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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/12/2024, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. 1082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1082/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ai fini Parte_1 C.F._1 del presente giudizio domiciliato in OT (Kr) alla Via Vittorio Veneto n° 150/A presso lo studio dell'Avv. Vanessa Calabrò (CF. ; pec: , che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ed ai Controparte_1 C.F._3 fini del presente giudizio domiciliata in OT (Kr) alla Via Vittorio Veneto n° 150/A presso lo studio dell'Avv. Vanessa Calabrò (CF. ; pec: , che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 04.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti chiedono pronunciarsi separazione alle condizioni già puntualmente dettate nelle conclusioni e nel piano genitoriale allegato.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 11.10.2024, Parte_1
e esponevano:
[...] Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 22.08.2006 in Strongoli, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n° 16 - parte II – Serie A-anno 2006; - che dalla loro unione sono nati i figli: , nato a [...] [...] e Persona_1 Per_2 nato a [...] il [...];
[...]
- che nell'ultimo anno la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, anche all'estero;
2) I figli minori (OT 16.01.2010 - ) e nato Persona_1 C.F._4 Persona_2 nell'anno 2012 (OT 01.12.2012 ), vengono affidati in modo condiviso ad CodiceFiscale_5 entrambi i genitori, i quali provvederanno congiuntamente alla loro crescita, istruzione, educazione e sostentamento morale e materiale;
3) I figli minori (OT 16.01.2010 - ) e nato Persona_1 C.F._4 Persona_2 nell'anno 2012 (OT 01.12.2012 ), vengono collocati in via prevalente e CodiceFiscale_5 definitiva presso la madre , la quale vivrà presso l'abitazione coniugale sita in Controparte_1
Strongoli alla Via Brettia n. 6;
4) I genitori si dichiarano sin da subito massima collaborazione nella gestione dei figli, bene prezioso comune;
5) Il padre , terrà con sé i figli minori ogni qualvolta ne avrà la possibilità, Parte_1 compatibilmente con la propria attività lavorativa e con gli impegni scolastici e ludici dei minori, fermo restando un preavviso minimo di almeno 24 ore prima;
6) I weekend saranno alternati fra i genitori, ed il papà nei due fine settimana di propria spettanza provvederà a prendere i minori con sé il giorno di venerdì alle ore 20:00 sino al giorno di lunedì che provvederà direttamente ad accompagnare presso le rispettive scuole;
il tutto salvo impegni lavorativi da comunicarsi comunque almeno 24h;
7) In riferimento alle festività natalizie I figli minori (OT 16.01.2010 - Persona_1
) e nato nell'anno 2012 (OT 01.12.2012 - C.F._4 Persona_2
), trascorreranno a giorni alterni il 24 dicembre con il papà ed il 25 dicembre C.F._5 con la mamma, giorno 31 dicembre con la mamma ed il 1° gennaio con il papà. Parimenti per le festività pasquali ove i minori trascorreranno il giorno di pasqua con la mamma e la pasquetta con il papà - alternato negli anni a seguire;
7) In riferimento al periodo estivo i minori trascorreranno i primi quindici (15) giorni consecutivi del mese di luglio e del mese di agosto con il papà ed i restanti con la mamma, alternato negli anni a seguire;
8) La casa coniugale, resta assegnata alla SI , la quale vi coabiterà insieme Controparte_1 con i minori;
8) Il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori la somma complessiva di €
400,00 mensile, da accreditarsi sul conto corrente della SI ogni giorno 5 Controparte_1 del mese;
9) Il padre verserà altresì il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
10) I coniugi si dichiarano autosufficienti, rinunciando espressamente a qualsivoglia forma di mantenimento.
Con decreto del 25.10.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c. In data 04.12.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 30.10.2024, letti gli atti, all'udienza del 04.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di OT, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1082/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 22/08/2006 in
[...]
Strongoli, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n° 16 - parte II –
Serie A-anno 2006;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Strongoli (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di OT in data 12.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1082/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ai fini Parte_1 C.F._1 del presente giudizio domiciliato in OT (Kr) alla Via Vittorio Veneto n° 150/A presso lo studio dell'Avv. Vanessa Calabrò (CF. ; pec: , che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ed ai Controparte_1 C.F._3 fini del presente giudizio domiciliata in OT (Kr) alla Via Vittorio Veneto n° 150/A presso lo studio dell'Avv. Vanessa Calabrò (CF. ; pec: , che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 04.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “le parti chiedono pronunciarsi separazione alle condizioni già puntualmente dettate nelle conclusioni e nel piano genitoriale allegato.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 11.10.2024, Parte_1
e esponevano:
[...] Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 22.08.2006 in Strongoli, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n° 16 - parte II – Serie A-anno 2006; - che dalla loro unione sono nati i figli: , nato a [...] [...] e Persona_1 Per_2 nato a [...] il [...];
[...]
- che nell'ultimo anno la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, anche all'estero;
2) I figli minori (OT 16.01.2010 - ) e nato Persona_1 C.F._4 Persona_2 nell'anno 2012 (OT 01.12.2012 ), vengono affidati in modo condiviso ad CodiceFiscale_5 entrambi i genitori, i quali provvederanno congiuntamente alla loro crescita, istruzione, educazione e sostentamento morale e materiale;
3) I figli minori (OT 16.01.2010 - ) e nato Persona_1 C.F._4 Persona_2 nell'anno 2012 (OT 01.12.2012 ), vengono collocati in via prevalente e CodiceFiscale_5 definitiva presso la madre , la quale vivrà presso l'abitazione coniugale sita in Controparte_1
Strongoli alla Via Brettia n. 6;
4) I genitori si dichiarano sin da subito massima collaborazione nella gestione dei figli, bene prezioso comune;
5) Il padre , terrà con sé i figli minori ogni qualvolta ne avrà la possibilità, Parte_1 compatibilmente con la propria attività lavorativa e con gli impegni scolastici e ludici dei minori, fermo restando un preavviso minimo di almeno 24 ore prima;
6) I weekend saranno alternati fra i genitori, ed il papà nei due fine settimana di propria spettanza provvederà a prendere i minori con sé il giorno di venerdì alle ore 20:00 sino al giorno di lunedì che provvederà direttamente ad accompagnare presso le rispettive scuole;
il tutto salvo impegni lavorativi da comunicarsi comunque almeno 24h;
7) In riferimento alle festività natalizie I figli minori (OT 16.01.2010 - Persona_1
) e nato nell'anno 2012 (OT 01.12.2012 - C.F._4 Persona_2
), trascorreranno a giorni alterni il 24 dicembre con il papà ed il 25 dicembre C.F._5 con la mamma, giorno 31 dicembre con la mamma ed il 1° gennaio con il papà. Parimenti per le festività pasquali ove i minori trascorreranno il giorno di pasqua con la mamma e la pasquetta con il papà - alternato negli anni a seguire;
7) In riferimento al periodo estivo i minori trascorreranno i primi quindici (15) giorni consecutivi del mese di luglio e del mese di agosto con il papà ed i restanti con la mamma, alternato negli anni a seguire;
8) La casa coniugale, resta assegnata alla SI , la quale vi coabiterà insieme Controparte_1 con i minori;
8) Il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori la somma complessiva di €
400,00 mensile, da accreditarsi sul conto corrente della SI ogni giorno 5 Controparte_1 del mese;
9) Il padre verserà altresì il 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate;
10) I coniugi si dichiarano autosufficienti, rinunciando espressamente a qualsivoglia forma di mantenimento.
Con decreto del 25.10.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c. In data 04.12.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione summenzionate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 30.10.2024, letti gli atti, all'udienza del 04.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di OT, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1082/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiarala separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 22/08/2006 in
[...]
Strongoli, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n° 16 - parte II –
Serie A-anno 2006;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Strongoli (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di OT in data 12.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli