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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 132/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il giorno 13.02.1988, residente Parte_1 C.F._1
a RR (FI), via Lorenzo Fabbri n. 1/A, con il patrocinio dell'avv. LEONARDO MINIATI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Faenza (RA), Via Naviglio n. 14
e
( ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. LEONARDO MINIATI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Faenza (RA), Via Naviglio n. 14
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte depositate telematicamente in data 09.05.2025. In data 28.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta di separazione consensuale.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15.01.2025, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio concordatario a RR (FI) in data 08.09.2018, con opzione per il regime di separazione dei beni, che dall'unione non erano nati figli e che, prima del matrimonio, avevano acquistato un immobile sito nel Comune di Castel Bolognese (RA), via Agostino Garavini n. 23, che veniva successivamente adibito ad abitazione familiare. Le parti davano atto della loro volontà di separarsi e chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte, acquisito il parere del PM, di omologare la sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti danno atto che, con il reciproco consenso, hanno deciso vivere separati.
2) L'abitazione famigliare sita in via Comune di Castel Bolognese (Ra) in Via Agostino Garavini n. 23 verrà assegnata alla sig.ra . Parte_2
3)Il Sig. si impegna a trasferire, comparendo davanti al Notaio entro 6 mesi dalla pubblicazione Parte_1 della sentenza, alla Sig.ra , che si impegna ad accettare ed acquistare con ogni garanzia di Parte_2 legge, la quota di 1/2 della piena proprietà della predetta abitazione famigliare, acquistata in data 26.4.2018 con atto a ministero Notaio (Repertorio n. 3789 Raccolta n. 3107), Registrato a Faenza il 18/05/2018 al n. 1477, Persona_1 serie 1T e così identificata: a. porzioni di fabbricato posto in Comune di Castel Bolognese (Ra) in Via Agostino Garavini n. 23 e, più precisamente, un appartamento al piano primo, int. 11, con pertinenziale cantina al piano primo sottostrada, complessivamente distinte, dette porzioni, al Catasto Fabbricati del Comune di Castel Bolognese come segue:
- Foglio 15, Particella 224, Sub 60, Via Agostino Garavini n. 23, piano S1-1, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 8 vani, Superficie Catastale 170 metri quadrati, Rendita Euro 826,33 (classamento e rendita proposti ex D.M. n. 701/1994). In confine con: ragioni BOSI su un lato, muri esterni su due lati, parti comuni su altro lato, salvo altri. b. altre porzioni del predetto fabbricato posto in Comune di Castel Bolognese (Ra) in Via Agostino Garavini n. 23 e, più precisamente, due posti auto al piano primo sottostrada, aventi accesso da Via Morini n. 34, e pertinenziali all'immobile sopra descritto, complessivamente distinte, dette porzioni, al Catasto Fabbricati del Comune di Castel Bolognese come segue: - Foglio 15, Particella 224, Sub 67, Via Morini n. 34, piano: S1, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 12 metri quadrati, Superficie Catastale 12 metri quadrati, Rendita Euro 42,76 (per il posto auto più a ovest);
- Foglio 15, Particella 224, Sub 68, Via Morini n. 34, piano: S1, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 12 metri quadrati, Superficie Catastale 12 metri quadrati, Rendita Euro 42,76 (per il posto auto più a est). In confine con: muri esterni su un lato, parti comuni su altri lati, salvo altri;
c. Comprensivamente agli immobili in oggetto vengono trasferite alla parte acquirente tutte le proporzionali comproprietà delle parti comuni condominiali relative al fabbricato di cui essi immobili sono parte, ai sensi di legge o per destinazione, con particolare riferimento alle parti comuni condominiali distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Castel Bolognese con i seguenti Sub dei predetti Foglio e Particella:
- Sub 44, Via Agostino Garavini, piano: T, [porticato, cortile, corridoio (P.T.), corridoio (P. S.1) ripostiglio e CP_1 vano scala (P.S.1)] comuni ai Sub. 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72- 73-74;
pagina 2 di 5 - Sub 46, Via Agostino Garavini, piano: T, B.C.N.C. [disimpegno (P.S.1) montacarico e ripostiglio (P.S.1)] comuni ai Sub. 66-67-68-69-70-71-72-73-74;
- Sub 47, Via Agostino Garavini, piano: T, B.C.N.C. [vano scale (P.S.
1-P.T.- P.
1- P. 2) disimpegno (P.S.1)] comuni ai Sub. 54-55-6061-65. 4) I ricorrenti convengono che la Sig.ra , a fronte del trasferimento di cui al punto 3), Parte_2 verserà all'atto del trasferimento al Sig. la somma di € 16.000,00 (sedicimila/00) a titolo di Parte_1 conguaglio e si accollerà in via esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi hanno verso la
[...] per un mutuo di originari € Controparte_2
158.396,76, di cui al contratto in data a rogito Notaio in Faenza, Repertorio N. 159.892 Raccolta N. Persona_2
26.669, garantito da ipoteca volontaria che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della signora Parte_2
una volta completamente estinto il mutuo.
[...]
5) A tali effetti la Sig.ra riconosce di subentrare al Sig. verso Parte_2 Parte_1 la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
6) Tutte le spese di trasferimento dei suddetti immobili verranno suddivise in pari misura fra le parti.
7) Le parti dichiarano che il trasferimento è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che, pertanto, tale trasferimento sarà esente da tutti i tributi ad esso afferenti conformemente a quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata in data 10 maggio 1999 emessa con riferimento all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E in data 16 marzo 2000. 8) I mobili ed arredi presenti nell'abitazione verranno assegnati alla Sig.ra la quale Parte_2 corrisponderà al Sig. , entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dalla sentenza, la somma di Parte_1
€ 1.500,00 a titolo di conguaglio: Mobili cucina, Arredi Bagno con vasca e doccia;
; Armadio a Controparte_3 muro della camera;
Letto matrimoniale;
Comò camera da letto;
Comodini camera da letto;
Specchio camera da letto;
Scrivania studio;
Sedia per scrivania;
Mobile in ferro blu dell'Ikea; Libreria Ikea;
Divano-letto blu;
Scrittoio cameretta;
Sedia ; Specchio cameretta;
Tavolo Bontempi cucina;
Tavolo Bontempi tinello;
Madia tinello;
Mobili con ante in vetro CP_4 tinello;
Mobile Tv;
Mobile soggiorno;
Divano soggiorno;
Scaffalature cantina;
Tende finestre;
4 Sedie tinello;
3 sedie cucina;
Lampadario cristallo del tinello;
; Plafoniera cucina;
2 lampade Artemide Tolomeo;
2 Controparte_5 lampade da tavolo Kartell;
Climatizzatore Samsung;
Forno Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
Electrolux; Lavastoviglie Electrolux;
Televisione Sony Bravia 65 pollici;
Televisione Sony Bravia 32 pollici;
Pinguino De Longhi;
Deumidificatore; Forno a microonde;
Forno pizza Ariete;
Bollitore ad induzione;
Aspirapolvere Dyson;
Bidone aspira-tutto Vigor;
; Ferro da stiro Polti;
Servizio di piatti (piatto piano, piatto fondo, piatto dessert) per 18 CP_9 persone;
Servizio di posate per 18 persone (Doppia Forchetta, Cucchiaio, Coltello Pesce, Coltello Carne, Forchetta Frutta, Cucchiaino Dolce, Cucchiaino Caffè); Servizio bicchieri (tumbler, ballon e flute) per 18 persone;
Servizio bicchieri da grappa per 12 persone;
Servizio bicchieri da Champagne per 12 persone;
2 Set per bourguignonne;
12 piatti per bourguignonne;
Pentole e tegami vari;
Asse da stiro;
Asse stira maniche;
Stendino; Presepe Thun;
Albero di Natale;
Addobbi Natalizi;
Candelabro in vetro di murano;
Stampante; Rilegatrice;
Fotocamera GoPro Hero. 9) I ricorrenti danno atto che la , targa (GC443SY) acquistata nel corso del matrimonio CP_10
(unitamente al portabiciclette Thule) non ricade nella comunione fra i coniugi in quanto acquistata con denari personali del Sig. al quale è intestata. Parte_1
10) I ricorrenti suddivideranno la provvista di cui al conto corrente n. 322215 acceso presso il
[...] che verrà successivamente estinto. Controparte_2
pagina 3 di 5 11) Poiché entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti, è esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento a favore l'uno dell'altro.
