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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 809/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/08/2024
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pia Spinelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Buonabitacolo (SA), alla Via Catalano n. 4, con dichiarazione di voler ricevere notifiche e comunicazioni al numero di telefax
0975-91450, ovvero all'indirizzo di posta certificata:
Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Alliegro, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padula (SA) alla Via Nazionale n. 108/1, con dichiarazione di voler ricevere notifiche e comunicazioni al numero di telefax
0975 74132 ovvero all'indirizzo di posta certificata:
Email_2
RICORRENTE
pagina 1 di 6 con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 09/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Buonabitacolo (Sa) in data 27/07/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Buonabitacolo, Anno 2014, Parte II, Serie A, n. 5; che il regime patrimoniale della famiglia era quello della separazione dei beni;
che la famiglia stabiliva la residenza coniugale in Padula alla Via San Biagio n. 30, coincidente con la sede dell'attività di ristorazione e somministrazione cibo e bevande “Agriturismo
Tre Santi di AR Francesco”; che dall'unione coniugale nasceva, a Sapri il
11/06/2016, il figlio che aveva frequentato, dapprima, la Persona_1 scuola materna presso l'istituto Sacro Cuore di Buonabitacolo e, in seguito ed attualmente, la scuola elementare presso l'istituto omnicomprensivo di
Buonabitacolo, potendo i coniugi fare affidamento sull'aiuto dei nonni materni;
che da qualche anno, data la diversità ed incompatibilità di carattere che aveva portato a continue incomprensioni, la convivenza coniugale era divenuta intollerabile.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:” 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) i coniugi saranno liberi di stabilire la loro residenza nel luogo che riterranno più consono ai rispettivi interessi. Nello specifico continuerà ad abitare presso la casa coniugale, sita in Controparte_1
Padula alla Via San Biagio n.30, conservandone l'uso esclusivo, anche in ragione della coincidenza e titolarità dell'attività ivi svolta, mentre Pt_1
trasferirà la propria residenza in Buonabitacolo, provvedendo a portare
[...]
con sé i beni di sua appartenenza e gli effetti personali. 3) il minore
[...]
è affidato ad entrambi i genitori, pur continuando a vivere Persona_2
in modo prevalente con la madre, in Buonabitacolo anche in considerazione, della tenera età, delle radicate abitudini di vita e delle esigenze di studio e dei pagina 2 di 6 legami di amicizia del minore. La scelta dell'affidamento congiunto è mossa dalla volontà di garantire al figlio una costruttiva bigenitorialità. Vi è impegno fra i genitori di scambiarsi ogni notizia utile e necessaria per garantire una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo del minore. In tale ottica le parti, ritenendo necessario che il minore mantenga un frequente e significativo contatto con entrambe le figure genitoriali, prevedono che il figlio possa godere con ampia facoltà della presenza paterna. Il padre, quindi, potrà prelevare – nei giorni infrasettimanali – dalla abitazione materna il piccolo e trascorrere con lui alcune ore pomeridiane, liberamente, pur se previo accordo con la madre e comunque sempre compatibilmente con gli impegni del minore.
I genitori però prevedono, in via minimale, qualora sorgano ostacoli ad un sereno e flessibile accordo per una libera interazione del figlio con il padre, che il minore trascorra con lo stesso almeno due pomeriggi alla settimana, nonché un fine settimana alternato. Il padre nei pomeriggi settimanali, tenuto conto dei propri impegni lavorativi, potrà prelevare il figlio presso la abitazione della madre alle ore 17,00 trattenendolo seco e riaccompagnandole presso la madre alle ore 22,00. Per il fine settimana il padre preleverà il figlio alle ore 15,00 del sabato e la riporterà alla abitazione della madre alle 22,00 della domenica. Per quanto riguarda le vacanze Natalizie, il minore trascorrerà una settimana delle vacanze scolastiche con ognuno dei genitori ed anche il giorno di Natale ad anni alterni, iniziando dal prossimo Natale con la madre. Anche le vacanze Pasquali saranno regolate ad anni alterni, iniziando dalla prossima Pasqua con il padre. Eventuali “ponti” e, per il futuro, vacanze scolastiche, verranno trascorsi con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. Il minore potrà trascorrere quindici giorni consecutivi con ciascun genitore durante le ferie estive. I genitori si obbligano a comunicarsi il rispettivo periodo con un preavviso di almeno due mesi in modo da alternare correttamente detti periodi. Durante i periodi di vacanza ciascun genitore dovrà comunque consentire ed agevolare i rapporti del figlio con
l'altro genitore, consentendo i normali contatti telefonici. Si specifica che le clausole di cui sopra potranno essere adeguate in futuro alle esigenze del minore che sono in continua evoluzione ed in tal caso i genitori si impegnano a rivederle, ricercando in primo luogo una soluzione negoziata, così evitando di pagina 3 di 6 dover adire l'Autorità Giudiziaria;
4) si obbliga a Controparte_1
versare mensilmente, ed entro la prima decade, a la somma di Parte_1
€.300,00 (trecento//00) quale contributo per il mantenimento del figlio, con decorrenza dal 5 agosto 2024, oltre alle spese straordinarie come per legge e, in particolare le spese legate a motivi di salute, studio e di sport che saranno sostenute da entrambi i genitori in parti uguali e, in ogni caso, preventivamente concordate. I separandi coniugi sin da ora consensualmente stabiliscono che a partire dal 01.01.2025 il Sig. sarà autorizzato ad Controparte_1
inoltrare richiesta all'INPS per il riconoscimento in via esclusiva dell'ASSEGNO UNICO. Nell'ipotesi in cui detto assegno gli verrà riconosciuto, il relativo importo verrà corrisposto da alla Controparte_1
Sig.ra a titolo di mantenimento del piccolo Parte_1 Persona_2
, in aggiunta agli €.300,00 mensili innanzi fissati per tutto il periodo in
[...] cui la corresponsione verrà effettuata dall'Istituto di Previdenza;
5) Non si prevede tra i coniugi alcun reciproco assegno di mantenimento;
6)
[...]
verserà, una tantum, a la somma di € 8.000,00 CP_1 Parte_1
(ottomila/00) a titolo di restituzione delle somme da essa mutuategli in precedenza e in costanza di matrimonio. La detta somma sarà corrisposta secondo le seguenti modalità: a) €.2.500,00 entro il 31.08.2024, b) €.2.500,00 entro il 31.01.2025, c) €.3.000,00 entro il 30.06.2025; 7) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buonabitacolo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12, comma 3.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del
09/12/2024, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 12/12/2024; tuttavia, con provvedimento del 23/12/2024 il
Collegio rimetteva la causa sul ruolo del giudice relatore, dott. Giuseppe Izzo,
pagina 4 di 6 all'udienza cartolare del 14/01/2025, posto che gli atti di causa non risultavano trasmessi al P.M. per l'emissione del relativo parere.
Gli atti del procedimento venivano dunque comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale non rendeva alcun parere nel termine previsto.
La causa veniva, pertanto, rimessa nuovamente al Collegio per la decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 16/01/2025.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Buonabitacolo (Sa) il CP_1
27/07/2014;
2) omologa le condizioni di separazione riportate in parte motiva e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla per le spese;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Buonabitacolo (Sa) perché provveda alla relativa pagina 5 di 6 annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
27/07/2014 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Anno 2014,
P. II, S. A, N. 5.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 22/01/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/08/2024
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Maria Pia Spinelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Buonabitacolo (SA), alla Via Catalano n. 4, con dichiarazione di voler ricevere notifiche e comunicazioni al numero di telefax
0975-91450, ovvero all'indirizzo di posta certificata:
Email_1
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Alliegro, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padula (SA) alla Via Nazionale n. 108/1, con dichiarazione di voler ricevere notifiche e comunicazioni al numero di telefax
0975 74132 ovvero all'indirizzo di posta certificata:
Email_2
RICORRENTE
pagina 1 di 6 con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 09/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Buonabitacolo (Sa) in data 27/07/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Buonabitacolo, Anno 2014, Parte II, Serie A, n. 5; che il regime patrimoniale della famiglia era quello della separazione dei beni;
che la famiglia stabiliva la residenza coniugale in Padula alla Via San Biagio n. 30, coincidente con la sede dell'attività di ristorazione e somministrazione cibo e bevande “Agriturismo
Tre Santi di AR Francesco”; che dall'unione coniugale nasceva, a Sapri il
11/06/2016, il figlio che aveva frequentato, dapprima, la Persona_1 scuola materna presso l'istituto Sacro Cuore di Buonabitacolo e, in seguito ed attualmente, la scuola elementare presso l'istituto omnicomprensivo di
Buonabitacolo, potendo i coniugi fare affidamento sull'aiuto dei nonni materni;
che da qualche anno, data la diversità ed incompatibilità di carattere che aveva portato a continue incomprensioni, la convivenza coniugale era divenuta intollerabile.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:” 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) i coniugi saranno liberi di stabilire la loro residenza nel luogo che riterranno più consono ai rispettivi interessi. Nello specifico continuerà ad abitare presso la casa coniugale, sita in Controparte_1
Padula alla Via San Biagio n.30, conservandone l'uso esclusivo, anche in ragione della coincidenza e titolarità dell'attività ivi svolta, mentre Pt_1
trasferirà la propria residenza in Buonabitacolo, provvedendo a portare
[...]
con sé i beni di sua appartenenza e gli effetti personali. 3) il minore
[...]
