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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/07/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. n. 867/2019 r.g., vertente tra
codice fiscale: parte rappresentata e difesa per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti dagli avvocati CARBONE Natale e CATANESE Michela del foro di Reggio Calabria
ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo in Reggio Calabria (via
Possidonea n. 46/B)
APPELLANTE
CONTRO
(già , codice fiscale: Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
APPELLATO–CONTUMACE
NONCHÉ
p. IVA: persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore,
APPELLATO–CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 647/19, pubblicata il
22/7/19.
1 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 05.07.2016, la SI.ra riceveva, a mezzo raccomandata A/R, da parte Parte_1 dell' riscossione, la notifica dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi relativo a due CP_4 cartelle di pagamento n. 0942001004283107000 notificata in data 22.05.2001 e
09420020023633934001 notificata in data 06.08.2002, cartelle per le quali sarebbero state successivamente, in data 21.05.2016, notificati avvisi di mora/intimazione nn. 0942016005366648 e
09420169005366648.
L'odierna appellante promuoveva ricorso dinanzi al Giudice dell'esecuzione, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità, inefficacia, inesistenza dell'atto di pignoramento presso terzi difettando ogni pretesa creditizia da parte degli Enti e ciò in quanto l'atto di pignoramento impugnato si fondava su cartella di pagamento n. 09420010042831070000 dell'importo di € 438.382,54 annullata con sentenza n. 365/2005 del Tribunale di Reggio Calabria Sez. Lavoro passata in giudicato perché non impugnata in data ben anteriore alla notifica del pignoramento.
Si costituiva l'TA UD PA (oggi ), la quale, contestava le Controparte_5 ragioni di parte ricorrente.
Il G.E. sospendeva l'efficacia esecutiva del pignoramento opposto, fissando nel contempo il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Il giudizio veniva riassunto dalla la quale chiedeva la delibazione nel merito attesa Pt_1
l'insussistenza delle ragioni di credito illegittimamente vantate dall'Ente impositore nonché
l'esistenza di notevoli danni patiti al proprio stato di salute fisico già gravemente compromesso da una patologia cardiaca invalidante.
Si costituiva in giudizio l' la quale rilevava che con Controparte_2 provvedimento del 31.05.2017 aveva rinunziato al pignoramento presso terzi impugnato dalla SI.ra e chiedendo pertanto la cessazione della materia del contendere. Pt_1
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n.647/19, emessa il 26/4/19, dichiarava cessata la materia del contendere, rigettando la domanda di risarcimento danni, con condanna di al pagamento delle spese di giudizio CP_2
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello Parte_1 eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda di risarcimento e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 13/12/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 2/12/24, svoltasi con le
2 modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere, il primo giudice, ritenuto di riconoscere alla stessa i danni alla salute, patiti a seguito del pignoramento presso terzi subito.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
A norma dell'art. 2043 c.c., “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Affinché possa configurarsi la responsabilità aquiliana è necessario che ricorrano determinati elementi costitutivi, individuabili nell'esistenza materiale di un fatto illecito;
nella riferibilità del suddetto fatto al soggetto agente, a titolo di dolo o colpa;
nella determinazione, nella sfera giuridico- patrimoniale personale, di un danno ingiusto;
ed infine nella sussistenza del nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito.
Nella struttura sintattica dell'art. 2043 c.c., il danno ingiusto costituisce al tempo stesso il presupposto e l'oggetto della tutela accordata dall'ordinamento al soggetto leso dall'altrui comportamento illecito da cui origina l'obbligo risarcitorio.
Secondo la teoria classica, che ha peraltro trovato avallo nella più recente giurisprudenza di legittimità, l'oggetto della tutela risarcitoria consiste esclusivamente nel danno, patrimoniale o non patrimoniale, che sia conseguenza diretta e immediata del comportamento illecito, e non deve essere confuso o appiattito sul cd. danno-evento, cioè sulla manifestazione del pregiudizio in sé considerato a prescindere dalle conseguenze effettivamente accertabili.
Ai fini risarcitori, è necessario che il danno sia ingiusto, non essendo sufficiente il mero verificarsi di una qualunque conseguenza dannosa del comportamento altrui.
È altresì necessario verificare la sussistenza di un nesso causale tra la condotta posta in essere ed il danno conseguente.
In tema di onere della prova, riguardo al danno non patrimoniale, la Suprema Corte, ha ribadito la necessità di fornire supporto probatorio all'allegazione di un evento che produce conseguenze non connotate da una perdita economica direttamente percepibile, bensì, da un lato, da una modificazione peggiorativa della vita del danneggiato (danno dinamico-relazionale), e/o, dall'altro lato, da un profilo interiore, corrispondente al patimento morale in tutti i suoi aspetti, quali dolore, vergogna, rimorso, disistima di sé, malinconia e tristezza (danno morale) (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901).
La Corte, inoltre, afferma che le circostanze di fatto che giustificano la liquidazione del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo
3 circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite , con la sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del
11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche
(Cass. n. 24471 del 18/11/2014).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che la , all'epoca del Pt_1 pignoramento presso terzi in oggetto, era già affetta da patologia cardiaca quale la Fibrillazione
Atriale e Ipertensione;
nel certificato del medico curante della stessa, versato in atti, si legge che la
:” è affetta da Fibrillazione Atriale e Ipertensione, la quale se non adeguatamente trattata Pt_1 con terapia farmacologica e un tranquillo tenore di vita, può sfociare in crisi ischemiche dovute ad attività di alta frequenza e voltaggio che necessitano di osservazione e monitoraggio”… “Inoltre, in tale periodo la SI.ra è stata costretta ad assumere tranquillanti e sedativi perché provata Pt_1 in senso di perdizione e prostrazione, con crollo delle risorse psichiche, apatia e malessere generale nel distacco dalle quotidiane abitudini e attitudini, condotte di disperazione e pianto inconsolabile dove il conforto e la vicinanza dei familiari è servito a ridimensionare gli eccessi”.
L'appellante, a supporto del fatto che gli episodi acuti, relativi alla patologia cardiaca, non si presentavano da lungo tempo prima del pignoramento in oggetto, produce una serie di certificati medici del 04.10.2016, del 13.10.2016, del 04.11.2016 e dell'08.11.2016.
Orbene, la su indicata documentazione non giova al fine di provare il nesso eziologico tra l'azione realizzata dall'appellata e il riacutizzarsi della malattia da cui era già affetta la , atteso che, Pt_1 come, peraltro certificato dal medico curante, il riacutizzarsi della patologia potrebbe, ove realmente ci sia stata una recrudescenza, essere dovuta ad una non corretta terapia.
In tal senso anche la relazione medica a firma Dott. nella quale si legge:” La fibrillazione Per_1 atriale e l'ipertensione arteriosa, di cui è affetta la perizianda, pur se datate nel tempo ed adeguatamente trattate con terapia farmacologica, sono continuamente soggette a riacutizzazioni legate alle scariche adrenergiche secondarie a stress emotivi, ambientali e climatici…”.
Pertanto, ove effettivamente ci sia stato un riacutizzarsi della patologia (del quale non viene fornita prova, essendo stati prodotti in atti, esclusivamente certificati medici del periodo interessato), tale recrudescenza della malattia può essere addebitata a svariati fattori anche ambientali e climatici.
Né, tantomeno, alcuna prova è stata fornita in merito alle problematiche psichiche avute dalla
, che le avrebbero causato distacco dalle quotidiane abitudini e attitudini, condotte di Pt_1 disperazione e pianto inconsolabile, visto che tali circostanze sono rimaste soltanto labiali asserzioni, non debitamente provate, atteso che non è stata articolata alcuna prova, ma richiesta, esclusivamente,
CTU che, alla luce delle allegazioni e documentazioni in atti si rappresenta del tutto esplorativa.
4 Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il conseguenziale rigetto dell'appello.
3) Nulla sulle spese.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 647/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n. 647/19;
Nulla sulle spese essendo gli appellati contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso
5 una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. n. 867/2019 r.g., vertente tra
codice fiscale: parte rappresentata e difesa per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti dagli avvocati CARBONE Natale e CATANESE Michela del foro di Reggio Calabria
ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del primo in Reggio Calabria (via
Possidonea n. 46/B)
APPELLANTE
CONTRO
(già , codice fiscale: Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
APPELLATO–CONTUMACE
NONCHÉ
p. IVA: persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore,
APPELLATO–CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 647/19, pubblicata il
22/7/19.
1 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 05.07.2016, la SI.ra riceveva, a mezzo raccomandata A/R, da parte Parte_1 dell' riscossione, la notifica dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi relativo a due CP_4 cartelle di pagamento n. 0942001004283107000 notificata in data 22.05.2001 e
09420020023633934001 notificata in data 06.08.2002, cartelle per le quali sarebbero state successivamente, in data 21.05.2016, notificati avvisi di mora/intimazione nn. 0942016005366648 e
09420169005366648.
L'odierna appellante promuoveva ricorso dinanzi al Giudice dell'esecuzione, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità, inefficacia, inesistenza dell'atto di pignoramento presso terzi difettando ogni pretesa creditizia da parte degli Enti e ciò in quanto l'atto di pignoramento impugnato si fondava su cartella di pagamento n. 09420010042831070000 dell'importo di € 438.382,54 annullata con sentenza n. 365/2005 del Tribunale di Reggio Calabria Sez. Lavoro passata in giudicato perché non impugnata in data ben anteriore alla notifica del pignoramento.
Si costituiva l'TA UD PA (oggi ), la quale, contestava le Controparte_5 ragioni di parte ricorrente.
Il G.E. sospendeva l'efficacia esecutiva del pignoramento opposto, fissando nel contempo il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Il giudizio veniva riassunto dalla la quale chiedeva la delibazione nel merito attesa Pt_1
l'insussistenza delle ragioni di credito illegittimamente vantate dall'Ente impositore nonché
l'esistenza di notevoli danni patiti al proprio stato di salute fisico già gravemente compromesso da una patologia cardiaca invalidante.
Si costituiva in giudizio l' la quale rilevava che con Controparte_2 provvedimento del 31.05.2017 aveva rinunziato al pignoramento presso terzi impugnato dalla SI.ra e chiedendo pertanto la cessazione della materia del contendere. Pt_1
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n.647/19, emessa il 26/4/19, dichiarava cessata la materia del contendere, rigettando la domanda di risarcimento danni, con condanna di al pagamento delle spese di giudizio CP_2
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello Parte_1 eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda di risarcimento e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 13/12/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 2/12/24, svoltasi con le
2 modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per non avere, il primo giudice, ritenuto di riconoscere alla stessa i danni alla salute, patiti a seguito del pignoramento presso terzi subito.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
A norma dell'art. 2043 c.c., “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Affinché possa configurarsi la responsabilità aquiliana è necessario che ricorrano determinati elementi costitutivi, individuabili nell'esistenza materiale di un fatto illecito;
nella riferibilità del suddetto fatto al soggetto agente, a titolo di dolo o colpa;
nella determinazione, nella sfera giuridico- patrimoniale personale, di un danno ingiusto;
ed infine nella sussistenza del nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno subito.
Nella struttura sintattica dell'art. 2043 c.c., il danno ingiusto costituisce al tempo stesso il presupposto e l'oggetto della tutela accordata dall'ordinamento al soggetto leso dall'altrui comportamento illecito da cui origina l'obbligo risarcitorio.
Secondo la teoria classica, che ha peraltro trovato avallo nella più recente giurisprudenza di legittimità, l'oggetto della tutela risarcitoria consiste esclusivamente nel danno, patrimoniale o non patrimoniale, che sia conseguenza diretta e immediata del comportamento illecito, e non deve essere confuso o appiattito sul cd. danno-evento, cioè sulla manifestazione del pregiudizio in sé considerato a prescindere dalle conseguenze effettivamente accertabili.
Ai fini risarcitori, è necessario che il danno sia ingiusto, non essendo sufficiente il mero verificarsi di una qualunque conseguenza dannosa del comportamento altrui.
È altresì necessario verificare la sussistenza di un nesso causale tra la condotta posta in essere ed il danno conseguente.
In tema di onere della prova, riguardo al danno non patrimoniale, la Suprema Corte, ha ribadito la necessità di fornire supporto probatorio all'allegazione di un evento che produce conseguenze non connotate da una perdita economica direttamente percepibile, bensì, da un lato, da una modificazione peggiorativa della vita del danneggiato (danno dinamico-relazionale), e/o, dall'altro lato, da un profilo interiore, corrispondente al patimento morale in tutti i suoi aspetti, quali dolore, vergogna, rimorso, disistima di sé, malinconia e tristezza (danno morale) (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901).
La Corte, inoltre, afferma che le circostanze di fatto che giustificano la liquidazione del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo
3 circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite , con la sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del
11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche
(Cass. n. 24471 del 18/11/2014).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che la , all'epoca del Pt_1 pignoramento presso terzi in oggetto, era già affetta da patologia cardiaca quale la Fibrillazione
Atriale e Ipertensione;
nel certificato del medico curante della stessa, versato in atti, si legge che la
:” è affetta da Fibrillazione Atriale e Ipertensione, la quale se non adeguatamente trattata Pt_1 con terapia farmacologica e un tranquillo tenore di vita, può sfociare in crisi ischemiche dovute ad attività di alta frequenza e voltaggio che necessitano di osservazione e monitoraggio”… “Inoltre, in tale periodo la SI.ra è stata costretta ad assumere tranquillanti e sedativi perché provata Pt_1 in senso di perdizione e prostrazione, con crollo delle risorse psichiche, apatia e malessere generale nel distacco dalle quotidiane abitudini e attitudini, condotte di disperazione e pianto inconsolabile dove il conforto e la vicinanza dei familiari è servito a ridimensionare gli eccessi”.
L'appellante, a supporto del fatto che gli episodi acuti, relativi alla patologia cardiaca, non si presentavano da lungo tempo prima del pignoramento in oggetto, produce una serie di certificati medici del 04.10.2016, del 13.10.2016, del 04.11.2016 e dell'08.11.2016.
Orbene, la su indicata documentazione non giova al fine di provare il nesso eziologico tra l'azione realizzata dall'appellata e il riacutizzarsi della malattia da cui era già affetta la , atteso che, Pt_1 come, peraltro certificato dal medico curante, il riacutizzarsi della patologia potrebbe, ove realmente ci sia stata una recrudescenza, essere dovuta ad una non corretta terapia.
In tal senso anche la relazione medica a firma Dott. nella quale si legge:” La fibrillazione Per_1 atriale e l'ipertensione arteriosa, di cui è affetta la perizianda, pur se datate nel tempo ed adeguatamente trattate con terapia farmacologica, sono continuamente soggette a riacutizzazioni legate alle scariche adrenergiche secondarie a stress emotivi, ambientali e climatici…”.
Pertanto, ove effettivamente ci sia stato un riacutizzarsi della patologia (del quale non viene fornita prova, essendo stati prodotti in atti, esclusivamente certificati medici del periodo interessato), tale recrudescenza della malattia può essere addebitata a svariati fattori anche ambientali e climatici.
Né, tantomeno, alcuna prova è stata fornita in merito alle problematiche psichiche avute dalla
, che le avrebbero causato distacco dalle quotidiane abitudini e attitudini, condotte di Pt_1 disperazione e pianto inconsolabile, visto che tali circostanze sono rimaste soltanto labiali asserzioni, non debitamente provate, atteso che non è stata articolata alcuna prova, ma richiesta, esclusivamente,
CTU che, alla luce delle allegazioni e documentazioni in atti si rappresenta del tutto esplorativa.
4 Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il conseguenziale rigetto dell'appello.
3) Nulla sulle spese.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria n. 647/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello; conferma la sentenza n. 647/19;
Nulla sulle spese essendo gli appellati contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso
5 una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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