Art. 1. Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1971 e fino, alla data di entrata in vigore delle nuove norme concernenti la riforma della struttura tecnico-giuridica del Fondo speciale di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, per la parte delle prestazioni di capitale, l'aliquota del 10 per cento dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste, a norma dell'articolo 34 del regolamento di previdenza del personale predetto, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modifiche, e' elevata al 75 per cento ed e' trasferita al fondo di integrazione di cui al menzionato articolo.
A decorrere dal 1 gennaio 1971 e fino, alla data di entrata in vigore delle nuove norme concernenti la riforma della struttura tecnico-giuridica del Fondo speciale di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, per la parte delle prestazioni di capitale, l'aliquota del 10 per cento dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste, a norma dell'articolo 34 del regolamento di previdenza del personale predetto, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modifiche, e' elevata al 75 per cento ed e' trasferita al fondo di integrazione di cui al menzionato articolo.