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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5/03/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 8863/2021 R.G. promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei Parioli n. 27, presso lo studio dell'Avv. Emiliano Fasulo che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.
Rossignoli Marco, come da procura in atti
Opponente
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
Controparte_2
ex art. 1, comma 103, L. 30 dicembre 2021 n. 234), in persona del suo
Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla
Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Leto, in virtù della procura generale alle liti, a rogito Notaio in Fiumicino Persona_1
(RM), del 23/01/2023, Rep. n. 37590, Racc. n.7131, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana INPS, sita in Roma, alla Via
Cesare Beccaria n.29
Opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti da intendersi integralmente riportate in questa sede SVOLGIMENTO DEL FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 02/04/2021 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 481/2021, emesso dal Tribunale di
Roma in data 27.01.2021 in favore dell' per il pagamento dell'importo di CP_2
€ 69.685,00 a titolo di contributi previdenziali non versati e sanzioni civili di competenza della Gestione Sostitutiva dell' per i giornalisti CP_3 CP_4
(riferiti al periodo marzo 2012 – febbraio 2017), (riferiti ai Parte_2
periodi 27 marzo 2012 – 31 ottobre 2012 e 14 settembre 2015 – dicembre
2016), (riferiti al periodo marzo 2012 – febbraio 2017), Parte_3 [...]
(riferiti al periodo settembre 2016 – febbraio 2017) ed (riferiti Pt_4 Parte_5
al periodo 17 gennaio 2014 – gennaio 2016) di cui al verbale unico di accertamento n. 28/2017.
Al proposito ha chiesto l'annullamento del verbale unico di accertamento n.
28/2017, nonché la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo predetto per insussistenza dell'obbligo assicurativo CP_2
L' nel costituirsi in giudizio in data 4.3.2022, ha contestato le avverse CP_2
deduzioni, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Con successiva memoria, depositata in data 15.05.2023, l' si è costituito CP_1
in giudizio in qualità di successore di nel diritto controverso. CP_2
All'udienza del 16.05.2023 le parti hanno concordato la definizione della controversia mediante pagamento rateale, da parte della opponente, degli importi residui risultanti dal conteggio effettuato dall' , chiedendo un rinvio CP_1
per l'esecuzione del piano rateale.
All'udienza del 5 marzo 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere a spese compensate.
2 2. Va preso atto di quanto rappresentato dalle parti nei propri atti difensivi circa il regolare adempimento della rateizzazione concordata con l' (al CP_1
proposito si rinvia ai resoconti scaricati dal cassetto fiscale, ai versamenti effettuati rispettivamente negli anni 2023 e 2024 nonché alla copia del modello
F24 relativo all'ultimo versamento effettuato a saldo in data 28 gennaio 2025, allegati rispettivamente ai nn. 1, 2 e 3 delle note del Parte_1
27.02.2025).
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente perdita di efficacia del decreto ingiuntivo n. 481/2021 del 27 gennaio 2021 (R.G. n. 656/2021) del Tribunale di Roma, I Sezione Lavoro e con compensazione integrale delle spese di lite, conformemente alle richieste delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 8863/2021 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere, con conseguente perdita di efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 481/2021;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza.
Roma, 5.03.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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