TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3529/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 28 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 9/04/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. FUSCO LORENZO ha concluso come Parte_1
da nota depositata in data 27/01/2025 per l'avv. POPOLLA MARCO ha concluso come da nota depositata in data Controparte_1
24/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19:02 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3529/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3529/2021 R.G. promossa da: tra
c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FUSCO LORENZO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Quarto n. 41 nonché presso l'indirizzo pec in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
Email_1
attrice convenuta in via riconvenzionale contro
(c.f./p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. POPOLLA MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terracina (LT), Piazza della Repubblica n. 25, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
convenuta attrice in via riconvenzionale
OGGETTO: inadempimento contrattuale; risarcimento danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , in Parte_1
persona del suo l.r.p.t., ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo giudice del Tribunale
[...] adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. della in relazione alla fornitura di cui in Controparte_1
premessa e alla posa in opera della stessa, condannarla al risarcimento del danno subito ai sensi dell'art. 1223 c.c. nella misura di € 32.390,00 così determinata:
1. Il prezzo della fornitura pari ad
€ 26.09,00 (fatture n.59-99 e 114 del 2016) 2. I costi per lo smontaggio delle parti vetrate scheggiate pari ad € 3.500,00, ovvero il costo della manodopera;
3. I costi per la sostituzione delle vetrature lesionate pari ad € 2.800,00, oppure nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il tutto con condanna alle spese del presente giudizio, al pagamento dei compensi professionali oltre accessori come per legge quali C.p.a. e spese generali al 15% da destinarsi al sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario.”.
La società attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di aver stipulato con la società convenuta, nell'anno 2016, un contratto per la fornitura e la posa in opera di materiali lineari 202 di ringhiere realizzate con tubo di diametro mm. 42 zincato e verniciato a caldo RAL 9006 complete di morsetti vetro, piastre ancoraggio e bulloneria varia per l'importo complessivo di euro 16.160,00, comprensivo dell'acconto di cui alla fattura n. 59 del 02/08/2016 di euro 4.000,00, da eseguirsi presso il complesso residenziale di sua proprietà sito nel Comune di Terracina (LT), Via Brunelleschi (all.
1); - che, in data 28/12/2016, la società convenuta aveva emesso un'ulteriore fattura, la n. 114/2016, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di cancelli realizzati in ferro zincato e verniciato completi di serratura elettrica, maniglia ed accessori d'uso, pali in ferro zincato e verniciato e completi di morsetti vetro per un totale di euro 9.932,00 (all. 2); - di avere, in data 10/04/2017, formalmente contestato alla convenuta alcuni vizi relativi alla fornitura e posa in opera dei materiali fornitile e, in particolare, lamentando l'erroneo posizionamento degli infissi in alluminio, da cui era derivata l'inaccessibilità ad uno dei locali, così come il colore della maniglia del portone, non conforme agli accordi o, comunque, posata senza la previa autorizzazione della committente (all. 4); - di aver altresì contestato, in data 31/05/2019, la lesione di numerosi vetri posizionati dalla stessa (all. 5); - di aver diffidato la convenuta, in data 23/12/2020, tramite il proprio difensore, al pagamento di tutti i danni provocati dai lamentati inadempimenti (all. 6), come evidenziati nella perizia di parte a firma dell'arch. datata 8/4/2021 (all. 8). Persona_1
Tanto premesso, l'odierna parte attrice ha così insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
La società convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18/11/2021, contestando la ricostruzione avversaria, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, deducendone l'infondatezza ed instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all' On.le Giudice Monocratico adito, contrariis rejectis, IN VIA
PRELIMINARENEL MERITO: dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione e dunque la prescrizione del diritto in capo all'odierno attore a mente dell'art. 1667 c.c. essendo abbondantemente spirati i termini ivi richiamati sia quanto alla decadenza rispetto alla denunzia dei presunti vizi, sia in termini di prescrizione quanto all'azione di risarcimento in danno dell'esecutore
/ appaltatore dovendosi nel caso de quo il contratto qualificare quale appalto. NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA respingere l'interposta domanda siccome infondata in fatto ed in diritto, essendo comunque spirati i termini prescritti per l'eventuale azione, anche nella ipotesi in cui voglia il rapporto giuridico essere ricompreso nell'alveo del rapporto di compravendita. NEL MERITO IN
VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella ipotesi non creduta in cui non si ritenga di accogliere le superiori conclusioni, rigettare comunque la domanda siccome infondata sia in punto di fatto che di diritto.”, dispiegando altresì domanda in via riconvenzionale al fine di accertare “il mancato versamento della odierna attrice della somma di € Parte_1
5.550,20 di cui alla fattura 118 del 07/10/2019” e condannare l'attrice alla refusione in proprio favore
“della somma di € 5.550,20 quale residuo a dare sul maggior importo di cui alla richiamata fattura emessa in data 07/10/2019 oltre interessi a mente del D.lgs. 231/2002 a far data dalla emissione sino al soddisfo. Vittoria nelle spese competenze ed onorari di causa da distrarre a favore del difensore istante ex art. 93 c.p.c. il quale se ne dichiara antistatario.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, si prende atto che il patrocinio di parte convenuta, nelle note di discussione autorizzate (vd. deposito 17/01/2025), con riferimento alla sola domanda riconvenzionale ha precisato il quantum dovuto, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CONDANNARE La alla refusione della somma di € Parte_1
2.530,80 detratto l'ulteriore acconto di € 3.019,40 non ancora incassato alla data della comparsa di costituzione e risposta, quale residuo a dare sul maggior importo, di cui alla richiamata fattura emessa in data 07/10/2019 oltre interessi sulla somma residua amente del D.lgs. 231/2002 a far data dalla emissione della fattura del 07/10/2019 sino al soddisfo. Vittoria nelle spese competenze ed onorari di causa da distrarre a favore del difensore istante ex art. 93 c.p.c. il quale se ne dichiara antistatario.”.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Ai fini della presente decisione è opportuno inquadrare correttamente la fattispecie giuridica sottoposta all'attenzione del Tribunale, non essendo il giudice di merito, “nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda…condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte”, ben dovendo “accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto” (Cass. Civ., sez. lav., 18/06/2020, n. 11899).
Tanto premesso, alla luce della prospettazione delle parti e delle rispettive allegazioni documentali, si può ritenere che il rapporto negoziale inter partes sia sussumibile in seno ad un contratto di appalto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita)” (Cass. Civ., sez. II,
12/03/2018, n. 5935).
Come noto, l'appalto non è un contratto solenne, sicché lo stesso non è soggetto ad alcun requisito formale, ben potendo i contraenti, dunque, esprimere la propria volontà contrattuale in qualunque modo e con qualunque mezzo a ciò idoneo, anche oralmente o in forma tacita (cd. per 'facta concludentia').
Ciò posto, è dato pacifico e non contestato che l'odierna parte convenuta si fosse impegnata ad effettuare, in favore della committente attrice, la fornitura, nonché la posa in opera di ringhiere complete di al prezzo concordato di euro 16.160,00 (vd. fattura n. 99 del 18/11/2016, all. 1; CP_2
vd. fattura n. 114 del 28/12/2016, all. 2, citazione), oltre alla fornitura e posa in opera di cancelli, maniglia ed accessori d'uso, pali per un totale di euro 9.932,00, nonché finestre, porte e botole di cui alla fattura n. 118 del 7/10/2019 (vd. all. comparsa).
Tanto premesso, la preliminare e tempestiva eccezione di decadenza formulata dalla parte convenuta
è fondata.
Come noto, a mente dell'art. 1667, co. 2, c.c., «Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.».
Secondo l'insegnamento di legittimità, la tempestività della denuncia è elemento costitutivo del diritto di garanzia spettante al committente, di modo che è suo l'onere di dimostrarla (Cass. n. 10579/2012, ove si è affermato che in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione; Cass. n. 10412/1997). Nel caso di specie, la prima lagnanza manifestata dall'odierna parte attrice afferenti ai vizi relativi alla fornitura e posa in opera dei portoni d'ingresso degli alloggi, - in particolare all'erroneo posizionamento della serratura troppo vicino alla battuta e al muro esterno e al colore della maniglia differente dal colore del portone -, difetti evidentemente non occulti e facilmente riconoscibili ictu oculi -, è pervenuta alla società convenuta solamente il 10/04/2017 (all. 4, missiva, citazione) e, dunque, di gran lunga oltre i 60 giorni previsti per legge decorrenti dall'emissione della fattura n. 114 del 28/12/2016 (vd. all. 2, citazione) avente ad oggetto “i lavori eseguiti”.
Ancora più lontana nel tempo l'ulteriore censura mossa da parte attrice, solo in data 31/05/2019, per la lesione di numerosi vetri posizionati dalla stessa (all. 5, citazione).
L'attrice è, dunque, irrimediabilmente decaduta dalla tutela per la garanzia dei vizi di cui all'art. 1667
c.c. per decorso dei termini di legge.
A ciò si aggiunga che, comunque, l'attrice non avrebbe avuto diritto alla predetta garanzia per avere la stessa accettato per “facta concludentia” l'opera in parola.
In proposito, secondo il conforme indirizzo di legittimità, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667
c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi e questo risultato ermeneutico è in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr., in termini, Cass. civ., 6 febbraio 2019, n. 3495; Cass. civ., 9 agosto 2013, n. 19146).
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'opera è «una
“quaestio facti” rimessa all'apprezzamento del giudice del merito» (v. anche Cass. civ., 31 luglio
2017, n. 19019; Cass. civ. n. 4353/2000, Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, n.10452).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata dalla convenuta in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta, si può ragionevolmente ritenere che l'attrice abbia tacitamente accettato le opere sopra descritte, a fronte di una richiesta di uno slittamento dei termini pagamenti RI.B.A. dall'originaria scadenza al 28/02/2017 al successivo 31/05/2017 (vd. missiva e-mail 22.2.2017, all. comparsa).
Risulta parimenti provato per tabulas l'intervenuto pagamento delle predette lavorazioni da parte dell'attrice, a mezzo di bonifico del 14/10/2020 pari ad euro 3.019,40, a copertura dell'insoluto (vd. all. memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 3), c.p.c.), in forza del quale, in data 4/11/2020, la società convenuta, in persona del suo A.U., aveva ritirato la cambiale datata 24/2/2017 data in acconto della fattura n. 118 del 7/10/2019 (all. seconda memoria istruttoria attorea).
Quanto sopra attesta, pertanto, l'effettiva accettazione e gradimento da parte della committenza dell'opera prestata dalla convenuta, sicché totalmente superfluo l'espletamento della prova costituenda, oltre che generica ed esplorativa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
A tale lacunoso quadro probatorio non può di certo fornire ausilio la perizia di parte datata 8 aprile
2021 e, dunque, commissionata all'arch. a ben 4 anni di distanza dalla prima lagnanza mossa Per_1
alla convenuta, risalente al 10.4.2017.
In ragione di quanto sopra, pertanto, la domanda attorea va integralmente respinta.
Merita invece totale accoglimento la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta per ottenere la condanna dell'attrice alla refusione della residua somma di € 2.530,80, detratto l'acconto di €
3.019,40, quale residuo a dare sul maggior importo, di cui alla richiamata fattura n. 118 del
07/10/2019, maggiorata di interessi sulla somma residua ex D.lgs. 231/2002 a far data dalla emissione della fattura del 07/10/2019 sino al soddisfo.
Ed invero, dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice e, segnatamente, dalla nota allegata alla cambiale del 24.2.2017, si legge il signor A.U. della società convenuta, nel Parte_2 rilasciare la quietanza di pagamento all'attrice, dà atto che “La rimanenza è di € 2.530,80” (vd. all. memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.): trattasi di circostanza pacifica in causa.
In ragione di quanto sopra, pertanto, l'attrice andrà condannata alla refusione della predetta somma in favore della convenuta, maggiorata di interessi ex D.L.vo 231/2002 a far data dalla emissione della fattura del 07/10/2019 sino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi per la fase istruttoria, non espletata, stante la natura strettamente documentale della causa, il tutto con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Marco Popolla.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta, condanna l'attrice alla refusione in favore della convenuta della somma di euro 2.530,80, maggiorata di interessi ex D.L.vo 231/2002 a far data dalla emissione della fattura del 07/10/2019 sino all'effettivo soddisfo;
a) condanna altresì l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
6.713,00 per compensi di avvocato, euro 237,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Marco Popolla.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 28/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 28/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini