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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice –
Roberto Bianco - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5764 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 09.09.2024 avente ad oggetto
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENNITTO ELENA, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti DE Controparte_1 C.F._2
GIRONIMO ANNALISA e DE MARTINIS MARIA EMILIA, giusta procura in atti
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Conclusioni: all'udienza del 09.09.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da
“note di trattazione scritta” in atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. Il PM ha concluso come da nota del 12.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 29.10.2020 - premesso: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Foggia in data 02.07.2005, da cui si era separato Controparte_1 consensualmente in virtù del decreto di omologa del 09.04.2019 del Tribunale di Foggia e che dalla loro Per_ unione erano nate le figlie (il 21.02.2007) e (l' 01.12.2011) - chiedeva all'intestato Per_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affido condiviso Per_ delle figlie e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
di porre a carico del Per_1
l'obbligo di mantenimento delle figlie nella misura di € 800,00 mensili (€ 400,00 cadauno), CP_1 oltre il 50% delle spese straordinarie;
di regolare l'esercizio del diritto di visita del padre.
Deduceva la ricorrente: che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati;
di essere titolare di un centro estetico, unica sua fonte di reddito;
di essere gravata dal pagamento di un mutuo ipotecario
(con rata pari a € 400,00 mensili) contratto per l'acquisto di un immobile dove viveva con le figlie minori;
che il resistente oltre a svolgere la professione di perito assicurativo, con stipendio mensile di circa € 1.200,00, lavorava come docente presso istituti scolastici nonché come allenatore e istruttore di fitness.
Si costituiva in giudizio il quale, non si opponeva alla pronuncia di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio e alle altre domande, chiedendo, tuttavia, di porre a suo carico un assegno di mantenimento per le figlie minori pari a complessivi euro 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie.
Deduceva all'uopo: di aver cessato nel 2020 l'attività di consulente assicurativo;
di svolgere, attualmente, la professione di docente precario (supplente) preso due istituti scolastici con una retribuzione complessiva pari a circa 1.200.00 euro;
che sosteneva il pagamento di una rata mensile pari a € 269,63 per il mutuo dell'ex casa coniugale, oltre ulteriori esborsi meglio descritti nella comparsa di costituzione.
Con ordinanza riservata del 03.05.2021 il Presidente, sentiti personalmente i coniugi e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970, dava i provvedimenti provvisori e urgenti, con cui autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla moglie l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli nella misura del 50%.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza dell'01.11.2022 l'odierno Giudice relatore rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle
2 conclusioni, ordinando alle parti il deposito delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti di conto corrente a decorrere dall'anno 2020.
All'udienza del 09.09.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex. 127 ter c.p.c., – le parti precisavano le conclusioni e l'odierno giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di legge e disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede il quale, con nota in atti del 12.9.2024, rassegnava le proprie conclusioni.
************
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta dalle parti è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 1 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in virtù del decreto di omologa del
09.04.2019 del Tribunale di Foggia, divenuto irrevocabile, e dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso divorzile è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita delle figlie minori. Per_ Con riguardo alle figlie minori della coppia (nata il [...]) e (nata il [...]), Per_1 entrambe le parti sono concordi nel richiedere l'affidamento condiviso delle stesse.
Si deve precisare, come noto, che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto
3 quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi, né tantomeno sono stati allegati, profili di inidoneità genitoriale.
Per tali ragioni, va disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, confermando, sul punto, l'ordinanza del 03.05.2021, che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso delle figlie Per_ minori e . Per_1
Tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, nonché della concorde richiesta delle parti, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento delle figlie minori presso la madre, con cui hanno sempre vissuto dopo la separazione dei coniugi.
Per quanto attiene, invece, la regolamentazione del diritto di visita paterno, deve rilevarsi che è Per_1 prossima al compimento del suo diciottesimo anno di età e, dunque, appare opportuno modificare il regime di visita paterno di cui all'ordinanza presidenziale, predisposto quando la minore aveva quindici anni. In considerazione dell'età della minore, pertanto, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlia, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri. Per_ Per quanto riguarda la minore , di anni 13, si ritiene opportuno anche qui confermare quanto stabilito nell'ordinanza del 03.05.2021 e dunque, in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Sul mantenimento delle figlie.
4 In tema di mantenimento delle figlie, va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Ebbene, valutata la situazione economica e reddituale delle parti, si rileva quanto segue.
