tra le parti e, del resto, emerge dall'ordine di servizio n. 20 del 27.2.2006, documento n. 1 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c., che l' fosse stato assegnato, con decorrenza immediata, Pt_1 all'Ufficio rimborsi come responsabile.
La datrice di lavoro non contesta specificamente la circostanza dell'adibizione del prestatore a un ruolo di “Capo Ufficio”, del resto confermata dal tenore della nota 20/2006 e connaturata al conferimento della responsabilità dell'Ufficio rimborsi, ma deduce che tale struttura mancherebbe dei requisiti “di grande rilevanza” che, soli, giustificherebbero il riconoscimento del diritto all'inquadramento al VI livello.
La prima giudice ha accolto tale interpretazione del CC e sul punto la Corte condivide la censura dell'appello principale.
Il CC, documento 9 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c., pone su due piani nettamente distinti il
“Capo Ufficio”, rispetto ai responsabili di reparti o centri di servizi;
mentre, infatti, per i primi, è prevista nell'elencazione esemplificativa dei profili, semplicemente e puramente, la sussunzione nella
VI declaratoria, per i centri di servizi e gestione è necessaria la proposizione a “più” strutture. È evidente, allora, che, se la semplice funzione di capo di un ufficio è indicata tra gli esempi di VI livello, mentre i centri o servizi danno luogo alla medesima qualifica solo se il titolare ne riveste più di uno, uffici e servizi non possono essere, come invece ha fatto il Tribunale, equiparati.
Quindi, quando il CC, nella declaratoria del VI livello, prevede come connotato caratteristico la
“facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono”, la notevole rilevanza va riferita ai reparti o centri di servizio, non agli uffici.
Ancora, diversamente da quanto dedotto dall'azienda, l'Ufficio rimborsi non era una mera articolazione interna di un Ufficio, l'Ufficio Concessioni, ma del “Settore” Concessioni;
quest'ultimo era un settore, come emerge dall'ordine di servizio 148/2004, documento 3 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c.
Il testimone , poi, all'epoca dei fatti Direttore dei Cimiteri per conto Testimone_1
Contro dell' ha confermato la circostanza che l' sovrintendesse a tutta l'attività dei dipendenti Pt_1 addetti all'Ufficio di cui era responsabile: “coordinava e dirigeva i funzionari posti alle sue dipendenze che erano dai 4 ai sei, e come responsabile dell'ufficio rimborsi seguiva l'attività di tale ufficio e non aveva altre mansioni”.
Appare evidente, allora, che l'appellante principale, dal giorno successivo a quello della nota del
27.2.2006 (che aveva decorrenza immediata) e, quindi, dal 28.7.2006, aveva assunto compiti sicuramente rientranti nel VI livello.
Ne consegue che, poiché i fatti di causa si sono svolti nel periodo antecedente le modifiche introdotte all'art. 2103 c.c. dall'art. 3 del d.lgs. 81/2015, decorsi tre mesi dal 28.7.2006, al ricorrente attuale appellante spettava il diritto all'inquadramento al VI livello del CC servizi ambientali.
Pertanto, in accoglimento parziale del secondo motivo di appello principale, deve ritenersi che, quando, con pacifica decorrenza “da fine giugno 2011” l' fu riassegnato all'ufficio Rimborsi, Pt_1 ma come semplice addetto, tale assegnazione integrò un demansionamento.
Egli, infatti, come non contestato e, del resto, come si evince dal documento prodotto a titolo esemplificativo dall'appellante principale n. 4 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c., era stato messo a curare singole pratiche, mentre prima sovrintendeva al lavoro di 4-6 unità che tali pratiche predisponevano, ne rispondeva all'esterno, con firma ed assunzione delle decisioni.
Per il periodo da luglio 2011 a febbraio 2016, pertanto, va riconosciuto all' il diritto a Pt_1 risarcimento del danno da demansionamento.
In punto di liquidazione del pregiudizio patrimoniale, ritiene questa Corte territoriale che si debba prestare ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza 25743/2018), secondo cui il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorra automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, potendo però essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
A tal fine, precisa la Suprema Corte, possono essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
Alla stregua dei suddetti criteri, tenuto conto del periodo del demansionamento accertato (da luglio
2011 a febbraio 2016), certamente lungo perché protrattosi per circa quattro anni e mezzo, deve però considerarsi che il lavoratore era stato adibito, nel suddetto lasso di tempo, a curare quelle stesse pratiche che, secondo la professionalità acquisita, egli avrebbe avuto diritto di esaminare nella diversa veste di responsabile (sovrintendendo al lavoro di altri). La cura (seppure in veste diversa) delle stesse pratiche, fa sì, ad avviso del Collegio, che il depauperamento del bagaglio professionale del prestatore si sia ridotto in misura attenuata, equitativamente quantificata in misura del 10% della professionalità in precedenza acquisita.
Non vi sono, invece, allegazioni sufficienti in punto di danno non patrimoniale, non avendo l'appellante principale dedotto, né di avere contratto una patologia collegata alla sofferenza del demansionamento, né di avere modificato le proprie abitudini di vita, così mancando qualsiasi deduzione di fatti costitutivi del diritto al risarcimento non patrimoniale per danno alle componenti biologica ed esistenziale.
In conclusione, l'appello principale merita accoglimento nei termini dell'accertamento del diritto dell'appellante principale all'inquadramento nel VI livello del CC servizi ambientali dal
28.10.2006, con condanna dell'appellata e appellante incidentale al pagamento in favore dell' Pt_1 delle differenze retributive tra il trattamento commisurato al predetto livello e quello corrisposto dal
28.10.2006 all'11.3.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo ai sensi dell'art. 429 ultimo comma c.p.c..
Ancora, deve essere condannata l'appellata e appellante incidentale al risarcimento del danno in favore dell'appellante principale, liquidato in misura pari al 10% della retribuzione commisurata al
VI livello del CC servizi ambientali da luglio 2011 al 10.2.2016 (giorno precedente l'adibizione al successivo incarico per il quale il tribunale ha accertato la privazione completa delle mansioni), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, ai sensi dell'art. 429 ultimo comma c.p.c..
Non merita accoglimento, invece, l'appello incidentale.
Nel caso di specie, oggetto di giudizio sono crediti relativi al periodo dal 2006 al 2020, ossia quando ancora non erano state pronunciate le sentenze 22, 128 e 129 del 2024 (in virtù delle quali, per le imprese eccedenti la soglia dimensionale di cui all'art. 18 della legge 300/1970, il nuovo assetto delle tutele in caso di licenziamento illegittimo sembrerebbe ormai, come forma ordinaria, la reintegrazione, seppure nella forma “attenuta”, ossia accompagnata da un risarcimento che non può superare in ogni caso le 12 mensilità).
Lo stato soggettivo del lavoratore, pertanto, mentre maturavano i suoi diritti, non poteva che corrispondere a quella condizione di metus alla quale la costante giurisprudenza di legittimità
(Cassazione, sentenza 24479/2017, tra le altre) riconduceva la sospensione della prescrizione in corso di rapporto anche per le imprese eccedenti i limiti di cui all'art. 18 della legge 300/1970.
E, è agevole osservare come, ai fini dell'indagine sulla sussistenza del metus in concreto, non possa che farsi riferimento all'epoca di maturazione dei diritti, poiché è rispetto a tale lasso temporale che va accertato se la prescrizione fosse sospesa o meno.
Non può rilevare, in contrario, la norma dell'art. 30 della legge 87/1953, secondo cui le disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime cessano di avere applicazione dal giorno della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.
La circostanza, infatti, che nel 2024 sia stato dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2 del d.lgs. 23/2015 in tema di giusta causa e giustificato motivo oggettivo, con estensione dell'ambito della tutela reintegratoria debole, ha effetto retroattivo nei giudizi di impugnazione dei licenziamenti ancora suscettibili di impugnazione ovvero impugnati in giudizi ancora in corso;
ma non incide sul diverso caso oggetto del presente giudizio, rispetto al quale viene in considerazione lo stato soggettivo di metus del lavoratore, tale da comportare la sospensione della prescrizione.
Stato che inevitabilmente non può che essere valutato con riferimento all'epoca in cui i diritti erano insorti, perché ciò di cui si controverte è la possibilità o meno di farli valere sin dall'inizio (ossia, appunto, nella fattispecie, dal 2006 al 2020).
Osserva il Collegio, poi, come, in ogni caso, nemmeno in seguito alla pubblicazione delle menzionate sentenze 22, 128 e 129 del 2024, possa dirsi che la reintegrazione rappresenti la forma ordinaria di tutela in caso di licenziamento illegittimo.
L'attuale quadro delineato dagli articoli 2, 3 e 4 del d.lgs. 23/2015, infatti, come risultante dagli interventi della Corte Costituzionale del 2024, prevede ancora un diversificato e molto articolato regime di tutele, a seconda dei casi, ossia: a) reintegrazione e risarcimento commisurato a tutte le retribuzioni omesse dal recesso all'effettivo ripristino della funzionalità del rapporto, in caso di licenziamento nullo, discriminatorio o inefficace perché intimato in forma orale;
b) reintegrazione e indennizzo risarcitorio limitato a 12 mensilità, in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo intimato per fatto materialmente insussistente, c) conferma dello scioglimento del vincolo, ma indennità risarcitoria commisurata a un numero di mensilità compreso tra sei e trentasei, in caso di mancanza del giustificato motivo oggettivo per possibilità di ricollocare il lavoratore o di mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo per sproporzione della sanzione disciplinare espulsiva;
d) conferma dello scioglimento del vincolo, ma indennità risarcitoria commisurata a un numero di mensilità compreso tra due e dodici, in caso di licenziamento affetto da vizi di forma o motivazione, diversi dall'oralità.
La semplice elencazione dei diversi regimi di tutela, a seconda dei casi, rende chiaro come il panorama sia ancora estremamente frastagliato e come non si possa, allo stato attuale, definirsi la reintegra come la normale conseguenza del licenziamento illegittimo.
Quest'ultimo, infatti, ove carente di giustificato motivo oggettivo, può ancora dare luogo a conseguenze meramente risarcitorie in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di repechage; del pari, ove nel recesso disciplinare difetti il giustificato motivo soggettivo per essere il fatto addebitato sì sussistente, ma tale da meritare una mera sanzione conservativa, permane la spettanza del solo risarcimento.
Cosicché, non può parlarsi, ai fini della sospensione della prescrizione, di quel recupero di stabilità, in funzione del quale soltanto potrebbe correre la prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Ne consegue che il primo motivo di appello incidentale è infondato.
Parimenti immeritevole di adesione è il secondo motivo di appello incidentale, con il quale si contesta il demansionamento dedotto dall' con riguardo al periodo da marzo 2016 a marzo 2019. Pt_1
Contro L non appunta la sua censura sulla valutazione che il Tribunale ha compiuto delle risultanze istruttorie e, in particolare, della deposizione di . Testimone_4
Quest'ultima, giova ripeterlo, ha dichiarato: “il ricorrente non svolgeva alcuna attività ; preciso che la nostra responsabile non faceva fare niente sia a me sia al ricorrente;
adr: preciso CP_2 che ogni tanto la tale responsabile faceva scrivere al ricorrente dei cartelli che venivano CP_2 apposti all'entrata del cimitero e inoltre mandava il ricorrente a pulire il magazzino nel periodo della ricorrenza dei defunti”.
Con l'appello incidentale si evince che la responsabile dell'Ufficio al quale era addetto l'appellante principale e appellato incidentale avesse lamentato che l' mancasse di partecipazione e di Pt_1 attenzione. “L'Azienda ha coinvolto l'appellante nelle diverse attività lavorative, non riscontrando nel dipendente un particolare e proficuo impegno nello svolgimento dei compiti assegnati”.
Trattasi censura, così come proposta, inammissibile perché generica, perché non si confronta con la motivazione specifica compiuta dal Tribunale in punto di valutazione della testimonianza della
[...]
Tes_4
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere respinto l'appello incidentale. Le spese di entrambi i gradi sono poste a carico dell'appellata e appellante incidentale, secondo soccombenza e sono liquidate tenendo conto dello scaglione di valore del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (indeterminabile, tenuto conto che le conclusioni dell' non recano Pt_1 quantificazione precisa degli importi delle proprie pretese).
Il rigetto dell'appello incidentale, infine, comporta la sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma: a) accerta il diritto dell'appellante principale all'inquadramento nel VI livello del CC servizi ambientali dal 28.10.2006 e condanna l'appellata e appellante incidentale al pagamento in favore dell'appellante principale delle differenze retributive tra il trattamento commisurato al predetto livello e quello corrisposto dal 28.10.2006 all'11.3.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. b) Condanna l'appellata e appellante incidentale al risarcimento del danno in favore dell'appellante principale, liquidato in misura pari al 10% della retribuzione commisurata al VI livello del CC servizi ambientali da luglio 2011 al 10.2.2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. c) Rigetta l'appello incidentale. d) Condanna l'appellata e appellante incidentale al pagamento in favore dell'appellante principale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 8.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 7.000 oltre Cpa e Iva per il presente grado. e) Dà atto della sussistenza, per l'appellante incidentale, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, lì 01/07/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1284/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. PORCELLI VINCENZO e Parte_1 dall'Avv. DESIDERI CLAUDIA APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATO IN VIA INCIDENTALE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
D'OS SA e dall'Avv. CROCCO MORELLI MATTEO APPELLATA IN VIA PRINCIPALE E APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 10217/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 30.11.2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato l'11.3.2020, , premesso di essere stato Parte_1 assunto dall' dal 1996 con inquadramento al V livello del Controparte_1
CC ER (Contratto collettivo dei servizi ambientali, documento 9 allegato all'atto introduttivo del primo grado di giudizio), ha dedotto che con comunicazione interna di servizio n. 20 del 27.7.2006 l'allora Direttore dei cimiteri capitolini dott. aveva disposto il suo Per_1 trasferimento al Settore Concessioni, Ufficio Rimborsi dei Cimiteri Capitoli e, con lo stesso ordine di servizio, egli era stato nominato Responsabile del predetto Ufficio.
L'Ufficio Rimborsi si occupava dell'istruzione e della definizione di ogni procedimento amministrativo concernente l'anticipata risoluzione di concessioni, di vario tipo, di estumulazioni salme, con conseguente diritto degli utenti al ristorno della parte del corrispettivo versato in riferimento al periodo di concessione non utilizzato.
Esso ricorrente attuale appellante principale, in particolare, doveva controllare, verificare, indirizzare ed eventualmente modificare le pratiche istruite dei 6 addetti all'Ufficio, inquadrati nel V e IV livello;
le pratiche venivano istruite dagli addetti all'Ufficio, applicando la complessa normativa regolante la materia, che implicava frequenti richieste – da parte degli addetti all'Ufficio - di indicazioni e direttive al medesimo il quale decideva tra varie ipotesi e completava il procedimento, apponendo la Pt_1 sua sottoscrizione all'atto di rimborso.
Egli, inoltre, si era occupato della gestione e del coordinamento delle risorse in forza al medesimo
Ufficio del quale era Responsabile (in media 6 addetti), programmando i turni, pianificando e autorizzando, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, le ferie, i permessi e gli straordinari degli addetti all'Ufficio.
Tali compiti erano pienamente inquadrabili nel VI livello del CC servizi ambientali, il quale allude ai lavoratori di concetto che “svolgono attività di natura tecnica od amministrativa le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori dell'unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili” e prevede, quale profilo esemplificativo, al primo posto proprio il ruolo “capo ufficio”. Contro Il 15.2.2008 l' era stato comandato presso la Regione Lazio, per poi fare ritorno all' nel Pt_1
2010; per quel che rileva nel presente giudizio, il ricorrente attuale appellante ha allegato di essere stato assegnato, dalla fine di giugno 2011 al 28.2.2016 al medesimo Ufficio Rimborsi, ma non più come Capo Ufficio, bensì come semplice addetto.
Tale assegnazione integrava un demansionamento, in contrasto con l'art. 2103 c.c..
Inoltre, in data 11 febbraio 2016, con disposizione interna di servizio n. 6 del 2016, con decorrenza
1.03.2016, si era ulteriormente confermato il già accentuato processo di dequalificazione del ricorrente, il quale è stato assegnato, sempre nell'ambito della struttura cimiteriale, all'Ufficio Staff
e Comunicazione con un incarico assolutamente privo di contenuti. Con tale assegnazione, senza specifici incarichi o lavoro da svolgere, si era completata la totale estromissione del ricorrente attuale appellante principale dalla struttura produttiva, con la sua sostanziale privazione da ogni incarico e conseguente penosa inattività per l'intera giornata o quasi.
Tutto ciò dedotto, ha concluso chiedendo: Parte_1 “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare il suo diritto all'inquadramento nel VI livello del ccnl di categoria a decorrere dal luglio 2006 o in subordine dal 1°giugno 2010 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle relative differenze retributive;
accertare e dichiarare che la soc.
a far tempo dal luglio 2011 si è resa responsabile nei confronti del ricorrente di CP_1 demansionamento qualitativo e quantitativo in violazione degli artt. 2103 e 2087 cod. civ., divenuta inattività pressoché totale dal marzo 2016, con dequalificazione pressoché totale e per l'effetto, ordinare alla Società convenuta l'immediata reintegra del ricorrente nelle mansioni afferenti al VI livello di inquadramento;
condannare altresì la società al risarcimento in favore del CP_1 ricorrente dei seguenti danni subiti a seguito dell'illegittimo comportamento datoriale: a. danno professionale da dequalificazione e demansionamento, nonché da inattività, comprensivi dei danni da perdita di chance, di carriera e/o di nuova occupazione, nella misura del 30% della retribuzione per il periodo giugno 2011 – febbraio 2016 e nella misura del 50% della retribuzione da marzo 2016, sulla base della retribuzione mensile di € 2.828,00, ovvero nella misura che risulterà di Giustizia;
b. danno non patrimoniale, per i titoli di cui nella parte in diritto del presente ricorso, da determinarsi, come sopra, in via equitativa nella misura del 40% del danno da dequalificazione, o quello che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con salvezza di spese ed onorari del giudizio”.
Procedutosi nella resistenza della la quale ha eccepito la Controparte_1 prescrizione dei diritti vantati dalla controparte e ha domandato respingersi le avverse pretese, il
Tribunale di Roma, disattesa l'eccezione di prescrizione e istruita la causa con escussione dei testimoni , e , in Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 parziale accoglimento del ricorso, ha respinto la domanda di accertamento del diritto all'inquadramento nel VI livello del CC servizi ambientali, nonché quella conseguente di condanna della società al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da demansionamento che il ricorrente attuale appellante avrebbe subito dal 2011 al febbraio 2016, mentre ha accolto la domanda di accertamento del demansionamento relativa al periodo da marzo Contro 2016 a marzo 2019, con conseguente condanna dell' al risarcimento del danno, liquidato in misura pari a 1/3 della retribuzione percepita nel suddetto periodo.
La prima giudice, poi, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, ha compensato integralmente le spese del grado.
Al riguardo il Tribunale ha osservato che le mansioni espletate dall' dal 2006 al 2008 non Pt_1 corrispondessero a quelle di cui alla declaratoria del VI livello del CC;
quest'ultimo, infatti, presuppone lo svolgimento di compiti caratterizzati da specifica competenza tecnico-professionale, nell'ambito di sole direttive generali;
inoltre, la responsabilità propria del livello si riferisce solo agli uffici, settori o servizi “di grande rilevanza”, connotato che non era emerso dall'istruttoria come rivestito anche dall'Ufficio Rimborsi al quale era stato preposto il ricorrente attuale appellante. Infine,
l'operatività dell' era sempre stata limitata nell'ambito di precise e dettagliate istruzioni, Pt_1 impartite dal dott. responsabile dell'Ufficio concessioni. Per_2
Quanto, invece, al periodo da marzo 2016 a marzo 2019, non solo la società si era limitata a dedurre genericamente che il ricorrente attuale appellante fosse stato addetto a mansioni adeguate al livello di inquadramento formale, V, ma l'istruttoria orale aveva consentito di appurare, in particolare con l'escussione della teste che: “il ricorrente non svolgeva alcuna attività ; preciso Testimone_4 che la nostra responsabile non faceva fare niente sia a me sia al ricorrente;
adr: CP_2 preciso che ogni tanto la tale responsabile faceva scrivere al ricorrente dei cartelli che CP_2 venivano apposti all'entrata del cimitero e inoltre mandava il ricorrente a pulire il magazzino nel periodo della ricorrenza dei defunti”. Quindi il lavoratore era stato in concreto lasciato senza fare nulla ed era stato adibito occasionalmente solo a compiti ben lontani da quelli congrui rispetto alla qualificazione impiegatizia posseduta.
In ordine alla liquidazione del danno patrimoniale, tenuto conto che il demansionamento non aveva privato il prestatore della retribuzione in godimento, il risarcimento poteva essere commisurato a un terzo della retribuzione per tutto il periodo di deprivazione delle mansioni.
Ha proposto appello , lamentando, con il primo motivo, l'errore nel quale sarebbe Parte_1 incorsa la prima giudice nell'escludere la spettanza del diritto all'inquadramento al VI livello, errore al quale la sentenza appellata sarebbe giunta per effetto di una non corretta interpretazione del contratto collettivo in atti e di un malgoverno dell'istruttoria orale.
Con la seconda censura l'appellante principale ha quindi chiesto accertarsi il demansionamento dal Contro medesimo subito dall'1.7.2016 al 28.2.2016, con conseguente condanna dell' al risarcimento del danno, patrimoniale corrispondente al 30% della retribuzione spettante e non patrimoniale, quest'ultimo per danno alla salute ed esistenziale.
L'appello principale, pertanto, rassegna le conclusioni che di seguito si trascrivono:
“accertare e dichiarare che il sig. ha diritto ad essere inquadrato nel VI livello del Parte_1
Contr CC di categoria a decorrere dal luglio 2006, e per l'effetto condannare l' al pagamento delle Contr relative differenze retributive;
accertare e dichiarare che la soc. per il periodo dal 1° luglio
2011 al 28 febbraio 2016 si è resa responsabile nei confronti del ricorrente di demansionamento qualitativo e quantitativo in violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c., con condanna della convenuta al risarcimento dei seguenti danni subiti a seguito dell'illegittimo comportamento datoriale: a) danno professionale da dequalificazione e demansionamento, comprensivo del danno da perdita di chance, di carriera e/o di nuova occupazione, nella misura del 30% della retribuzione per il suddetto periodo luglio 2011 / febbraio 2016 o nella misura ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
b) danno non patrimoniale, per i titoli di cui al ricorso, da determinarsi in via equitativa nella misura del 40% del danno da dequalificazione di cui sub. a) o quello che risulterà di Giustizia, oltre accessori. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita l'appellata, domandando il rigetto dell'appello e proponendo impugnazione incidentale. Contro Con il primo motivo, l' ha riproposto l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dal lavoratore, già sottoposta al Tribunale e da questi disattesa e, con la seconda censura, ha lamentato l'erroneità dell'accertamento della sussistenza di un demansionamento per il periodo da marzo 2016
a marzo 2019, perché, in realtà, come emergerebbe dalla stessa documentazione allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c., sarebbe stato l' poco collaborativo durante tale periodo e non l'azienda a Pt_1 privarlo delle mansioni adeguate al livello.
