TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella persona del dott. Marco Saran
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7444 del 2021, promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Novello Diego
opponente
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2
l'avv. Maschio Luigi Antonio
opposta
Oggetto: Vendita di cose mobili;
Conclusioni di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
procedurale e di merito, così decidere:
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE:
1. revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto n. 2486/2021 perché infondato in fatto e in
diritto per i motivi evidenziati in atti;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
2. accertato e dichiarato, in via riconvenzionale, che l'opponente vanta un controcredito Parte_1
nei confronti di pari quantomeno alla somma di Euro 27.627,30 per le causali esposte CP_1
in atti;
1
3. per l'effetto, condannare l'opposta al pagamento di detta somma o altra maggiore o minore che
fosse ritenuta di giustizia all'esito della presente vertenza.
SEMPRE NEL MERITO MA IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDIBATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito dell'istruttoria, dovesse risultare dovuta a
favore di una somma a carico di voglia il Tribunale adito così decidere, CP_1 Parte_1
sempre previa declaratoria preliminare di revoca del decreto ingiuntivo opposto:
4. accertato e dichiarato in via riconvenzionale che l'opponente vanta un controcredito Parte_1
nei confronti di pari quantomeno alla somma di Euro 27.627,30 per le causali esposte CP_1
nel presente atto o altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
5. per l'effetto, operare la compensazione giudiziale tra i due crediti nella quantificazione che
risulterà nel corso della causa;
6. e, conseguentemente, condannare l'opposta al pagamento della maggior somma CP_1
risultante all'esito della richiesta compensazione.
In ogni caso:
7. condannare la convenuta/opposta al rimborso delle spese e competenze di causa, oltre accessori di
legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione delle prove per interpello formale e testi come da istanze istruttorie già
formulate in atti, con i testi indicati nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc.”
Conclusioni di parte opposta:
“IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento a favore della concludente della ulteriore somma capitale di € 7.000,00,
oltre agli accessori di legge oltre agli interessi moratori ex D.l. 192/2012 al saldo.
IN VIA PREGIUDIZIALE: per i motivi tutti di cui in atti respingersi l'opposizione proposta e
tutte le domande di parte opponente per intervenuta decadenza e/o prescrizione di ogni azione nei
confronti della concludente e, per l'effetto, confermarsi in ogni punto il decreto opposto. In via
subordinata, dichiararsi comunque dovuti gli importi per i quali è stata proposta l'azione monitoria,
con gli interessi di legge moratori ex D.l. 192/2012 dagli inadempimenti al saldo e la rivalutazione
2 monetaria, con reiezione di ogni avversaria domanda, anche svolta in via riconvenzionale ed
eccezione.
NEL MERITO: respingersi, comunque, integralmente tutte le domande attoree, confermarsi in ogni
punto il decreto opposto e, in via subordinata, dichiararsi comunque dovuti gli importi per i quali è
stata proposta l'azione monitoria, con gli interessi di legge moratori ex D.l. 192/2012 dagli
inadempimenti al saldo e la rivalutazione monetaria, respingendo ogni eccezione e pretesa della
opponente e ogni domanda anche invia riconvenzionale proposta.
IN OGNI CASO: Spese e onorari di giudizio, di CTU e CTP interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da memorie 183 c.p.c. dirette e contrarie depositate in atti e verbali
d'udienza opponendosi, in ogni caso, ad ogni ulteriore e diversa richiesta avversaria, superata dagli
esiti della disposta CTU e in ogni caso non ammissibile e rilevante per i motivi tutti già esposti nelle
memorie ex art. 183 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal ricorso per ingiunzione promosso da nei CP_1
confronti di per il pagamento della somma di € 7.852,50, oltre ad interessi Parte_1
moratori ed alle spese di procedura, relativa a fatture non saldate per attività di verniciatura di prodotti creati e forniti dalla stessa opponente.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2486/2021, emesso in data 08 ottobre 2021 dal Tribunale di
Treviso nell'alveo del procedimento monitorio R.G. n. 5514/2021, ha proposto Parte_1
opposizione deducendo:
- di aver intrattenuto, dall'anno 2018, un rapporto di fattiva collaborazione con la società
opposta nella realizzazione di un progetto denominato “Ducati”, nell'ambito del quale la medesima opposta avrebbe dovuto provvedere alla verniciatura dei pezzi prodotti dall'opponente;
- di aver raggiungo un accordo nel giugno 2018 con il quale è stata pattuita una tolleranza di scarto fissata al 5%, con la previsione che in caso di eccedenza di pezzi difettosi sarebbero stato addebitati dei costi a carico dell'opposta;
3 - che l'opposta ha consegnato pezzi difettati in numero maggiore rispetto alla percentuale del 5% di cui sopra;
- che, nel corso del 2019, l'opposta ha provveduto arbitrariamente ad aumentare i prezzi concordati;
- che, sulla base dei prezzi aggiornati nel 2019, a inizio 2020 le parti hanno avviato una nuova collaborazione per la realizzazione di un nuovo progetto denominato “Ferroli”;
- che, per tale progetto, l'opponente ha commissionato anche la costruzione di n. 110
“bilancelle” per la verniciatura, pagando il relativo prezzo per complessivi € 7.000,00 oltre
Iva;
- che tali “bilancelle” ad oggi sono ancora detenute da parte dell'opposta;
- che, sempre per tale progetto, le parti hanno stabilito gli standard di qualità della lavorazione e i parametri di tolleranza di eventuali scarti;
- che, nonostante il capitolato redatto, l'opposta ha consegnato materiale non conforme rispetto ai parametri, costringendo la cliente finale ad effettuare il reso di numerosi prodotti;
- di essere stata costretta, perciò, ad effettuare il controllo statistico di tutta la merce resa dall'opposta, per verificare minuziosamente la fabbricazione di ogni singolo pezzo;
- di aver addebitato all'opposta, per tale controllo, il costo orario di € 25,00, oltre iva, per complessive ore di lavoro 352,08, per un totale di € 8.802,00 oltre iva, come da nota di addebito n. 251 emessa in data 9 giugno 2021;
- che, a gennaio 2021, l'opposta ha unilateralmente aumentato sia i prezzi delle lavorazioni sia le percentuali di scarto;
- che le parti hanno tentato di trovare un accordo ma, nel frattempo, l'opposta ha interrotto la collaborazione con l'opponente, fermando la produzione e la consegna dei prodotti;
- che nessun accordo è stato raggiunto tra le parti;
- che, a fronte della interruzione dei rapporti, la società opposta ha provveduto ad una restituzione parziale della merce;
4 - che la consegna della merce oggetto di ordini inviati prima dell'interruzione die rapporti tra le parti è avvenuta solamente a seguito di apposita lettera di diffida;
- che, a detta diffida, il legale dell'opposta ha risposto contestando gli addebiti dei ritardi nella consegna e intimando il pagamento di quanto ancora da saldare;
- che l'opponente ha quindi contestato la quantificazione del credito e segnalato la problematica delle “bilancelle” mai riconsegnate dall'opposta, oltre che sopravvenute difformità tra il numero di articoli dichiarati in giacenza dall'opposta e quelli effettivamente consegnati, per un totale di n. 229 pezzi non resi;
- di vantare, quindi, un ulteriore credito di € 3.157,43, oltre iva, considerando il valore degli articoli difettosi – eccedenti la percentuale di scarto contrattualmente pattuita del 5%
– e di quelli non restituiti;
- che, data la mancata consegna delle bilancelle da parte dell'opposta, questa è tenuta alla restituzione della somma di € 7.000,00, a suo tempo corrisposta per l'acquisto delle stesse;
- che, infine, l'opponente ha emesso nota di addebito n. 252 del 9 giugno 2021, di ammontare pari ad € 1.206,00 oltre iva, per il costo della verniciatura dei pezzi resi dalla cliente finale;
- che l'opposta non ha consegnato all'opponente copia dei certificati dei materiali (vernici e primer) usati per le sue lavorazioni, in violazione degli obblighi posti dalla normativa del settore c.d. CP_2
- che la pretesa creditoria dell'opposta è stata quindi contestata;
- che, in data 18 giugno 2021, si è tenuto un sopralluogo presso i locali dell'opponente e, in tale occasione, l'esistenza dei difetti di lavorazione è stata ammessa dallo stesso legale rappresentante dell'opposta;
- che, comunque, le contestazioni sono state fatte in maniera puntuale e tempestiva e gli addebiti per il controllo della qualità dei prodotti non sono stati oggetto di rilievo alcuno ad opera dell'opposta;
- che l'opponente vanta un ulteriore credito a seguito del mancato pagamento delle note di addebito numero 167 e 168 del 26 aprile 2021 e n. 270 del 23 giugno 2021 per l'importo di €
5 2.479,90 oltre iva, per materiale reso in quanto difettoso, importo inizialmente posto in compensazione direttamente dall'opposta, come indicato nella missiva del proprio legale del 19 maggio 2021;
- che, quindi, il controcredito vantato dall'opponente ammonta a complessivi € 27.627,30.
ha quindi contestato il credito azionato monitoriamente da sia Parte_1 CP_1
nell'an (sostenendo che è onere del creditore, una volta contestato il credito, fornire la prova dell'esatto ammontare di esso e dimostrare l'avvenuta fornitura) sia nel quantum
(asserendo che il medesimo legale dell'opposta ha quantificato - alla data del 19 maggio
2021 - il credito in linea capitale in complessivi euro 4.857,00, ovvero una somma diversa da quella richiesta in sede monitoria).
L'opponente ha comunque sollevato l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c.,
assumendo che l'opposta ha operato in modo parzialmente negligente e imperito e,
comunque, modificato unilateralmente le condizioni di fornitura di beni e servizi in corso d'opera, legittimando il proprio rifiuto al pagamento del prezzo concordato. Parte_1
ha infine insistito per la condanna dell'opposta al pagamento delle somme azionate in via riconvenzionale chiedendone, subordinatamente, l'eventuale compensazione con quelle accertate come dovute a suo favore.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con CP_1
domanda riconvenzionale depositata in data 8 marzo 2022, contestando la fondatezza dell'opposizione ed argomentando, in estrema sintesi: 1) di eccepire la decadenza e/o prescrizione dell'azione avversaria, in quanto le consegne dei prodotti di cui alle fatture azionate sono risalenti al novembre 2020, mentre le prime contestazioni risalgono al maggio 2021; 2) che il credito vantato dall'opposta non è mai stato oggetto di contestazione stragiudiziale;
3) che l'opponente pretende il riconoscimento di controcrediti portati da una serie di note di addebito arbitrariamente emesse e, comunque, prontamente contestate;
4) che l'opposizione contiene una ricostruzione del rapporto contrattuale infondata e difforme dal vero, non suffragata da alcun riscontro documentale;
5) che è
stata l'opponente ad interrompere ogni rapporto nel 2021, in occasione della
6 rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
6) di aver regolarmente portato a termine tutti gli ordini, nonostante i mancati pagamenti da parte dell'opponente delle fatture azionate con ricorso monitorio;
7) che la richiesta di versamento del minore importo di € 4.857,00 è
stata avanzata solo per mere finalità conciliative;
8) che l'opponente non ha mai documentato e dato dimostrazione dei resi che avrebbe asseritamente subito dal proprio cliente finale, così come del preteso superamento delle tolleranze e degli asseriti vizi;
9)
che la medesima opponente ha ammesso apertamente di essere incorsa in errori sui conteggi, per come comunicato a marzo 2021; 10) che all'incontro del 18 giugno 2022 il legale rappresentante dell'opposta ha potuto constatare l'infondatezza degli addebiti altrui, che ha integralmente provveduto a respingere, senza alcun riconoscimento dei difetti lamentati;
11) che anche la contestazione dell'opponente sull'asserita restituzione di un inferiore numero di pezzi non lavorati non corrisponde a verità ed è priva di riscontro;
12) che l'addebito “per controllo dei pezzi non conformi” fa riferimento ad attività ultronea e mai concordata, oltre a non esservi prova della non conformità dei prodotti;
13) che,
quanto alla questione delle “bilancelle”, l'opponente non ha mai curato il ritiro di quelle relative al progetto “Ducati”, mentre quelle del progetto “Ferroli” sono state prodotte in compartecipazione, pertanto con mero contributo del 50% per la loro realizzazione;
14) che la consegna di dette bilancelle potrà essere fatta dall'opposta previo pagamento del restante 50%, pari ad euro 7.000,00; 15) di non essere tenuta alla consegna delle schede tecniche dei prodotti, in quanto nessuna lavorazione rientra nel settore automotive, con conseguente inapplicabilità della normativa CP_2
L'opposta ha insistito, pertanto, per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto (stante la mancanza di prova scritta a fondamento dell'opposizione e l'impossibilità di una sua pronta soluzione), per il rigetto dell'opposizione per intervenuta decadenza e/o prescrizione di ogni azione ovvero perché infondata, nonché, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opponente al pagamento della ulteriore somma capitale di € 7.000,00, per il saldo delle bilancelle.
7 È stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, n. 2486/2021,
emesso in data 08 ottobre 2021, con il seguente provvedimento:
“Il Giudice, letti gli atti del proc. n. 7444/2021 R.G., a scioglimento della riserva trattenuta
all'udienza del 31/03/2022, sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto
ingiuntivo opposto;
… osserva
la circostanza che l'opposta sia effettivamente creditrice dell'opponente si ricava dallo scambio di
mail del maggio/giugno 2021 tra le parti, agli atti di causa. Con la mail del 19.5.2021 il procuratore
di aveva chiesto a di corrispondere l'importo di € 4.857,00 a tacitazione del suo CP_1 _1
credito e con mail del 24.5.2021 il procuratore di si limitava a contestare (genericamente) la _1
quantificazione del credito e non la sua esistenza, evidenziando poi che la sua assistita era a sua
volta creditrice nei confronti di per presunte inadempienze di quest'ultima. Con successiva CP_1
mail del 7.6.2021 il procuratore di precisava: “Le significo che l'importo vantato dalla mia CP_1
mandante a fronte delle forniture eseguite… è pari in linea capitale a € 7.852,50. Peraltro, solo per
finalità conciliative e senza riconoscimento alcuno la mia mandante aveva rappresentato la propria
disponibilità a chiudere la posizione … accettando il minor importo capitale di € 4.857,00, al netto,
dunque, delle note di addebito emesse da per l'importo di € 2.995,22, il cui ammontare Parte_1
è comunque in contestazione” (ciò spiega la diversa quantificazione del credito nelle due mail). A
questa mail il procuratore di replicava (con mail del 9.6.2021) senza contestare la fornitura _1
del materiale (asserendo solo la sussistenza di una generica e presunta difformità tra materiale in
giacenza e quello consegnato), ma formulando altre contestazioni sulla qualità del materiale fornito
ed elencando tutta una serie di crediti che l'opponente vanterebbe nei confronti dell'opposta a
seguito dei costi sostenuti per controllare ed ovviare ai difetti del materiale consegnato. Questo
scambio di mail dimostra che ha eseguito la prestazione commissionatale, da cui deriva il CP_1
credito azionato monitoriamente, e che le contestazioni dell'opponente non sono fondate su prova
scritta o di pronta soluzione, ma dovranno essere provate a seguito di adeguata istruttoria;
p.q.m.
concede l'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto…”.
8 La causa è stata istruita mediante concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e disponendo successivamente una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il seguente quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, compiuto ogni accertamento ritenuto opportuno dica il
CTU:
se l'opposta abbia provveduto ad una riconsegna solo parziale della merce data in lavorazione,
quantificando in caso positivo il credito dell'opponente;
se sussistano i vizi e difetti contestati dall'opponente in relazione al materiale consegnato
dall'opposta e se gli stessi fossero tali da costringere l'opponente al reso di numerosi prodotti e a
procedere con il controllo statistico incoming della merce asseritamente resa dal cliente finale
dell'opponente;
quali siano i rapporti dare/avere tra le parti relativamente all'acquisto e lavorazione delle c.d.
“bilancelle”.
Tenti il CTU la conciliazione tra le parti”.
E' stata depositata la relazione peritale.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione, in ragione della natura in larga misura documentale della controversia, nonché sufficientemente istruita sulla base degli approfondimenti tecnici espletati.
E' stata quindi successivamente autorizzata la precisazione delle conclusioni e sono stati assegnati alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa, processualmente istruita, passa quindi in decisione.
* * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.L'opposizione proposta è infondata, per i motivi che si vanno a precisare.
È pacifico, innanzitutto, il fatto che l'opponente ha commissionato all'opposta, dietro corrispettivo, interventi di verniciatura e preparazione a mezzo laser di alcuni prodotti creati dall'opponente stessa e destinati ai suoi clienti finali.
9 L'opposta, infatti, si è obbligata ad effettuare detti interventi su prodotti che l'opponente le consegnava per essere lavorati e poi restituiti a Parte_1
Tali prodotti, inoltre, si differenziavano in base al cliente finale a cui erano destinati, in quanto nell'ambito del progetto “Ducati” dovevano essere lavorati alcuni componenti destinati ad essere assemblati sui cruscotti delle moto, mentre per il progetto “Ferroli”
dovevano essere lavorati dei pannelli destinati a rivestire delle caldaie.
È pacifico, oltre che documentato, anche il fatto che le parti hanno protratto il loro rapporto dal 2018 al 2021, allorquando sono insorti dissensi che hanno portato all'interruzione della collaborazione.
E' infine del tutto generica - ed incompatibile logicamente con le altre eccezioni, oltre che con la ricezione delle fatture ex adverso emesse senza tempestivi e pertinenti rilievi - la doglianza per cui l'opposta non avrebbe consegnato tutti i beni per i quali ha emesso le fatture azionate.
Tanto premesso a livello di inquadramento generale, devono a questo punto esaminarsi le ulteriori eccezioni di parte opponente, la quale ha lamentato una serie di negligenze da parte dell'opposta, tali da giustificare il mancato pagamento del prezzo pattuito per le prestazioni sopra descritte, ovvero:
a) la restituzione di un numero di pezzi inferiore, rispetto a quello ad essa in precedenza consegnato per le lavorazioni commissionate;
b) la riconsegna di un significativo numero di pezzi difettati, oltre il limite consentito dagli accordi in materia di tolleranza intercorsi;
c) la non correttezza della quantificazione dell'importo azionato.
Parte opponente lamenta inoltre che, a causa delle negligenze di cui ai punti a) e b), è stato necessario effettuare un controllo sempre più dettagliato sui prodotti da questa lavorati e riconsegnati (ciò anche a causa delle contestazioni e dei resi che pervenivano dai clienti finali dell'opponente) con conseguenti costi da poter opporre in compensazione.
La prospettazione di cui sopra è infondata, per come emerso all'esito dell'istruttoria e per le ragioni che si vanno ad esporre.
10 Sulla questione di cui al punto a), in ogni caso, si osserva preliminarmente che non sussiste alcun diritto alla rifusione di somme (a titolo di rimborso per materiale grezzo di proprietà
dell'opponente, non lavorato in ragione dell'interruzione dei rapporti ed asseritamente non riconsegnato dall'opposta). E' infatti assorbente il fatto che la contestazione di cui trattasi è stata posta - in termini peraltro generici - solamente in data 9 giugno 2021 (cfr.
doc. 16, fascicolo dell'opponente) ed in ogni caso non giustifica di per sé l'emissione di una unilaterale nota di credito, quanto eventualmente una richiesta di restituzione di detti beni
(domanda non formulata).
Fermo quanto sopra, va osservato che le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del contraddittorio, risultando l'elaborato sorretto da valide argomentazioni sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista logico-deduttivo, oltre che avendo il c.t.u.
risposto diffusamente ed in modo articolato alle osservazioni tecniche dei c.t.p. delle parti,
con conseguente richiamo alla condivisibile giurisprudenza in tema di adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a
fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente
ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate
censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa
correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria
scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12703 del
19/06/2015).
Tanto evidenziato, le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. devono ritenersi condivisibili e vengono fatte proprie in questa sede decisionale, con conseguente richiamo, anche per quanto riguarda la contestazione 1), a quanto si legge nella relazione peritale, ovvero:
“Il CTU in base all'analisi della documentazione in atti, tenuto conto che il rapporto di
collaborazione con invio e restituzione di materiali tra ed si protrasse dal 2018 al _1 CP_1
11 conteggi effettuati avendo a disposizione TUTTI i ddt dei materiali inviati da ad ed _1 CP_1
inviati da a In atti NON sono disponibili TUTTI i ddt dei inviati da ad CP_1 _1 _1
ed inviati da a e pertanto dal punto di vista tecnico è impossibile verificare, CP_1 CP_1 _1
quantificare e documentare in maniera tecnicamente attendibile la presenza di eventuali disparità
non prevista contrattualmente tra materiali consegnati da e restituiti da (cfr. _1 CP_1
pagina 15 della perizia in atti).
Non è stato pertanto possibile, in base al compendio probatorio in atti, effettuare in sede peritale un'articolata ricostruzione della situazione in ordine all'asserita mancata restituzione di prodotti, salvo comunque quanto sopra osservato in merito alla genericità
della contestazione dell'opponente.
E' infondata anche la contestazione di cui al punto b), ovvero quella in tema di asserita presenza di vizi dei prodotti consegnati, con richiamo alle pagine 15 e 16 della relazione,
ove si legge:
“Per i 4 articoli Ducati NON esistono specifiche contrattuali in merito alle difettosità accettate e
non.
Per i 3 articoli Ferroli agli atti esiste un documento con le specifiche delle difettosità accettate e non,
sulle varie superfici di componenti. L'individuazione delle superfici di componente ai
fini delle verifiche di difettosità NON è indicata nel documento in atti.
E' stato esibito da al sopralluogo il disegno di mappatura per l'identificazione delle superfici _1
dei componenti Ferroli NON presente in atti.
Al sopralluogo del 18.01.23 (vedi verbale nell'All. A) vennero esibiti da parte di e fotografati _1
(vedi All. B1) i campioni di riferimento dei 4 componenti Ducati per la qualità per gli articoli
lavorati da privi tuttavia di ogni indicazione o specifica dei termini di qualità e NON CP_1
vennero messi a disposizione da i campioni di riferimento qualità degli _1
articoli Ferroli.
A giudizio del CTU è pertanto impossibile dal punto di vista tecnico l'utilizzo delle specifiche
contrattuali di difettosità per gli articoli Ferroli, depositate in atti incomplete in quanto prive della
mappatura delle superfici citate nelle specifiche, ai fini di verifiche di difettosità nell'ambito della
12 CTU, e tale documentazione non consente verifiche e determinazioni di difettosità univoche e certe
dal punto di vista tecnico” (cfr. pagine 15 e 16);
“In base agli atti ed all'esame dei componenti presenti presso NON è possibile dal punto di _1
vista tecnico documentare la tracciabilità dei componenti lamentati difettosi presenti presso _1
e la loro attribuzione di lavorazione eseguita da parte di CP_1
- Dei 6 componenti, n. 3 Ferroli e n. 3 Ducati, lamentati difettosi da ed esaminati al _1
sopralluogo del 18.01.23, vedi verbale 2 nell'All. A e foto All. B1 alla presente relazione, n. 3
difettosità sono risultate attribuibili alle fasi di verniciatura e incisione laser, n. 2 NON sono
risultate attribuibili ad una specifica operazione e possono derivare anche dalle fasi precedenti al
processo di verniciatura eseguite da n. 1 è un difetto del supporto prodotto da non _1 _1
attribuibile alla fase di verniciatura.
- I difetti lamentati presenti nei 3 componenti con attribuzione certa del vizio alle fasi di
verniciatura e incisione laser, sono tutti di difficile rilievo, privi di ogni riferimento a specifiche
contrattuali e a giudizio del CTU non sono rilevabili durante il normale uso dell'oggetto in utenza
ma solo ed esclusivamente evidenziabili a seguito di specifiche indagini con specifici ausilii atti alla
ricerca di dette difettosità lamentate.
Il CTU sulla base dei documenti in atti e di quanto potuto esaminare al sopralluogo del 18.01.23
ritiene dal punto di vista tecnico NON siano sussistenti e documentate le tesi di in merito ai _1
presunti danni derivati da difettosità prodotte da o dalle fasi di verniciatura ed incisione CP_1
laser sui componenti lamentati difettosi esibiti da (cfr. pagine 22 e 23). _1
Da quanto sopra, si evince che non sussiste alcuna difformità, sul piano tecnico, tra i prodotti consegnati e le caratteristiche concordate, con riguardo al progetto “Ferroli”.
Per quanto riguarda, invece, l'analisi dei difetti rilevati dall'opponente sui prodotti lavorati dall'opposta e della loro riferibilità alle lavorazioni da quest'ultima effettuate,
anche in questo caso, all'esito degli approfondimenti tecnici espletati, ne va esclusa la sussistenza. A seguito della disamina di tutte le scatole fornite dall'opponente e contenenti prodotti (lavorati dall'opposta) asseritamente difettosi, nonché dell'esame a campione di alcuni prodotti prelevati dalle medesime scatole in contraddittorio tra le parti, è emerso -
13 in parte - che i difetti lamentati dall'opponente non sono riconducibili ad una negligenza nella lavorazione operata dall'opposta – in altra parte - che detti difetti non possono essere considerati tali.
Nessuna rilevanza probatoria, nei termini confessori invocati da parte opponente, deve inoltre essere data al verbale di sopralluogo del 18 giugno 2022, poiché in detta circostanza il legale rappresentante della società opposta ha respinto ogni addebito altrui e non ha sottoscritto il verbale redatto.
Oltre a ciò, deve valutarsi non solo la contestazione da parte dell'opposta degli addebiti che le sono stati mossi, ma anche la circostanza che non vi è alcuna prova di un accordo intercorso tra le parti in ordine alla regolamentazione economica del tempo asseritamente impiegato dall'opponente per effettuare il controllo di qualità dei prodotti.
Per quanto riguarda, infine, la contestazione di cui al punto c) e dunque l'asserita incertezza nel quantum del credito azionato (per avere il legale dell'opposta, con propria missiva stragiudiziale prodotta sub. 14 dall'opponente, quantificato il credito in linea capitale in complessivi euro 4.857,00, ovvero in misura diversa da quella azionata) se ne rileva l'infondatezza trattandosi di interlocuzione di natura conciliativa e priva di portata confessoria.
La somma azionata è quindi integralmente dovuta e il corrispettivo va pagato ex art. 1665
c.c.
Ne deriva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, risultando assorbita ogni ulteriore considerazione.
2. La domanda riconvenzionale dell'opponente va rigettata.
Non vi è infatti alcun diritto al pagamento di somme riferibili all'attività di controllo delle difettosità dei prodotti lavorati dall'opposta, per le ragioni sopra già esposte (non essendo emersa l'esistenza di vizi, né essendovi prova di un accordo intercorso tra le parti in ordine alla regolamentazione economica del tempo asseritamente impiegato dall'opponente per effettuare il controllo di qualità dei prodotti).
14 Ogni addebito di costi per tale motivo deve ritenersi arbitrario e unilaterale, pertanto non dovuto dall'opposta, così come quelli effettuati sulla scorta delle ulteriori contestazioni esaminate al paragrafo che precede e rilevatasi infondate.
Va altresì rigettata la richiesta di restituzione della somma di € 7.000,00, quale prezzo corrisposto all'opposta per la realizzazione delle bilancelle utilizzate per la verniciatura dei prodotti del progetto “Ferroli” (non avendo l'opponente chiesto la condanna dell'opposta alla consegna di detti beni).
All'esito dell'istruttoria espletata, è infatti emerso che le bilancelle per la verniciatura dei componenti Ferroli, detenute ancora dall'opposta, risultano di proprietà dell'opponente che le ha commissionate e pagate.
Deve infatti osservarsi che, con l'ordine delle bilancelle ed il relativo pagamento,
l'opponente ha acquistato tali beni e ne è divenuta proprietaria (cfr. doc. 5 parte opponente), per quanto le stesse siano state utilizzate dall'opposta nel corso del rapporto commerciale tra le parti.
Ne deriva che l'opponente ha la facoltà di chiedere in altra sede, ove di interesse, la consegna materiale di detti beni ad opera dell'attuale detentrice e non, come qui infondatamente chiesto, la restituzione del prezzo pagato.
3. Venendo ad analizzare la domanda formulata da parte opposta in termini di reconventio
reconventionis, ovvero di condanna dell'opponente al pagamento della ulteriore somma capitale di € 7.000,00, a titolo di prezzo per la produzione di ulteriori bilancelle, questa deve essere rigettata, in quanto infondata.
Non vi è infatti prova dell'esistenza di un obbligo di pagamento di ulteriori somme da parte della società opponente, per l'acquisto di bilancelle aggiuntive rispetto a quelle già
oggetto di ordine e pagamento (cfr. doc. 5 di cui al fascicolo dell'opponente), essendo privo di particolare rilievo il fatto che vi siano dei documenti - ad unilaterale predisposizione dell'opposta - ove quest'ultima indica come in compartecipazione la realizzazione di un certo numero di bilancelle (dicitura che, di per sé sola, non è indice dell'esistenza di ulteriori obbligazioni di pagamento in capo all'opponente).
15 Nessuna ulteriore somma è pertanto dovuta da parte opponente per la realizzazione delle bilancelle, in aggiunta a quella già corrisposta.
4. Le spese di lite di questa opposizione vengono compensate per ½, in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale dell'opposta.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza per la restante frazione di ½ e vengono poste a carico dell'opponente in misura di € 1.904,50 oltre IVA e c.p.a. come per legge e rimborso spese generali 15%, secondo lo dello scaglione di riferimento.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori minimi delle varie fasi, in considerazione della non particolare complessità del giudizio, celebrato in parte anche con modalità cartolari.
Le spese di c.t.u. liquidate con precedente decreto, nei rapporti tra le parti, vengono definitivamente poste a carico dell'opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta in quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
n. 2486 / 2021, emesso in data 8 ottobre 2021 dal Tribunale di Treviso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale promossa da parte opponente;
3) rigetta la reconventio reconventionis dell'opposta;
3) condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta di ½ delle spese di lite, liquidate in
detta frazione già ridotta di ½ in € 1.904,50 oltre IVA e c.p.a. come per legge e rimborso spese
generali 15%; compensa le spese di lite per la restante frazione di ½; le spese di c.t.u., già liquidate
con separato decreto, nei rapporti tra le parti vengono definitivamente poste a carico dell'opponente.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 13 marzo 2025.