La ricorrente ha rappresentato di essere titolare di un centro estetico e ha dichiarato per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 redditi complessivi, rispettivamente, pari a circa € 11.000,00, € 7.900,00 ed €
14.100,00; risulta, inoltre, è proprietaria di un immobile in Foggia, gravato dal pagamento di un mutuo ipotecario per complessivi euro 400,00 mensili. Dalle giacenze medie depositate dalla ricorrente si evince, infine, una capacità di spesa compatibile con i redditi dichiarati.
Il resistente è un insegnante precario ed ha dichiarato per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 redditi complessivi, rispettivamente, pari a circa € 19.500,00, € 17.000,00 ed € 24.000,00; nel mese di settembre
2024, ha presentato in data 01.09.2024 domanda di Naspi presso l'INPS e, inoltre, è proprietario dell'ex casa coniugale, gravata dal pagamento di un mutuo ipotecario per complessivi euro 269,63 mensili.
Dalle giacenze medie depositate dal resistente si evince una capacità di spesa compatibile con i redditi dichiarati.
Ebbene, valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse, nonché tenuto conto delle esigenze delle figlie legate all'età, appare equo confermare in questa sede quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale, ovvero l'obbligo posto a carico del Per_ resistente di contribuire al mantenimento delle figlie minori e , versando alla moglie la Per_1 somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 euro in favore di ciascuna figlia), entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Sull'assegno unico e universale.
Infine, appare opportuno riconoscere ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale nella misura del 50%.
Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio (reciproca soccombenza sul quantum del mantenimento per le figlie e assenza di contrasto sulle altre questioni), sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
5 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in Foggia in data 02.07.2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2005, atto n. 257, parte II, serie A);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
Per_
- affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la Per_1 madre e con regolamentazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui ciascun minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
Per_ minori e , mediante il versamento a entro il 27 di ogni mese della Per_1 Parte_1 somma di € 600.00 (€ 300,00 in favore di ciascuna figlia), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- dispone che l'A.U.U. debba essere percepito dai genitori in regime di affido condiviso nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Foggia, 03.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Concetta Potito - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice –
Roberto Bianco - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5764 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 09.09.2024 avente ad oggetto
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENNITTO ELENA, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti DE Controparte_1 C.F._2
GIRONIMO ANNALISA e DE MARTINIS MARIA EMILIA, giusta procura in atti
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Conclusioni: all'udienza del 09.09.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da
“note di trattazione scritta” in atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. Il PM ha concluso come da nota del 12.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 29.10.2020 - premesso: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Foggia in data 02.07.2005, da cui si era separato Controparte_1 consensualmente in virtù del decreto di omologa del 09.04.2019 del Tribunale di Foggia e che dalla loro Per_ unione erano nate le figlie (il 21.02.2007) e (l' 01.12.2011) - chiedeva all'intestato Per_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di disporre l'affido condiviso Per_ delle figlie e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
di porre a carico del Per_1
l'obbligo di mantenimento delle figlie nella misura di € 800,00 mensili (€ 400,00 cadauno), CP_1 oltre il 50% delle spese straordinarie;
di regolare l'esercizio del diritto di visita del padre.
Deduceva la ricorrente: che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati;
di essere titolare di un centro estetico, unica sua fonte di reddito;
di essere gravata dal pagamento di un mutuo ipotecario
(con rata pari a € 400,00 mensili) contratto per l'acquisto di un immobile dove viveva con le figlie minori;
che il resistente oltre a svolgere la professione di perito assicurativo, con stipendio mensile di circa € 1.200,00, lavorava come docente presso istituti scolastici nonché come allenatore e istruttore di fitness.
Si costituiva in giudizio il quale, non si opponeva alla pronuncia di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio e alle altre domande, chiedendo, tuttavia, di porre a suo carico un assegno di mantenimento per le figlie minori pari a complessivi euro 450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie.
Deduceva all'uopo: di aver cessato nel 2020 l'attività di consulente assicurativo;
di svolgere, attualmente, la professione di docente precario (supplente) preso due istituti scolastici con una retribuzione complessiva pari a circa 1.200.00 euro;
che sosteneva il pagamento di una rata mensile pari a € 269,63 per il mutuo dell'ex casa coniugale, oltre ulteriori esborsi meglio descritti nella comparsa di costituzione.
