Decreto cautelare 26 aprile 2022
Ordinanza presidenziale 30 maggio 2022
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2022
Ordinanza presidenziale 17 giugno 2022
Ordinanza cautelare 16 settembre 2022
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 20 novembre 2024
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Il nuovo orientamento del Consiglio di Stato Indizi penali nel processo amministrativo: con la sentenza n. 6302/2025 il Consiglio di Stato ha affermato che il giudice amministrativo può valorizzare elementi acquisiti in un procedimento penale – quali intercettazioni, ordinanze cautelari o richieste di rinvio a giudizio – anche in assenza di una pronuncia definitiva sul reato. Tali atti non assumono valore di prova piena, ma possono essere utilizzati come elementi indiziari, a condizione che risultino pertinenti rispetto alla controversia, attendibili e sottoposti al contraddittorio tra le parti. Non è dunque necessario attendere l'esito del giudizio penale: è sufficiente che gli elementi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/03/2023
N. 01108/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da SE IA, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Assessorato delle Attività produttive – l’Assessorato dei beni culturali e dell'identità Siciliana – la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AT - il Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di AT, Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Agenzia Regionale per la Protezione e L'Ambiente della Sicilia (Arpa), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di AT, non costituita in giudizio;
- il Comune AT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in AT, via Umberto 151;
nei confronti
- la SO LI S.R.L, non costituita in giudizio;
- la Petrol NY S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Pignatone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
1. del provvedimento dirigenziale n. 06/165 del 15/03/2022 del Comune di AT, mai comunicato, che ha concesso alla Petrol NY s.r.l. l'autorizzazione ai lavori di modifica e ripristino dell'assetto funzionale dell'impianto di distribuzione carburanti sito in AT, GO SC-Via della Fiaccola, già dismesso dal 2017 (all. 1);
2. dell'atto prot. n. 469857 del 25/11/2021 del Comune di AT, che ha autorizzato i lavori per la riattivazione dell'impianto in Via Gabriele D'Annunzio angolo GO SC, mai comunicato e del quale il ricorrente non conosce il contenuto (indicato nell'atto prot. n. 18369 del 11/04/2022 dell'Assessorato delle Attività Produttive);
3. del provvedimento prot. n. 127575 del 31/03/2021 del SUAP di proroga fino al 31/12/2021 dell'attivazione dell'impianto richiesta dalla ditta con prot. n. 82835/21, mai comunicato e del quale il ricorrente non conosce il contenuto;
4. del provvedimento prot. n. 469857 del 25/11/2021 del SUAP di proroga fino al 30/06/2022 dell'attivazione dell'impianto richiesta dalla ditta con prot. n. 443723/21, mai comunicato e del quale il ricorrente non conosce il contenuto;
5. del provvedimento prot. n. 172192 del 14/05/2019 del Comune di AT - Direzione Politiche Ambientali, avente ad oggetto la richiesta di progetto di bonifica ai sensi dell'allegato 4 titolo V del D.Lgs. 152/06 e D.M. 12/12/15 n. 31 (all. 2);
6. del_provvedimento prot. n. 201881 del 24/05/2018 del Comune di AT - Direzione Politiche Ambientali, avente ad oggetto la richiesta di progetto di bonifica ai sensi dell'allegato 4 titolo V del D.Lgs. 152/06 e D.M. 12/12/15 n. 31 (all. 3);
7. del parere favorevole prot. 10124 del 22/05/2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AT che ha autorizzato la realizzazione dell'impianto già dismesso dal 2017, mai comunicato e del quale il ricorrente non conosce il contenuto;
8. del provvedimento prot. n. 18369 del 11/04/2022 dell'Assessorato Attività Produttive, che ha comunicato al ricorrente il rigetto dell'istanza di annullamento in quanto “l'impianto di carburanti in questione risulta essere regolarmente posto in sospensiva al fine di eseguire, entro il 30 giugno 2022, i lavori per la riattivazione del suddetto impianto, autorizzati dal Comune di AT con nota prot. n. 469857 del 25/11/2021” (all. 4);
9. del provvedimento prot. n. 15156 del 29/03/2021 dell'Assessorato Attività Produttive, che ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla sospensione dell'attività, mai comunicato al ricorrente che ne ha avuto conoscenza in sede di accesso agli atti del Comando dei Vigili del Fuoco (all. 5);
10. del provvedimento prot. n. 54143 del 05/09/2019 dell'Assessorato Attività Produttive, avente ad oggetto l'istanza di autorizzazione alla sospensione dell'attività, mai comunicato al ricorrente che ne ha avuto conoscenza in sede di accesso agli atti del Comando dei Vigili del Fuoco (all. 6);
11. del provvedimento prot. n. 16997/11CT0981IDSA del 11/03/2019 dell'Assessorato delle Attività Produttive (menzionato nell'atto assessoriale prot. n. 18369 del 11/04/2022 e nell'autorizzazione comunale n. 06/165 del 15/03/2022), mai comunicato, che ha autorizzato il subingresso della società Petrol NY s.r.l. nell'attività dell'impianto di che trattasi (all. 7);
12. del provvedimento prot. n. 53231 del 26/09/2018 dell'Assessorato Attività Produttive, comunicato agli Enti con nota prot. n. 53869 del 28/09/2018, che ha autorizzato la sospensione temporanea dell'attività della SS ITALIANA S.R.L. a decorrere dal 01/07/2018 fino al 30/06/2019, mai comunicato al ricorrente che ne ha avuto conoscenza in data 30/03/2022 in sede di accesso agli atti del Comando dei Vigili del Fuoco (all. 8);
13. del parere favorevole prot. n. 9256 del 22/04/2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di AT, avente ad oggetto l'istanza del 14/04/2021 della Petrol NY s.r.l., mai comunicato al ricorrente che ne ha avuto conoscenza in data 30/03/2022 in sede di accesso agli atti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (all. 9);
14. del parere favorevole prot. n. 13373 del 08/05/2019 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di AT, avente ad oggetto l'istanza del 19/03/2091 della Petrol NY s.r.l., mai comunicato al ricorrente che ne ha avuto conoscenza in data 30/03/2022 in sede di accesso agli atti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (all. 10);
15. degli atti presupposti connessi e conseguenti;
16. nonché per l'accertamento e la declaratoria del venir meno dell'efficacia del D.A. n. 465 del 04/03/2014 dell'Assessorato Attività Produttive (all. 11), per la sospensione dell'attività dell'impianto di carburanti oltre il termine previsto dall'art. 15 D.A. n. 1947/8 del 29/06/2016 come modificato dal D.A. n. 2284/1.s del 10/12/2018 dell'Assessorato Attività Produttive;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IA SE il 23/5/2022:
per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale
avverso i quali sono proposti anche i presenti motivi aggiunti, e precisamente:
1. del provvedimento dirigenziale n. 06/165 del 15/03/2022 del Comune di AT (all. 1), che ha concesso alla Petrol NY s.r.l. l'autorizzazione ai lavori di modifica e ripristino dell'assetto funzionale dell'impianto di distribuzione carburanti sito in AT, GO SC-Via della Fiaccola, già dismesso dal 2017, mai comunicato;
2. del provvedimento prot. n. 127575 del 31/03/2021 del SUAP (all. 32) di proroga fino al 31/12/2021 dell'attivazione dell'impianto, mai comunicato e del quale il ricorrente ha conosciuto il contenuto in sede di accesso agli atti presso l'Assessorato Attività Produttive in data 10/05/2022;
3. del provvedimento prot. n. 469857 del 25/11/2021 del SUAP (all. 33) di proroga fino al 30/06/2022 dell'attivazione dell'impianto, mai comunicato e del quale il ricorrente ha conosciuto il contenuto in sede di accesso agli atti presso l'Assessorato Attività Produttive in data 10/05/2022;
4. del provvedimento prot. n. 172192 del 14/05/2019 del Comune di AT - Direzione Politiche Ambientali (all. 2), avente ad oggetto la richiesta di progetto di bonifica ai sensi dell'allegato 4 titolo V del D.Lgs. 152/06 e D.M. 12/12/15 n. 31, nei limiti di interesse, mai comunicato e del quale il ricorrente ha conosciuto il contenuto in sede di accesso agli atti presso il Comando dei VV.FF. di AT in data 30/03/2022;
5. del provvedimento prot. n. 201881 del 24/05/2018 del Comune di AT - Direzione Politiche Ambientali (all. 3), avente ad oggetto la richiesta di progetto di bonifica ai sensi dell'allegato 4 titolo V del D.Lgs. 152/06 e D.M. 12/12/15 n. 31, nei limiti di interesse, mai comunicato e del quale il ricorrente ha conosciuto il contenuto in sede di accesso agli atti presso il Comando dei VV.FF. di AT in data 30/03/2022;
6. del parere favorevole prot. 10124 del 22/05/2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AT (all. 34), che ha autorizzato la realizzazione dell'impianto già dismesso dal 2017, mai comunicato e del quale il ricorrente ha conosciuto il contenuto in sede di accesso agli atti presso la Soprintendenza stessa in data 28/04/2022;
7. del provvedimento prot. n. 18369 del 11/04/2022 dell'Assessorato Attività Produttive (all. 4), che ha comunicato al ricorrente il rigetto dell'istanza di annullamento in quanto “l'impianto di carburanti in questione risulta essere regolarmente posto in sospensiva al fine di eseguire, entro il 30 giugno 2022, i lavori per la riattivazione del suddetto impianto, autorizzati dal Comune di AT con nota prot. n. 469857 del 25/11/2021”, notificato in data 11/04/2022;
8. del provvedimento prot. n. 15156 del 29/03/2021 dell'Assessorato Attività Produttive (all. 5), che ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla sospensione dell'attività, nei limiti di interesse, mai comunicato al ricorrente che ne ha avuto conoscenza il 30/03/2022 in sede di accesso agli atti del Comando dei Vigili del Fuoco;
9. del provvedimento prot. n. 54143 del 05/09/2019 dell'Assessorato Attività Produttive (all. 6), avente ad oggetto l'istanza di autorizzazione alla sospensione dell'attività, nei limiti di interesse, mai comunicato al ricorrente che ne ha avuto conoscenza il 30/03/2022 in sede di accesso agli atti del Comando dei Vigili del Fuoco;
10. del provvedimento prot. n. 16997/11CT0981IDSA del 11/03/2019 dell'Assessorato delle Attività Produttive (all. 7; menzionato nell'atto assessoriale prot. n. 18369 del 11/04/2022 e nell'autorizzazione comunale n. 06/165 del 15/03/2022), che ha autorizzato il subingresso della società Petrol NY s.r.l. nell'attività dell'impianto di che trattasi, mai comunicato e di cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza il 30/03/2022 in sede di accesso agli atti presso il Comando dei VV.FF. di AT;
11. del provvedimento prot. n. 53231 del 26/09/2018 dell'Assessorato Attività Produttive (all. 8) e della nota di accompagnamento prot. n. 53869 del 28/09/2018, che ha autorizzato la sospensione temporanea dell'attività della SS ITALIANA S.R.L. a decorrere dal 01/07/2018 fino al 30/06/2019, mai comunicati al ricorrente che ne ha avuto conoscenza in data 30/03/2022 in sede di accesso agli atti del Comando dei Vigili del Fuoco;
12. del parere favorevole prot. n. 9256 del 22/04/2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di AT (all. 9), avente ad oggetto l'istanza del 14/04/2021 della Petrol NY s.r.l., mai comunicato al ricorrente che ne ha avuto conoscenza in data 30/03/2022 in sede di accesso agli atti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
13. del parere favorevole prot. n. 13373 del 08/05/2019 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di AT (all. 10), avente ad oggetto l'istanza del 19/03/2019 della Petrol NY s.r.l., mai comunicato al ricorrente che ne ha avuto conoscenza in data 30/03/2022 in sede di accesso agli atti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
14. degli atti presupposti connessi e conseguenti;
15. nonché per l'accertamento e la declaratoria della decadenza e/o del venir meno dell'efficacia del D.A. n. 465 del 04/03/2014 dell'Assessorato Attività Produttive (all. 11), per la rimozione dell'impianto di distribuzione carburanti senza autorizzazione e la sospensione dell'attività oltre il termine previsto dall'art. 15 D.A. n. 1947/8 del 29/06/2016 come modificato dal D.A. n. 2284/1.s del 10/12/2018 dell'Assessorato Attività Produttive;
nonché per l'annullamento
dei seguenti ulteriori provvedimenti avverso i quali sono proposti i presenti motivi aggiunti
16. del provvedimento prot. n. 283175/2019 del Comune di AT (all. 35), che ha concesso una sospensione temporanea di 90 giorni per cause non dipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, mai comunicato e di cui il ricorrente ha avuto conoscenza il 10/05/2022 in sede di accesso agli atti presso l'Assessorato Regionale Attività Produttive;
17. del provvedimento prot. n. 69378 del 21/02/2020 del Comune di AT (all. 36), che ha concesso una proroga della sospensione temporanea di 180 giorni per cause non dipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, mai comunicato e di cui il ricorrente ha avuto conoscenza il 10/05/2022 in sede di accesso agli atti presso l'Assessorato Attività Produttive;
18. parere favorevole prot. n. 162953 del 03/05/2021 dell'ASP di AT - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, mai comunicato e di cui è stato chiesto il rilascio con istanze di accesso agli atti del 02/05/2022 (all. 37) e del 04/05/2022 (all. 38);
19. parere favorevole prot. n. 697 del 22/04/2021 dell'ASP di AT - Servizio Igiene Pubblica Territoriale, mai comunicato e rilasciato dall'Azienda sanitaria il 04/05/2022 (all. 39) -in seguito a istanza di accesso con PEC del 02/05/2022 (all.37)- senza allegare gli elaborati grafici esaminati per il rilascio del parere stesso e la nota prot. n. 145900 del 13/04/2021 richiesti con nuova istanza di accesso con PEC del 04/05/2022 (all. 38);
20. del D.D.S.N. n. 8 del 20/01/2021 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, mai comunicato e del quale non si conosce il contenuto (menzionato nell'atto prot. n. 127575 del 31/03/2021 del Comune di AT, impugnato al n. 3 – all. 32);
21. del D.D.S.N. n. 35 del 30/01/2020 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, mai comunicato e del quale non si conosce il contenuto, che ha approvato il progetto unico di bonifica dell'IDC;
22. del provvedimento prot. n. 43972 del 23/08/2017 dell'Assessorato Attività Produttive (all. 43), nella parte in cui dispone “Questo Dipartimento, espletati gli accertamenti di rito, provvederà ad emettere sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del R.D.L. 02/11/1933 n. 1741”, nonché l'eventuale provvedimento sanzionatorio adottato, della cui esistenza non si ha notizia, né è stato rinvenuto nel fascicolo dell'Assessorato Attività Produttive in sede di accesso in data 10/05/2022;
23. del verbale della Conferenza dei Servizi del 02/03/2022 ex art. 14-ter l. 241/1990 (all. 28), mai comunicato; del verbale della Conferenza dei Servizi ex art. 14-ter l. 241/1990 prot. n. 273755 del 07/07/2021 nella parte in cui invita la Petrol NY a regolarizzare l'istanza/pratica (all. 24), mai comunicato; del verbale della Conferenza dei Servizi indetta con atto prot. n. 153158 del 29/04/2019 (all. 26), mai comunicato e di cui non si conosce il contenuto; di tutti i Verbali delle Conferenze dei Servizi aventi ad oggetto l'autorizzazione e/o il permesso a costruire in modifica e/o ripristino dell'assetto funzionale dell'IDC sito in AT, nel crocevia tra Via G. D'Annunzio–GO SC–Via della Fiaccola, mai comunicati e di cui non si conosce il contenuto;
24. degli atti presupposti connessi e conseguenti, tra i quali il provvedimento prot. n. 63069 del 18/02/2020 del Comune di AT, mai comunicato e di cui non si conosce il contenuto (menzionato in una istanza di proroga del 09/03/2020); di tutti i verbali delle conferenze di servizio e degli atti in esse adottati, mai comunicati e di cui non si conosce il contenuto;
per l'accertamento
dell'insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto della SCIA del 03/02/2021 prot. n. 80976 con cui la Petrol NY ha comunicato l'esecuzione dei lavori di modifica e/o potenziamento dell'IDC;
per la condanna
del Comune di AT ad adottare i conseguenti atti conformativi ed i provvedimenti inibitori in ordine alla SCIA del 03/02/2021 della Petrol NY;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni interessate;
Visto il Decreto cautelare n. 222/2022;
Vista l’Ordinanza Presidenziale n. 454/2022;
Vista l’Ordinanza Presidenziale n. 535/2022;
Vista l’Ordinanza Presidenziale n. 538/2022;
Vista l’Ordinanza collegiale cautelare n. 486/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il dott. Emanuele Caminiti;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugnava i provvedimenti con cui veniva autorizzato un impianto di distribuzione carburanti nei pressi della sua abitazione e del suo studio professionale.
Il ricorrente, in punto di fatto, esponeva di essere proprietario di un immobile sito nella via Gabriele D’Annunzio 39/A, il quale era stato dichiarato di interesse storico e artistico con decreto assessoriale in data 30 ottobre 1986.
Veniva rappresentato che sul lato dell’edificio prospiciente il GO SC ricade un terreno esteso circa 247 metri quadri dove era in esercizio un impianto di distribuzione carburanti dismesso con lavori ultimati nel mese di maggio 2017.
L’interessato apprendeva che il Comune di AT, con provvedimento n. 06/165 in data 15 marzo 2022 aveva autorizzato dei lavori per la modifica e il ripristino dell’impianto di distribuzione carburanti.
In data 28 marzo 2022, il ricorrente chiedeva l’annullamento in autotutela dei relativi provvedimenti.
Con nota n. 18369 del 11 aprile 2022, l’Assessorato Regionale delle Attività Produttive rigettava l’istanza, osservando che l’impianto era stato regolarmente posto in sospensiva al fine di eseguire, entro il 30 giugno 2022, i lavori per la sua riattivazione, autorizzati dal Comune con nota n. 469857 in data 25 novembre 2021.
Avverso i provvedimenti (con cui era stato autorizzato l’impianto di distribuzione carburanti), parte ricorrente, premettendo di avere un interesse di tipo oppositivo posto che l’attività dell’IDC produrrebbe esalazioni certamente nocive alla salute e renderebbe gravemente pregiudicata la fruibilità e la bellezza artistica/architettonica dell’immobile, insorgeva innanzi al T.A.R. adito chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Il contenuto dei motivi del ricorso introduttivo del giudizio e del ricorso per motivi aggiunti può sintetizzarsi come segue.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il primo motivo aggiunto il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 11, 12 e 15 d.a. n. 1947/8 del 29/06/2016 come modificato dal d.a. n. 2284/1.s del 10/12/2018 dell’assessorato attività produttive, degli articoli 1 e 14 legge reg. 05/08/1982 n. 97, dell’art. 16 d.l. 26/10/1970 n. 745 conv. in legge 18/12/1970 n. 1034, degli artt. 10, 18 e 19 d.p.r. 27/10/1071 n. 1269 – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 r.d.l. 02/11/1933 n. 1741 - violazione del d.lgs. 03/04/2006 n. 152 n. 152 allegato 5 al titolo v (tabella 1) - violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 2112 c.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 11 l. 07/08/1990 n. 241 - eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento di potere – falsità della causa , posto che a) l’impianto è stato dismesso e rimosso definitivamente con lavori ultimati nel mese di maggio del 2017 in forza di CILA del 26/05/2017 (la comunicazione aveva ad oggetto la “dismissione impianto distributore carburanti a marchio SS S.r.l. sito in AT GO Giovanni SC angolo via Della Fiaccola” asseverandone la conformità agli elaborati progettuali che prevedevano esclusivamente la rimozione di tutte le attrezzature ad esclusione del piccolo locale del gestore, senza prevedere alcun successivo ripristino con modifica, potenziamento o ristrutturazione dell’IDC.); b) ai sensi dell’art. 14/2 L.r. n. 97/1982, la disattivazione e/o la rimozione dell'impianto senza la preventiva autorizzazione assessoriale comporta la decadenza della concessione (“La decadenza nei confronti dei concessionari che hanno disattivato o rimosso l'impianto senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato stesso è pronunciata con decreto motivato previo accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto”); 3) l’Assessorato Attività Produttive - con nota prot. n. 43972 del 23/08/2017 - ha contestato alla concessionaria SO la sospensione dell’attività, l’esecuzione di lavori e la chiusura dell’impianto senza autorizzazione assessoriale (vedi anche nota assessoriale prot. n. 45116 dell'11/07/2019, all. 44); c) La SS LI (dante causa dell’odierna contro-interessata Petrol NY) non aveva previsto alcuna modifica, potenziamento e/o ristrutturazione dell’impianto, ma esclusivamente la sua dismissione; d) la rimozione e/o cessazione e/o sospensione dell’attività dal maggio 2017 al 30/06/2018 senza alcuna autorizzazione, né comunicazione, comporterebbe di per sé la decadenza dell’originaria autorizzazione; e) l’impianto di carburanti è stato dismesso con lavori ultimati nel mese di maggio del 2017 in forza di CILA del 26/05/2017 da parte della SS LI (precedente titolare dell’impianto), sicché è decaduta l’originaria concessione n. 465 del 04/03/2014; tuttavia, ove la concessionaria nel maggio del 2017 avesse inteso sospendere temporaneamente l’attività per eseguire lavori di modifica o potenziamento dell’IDC, sarebbe incorsa comunque nella sanzione della revoca ai sensi degli artt. 15 commi 4 e 5 e 75 comma 5 D.A. 29/06/2016; f) nonostante l’IDC fosse stato dismesso e chiuso dal maggio 2017 e l’attività fosse cessata senza autorizzazione da oltre un anno, la SS LI chiedeva all’Assessorato Attività Produttive - per la prima volta - in data 04/07/2018 prot. 36696 (all. 50) l’autorizzazione alla temporanea sospensione dell’impianto con la seguente motivazione: “adeguamento impianto”, concessa illegittimamente dal 01/07/2018 al 30/06/2019 con atto assessoriale prot. n. 53231 del 26/09/2018 (all. 8); g) in data 22 novembre 2018, la SS AL cedeva alla Petrol NY il ramo d’azienda costituito dall’IDC; l’Assessorato Attività Produttive prendeva atto del subingresso con provvedimento prot. n. 16997 dell’11/03/2019 (all. 7); tale provvedimento sarebbe illegittimo in quanto l’Assessorato avrebbe dovuto opporre alla concessionaria l’avvenuta decadenza dell’originaria autorizzazione n. 465 del 04/03/2014 per la rimozione dell’impianto senza autorizzazione, in violazione dell’art. 14 L.r. n. 97/1982, nonché l’avvenuta cessazione e/o sospensione dell’attività senza autorizzazione, in violazione dell’art. 15 D.A. 29/06/2016 e ss.mm., dovendo piuttosto disporre la decadenza e/o la revoca dell’autorizzazione esistente per la rimozione dell’impianto (non più esistente), in forza delle norme calendate; h) in data 18/03/2019 e 28/03/2019 la cessionaria Petrol NY ha presentato più istanze di nuova autorizzazione per installazione di I.D.C.; i) con nota prot. n. 172192 del 14/05/2019, il Comune di AT, esprimeva parere contrario al rilascio della richiesta autorizzazione, in considerazione dello stato di contaminazione del sito interessato; l) con atto prot. n. 202034 del 03/06/2019 (all. 25), il Comune di AT comunicava avviso di diniego; m) successivamente alla comunicazione del predetto parere contrario (non impugnato), la Petrol NY comunicava in data 02/07/2019 (prot. n. 42979) all’Assessorato Attività Produttive la sospensione temporanea dell’impianto (già dismesso dal maggio 2017); n) con atto prot. n. 45116 dell’11/07/2019 (all. 44), l’Assessorato comunicava al Comune di AT che, ai sensi dell’art. 15 D.A. 1947/8 del 29/06/2016, che gli impianti potevano essere sospesi per un periodo massimo di 365 giorni, anche non consecutivi, nell’arco di un biennio, e che l’impianto in questione “ha già usufruito nel corso del biennio 2018/2019 dell’intero periodo di sospensione e dovendo; o) con nota del 29/07/2019 prot. n. 48119, la Petrol NY chiedeva al Comune di AT una proroga di 90 giorni della sospensione temporanea dell’impianto (già dismesso dal maggio 2017); p) con atto prot. n. 283175 del 2019 (all. 35 - impugnato al n. 16), il Comune di AT concedeva l’illegittima proroga di giorni 90 per cause non dipendenti dalla volontà del titolare dell’autorizzazione, in considerazione del: “a. stato di contaminazione del sito interessato; b. ubicazione all’interno del perimetro della zona omogenea B, altamente urbanizzata; c. contesto residenziale; d. interesse alla tutela della salute pubblica”; q) con successivo atto prot. n. 69378 del 21/02/2020 (all. 36 - impugnato al n. 17), il Comune di AT concedeva l’ulteriore proroga di 180 giorni della sospensione dell’attività dell’IDC per cause non dipendenti dalla volontà del titolare dell’autorizzazione, nelle more dell’approvazione del progetto di bonifica con analisi di rischio; r) con provvedimento prot. n. 127575 del 31/03/2021 (impugnato al n. 3), il Comune di AT concedeva alla Petrol NY la proroga della sospensione dell’attività dell’impianto sino al 31/12/2021 (in accoglimento dell’istanza prot. 82835 del 02/03/2021 - all. 32); s) con provvedimento prot. n. 469857 del 25/11/2021 (impugnato al n. 4), l’Ente comunale concedeva l’ulteriore proroga della sospensione sino al 30/06/2022 (in accoglimento dell’istanza prot.n. 443723 dell’11/11/2021); t) i predetti atti di sospensione sarebbero illegittimi in quanto il ritardo sarebbe dipeso dalla mancata presentazione del progetto di bonifica da parte della concessionaria, non potendo essere concesse le predette proroghe come se il ritardo dipendesse da cause non dipendenti dalla volontà della stessa; u) gli atti impugnati sarebbero altresì illegittimi per violazione delle prescrizioni di cui all’allegato 5 al titolo V del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto: - non risultano eseguiti i lavori di bonifica, come emerge dal verbale della conferenza di servizi n. 273755 in data 7 luglio 2021; - il Comune di AT, con atti n. 201881 in data 24 maggio 2018 e n. 172192 in data 14 maggio 2019, ha chiarito che nella zona in questione (B), in ragione dell’alta urbanizzazione, risulta preminente l’interesse alla tutela della salute pubblica, con conseguente applicazione dei limiti più restrittivi della colonna A relativa ai “siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale”, risultando superate le concentrazioni nel suolo e nel sottosuolo relative ai parametri idrocarburi pesanti C>12; - i lavori di bonifica sarebbero stati eseguiti successivamente, secondo quanto risulta dal verbale della conferenza dei servizi in data 2 marzo 2022, ma in ogni caso oltre il termine perentorio di sospensione dei lavori, senza che risulti il decreto di chiusura del procedimento ambientale conclusosi positivamente.
Con il secondo motivo aggiunto, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 legge reg. 05/08/1982 n. 97, degli articoli 8, 9, 11, 12 e 15 d.a. n. 1947/8 del 29/06/2016 mod. dal d.a. n. 2284/1.s del 10/12/2018 dell’assessorato attività produttive, degli artt. 20, 21, 22, 84 e 85 d.m. 31/07/1934 – incompetenza assoluta - eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento di potere , atteso che: a) si tratterebbe di un intervento di “ristrutturazione dell’impianto” sottoposto alla disciplina del “potenziamento dell’impianto”, ai sensi dell’art. 11 D.A. 29/06/2016 e ss.mm., per la cui realizzazione è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Assessorato Attività Produttive e non di “modifica dell’impianto” sottoposta al diverso regime della semplice comunicazione ex art. 12 sempre del D.A. 29/06/2016; b) ne deriverebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, che il provvedimento dirigenziale n. 06/165 del 15 marzo 2022 del Comune di AT sarebbe conseguentemente viziato per illegittimità derivata, trattandosi di attività di potenziamento dell’impianto soggetta alla preventiva autorizzazione assessoriale.
Con il terzo motivo aggiunto, il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.p.r. 27/10/1971 n. 1269, dell’art. 3 legge reg. 05/08/1982 n. 97 e degli articoli 6, 9, 11 e 12 d.a. n. 1947/8 del 29/06/2016 come modificato dal d.a. n. 2284/1.s del 10/12/2018 dell’assessorato attività produttive - violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 2112 c.c. - eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento di potere.
Secondo la ricostruzione della deducente, essendo state rimosse tutte le attrezzature di erogazione dei carburanti ed i relativi serbatoi nel maggio del 2017 e non essendo stato mai dotato di un servizio igienico, l’IDC non poteva essere qualificato come unità minima di impianto (ai sensi degli artt. 3 L.r. 05/08/1982 n. 97, 2 D.P.R. 27/10/1971 n. 1269 e 6 D.A. 29/06/2016 e ss.mm.), non poteva legittimamente procedersi alla cessione del ramo d’azienda, e, conseguentemente, non poteva essere assentito il subingresso della Petrol NY. In conclusione, il provvedimento n. 06/165 del 15/03/2022 del Comune di AT (unitamente gli atti del procedimento) sarebbe illegittimo posto che non esisteva il ramo aziendale ceduto in quanto cessato per la rimozione di tutte le attrezzature di erogazione dei carburanti e dei relativi serbatoi, con la conseguente dismissione dell’impianto già dal maggio 2017.
Con il quarto motivo aggiunto, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. 30/04/1992 n. 285 - eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento di potere, posto che il provvedimento n. 06/165 del 15/03/2022 del Comune di AT ha illegittimamente concesso alla Petrol NY l’autorizzazione ai lavori di modifica e ripristino dell’assetto funzionale dell’impianto di distribuzione carburanti, senza avere autorizzato il nuovo accesso previsto in progetto, in violazione del citato art. 22 D.Lgs. n. 285 del 1992: “Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato”. Il provvedimento n. 06/165 del 15/03/2022 del Comune di AT ha illegittimamente concesso alla Petrol NY l’autorizzazione ai lavori di modifica e ripristino dell’assetto funzionale dell’impianto di distribuzione carburanti, senza avere autorizzato il nuovo accesso previsto in progetto, in violazione del citato art. 22 D.Lgs.
Con il terzo motivo del ricorso introduttivo e il quinto motivo aggiunto, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 45 e 49 del d.lgs. 22/01/2004 n. 42 - eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento di potere. Parte ricorrente evidenzia che l’area sulla quale era collocato l’impianto di carburanti è adiacente alla Palazzina Zuccarello, sottoposta a vincolo di interesse storico e artistico ex l. 01/06/1939 n. 1089, dove si trova l’immobile di proprietà del ricorrente (con le finestre che si affacciano sull’area dell’impianto), vincolato con D.A. 30/10/1976 dell’Assessorato P.I.. Secondo il progetto allegato, l’IDC verrebbe realizzato nell’area adiacente all’immobile vincolato con la previsione di un’apertura di accesso a ridosso del fabbricato, consentendo di tal guisa il transito dei veicoli e ciò con evidente pericolo di danneggiamento del prospetto sottoposto a vincolo e in palese violazione degli obblighi di garanzia della sicurezza e dell’integrità e di conservazione del bene culturale tutelato ex artt. 30, 45 e 49 T.U., che impongono all’Autorità preposta di preservare il bene vincolato da antropizzazioni in contrasto con il suo stile e il suo significato storico-artistico e di garantirne la conservazione materiale e la visibilità complessiva. In conclusione, l’illegittimità del parere favorevole (prot. 10124 del 22/05/2019) della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di AT determinerebbe l'insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto della SCIA del 02/03/2021 con cui la Petrol NY ha comunicato l’esecuzione dei lavori di modifica e/o potenziamento dell’IDC del 02/03/2021.
Con il sesto motivo aggiunto, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione della legge 01/06/1939 n. 1089 e degli artt. 2, 10, 13, 30, 45, 49, 136 e ss. del d.lgs. 22/01/2004 n. 42 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e dell’allegato b del d.p.r. 13/02/2017 n. 31 - eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento di potere. Il provvedimento n. 06/165 del 15/03/2022 del Comune di AT, gli atti del procedimento gravato e tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso principale nonché con i presenti motivi aggiunti sarebbero illegittimi, per la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. Infatti, il progetto: • non indica le finestre-luce del piano cantinato del Palazzo Zuccarello; • prevede la realizzazione di un nuovo e ulteriore accesso all’IDC precedentemente non esistente per la presenza di una recinzione in ferro; • dichiara che l’immobile oggetto di lavori “non ricade in area sottoposta a tutela”. La Petrol NY avrebbe dovuto indicare nella relazione descrittiva che l’area oggetto di intervento è adiacente a un bene culturale vincolato con dichiarazione di interesse storico e artistico, mentre ha indicato l’assenza di vincoli utilizzando il modulo del procedimento semplificato ex art. 8 D.P.R. n. 31/2017.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo e il settimo motivo aggiunto, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 6 l.r. 05/08/1982 n. 97 - eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento di potere , atteso che a) i provvedimenti impugnati sono illegittimi per la violazione dell’art. 6 L.r. n. 97/1982, a norma del quale “La nuova autorizzazione o autorizzazione al potenziamento o alle modifiche, … non può essere rilasciata qualora ricorra una delle seguenti ipotesi: a) impianto che insiste in zone classificate << centri storici >> dagli strumenti urbanistici b) impianto posto a marciapiede …; c) impianto posto in prossimità di incroci, curve o dossi che costituisce pericolo per la circolazione; d) impianto che, al di fuori delle ipotesi sopra previste, costituisce intralcio per la circolazione.”. L’invocata disciplina delle c.d. cause di incompatibilità degli impianti di carburante andrebbe applicata tanto nell’ipotesi di nuova autorizzazione, quanto in quelle di potenziamento o di modifica degli impianti, trovando applicazione nel caso in esame a prescindere dalla qualificazione del progetto come autorizzazione di nuovo impianto, di modifica, di potenziamento o ristrutturazione dell’IDC; b) l’autorizzazione rilasciata alla Petrol NY viola l’art. 6 cit., in quanto l’impianto di carburanti sarebbe realizzato con accessi sul crocevia tra la strada che attraversa GO SC (provenendo da via Centuripe) - e prosegue per via della Fiaccola - e la strada che dalla via G. D’Annunzio si immette nel predetto GO SC (e prosegue per via della Fiaccola), interessando un’area comune nella quale si intersecano le due correnti di traffico proprio dinanzi all’accesso dell’IDC previsto su via della Fiaccola; gli accessi all’impianto posti nel predetto crocevia certamente intralcerebbero e costituirebbero un pericolo per la circolazione dei veicoli in una zona caotica e caratterizzata da intenso traffico di veicoli e persone; c) trattasi di impianto incompatibile ex art. 6 lett. c) e d) L.r. 05/08/1982 n. 97, che troverebbe applicazione anche in caso di modifica o potenziamento dell’impianto e non alla sola ipotesi di nuova autorizzazione.
Il Comune di AT, dopo aver ricostruito in dettaglio l’iter procedimentale, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) il criterio della vicinitas non è di per sé sufficiente a fondare l’interesse all’impugnazione, dovendo il ricorrente dimostrare il pregiudizio effettivamente subito; b) nel merito, deve rilevarsi che l’impianto era stato autorizzato, con decreto assessoriale n. 465 in data 4 marzo 2014, per 18 anni, decorrenti dal 13 febbraio 2013, sino al 13.2.2031 e che con provvedimento n. 16997 in data 11 marzo 2019 l’Assessorato Regionale ha preso atto del subingresso della Petrol NY nell’attività in forza dell’atto stipulato in data 22 novembre 2018; c) le vicende autorizzatorie precedenti sono estranee alla sfera di competenza del Comune; d) quanto alle questioni relative al computo dei termini ai sensi dell’art. 15 D.A. n. 1947/8 del 29.6.2016 e sulla sospensione dell’attività, si rileva che le comunicazioni intercorse tra Petrol NY S.r.l. e Assessorato Regionale rientrano nelle valutazioni di quest’ultima Amministrazione; e) quanto alle operazioni di bonifica, la questione esula dalle competenze del Comune e, comunque, risulta l’approvazione del relativo progetto e la positiva conclusione dell’iter procedimentale; f) non è intervenuta la violazione dell’art. 6 della legge regionale n. 97/1982, non venendo in rilievo il rilascio di una nuova autorizzazione - posto che con decreto assessoriale n. 465 in data 4 marzo 2014 l’esercizio dell’impianto era stato autorizzato per diciotto anni - e, comunque, non sussistono le condizioni preclusive invocate da controparte.
Si costituiva in giudizio la Petrol NY che, opponendosi all’accoglimento del ricorso, deduceva: a) l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse; b) l’impianto sarebbe stato semplicemente adeguato alla normativa vigente; c) un’ipotetica rinuncia avrebbe dovuto essere formalizzata con un atto sottoscritto dal legale rappresentante di SS e non certo con una CILA; d) l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione a ricorrere atteso che non sussisterebbe in capo al ricorrente una posizione giuridica di interesse legittimo (si tratterebbe al più di un interesse di mero fatto alla chiusura dell’impianto che, non assurge, in relazione alle norme richiamate dal ricorrente, al rango di interesse legittimo); e) il richiamo da parte del ricorrente all’art. 15 del D.A. 1946/2016 sarebbe errato posto che la disposizione normativa sarebbe entrata in vigore, in un momento successivo rispetto a quando il fatto si è compiuto; f) con D.D.S. 20 gennaio 2021 n. 8 del Servizio 7 – Bonifiche dell’Assessorato Energia, sarebbe stata dichiarata con esito positivo la chiusura del procedimento ambientale ID 1970150026; f) in ogni caso, l’art. 18 del DPR. 1269/1971 subordina espressamente la decadenza al presupposto che “l’inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza o da turbare la continuità e regolarità del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti” : si tratterebbe di una valutazione discrezionale rimessa all’amministrazione non sindacabile da un soggetto terzo non portatore di un interesse legittimo; g) si tratterebbe di un intervento di ristrutturazione non comportante un “potenziamento” della capacità complessiva; h) l’impianto è ubicato in sede propria, esterna alla sede stradale e sono previsti spazi per la sosta di autovetture; i) quanto invece alla mancanza del servizio igienico veniva osservato che l’impianto esiste ed è stato autorizzato da oltre mezzo secolo e la disposizione cui fa riferimento controparte non ha efficacia retroattiva, in conformità ai principi generali; l) con riferimento alla dedotta la violazione dell’art. 6 lettera c) della L.R. 6/1982, il quale dispone che non vengano autorizzate modifiche d’impianto nell’ipotesi di “impianto posto in prossimità di incroci, curve o dossi che costituisce pericolo per la circolazione”, veniva osservato che la doglianza, oltre che inammissibile per assenza di una posizione giuridica differenziata presa in considerazione dalla norma invocata, era infondata in ragione della circostanza per cui il progetto ha ricevuto il nulla-osta 186732/2017 della Direzione Urbanistica del Comune di AT, previo parere favorevole della Polizia Municipale e quindi – con insindacabile valutazione di merito – non è stato ritenuto pericoloso per la circolazione; m) con riferimento alla mancata autorizzazione del “nuovo accesso previsto in progetto”, veniva rilevato che era stata definitivamente acquisita l’autorizzazione comunale, che l’impresa non chiede di realizzare alcun nuovo accesso e comunque l’approvazione del progetto da parte del Comune reca comunque in sé l’autorizzazione all’accesso; n) con riferimento alla dedotta illegittimità del parere di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza, veniva osservato che il DLGS.22 gennaio 2004 n. 42 impone agli enti pubblici di “garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza” ed ai privati proprietari di beni culturali di “garantirne la conservazione”, imponendo dei vincoli diretti e indiretti; di contro, nel presente giudizio si discute di un intervento sostanzialmente solo manutentivo su un’area di proprietà privata e non sottoposta ad alcun vincolo storico o artistico, né diretto né indiretto, semplicemente limitrofo ad un bene culturale di proprietà privata. Veniva evidenziato, altresì, che il progetto definitivamente approvato dal Comune di AT non prevede alcun nuovo accesso stradale rispetto alla situazione consacrata dal non impugnato D.A. 16 luglio 2014 n. 1618; o) la Soprintendenza di AT (la quale era ed è peraltro indubbiamente a piena conoscenza dell’esistenza e delle caratteristiche della Palazzina Zuccarello) era chiamata a rilasciare un di compatibilità paesaggistica su un intervento che non comportava alcun potenziamento delle capacità erogative dell’impianto, né alcuna edificazione fuori terra e addirittura nemmeno alcuna modifica dei luoghi, ma solo la loro bonifica e la sostituzione dei serbatoi interrati non più a norma con altri di uguale capacità; il parere non poteva essere negato in relazione all’esistenza delle luci (semplici luci) della villa.
All’udienza del 9 febbraio 2023, le parti insistevano nelle proprie richieste, difese ed eccezioni e rilasciavano delle dichiarazioni in ordine ad alcune affermazioni contenute negli atti difensivi ritenute potenzialmente lesive dell’onorabilità delle parti in causa. A seguito della discussione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Occorre, preliminarmente, scrutinare l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere formulata dal Comune e dalle società contro-interessata.
L'eccezione merita accoglimento.
Nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell'astratto interesse generale, ma presuppone il previo e positivo accertamento della sussistenza delle condizioni dell'azione.
Come è noto, affinché il processo amministrativo volto all'impugnazione di provvedimenti illegittimi possa pervenire ad una decisione di merito è necessario che il ricorrente risulti titolare sia della legittimazione al ricorso, che dell'interesse al ricorso.
Entrambe le condizioni dell'azione sono necessarie, onde evitare che il giudizio amministrativo si trasformi in una sorta di giurisdizione oggettiva, in cui, più che tutelare interessi di parte, si finisca per tutelare l'astratto interesse alla legalità amministrativa.
L'interesse al ricorso consiste nell'utilità pratica (eventualmente anche strumentale) che il soggetto trae dall'annullamento del provvedimento impugnato.
La legittimazione al ricorso consiste, invece, nella titolarità in capo a colui che propone il ricorso di una situazione differenziata e giuridicamente rilevante, che valga a differenziare la sua pretesa da quella del UI de populo .
Si tratta di due condizioni dell'azione autonome e distinte che il giudice è tenuto ad accertare anche d’ufficio (cfr. Adunanza Plenaria n. 22 del 9 dicembre 2021).
Il Collegio procede all’accertamento dei due requisiti in capo alla posizione di parte ricorrente nel presente giudizio.
Con riferimento alla legittimazione al ricorso, mette conto evidenziare che tale condizione presuppone il riconoscimento della esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato (Adunanza Plenaria n. 4 del 7 aprile 2011).
In base a siffatte coordinate ermeneutiche, occorre dunque accertare l’esistenza di una posizione giuridica del ricorrente protetta dall’ordinamento e riferita all’oggetto della funzione svolta dall’amministrazione ( rectius : dalle varie amministrazioni coinvolte nel procedimento) e che va individuata in relazione al bene giuridico tutelato dalle varie norme di cui controparte lamenta la violazione.
Il Collegio osserva che, nella fattispecie, non sussiste in capo al ricorrente alcuna situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento giuridico differenziata e giuridicamente rilevante, che valga a differenziare la sua pretesa da quella del UI de populo , e ciò sia con riferimento alla tutela della corretta circolazione stradale, che con riferimento alla tutela della salute e sicurezza pubblica, e a ben vedere anche con riferimento alla violazione delle disposizioni sulla tutela del bene di pregio architettonico.
Sotto tale profilo il ricorso si appalesa inammissibile posto che il ricorrente è un privato cittadino – proprietario di un immobile sito in un palazzo dichiarato di pregio architettonico - su cui non si appunta una situazione differenziata rispetto alla collettività degli amministrati.
È stato osservato al riguardo (vedi fra tutte Adunanza Plenaria n. 3 del 28 gennaio 2022), che, nell’ambito della situazione dinamica in cui si pone l’esercizio del potere amministrativo, l’interesse, affinché sia meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, deve essere “personale” in quanto deve appuntarsi solo in capo al soggetto che si rappresenta come titolare, e deve essere, altresì, “diretto” , in quanto il suo titolare deve essere in una relazione di immediata inerenza con l’esercizio del potere amministrativo (per essere destinatario dell’atto e/o per avere nei confronti dell’atto una posizione opposta, speculare a quella del destinatario diretto).
Nella fattispecie, deve evidenziarsi che il IA non risulta destinatario diretto dell’esercizio dei poteri amministrativi esercitati dalle diverse Amministrazioni coinvolte (essendovi relazione diretta solo tra queste e la Petrol NY); ne deriva che il rapporto intercorrente tra il deducente e le amministrazioni coinvolte (solo mediato) non risulta idoneo a far sorgere situazioni di interesse legittimo in capo al ricorrente e impedisce, quindi, di configurare sul piano processuale la legittimazione ad agire nei confronti dei provvedimenti avversati.
Sempre l’Adunanza Plenaria nella pronuncia n. 3 del 28 gennaio 2022 ha osservato, in tema di legittimazione attiva degli amministratori e dei soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia all’impugnazione di tale provvedimento che:
“L’interesse legittimo prevede, dunque, l’instaurazione di un rapporto giuridico con la pubblica Amministrazione; un rapporto giuridico che, per di più, non è ipotizzabile come potenziale, ma che si instaura al momento stesso dell’insorgenza della posizione.
Laddove, dunque, gli attributi di “personale” e “diretto” attengono all’interesse legittimo in quanto posizione sostanziale, e consentono di circoscriverne la titolarità, l’ulteriore attributo di “attuale”, attiene alla proiezione processuale della posizione sostanziale, alla emersione della esigenza di tutela per effetto di un atto concreto e sincronicamente appezzabile di esercizio di potere, che renda dunque necessaria l’azione in giudizio, onde ottenere tutela, e quindi “utile”, a tali fini, la pronuncia del giudice.
È tale posizione giuridica, nei sensi sopra descritti, che legittima al ricorso avverso l’atto amministrativo lesivo, se ed in quanto, attraverso l’annullamento dell’atto, si conserva o consegue (o si può conseguire, anche attraverso il riesercizio del potere amministrativo) quella utilità di cui si è, o si ritiene di dovere diventare, o si intende diventare, “titolare”.
Al contrario, laddove non è individuabile tale posizione, ma purtuttavia sono enucleabili generiche posizioni di interesse (anche derivanti da rapporti, quale che ne sia la fonte, intercorrenti tra soggetto in relazione con il potere amministrativo ed ulteriori soggetti), queste ultime – che ben possono ricevere indirettamente e/o di riflesso, un “pregiudizio”- legittimano i loro titolari a spiegare intervento in giudizio, ma non già ad impugnare autonomamente il provvedimento lesivo della sfera giuridica del soggetto con il quale intrattengono a diverso titolo rapporti giuridici” .
Sempre con riferimento alla tematica della legittimazione a ricorrere mette conto richiamare anche l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021 nella quale si rimarca che anche laddove si ritenesse sussistente la legittimazione al ricorso per la sola vicinitas , questa non è sufficiente da sola a rendere ammissibile il ricorso di un soggetto avverso il titolo edilizio rilasciato per un’area nei confronti della quale egli vanta un rapporto di stabile collegamento, dovendosi, altresì, verificare se esiste un vantaggio concreto ed attuale che il ricorrente potrebbe effettivamente trarre dalla caducazione del titolo edilizio contestato, interesse che va valutato non genericamente, ma tenuto conto delle specifiche censure articolate in atti, come precisate e comprovate nel corso del processo, in modo da evitare il compimento di attività giurisdizionali inutili, in contrasto con l’interesse pubblico all’efficienza ed efficacia del processo ex artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 47 Carta UE (tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez, I, 20 maggio 2022 n. 3465).
Nel caso in esame, applicandosi i principi esposti dall’Adunanza Plenaria, anche volendo affermarsi l’esistenza in capo al IA della legittimazione a ricorrere in ragione della c.d. “vicinitas” , essendo parte ricorrente proprietaria di un immobile sito nel Palazzo Zuccarello, tuttavia non si ravvisa ad avviso del Collegio, l’ulteriore elemento della concreta lesione derivante dagli atti impugnati, evitabile attraverso la caducazione degli stessi (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1011 del 2020).
Invero, nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, il IA si è limitato a richiamare, a dimostrazione del proprio interesse ad agire, il fatto di essere proprietario di un immobile sito in un palazzo dichiarato di pregio, ma tale aspetto che attiene astrattamente alla legittimazione a ricorrere, non dimostra in sé l’esistenza anche dell’interesse ad agire, da intendersi quale utilità concreta che il IA trarrebbe dalla caducazione dei titoli impugnato, elemento anch’esso necessario come visto ai fini dell’ammissibilità del ricorso.
E invero – ad avviso del Collegio - non verrebbe compromesso il pregio architettonico storico del Palazzo Zuccarello, posto che il distributore non è inserito dentro la struttura edilizia.
Dagli atti difensivi di parte ricorrente, emerge, inoltre, che il ripristino del distributore comporterebbe problematiche in ordine alla corretta viabilità sia delle persone che delle autovetture, nonché alla salute e sicurezza pubblica.
Tuttavia, ad avviso del Collegio, il danno prospettato dal IA a dimostrazione del presupposto in discussione, non appare - a ben vedere - riconducibile al ripristino del distributore posto che quest’ultimo non può compromettere la viabilità in misura maggiore di una semplice strada aperta al pubblico e neanche la salute, per via delle esalazioni, in considerazione che le autovetture per obbligo di legge, quando si effettua il rifornimento del carburante, devono essere spente, né tantomeno verrebbe compromessa la sicurezza della collettività limitrofa posto che non sarebbe provata una particolare pericolosità e ciò in ragione del rispetto delle norme in materia di sicurezza antincendi.
Peraltro, se è vero, come sostiene il IA, che per l’Adunanza Plenaria citata, la verifica dell’interesse a ricorrere va effettuata prescindendo dall’accertamento effettivo della lesione che il ricorrente afferma di aver subito, stante tuttavia la ratio del ragionamento posto dal Consiglio di Stato a fondamento della propria conclusione, e cioè la necessità di evitare il compimento di attività giurisdizionali inutili, va del pari ritenuto che il pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente deve essere dotato di un sufficiente grado di attualità e potersi causalmente ricondurre in via diretta, e non solo indirettamente, al titolo autorizzatorio e al relativo manufatto, attraverso un giudizio probabilistico basato su elementi oggettivi, effettuato tenendo anche conto delle specifiche allegazioni e doglianze articolate in ricorso.
Nel caso in esame, quindi, ad avviso del Collegio, avendo parte ricorrente allegato un pregiudizio non riconducibile direttamente, con un sufficiente grado di probabilità, al ripristino e/o continuazione della concessione dell’attività di distribuzione ed erogazione di carburanti, né avendo articolato specifiche censure sostanziali, dirette ed effettive sull’illegittimità del distributore, in forza dei principi sopra esposti, l’interesse ad agire, quale ulteriore presupposto dell’azione impugnatoria, non può dirsi dimostrato e pertanto il ricorso, anche sotto tale profilo risulta inammissibile.
Per quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza delle condizioni dell’azione e, in particolare, sia della legittimazione a ricorrere che dell’interesse ad agire nei termini sopra esposti.
Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità, anche in fatto, della specifica questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Salvatore Accolla, Referendario
Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO