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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 786/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile
Il Giudice,
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
visto che l'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettivi conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Si osserva che ai fini della definizione della causa dinanzi a questo giudice assume rilievo assorbente l'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata da nella propria comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta. L'eccezione è fondata nei termini che seguono. L'art. 19 delle condizioni generali relative al contratto per la somministrazione di energia elettrica stipulato tra la e la così Controparte_2 CP_1 testualmente dispone: “per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di
Milano, anche qualora vengano coinvolti altri soggetti”. Tale clausola, come dimostrato dalla documentazione in atti prodotta dalla
è stata oggetto di specifica approvazione da parte del l.r.p.t. della CP_1 società attrice in ossequio a quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. Ciò posto, stando al tenore letterale della clausola sopra riportata, non vi è dubbio che le parti abbiano inteso, in maniera espressa ed univoca, non solo derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Castrovillari in favore del Tribunale di Milano. Deve escludersi che la domanda di accertamento negativo proposta dalla parte attrice anche nei confronti di E-Distribuzione S.p.A. possa esercitare la vis attractiva prevista dall'art. 31 c.p.c. nei confronti della domanda pregiudiziale proposta nei confronti di CP_1 L'estensione di tale domanda nei confronti di E-Distribuzione S.p.A. appare volta evidentemente a spostare in via strumentale la competenza del giudice del foro stabilito in via convenzionale essendo palese che in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito la società di distribuzione sia priva di legittimazione passiva, spettando questa solo a chi si affermi effettivo titolare di quel credito, vale a dire nel caso di specie la società di vendita che ha emesso le fatture contestate. Va ricordato a tal proposito che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di determinare la competenza occorre assumere come riferimento la domanda attorea, sempre che la prospettazione ivi contenuta non appaia prima facie artificiosa e finalizzata a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (in tal senso v. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11415 del 17 maggio 2007; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 23/05/2012, n. 8189). Nel caso in disamina la chiamata in causa di E-Distribuzione S.p.A., per i motivi esposti appare prima facie finalizzata a eludere il foro esclusivo.
Quanto alle spese di lite si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nel regime di cui alla l. 18 giugno 2009 n. 69, il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui al comma 1 dell'art. 279 c.p.c. nel processo di cognizione ordinaria, o con un provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, rimasto nel comma 1 dell'art. 91 c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia” (Cassazione civile sez. VI, 18/10/2011, n.21565). Nel caso di specie, viste la novità e la peculiarità delle questioni esaminate, appare congruo e ragionevole disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Castrovillari in favore del Tribunale di Milano;
ASSEGNA termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Castrovillari, 27/03/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI Sezione Civile
Il Giudice,
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
visto che l'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettivi conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Si osserva che ai fini della definizione della causa dinanzi a questo giudice assume rilievo assorbente l'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata da nella propria comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta. L'eccezione è fondata nei termini che seguono. L'art. 19 delle condizioni generali relative al contratto per la somministrazione di energia elettrica stipulato tra la e la così Controparte_2 CP_1 testualmente dispone: “per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di
Milano, anche qualora vengano coinvolti altri soggetti”. Tale clausola, come dimostrato dalla documentazione in atti prodotta dalla
è stata oggetto di specifica approvazione da parte del l.r.p.t. della CP_1 società attrice in ossequio a quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. Ciò posto, stando al tenore letterale della clausola sopra riportata, non vi è dubbio che le parti abbiano inteso, in maniera espressa ed univoca, non solo derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Castrovillari in favore del Tribunale di Milano. Deve escludersi che la domanda di accertamento negativo proposta dalla parte attrice anche nei confronti di E-Distribuzione S.p.A. possa esercitare la vis attractiva prevista dall'art. 31 c.p.c. nei confronti della domanda pregiudiziale proposta nei confronti di CP_1 L'estensione di tale domanda nei confronti di E-Distribuzione S.p.A. appare volta evidentemente a spostare in via strumentale la competenza del giudice del foro stabilito in via convenzionale essendo palese che in relazione alla domanda di accertamento negativo del credito la società di distribuzione sia priva di legittimazione passiva, spettando questa solo a chi si affermi effettivo titolare di quel credito, vale a dire nel caso di specie la società di vendita che ha emesso le fatture contestate. Va ricordato a tal proposito che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di determinare la competenza occorre assumere come riferimento la domanda attorea, sempre che la prospettazione ivi contenuta non appaia prima facie artificiosa e finalizzata a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (in tal senso v. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 11415 del 17 maggio 2007; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 23/05/2012, n. 8189). Nel caso in disamina la chiamata in causa di E-Distribuzione S.p.A., per i motivi esposti appare prima facie finalizzata a eludere il foro esclusivo.
Quanto alle spese di lite si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nel regime di cui alla l. 18 giugno 2009 n. 69, il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui al comma 1 dell'art. 279 c.p.c. nel processo di cognizione ordinaria, o con un provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, rimasto nel comma 1 dell'art. 91 c.p.c., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia” (Cassazione civile sez. VI, 18/10/2011, n.21565). Nel caso di specie, viste la novità e la peculiarità delle questioni esaminate, appare congruo e ragionevole disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Castrovillari in favore del Tribunale di Milano;
ASSEGNA termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice dichiarato competente;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Castrovillari, 27/03/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini