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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2554/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2554 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, vertente tra:
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Dominidiato (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Vicenza, Via Cairoli n. 71, giusta procura allegata telematicamente al ricorso
- ricorrente- contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Maria Arena (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Contrà delle C.F._5
Barche n. 33, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti -
e CP_3 CP_4
-terzi chiamati, contumaci-
OGGETTO: azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14 maggio 2025 parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi al proprio ricorso introduttivo:
“Nel Merito
1) Procedersi al regolamento giudiziale dei confini ex art. 950 c.c. tra la corte di proprietà dell'attrice
e quella dei convenuti, rispettivamente individuate con i mappali n. 863 sub 16 e n. 863 sub 21, Fg. 10 del Catasto Fabbricati del Comune di TO (VI), con ogni conseguente effetto di legge.
2) Ordinare ai convenuti di rilasciare la porzione del fondo di proprietà dell'attrice che, a seguito del regolamento dei confini, risulterà essere attualmente occupata, rimuovendo la recinzione ed ogni altro termine, manufatto ed opera posti oltre il confine col fondo attoreo.
pagina 1 di 18 3) Accertata la mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione obbligatoria, condannarli al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 12 bis D.lgs n. 28/2010 nonché ex art.
96 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso, spese e compenso del giudizio interamente rifusi, compresi quelli della mediazione ex
D.lgs n. 28/2010”.
Alla medesima udienza la parte convenuta precisava le conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate in data 5.5.2025:
“Nel merito
- Rigettare tutte le domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte nella narrativa della comparsa di costituzione dd.ta 08.09.2023 e conseguentemente accertare che la linea di confine tra il mappale n. 863 sub 21 (Andreella-Milani) ed il mappale n. 863 sub 16 ( è rappresentata dalla recinzione con rete metallica e stanti in ferro materializzata in Pt_1
loco;
- nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della richiesta avversaria, individuare la corretta linea di confine tra i mappali n. 863 sub 20 di proprietà n. 863 sub 21 di proprietà Pt_1
e n. 863 sub 17 di proprietà con ogni conseguente Controparte_5 Controparte_6 decisione in ordine all'opportunità o meno dello spostamento delle recinzioni sulla scorta dei rilievi del CTU e per ragioni di economia processuale.
In ogni caso
Con competenze, spese oltre rimborso forfettario, IVA e CPA integralmente rifusi.
In via istruttoria
Si insiste:
A) per l'ammissione della prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che i SIg.ri e sono proprietari in forza dell'atto di Controparte_1 Controparte_2
compravendita in data 11.10.2006 per mano del notaio dott. rep. n.22.622 – racc. Persona_1
n.10.706 dell'immobile sito in TO (VI), Via Scamozzi n.50 catastalmente censito al N.C.E.U. del predetto Comune Foglio 10, mappale n. 863 sub 21 come da atto che Le si rammostra (sub doc.1)?
2) Vero che la linea il confine tra le proprietà delle odierne parti in causa (mappale n. 863 sub 21 e mappale n. 863 sub 16) è materializzata in loco dalla recinzione costituita da rete metallica con stanti in ferro realizzata dal costruttore, ditta Artedil Immobiliare Srl nell'estate del 2006 come da servizio fotografico che Le si rammostra (sub doc.5)?
3) Vero che la recinzione di cui al capitolo che precede è stata ubicata nella medesima posizione ove si trova oggi, come da documentazione fotografica che Le si rammostra (sub doc.5)?
pagina 2 di 18 4) Vero che successivamente all'instaurazione della mediazione (agosto 2022) le odierne parti in causa hanno tentato di addivenire ad una conciliazione alla presenza del geom. , già CP_7
Direttore dei Lavori del compendio immobiliare sito in TO (VI), Via Scamozzi n.50?
5) Vero che i mappali di proprietà delle odierne parti in causa (mappale n. 863 sub 21 Parte_2
e mappale n. 863 sub. 16 ) confinano anche con il mappale n. 863 sub 17 di
[...] Persona_2
proprietà dei SIg.ri e come da visura che Le si rammostra (sub doc.3)? CP_3 CP_4
6) Vero che i SIg.ri e , sin dall'acquisto (anno 2006) si sono Controparte_1 Controparte_2
sempre comportati come proprietari del mappale n. 863 sub 21 per la sua intera estensione, esercitando il proprio diritto e disponendo del bene come se fosse proprio fino alla recinzione costituita da rete metallica con stanti in ferro edificata dal costruttore nell'estate del 2006?
7) Vero che i SIg.ri e , sin dall'ottobre del 2006, epoca Controparte_1 Controparte_2 dell'acquisto del mappale n. 863 sub 21, hanno utilizzato l'intera superficie fino alla recinzione costituita da rete metallica con stanti in ferro, senza contestazioni di sorta da parte di terzi sino all'estate del 2022?
8) Vero che il Regolamento del prevede che i divisori / recinzioni fra i giardini Controparte_8
di proprietà dei condomini possano avere un'altezza massino di m 1,50?
Si indicano a testi con riserva d'altri i SInori di TO (VI), di Testimone_1 Testimone_2
TO (VI), di IL NA (PD), di RO (VI) ed Testimone_3 Tes_4 Tes_5
di Vicenza – loc. Campedello, geom. di TO (VI), rag. di
[...] CP_7 Persona_3
Vicenza e Amministratore rag. con studio in Vicenza. Controparte_9
B) per la comparizione dei resistenti e per l'interrogatorio libero Controparte_1 Controparte_2
ex art.117 c.p.c. sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione dd.ta 08.09.2023;
C) per essere autorizzati alla produzione in giudizio di file video su supporto digitale a comprova dello stato di fatto e delle arbitrarie condotte della SI.ra . Pt_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 12.5.2023 agiva nei confronti Parte_1
di e deducendo: Controparte_1 Controparte_2
- di essere proprietaria, per la quota di 12/18, dell'immobile adibito a residenza personale sito in TO
(VI), Via Scamozzi n. 50, catastalmente censito al C.F. del medesimo Comune al Foglio 10 col mappale n. 863 sub 16;
- che il predetto immobile faceva parte di un condominio, denominato , Controparte_8 costituito da più unità affiancate l'una all'altra, con ingresso da via Scamozzi e corte esclusiva adibita a uso giardino;
pagina 3 di 18 - che la propria corte confinava, lungo tutto il versante nord ed est, con quella pertinenziale all'immobile di proprietà dei resistenti e catastalmente censito al Controparte_1 Controparte_2
Foglio 10 col mappale n. 863 sub 21;
- che, nel tempo, i rapporti di vicinato con gli odierni resistenti si erano inaspriti, determinando forti litigi cui seguivano gli interventi dei rispettivi legali;
- che tra i principali motivi di discussione con i resistenti vi era la rete di confine posta tra le predette corti esclusive, contestata sia per l'altezza, sia per l'apposizione di un telo oscurante, sia per la sua esatta collocazione a terra: il confine materializzato dalla rete, infatti, risultava diverso rispetto a quello individuato nelle planimetrie catastali;
- che i convenuti avevano sempre agito come se la recinzione dovesse considerarsi comune a entrambi i fondi, ponendo a ridosso della stessa una grata in ferro con relativo telo oscurante e installando anche sul loro lato un telo oscurante, così di fatto rendendo difficoltoso il ricircolo dell'aria;
- che i coniugi e si erano altresì costantemente opposti alla richiesta di ridurre a un CP_1 CP_2
metro l'altezza della predetta recinzione, attualmente superiore al metro e mezzo, come del resto previsto sia dal progettista del Condominio, geom. Renzo Ceron, sia dal Regolamento Edilizio del
Comune di TO;
- che, sia al fine di tentare una composizione bonaria delle vertenze, sia al fine di individuare consensualmente la linea di confine tra le due corti, nell'agosto del 2022 aveva invitato i coniugi e a prendere parte a una procedura di mediazione avanti all'organismo Resolutia di CP_1 CP_2
Vicenza, cui tuttavia gli odierni resistenti non avevano aderito.
La ricorrente chiedeva, pertanto, che l'ingiustificata mancata partecipazione dei resistenti alla procedura di mediazione venisse considerata ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis del D.lgs. n.
28/2010, con conseguente condanna degli stessi al pagamento a favore della ricorrente di una somma equitativamente determinata, in misura comunque non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del relativo procedimento.
chiedeva altresì che i resistenti venissero condannati per lite temeraria ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c., in quanto il comportamento dagli stessi serbato integrava gli estremi, se non del dolo, quanto meno della colpa gravissima.
La ricorrente concludeva chiedendo, nel merito, di procedersi al regolamento giudiziale dei confini ex art. 950 c.c. tra la propria corte e quella di proprietà dei resistenti. Chiedeva, inoltre, che venisse ordinato ai convenuti il rilascio della porzione del fondo di proprietà della ricorrente che, a seguito del regolamento dei confini, dovesse risultare occupata, con conseguente rimozione della recinzione e di ogni altro termine, manufatto e opera posti oltre l'accertato confine.
pagina 4 di 18 Con decreto datato 17.5.2023 lo crivente Magistrato fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 19.9.2023. Si costituivano e con comparsa di risposta Controparte_1 Controparte_2
tempestivamente depositata in data 8.9.2023, deducendo:
- di essere proprietari, in forza dell'atto di compravendita stipulato in data 11.10.2006, Notaio dott.
, Rep. n. 22.622, dell'immobile sito in TO (VI), Via Scamozzi n. 50 catastalmente Persona_1
censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 10 con il mappale n. 863 sub 21, sub 1, sub 14 e sub 15;
- che in base al citato atto notarile la compravendita era stata conclusa “nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili che ne formano oggetto si trovano, con tutti gli annessi e connessi, dipendenze, pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, così come dalla parte venditrice si possiede e si ha diritto di possedere”, allegando unicamente la planimetria del fabbricato, non anche quella relativa alla delimitazione dello spazio esterno;
- che i confini tra gli immobili erano stati materializzati dal costruttore, ditta Artedil Immobiliare S.r.l. in persona di , mediante apposizione della recinzione prima dell'acquisto CP_10 dell'immobile da parte degli odierni resistenti, i quali avevano quindi sempre posseduto l'area nello stato di fatto attuale;
- che la ricorrente, sostenendo di essere proprietaria della recinzione, aveva assunto dei comportamenti intimidatori nei loro confronti, inducendoli a sporgere denuncia-querela per le gravi minacce e aggressioni ricevute;
- di aver inutilmente tentato, dopo l'instaurazione della mediazione, di addivenire a una conciliazione anche alla presenza del geom. , già Direttore dei Lavori del compendio immobiliare;
CP_7
- che il contraddittorio doveva essere esteso anche nei confronti di e , CP_3 CP_4
proprietari del mappale n. 863 sub 17, confinante con gli immobili di proprietà della ricorrente e dei resistenti: ed invero, qualora si fosse accertato che la linea di confine tra il mappale n. 863 sub 21 e n.
863 sub 16 era quella indicata nell'elaborato planimetrico prodotto dalla ricorrente, si sarebbe per l'effetto modificata anche la linea di confine con il mappale appartenente ai terzi chiamati in causa;
-che il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. era inammissibile, trattandosi di rito incompatibile con l'attività istruttoria richiesta dall'azione di regolamento dei confini ex art. 950 c.c.;
- che il contraddittorio andava inoltre integrato nei confronti degli altri comproprietari del mappale n.
863 sub 16, posto che alla domanda di regolamento dei confini proposta dalla ricorrente, comproprietaria dell'immobile, si accompagnava la domanda di rilascio della porzione di terreno usurpata.
pagina 5 di 18 -che, in ogni caso, difettavano i presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 950 c.c., non potendosi ravvisare alcuna incertezza in merito alla esatta collocazione della linea di confine: ed infatti, da sempre la recinzione, apposta dal costruttore prima dell'acquisto dell'immobile da parte degli odierni resistenti, avvenuto nell'ottobre 2006, aveva segnato il confine tra il mappale n. 863 sub 16 e il mappale n. 863 sub 21;
- che lo stato dei luoghi era rimasto invariato rispetto a quello rinvenuto al momento dell'acquisto dell'immobile da parte dall'odierna ricorrente, la quale nulla aveva eccepito in merito all'esatta collocazione dei confini.
- che il telo oscurante contestato dalla ricorrente era in realtà una rete ombreggiante di colore verde, ivi collocata al fine di tutelare la propria privacy dalle indebite intromissioni della;
Pt_1
- che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'altezza della recinzione rispettava sia il
Regolamento Condominiale, sia il Regolamento Edilizio del Comune di TO;
- che la mancata partecipazione alla mediazione rinveniva la propria giustificazione nel fatto che i resistenti non ritenevano sussistente alcuna incertezza in ordine alla esatta collocazione della linea di confine tra le rispettive proprietà;
- che sin dall'acquisto dell'immobile nel 2006 si erano sempre comportati come proprietari del mappale n. 863 sub 21 nella sua intera estensione, esercitando il loro diritto e disponendo del bene a proprio piacimento, in conformità a quanto previsto con l'atto di compravendita dell'11.10.2006;
- che l'iniziativa giudiziale della ricorrente rappresentava un vero e proprio atto emulativo determinato dal rancore serbato nei confronti dei confinanti, motivo per il quale la doveva essere Pt_1 condannata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I resistenti concludevano chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito con prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario e, in via preliminare di merito, l'autorizzazione alla chiamata in causa di e e l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei CP_3 CP_4
comproprietari del mappale n. 863 sub 16. Chiedevano, nel merito, il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, ovvero, in caso di accertamento della fondatezza delle domande avversarie, che le stesse venissero rigettate per l'intervenuto acquisto in buona fede, da parte dei resistenti, della porzione di terreno ricompresa nell'immobile censito al C.T. del Comune di TO al
Foglio 10 col mappale n. 863 sub 21 e delimitata dalla recinzione metallica con stanti in ferro posta dal
2006 a confine tra le due proprietà. Chiedevano, inoltre, che in caso di accertamento della fondatezza della richiesta avversaria, venisse individuata la corretta linea di confine tra il mappale n. 863 sub 21 e il mappale n. 863 sub 17 di proprietà dei terzi chiamati. Chiedevano, infine, la condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
pagina 6 di 18 Con provvedimento dell'11.9.2023, letta l'istanza di chiamata in causa dei terzi e , CP_3 CP_4
il Giudice differiva la prima udienza al 19.12.2023, al fine di consentirne la chiamata e costituzione nel rispetto dei termini di legge. A detta udienza, non essendosi costituiti né essendo comparsi i terzi chiamati, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa trattenuta in riserva.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice, non ritenendo sussistenti i presupposti per la conversione del rito, concedeva i termini ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c. - di cui si valevano entrambe le parti - e rinviava per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 13.2.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Rigettate le istanze di prova orale, veniva quindi disposta CTU, nominandosi come Consulente il
Geom. , cui veniva formulato il seguente quesito: “Letti gli atti di causa, esaminati i Persona_4
documenti prodotti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (se necessario, anche accedendo a pubblici uffici per il reperimento della documentazione strettamente necessaria all'incarico): 1) Descriva lo stato dei luoghi (siti in
TO - Vi), dandone rappresentazione grafica e fotografica;
2) accerti dove corra il confine in contestazione tra gli immobili di proprietà/comproprietà della ricorrente e gli immobili di proprietà dei convenuti e dei terzi chiamati verificando in particolare i titoli originari, in particolare gli atti di frazionamento di rilievo e facendo riferimento, quale extrema ratio, alle mappe catastali;
3) una volta accertati i confini, proceda ad individuare i punti ove possono essere apposti i termini tra i fondi contigui;
4) accerti, all'esito del predetto accertamento, se i convenuti o terzi chiamati occupino parte della proprietà/comproprietà della ricorrente, in particolare tramite la rete menzionata dalle parti nei relativi scritti, predisponendo apposita planimetria da cui risulti la misura esatta del suolo eventualmente occupato;
5) tenti la conciliazione delle parti”.
Svolte le operazioni peritali, il CTU depositava la relazione in data 11.7.2024. All'udienza del
15.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.5.2025, con termine per note conclusive, depositate da ricorrente e convenuti. A detta udienza le parti rassegnavano le conclusioni suesposte e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Prima di delibare nel merito dei fatti controversi, è opportuno esaminare alcune questioni preliminari sollevate dai convenuti nel proprio atto introduttivo (integrità del contraddittorio, carenza dei presupposti per l'azione ex art. 950 c.c.).
2.1. Risulta opportuno, pertanto, effettuare delle brevi premesse in ordine all'azione de qua.
pagina 7 di 18 L'azione di regolamento dei confini ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà e volta a eliminare un'incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
L'incertezza in merito all'esatta collocazione della linea di confine, presupposto dell'azione, può essere sia oggettiva, esaurendosi in un possesso promiscuo determinato dall'assenza di delimitazione in fatto tra i due fondi, sia soggettiva, laddove il confine tra i fondi risulti ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo.
Con l'azione di accertamento dei confini le parti non pongono in discussione i relativi titoli di proprietà
- in ciò distinguendosi dall'azione di rivendicazione, parimenti avente natura petitoria, la quale presuppone invece una contestazione sul titolo di proprietario -, ma, dandoli pienamente per validi, chiedono di eliminare incertezze e contestazioni in merito all'esatta ubicazione della linea di confine tra fondi confinanti (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 4703 del 27.5.1997).
2.2. Nella comparsa di costituzione e risposta i resistenti, dato atto che la ricorrente non è piena proprietaria dell'immobile sito in TO (VI), Via Scamozzi n. 48, hanno chiesto che venisse ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari del mappale n. 863 sub 16 (cfr. pagine 5 e 16 della comparsa di risposta).
Sul punto, è principio consolidato che nell'azione di regolamento di confini non ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario qualora i fondi confinanti appartengano a più proprietari, essendo ciascun comproprietario legittimato ad agire e resistere senza l'intervento in giudizio degli altri (cfr. Cass. Sez.
II, ord. n. 11770 del 6/5/2019).
Qualora poi alla domanda di regolamento di confini - che è strutturalmente diretta a ottenere una sentenza dichiarativa - si accompagni la richiesta di rilascio e/o di riduzione in pristino della zona che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini, ferma restando la non necessità del litisconsorzio dal lato attivo, dal lato passivo il contraddittorio deve essere esteso ed eventualmente integrato nei confronti di tutti coloro che sulla zona in questione o sulle opere e manufatti su di essa inesistenti vantino diritti reali, stante l'inscindibilità e indivisibilità dell'obbligazione dedotta in giudizio (cfr. in tal senso la menzionata Cass. Sez. II, ord. n. 11770 del
6/5/2019; Cass. Sez. II, sent. n. 8689 del 26/6/2000; Cass. Sez. II, sent. n. 12558 del 27/8/2002).
Quanto alla domanda di rilascio, un certo orientamento ritiene che nell'azione di regolamento dei confini possa ritenersi implicitamente ricompresa anche la domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte;
ciò a meno che non sia stata invocata la sola emissione di pronuncia dichiarativa circa l'individuazione del confine dichiarativa circa l'individuazione del confine:
pagina 8 di 18 cfr. in tal senso, Cass. Sez. II, sent. n. 8693 del 28/3/2019 e anche Cass. Sez. II, sent. n. 4288 del
22/2/2011.
Nel caso di specie , comproprietaria per la quota di 12/18 del mappale n. 863 sub 16, ha Parte_1
convenuto in giudizio e comproprietari del mappale 863 sub 21, Controparte_1 Controparte_2 chiedendo, oltre all'accertamento dei confini tra i rispettivi mappali, anche il rilascio della porzione del fondo di sua proprietà eventualmente occupata dai resistenti.
