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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/11/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna Maria Raschellà, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 915/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025, e decisa con il deposito telematico del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Roberta Giordano, giusti Decreto Sindacale n. 26 del 20 maggio 2024, determina dirigenziale n. 810 del 21 maggio 2024 e di mandato depositato nel fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale di , Corso Umberto I, Palazzo di Città; Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in alla Via Filippo Paladini 208/F, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
UR IA Di ET, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Caltanissetta fissare l'udienza di comparizione delle parti
e discussione della causa, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni in riforma della Sentenza impugnata:
- dire illegittima la Sentenza del Giudice di Pace n. 372/2023 poiché emanata in assenza di procura alle
liti;
- dire illegittima la Sentenza del Giudice di Pace n. 372/2023 poiché emanata in carenza di competenza per materia;
1 - dire illegittima, errata e/o con qualsiasi diversa statuizione annullare la Sentenza del Giudice di Pace
n. 372/2023 emesse dal in data 07/0372023; Parte_1
- Spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Caltanissetta respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa
1) Dichiarare la competenza per materia del Giudice di Pace e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado sul punto;
2) Nel merito, rigettare l'appello avverso ogni suo motivo, dichiarando anche la validità della procura alle liti conferita in primo grado, poiché infondato, come esposto in parte motiva, confermando la sentenza di primo grado, e/o comunque annullare, revocare e dichiarare illegittima e inefficace l'ordinanza ingiunzione impugnata, in uno al verbale di accertamento prodromico, per i motivi esposti in diritto o con ogni altra statuizione in base al principio iura novit curia”;
3) In subordine, senza recesso dalla superiore conclusione, limitare l'entità delle sanzioni dovute, determinandole in una misura pari al minimo edittale;
4) Condannare controparte alle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il processo di primo grado
1.1 Con ricorso depositato il 20 aprile 2023, il ha proposto opposizione Controparte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 121, emessa dalla
[...]
il 7 marzo 2023, relativa a sanzioni Controparte_2 amministrative per la violazione dell'ordinanza sindacale n. 39-21 e dell'art. 66 del Reg. di Polizia urbana per la convivenza civile del 28 settembre 2020 di € 175,88 (comprensive di spese di notifica).
A sostegno della richiesta di revoca e/o di nullità dell'opposto provvedimento, il opponente CP_1 ha addotto che, l'atto impugnato era nullo per violazione dell'art. 18 della L. n. 689/81 ovvero perché emesso in violazione del principio della personalità del presunto trasgressore.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il , in persona del Sindaco Parte_1 pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.2. Il Giudice Onorario di Pace di Caltanissetta ha deciso la causa con sentenza n. 372/2023 resa il 16 novembre 2023 e pubblicata il 22 novembre 2023, così statuendo:
“-Dichiara la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 121, emessa dalla Direzione V – Polizia Municipale,
– del il 07.03.2023, relativa Controparte_2 Parte_1
a sanzioni amministrative per la violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 39-21 e dell'art. 66 del Reg. di
2 Polizia urbana per la Convivenza Civile del 28.09.2020 ordinanze-ingiunzione n. 583, n. 584, n. 585 e
n. 586, emesse dal il 25.11.2022 per i motivi indicati in premessa;
Parte_1
-Condanna il convenuto , in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento in favore della parte opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi €. 150,00 per compensi, €. 43,00 per esborsi, oltre accessori come per legge”.
Il giudice di prime cure ha ritenuto:
infondata l'eccezione di incompetenza per materia del G.O.P. adito per essere, nella fattispecie, competente il Tribunale di Caltanissetta, dacché la violazione di errata differenziazione dei rifiuti per come contestato al ricorrente, non può farsi rientrare tra le materie specifiche CP_1
devolute alla cognizione del Tribunale;
che non può essere ravvisata la responsabilità dell'amministratore condominiale il quale, secondo insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6 della L. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.
§ 2. L'appello
2.1 Il , in persona del Sindaco pro tempore, dolendosi dell'ingiustizia della Parte_1
decisione, ha ritualmente proposto gravame con ricorso in appello presentato, telematicamente il 22 maggio 2025, per sentire dichiarare la sentenza impugnata illegittima, erronea, annullabile e, per l'effetto, la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. 121/2023 emessa dal in Parte_1
data 7 marzo 2023.
