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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/11/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2844/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2844/2023 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, P.VA , Parte_1 P.VA_1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Elisa Licciardello, presso il cui studio in Catania, Via Luigi Sturzo n. 52, è elettivamente domiciliato;
Appellante contro
, nata a [...] [...], C.F.: , CP_1 Pt_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Rosario Avveduto presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni delle parti:
Per il “Voglia il Tribunale di Ragusa adito, Parte_1
1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 206 del 15.06.2023, emessa dal Giudice di Pace di Modica nella persona della Dott.ssa Rosella pagina 1 di 11 IZ, ritenere valida ed efficace la diffida di pagamento con contestuale messa in mora n. 3242 del 19.10.2022, riguardante il mancato pagamento delle fatture emesse nell'anno 2018 e 2019, a lei intestate, del canone idrico dell'utenza n.
1740500, ubicata in Viale della Pace, 246, per un importo complessivo di € 387,94;
3. Per l'effetto, dichiarare legittima la richiesta di pagamento della fornitura di acqua goduta dall'utente finale e pertanto confermare la diffida di pagamento impugnata notificata alla GR , e quindi il credito vantato dall'ente, per i motivi qui CP_1 dedotti;
4. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
VA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
Per : “Piaccia al Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e difesa
1. - Preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 339, comma 3, c.p.c., ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza Pt_1 Parte_1
n. 206 / 23, resa in data 15.06.23 dal Giudice di Pace di Modica, Dott.ssa Rosella
IZ e notificata in data 26.07.23 per tutte le ragioni articolate nella superiore narrativa;
2. - Preliminarmente, altresì, disattendere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendo nel caso il periculum in mora ed il fumus boni iuris per l 'adozione della richiesta misura;
3. - Conseguentemente, nel merito, disporre il rigetto del proposto gravame per tutte le ragioni dedotte nella superiore narrativa ritenendo inammissibile, improcedibile ed infondato l'appello proposto e/o con qualsiasi altra motivazione rigettare l'appello proposto in quanto la pretesa articolata dal non può ritenersi provata, Parte_1 confermando con qualsiasi statuizione la sentenza appellata;
4. - Condannare, in conseguenza del rigetto, l'appellante al risarcimento dei danni per
l'illegittimo ricorso alla giurisdizione e per la temerarietà dell'azione spiegata, ex art.
96, comma 3, c.p.c., procedendo alla quantificazione anche in via equitativa del chiesto ristoro, all'uopo considerando la particolare natura della odierna appellata ed il pregiudizio discendente alla stessa in conseguenza dell'illiceità del ricorso alla giurisdizione;
5. - Con il favore delle spese e dei compensi difensivi”.
pagina 2 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi al CP_1
Giudice di Pace di Modica, il proponendo azione di accertamento Parte_1 negativo avverso l'atto di diffida di pagamento con contestuale messa in mora n.
3242 del 19.10.2022, notificata a mezzo raccomandata A/R, con il quale, in riferimento alle annualità 2017 e 2018, veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 387,94 dovuta a titolo di canoni idrici relativi all'utenza n.
1740500 ubicata in Viale della Pace n. 246.
A fondamento della proposta domanda, l'opponente deduceva:
a) la maturata prescrizione biennale del credito azionato, con conseguente decadenza dalla pretesa creditoria dell'Ente pubblico;
b) l'illegittimità, sotto il profilo squisitamente procedimentale, della pretesa creditoria poiché avente ad oggetto un credito privo di certezza, liquidità ed esigibilità non essendo stato l'atto oggetto d'impugnazione preceduto dalla notifica della fattura relativa ai consumi periodici né dal prodromico avviso bonario di pagamento;
c) l'illegittimità della pretesa creditoria per carenza di idonea motivazione non essendo chiariti né i presupposti giuridici né la causale del pagamento richiesto;
d) l'ulteriore illegittimità dell'atto impugnato per essere lo stesso privo di idonea sottoscrizione del soggetto deputato ad emetterlo e, infine,
e) l'illegittima ed infondata applicazione degli interessi moratori in assenza del prodromico avviso bonario di pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio il che rilevava l'infondatezza della domanda ed insisteva Parte_1 per il rigetto dei motivi di impugnazione, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Con l'appellata sentenza n. 206/2023 il Giudice di pace accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, annullava l'atto di diffida di pagamento con contestuale messa in mora n. 3242 del 19.10.2022 ritenendo, in motivazione, l'intervenuta prescrizione pagina 3 di 11 del credito vantato dall'Ente che, pertanto, veniva condannato al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza interponeva appello il deducendo l'erroneità Parte_1 della sentenza impugnata per avere il Giudice di primo grado
1) annoverato la questione oggetto di controversia entro i canoni privatistici del contratto di somministrazione e non aver ritenuto correttamente adempiuta la procedura dettata dall'art. 1, comma 792, L. 160/19;
2) ritenuto applicabile il termine prescrizionale breve di due anni in luogo della previgente prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c.;
3) ritenuto la mancanza di prova della pretesa nonostante l'“Allegato A” dell'atto di diffida di pagamento con contestuale messa in mora n. 3242 del 19.10.2022 soddisfacesse i principi di trasparenza e chiarezza.
Insisteva, pertanto, previa sospensione in via pregiudiziale e cautelare della provvisoria esecutorietà, per la riforma dell'impugnata sentenza e, dunque, per l'accertamento della legittimità della diffida di pagamento con contestuale messa in mora n. 3242 del 19.10.2022.
Resisteva al gravame la convenuta che, regolarmente costituitasi, in via CP_1 preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, insisteva per l'infondatezza della domanda e, quindi, per la conferma integrale della sentenza resa dal Giudice di prime cure.
All'udienza del 15/07/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto riassunto in fatto, devono, anzitutto, esaminarsi le eccezioni di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 339, comma 3, c.p.c. e 342
c.p.c. sollevate in via preliminare da in quanto logicamente pregiudiziali CP_2 all'esame del merito e potenzialmente assorbenti.
Ebbene, procedendo nell'ordine, si rivela anzitutto destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. pagina 4 di 11 In merito, osserva il Tribunale come sia consolidato e pacifico l'indirizzo esegetico in seno alla Suprema Corte secondo cui deve escludersi che nei giudizi in materia di somministrazione di acqua potabile il Giudice di Pace possa decidere secondo equità
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 04/03/2025, n. 5782; Cass. n. 18184/2014; Cass. n.
19531/2004).
E ciò in considerazione
(i) sia dell'indisponibilità del diritto del al conseguimento (irrinunciabile, Pt_1 una volta emanato il regolamento che lo preveda) di detto corrispettivo data la finalità di pubblico interesse perseguita dall'Amministrazione,
(ii) sia della natura del contratto di fornitura idrica il quale è un atto predisposto e disciplinato in maniera unilaterale da parte dell'ente senza possibilità alcuna per l'utente di apportare modifiche, sicché il cittadino può scegliere solamente di stipulare alle condizioni imposte unilateralmente o, viceversa, di non farlo.
Pertanto, è un contratto stipulato secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. e, quindi, rientra nei contratti c.d. di massa, in relazione ai quali il Giudice di Pace non può decidere secondo equità ai sensi di quanto disposto dal succitato art. 113 comma secondo c.p.c. Come già più volte spiegato dalla suprema Corte (cfr., ad es., Cass. n. 10394/2007), nelle intenzioni legislative, l'esigenza della decisione secondo diritto risponde alla necessità che ogni eventuale relativa controversia venga decisa in modo uniforme in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto, il tutto al fine di garantire all'utente parità di trattamento.
Ne deriva, pertanto, che la sentenza oggetto di gravame deve intendersi resa secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, sicché è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339 c.p.c.
Del pari infondata si rivela, poi, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, invero, si osserva come l'atto d'appello risulti conforme alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 (c.d. "Riforma
Cartabia"), e pienamente coerente con le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite nella sent. 27119/2017, che si ritengono applicabili anche all'esito della riformulazione dell'art. 342 c.p.c., secondo cui "l'impugnazione deve contenere una chiara
pagina 5 di 11 individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice", in modo da porre "il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili … senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate".
Insomma, l'atto soddisfa, nel suo complesso, i requisiti previsti ed imposti dalla norma in discorso che richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda che delle ragioni della doglianza senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. Unite n. 27199 del
16/11/2017).
Nel merito, l'appello va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Con il primo motivo d'appello, rubricato “in merito alla natura del credito azionato”, parte appellante si duole, anzitutto, dell'erroneità della sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace annoverato la questione oggetto di controversia entro i canoni privatistici del contratto di somministrazione.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui il credito del Pt_1 per il canone dovuto per l'erogazione d'acqua potabile non trova titolo in potestà impositiva, ancorché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche.
Ne consegue "che la controversia fra il medesimo e l'utente, che attenga Pt_1 all'"an" ed al "quantum" di detto credito, senza investire scelte discrezionali dell'ente territoriale riguardanti l'organizzazione del servizio e la determinazione delle tariffe, spetta alla cognizione del giudice ordinario, pure quando insorga in via d'impugnazione di ingiunzione di pagamento o d'iscrizione a ruolo" (Cass. SU
n.10976/2001).
pagina 6 di 11 Inoltre, il contratto di fornitura d'acqua è considerato a tutti gli effetti un contratto di somministrazione (cfr. Cass. 19154/2018: in base alla quale "costituisce jus receptum, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui il rapporto di fornitura di acqua potabile vada inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose, ai sensi dell'art. 1559 c.c.").
Insomma, pur se trattasi di servizio pubblico, la fornitura di acqua è prestata a fronte di un canone che ha natura del corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, disciplinato dalle comuni regole civilistiche "dove il canone non trova titolo in una potestà impositiva ma assume una connotazione privatistica" (cfr.
Cass. 16838/2002).
Affermata, dunque, la pacifica natura privatistica del rapporto di somministrazione idrica, occorre procedere all'esame dell'ulteriore doglianza contenuta nel medesimo motivo con cui parte appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado per non aver il Giudice di pace ritenuto correttamente adempiuta la procedura dettata dall'art. 1, comma 792, L. 160/19.
Il motivo è fondato.
In merito, si osserva preliminarmente che la L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto una serie di rilevanti novità in materia di riscossione dei tributi e delle entrate locali e, tra esse, particolare rilievo ha assunto l'introduzione dell'avviso di accertamento esecutivo disciplinato, per l'appunto, dall'art. 1, comma 792, di detta legge, applicabile agli atti emessi a partire dal 1 gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti a tale data, sia di carattere tributario sia di carattere patrimoniale.
Ora, dall'esame della documentazione in atti emerge che il comune ha puntualmente ottemperato a quanto previsto nella disposizione in esame atteso che l'atto di avvio della costituzione in mora contiene tutte le prescrizioni imposte dalla norma tra le quali non è in alcun modo contemplato l'onere di un preventivo invio di un avviso bonario la cui mancanza, dunque, non potrebbe in alcun modo essere considerata causa di invalidità dell'intero avviso.
pagina 7 di 11 Senza contare, poi, che siffatta mancanza non è prevista, a pena di nullità, da alcuna disposizione normativa.
Tale onere, invero, è esclusivamente contemplato dall'allegato “A” alla delibera
ARERA 311/2019/R/idr – puntualmente richiamata in primo grado dalla difesa di parte attrice, oggi appellata – al cui inadempimento, però, non è ricollegata alcuna illegittimità sotto il profilo procedimentale bensì soltanto la possibilità di agire ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto e contemplato dall'art. 10 della richiamata delibera.
Proseguendo nell'esame, con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito vantato dall'Ente.
Il motivo è fondato.
Ed invero, richiamando il più recente orientamento di legittimità, deve osservarsi come “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva [...] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture - relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché - quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.” (così Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 29/05/2024, n. 15102).
Ora, considerato che le fatture in contestazione avverso le quali è stata eccepita l'intervenuta prescrizione biennale sono riferite a consumi relativi ad anni precedenti il 2020, con fatture emesse negli anni 2018 e 2019 e scadenze di pagamento anteriori al 1 gennaio 2020 (cfr. fascicolo di I grado), non è applicabile il termine di pagina 8 di 11 prescrizione biennale in luogo dell'ordinario termine quinquennale previsto ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c., il cui dies a quo coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008 richiamata anche da Tribunale
Reggio Calabria, Sent., 04/07/2022, n. 818).
Ora, nella vicenda in esame, il ha prodotto le fatture nn. 14072 del Parte_1
2018 con scadenza 30/04/2018, 30194 del 2018 con scadenza 28/01/2019 e
13394 del 2019 con scadenza il 30/04/2019, e, pertanto, il dies a quo va correttamente individuato in tali date e, quindi, al momento della notifica dell'atto di accertamento non poteva ritenersi maturato il termine di prescrizione quinquennale.
E ciò anche ritenendo che il primo atto interruttivo della prescrizione fosse proprio rappresentato dall'atto di diffida di pagamento con contestuale messa in mora n.
3242 del 19.10.2022.
In ragione di quanto esposto ha, quindi, errato il giudice di prime cure nell'accogliere l'opposizione ritenendo fondata l'eccepita prescrizione.
Con il terzo motivo viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto indimostrato il credito vantato.
Anche questo motivo risulta fondato.
Preliminarmente deve osservarsi come fra le parti in causa non è in discussione la sussistenza di un contratto di fornitura idrica né la correttezza dei consumi stessi da considerarsi anomali e/o imputabili ad un non corretto funzionamento dell'impianto quanto, piuttosto, la legittimità formale dell'avviso di accertamento per mancanza dei requisiti della certezza, trasparenza e liquidità del credito.
Da tale premessa deriva il logico corollario che, non essendo in contestazione i consumi o più genericamente le bollette/fatture, non era configurabile alcun onere in capo alla somministrante di provare il quantum del bene o del servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati, in ragione del fatto che quanto attestato dalle bollette emesse è assistito da presunzione di veridicità. pagina 9 di 11 Ciò detto, dalla motivazione dell'impugnata sentenza emerge come il Giudice di prime cure abbia anzitutto errato nel ritenere che oggetto di contestazione fossero le fatture e che il non avesse assolto all'onere della prova su di esso Pt_1 incombente.
E ciò ancor più se si considera che anche successivamente al deposito da parte del del contratto di somministrazione e delle fatture di pagamento – contenenti Pt_1
l'indicazione puntuale dei consumi e delle tariffe applicate oltre che l'indicazione dell'intestatario del contratto, il numero dell'utenza, la matricola del contatore – non vi sia stato da parte dell'utente, che non ha depositato la propria memoria ex art. 320 c.p.c., un formale disconoscimento della veridicità dei dati contenuti nelle fatture e, quindi, una specifica contestazione volta a far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure esposte in fattura dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti o anomali).
Pertanto, può ritenersi che le misure esposte nelle fatture debitamente prodotte in giudizio siano sufficienti a fondare la pretesa, oltre che la corrispondenza dei consumi indicati al dato reale, così rendendo il credito certo e liquido.
Dalla lettura della motivazione emerge, altresì, come l'errore di fondo consistente nell'aver ritenuto contestate le fatture e non già la legittimità formale dell'atto di accertamento abbia comportato l'ulteriore errore consistente nell'omessa indagine circa il contenuto che l'atto di accertamento deve avere, poi sfociato nell'accoglimento della domanda sull'erroneo presupposto della violazione del principio sulla trasparenza degli atti amministrativi specificatamente fatto valere con il terzo motivo d'appello.
Sul punto, richiamando quanto già anticipato, si osserva come l'atto di accertamento rispetta i requisiti minimi previsti ed imposti dalla delibera ARERA
311/2019/R/idr posto che nel suo allegato “A” sono per l'appunto indicati l'anno di emissione della fattura, il numero della fattura, il periodo di riferimento, l'importo da pagare, gli eventuali pagamenti e l'ultima scadenza della fattura dalla quale incominciano a maturare gli interessi di mora oltre che il numero dell'utenza idrica ed il suo intestatario. pagina 10 di 11 Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 206/2023 del 15/06/2023 del Giudice di Pace di Modica, deve essere rigettata la domanda di accertamento negativo proposta da . CP_1
Le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2024 tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2844/2023 R.G., così provvede:
in accoglimento dell'appello proposto dal e in riforma della Parte_1 sentenza n. 206/2023 del 15/06/2023 del Giudice di Pace di Modica, rigetta la domanda di accertamento negativo proposta da;
CP_1 condanna alla rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio CP_1 in favore del che liquida, per il primo grado, in complessivi Euro Parte_1
346,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a. e, per il presente grado, in Euro 91,50 per esborsi e in Euro 462,00 per compenso, oltre rimborso forfettario,
Iva e C.p.a.
Ragusa, 20 novembre 2025. Il Giudice (dott. Claudio Maggioni)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2844/2023 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, P.VA , Parte_1 P.VA_1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Elisa Licciardello, presso il cui studio in Catania, Via Luigi Sturzo n. 52, è elettivamente domiciliato;
Appellante contro
, nata a [...] [...], C.F.: , CP_1 Pt_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Rosario Avveduto presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni delle parti:
Per il “Voglia il Tribunale di Ragusa adito, Parte_1
1. In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 206 del 15.06.2023, emessa dal Giudice di Pace di Modica nella persona della Dott.ssa Rosella pagina 1 di 11 IZ, ritenere valida ed efficace la diffida di pagamento con contestuale messa in mora n. 3242 del 19.10.2022, riguardante il mancato pagamento delle fatture emesse nell'anno 2018 e 2019, a lei intestate, del canone idrico dell'utenza n.
1740500, ubicata in Viale della Pace, 246, per un importo complessivo di € 387,94;
3. Per l'effetto, dichiarare legittima la richiesta di pagamento della fornitura di acqua goduta dall'utente finale e pertanto confermare la diffida di pagamento impugnata notificata alla GR , e quindi il credito vantato dall'ente, per i motivi qui CP_1 dedotti;
4. Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre
VA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
Per : “Piaccia al Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e difesa
1. - Preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 339, comma 3, c.p.c., ritenere e dichiarare inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza Pt_1 Parte_1
n. 206 / 23, resa in data 15.06.23 dal Giudice di Pace di Modica, Dott.ssa Rosella
IZ e notificata in data 26.07.23 per tutte le ragioni articolate nella superiore narrativa;
2. - Preliminarmente, altresì, disattendere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendo nel caso il periculum in mora ed il fumus boni iuris per l 'adozione della richiesta misura;
3. - Conseguentemente, nel merito, disporre il rigetto del proposto gravame per tutte le ragioni dedotte nella superiore narrativa ritenendo inammissibile, improcedibile ed infondato l'appello proposto e/o con qualsiasi altra motivazione rigettare l'appello proposto in quanto la pretesa articolata dal non può ritenersi provata, Parte_1 confermando con qualsiasi statuizione la sentenza appellata;
4. - Condannare, in conseguenza del rigetto, l'appellante al risarcimento dei danni per
l'illegittimo ricorso alla giurisdizione e per la temerarietà dell'azione spiegata, ex art.
96, comma 3, c.p.c., procedendo alla quantificazione anche in via equitativa del chiesto ristoro, all'uopo considerando la particolare natura della odierna appellata ed il pregiudizio discendente alla stessa in conseguenza dell'illiceità del ricorso alla giurisdizione;
5. - Con il favore delle spese e dei compensi difensivi”.
pagina 2 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi al CP_1
Giudice di Pace di Modica, il proponendo azione di accertamento Parte_1 negativo avverso l'atto di diffida di pagamento con contestuale messa in mora n.
3242 del 19.10.2022, notificata a mezzo raccomandata A/R, con il quale, in riferimento alle annualità 2017 e 2018, veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 387,94 dovuta a titolo di canoni idrici relativi all'utenza n.
1740500 ubicata in Viale della Pace n. 246.
A fondamento della proposta domanda, l'opponente deduceva:
a) la maturata prescrizione biennale del credito azionato, con conseguente decadenza dalla pretesa creditoria dell'Ente pubblico;
b) l'illegittimità, sotto il profilo squisitamente procedimentale, della pretesa creditoria poiché avente ad oggetto un credito privo di certezza, liquidità ed esigibilità non essendo stato l'atto oggetto d'impugnazione preceduto dalla notifica della fattura relativa ai consumi periodici né dal prodromico avviso bonario di pagamento;
c) l'illegittimità della pretesa creditoria per carenza di idonea motivazione non essendo chiariti né i presupposti giuridici né la causale del pagamento richiesto;
d) l'ulteriore illegittimità dell'atto impugnato per essere lo stesso privo di idonea sottoscrizione del soggetto deputato ad emetterlo e, infine,
e) l'illegittima ed infondata applicazione degli interessi moratori in assenza del prodromico avviso bonario di pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio il che rilevava l'infondatezza della domanda ed insisteva Parte_1 per il rigetto dei motivi di impugnazione, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Con l'appellata sentenza n. 206/2023 il Giudice di pace accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, annullava l'atto di diffida di pagamento con contestuale messa in mora n. 3242 del 19.10.2022 ritenendo, in motivazione, l'intervenuta prescrizione pagina 3 di 11 del credito vantato dall'Ente che, pertanto, veniva condannato al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza interponeva appello il deducendo l'erroneità Parte_1 della sentenza impugnata per avere il Giudice di primo grado
1) annoverato la questione oggetto di controversia entro i canoni privatistici del contratto di somministrazione e non aver ritenuto correttamente adempiuta la procedura dettata dall'art. 1, comma 792, L. 160/19;
2) ritenuto applicabile il termine prescrizionale breve di due anni in luogo della previgente prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c.;
3) ritenuto la mancanza di prova della pretesa nonostante l'“Allegato A” dell'atto di diffida di pagamento con contestuale messa in mora n. 3242 del 19.10.2022 soddisfacesse i principi di trasparenza e chiarezza.
Insisteva, pertanto, previa sospensione in via pregiudiziale e cautelare della provvisoria esecutorietà, per la riforma dell'impugnata sentenza e, dunque, per l'accertamento della legittimità della diffida di pagamento con contestuale messa in mora n. 3242 del 19.10.2022.
Resisteva al gravame la convenuta che, regolarmente costituitasi, in via CP_1 preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. nonché per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, insisteva per l'infondatezza della domanda e, quindi, per la conferma integrale della sentenza resa dal Giudice di prime cure.
All'udienza del 15/07/2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto riassunto in fatto, devono, anzitutto, esaminarsi le eccezioni di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 339, comma 3, c.p.c. e 342
c.p.c. sollevate in via preliminare da in quanto logicamente pregiudiziali CP_2 all'esame del merito e potenzialmente assorbenti.
Ebbene, procedendo nell'ordine, si rivela anzitutto destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. pagina 4 di 11 In merito, osserva il Tribunale come sia consolidato e pacifico l'indirizzo esegetico in seno alla Suprema Corte secondo cui deve escludersi che nei giudizi in materia di somministrazione di acqua potabile il Giudice di Pace possa decidere secondo equità
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 04/03/2025, n. 5782; Cass. n. 18184/2014; Cass. n.
19531/2004).
E ciò in considerazione
(i) sia dell'indisponibilità del diritto del al conseguimento (irrinunciabile, Pt_1 una volta emanato il regolamento che lo preveda) di detto corrispettivo data la finalità di pubblico interesse perseguita dall'Amministrazione,
(ii) sia della natura del contratto di fornitura idrica il quale è un atto predisposto e disciplinato in maniera unilaterale da parte dell'ente senza possibilità alcuna per l'utente di apportare modifiche, sicché il cittadino può scegliere solamente di stipulare alle condizioni imposte unilateralmente o, viceversa, di non farlo.
Pertanto, è un contratto stipulato secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. e, quindi, rientra nei contratti c.d. di massa, in relazione ai quali il Giudice di Pace non può decidere secondo equità ai sensi di quanto disposto dal succitato art. 113 comma secondo c.p.c. Come già più volte spiegato dalla suprema Corte (cfr., ad es., Cass. n. 10394/2007), nelle intenzioni legislative, l'esigenza della decisione secondo diritto risponde alla necessità che ogni eventuale relativa controversia venga decisa in modo uniforme in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto, il tutto al fine di garantire all'utente parità di trattamento.
Ne deriva, pertanto, che la sentenza oggetto di gravame deve intendersi resa secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, sicché è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339 c.p.c.
Del pari infondata si rivela, poi, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, invero, si osserva come l'atto d'appello risulti conforme alle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022 (c.d. "Riforma
Cartabia"), e pienamente coerente con le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite nella sent. 27119/2017, che si ritengono applicabili anche all'esito della riformulazione dell'art. 342 c.p.c., secondo cui "l'impugnazione deve contenere una chiara
pagina 5 di 11 individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice", in modo da porre "il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili … senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate".
Insomma, l'atto soddisfa, nel suo complesso, i requisiti previsti ed imposti dalla norma in discorso che richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda che delle ragioni della doglianza senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. Unite n. 27199 del
16/11/2017).
Nel merito, l'appello va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Con il primo motivo d'appello, rubricato “in merito alla natura del credito azionato”, parte appellante si duole, anzitutto, dell'erroneità della sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace annoverato la questione oggetto di controversia entro i canoni privatistici del contratto di somministrazione.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui il credito del Pt_1 per il canone dovuto per l'erogazione d'acqua potabile non trova titolo in potestà impositiva, ancorché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche.
Ne consegue "che la controversia fra il medesimo e l'utente, che attenga Pt_1 all'"an" ed al "quantum" di detto credito, senza investire scelte discrezionali dell'ente territoriale riguardanti l'organizzazione del servizio e la determinazione delle tariffe, spetta alla cognizione del giudice ordinario, pure quando insorga in via d'impugnazione di ingiunzione di pagamento o d'iscrizione a ruolo" (Cass. SU
n.10976/2001).
pagina 6 di 11 Inoltre, il contratto di fornitura d'acqua è considerato a tutti gli effetti un contratto di somministrazione (cfr. Cass. 19154/2018: in base alla quale "costituisce jus receptum, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui il rapporto di fornitura di acqua potabile vada inquadrato nell'ambito del contratto di somministrazione di cose, ai sensi dell'art. 1559 c.c.").
Insomma, pur se trattasi di servizio pubblico, la fornitura di acqua è prestata a fronte di un canone che ha natura del corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, disciplinato dalle comuni regole civilistiche "dove il canone non trova titolo in una potestà impositiva ma assume una connotazione privatistica" (cfr.
Cass. 16838/2002).
Affermata, dunque, la pacifica natura privatistica del rapporto di somministrazione idrica, occorre procedere all'esame dell'ulteriore doglianza contenuta nel medesimo motivo con cui parte appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado per non aver il Giudice di pace ritenuto correttamente adempiuta la procedura dettata dall'art. 1, comma 792, L. 160/19.
Il motivo è fondato.
In merito, si osserva preliminarmente che la L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha introdotto una serie di rilevanti novità in materia di riscossione dei tributi e delle entrate locali e, tra esse, particolare rilievo ha assunto l'introduzione dell'avviso di accertamento esecutivo disciplinato, per l'appunto, dall'art. 1, comma 792, di detta legge, applicabile agli atti emessi a partire dal 1 gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti a tale data, sia di carattere tributario sia di carattere patrimoniale.
Ora, dall'esame della documentazione in atti emerge che il comune ha puntualmente ottemperato a quanto previsto nella disposizione in esame atteso che l'atto di avvio della costituzione in mora contiene tutte le prescrizioni imposte dalla norma tra le quali non è in alcun modo contemplato l'onere di un preventivo invio di un avviso bonario la cui mancanza, dunque, non potrebbe in alcun modo essere considerata causa di invalidità dell'intero avviso.
pagina 7 di 11 Senza contare, poi, che siffatta mancanza non è prevista, a pena di nullità, da alcuna disposizione normativa.
Tale onere, invero, è esclusivamente contemplato dall'allegato “A” alla delibera
ARERA 311/2019/R/idr – puntualmente richiamata in primo grado dalla difesa di parte attrice, oggi appellata – al cui inadempimento, però, non è ricollegata alcuna illegittimità sotto il profilo procedimentale bensì soltanto la possibilità di agire ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto e contemplato dall'art. 10 della richiamata delibera.
Proseguendo nell'esame, con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto prescritto il credito vantato dall'Ente.
Il motivo è fondato.
Ed invero, richiamando il più recente orientamento di legittimità, deve osservarsi come “In tema di prescrizione breve, l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva [...] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture - relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché - quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.” (così Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 29/05/2024, n. 15102).
Ora, considerato che le fatture in contestazione avverso le quali è stata eccepita l'intervenuta prescrizione biennale sono riferite a consumi relativi ad anni precedenti il 2020, con fatture emesse negli anni 2018 e 2019 e scadenze di pagamento anteriori al 1 gennaio 2020 (cfr. fascicolo di I grado), non è applicabile il termine di pagina 8 di 11 prescrizione biennale in luogo dell'ordinario termine quinquennale previsto ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c., il cui dies a quo coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008 richiamata anche da Tribunale
Reggio Calabria, Sent., 04/07/2022, n. 818).
Ora, nella vicenda in esame, il ha prodotto le fatture nn. 14072 del Parte_1
2018 con scadenza 30/04/2018, 30194 del 2018 con scadenza 28/01/2019 e
13394 del 2019 con scadenza il 30/04/2019, e, pertanto, il dies a quo va correttamente individuato in tali date e, quindi, al momento della notifica dell'atto di accertamento non poteva ritenersi maturato il termine di prescrizione quinquennale.
E ciò anche ritenendo che il primo atto interruttivo della prescrizione fosse proprio rappresentato dall'atto di diffida di pagamento con contestuale messa in mora n.
3242 del 19.10.2022.
In ragione di quanto esposto ha, quindi, errato il giudice di prime cure nell'accogliere l'opposizione ritenendo fondata l'eccepita prescrizione.
Con il terzo motivo viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stato ritenuto indimostrato il credito vantato.
Anche questo motivo risulta fondato.
Preliminarmente deve osservarsi come fra le parti in causa non è in discussione la sussistenza di un contratto di fornitura idrica né la correttezza dei consumi stessi da considerarsi anomali e/o imputabili ad un non corretto funzionamento dell'impianto quanto, piuttosto, la legittimità formale dell'avviso di accertamento per mancanza dei requisiti della certezza, trasparenza e liquidità del credito.
Da tale premessa deriva il logico corollario che, non essendo in contestazione i consumi o più genericamente le bollette/fatture, non era configurabile alcun onere in capo alla somministrante di provare il quantum del bene o del servizio somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati, in ragione del fatto che quanto attestato dalle bollette emesse è assistito da presunzione di veridicità. pagina 9 di 11 Ciò detto, dalla motivazione dell'impugnata sentenza emerge come il Giudice di prime cure abbia anzitutto errato nel ritenere che oggetto di contestazione fossero le fatture e che il non avesse assolto all'onere della prova su di esso Pt_1 incombente.
E ciò ancor più se si considera che anche successivamente al deposito da parte del del contratto di somministrazione e delle fatture di pagamento – contenenti Pt_1
l'indicazione puntuale dei consumi e delle tariffe applicate oltre che l'indicazione dell'intestatario del contratto, il numero dell'utenza, la matricola del contatore – non vi sia stato da parte dell'utente, che non ha depositato la propria memoria ex art. 320 c.p.c., un formale disconoscimento della veridicità dei dati contenuti nelle fatture e, quindi, una specifica contestazione volta a far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure esposte in fattura dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti o anomali).
Pertanto, può ritenersi che le misure esposte nelle fatture debitamente prodotte in giudizio siano sufficienti a fondare la pretesa, oltre che la corrispondenza dei consumi indicati al dato reale, così rendendo il credito certo e liquido.
Dalla lettura della motivazione emerge, altresì, come l'errore di fondo consistente nell'aver ritenuto contestate le fatture e non già la legittimità formale dell'atto di accertamento abbia comportato l'ulteriore errore consistente nell'omessa indagine circa il contenuto che l'atto di accertamento deve avere, poi sfociato nell'accoglimento della domanda sull'erroneo presupposto della violazione del principio sulla trasparenza degli atti amministrativi specificatamente fatto valere con il terzo motivo d'appello.
Sul punto, richiamando quanto già anticipato, si osserva come l'atto di accertamento rispetta i requisiti minimi previsti ed imposti dalla delibera ARERA
311/2019/R/idr posto che nel suo allegato “A” sono per l'appunto indicati l'anno di emissione della fattura, il numero della fattura, il periodo di riferimento, l'importo da pagare, gli eventuali pagamenti e l'ultima scadenza della fattura dalla quale incominciano a maturare gli interessi di mora oltre che il numero dell'utenza idrica ed il suo intestatario. pagina 10 di 11 Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 206/2023 del 15/06/2023 del Giudice di Pace di Modica, deve essere rigettata la domanda di accertamento negativo proposta da . CP_1
Le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2024 tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2844/2023 R.G., così provvede:
in accoglimento dell'appello proposto dal e in riforma della Parte_1 sentenza n. 206/2023 del 15/06/2023 del Giudice di Pace di Modica, rigetta la domanda di accertamento negativo proposta da;
CP_1 condanna alla rifusione delle spese processuali dei due gradi di giudizio CP_1 in favore del che liquida, per il primo grado, in complessivi Euro Parte_1
346,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a. e, per il presente grado, in Euro 91,50 per esborsi e in Euro 462,00 per compenso, oltre rimborso forfettario,
Iva e C.p.a.
Ragusa, 20 novembre 2025. Il Giudice (dott. Claudio Maggioni)
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