Il giudice
Dott. Marco Saran
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 per i componenti Ducati e tra il 2019 ed il 2021 per i componenti Ferroli, ritiene che dal punto
di vista tecnico sarebbe possibile una valutazione e verifica in merito ad eventuali mancate
restituzioni di grezzi lavorati o non lavorati da a solo ed esclusivamente con CP_1 _1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella persona del dott. Marco Saran
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7444 del 2021, promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Novello Diego
opponente
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2
l'avv. Maschio Luigi Antonio
opposta
Oggetto: Vendita di cose mobili;
Conclusioni di parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
procedurale e di merito, così decidere:
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE:
1. revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto n. 2486/2021 perché infondato in fatto e in
diritto per i motivi evidenziati in atti;
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE:
2. accertato e dichiarato, in via riconvenzionale, che l'opponente vanta un controcredito Parte_1
nei confronti di pari quantomeno alla somma di Euro 27.627,30 per le causali esposte CP_1
in atti;
1
3. per l'effetto, condannare l'opposta al pagamento di detta somma o altra maggiore o minore che
fosse ritenuta di giustizia all'esito della presente vertenza.
SEMPRE NEL MERITO MA IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDIBATA:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, all'esito dell'istruttoria, dovesse risultare dovuta a
favore di una somma a carico di voglia il Tribunale adito così decidere, CP_1 Parte_1
sempre previa declaratoria preliminare di revoca del decreto ingiuntivo opposto:
4. accertato e dichiarato in via riconvenzionale che l'opponente vanta un controcredito Parte_1
nei confronti di pari quantomeno alla somma di Euro 27.627,30 per le causali esposte CP_1
nel presente atto o altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
5. per l'effetto, operare la compensazione giudiziale tra i due crediti nella quantificazione che
risulterà nel corso della causa;
6. e, conseguentemente, condannare l'opposta al pagamento della maggior somma CP_1
risultante all'esito della richiesta compensazione.
In ogni caso:
7. condannare la convenuta/opposta al rimborso delle spese e competenze di causa, oltre accessori di
legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione delle prove per interpello formale e testi come da istanze istruttorie già
formulate in atti, con i testi indicati nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc.”
Conclusioni di parte opposta:
“IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento a favore della concludente della ulteriore somma capitale di € 7.000,00,
oltre agli accessori di legge oltre agli interessi moratori ex D.l. 192/2012 al saldo.
IN VIA PREGIUDIZIALE: per i motivi tutti di cui in atti respingersi l'opposizione proposta e
tutte le domande di parte opponente per intervenuta decadenza e/o prescrizione di ogni azione nei
confronti della concludente e, per l'effetto, confermarsi in ogni punto il decreto opposto. In via
subordinata, dichiararsi comunque dovuti gli importi per i quali è stata proposta l'azione monitoria,
con gli interessi di legge moratori ex D.l. 192/2012 dagli inadempimenti al saldo e la rivalutazione
2 monetaria, con reiezione di ogni avversaria domanda, anche svolta in via riconvenzionale ed
eccezione.
NEL MERITO: respingersi, comunque, integralmente tutte le domande attoree, confermarsi in ogni
punto il decreto opposto e, in via subordinata, dichiararsi comunque dovuti gli importi per i quali è
stata proposta l'azione monitoria, con gli interessi di legge moratori ex D.l. 192/2012 dagli
inadempimenti al saldo e la rivalutazione monetaria, respingendo ogni eccezione e pretesa della
opponente e ogni domanda anche invia riconvenzionale proposta.
IN OGNI CASO: Spese e onorari di giudizio, di CTU e CTP interamente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da memorie 183 c.p.c. dirette e contrarie depositate in atti e verbali
d'udienza opponendosi, in ogni caso, ad ogni ulteriore e diversa richiesta avversaria, superata dagli
esiti della disposta CTU e in ogni caso non ammissibile e rilevante per i motivi tutti già esposti nelle
memorie ex art. 183 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio trae origine dal ricorso per ingiunzione promosso da nei CP_1
confronti di per il pagamento della somma di € 7.852,50, oltre ad interessi Parte_1
moratori ed alle spese di procedura, relativa a fatture non saldate per attività di verniciatura di prodotti creati e forniti dalla stessa opponente.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2486/2021, emesso in data 08 ottobre 2021 dal Tribunale di
Treviso nell'alveo del procedimento monitorio R.G. n. 5514/2021, ha proposto Parte_1
opposizione deducendo:
- di aver intrattenuto, dall'anno 2018, un rapporto di fattiva collaborazione con la società
opposta nella realizzazione di un progetto denominato “Ducati”, nell'ambito del quale la medesima opposta avrebbe dovuto provvedere alla verniciatura dei pezzi prodotti dall'opponente;
- di aver raggiungo un accordo nel giugno 2018 con il quale è stata pattuita una tolleranza di scarto fissata al 5%, con la previsione che in caso di eccedenza di pezzi difettosi sarebbero stato addebitati dei costi a carico dell'opposta;
3 - che l'opposta ha consegnato pezzi difettati in numero maggiore rispetto alla percentuale del 5% di cui sopra;
- che, nel corso del 2019, l'opposta ha provveduto arbitrariamente ad aumentare i prezzi concordati;
- che, sulla base dei prezzi aggiornati nel 2019, a inizio 2020 le parti hanno avviato una nuova collaborazione per la realizzazione di un nuovo progetto denominato “Ferroli”;
- che, per tale progetto, l'opponente ha commissionato anche la costruzione di n. 110
“bilancelle” per la verniciatura, pagando il relativo prezzo per complessivi € 7.000,00 oltre
Iva;
- che tali “bilancelle” ad oggi sono ancora detenute da parte dell'opposta;
- che, sempre per tale progetto, le parti hanno stabilito gli standard di qualità della lavorazione e i parametri di tolleranza di eventuali scarti;
- che, nonostante il capitolato redatto, l'opposta ha consegnato materiale non conforme rispetto ai parametri, costringendo la cliente finale ad effettuare il reso di numerosi prodotti;
- di essere stata costretta, perciò, ad effettuare il controllo statistico di tutta la merce resa dall'opposta, per verificare minuziosamente la fabbricazione di ogni singolo pezzo;
- di aver addebitato all'opposta, per tale controllo, il costo orario di € 25,00, oltre iva, per complessive ore di lavoro 352,08, per un totale di € 8.802,00 oltre iva, come da nota di addebito n. 251 emessa in data 9 giugno 2021;
- che, a gennaio 2021, l'opposta ha unilateralmente aumentato sia i prezzi delle lavorazioni sia le percentuali di scarto;
- che le parti hanno tentato di trovare un accordo ma, nel frattempo, l'opposta ha interrotto la collaborazione con l'opponente, fermando la produzione e la consegna dei prodotti;
- che nessun accordo è stato raggiunto tra le parti;
- che, a fronte della interruzione dei rapporti, la società opposta ha provveduto ad una restituzione parziale della merce;
4 - che la consegna della merce oggetto di ordini inviati prima dell'interruzione die rapporti tra le parti è avvenuta solamente a seguito di apposita lettera di diffida;
- che, a detta diffida, il legale dell'opposta ha risposto contestando gli addebiti dei ritardi nella consegna e intimando il pagamento di quanto ancora da saldare;
- che l'opponente ha quindi contestato la quantificazione del credito e segnalato la problematica delle “bilancelle” mai riconsegnate dall'opposta, oltre che sopravvenute difformità tra il numero di articoli dichiarati in giacenza dall'opposta e quelli effettivamente consegnati, per un totale di n. 229 pezzi non resi;
- di vantare, quindi, un ulteriore credito di € 3.157,43, oltre iva, considerando il valore degli articoli difettosi – eccedenti la percentuale di scarto contrattualmente pattuita del 5%
– e di quelli non restituiti;
- che, data la mancata consegna delle bilancelle da parte dell'opposta, questa è tenuta alla restituzione della somma di € 7.000,00, a suo tempo corrisposta per l'acquisto delle stesse;
- che, infine, l'opponente ha emesso nota di addebito n. 252 del 9 giugno 2021, di ammontare pari ad € 1.206,00 oltre iva, per il costo della verniciatura dei pezzi resi dalla cliente finale;
- che l'opposta non ha consegnato all'opponente copia dei certificati dei materiali (vernici e primer) usati per le sue lavorazioni, in violazione degli obblighi posti dalla normativa del settore c.d. CP_2
- che la pretesa creditoria dell'opposta è stata quindi contestata;
- che, in data 18 giugno 2021, si è tenuto un sopralluogo presso i locali dell'opponente e, in tale occasione, l'esistenza dei difetti di lavorazione è stata ammessa dallo stesso legale rappresentante dell'opposta;
- che, comunque, le contestazioni sono state fatte in maniera puntuale e tempestiva e gli addebiti per il controllo della qualità dei prodotti non sono stati oggetto di rilievo alcuno ad opera dell'opposta;
- che l'opponente vanta un ulteriore credito a seguito del mancato pagamento delle note di addebito numero 167 e 168 del 26 aprile 2021 e n. 270 del 23 giugno 2021 per l'importo di €
5 2.479,90 oltre iva, per materiale reso in quanto difettoso, importo inizialmente posto in compensazione direttamente dall'opposta, come indicato nella missiva del proprio legale del 19 maggio 2021;
- che, quindi, il controcredito vantato dall'opponente ammonta a complessivi € 27.627,30.
ha quindi contestato il credito azionato monitoriamente da sia Parte_1 CP_1
nell'an (sostenendo che è onere del creditore, una volta contestato il credito, fornire la prova dell'esatto ammontare di esso e dimostrare l'avvenuta fornitura) sia nel quantum
(asserendo che il medesimo legale dell'opposta ha quantificato - alla data del 19 maggio
2021 - il credito in linea capitale in complessivi euro 4.857,00, ovvero una somma diversa da quella richiesta in sede monitoria).
L'opponente ha comunque sollevato l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c.,
assumendo che l'opposta ha operato in modo parzialmente negligente e imperito e,
comunque, modificato unilateralmente le condizioni di fornitura di beni e servizi in corso d'opera, legittimando il proprio rifiuto al pagamento del prezzo concordato. Parte_1
ha infine insistito per la condanna dell'opposta al pagamento delle somme azionate in via riconvenzionale chiedendone, subordinatamente, l'eventuale compensazione con quelle accertate come dovute a suo favore.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con CP_1
domanda riconvenzionale depositata in data 8 marzo 2022, contestando la fondatezza dell'opposizione ed argomentando, in estrema sintesi: 1) di eccepire la decadenza e/o prescrizione dell'azione avversaria, in quanto le consegne dei prodotti di cui alle fatture azionate sono risalenti al novembre 2020, mentre le prime contestazioni risalgono al maggio 2021; 2) che il credito vantato dall'opposta non è mai stato oggetto di contestazione stragiudiziale;
3) che l'opponente pretende il riconoscimento di controcrediti portati da una serie di note di addebito arbitrariamente emesse e, comunque, prontamente contestate;
4) che l'opposizione contiene una ricostruzione del rapporto contrattuale infondata e difforme dal vero, non suffragata da alcun riscontro documentale;
5) che è
stata l'opponente ad interrompere ogni rapporto nel 2021, in occasione della
6 rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
6) di aver regolarmente portato a termine tutti gli ordini, nonostante i mancati pagamenti da parte dell'opponente delle fatture azionate con ricorso monitorio;
7) che la richiesta di versamento del minore importo di € 4.857,00 è
stata avanzata solo per mere finalità conciliative;
8) che l'opponente non ha mai documentato e dato dimostrazione dei resi che avrebbe asseritamente subito dal proprio cliente finale, così come del preteso superamento delle tolleranze e degli asseriti vizi;
9)
che la medesima opponente ha ammesso apertamente di essere incorsa in errori sui conteggi, per come comunicato a marzo 2021; 10) che all'incontro del 18 giugno 2022 il legale rappresentante dell'opposta ha potuto constatare l'infondatezza degli addebiti altrui, che ha integralmente provveduto a respingere, senza alcun riconoscimento dei difetti lamentati;
11) che anche la contestazione dell'opponente sull'asserita restituzione di un inferiore numero di pezzi non lavorati non corrisponde a verità ed è priva di riscontro;
12) che l'addebito “per controllo dei pezzi non conformi” fa riferimento ad attività ultronea e mai concordata, oltre a non esservi prova della non conformità dei prodotti;
13) che,
quanto alla questione delle “bilancelle”, l'opponente non ha mai curato il ritiro di quelle relative al progetto “Ducati”, mentre quelle del progetto “Ferroli” sono state prodotte in compartecipazione, pertanto con mero contributo del 50% per la loro realizzazione;
14) che la consegna di dette bilancelle potrà essere fatta dall'opposta previo pagamento del restante 50%, pari ad euro 7.000,00; 15) di non essere tenuta alla consegna delle schede tecniche dei prodotti, in quanto nessuna lavorazione rientra nel settore automotive, con conseguente inapplicabilità della normativa CP_2
L'opposta ha insistito, pertanto, per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto (stante la mancanza di prova scritta a fondamento dell'opposizione e l'impossibilità di una sua pronta soluzione), per il rigetto dell'opposizione per intervenuta decadenza e/o prescrizione di ogni azione ovvero perché infondata, nonché, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opponente al pagamento della ulteriore somma capitale di € 7.000,00, per il saldo delle bilancelle.
7 È stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, n. 2486/2021,
emesso in data 08 ottobre 2021, con il seguente provvedimento:
“Il Giudice, letti gli atti del proc. n. 7444/2021 R.G., a scioglimento della riserva trattenuta
all'udienza del 31/03/2022, sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto
ingiuntivo opposto;
… osserva
la circostanza che l'opposta sia effettivamente creditrice dell'opponente si ricava dallo scambio di
mail del maggio/giugno 2021 tra le parti, agli atti di causa. Con la mail del 19.5.2021 il procuratore
di aveva chiesto a di corrispondere l'importo di € 4.857,00 a tacitazione del suo CP_1 _1
credito e con mail del 24.5.2021 il procuratore di si limitava a contestare (genericamente) la _1
quantificazione del credito e non la sua esistenza, evidenziando poi che la sua assistita era a sua
volta creditrice nei confronti di per presunte inadempienze di quest'ultima. Con successiva CP_1
mail del 7.6.2021 il procuratore di precisava: “Le significo che l'importo vantato dalla mia CP_1
mandante a fronte delle forniture eseguite… è pari in linea capitale a € 7.852,50. Peraltro, solo per
finalità conciliative e senza riconoscimento alcuno la mia mandante aveva rappresentato la propria
disponibilità a chiudere la posizione … accettando il minor importo capitale di € 4.857,00, al netto,
dunque, delle note di addebito emesse da per l'importo di € 2.995,22, il cui ammontare Parte_1
è comunque in contestazione” (ciò spiega la diversa quantificazione del credito nelle due mail). A
questa mail il procuratore di replicava (con mail del 9.6.2021) senza contestare la fornitura _1
del materiale (asserendo solo la sussistenza di una generica e presunta difformità tra materiale in
giacenza e quello consegnato), ma formulando altre contestazioni sulla qualità del materiale fornito
ed elencando tutta una serie di crediti che l'opponente vanterebbe nei confronti dell'opposta a
seguito dei costi sostenuti per controllare ed ovviare ai difetti del materiale consegnato. Questo
scambio di mail dimostra che ha eseguito la prestazione commissionatale, da cui deriva il CP_1
credito azionato monitoriamente, e che le contestazioni dell'opponente non sono fondate su prova
scritta o di pronta soluzione, ma dovranno essere provate a seguito di adeguata istruttoria;
p.q.m.
concede l'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto…”.