Dal lato passivo contraddittorio è integro, non essendo contestato che i convenuti siano gli unici proprietari del mappale n. 863 sub 21 (cfr. doc.4 di parte convenuta) ed essendo stati chiamati in causa anche gli , proprietari di ulteriore terreno limitrofo, verso cui, tuttavia, la ricorrente non ha CP_4
specificamente svolto domanda di rilascio, a seguito della chiamata (e che non può neanche essere considerata implicitamente proposta, giacché la ricorrente non aveva proposto la domanda ex art. 950
c.c. verso detti soggetti).
Dal canto loro, i convenuti non hanno chiesto la riconsegna dell'eventuale porzione di terreno di propria proprietà di cui, per effetto dell'accertamento dei confini, la ricorrente (e gli altri comproprietari della particella n. 863 sub. 16) risulti nella disponibilità, ma hanno articolato la seguente domanda “nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della richiesta avversaria, individuare la corretta linea di confine tra i mappali n. 863 sub 20 di proprietà n. 863 sub 21 Pt_1
di proprietà e n. 863 sub 17 di proprietà con ogni Controparte_5 Controparte_6 conseguente decisione in ordine all'opportunità o meno dello spostamento delle recinzioni sulla scorta dei rilievi del CTU e per ragioni di economia processuale.”.
I convenuti non hanno chiesto il rilascio del terreno eventualmente occupato dall'attrice o dagli altri proprietari del map. sub. 16 (o dagli Oralu, quanto al distinto mappale), limitandosi a far riferimento generico alla “conseguente decisione” circa l'”opportunità o meno dello spostamento delle recinzioni” per “ragioni di opportunità processuale”. In tal senso, non avendo i convenuti articolato istanza di chiamata di terzo degli altri comproprietari del mapp. sub. 16 (come logicamente avrebbero dovuto fare, se avessero inteso richiedere la riconsegna dell'eventuale terreno occupato per effetto della recinzione), detta domanda svolta in via subordinata dai convenuti può essere intesa al più come diretta ad ottenere il mero accertamento dei confini tra il m.n. 16, dei convenuti e dei terzi chiamati.
Non avendo i convenuti chiesto il rilascio del terreno di cui la ricorrente è comproprietaria né avendo articolato altre domande, fuorché quella relativa alla regolamentazione dei confini, aventi ad oggetti i beni di cui la è comproprietaria (cfr. in particolare chiarimenti resi dalla difesa della convenuta Pt_1 all'udienza del 19.12.2023 in merito alla portata delle proprie difese), sotto tale profilo il contraddittorio deve ritenersi integro, in ragione dei principi su richiamati.
pagina 9 di 18 Deve infine rilevarsi, in merito alla qualificazione della domanda proposta dai resistenti a pagina 16 della comparsa di risposta - formulata nei seguenti termini: “nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della richiesta avversaria, respingersi, in ogni caso, le domande avversarie stante
l'accertamento dell'acquisto, da parte dei SIg.ri e , in buona fede Controparte_1 Controparte_2 della porzione di terreno già ricompresa all'interno del mappale censito al catasto terreni, Comune di
TO, Foglio 10, mappale n. 863 sub 21 e delimitata dalla recinzione metallica con stanti in ferro posta, a far data dal 2006, a confine tra le due proprietà” -, che a fronte della richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice alla prima udienza del 19.12.2023 il patrocinio di parte convenuta chiariva non trattarsi di domanda riconvenzionale di usucapione/diritta a conseguire la titolarità di beni della ricorrente, non sussistendone i presupposti. Anche sotto tale profilo il contraddittorio è dunque integro.
2.3. Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi ammissibile, sussistendo l'incertezza, presupposto per l'esperimento dell'azione ex art. 950 c.c.: si è detto, infatti, che le parti divergono nell'individuare l'esatta ubicazione della linea di confine tra il mappale 863 sub 16 (anche di proprietà
) e il mappale 863 sub 21 (di proprietà , nel senso che i convenuti ritengono Pt_1 Controparte_5
che essi vadano fatti coincidere con la rete materialmente posta lungo il confine, conclusione contestata dalla ricorrente.
3. Tanto premesso, si può procedere ad esaminare nel merito le contrapposte domande svolte ex art. 950 c.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 950 c.c. riconosce al Giudice poteri più ampi rispetto a quelli inerenti alle controversie di rivendica, concedendogli ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria di importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle risultanze delle mappe catastali (cfr. tra le varie Cass. Sez. II, ord. n. 10063 del 25.4.2018). Ancora, l'onere di indicare gli elementi utili a ricostruire il confine grava su entrambe le parti, non essendo applicabile il principio
“actore non probante reus absolvitur”.
Sebbene il legislatore non abbia stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili, la giurisprudenza ritiene che abbiano rilievo fondamentale e preliminare i titoli di acquisto e le planimetrie ivi allegate ovvero i frazionamenti allegati agli atti di divisione, se richiamati dalle parti: in particolare, si è osservato che “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti.” (Cass. Sez. VI, ord. n. 12327 del 23.6.2020). Rilievo fondamentale è dato in particolare pagina 10 di 18 (laddove esistente) all'atto con cui i terreni - se originariamente di proprietà di un solo soggetto -furono divisi e al confine ivi indicato (eventualmente anche attraverso un richiamo a planimetrie o tipi di frazionamento).
3.1. Nel caso di specie, parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha prodotto il solo atto di compravendita stipulato in data 18.9.2006, Notaio dott. , Rep. n. 38.440 ove, nel Persona_5
descrivere i beni oggetto della compravendita, si fa esplicito riferimento all'elaborato planimetrico e alle planimetrie catastali allegate all'atto. La planimetria catastale, in cui risulta graficamente individuata la corte di proprietà esclusiva, è stata depositata dalla ricorrente con la prima memoria ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. (cfr. pagina 2 doc. 1 e doc. 15 di parte ricorrente).
Parte convenuta ha invece prodotto l'atto di compravendita datato 11.10.2006, Notaio dott.
[...]
Rep. n. 22.622, ove all'art. 1, nel descrivere i beni oggetto di compravendita, si fa Per_1
genericamente riferimento a un'area di corte esclusiva pertinenziale (cfr. doc.1 parte resistente) nonché alla variazione catastale registrata all'U.T.E. di Vicenza in data 2.8.2006 al n. 36596.1/2006 Prot. n.
VI0165340, senza tuttavia allegarle.
Non è condivisibile la prospettazione dei convenuti per cui i confini dovrebbero ritenersi coincidenti con la recinzione/rete posta dal costruttore (Artedil, originario proprietario di entrambi i beni, cfr. atti di vendita): in entrambi gli atti di acquisto i confini non vengono indicati facendo riferimento a detto manufatto.
L'accertamento dei confini controversi, pertanto, è stato demandato al CTU incaricato, Geom. Per_4
[...]
Nella sua relazione il CTU riferisce: “Verificato che nei titoli di provenienza non sono (e non potevano per l'inesistenza) allegati tipi di frazionamento al Catasto Terreni che permettano l'identificazione delle dividenti, che nell'atto di provenienza di parte attrice è specificatamente fatto riferimento, con allegazione, alle planimetrie catastali, mentre nell'atto di provenienza di parte convenuta non sono allegate le planimetrie ma vi è il riferimento alla denuncia di variazione al Catasto Fabbricati e la descrizione dei confini è comunque coerente con la situazione al catasto fabbricati (anche se diversamente non poteva esserlo in quanto trattasi solo di diversa configurazione dei limiti) si ritiene che l'unico ausilio possibile sia proprio il riferimento alle planimetrie catastali delle Unità
Immobiliari ove le corti di proprietà esclusiva sono graficamente individuate” (cfr. pagina 16 della relazione).
Il Consulente ha quindi effettuato una sovrapposizione tra lo stato attuale e la situazione catastale risultante dalle planimetrie depositate presso l'Agenzia Entrate Territorio di Vicenza.
pagina 11 di 18 A pagina 18 della perizia il CTU riproduce l'immagine che segue, raffigurante la sovrapposizione tra il rilievo effettuato (in colore rosso) e l'elaborato planimetrico (cfr. pagina 18 della perizia).
A pagina 19 della perizia il Consulente ha poi riprodotto l'immagine relativa all'individuazione dei confini catastali - indicati con la linea tratteggiata di colore fucsia - tra le corti esclusive delle odierne parti in causa, immagine che si riporta di seguito per una migliore comprensione:
pagina 12 di 18 Seguono le immagini elaborate dal Consulente sovrapponendo i rilievi effettuati con le schede catastali dei mappali nn. 16, 17 e 21 (cfr. pagine 20, 21 e 22 della perizia):
- sovrapposizione rilievo con scheda catastale del sub 16
- sovrapposizione rilievo con scheda catastale del sub 21
pagina 13 di 18 - sovrapposizione rilievo con scheda catastale del sub 17
pagina 14 di 18 A fronte dei rilievi effettuati, il CTU ha quindi potuto accertare che:
“
1- il confine dividente il sub 16 dal sub 17 corre a circa 90 cm dalla recinzione esistente verso
l'interno dell'area ora utilizzata dal sub 17 perpendicolarmente all'edifico per circa cm 455;
2- il confine dividente il sub 21 dal sub 17 corre in continuità con la linea di cui al punto 1 per circa cm 895 fino alla recinzione esterna che confina con Via Ca' Nova;
3- il confine dividente il sub 21 dal sub 16 corre perpendicolarmente dal limite della dividente di cui al punto 1 per circa cm 755, da qui, ancora perpendicolarmente (verso l'edificio) per circa cm 720 e da cui inclinandosi leggermente si raccorda all'angolo dell'edificio con una linea di circa cm 225”.
Alla luce di tale ricostruzione, il CTU ha pertanto rilevato i seguenti sconfinamenti:
- il mappale n. 863 sub 21 occupa la superficie di circa mq 4 del mappale n. 863 sub 16;
- il mappale n. 863 sub 16 occupa la superficie di circa mq 4.10 del mappale n. 863 sub 21;
- il mappale n. 863 sub 17 occupa la superficie di circa mq 4.10 del mappale n. 863 sub 16, nonché la superficie di circa mq 5.45 del mappale n. 863 sub 21; per essere più precisi non è tanto il mappale ad occupare l'altro, ma, per effetto della posizione della recinzione/rete, le indicate porzioni di terreno, riferibili all'uno o altro mappale, risultano intercluse agli effettivi proprietari e nella materiale disponibilità dei proprietari dei terreni confinanti.
3.2. Su tali conclusioni del CTU - espresse a seguito di relazione chiara, precisa e convincente, che il
Tribunale ritiene senz'altro di far propria - parte ricorrente non ha mosso osservazioni (cfr. allegato 16 perizia).
I convenuti, dapprima tramite il proprio CTP, quindi nelle note conclusive depositate in data 5.5.2025, con specifico riferimento alla valutazione dei confini tra i mappali n. 863 sub 21 e n. 863 sub 16, così come operata dal CTU, non hanno propriamente contestato le risultanze di CTU, proponendo delle possibili soluzioni al riscontrato sconfinamento, diverse dall'eliminazione della recinzione: “la soluzione meno invasiva e dispendiosa per tutte le parti in giudizio sarebbe quella di mantenere il confine nella posizione attuale così come materializzato dalla recinzione costituita dal cordolo in cls con soprastante rete metallica e stanti in ferro zincato, onde evitare i maggiori costi conseguenti allo spostamento e/o realizzazione di un nuovo manufatto, proposta ribadita anche all'udienza del
12.09.2024” (cfr. pagine 9-10 delle note e pagina 2 doc. 15 allegato alla perizia).
In merito al confine catastale tra i mappali n. 863 sub 21 e n. 863 sub 17, parte convenuta ha rappresentato invece che “dall'indagine peritale svolta dal CTU è emerso che lo stesso risulta spostato di circa cm 90 all'interno della proprietà degli odierni resistente. Tuttavia, anche in questo caso, per ragioni di economia, i coniugi hanno già manifestano la loro disponibilità a mantenere la CP_1
recinzione tra il mappale n. 863 sub 21 ( ed il mappale n. 863 sub 17 ( ) nello Controparte_5 CP_4
pagina 15 di 18 stato attuale così come materializzata con rinuncia quindi ai 5,45 mq occupati dal mappale n. 863 sub
17 ( ) purchè i terzi chiamati partecipino pro quota alle spese del presente giudizio, ivi compresi I CP_4 costi di CTU che dovranno essere posti a carico anche dei contumaci” (cfr. pagina 12 delle note conclusive e pagina 2 doc. 15 allegato alla perizia).
3.3. Si condivide pertanto pienamente l'accertamento dei confini svolto dal CTU e rappresentato dalla linea tratteggiata fucsia nell'immagine elaborata dal CTU a pagina 19 della Consulenza Tecnica
d'Ufficio del Geom. in data 11 luglio 2024 e soprariportata a pagina 12. Persona_4
4. È dunque stato accertato che la rete di confine tra le corti esclusive di proprietà e Pt_1 Parte_2 ricade sia all'interno della proprietà dell'odierna ricorrente, sicché di fatto i convenuti occupano
[...] un'area pari a 4 mq. del mappale n. 863 sub 16 (rappresentata dal triangolo di colore blu nell'immagine elaborata dal Consulente e riportata a pagina 20 della perizia), la ricorrente e gli altri comproprietari del mapp. 16 di fatto occupano occupano un'area pari a 4.10 mq. del mappale n. 863 sub 21 di proprietà dei convenuti (rappresentata dal trapezio di colore verde nell'immagine elaborata dal Consulente e riportata a pagina 21 della perizia).
4.1. E' del pari stato accertato che i terzi chiamati occupano un'area pari a 5,45 mq. del mappale n. 863 sub 21 dei convenuti (rappresentata in colore arancione nell'immagine elaborata dal Consulente e riportata a pagina 22 della perizia), nonché un'area pari a 4.10 mq. del mappale n. 863 sub 16
(rappresentata dal rettangolo tratteggiato in colore fucsia nell'immagine elaborata dal Consulente e riportata a pagina 22 della perizia).
5. La ricorrente ha altresì chiesto, nel proprio atto introduttivo, la condanna dei convenuti al rilascio della porzione di fondo che “a seguito del regolamento dei confini, risulterà essere attualmente occupata, rimuovendo la recinzione ed ogni altro termine, manufatto ed opera posti oltre il confine”.
Con tale domanda parte ricorrente ha fatto valere l'effetto restitutorio consequenziale alla domanda svolta ex art. 950 c.c. ma unicamente e specificamente nei confronti dei convenuti.
La domanda, in tal senso, dovrà essere accolta: essendo stato provato lo sconfinamento, i convenuti saranno tenuti a riconsegnare la porzione di terreno indebitamente occupata, non ricompresa nei confini della loro proprietà, per come accertata dal CTU (corrispondente, al momento del deposito della CTU, al triangolo di colore blu nell'immagine di cui a pagina 20 della perizia), rimuovendo la recinzione/rete nella parte in cui occupa i terreni attorei (i convenuti potranno, eventualmente e a loro discrezione, procedere a chiudere la recinzione, riportandola lungo i confini effettivi, nei limiti delle prescrizioni di legge e regolamentari) e ogni ulteriore bene di loro proprietà eventualmente ivi posto.
6. In ragione del fatto che entrambe le parti costituite hanno proposto domanda di accertamento dei confini e che all'esito il confine effettivo tra le proprietà risulta parzialmente difforme a quello pagina 16 di 18 rappresentato da entrambe le parti, essendo emersi degli sconfinamenti reciproci, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico delle parti, ivi inclusi i terzi chiamati, nella misura di 1/3 ciascuna.
6.1. In merito alla domanda di parte ricorrente di condanna ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n.
28/2010, in ragione della compensazione integrale delle spese di lite, non sussistono i presupposti per la condanna dei convenuti al pagamento di una somma nei confronti della ricorrente ai sensi del terzo comma.
Il secondo comma della citata disposizione prevede poi che: “quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Tale disposizione, pertanto, impone al Giudice l'irrogazione della prevista sanzione, a prescindere dalla soccombenza nel successivo giudizio, laddove ritenga che la mancata partecipazione sia priva di giustificato motivo.
Nel caso di cui trattasi, vertendosi in materia di diritti reali, la mediazione costituiva condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 bis del citato Decreto Legislativo.
I convenuti hanno genericamente giustificato la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, asserendo che non vi fosse alcuna incertezza in merito all'esatta collocazione della linea di confine tra le rispettive proprietà (cfr. pagina 10 della comparsa di risposta e pagina 11 delle note conclusive depositate in data 5.5.2025). l'asserzione della fondatezza della propria posizione rispetto alle tesi della controparte non può costituire un giustificato motivo oggettivo per non comparire, poiché altrimenti sussisterebbe sempre e comunque un giustificato motivo per non partecipare al primo incontro di mediazione.
La ragione d'essere della mediazione, infatti, si fonda proprio sulla esistenza di un contrasto di opinioni, che il mediatore tenta di dirimere favorendo l'avvicinamento delle posizioni delle parti fino al raggiungimento di un accordo.
Nel caso di specie, pertanto, la mancata partecipazione dei convenuti al primo incontro di mediazione non è stata giustificata dalla presenza di comprovati motivi oggettivi, sicché deve essere disposta la condanna come da dispositivo.
6.2. Non sussistono invece i presupposti per disporre l'invocata condanna ex art. 96 c.p.c., domanda peraltro genericamente articolata, sia nei confronti di parte ricorrente, sia nei confronti di parte resistente.
pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in accoglimento della domanda di accertamento dei confini svolta da parte ricorrente e in via riconvenzionale dai convenuti:
(a) accerta e dichiara che i confini tra il terreno di cui è comproprietaria , catastalmente Parte_1
censito al C.F. del Comune di TO (VI), Foglio 10, mappale n. 863 sub 16, la proprietà di CP_1
e catastalmente censita al C.F. del Comune di TO (VI), Foglio 10,
[...] Controparte_2
mappale n. 863 sub 21 e la proprietà di e , catastalmente censita al C.F. del CP_3 CP_4
Comune di TO (VI), Foglio 10, mappale n. 863 sub 17, sono quelli rappresentati dalla linea tratteggiata fucsia di cui all'elaborato grafico a pagina 19 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Geom. depositata in data 11 luglio 2024 e a pag. 12 del presente provvedimento;
Persona_4
(b) dichiara che e occupano senza titolo l'area di terreno di mq 4, Controparte_1 Controparte_2
di forma triangolare e di colore blu risultante dall'elaborato grafico a pagina 20 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio e a pag. 14 del presente provvedimento , non ricompresa nei confini della loro proprietà per come accertati e inclusa nei terreni di comproprietà della parte ricorrente censiti al
C.F. del Comune di TO (VI) al Foglio 10 col mappale n. 863 sub 16 e per l'effetto li condanna all'immediato rilascio di detta area in favore di , rimuovendo in particolare la porzione Parte_1
di recinzione/rete ivi posta e ogni ulteriore bene e accessorio che dovesse risultare ivi collocato;
(ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
(iii) visto l'art. 12 bis, co. 2, d.lgs. 28/2010, condanna e al Controparte_1 Controparte_2
pagamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
(iv) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti nella misura di
1/3 ciascuno (1/3 , 1/3 i convenuti, 1/3 i terzi chiamati) Parte_1
Vicenza 11 giugno 2025, Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2554 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, vertente tra:
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Dominidiato (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Vicenza, Via Cairoli n. 71, giusta procura allegata telematicamente al ricorso
- ricorrente- contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Maria Arena (C.F. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Contrà delle C.F._5
Barche n. 33, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuti -
e CP_3 CP_4
-terzi chiamati, contumaci-
OGGETTO: azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 14 maggio 2025 parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi al proprio ricorso introduttivo:
“Nel Merito
1) Procedersi al regolamento giudiziale dei confini ex art. 950 c.c. tra la corte di proprietà dell'attrice
e quella dei convenuti, rispettivamente individuate con i mappali n. 863 sub 16 e n. 863 sub 21, Fg. 10 del Catasto Fabbricati del Comune di TO (VI), con ogni conseguente effetto di legge.