12) I ricorrenti hanno già provveduto prima di oggi a definire ogni altro reciproco rapporto patrimoniale.
13) Le parti rinunciano alla comparizione personale in udienza (dichiarando di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte) esprimendo fin da ora la loro volontà di non volersi riconciliare.
14) I ricorrenti rinunciano ai termini di appello;
15) Spese di giudizio interamente compensate fra le parti”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore in modalità cartolare, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note di trattazione scritta e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto. Con decreto emesso in data 30.01.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 21.05.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 28.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta di separazione. Nelle note scritte depositate in data 09.05.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal. sig. e Pt_1 dalla sig.ra le parti confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della Pt_2 separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Con ordinanza emessa in data 21.09.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e trasfusi nelle condizioni di separazione in quanto riguardanti la regolazione dei loro rapporti economico-patrimoniali. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda pagina 4 di 5 congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente dai coniugi e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a RR (FI) in data Parte_2
08.09.2018, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 6, p. 2, serie A, anno 2018;
- PRENDE ATTO degli accordi raggiunti dalle parti e trasfusi nelle condizioni di separazione come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR (FI) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio l'11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 132/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il giorno 13.02.1988, residente Parte_1 C.F._1
a RR (FI), via Lorenzo Fabbri n. 1/A, con il patrocinio dell'avv. LEONARDO MINIATI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Faenza (RA), Via Naviglio n. 14
e
( ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. LEONARDO MINIATI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Faenza (RA), Via Naviglio n. 14
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte depositate telematicamente in data 09.05.2025. In data 28.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta di separazione consensuale.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto per separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15.01.2025, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio concordatario a RR (FI) in data 08.09.2018, con opzione per il regime di separazione dei beni, che dall'unione non erano nati figli e che, prima del matrimonio, avevano acquistato un immobile sito nel Comune di Castel Bolognese (RA), via Agostino Garavini n. 23, che veniva successivamente adibito ad abitazione familiare. Le parti davano atto della loro volontà di separarsi e chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza con il deposito delle note scritte, acquisito il parere del PM, di omologare la sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti danno atto che, con il reciproco consenso, hanno deciso vivere separati.
2) L'abitazione famigliare sita in via Comune di Castel Bolognese (Ra) in Via Agostino Garavini n. 23 verrà assegnata alla sig.ra . Parte_2
3)Il Sig. si impegna a trasferire, comparendo davanti al Notaio entro 6 mesi dalla pubblicazione Parte_1 della sentenza, alla Sig.ra , che si impegna ad accettare ed acquistare con ogni garanzia di Parte_2 legge, la quota di 1/2 della piena proprietà della predetta abitazione famigliare, acquistata in data 26.4.2018 con atto a ministero Notaio (Repertorio n. 3789 Raccolta n. 3107), Registrato a Faenza il 18/05/2018 al n. 1477, Persona_1 serie 1T e così identificata: a. porzioni di fabbricato posto in Comune di Castel Bolognese (Ra) in Via Agostino Garavini n. 23 e, più precisamente, un appartamento al piano primo, int. 11, con pertinenziale cantina al piano primo sottostrada, complessivamente distinte, dette porzioni, al Catasto Fabbricati del Comune di Castel Bolognese come segue:
- Foglio 15, Particella 224, Sub 60, Via Agostino Garavini n. 23, piano S1-1, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 8 vani, Superficie Catastale 170 metri quadrati, Rendita Euro 826,33 (classamento e rendita proposti ex D.M. n. 701/1994). In confine con: ragioni BOSI su un lato, muri esterni su due lati, parti comuni su altro lato, salvo altri. b. altre porzioni del predetto fabbricato posto in Comune di Castel Bolognese (Ra) in Via Agostino Garavini n. 23 e, più precisamente, due posti auto al piano primo sottostrada, aventi accesso da Via Morini n. 34, e pertinenziali all'immobile sopra descritto, complessivamente distinte, dette porzioni, al Catasto Fabbricati del Comune di Castel Bolognese come segue: - Foglio 15, Particella 224, Sub 67, Via Morini n. 34, piano: S1, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 12 metri quadrati, Superficie Catastale 12 metri quadrati, Rendita Euro 42,76 (per il posto auto più a ovest);
- Foglio 15, Particella 224, Sub 68, Via Morini n. 34, piano: S1, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 12 metri quadrati, Superficie Catastale 12 metri quadrati, Rendita Euro 42,76 (per il posto auto più a est). In confine con: muri esterni su un lato, parti comuni su altri lati, salvo altri;
c. Comprensivamente agli immobili in oggetto vengono trasferite alla parte acquirente tutte le proporzionali comproprietà delle parti comuni condominiali relative al fabbricato di cui essi immobili sono parte, ai sensi di legge o per destinazione, con particolare riferimento alle parti comuni condominiali distinte al Catasto Fabbricati del Comune di Castel Bolognese con i seguenti Sub dei predetti Foglio e Particella:
- Sub 44, Via Agostino Garavini, piano: T, [porticato, cortile, corridoio (P.T.), corridoio (P. S.1) ripostiglio e CP_1 vano scala (P.S.1)] comuni ai Sub. 49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72- 73-74;
pagina 2 di 5 - Sub 46, Via Agostino Garavini, piano: T, B.C.N.C. [disimpegno (P.S.1) montacarico e ripostiglio (P.S.1)] comuni ai Sub. 66-67-68-69-70-71-72-73-74;
- Sub 47, Via Agostino Garavini, piano: T, B.C.N.C. [vano scale (P.S.
1-P.T.- P.
1- P. 2) disimpegno (P.S.1)] comuni ai Sub. 54-55-6061-65. 4) I ricorrenti convengono che la Sig.ra , a fronte del trasferimento di cui al punto 3), Parte_2 verserà all'atto del trasferimento al Sig. la somma di € 16.000,00 (sedicimila/00) a titolo di Parte_1 conguaglio e si accollerà in via esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi hanno verso la
[...] per un mutuo di originari € Controparte_2
158.396,76, di cui al contratto in data a rogito Notaio in Faenza, Repertorio N. 159.892 Raccolta N. Persona_2
26.669, garantito da ipoteca volontaria che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della signora Parte_2
una volta completamente estinto il mutuo.
[...]
5) A tali effetti la Sig.ra riconosce di subentrare al Sig. verso Parte_2 Parte_1 la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
6) Tutte le spese di trasferimento dei suddetti immobili verranno suddivise in pari misura fra le parti.
7) Le parti dichiarano che il trasferimento è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che, pertanto, tale trasferimento sarà esente da tutti i tributi ad esso afferenti conformemente a quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata in data 10 maggio 1999 emessa con riferimento all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E in data 16 marzo 2000. 8) I mobili ed arredi presenti nell'abitazione verranno assegnati alla Sig.ra la quale Parte_2 corrisponderà al Sig. , entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dalla sentenza, la somma di Parte_1
€ 1.500,00 a titolo di conguaglio: Mobili cucina, Arredi Bagno con vasca e doccia;
; Armadio a Controparte_3 muro della camera;
Letto matrimoniale;
Comò camera da letto;
Comodini camera da letto;
Specchio camera da letto;
Scrivania studio;
Sedia per scrivania;
Mobile in ferro blu dell'Ikea; Libreria Ikea;
Divano-letto blu;
Scrittoio cameretta;
Sedia ; Specchio cameretta;
Tavolo Bontempi cucina;
Tavolo Bontempi tinello;
Madia tinello;
Mobili con ante in vetro CP_4 tinello;
Mobile Tv;
Mobile soggiorno;
Divano soggiorno;
Scaffalature cantina;
Tende finestre;
4 Sedie tinello;
3 sedie cucina;
Lampadario cristallo del tinello;
; Plafoniera cucina;
2 lampade Artemide Tolomeo;
2 Controparte_5 lampade da tavolo Kartell;
Climatizzatore Samsung;
Forno Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
Electrolux; Lavastoviglie Electrolux;
Televisione Sony Bravia 65 pollici;
Televisione Sony Bravia 32 pollici;
Pinguino De Longhi;
Deumidificatore; Forno a microonde;
Forno pizza Ariete;
Bollitore ad induzione;
Aspirapolvere Dyson;
Bidone aspira-tutto Vigor;
; Ferro da stiro Polti;
Servizio di piatti (piatto piano, piatto fondo, piatto dessert) per 18 CP_9 persone;
Servizio di posate per 18 persone (Doppia Forchetta, Cucchiaio, Coltello Pesce, Coltello Carne, Forchetta Frutta, Cucchiaino Dolce, Cucchiaino Caffè); Servizio bicchieri (tumbler, ballon e flute) per 18 persone;
Servizio bicchieri da grappa per 12 persone;
Servizio bicchieri da Champagne per 12 persone;
2 Set per bourguignonne;
12 piatti per bourguignonne;
Pentole e tegami vari;
Asse da stiro;
Asse stira maniche;
Stendino; Presepe Thun;
Albero di Natale;
Addobbi Natalizi;
Candelabro in vetro di murano;
Stampante; Rilegatrice;
Fotocamera GoPro Hero. 9) I ricorrenti danno atto che la , targa (GC443SY) acquistata nel corso del matrimonio CP_10
(unitamente al portabiciclette Thule) non ricade nella comunione fra i coniugi in quanto acquistata con denari personali del Sig. al quale è intestata. Parte_1
10) I ricorrenti suddivideranno la provvista di cui al conto corrente n. 322215 acceso presso il
[...] che verrà successivamente estinto. Controparte_2
pagina 3 di 5 11) Poiché entrambi i ricorrenti sono economicamente autosufficienti, è esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento a favore l'uno dell'altro.
12) I ricorrenti hanno già provveduto prima di oggi a definire ogni altro reciproco rapporto patrimoniale.
13) Le parti rinunciano alla comparizione personale in udienza (dichiarando di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte) esprimendo fin da ora la loro volontà di non volersi riconciliare.
14) I ricorrenti rinunciano ai termini di appello;
15) Spese di giudizio interamente compensate fra le parti”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore in modalità cartolare, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note di trattazione scritta e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto. Con decreto emesso in data 30.01.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 21.05.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 28.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta di separazione. Nelle note scritte depositate in data 09.05.2025 e debitamente sottoscritte personalmente dal. sig. e Pt_1 dalla sig.ra le parti confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della Pt_2 separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Con ordinanza emessa in data 21.09.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e trasfusi nelle condizioni di separazione in quanto riguardanti la regolazione dei loro rapporti economico-patrimoniali. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato in modalità cartolare, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda pagina 4 di 5 congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente dai coniugi e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio a RR (FI) in data Parte_2
08.09.2018, con atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 6, p. 2, serie A, anno 2018;
- PRENDE ATTO degli accordi raggiunti dalle parti e trasfusi nelle condizioni di separazione come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR (FI) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio l'11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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