Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
04/04/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 878/2022 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Sceti n° 227 cf: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo, 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indennità di malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 09/03/2022, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- che la ricorrente, bracciante agricola, regolarmente iscritta negli elenchi nominativi anagrafici per gli anni 2020/2021 essendo stata ammalata dal 11.01.2021 al 22.02.2021, dal 13.05.2021 al
16.05.2021 e dal 31.05.2021 al 04.06.2021, ha richiesto all' di Messina, la corresponsione CP_1
della relativa indennità di malattia, allegandovi la relativa certificazione medica;
- che l' non ha ottemperato nei termini di legge a quanto dovuto;
CP_1
- che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto dal competente Comitato
Provinciale , tramite il patronato e i successivi solleciti. CP_1 CP_2
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , il quale nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza del 04/04/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato.
ha adito questo Tribunale per ottenere il riconoscimento della indennità di Parte_1 malattia, che è disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l. n. 463/83, convertito nella l. n. 638/83, a mente del quale “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento incidentale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell' previdenziale a CP_1 ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Nel merito, pur non essendo ravvisabile dagli atti alcuna decadenza, va rilevato come il ricorrente abbia del tutto omesso di allegare, e, provare, o, richiesto di provare, la effettiva sussistenza di un rapporto lavorativo in agricoltura, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze di una ditta e per un numero di giornate idoneo a fondare il diritto alla chiesta indennità di malattia.
Né la parte ricorrente può invocare la rimessione in termini articolando prova, in risposta alla memoria di costituzione dell' . CP_1
Ed infatti, le preclusioni nel rito del lavoro – scolpite per la parte ricorrente nell'art. 414 e, per la parte resistente, nell'art. 416 c.p.c. - impongono ad entrambe le parti del processo di esporre nel primo scritto di primo grado tutte le rispettive domande, eccezioni, produzioni e richieste di prova.
In tal modo il thema decidendum viene individuato in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite;
conseguentemente il giudice è in grado di conoscere la causa prima dell'udienza, tendenzialmente unica, almeno in teoria, e quindi può espletare con cognizione il tentativo di conciliazione, l'interrogatorio delle parti, l'eventuale ammissione dei mezzi di prova, oppure la decisione della causa stessa. Proprio perché questo rigido sistema di preclusione è uno dei tratti caratterizzanti del processo del lavoro, introdotto per esigenze che trascendono l'interesse delle parti attenendo allo stesso funzionamento del processo, neppure l'accettazione del contraddittorio potrebbe legittimare la loro violazione, che deve essere comunque rilevata dal giudice d'ufficio.
Non può essere, poi, invocata, nel caso di specie, la sopravvenuta necessità di dedurre prove in relazione alle difese adottate dall' nella propria memoria di costituzione. CP_1
Peraltro, la parte ricorrente aveva l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi del diritto che intendeva far valere in giudizio sin dal primo atto, quello introduttivo, e tra tali elementi certamente vi è il rapporto di lavoro in agricoltura, che rappresenta l'unica condizione necessaria e sufficiente per accedere alla chiesta indennità.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Lo stesso Tribunale, si è pronunziato, per fatti analoghi, con la sentenza n.551/2023.
Visto la certificazione in atti, le spese vanno compensare.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 04/04/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia