Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/06/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1665 /2024 da:
L'avv. SCORZA GENNARO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. PALMIERI SABRINA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1665 del RGC dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 52/2024, depositata in data 11 febbraio
2024, mai notificata, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gennaro Scorza
Appellante
E
(C.F. in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Sabrina Palmieri
Appellata
E
, (C.F. in persona del Prefetto p.t. Controparte_2 P.IVA_2
Appellata-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 52/2024 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Rossano, con cui è stata rigettata, perché ritenuta inammissibile,
l'opposizione alla cartella di pagamento n. 03420210000039122000.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza per: a) la manifesta contraddittorietà in ordine alla errata interpretazione inerente la procedura recuperatoria ex art. 6 e 7, D.lgs. n. 150/2011 e
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2. L'appello è inammissibile perché tardivo.
Infatti, la sentenza di primo grado è stata depositata l'11 febbra io 2024, mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato il 3 settembre 2024.
Per tale ragione, tenuto conto che al presente giudizio di opposizione all'esecuzione non si applica la sospensione feriale dei termini (cfr. Cass. civ., Sez. VI -3 22 ottobre 2014, n.
22484, secondo cui “l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, t ra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre
1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario”, ed ancora, più recentemente, Cass. civ., sezione VI, 18 giugno 2020, n. 11780, secondo cui “ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed op erando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile.”), al momento dell'introduzione risultava decorso il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c.
3. Le spese di lite del presente giudizio di appello s eguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata costituita, che liquida in euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro
400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per la fase di decisione) oltre spese generali al 15%, cpa e iva come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo
2 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, 13 giugno 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco, addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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