Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01440/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01346/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia, sulla richiesta di convocazione per primo ingresso e rilascio del permesso per attesa occupazione ai sensi degli artt. 22-24 d.lgs. 286/1998, e Circolare Min. Interno n. 3836/2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Vista la memoria del 19.11.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. EN AN e uditi per le parti i difensori l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli per le Amministrazioni resistenti; nessuno comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’istante ha impugnato il silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia, sulla richiesta di convocazione per primo ingresso e rilascio del permesso per attesa occupazione ai sensi degli artt. 22-24 d.lgs. 286/1998, chiedendone l’annullamento e la condanna a provvedere entro un congruo lasso di tempo.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando documentazione.
Tuttavia, con memoria depositata il 19.11.2025, il patrono del ricorrente ha rappresentato che il proprio assistito non ha più interesse alla definizione della controversia in esame, alla luce della documentazione deposita in giudizio dall’Amministrazione dalla quale si evince che il datore di lavoro ha rinunciato alla richiesta di assunzione dello straniero.
Al Collegio non resta, quindi, che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Si ritiene, comunque, equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN AN, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN AN |
IL SEGRETARIO