Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO Causa n. 2141/2024 Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 01/04/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. De Götzen e Bernardello per la parte convenuta costituita, nonostante la regolare comunicazione della modalità di celebrazione dell'udienza da remoto, nessuno è presente
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice ritenuta la causa di natura documentale invita la parte a discutere. Il procuratore della parte si riporta al ricorso e conclude come in atti e rinuncia ad essere presente in videoconferenza alla lettura della sentenza. In particolare, contesta quanto dedotto in memoria dall'Avvocatura e precisa che le considerazioni svolte fanno riferimento a circostanze non riferibili al ricorrente. La liquidazione è stata effettuata in via amministrativa e non sulla base di una sentenza. Viene ribadita la tesi classica smentita dalla costante giurisprudenza di merito già citata.
Richiama anche CdA Milano, 1116/2023, CdA Torino 523/2023, Trib. Salerno 943/2023, Trib. Padova 145/2022, Trib. Bo 45/2021.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza. Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 01/04/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2141 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 04/10/2024 avente ad oggetto: riliquidazione benefici assistenziali/vittime del dovere/speciale elargizione/rivalutazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
GÖTZEN GABRIELE e dell'avv. BERNARDELLO ERIKA, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico
Email_1 Email_2
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_3
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 4.10.2024 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: « Dichiarare il diritto del ricorrente, Parte_1
alla riliquidazione della rivalutazione della speciale elargizione, già riconosciuta
[...]
con decreto del Ministero degli Interni, Prot.n. 559/C/3/E/8/CC/1573 del 13.04.2015, e
pertanto, previa parziale disapplicazione del decreto citato, che venga dichiarato il diritto del
1 di ricevere la somma complessiva di €246.000 e pertanto, al netto di quanto già Parte_1
percepito, € 40.000 (200.000€ di valore nominale e 46.000€ di rivalutazione a far data da gennaio 2003), anziché €206.000€ e ciò in quanto la rivalutazione della somma nominale della speciale elargizione di cui all'art. 2 D.L. 28.11.2003, va calcolata dall' 01.01.2003 alla data dell'erogazione e ciò ai sensi di
- art. 3 legge 466 del 1980
- art. 1 comma 1 legge 302 del 1990 e art. 8 legge medesima
- art. 1 e art. 2 D.L. 337/2003 convertito con legge 369 del 2003
- art. 5 comma 1 legge 206 del 2004
- art. 34 D.L. 159/2017 convertito con legge 222 del 2007 che richiama art. 1 commi 563 e 564
legge 23.12.2005 n. 266
con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente in tal senso, detratto quanto già percepito (complessivamente 246.000€, già percepiti 206.000), oltre interessi sulla somma da
versare. Vinte spese, diritti e onorari, da liquidarsi con distrazione a favore del difensore.».
2. Si è costituito il chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in Controparte_1
fatto ed in diritto. In particolare ha sostenuto che in conformità del principio nominalistico applicabile al debito in esame, la decorrenza della rivalutazione deve necessariamente individuarsi al momento del riconoscimento dello status di vittima del dovere e non già al momento, precedente, di entrata in vigore della legge istitutiva del beneficio.
3. La causa di natura documentale è stata discussa all'udienza del 1.4.2025, celebratasi in modalità da remoto, alla presenza del solo difensore di parte ricorrente, all'esito della quale il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. I fatti sono pacifici e documentati. Il ricorrente, già maresciallo aiutante s. UPS luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, oggi in congedo, è stato riconosciuto vittima del dovere a causa delle infermità riportate per causa di patologie tumorali sviluppate conseguentemente alla partecipazione a missione all'estero (Kosovo 12 aprile 2006 – 12 ottobre 2006).
L'amministrazione con decreto Prot. N. 559/C/3/E/8/CC/1573 (docc 1 e 2 ricorso), provvedeva
2 ad erogare al i benefici assistenziali spettanti per lo status di vittima del dovere a far Parte_1
data dal 12.2.2013 (data individuata quale di stabilizzazione della invalidità permanente dell'integrità psicofisica). In particolare, la speciale elargizione (ex art. 1 comma 1 della legge
20 ottobre 1990 n. 302 e successive modifiche, art. 5 comma 1, della legge 3 agosto 2004, n.
206, art. 1 commi 562, 563, 564 della legge 23 dicembre 2005 n. 266) veniva riconosciuta al ricorrente nella misura massima di € 200.000. Il tenuto asseritamente Controparte_1
conto della rivalutazione liquidava, l'importo di € 206.000 (in data 13.4.2015), considerando quale dies a quo, come ricostruito dalla difesa del ricorrente, ai fini della rivalutazione il giorno del primo intervento al rene del ricorrente (novembre 2011).
5. La questione di diritto è stata affrontata da copiosa giurisprudenza di merito, puntualmente citata dalla difesa di parte ricorrente, anche in sede di discussione, ormai unanime sul punto. Si
riportano (tra le tante) le sintetiche ma esaustive motivazioni della condivisa pronuncia in materia della Corte d'Appello di Torino (sent. 523/2023 del 15.12.2023), ribadendo l'orientamento già espresso in materia da questo Tribunale (sent. 213/2023).
«…Si rammenta che la “speciale elargizione” è prevista a favore delle vittime del terrorismo e
delle stragi di tale matrice dagli artt. 1, comma 1, della Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 1, della Legge 3 agosto 2004, n. 206, che ne ha elevato l'importo massimo ad €
200.000. Beneficio assistenziale poi esteso anche alle “Vittime del Dovere” dall'art. 34, comma
1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modifiche nella Legge 29 novembre
2007, n. 222. L'art. 3 della legge n. 466/1980, come modificata sul punto dall'art. 2 della Legge
n. 369 del 24/12/2003 di conversione del d.l. n. 337/2003, indica nella somma di € 200.000,00 il massimale della Speciale Elargizione, in proporzione al grado di invalidità. L'art. 8 comma 2
della Legge n. 302/1990, prevede la rivalutazione della Elargizione, con i criteri di cui al
comma 1 della stessa norma, “alla data della corresponsione”. Ciò significa che la speciale
elargizione - prevista a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003 nella somma massima di
200.00,00 €, per effetto del D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla
L. 24 dicembre 2003, n. 369 -, si rivaluta ogni anno in misura pari al tasso di inflazione
accertato dall'Istat per l'anno precedente, fino al momento in cui avviene la corresponsione.
3 Pertanto, è evidente che, con tale previsione, il Legislatore ha voluto preservare nel tempo il
valore della somma massima prevista nell'art. 3 della Legge n. 466/1980, prevedendone
l'automatica rivalutazione anno per anno, fino al momento della corresponsione all'avente
diritto. Bisogna in proposito distinguere tra la decorrenza del beneficio - che per la categoria
delle vittime del dovere e soggetti equiparati non potrebbe essere antecedente l'entrata in
vigore della normativa sopra richiamata - con la consistenza monetaria della prestazione, che
le norme sopracitate individuano per relationem richiamando “le elargizioni di cui all'articolo
5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206”, il cui valore nominale fu individuato dal legislatore nel 2004 nella misura di € 200.000,00 ; importo di cui deve essere preservato il potere d'acquisto in adeguamento al costo della vita ed alla progressiva inflazione della valuta in corso, secondo il sistema previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, della Legge 20 ottobre 1990, n.
302. Quindi la rivalutazione deve essere riconosciuta dal 1 gennaio 2003 data di entrata in
vigore del nuovo importo nominale del beneficio in oggetto per effetto del D.L. 28.11.2003 n.
3374 convertito con modificazioni dalla L.24.12.2003».
6. Pertanto, l'importo complessivo della speciale elargizione spettante al Parte_1
correttamente rivalutata, doveva essere liquidato in euro 246.000 (esattamente 40.000€ in più rispetto a quanto operato dall'Amministrazione), sulla base del coefficiente ISTAT 1,230 e non
1,030 come applicato (conteggio non specificamente contestato quanto al suo esatto ammontare).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura
(previdenza) e del valore della controversia (scaglione 26.000-52.000), considerata l'attività
difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale in unica udienza, senza istruttoria), stante l'assenza di questioni di fatto controverse e la semplicità delle questioni di diritto, ormai chiarite dalla giurisprudenza di merito nell'ambito di un contezioso divenuto seriale), secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
4 1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente, alla Parte_1
riliquidazione della rivalutazione della speciale elargizione di cui all'art. 2 D.L.
28.11.2003, dall' 01.01.2003 alla data dell'erogazione con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della differenza dovuta pari ad € 40.000,
oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna il al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente Controparte_1
che liquida in Euro 3.291,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Verona, 1.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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