Matura per la decisione la causa sulla base dei documenti in atti, all'udienza odierna è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello principale è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Coglie nel segno la prima doglianza.
È pacifico tra le parti e, del resto, emerge dall'ordine di servizio n. 20 del 27.2.2006, documento n. 1 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c., che l' fosse stato assegnato, con decorrenza immediata, Pt_1 all'Ufficio rimborsi come responsabile.
La datrice di lavoro non contesta specificamente la circostanza dell'adibizione del prestatore a un ruolo di “Capo Ufficio”, del resto confermata dal tenore della nota 20/2006 e connaturata al conferimento della responsabilità dell'Ufficio rimborsi, ma deduce che tale struttura mancherebbe dei requisiti “di grande rilevanza” che, soli, giustificherebbero il riconoscimento del diritto all'inquadramento al VI livello.
La prima giudice ha accolto tale interpretazione del CC e sul punto la Corte condivide la censura dell'appello principale.
Il CC, documento 9 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c., pone su due piani nettamente distinti il
“Capo Ufficio”, rispetto ai responsabili di reparti o centri di servizi;
mentre, infatti, per i primi, è prevista nell'elencazione esemplificativa dei profili, semplicemente e puramente, la sussunzione nella
VI declaratoria, per i centri di servizi e gestione è necessaria la proposizione a “più” strutture. È evidente, allora, che, se la semplice funzione di capo di un ufficio è indicata tra gli esempi di VI livello, mentre i centri o servizi danno luogo alla medesima qualifica solo se il titolare ne riveste più di uno, uffici e servizi non possono essere, come invece ha fatto il Tribunale, equiparati.
Quindi, quando il CC, nella declaratoria del VI livello, prevede come connotato caratteristico la
“facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono”, la notevole rilevanza va riferita ai reparti o centri di servizio, non agli uffici.
Ancora, diversamente da quanto dedotto dall'azienda, l'Ufficio rimborsi non era una mera articolazione interna di un Ufficio, l'Ufficio Concessioni, ma del “Settore” Concessioni;
quest'ultimo era un settore, come emerge dall'ordine di servizio 148/2004, documento 3 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c.
Il testimone , poi, all'epoca dei fatti Direttore dei Cimiteri per conto Testimone_1
Contro dell' ha confermato la circostanza che l' sovrintendesse a tutta l'attività dei dipendenti Pt_1 addetti all'Ufficio di cui era responsabile: “coordinava e dirigeva i funzionari posti alle sue dipendenze che erano dai 4 ai sei, e come responsabile dell'ufficio rimborsi seguiva l'attività di tale ufficio e non aveva altre mansioni”.
Appare evidente, allora, che l'appellante principale, dal giorno successivo a quello della nota del
27.2.2006 (che aveva decorrenza immediata) e, quindi, dal 28.7.2006, aveva assunto compiti sicuramente rientranti nel VI livello.
Ne consegue che, poiché i fatti di causa si sono svolti nel periodo antecedente le modifiche introdotte all'art. 2103 c.c. dall'art. 3 del d.lgs. 81/2015, decorsi tre mesi dal 28.7.2006, al ricorrente attuale appellante spettava il diritto all'inquadramento al VI livello del CC servizi ambientali.
Pertanto, in accoglimento parziale del secondo motivo di appello principale, deve ritenersi che, quando, con pacifica decorrenza “da fine giugno 2011” l' fu riassegnato all'ufficio Rimborsi, Pt_1 ma come semplice addetto, tale assegnazione integrò un demansionamento.
Egli, infatti, come non contestato e, del resto, come si evince dal documento prodotto a titolo esemplificativo dall'appellante principale n. 4 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c., era stato messo a curare singole pratiche, mentre prima sovrintendeva al lavoro di 4-6 unità che tali pratiche predisponevano, ne rispondeva all'esterno, con firma ed assunzione delle decisioni.
Per il periodo da luglio 2011 a febbraio 2016, pertanto, va riconosciuto all' il diritto a Pt_1 risarcimento del danno da demansionamento.