è affidato ad entrambi i genitori, pur continuando a vivere Persona_2
in modo prevalente con la madre, in Buonabitacolo anche in considerazione, della tenera età, delle radicate abitudini di vita e delle esigenze di studio e dei pagina 2 di 6 legami di amicizia del minore. La scelta dell'affidamento congiunto è mossa dalla volontà di garantire al figlio una costruttiva bigenitorialità. Vi è impegno fra i genitori di scambiarsi ogni notizia utile e necessaria per garantire una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo del minore. In tale ottica le parti, ritenendo necessario che il minore mantenga un frequente e significativo contatto con entrambe le figure genitoriali, prevedono che il figlio possa godere con ampia facoltà della presenza paterna. Il padre, quindi, potrà prelevare – nei giorni infrasettimanali – dalla abitazione materna il piccolo e trascorrere con lui alcune ore pomeridiane, liberamente, pur se previo accordo con la madre e comunque sempre compatibilmente con gli impegni del minore.
I genitori però prevedono, in via minimale, qualora sorgano ostacoli ad un sereno e flessibile accordo per una libera interazione del figlio con il padre, che il minore trascorra con lo stesso almeno due pomeriggi alla settimana, nonché un fine settimana alternato. Il padre nei pomeriggi settimanali, tenuto conto dei propri impegni lavorativi, potrà prelevare il figlio presso la abitazione della madre alle ore 17,00 trattenendolo seco e riaccompagnandole presso la madre alle ore 22,00. Per il fine settimana il padre preleverà il figlio alle ore 15,00 del sabato e la riporterà alla abitazione della madre alle 22,00 della domenica. Per quanto riguarda le vacanze Natalizie, il minore trascorrerà una settimana delle vacanze scolastiche con ognuno dei genitori ed anche il giorno di Natale ad anni alterni, iniziando dal prossimo Natale con la madre. Anche le vacanze Pasquali saranno regolate ad anni alterni, iniziando dalla prossima Pasqua con il padre. Eventuali “ponti” e, per il futuro, vacanze scolastiche, verranno trascorsi con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. Il minore potrà trascorrere quindici giorni consecutivi con ciascun genitore durante le ferie estive. I genitori si obbligano a comunicarsi il rispettivo periodo con un preavviso di almeno due mesi in modo da alternare correttamente detti periodi. Durante i periodi di vacanza ciascun genitore dovrà comunque consentire ed agevolare i rapporti del figlio con
l'altro genitore, consentendo i normali contatti telefonici. Si specifica che le clausole di cui sopra potranno essere adeguate in futuro alle esigenze del minore che sono in continua evoluzione ed in tal caso i genitori si impegnano a rivederle, ricercando in primo luogo una soluzione negoziata, così evitando di pagina 3 di 6 dover adire l'Autorità Giudiziaria;
4) si obbliga a Controparte_1
versare mensilmente, ed entro la prima decade, a la somma di Parte_1
€.300,00 (trecento//00) quale contributo per il mantenimento del figlio, con decorrenza dal 5 agosto 2024, oltre alle spese straordinarie come per legge e, in particolare le spese legate a motivi di salute, studio e di sport che saranno sostenute da entrambi i genitori in parti uguali e, in ogni caso, preventivamente concordate. I separandi coniugi sin da ora consensualmente stabiliscono che a partire dal 01.01.2025 il Sig. sarà autorizzato ad Controparte_1
inoltrare richiesta all'INPS per il riconoscimento in via esclusiva dell'ASSEGNO UNICO. Nell'ipotesi in cui detto assegno gli verrà riconosciuto, il relativo importo verrà corrisposto da alla Controparte_1
Sig.ra a titolo di mantenimento del piccolo Parte_1 Persona_2
, in aggiunta agli €.300,00 mensili innanzi fissati per tutto il periodo in
[...] cui la corresponsione verrà effettuata dall'Istituto di Previdenza;
5) Non si prevede tra i coniugi alcun reciproco assegno di mantenimento;
6)
[...]
verserà, una tantum, a la somma di € 8.000,00 CP_1 Parte_1
(ottomila/00) a titolo di restituzione delle somme da essa mutuategli in precedenza e in costanza di matrimonio. La detta somma sarà corrisposta secondo le seguenti modalità: a) €.2.500,00 entro il 31.08.2024, b) €.2.500,00 entro il 31.01.2025, c) €.3.000,00 entro il 30.06.2025; 7) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buonabitacolo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12, comma 3.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del
09/12/2024, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 12/12/2024; tuttavia, con provvedimento del 23/12/2024 il
Collegio rimetteva la causa sul ruolo del giudice relatore, dott. Giuseppe Izzo,
pagina 4 di 6 all'udienza cartolare del 14/01/2025, posto che gli atti di causa non risultavano trasmessi al P.M. per l'emissione del relativo parere.
Gli atti del procedimento venivano dunque comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale non rendeva alcun parere nel termine previsto.
La causa veniva, pertanto, rimessa nuovamente al Collegio per la decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 16/01/2025.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Buonabitacolo (Sa) il CP_1
27/07/2014;
2) omologa le condizioni di separazione riportate in parte motiva e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla per le spese;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Buonabitacolo (Sa) perché provveda alla relativa pagina 5 di 6 annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data
27/07/2014 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Anno 2014,
P. II, S. A, N. 5.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del 22/01/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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