Il , costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
Disposti alcuni rinvii per il carico del ruolo, è stata fissata, infine, l'udienza di discussione del 19 novembre 2025, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta che le parti hanno ritualmente presentato.
Indi, la causa è stata decisa col deposito telematico del dispositivo.
§ 3. Le valutazioni del Tribunale
3.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato “Sulla inammissibilità della domanda per inesistenza procura alle liti”, l'appellante insiste nella sollevata eccezione di inammissibilità della opposizione per inesistenza della procura alle liti.
3 Rappresenta che, in vero, la procura alle liti rilasciata dal opponente sarebbe nulla per CP_1 violazione dell'art. 83, comma 1 e 2 c.p.c., nonché degli artt. 2702 e 2703 c.c., in quanto priva dell'indicazione del nome della parte, nonché dell'oggetto della lite e della causa cui si riferisce.
Conclude sul punto, assumendo che alla luce di ciò “nel caso in esame, trattandosi di assenza in atti della procura alle liti non si soggiace alla disciplina prevista dall'art. 182, 2 comma c.p.c. e, pertanto, la procura dovrà essere dichiarata inesistente con conseguente inammissibilità della domanda avanzata in primo grado” (cfr. ricorso in appello, pag. 3).
3.2 Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Sull'errato dispositivo della sentenza di primo grado”, adduce che avrebbe errato il Giudice di prime cure laddove, nel dispositivo, dispone che
“Dichiara la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. 121, emessa dalla Direzione V – Polizia Municipale,
– del il 07.03.2023, relativa Controparte_2 Parte_1
a sanzioni amministrative per la violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 39-21 e dell'art. 66 del Reg. di
Polizia urbana per la Convivenza Civile del 28.09.2020 ordinanze-ingiunzione n. 583, n. 584, n. 585 e
n. 586, emesse dal il 25.11.2022 per i motivi indicati in premessa”. Parte_1
Infatti, prosegue l'appellante, le ordinanze-ingiunzione n. 583, n. 584, n. 585 e n. 586 del 25.11.2022 non sono riferibili all'odierno appellato ma ad altro CP_1
Indi, conclude il “emerge chiaramente come il Giudice di prime cure, Parte_1 nell'erroneo convincimento che s tratti di casi analoghi, oltre che non esaminare l'eccezione ivi sollevata, si riportava integralmente ad altra sentenza” (cfr. ricorso in appello, pag. 4).
3.3 Con il terzo motivo, così rubricato: “Violazione dell'art. 9 c.p.c. sulla competenza funzionale e del
D. Lgs. 150/2011”, assume che l'impugnata sentenza sarebbe stata emanata dal Giudice di Pace in assenza della relativa competenza.
Invero, a fronte della specifica eccezione in tal senso mossa dal il Giudice di Pace partendo dal Pt_1
presupposto, non condivisibile, che le infrazioni come contestate, non rientrano nell'ipotesi di
“abbandono dei rifiuti”, ma di “errato conferimento degli stessi”, ha ritenuto sussistere la propria competenza. Al contrario, a dire dell'appellante, “l'errato conferimento dei rifiuti comporta inequivocabilmente un danno all'ambiente, al paesaggio, nonché alla salute della persona come anche esplicitato nelle motivazioni della predetta Ordinanza sindacale” (cfr. ricorso in appello, pag. 4). Ne consegue che l'autorità giudiziaria competente a conoscere dell'opposizione avverso ordinanza ingiunzione applicativa delle sanzioni amministrative per errato conferimento dei rifiuti è il Tribunale
Civile e non il Giudice di Pace, in ossequio al combinato disposto degli artt. 22 bis lett. d) della legge n.
689/1981 e 6, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.150 del 2011.
4 3.4 Con il quarto motivo, così rubricato: “Violazione dell'art. 9 Costituzione e del D.Lgs. 150/2011”, censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ritiene che si debba escludere la sussistenza della responsabilità oggettiva del CP_1
Rileva che, come è noto, la tutela dell'ambiente rintraccia le sue radici ai sensi dell'art. 9 Cost. in cui è inteso nella sua accezione più estesa: quale ambiente, ecosistema, biodiversità, alla cui tutela sono chiamati a concorrere tutti i soggetti dell'ordinamento, ivi compreso il opponente, i cui CP_1
compiti, il cui ruolo e responsabilità sono espressamente disciplinati, in materia di raccolta dei rifiuti e nel territorio comunale dall'Ordinanza Sindacale n. 33 del 2018.
Tanto premesso, va considerato che – al contrario di quanto affermato dal primo giudice – la sanzione irrogata non coinvolge ipotesi di responsabilità oggettiva, ma riguarda il fatto proprio del CP_1
che non ha adeguatamente vigilato sul corretto conferimento dei rifiuti nei mastelli ad esso affidati.
3.5 Il motivo primo è fondato, con conseguente assorbimento del motivo secondo, del motivo terzo e del motivo quarto.
Come è noto, la procura, come dichiarazione negoziale di conferimento del mandato alle liti, deve necessariamente nel suo contenuto dichiarativo identificare il dichiarante e, dunque, la parte conferente.
Se la sottoscrizione è leggibile, il valore della stessa di attribuzione e, dunque, a monte, di identificazione della paternità della dichiarazione, certamente rende superabile la mancanza di indicazione nel testo che esprime il conferimento. Si tratta di un'applicazione del criterio della idoneità al raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. Senonché, la sottoscrizione del conferente è illeggibile e, pertanto, il vizio che rende la procura nulla e, dunque, tamquam non esset, è irrimediabile.
Né può essere superato dall'autenticazione del difensore, che, evidentemente, è del tutto inidonea, dato il tenore della dichiarazione e l'illeggibilità della sottoscrizione autenticata, a superare il difetto di indicazione del conferente.
In altri termini, la certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi” del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi (v. Cass. civ.,
5 31 maggio 2006, n. 13018: “La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello
"ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato
l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Da ciò consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé consentire
l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura”; conf. Cass. civ., 18 marzo 2021, n. 7765. Si veda, altresì, Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2025, n. 4717: “La contemporanea impossibilità sia di stabilire
l'identità del sottoscrittore della procura;
sia di sapere quale sia la sua veste nella compagine sociale;
sia di decifrare l'eteroclito apposto come firma, rende la procura nulla”).
Nel caso di specie, non essendo leggibile la sottoscrizione e mancando nel testo della procura il nome del conferente, la procura stessa deve ritenersi nulla, e, dunque tamquam non esset, con conseguente inammissibilità del ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
Né vi è spazio per attivare il disposto del secondo comma dell'art. 182 c.p.c, nel testo in vigore dal 28 febbraio 2023 e applicabile ratione temporis al procedimento avviato successivamente, malgrado la sollecitazione in tal senso da parte dell'appellato.
Si è già detto che, in vero, costituendosi in primo grado il aveva sollevato la questione di nullità Pt_1 della procura, nullità non rilevata d'ufficio e non sanata spontaneamente dalla parte nella successiva evoluzione processuale. Ebbene, come limpidamente chiarito dal Supremo Collegio, “in questa
6 situazione i predetti principi in tema di applicabilità dell'art. 182 cod, proc. civ. vanno contemperati con l'altro principio (per cui v. Cass. n. 11898 de! 28/05/2014 e sez. U, n. 4248 del 04/03/2016) secondo il quale, mentre ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. il giudice che rileva d'ufficio un difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso – come quello in esame – in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o comunque assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire” (cfr. Cass. civ., 4 ottobre
2018, n. 24212).
Ne deriva che, nel caso in esame, l'ordine ex art. 182 c.p.c. è stato reso inutile dalla già chiaramente formulata eccezione del comune di , che imponeva al trasgressore di attivarsi per !a Parte_1
sanatoria, in mancanza della quale la nullità diveniva insanabile, assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione della controparte rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione.
In questi termini l'appello è accolto e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, il ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 121 del 7 marzo 2023, è dichiarato inammissibile.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, (scaglione fino a € 1.100,00), per la non particolare complessità dell'unica questione trattata, e per tutte le fasi.
4.2. Stante il tenore della decisione (accoglimento dell'appello), deve darsi atto non sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
, in persona del Sindaco pro tempore, nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
ricorso presentato, telematicamente, il 22 maggio 2024, avverso la sentenza del Giudice Onorario di
Pace di Caltanissetta n. 372/2023 resa il 16 novembre 2023 e pubblicata il 22 novembre 2023, non notificata, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
7 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 121 del 7 marzo 2023;
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore del liquidate in € 173,00 per compensi Parte_1 professionali per il primo grado e in € 64,50 per spese ed € 332,00 per compensi professionali per l'appello oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, se dovuti, come per legge.
Così deciso da remoto il 19 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Raschellà
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