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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/04/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 14/04/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1778/2014R.g.
Tra
n.10/01/1952 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Assisi Aldo e Assisi Luigi
RICORRENTE
E
in p.l.r.p.t. Controparte_1
P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Caglioti Rosa Sabrina Antonella
RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 03/11/2014 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:
1. di chiarare la nullità e/o annull abi lità del Provvedimento discipl inare n.05 del 24/ 09/ 2014 emesso dall'Ufficio disciplinare dell'Asp di a carico del signor CP_1
per i moti vi sopra esposti e 2. C ondannare part e Parte_1
resi stent e al le spes e ed onorari di causa .
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 28.10.2025 al 20.10.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o. Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 16.12.2020, 02.02.2022, 14.12.2022, 19.04.2023,
18.10.2023, 24.04.2024, 02.10.2024 e all'udi enza del 08 april e 2025 , fratt ant o sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazi one cart olare, il Giudi cante, preso atto dell a ritual e comuni cazione all e parti del decret o reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposit o di not e scritt e ent ro il t ermi ne as segnato con il predetto decreto, l et te l e not e scritt e d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sent enza con cont estual e mot ivazi one, di cui dispone l a comuni cazi one all e parti, nei t ermini di seguito precisati .
L'odi erno ri corrente agis ce in q uesta sede avverso il provvediment o n.5/ 2014 del 24.09.2014 c on il qual e gl i è st at a commi nata, dall 'Ufficio Discipli nare dell 'A.S.P. di , l a sanzi one di sciplinare dell a m ulta di importo CP_1
par a quatt ro ore dell a re tri buzione di cui al l 'art.37, comm a 2 l ett. c) del
CCNL int egrativo di sett ore.
Il princi pio post o dall 'art. 5 dell a l egge 15 l ugli o 1966 n. 604 , secondo cui ricade sul dat ore di l avoro l'onere di provare l a sussi st enza della giust a caus a o del giusti fi cato m otivo di l icenzi am ento, è senza dubbi o est ensi bil e all a mat eri a dell e s anzi oni dis cipl inari c.d. conservati ve (Tribunal e Al essandria,
04/04/2018, n.140 ), nel s ens o che, in caso di una loro impugnazione da part e del l avoratore, spett a al dat ore di l avoro dimost rare l a sussistenza dei rel ativi presupposti di fatt o, oggetti vi e soggetti vi. L'onere dell a prova gravant e sul dat ore di lavoro riguarda alt resì il profil o dell a proporzi onalit à d ell a sanzione, anche nel caso in cui il l avorat ore si di fenda escludendo in radi ce l a sussistenza degli addebiti e l a sua sanzionabilit à. La Suprem a Corte ha, altresì, precisato che “Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giusti fi cativi de l le sanzi oni discipli nari , con ri ferim ent o, in l inea di princi pio, anche al profil o dell a proporzionali tà dell a sanzi one, pur quando questa non si a di parti col are entit à, poi ché non esist e una correl azione necessari a ed imm ediat a t ra l 'esist enza di inademp im enti del l avoratore e l'irrogabilit à delle sanzioni disciplinari, dat a la nat ura e l a funzione parti col are di quest'ultim e, che non t rovano il loro fondam ento nell e regol e
2 generali dei rapport i contratt uali , non sono assimil abili al le penali di cui all' art. 1382 c.c. , e non hanno una funzione ri sarcitori a, m a, grazi e ad una port at a afflitti va i nnanzit utto sul pi ano m oral e, hanno essenzi alm ent e l a funzione di di ffidare dal com pim ento di ulteriori vi olazi oni (salva l a funzione di assi curare una di ret ta tut el a degli i nt eressi del datore di lavoro, nel solo caso delle s an zioni estintive del rapporto) ” (Cass. ci v. n. 11153 cit. ).
A front e dell a contes tazione circa l a fondat ezza degli addebiti , era onere del l a part e convenut a di mostrarne la sussi stenza (Tribunal e Milano sez. l av.,
06/09/2018, n.2079 ).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, deve ritenersi assolto l'onere probatorio, come sopra delineato, a carico della parte resistente;
infatti, a fronte della contestazione di parte attrice, fondata sulle medesime deduzioni poste a base delle giustificazioni rese in sede disciplinare, parte resistente ha provato la sussistenza del fatto posto a base dell'addebito disciplinare.
Il ricorso va dunque rigettato in quanto infondato. Le spese di lite del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle stesse.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 14 aprile 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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