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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
DAINESE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 923/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 25121 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220250002536866 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30 settembre 2025, il contribuente impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendone l'illegittimità parziale, con specifico riferimento all'irrogazione delle sanzioni per euro 313,03.
In particolare, il ricorrente esponeva che l'atto impugnato traeva origine dalla liquidazione delle imposte dovute sul trattamento di fine rapporto percepito nell'anno 2020, per il quale era stata richiesta l'applicazione del regime della tassazione separata. Secondo la prospettazione difensiva, l'Ufficio avrebbe dovuto previamente notificare la comunicazione di liquidazione dell'imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, secondo la prassi e la disciplina normativa di riferimento, e solo in caso di inadempimento procedere all'iscrizione a ruolo.
Il contribuente deduceva, invece, di non aver mai ricevuto la predetta comunicazione, avendo appreso della pretesa fiscale soltanto con la notifica della cartella di pagamento comprensiva delle sanzioni, con conseguente violazione dei principi di legalità, buona fede e collaborazione tra amministrazione e contribuente.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento parziale della cartella impugnata nella parte relativa alle sanzioni, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, la quale, con atto depositato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, rappresentava che, a seguito di interlocuzioni con la parte ricorrente, era stata verificata la regolare notifica della comunicazione di liquidazione dell'imposta dovuta in regime di tassazione separata, avvenuta anteriormente all'iscrizione a ruolo.
L'Ufficio dava atto che, preso atto di tale circostanza, il contribuente, con comunicazione PEC del 25 novembre
2025, aveva manifestato formale volontà di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva preliminarmente che, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere ricorre ogniqualvolta, per fatti sopravvenuti, venga meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non residuando alcuna questione sostanziale da decidere.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso, avendo preso atto della regolare notifica della comunicazione di liquidazione dell'imposta in regime di tassazione separata, presupposto sul quale si fondava l'intera censura relativa all'illegittima applicazione delle sanzioni.
La rinuncia risulta espressa in modo chiaro e inequivoco, ed è stata comunicata all'Ufficio resistente, il quale vi ha aderito, chiedendo espressamente la declaratoria di estinzione del giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza tributaria, la rinuncia al ricorso, ove non residuino ulteriori questioni controverse, determina la cessazione della materia del contendere e comporta l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, senza necessità di una pronuncia sul merito della pretesa impositiva.
Quanto alle spese di giudizio, il giudice ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti. La controversia, infatti, trae origine da una situazione di oggettiva incertezza in ordine alla conoscenza, da parte del contribuente, dell'avvenuta notifica della comunicazione di liquidazione, chiarita solo in un momento successivo all'introduzione del giudizio. Tale circostanza giustifica la deroga al principio della soccombenza, in applicazione del criterio di equità previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
il Giudice monocratico, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 e dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
DAINESE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 923/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 25121 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220250002536866 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 30 settembre 2025, il contribuente impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, deducendone l'illegittimità parziale, con specifico riferimento all'irrogazione delle sanzioni per euro 313,03.
In particolare, il ricorrente esponeva che l'atto impugnato traeva origine dalla liquidazione delle imposte dovute sul trattamento di fine rapporto percepito nell'anno 2020, per il quale era stata richiesta l'applicazione del regime della tassazione separata. Secondo la prospettazione difensiva, l'Ufficio avrebbe dovuto previamente notificare la comunicazione di liquidazione dell'imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, secondo la prassi e la disciplina normativa di riferimento, e solo in caso di inadempimento procedere all'iscrizione a ruolo.
Il contribuente deduceva, invece, di non aver mai ricevuto la predetta comunicazione, avendo appreso della pretesa fiscale soltanto con la notifica della cartella di pagamento comprensiva delle sanzioni, con conseguente violazione dei principi di legalità, buona fede e collaborazione tra amministrazione e contribuente.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento parziale della cartella impugnata nella parte relativa alle sanzioni, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, la quale, con atto depositato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, rappresentava che, a seguito di interlocuzioni con la parte ricorrente, era stata verificata la regolare notifica della comunicazione di liquidazione dell'imposta dovuta in regime di tassazione separata, avvenuta anteriormente all'iscrizione a ruolo.
L'Ufficio dava atto che, preso atto di tale circostanza, il contribuente, con comunicazione PEC del 25 novembre
2025, aveva manifestato formale volontà di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
Alla luce di ciò, l'Agenzia delle Entrate chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ex art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico osserva preliminarmente che, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere ricorre ogniqualvolta, per fatti sopravvenuti, venga meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non residuando alcuna questione sostanziale da decidere.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso, avendo preso atto della regolare notifica della comunicazione di liquidazione dell'imposta in regime di tassazione separata, presupposto sul quale si fondava l'intera censura relativa all'illegittima applicazione delle sanzioni.
La rinuncia risulta espressa in modo chiaro e inequivoco, ed è stata comunicata all'Ufficio resistente, il quale vi ha aderito, chiedendo espressamente la declaratoria di estinzione del giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza tributaria, la rinuncia al ricorso, ove non residuino ulteriori questioni controverse, determina la cessazione della materia del contendere e comporta l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, senza necessità di una pronuncia sul merito della pretesa impositiva.
Quanto alle spese di giudizio, il giudice ritiene equo disporne la compensazione integrale tra le parti. La controversia, infatti, trae origine da una situazione di oggettiva incertezza in ordine alla conoscenza, da parte del contribuente, dell'avvenuta notifica della comunicazione di liquidazione, chiarita solo in un momento successivo all'introduzione del giudizio. Tale circostanza giustifica la deroga al principio della soccombenza, in applicazione del criterio di equità previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
il Giudice monocratico, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 e dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.