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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7708 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, ed avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Genny Perna, Parte_1
presso la quale domicilia in San Giuseppe Vesuviano al Viale Orazio n. 20;
APPELLANTE
E
domiciliato come in atti;
Controparte_1
APPELLATO - CONTUMACE
E
, in persona del Prefetto, p.t., domiciliato come Controparte_2
in atti;
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025, parte appellante si è riportata ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1432/2022 il Giudice di Pace di Marigliano, dr.ssa Ciaramella, ha accolto l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. Controparte_1
07120130133829331999, di Euro 1.240,93, per crediti derivanti da contravvenzioni al codice della strada, e la sono altresì state condannate, in solido, al Parte_1 Controparte_3
pagamento delle spese processuali in favore della parte opponente.
Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, ha Parte_1
spiegato appello avverso la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma.
Nonostante siano state regolarmente evocati in giudizio, e la Controparte_1 Controparte_3
non si sono costituite in giudizio, ragion per cui in data 18.4.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato.
L'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità
dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, dispone (comma 4 bis) che “L'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di
diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che
dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di
appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso
dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche
di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con
una pubblica amministrazione”.
La Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), haanno precisato che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie. Inoltre, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva
della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della
cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva
alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n.
546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è
quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che
sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far
valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa
notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
La Suprema Corte ha altresì precisato che la disposizione in esame “si applica ai processi pendenti,
poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della
cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973,
si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente,
sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato non costituisce, in concreto,
un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
Per tale motivo, l'appello è fondato e, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione va dichiarata inammissibile. Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
La novità legislativa e il predetto intervento delle Sezioni Unite giustificano la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Accoglie l'appello per i motivi di cui in parte motiva e per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2. Nulla sulle spese di lite.
Nola, 12.6.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7708 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, ed avente ad oggetto appello avverso sentenza del giudice di pace
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Genny Perna, Parte_1
presso la quale domicilia in San Giuseppe Vesuviano al Viale Orazio n. 20;
APPELLANTE
E
domiciliato come in atti;
Controparte_1
APPELLATO - CONTUMACE
E
, in persona del Prefetto, p.t., domiciliato come Controparte_2
in atti;
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025, parte appellante si è riportata ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1432/2022 il Giudice di Pace di Marigliano, dr.ssa Ciaramella, ha accolto l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. Controparte_1
07120130133829331999, di Euro 1.240,93, per crediti derivanti da contravvenzioni al codice della strada, e la sono altresì state condannate, in solido, al Parte_1 Controparte_3
pagamento delle spese processuali in favore della parte opponente.
Con atto di appello regolarmente e tempestivamente notificato alle controparti, ha Parte_1
spiegato appello avverso la predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma.
Nonostante siano state regolarmente evocati in giudizio, e la Controparte_1 Controparte_3
non si sono costituite in giudizio, ragion per cui in data 18.4.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato.
L'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità
dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, dispone (comma 4 bis) che “L'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di
diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che
dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di
appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso
dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche
di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con
una pubblica amministrazione”.
La Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), haanno precisato che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie. Inoltre, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva
della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della
cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva
alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n.
546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è
quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che
sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far
valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa
notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
La Suprema Corte ha altresì precisato che la disposizione in esame “si applica ai processi pendenti,
poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della
cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973,
si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente,
sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato non costituisce, in concreto,
un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
Per tale motivo, l'appello è fondato e, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione va dichiarata inammissibile. Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
La novità legislativa e il predetto intervento delle Sezioni Unite giustificano la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Accoglie l'appello per i motivi di cui in parte motiva e per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2. Nulla sulle spese di lite.
Nola, 12.6.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)