Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro
nel procedimento iscritto al n. 14227/2023 R.G. promosso da
(20.05.1976 – Itajai – Brasile) (CPF: ); Parte_1 C.F._1 [...]
(25.01.2000 – IQ – Chile) (RUT Cileno: ); Controparte_1 C.F._2 [...]
(22.02.2004 – Santiago – Cile) (RUT Cileno: 21.514.362-7) Controparte_2
(25.05.1982 – Itajaí – Brasile) (CPF: ); Controparte_3 C.F._3 [...]
(09.03.1988 – Santiago – Cile) (CPF: ), in proprio e – unitamente a CP_4 C.F._4
– nella qualità di esercente la potestà genitoriale dei minori Controparte_5 [...]
(09.01.2016 – Blumenau – Brasile) (CPF: 138.700.409-39) e Persona_1
(28.01.2021 – Blumenau – Brasile) (CPF: ) CP_6 Persona_1 C.F._5
(12.10.1979 – Santos – Brasile) (CPF: ); Controparte_7 C.F._6
, (sposata ), (23.04.1987 – Itajaí – Brasile) Controparte_8 CP_8
(CPF: ), in proprio e – unitamente a – nella qualità di C.F._7 Controparte_9 esercente la potestà genitoriale del minore (02.07.2021 – Persona_2
Curitiba – Brasile) (CPF: ); (19.09.1988 – C.F._8 Controparte_10
Itajaí – Brasile) (CPF: ), in proprio e – unitamente a C.F._9 Controparte_11
– nella qualità di esercente la potestà genitoriale dei minori Persona_3
(03.06.2013 – Joinville – Brasile) (CPF: 151.263.379-80), Parte_2
(23.02.2015 – Joinville – Brasile) (CPF: ) e C.F._10 Parte_3
(14.09.2016 – Joinville –Brasile) (CPF: ); C.F._11 Controparte_12
(30.04.1992 – Itajaí – Brasile) (CPF: ), in proprio e – unitamente a C.F._12 [...] nella qualità di esercente la potestà genitoriale del minore CP_13 [...]
12.12.2019 – Joinville – Brasile) (CPF: ); Persona_4 C.F._13 CP_14
SPOSATA MENDES), (27.12.1993 – Joinville – Brasile) (CPF: );
[...] C.F._14
(14.03.1996 – Joinville – Brasile) (CPF: ), Controparte_15 PartitaIVA_1 tutti elettivamente domiciliati in Roma alla piazza Benedetto Cairoli 2, presso lo studio dell'avvocato
VINCENZO CAROSI, ( ) che li rappresenta ed assiste come da procura C.F._15 speciale in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_16 P.IVA_2
CONVENUTO- Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
CONCLUSIONI per gli attori come da atto introduttivo: “Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, accertato quanto sopra esposto ed illustrato, in accoglimento del ricorso ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per
l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile competente, ovvero del CP_16
Comune di Firenze (FI), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo: • alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero; • alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge;
ed infine ATTESTARE la soccombenza dell'odierna parte resistente con tutte le conseguenze in ordine a eventuali tasse ed imposte che sono state, sono e saranno sollecitate e/o reclamate per il presente procedimento, resosi necessario per l'evidente impossibilità di ottenere ragione dei propri diritti in altro modo. Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione.”
Con ricorso depositato il 12/12/2023 gli attori, cittadini stranieri, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti di
[...] nato il [...] a [...] ed in seguito emigrato in Persona_5
Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (docc.23-25).
Con decreto del 27/02/2024 veniva fissata avanti a sé dal G.O.P. Dott. Luca Mangini delegato in
U.P.P. udienza di trattazione per il giorno 15/11/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127- ter c.p.c.
Il procuratore di parte attrice ha depositato note di trattazione l'11/11/2024 unitamente alla documentazione di causa completa di apostille e traduzione oltre a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto effettuata l'11/09/2024 presso Controparte_16
l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il convenuto non si è costituito in giudizio occorre pertanto dichiararne la contumacia.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez.
Pag. 2 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_16 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato invano di prenotare un appuntamento tramite la piattaforma denominata “Prenot@mi” ma che detto servizio sarebbe funzionante soltanto i primi due mesi dell'anno mentre negli altri sarebbe di fatto impossibile accedervi. Per questo motivo avrebbero tentato di inviare le loro richieste anche con altri metodi non meglio specificati riscontrando comunque, dalla visione della lista di attesa, che sarebbero in evasione le richieste presentate almeno 10 anni fa , (doc.35).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in Brasile, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
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2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'avo dal quale gli attori hanno dichiarato di discendere e di cui non è nota la data di emigrazione nacque nel 1850, quindi prima della unificazione del Regno d'Italia.
Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente
Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che
[...] abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito Persona_5 all'unificazione del 1861.
Gli attori, sulla scorta della documentazione prodotta telematicamente in giudizio, hanno ricostruito la loro genealogia come segue:il predetto avo italiano si sposava con (doc. 24); dalla Persona_6 loro unione nasceva il 2 febbraio 1885 a Limeira (Brasile) (doc. 26) il Persona_7 quale, a sua volta, contraeva matrimonio con (doc. 27), con la quale Persona_8 generava nato il [...] a [...] Persona_9
(Brasile) (doc. 28). Quest'ultimo sposava (doc. 29) e dalla loro unione nasceva Persona_10 la figlia il 25 maggio 1959 a Santos (Brasile) (doc. 30), sposata Persona_11 con (doc. 31) e madre dell'odierna ricorrente nata il Persona_12 Parte_4
20 maggio 1976 a Itajai (Brasile) (doc. 1) sposata con (doc.32) e Persona_13 madre dei ricorrenti: nato il [...] Parte_5
a IQ (Cile) (doc. 2) e nata il [...] Parte_6
a Las Condes (Cile) (doc. 3).
Dal succitato matrimonio di con Persona_11 Persona_12 nascevano inoltre i ricorrenti il 25 maggio 1982 a Itajai,Brasile (doc. 4) e Controparte_3
nato il [...] a [...]. 5), a sua volta sposato con Controparte_4
(doc. 6) e padre dei ricorrenti , nata il 9 Controparte_5 Persona_1 gennaio 2016 a Blumenau, SC, Brasile, (doc. 7) e , nato il Parte_7
28 gennaio 2021 a Blumenau, SC, Brasile, (doc. 8), entrambi rappresentati nel presente giudizio dai genitori in quanto ancora minorenni.
Sempre dall'unione coniugale di e Persona_9 Persona_10
nasceva l'odierno ricorrente nato il [...]
[...] Controparte_7
a Santos,SP, (Brasile) (doc. 9), a sua volta sposato con (doc. 33) e padre della ricorrente: Persona_14 nata il [...] a [...], SC, Brasile, (doc. 10) sposata con Persona_15 CP_9
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ZA (doc. 11) e madre di , nato il [...] a Persona_2
Curitiba, PR, Brasile, (doc. 12), minorenne rappresentato in giudizio dai genitori.
Sempre dall'unione coniugale di ed nasceva il Controparte_7 Persona_14 ricorrente il 19 settembre 1988 a Itajai, SC, Brasile, (doc. 13), Controparte_10 sposato con , (doc. 14), a sua volta padre dei ricorrenti: Controparte_11 Persona_3 nata il [...] a [...], SC, Brasile, (doc. 15),
[...] Parte_2 nata il [...] a [...], SC, Brasile, (doc. 16) e
[...] Parte_3 nata il [...] a [...], SC, Brasile, (doc. 17) tutti ancora minorenni
[...] per i quali hanno agito nel presente giudizio i genitori.
Sempre dall'unione coniugale di ed nasceva il Controparte_7 Persona_14 ricorrente il 30 aprile 1992 a Itajai, SC, Brasile, (doc. 18) Persona_16 sposato con (doc. 19) e padre del ricorrente Persona_17 Persona_4 nato il [...] a [...], SC, Brasile, (doc. 20), rappresentato in giudizio
[...] dai genitori in quanto ancora minorenne.
Sempre dall'unione coniugale di d nascevano i Controparte_7 Persona_14 ricorrenti: ( , nata il [...] a Controparte_14 Parte_8
Joinville, SC, Brasile, (doc. 21) e sposata con (doc. 34); Persona_18 Controparte_15 nato il [...] a [...], SC, Brasile, (doc. 22).
[...]
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza Persona_5 mai naturalizzarsi brasiliano come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.25), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del
1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio he è stato a sua volta Persona_7 in grado di trasmetterla, ai sensi dell'art. 1 legge 555 del 1912, al figlio Persona_9
e quest'ultimo ai figli e
[...] Persona_11 [...] bisnipoti dell'avo italiano dai quali gli altri ricorrenti discendono. Controparte_7
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un
Pag. 5 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal cittadino italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali Persona_5 per linea femminile in epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
4- LE SPESE DI LITE
le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_16 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_17 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire
Pag. 6 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_16 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_16
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_16 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_16 giudizio che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 21.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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