8 La causa è stata istruita mediante concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e disponendo successivamente una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il seguente quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, compiuto ogni accertamento ritenuto opportuno dica il
CTU:
se l'opposta abbia provveduto ad una riconsegna solo parziale della merce data in lavorazione,
quantificando in caso positivo il credito dell'opponente;
se sussistano i vizi e difetti contestati dall'opponente in relazione al materiale consegnato
dall'opposta e se gli stessi fossero tali da costringere l'opponente al reso di numerosi prodotti e a
procedere con il controllo statistico incoming della merce asseritamente resa dal cliente finale
dell'opponente;
quali siano i rapporti dare/avere tra le parti relativamente all'acquisto e lavorazione delle c.d.
“bilancelle”.
Tenti il CTU la conciliazione tra le parti”.
E' stata depositata la relazione peritale.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione, in ragione della natura in larga misura documentale della controversia, nonché sufficientemente istruita sulla base degli approfondimenti tecnici espletati.
E' stata quindi successivamente autorizzata la precisazione delle conclusioni e sono stati assegnati alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa, processualmente istruita, passa quindi in decisione.
* * *
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.L'opposizione proposta è infondata, per i motivi che si vanno a precisare.
È pacifico, innanzitutto, il fatto che l'opponente ha commissionato all'opposta, dietro corrispettivo, interventi di verniciatura e preparazione a mezzo laser di alcuni prodotti creati dall'opponente stessa e destinati ai suoi clienti finali.
9 L'opposta, infatti, si è obbligata ad effettuare detti interventi su prodotti che l'opponente le consegnava per essere lavorati e poi restituiti a Parte_1
Tali prodotti, inoltre, si differenziavano in base al cliente finale a cui erano destinati, in quanto nell'ambito del progetto “Ducati” dovevano essere lavorati alcuni componenti destinati ad essere assemblati sui cruscotti delle moto, mentre per il progetto “Ferroli”
dovevano essere lavorati dei pannelli destinati a rivestire delle caldaie.
È pacifico, oltre che documentato, anche il fatto che le parti hanno protratto il loro rapporto dal 2018 al 2021, allorquando sono insorti dissensi che hanno portato all'interruzione della collaborazione.
E' infine del tutto generica - ed incompatibile logicamente con le altre eccezioni, oltre che con la ricezione delle fatture ex adverso emesse senza tempestivi e pertinenti rilievi - la doglianza per cui l'opposta non avrebbe consegnato tutti i beni per i quali ha emesso le fatture azionate.
Tanto premesso a livello di inquadramento generale, devono a questo punto esaminarsi le ulteriori eccezioni di parte opponente, la quale ha lamentato una serie di negligenze da parte dell'opposta, tali da giustificare il mancato pagamento del prezzo pattuito per le prestazioni sopra descritte, ovvero:
a) la restituzione di un numero di pezzi inferiore, rispetto a quello ad essa in precedenza consegnato per le lavorazioni commissionate;
b) la riconsegna di un significativo numero di pezzi difettati, oltre il limite consentito dagli accordi in materia di tolleranza intercorsi;
c) la non correttezza della quantificazione dell'importo azionato.
Parte opponente lamenta inoltre che, a causa delle negligenze di cui ai punti a) e b), è stato necessario effettuare un controllo sempre più dettagliato sui prodotti da questa lavorati e riconsegnati (ciò anche a causa delle contestazioni e dei resi che pervenivano dai clienti finali dell'opponente) con conseguenti costi da poter opporre in compensazione.
La prospettazione di cui sopra è infondata, per come emerso all'esito dell'istruttoria e per le ragioni che si vanno ad esporre.
10 Sulla questione di cui al punto a), in ogni caso, si osserva preliminarmente che non sussiste alcun diritto alla rifusione di somme (a titolo di rimborso per materiale grezzo di proprietà
dell'opponente, non lavorato in ragione dell'interruzione dei rapporti ed asseritamente non riconsegnato dall'opposta). E' infatti assorbente il fatto che la contestazione di cui trattasi è stata posta - in termini peraltro generici - solamente in data 9 giugno 2021 (cfr.
doc. 16, fascicolo dell'opponente) ed in ogni caso non giustifica di per sé l'emissione di una unilaterale nota di credito, quanto eventualmente una richiesta di restituzione di detti beni
(domanda non formulata).
Fermo quanto sopra, va osservato che le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del contraddittorio, risultando l'elaborato sorretto da valide argomentazioni sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista logico-deduttivo, oltre che avendo il c.t.u.
risposto diffusamente ed in modo articolato alle osservazioni tecniche dei c.t.p. delle parti,
con conseguente richiamo alla condivisibile giurisprudenza in tema di adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a
fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente
ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate
censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa
correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria
scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12703 del
19/06/2015).
Tanto evidenziato, le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. devono ritenersi condivisibili e vengono fatte proprie in questa sede decisionale, con conseguente richiamo, anche per quanto riguarda la contestazione 1), a quanto si legge nella relazione peritale, ovvero:
“Il CTU in base all'analisi della documentazione in atti, tenuto conto che il rapporto di
collaborazione con invio e restituzione di materiali tra ed si protrasse dal 2018 al _1 CP_1
11 conteggi effettuati avendo a disposizione TUTTI i ddt dei materiali inviati da ad ed _1 CP_1
inviati da a In atti NON sono disponibili TUTTI i ddt dei inviati da ad CP_1 _1 _1
ed inviati da a e pertanto dal punto di vista tecnico è impossibile verificare, CP_1 CP_1 _1
quantificare e documentare in maniera tecnicamente attendibile la presenza di eventuali disparità
non prevista contrattualmente tra materiali consegnati da e restituiti da (cfr. _1 CP_1
pagina 15 della perizia in atti).
Non è stato pertanto possibile, in base al compendio probatorio in atti, effettuare in sede peritale un'articolata ricostruzione della situazione in ordine all'asserita mancata restituzione di prodotti, salvo comunque quanto sopra osservato in merito alla genericità
della contestazione dell'opponente.
E' infondata anche la contestazione di cui al punto b), ovvero quella in tema di asserita presenza di vizi dei prodotti consegnati, con richiamo alle pagine 15 e 16 della relazione,
ove si legge:
“Per i 4 articoli Ducati NON esistono specifiche contrattuali in merito alle difettosità accettate e
non.
Per i 3 articoli Ferroli agli atti esiste un documento con le specifiche delle difettosità accettate e non,
sulle varie superfici di componenti. L'individuazione delle superfici di componente ai
fini delle verifiche di difettosità NON è indicata nel documento in atti.
E' stato esibito da al sopralluogo il disegno di mappatura per l'identificazione delle superfici _1
dei componenti Ferroli NON presente in atti.
Al sopralluogo del 18.01.23 (vedi verbale nell'All. A) vennero esibiti da parte di e fotografati _1
(vedi All. B1) i campioni di riferimento dei 4 componenti Ducati per la qualità per gli articoli
lavorati da privi tuttavia di ogni indicazione o specifica dei termini di qualità e NON CP_1
vennero messi a disposizione da i campioni di riferimento qualità degli _1
articoli Ferroli.
A giudizio del CTU è pertanto impossibile dal punto di vista tecnico l'utilizzo delle specifiche
contrattuali di difettosità per gli articoli Ferroli, depositate in atti incomplete in quanto prive della
mappatura delle superfici citate nelle specifiche, ai fini di verifiche di difettosità nell'ambito della
12 CTU, e tale documentazione non consente verifiche e determinazioni di difettosità univoche e certe
dal punto di vista tecnico” (cfr. pagine 15 e 16);
“In base agli atti ed all'esame dei componenti presenti presso NON è possibile dal punto di _1
vista tecnico documentare la tracciabilità dei componenti lamentati difettosi presenti presso _1
e la loro attribuzione di lavorazione eseguita da parte di CP_1
- Dei 6 componenti, n. 3 Ferroli e n. 3 Ducati, lamentati difettosi da ed esaminati al _1
sopralluogo del 18.01.23, vedi verbale 2 nell'All. A e foto All. B1 alla presente relazione, n. 3
difettosità sono risultate attribuibili alle fasi di verniciatura e incisione laser, n. 2 NON sono
risultate attribuibili ad una specifica operazione e possono derivare anche dalle fasi precedenti al
processo di verniciatura eseguite da n. 1 è un difetto del supporto prodotto da non _1 _1
attribuibile alla fase di verniciatura.
- I difetti lamentati presenti nei 3 componenti con attribuzione certa del vizio alle fasi di
verniciatura e incisione laser, sono tutti di difficile rilievo, privi di ogni riferimento a specifiche
contrattuali e a giudizio del CTU non sono rilevabili durante il normale uso dell'oggetto in utenza
ma solo ed esclusivamente evidenziabili a seguito di specifiche indagini con specifici ausilii atti alla
ricerca di dette difettosità lamentate.
Il CTU sulla base dei documenti in atti e di quanto potuto esaminare al sopralluogo del 18.01.23
ritiene dal punto di vista tecnico NON siano sussistenti e documentate le tesi di in merito ai _1
presunti danni derivati da difettosità prodotte da o dalle fasi di verniciatura ed incisione CP_1
laser sui componenti lamentati difettosi esibiti da (cfr. pagine 22 e 23). _1
Da quanto sopra, si evince che non sussiste alcuna difformità, sul piano tecnico, tra i prodotti consegnati e le caratteristiche concordate, con riguardo al progetto “Ferroli”.
Per quanto riguarda, invece, l'analisi dei difetti rilevati dall'opponente sui prodotti lavorati dall'opposta e della loro riferibilità alle lavorazioni da quest'ultima effettuate,
anche in questo caso, all'esito degli approfondimenti tecnici espletati, ne va esclusa la sussistenza. A seguito della disamina di tutte le scatole fornite dall'opponente e contenenti prodotti (lavorati dall'opposta) asseritamente difettosi, nonché dell'esame a campione di alcuni prodotti prelevati dalle medesime scatole in contraddittorio tra le parti, è emerso -
13 in parte - che i difetti lamentati dall'opponente non sono riconducibili ad una negligenza nella lavorazione operata dall'opposta – in altra parte - che detti difetti non possono essere considerati tali.
Nessuna rilevanza probatoria, nei termini confessori invocati da parte opponente, deve inoltre essere data al verbale di sopralluogo del 18 giugno 2022, poiché in detta circostanza il legale rappresentante della società opposta ha respinto ogni addebito altrui e non ha sottoscritto il verbale redatto.
Oltre a ciò, deve valutarsi non solo la contestazione da parte dell'opposta degli addebiti che le sono stati mossi, ma anche la circostanza che non vi è alcuna prova di un accordo intercorso tra le parti in ordine alla regolamentazione economica del tempo asseritamente impiegato dall'opponente per effettuare il controllo di qualità dei prodotti.
Per quanto riguarda, infine, la contestazione di cui al punto c) e dunque l'asserita incertezza nel quantum del credito azionato (per avere il legale dell'opposta, con propria missiva stragiudiziale prodotta sub. 14 dall'opponente, quantificato il credito in linea capitale in complessivi euro 4.857,00, ovvero in misura diversa da quella azionata) se ne rileva l'infondatezza trattandosi di interlocuzione di natura conciliativa e priva di portata confessoria.
La somma azionata è quindi integralmente dovuta e il corrispettivo va pagato ex art. 1665
c.c.
Ne deriva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, risultando assorbita ogni ulteriore considerazione.
2. La domanda riconvenzionale dell'opponente va rigettata.
Non vi è infatti alcun diritto al pagamento di somme riferibili all'attività di controllo delle difettosità dei prodotti lavorati dall'opposta, per le ragioni sopra già esposte (non essendo emersa l'esistenza di vizi, né essendovi prova di un accordo intercorso tra le parti in ordine alla regolamentazione economica del tempo asseritamente impiegato dall'opponente per effettuare il controllo di qualità dei prodotti).
14 Ogni addebito di costi per tale motivo deve ritenersi arbitrario e unilaterale, pertanto non dovuto dall'opposta, così come quelli effettuati sulla scorta delle ulteriori contestazioni esaminate al paragrafo che precede e rilevatasi infondate.
Va altresì rigettata la richiesta di restituzione della somma di € 7.000,00, quale prezzo corrisposto all'opposta per la realizzazione delle bilancelle utilizzate per la verniciatura dei prodotti del progetto “Ferroli” (non avendo l'opponente chiesto la condanna dell'opposta alla consegna di detti beni).
All'esito dell'istruttoria espletata, è infatti emerso che le bilancelle per la verniciatura dei componenti Ferroli, detenute ancora dall'opposta, risultano di proprietà dell'opponente che le ha commissionate e pagate.
Deve infatti osservarsi che, con l'ordine delle bilancelle ed il relativo pagamento,
l'opponente ha acquistato tali beni e ne è divenuta proprietaria (cfr. doc. 5 parte opponente), per quanto le stesse siano state utilizzate dall'opposta nel corso del rapporto commerciale tra le parti.
Ne deriva che l'opponente ha la facoltà di chiedere in altra sede, ove di interesse, la consegna materiale di detti beni ad opera dell'attuale detentrice e non, come qui infondatamente chiesto, la restituzione del prezzo pagato.
3. Venendo ad analizzare la domanda formulata da parte opposta in termini di reconventio
reconventionis, ovvero di condanna dell'opponente al pagamento della ulteriore somma capitale di € 7.000,00, a titolo di prezzo per la produzione di ulteriori bilancelle, questa deve essere rigettata, in quanto infondata.
Non vi è infatti prova dell'esistenza di un obbligo di pagamento di ulteriori somme da parte della società opponente, per l'acquisto di bilancelle aggiuntive rispetto a quelle già
oggetto di ordine e pagamento (cfr. doc. 5 di cui al fascicolo dell'opponente), essendo privo di particolare rilievo il fatto che vi siano dei documenti - ad unilaterale predisposizione dell'opposta - ove quest'ultima indica come in compartecipazione la realizzazione di un certo numero di bilancelle (dicitura che, di per sé sola, non è indice dell'esistenza di ulteriori obbligazioni di pagamento in capo all'opponente).
15 Nessuna ulteriore somma è pertanto dovuta da parte opponente per la realizzazione delle bilancelle, in aggiunta a quella già corrisposta.
4. Le spese di lite di questa opposizione vengono compensate per ½, in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale dell'opposta.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza per la restante frazione di ½ e vengono poste a carico dell'opponente in misura di € 1.904,50 oltre IVA e c.p.a. come per legge e rimborso spese generali 15%, secondo lo dello scaglione di riferimento.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori minimi delle varie fasi, in considerazione della non particolare complessità del giudizio, celebrato in parte anche con modalità cartolari.
Le spese di c.t.u. liquidate con precedente decreto, nei rapporti tra le parti, vengono definitivamente poste a carico dell'opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta in quanto infondata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo
n. 2486 / 2021, emesso in data 8 ottobre 2021 dal Tribunale di Treviso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale promossa da parte opponente;
3) rigetta la reconventio reconventionis dell'opposta;
3) condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta di ½ delle spese di lite, liquidate in
detta frazione già ridotta di ½ in € 1.904,50 oltre IVA e c.p.a. come per legge e rimborso spese
generali 15%; compensa le spese di lite per la restante frazione di ½; le spese di c.t.u., già liquidate
con separato decreto, nei rapporti tra le parti vengono definitivamente poste a carico dell'opponente.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 13 marzo 2025.
Il giudice
Dott. Marco Saran
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 per i componenti Ducati e tra il 2019 ed il 2021 per i componenti Ferroli, ritiene che dal punto
di vista tecnico sarebbe possibile una valutazione e verifica in merito ad eventuali mancate
restituzioni di grezzi lavorati o non lavorati da a solo ed esclusivamente con CP_1 _1