Con ordinanza riservata del 03.05.2021 il Presidente, sentiti personalmente i coniugi e dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970, dava i provvedimenti provvisori e urgenti, con cui autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla moglie l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli nella misura del 50%.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza dell'01.11.2022 l'odierno Giudice relatore rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle
2 conclusioni, ordinando alle parti il deposito delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti di conto corrente a decorrere dall'anno 2020.
All'udienza del 09.09.2024 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex. 127 ter c.p.c., – le parti precisavano le conclusioni e l'odierno giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di legge e disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede il quale, con nota in atti del 12.9.2024, rassegnava le proprie conclusioni.
************
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta dalle parti è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 1 L.898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in virtù del decreto di omologa del
09.04.2019 del Tribunale di Foggia, divenuto irrevocabile, e dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso divorzile è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita delle figlie minori. Per_ Con riguardo alle figlie minori della coppia (nata il [...]) e (nata il [...]), Per_1 entrambe le parti sono concordi nel richiedere l'affidamento condiviso delle stesse.
Si deve precisare, come noto, che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto
3 quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi, né tantomeno sono stati allegati, profili di inidoneità genitoriale.
Per tali ragioni, va disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, confermando, sul punto, l'ordinanza del 03.05.2021, che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso delle figlie Per_ minori e . Per_1
Tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, nonché della concorde richiesta delle parti, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento delle figlie minori presso la madre, con cui hanno sempre vissuto dopo la separazione dei coniugi.
Per quanto attiene, invece, la regolamentazione del diritto di visita paterno, deve rilevarsi che è Per_1 prossima al compimento del suo diciottesimo anno di età e, dunque, appare opportuno modificare il regime di visita paterno di cui all'ordinanza presidenziale, predisposto quando la minore aveva quindici anni. In considerazione dell'età della minore, pertanto, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlia, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri. Per_ Per quanto riguarda la minore , di anni 13, si ritiene opportuno anche qui confermare quanto stabilito nell'ordinanza del 03.05.2021 e dunque, in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Sul mantenimento delle figlie.
4 In tema di mantenimento delle figlie, va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Ebbene, valutata la situazione economica e reddituale delle parti, si rileva quanto segue.
La ricorrente ha rappresentato di essere titolare di un centro estetico e ha dichiarato per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 redditi complessivi, rispettivamente, pari a circa € 11.000,00, € 7.900,00 ed €
14.100,00; risulta, inoltre, è proprietaria di un immobile in Foggia, gravato dal pagamento di un mutuo ipotecario per complessivi euro 400,00 mensili. Dalle giacenze medie depositate dalla ricorrente si evince, infine, una capacità di spesa compatibile con i redditi dichiarati.
Il resistente è un insegnante precario ed ha dichiarato per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 redditi complessivi, rispettivamente, pari a circa € 19.500,00, € 17.000,00 ed € 24.000,00; nel mese di settembre
2024, ha presentato in data 01.09.2024 domanda di Naspi presso l'INPS e, inoltre, è proprietario dell'ex casa coniugale, gravata dal pagamento di un mutuo ipotecario per complessivi euro 269,63 mensili.
Dalle giacenze medie depositate dal resistente si evince una capacità di spesa compatibile con i redditi dichiarati.
Ebbene, valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse, nonché tenuto conto delle esigenze delle figlie legate all'età, appare equo confermare in questa sede quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale, ovvero l'obbligo posto a carico del Per_ resistente di contribuire al mantenimento delle figlie minori e , versando alla moglie la Per_1 somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 euro in favore di ciascuna figlia), entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di
Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Sull'assegno unico e universale.
Infine, appare opportuno riconoscere ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale nella misura del 50%.
Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio (reciproca soccombenza sul quantum del mantenimento per le figlie e assenza di contrasto sulle altre questioni), sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
5 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, in epigrafe meglio generalizzati, in Foggia in data 02.07.2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 2005, atto n. 257, parte II, serie A);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
Per_
- affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la Per_1 madre e con regolamentazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui ciascun minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Controparte_1
Per_ minori e , mediante il versamento a entro il 27 di ogni mese della Per_1 Parte_1 somma di € 600.00 (€ 300,00 in favore di ciascuna figlia), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- dispone che l'A.U.U. debba essere percepito dai genitori in regime di affido condiviso nella misura del 50% ciascuno, come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Foggia, 03.12.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
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