In punto di liquidazione del pregiudizio patrimoniale, ritiene questa Corte territoriale che si debba prestare ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione (ordinanza 25743/2018), secondo cui il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorra automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, potendo però essere provato dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
A tal fine, precisa la Suprema Corte, possono essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
Alla stregua dei suddetti criteri, tenuto conto del periodo del demansionamento accertato (da luglio
2011 a febbraio 2016), certamente lungo perché protrattosi per circa quattro anni e mezzo, deve però considerarsi che il lavoratore era stato adibito, nel suddetto lasso di tempo, a curare quelle stesse pratiche che, secondo la professionalità acquisita, egli avrebbe avuto diritto di esaminare nella diversa veste di responsabile (sovrintendendo al lavoro di altri). La cura (seppure in veste diversa) delle stesse pratiche, fa sì, ad avviso del Collegio, che il depauperamento del bagaglio professionale del prestatore si sia ridotto in misura attenuata, equitativamente quantificata in misura del 10% della professionalità in precedenza acquisita.
Non vi sono, invece, allegazioni sufficienti in punto di danno non patrimoniale, non avendo l'appellante principale dedotto, né di avere contratto una patologia collegata alla sofferenza del demansionamento, né di avere modificato le proprie abitudini di vita, così mancando qualsiasi deduzione di fatti costitutivi del diritto al risarcimento non patrimoniale per danno alle componenti biologica ed esistenziale.
In conclusione, l'appello principale merita accoglimento nei termini dell'accertamento del diritto dell'appellante principale all'inquadramento nel VI livello del CC servizi ambientali dal
28.10.2006, con condanna dell'appellata e appellante incidentale al pagamento in favore dell' Pt_1 delle differenze retributive tra il trattamento commisurato al predetto livello e quello corrisposto dal
28.10.2006 all'11.3.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo ai sensi dell'art. 429 ultimo comma c.p.c..
Ancora, deve essere condannata l'appellata e appellante incidentale al risarcimento del danno in favore dell'appellante principale, liquidato in misura pari al 10% della retribuzione commisurata al
VI livello del CC servizi ambientali da luglio 2011 al 10.2.2016 (giorno precedente l'adibizione al successivo incarico per il quale il tribunale ha accertato la privazione completa delle mansioni), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, ai sensi dell'art. 429 ultimo comma c.p.c..
Non merita accoglimento, invece, l'appello incidentale.
Nel caso di specie, oggetto di giudizio sono crediti relativi al periodo dal 2006 al 2020, ossia quando ancora non erano state pronunciate le sentenze 22, 128 e 129 del 2024 (in virtù delle quali, per le imprese eccedenti la soglia dimensionale di cui all'art. 18 della legge 300/1970, il nuovo assetto delle tutele in caso di licenziamento illegittimo sembrerebbe ormai, come forma ordinaria, la reintegrazione, seppure nella forma “attenuta”, ossia accompagnata da un risarcimento che non può superare in ogni caso le 12 mensilità).
Lo stato soggettivo del lavoratore, pertanto, mentre maturavano i suoi diritti, non poteva che corrispondere a quella condizione di metus alla quale la costante giurisprudenza di legittimità
(Cassazione, sentenza 24479/2017, tra le altre) riconduceva la sospensione della prescrizione in corso di rapporto anche per le imprese eccedenti i limiti di cui all'art. 18 della legge 300/1970.
E, è agevole osservare come, ai fini dell'indagine sulla sussistenza del metus in concreto, non possa che farsi riferimento all'epoca di maturazione dei diritti, poiché è rispetto a tale lasso temporale che va accertato se la prescrizione fosse sospesa o meno.
Non può rilevare, in contrario, la norma dell'art. 30 della legge 87/1953, secondo cui le disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime cessano di avere applicazione dal giorno della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.
La circostanza, infatti, che nel 2024 sia stato dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2 del d.lgs. 23/2015 in tema di giusta causa e giustificato motivo oggettivo, con estensione dell'ambito della tutela reintegratoria debole, ha effetto retroattivo nei giudizi di impugnazione dei licenziamenti ancora suscettibili di impugnazione ovvero impugnati in giudizi ancora in corso;
ma non incide sul diverso caso oggetto del presente giudizio, rispetto al quale viene in considerazione lo stato soggettivo di metus del lavoratore, tale da comportare la sospensione della prescrizione.
Stato che inevitabilmente non può che essere valutato con riferimento all'epoca in cui i diritti erano insorti, perché ciò di cui si controverte è la possibilità o meno di farli valere sin dall'inizio (ossia, appunto, nella fattispecie, dal 2006 al 2020).
Osserva il Collegio, poi, come, in ogni caso, nemmeno in seguito alla pubblicazione delle menzionate sentenze 22, 128 e 129 del 2024, possa dirsi che la reintegrazione rappresenti la forma ordinaria di tutela in caso di licenziamento illegittimo.
L'attuale quadro delineato dagli articoli 2, 3 e 4 del d.lgs. 23/2015, infatti, come risultante dagli interventi della Corte Costituzionale del 2024, prevede ancora un diversificato e molto articolato regime di tutele, a seconda dei casi, ossia: a) reintegrazione e risarcimento commisurato a tutte le retribuzioni omesse dal recesso all'effettivo ripristino della funzionalità del rapporto, in caso di licenziamento nullo, discriminatorio o inefficace perché intimato in forma orale;
b) reintegrazione e indennizzo risarcitorio limitato a 12 mensilità, in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo intimato per fatto materialmente insussistente, c) conferma dello scioglimento del vincolo, ma indennità risarcitoria commisurata a un numero di mensilità compreso tra sei e trentasei, in caso di mancanza del giustificato motivo oggettivo per possibilità di ricollocare il lavoratore o di mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo per sproporzione della sanzione disciplinare espulsiva;
d) conferma dello scioglimento del vincolo, ma indennità risarcitoria commisurata a un numero di mensilità compreso tra due e dodici, in caso di licenziamento affetto da vizi di forma o motivazione, diversi dall'oralità.
La semplice elencazione dei diversi regimi di tutela, a seconda dei casi, rende chiaro come il panorama sia ancora estremamente frastagliato e come non si possa, allo stato attuale, definirsi la reintegra come la normale conseguenza del licenziamento illegittimo.
Quest'ultimo, infatti, ove carente di giustificato motivo oggettivo, può ancora dare luogo a conseguenze meramente risarcitorie in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di repechage; del pari, ove nel recesso disciplinare difetti il giustificato motivo soggettivo per essere il fatto addebitato sì sussistente, ma tale da meritare una mera sanzione conservativa, permane la spettanza del solo risarcimento.
Cosicché, non può parlarsi, ai fini della sospensione della prescrizione, di quel recupero di stabilità, in funzione del quale soltanto potrebbe correre la prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Ne consegue che il primo motivo di appello incidentale è infondato.
Parimenti immeritevole di adesione è il secondo motivo di appello incidentale, con il quale si contesta il demansionamento dedotto dall' con riguardo al periodo da marzo 2016 a marzo 2019. Pt_1
Contro L non appunta la sua censura sulla valutazione che il Tribunale ha compiuto delle risultanze istruttorie e, in particolare, della deposizione di . Testimone_4
Quest'ultima, giova ripeterlo, ha dichiarato: “il ricorrente non svolgeva alcuna attività ; preciso che la nostra responsabile non faceva fare niente sia a me sia al ricorrente;
adr: preciso CP_2 che ogni tanto la tale responsabile faceva scrivere al ricorrente dei cartelli che venivano CP_2 apposti all'entrata del cimitero e inoltre mandava il ricorrente a pulire il magazzino nel periodo della ricorrenza dei defunti”.
Con l'appello incidentale si evince che la responsabile dell'Ufficio al quale era addetto l'appellante principale e appellato incidentale avesse lamentato che l' mancasse di partecipazione e di Pt_1 attenzione. “L'Azienda ha coinvolto l'appellante nelle diverse attività lavorative, non riscontrando nel dipendente un particolare e proficuo impegno nello svolgimento dei compiti assegnati”.
Trattasi censura, così come proposta, inammissibile perché generica, perché non si confronta con la motivazione specifica compiuta dal Tribunale in punto di valutazione della testimonianza della
[...]
Tes_4
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere respinto l'appello incidentale. Le spese di entrambi i gradi sono poste a carico dell'appellata e appellante incidentale, secondo soccombenza e sono liquidate tenendo conto dello scaglione di valore del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (indeterminabile, tenuto conto che le conclusioni dell' non recano Pt_1 quantificazione precisa degli importi delle proprie pretese).
Il rigetto dell'appello incidentale, infine, comporta la sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma: a) accerta il diritto dell'appellante principale all'inquadramento nel VI livello del CC servizi ambientali dal 28.10.2006 e condanna l'appellata e appellante incidentale al pagamento in favore dell'appellante principale delle differenze retributive tra il trattamento commisurato al predetto livello e quello corrisposto dal 28.10.2006 all'11.3.2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. b) Condanna l'appellata e appellante incidentale al risarcimento del danno in favore dell'appellante principale, liquidato in misura pari al 10% della retribuzione commisurata al VI livello del CC servizi ambientali da luglio 2011 al 10.2.2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. c) Rigetta l'appello incidentale. d) Condanna l'appellata e appellante incidentale al pagamento in favore dell'appellante principale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 8.000 oltre Cpa e Iva per il primo grado e in euro 7.000 oltre Cpa e Iva per il presente grado. e) Dà atto della sussistenza, per l'appellante incidentale, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, lì 01/07/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi