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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2201/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2201/2024 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Controparte_1
e nato a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. MASCIOLI GIOVANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/10/2024, e Controparte_1 CP_2
esponevano di essere genitori di nato il 18
[...] Persona_1
gennaio 2024 a Teramo, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 28/01/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al nuovo accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, depositato in data 22/01/2025.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti CP_1
e , provvede come segue:
[...] CP_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni concordate e confermate:
1) il figlio nato il [...] a [...]à Persona_1
pagina 2 di 3 affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa sita in
Montesilvano, al Corso Umberto I, n. 316;
2) il signor delega la signora ad assumere in piena CP_2 Controparte_1
autonomia le decisioni di interesse per il figlio relative alla scelta dell'asilo nido, della scuola materna, dell'istruzione in genere, delle attività ludico-sportive e della residenza, richiamando per il resto la disciplina di cui all'art. 337 ter c.c.;
3) quanto alla frequentazione del genitore non collocatario, in considerazione della tenera età del bambino, i genitori concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il sabato o la domenica dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e il giovedì dalle ore
17:00 alle ore 19:00;
4) il signor verserà alla signora quale contributo per CP_2 Controparte_1 il mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 250,00 mediante Per_1
bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, da effettuarsi entro il giorno 5 del mese di riferimento, a decorrere dal mese di ottobre 2024. Detto assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di ottobre
2025. Il padre si farà inoltre carico del rimborso del 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale di Pescara.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03.02.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2201/2024 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Controparte_1
e nato a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. MASCIOLI GIOVANNA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/10/2024, e Controparte_1 CP_2
esponevano di essere genitori di nato il 18
[...] Persona_1
gennaio 2024 a Teramo, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 28/01/2025 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al nuovo accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, depositato in data 22/01/2025.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti CP_1
e , provvede come segue:
[...] CP_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni concordate e confermate:
1) il figlio nato il [...] a [...]à Persona_1
pagina 2 di 3 affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa sita in
Montesilvano, al Corso Umberto I, n. 316;
2) il signor delega la signora ad assumere in piena CP_2 Controparte_1
autonomia le decisioni di interesse per il figlio relative alla scelta dell'asilo nido, della scuola materna, dell'istruzione in genere, delle attività ludico-sportive e della residenza, richiamando per il resto la disciplina di cui all'art. 337 ter c.c.;
3) quanto alla frequentazione del genitore non collocatario, in considerazione della tenera età del bambino, i genitori concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il sabato o la domenica dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e il giovedì dalle ore
17:00 alle ore 19:00;
4) il signor verserà alla signora quale contributo per CP_2 Controparte_1 il mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 250,00 mediante Per_1
bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, da effettuarsi entro il giorno 5 del mese di riferimento, a decorrere dal mese di ottobre 2024. Detto assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di ottobre
2025. Il padre si farà inoltre carico del rimborso del 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo adottato dal Tribunale di Pescara.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03.02.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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