TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/10/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza de 7.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 84 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto De Simone presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Albanella alla via Roma n. 275;
- OPPONENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria D'Elia presso il cui CP_1
studio è elettivamente domiciliato in Eboli alla via Riccardo Romano n. 4;
- OPPOSTO - OGGETTO: opposizione a precetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.1.2025 la Parte_1
proponeva opposizione avverso precetto notificatole il 18.12.2024 e fondato sul decreto ingiuntivo n. 632/2024 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro
col quale le era stato intimato di corrispondere in favore del suo dipendente l'importo di 1.135,44 €. Lamentando di non aver mai ricevuto la CP_1
notifica del predetto decreto ingiuntivo, chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità del precetto.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1
asserendo di aver notificato piuttosto il decreto ingiuntivo. Chiedeva,
[...]
pertanto, che l'opposizione fosse rigettata.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla non può Parte_1
essere vagliata nel merito dovendosene piuttosto dichiarare l'inammissibilità
per intervenuta decadenza di questa dall'azione giudiziaria. L'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione. Deriva
da quanto precede, pertanto, che qualora si proponga opposizione avverso il precetto deducendo un tale vizio del precetto stesso non si è di fronte a una opposizione all'esecuzione ma agli atti esecutivi da proporsi, per l'effetto, entro cinque giorni dalla notifica del precetto ex art. 617 c.p.c. (Cassazione civile sez.
III, 06/03/2007, n. 5111). Il termine è oggi di venti giorni (segnatamente a decorrere da marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate all'art. 617 c.p.c.
dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80).
Orbene, nel caso di specie l'opposizione è stata proposta oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto. Segnatamente dalla notifica del precetto avvenuta - per ammissione della stessa società opponente - il
18.12.2024 al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione intervenuto - come può ricavarsi agevolmente dal sistema telematico - solo l'8.1.2025 sono decorsi, infatti, 21 giorni.
Irrilevante è la circostanza che parte opposta nulla abbia contestato in proposito. E invero, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato (tra cui,
appunto, l'ammissibilità del ricorso) non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente. Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (causa di lavoro)
e al valore della causa (scaglione da 1.101,00 € a 5.200,00 €). La semplicità
delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto del decorso di un termine impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi).
Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 84 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
contro , così provvede: CP_1
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna la al pagamento in favore Parte_1
del delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre CP_1
maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 7.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza de 7.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 84 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto De Simone presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Albanella alla via Roma n. 275;
- OPPONENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria D'Elia presso il cui CP_1
studio è elettivamente domiciliato in Eboli alla via Riccardo Romano n. 4;
- OPPOSTO - OGGETTO: opposizione a precetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8.1.2025 la Parte_1
proponeva opposizione avverso precetto notificatole il 18.12.2024 e fondato sul decreto ingiuntivo n. 632/2024 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro
col quale le era stato intimato di corrispondere in favore del suo dipendente l'importo di 1.135,44 €. Lamentando di non aver mai ricevuto la CP_1
notifica del predetto decreto ingiuntivo, chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità del precetto.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1
asserendo di aver notificato piuttosto il decreto ingiuntivo. Chiedeva,
[...]
pertanto, che l'opposizione fosse rigettata.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla non può Parte_1
essere vagliata nel merito dovendosene piuttosto dichiarare l'inammissibilità
per intervenuta decadenza di questa dall'azione giudiziaria. L'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione. Deriva
da quanto precede, pertanto, che qualora si proponga opposizione avverso il precetto deducendo un tale vizio del precetto stesso non si è di fronte a una opposizione all'esecuzione ma agli atti esecutivi da proporsi, per l'effetto, entro cinque giorni dalla notifica del precetto ex art. 617 c.p.c. (Cassazione civile sez.
III, 06/03/2007, n. 5111). Il termine è oggi di venti giorni (segnatamente a decorrere da marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate all'art. 617 c.p.c.
dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80).
Orbene, nel caso di specie l'opposizione è stata proposta oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del precetto. Segnatamente dalla notifica del precetto avvenuta - per ammissione della stessa società opponente - il
18.12.2024 al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio di opposizione intervenuto - come può ricavarsi agevolmente dal sistema telematico - solo l'8.1.2025 sono decorsi, infatti, 21 giorni.
Irrilevante è la circostanza che parte opposta nulla abbia contestato in proposito. E invero, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato (tra cui,
appunto, l'ammissibilità del ricorso) non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte opponente. Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (causa di lavoro)
e al valore della causa (scaglione da 1.101,00 € a 5.200,00 €). La semplicità
delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto del decorso di un termine impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi).
Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 84 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
contro , così provvede: CP_1
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna la al pagamento in favore Parte_1
del delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre CP_1
maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 7.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro Dott. Giovanni Magro