2) Ordinare ai convenuti di rilasciare la porzione del fondo di proprietà dell'attrice che, a seguito del regolamento dei confini, risulterà essere attualmente occupata, rimuovendo la recinzione ed ogni altro termine, manufatto ed opera posti oltre il confine col fondo attoreo.
pagina 1 di 18 3) Accertata la mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione obbligatoria, condannarli al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 12 bis D.lgs n. 28/2010 nonché ex art.
96 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa.
In ogni caso, spese e compenso del giudizio interamente rifusi, compresi quelli della mediazione ex
D.lgs n. 28/2010”.
Alla medesima udienza la parte convenuta precisava le conclusioni riportandosi alle note conclusive depositate in data 5.5.2025:
“Nel merito
- Rigettare tutte le domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte nella narrativa della comparsa di costituzione dd.ta 08.09.2023 e conseguentemente accertare che la linea di confine tra il mappale n. 863 sub 21 (Andreella-Milani) ed il mappale n. 863 sub 16 ( è rappresentata dalla recinzione con rete metallica e stanti in ferro materializzata in Pt_1
loco;
- nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della richiesta avversaria, individuare la corretta linea di confine tra i mappali n. 863 sub 20 di proprietà n. 863 sub 21 di proprietà Pt_1
e n. 863 sub 17 di proprietà con ogni conseguente Controparte_5 Controparte_6 decisione in ordine all'opportunità o meno dello spostamento delle recinzioni sulla scorta dei rilievi del CTU e per ragioni di economia processuale.
In ogni caso
Con competenze, spese oltre rimborso forfettario, IVA e CPA integralmente rifusi.
In via istruttoria
Si insiste:
A) per l'ammissione della prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che i SIg.ri e sono proprietari in forza dell'atto di Controparte_1 Controparte_2
compravendita in data 11.10.2006 per mano del notaio dott. rep. n.22.622 – racc. Persona_1
n.10.706 dell'immobile sito in TO (VI), Via Scamozzi n.50 catastalmente censito al N.C.E.U. del predetto Comune Foglio 10, mappale n. 863 sub 21 come da atto che Le si rammostra (sub doc.1)?
2) Vero che la linea il confine tra le proprietà delle odierne parti in causa (mappale n. 863 sub 21 e mappale n. 863 sub 16) è materializzata in loco dalla recinzione costituita da rete metallica con stanti in ferro realizzata dal costruttore, ditta Artedil Immobiliare Srl nell'estate del 2006 come da servizio fotografico che Le si rammostra (sub doc.5)?
3) Vero che la recinzione di cui al capitolo che precede è stata ubicata nella medesima posizione ove si trova oggi, come da documentazione fotografica che Le si rammostra (sub doc.5)?
pagina 2 di 18 4) Vero che successivamente all'instaurazione della mediazione (agosto 2022) le odierne parti in causa hanno tentato di addivenire ad una conciliazione alla presenza del geom. , già CP_7
Direttore dei Lavori del compendio immobiliare sito in TO (VI), Via Scamozzi n.50?
5) Vero che i mappali di proprietà delle odierne parti in causa (mappale n. 863 sub 21 Parte_2
e mappale n. 863 sub. 16 ) confinano anche con il mappale n. 863 sub 17 di
[...] Persona_2
proprietà dei SIg.ri e come da visura che Le si rammostra (sub doc.3)? CP_3 CP_4
6) Vero che i SIg.ri e , sin dall'acquisto (anno 2006) si sono Controparte_1 Controparte_2
sempre comportati come proprietari del mappale n. 863 sub 21 per la sua intera estensione, esercitando il proprio diritto e disponendo del bene come se fosse proprio fino alla recinzione costituita da rete metallica con stanti in ferro edificata dal costruttore nell'estate del 2006?
7) Vero che i SIg.ri e , sin dall'ottobre del 2006, epoca Controparte_1 Controparte_2 dell'acquisto del mappale n. 863 sub 21, hanno utilizzato l'intera superficie fino alla recinzione costituita da rete metallica con stanti in ferro, senza contestazioni di sorta da parte di terzi sino all'estate del 2022?
8) Vero che il Regolamento del prevede che i divisori / recinzioni fra i giardini Controparte_8
di proprietà dei condomini possano avere un'altezza massino di m 1,50?
Si indicano a testi con riserva d'altri i SInori di TO (VI), di Testimone_1 Testimone_2
TO (VI), di IL NA (PD), di RO (VI) ed Testimone_3 Tes_4 Tes_5
di Vicenza – loc. Campedello, geom. di TO (VI), rag. di
[...] CP_7 Persona_3
Vicenza e Amministratore rag. con studio in Vicenza. Controparte_9
B) per la comparizione dei resistenti e per l'interrogatorio libero Controparte_1 Controparte_2
ex art.117 c.p.c. sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione dd.ta 08.09.2023;
C) per essere autorizzati alla produzione in giudizio di file video su supporto digitale a comprova dello stato di fatto e delle arbitrarie condotte della SI.ra . Pt_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 12.5.2023 agiva nei confronti Parte_1
di e deducendo: Controparte_1 Controparte_2
- di essere proprietaria, per la quota di 12/18, dell'immobile adibito a residenza personale sito in TO
(VI), Via Scamozzi n. 50, catastalmente censito al C.F. del medesimo Comune al Foglio 10 col mappale n. 863 sub 16;
- che il predetto immobile faceva parte di un condominio, denominato , Controparte_8 costituito da più unità affiancate l'una all'altra, con ingresso da via Scamozzi e corte esclusiva adibita a uso giardino;
pagina 3 di 18 - che la propria corte confinava, lungo tutto il versante nord ed est, con quella pertinenziale all'immobile di proprietà dei resistenti e catastalmente censito al Controparte_1 Controparte_2
Foglio 10 col mappale n. 863 sub 21;
- che, nel tempo, i rapporti di vicinato con gli odierni resistenti si erano inaspriti, determinando forti litigi cui seguivano gli interventi dei rispettivi legali;
- che tra i principali motivi di discussione con i resistenti vi era la rete di confine posta tra le predette corti esclusive, contestata sia per l'altezza, sia per l'apposizione di un telo oscurante, sia per la sua esatta collocazione a terra: il confine materializzato dalla rete, infatti, risultava diverso rispetto a quello individuato nelle planimetrie catastali;
- che i convenuti avevano sempre agito come se la recinzione dovesse considerarsi comune a entrambi i fondi, ponendo a ridosso della stessa una grata in ferro con relativo telo oscurante e installando anche sul loro lato un telo oscurante, così di fatto rendendo difficoltoso il ricircolo dell'aria;
- che i coniugi e si erano altresì costantemente opposti alla richiesta di ridurre a un CP_1 CP_2
metro l'altezza della predetta recinzione, attualmente superiore al metro e mezzo, come del resto previsto sia dal progettista del Condominio, geom. Renzo Ceron, sia dal Regolamento Edilizio del
Comune di TO;
- che, sia al fine di tentare una composizione bonaria delle vertenze, sia al fine di individuare consensualmente la linea di confine tra le due corti, nell'agosto del 2022 aveva invitato i coniugi e a prendere parte a una procedura di mediazione avanti all'organismo Resolutia di CP_1 CP_2
Vicenza, cui tuttavia gli odierni resistenti non avevano aderito.
La ricorrente chiedeva, pertanto, che l'ingiustificata mancata partecipazione dei resistenti alla procedura di mediazione venisse considerata ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis del D.lgs. n.
28/2010, con conseguente condanna degli stessi al pagamento a favore della ricorrente di una somma equitativamente determinata, in misura comunque non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del relativo procedimento.
chiedeva altresì che i resistenti venissero condannati per lite temeraria ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c., in quanto il comportamento dagli stessi serbato integrava gli estremi, se non del dolo, quanto meno della colpa gravissima.
La ricorrente concludeva chiedendo, nel merito, di procedersi al regolamento giudiziale dei confini ex art. 950 c.c. tra la propria corte e quella di proprietà dei resistenti. Chiedeva, inoltre, che venisse ordinato ai convenuti il rilascio della porzione del fondo di proprietà della ricorrente che, a seguito del regolamento dei confini, dovesse risultare occupata, con conseguente rimozione della recinzione e di ogni altro termine, manufatto e opera posti oltre l'accertato confine.
pagina 4 di 18 Con decreto datato 17.5.2023 lo crivente Magistrato fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 19.9.2023. Si costituivano e con comparsa di risposta Controparte_1 Controparte_2
tempestivamente depositata in data 8.9.2023, deducendo:
- di essere proprietari, in forza dell'atto di compravendita stipulato in data 11.10.2006, Notaio dott.
, Rep. n. 22.622, dell'immobile sito in TO (VI), Via Scamozzi n. 50 catastalmente Persona_1
censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 10 con il mappale n. 863 sub 21, sub 1, sub 14 e sub 15;
- che in base al citato atto notarile la compravendita era stata conclusa “nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili che ne formano oggetto si trovano, con tutti gli annessi e connessi, dipendenze, pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, così come dalla parte venditrice si possiede e si ha diritto di possedere”, allegando unicamente la planimetria del fabbricato, non anche quella relativa alla delimitazione dello spazio esterno;
- che i confini tra gli immobili erano stati materializzati dal costruttore, ditta Artedil Immobiliare S.r.l. in persona di , mediante apposizione della recinzione prima dell'acquisto CP_10 dell'immobile da parte degli odierni resistenti, i quali avevano quindi sempre posseduto l'area nello stato di fatto attuale;
- che la ricorrente, sostenendo di essere proprietaria della recinzione, aveva assunto dei comportamenti intimidatori nei loro confronti, inducendoli a sporgere denuncia-querela per le gravi minacce e aggressioni ricevute;
- di aver inutilmente tentato, dopo l'instaurazione della mediazione, di addivenire a una conciliazione anche alla presenza del geom. , già Direttore dei Lavori del compendio immobiliare;
CP_7
- che il contraddittorio doveva essere esteso anche nei confronti di e , CP_3 CP_4
proprietari del mappale n. 863 sub 17, confinante con gli immobili di proprietà della ricorrente e dei resistenti: ed invero, qualora si fosse accertato che la linea di confine tra il mappale n. 863 sub 21 e n.
863 sub 16 era quella indicata nell'elaborato planimetrico prodotto dalla ricorrente, si sarebbe per l'effetto modificata anche la linea di confine con il mappale appartenente ai terzi chiamati in causa;
-che il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. era inammissibile, trattandosi di rito incompatibile con l'attività istruttoria richiesta dall'azione di regolamento dei confini ex art. 950 c.c.;
- che il contraddittorio andava inoltre integrato nei confronti degli altri comproprietari del mappale n.
863 sub 16, posto che alla domanda di regolamento dei confini proposta dalla ricorrente, comproprietaria dell'immobile, si accompagnava la domanda di rilascio della porzione di terreno usurpata.
pagina 5 di 18 -che, in ogni caso, difettavano i presupposti per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 950 c.c., non potendosi ravvisare alcuna incertezza in merito alla esatta collocazione della linea di confine: ed infatti, da sempre la recinzione, apposta dal costruttore prima dell'acquisto dell'immobile da parte degli odierni resistenti, avvenuto nell'ottobre 2006, aveva segnato il confine tra il mappale n. 863 sub 16 e il mappale n. 863 sub 21;
- che lo stato dei luoghi era rimasto invariato rispetto a quello rinvenuto al momento dell'acquisto dell'immobile da parte dall'odierna ricorrente, la quale nulla aveva eccepito in merito all'esatta collocazione dei confini.
- che il telo oscurante contestato dalla ricorrente era in realtà una rete ombreggiante di colore verde, ivi collocata al fine di tutelare la propria privacy dalle indebite intromissioni della;
Pt_1
- che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'altezza della recinzione rispettava sia il
Regolamento Condominiale, sia il Regolamento Edilizio del Comune di TO;
- che la mancata partecipazione alla mediazione rinveniva la propria giustificazione nel fatto che i resistenti non ritenevano sussistente alcuna incertezza in ordine alla esatta collocazione della linea di confine tra le rispettive proprietà;
- che sin dall'acquisto dell'immobile nel 2006 si erano sempre comportati come proprietari del mappale n. 863 sub 21 nella sua intera estensione, esercitando il loro diritto e disponendo del bene a proprio piacimento, in conformità a quanto previsto con l'atto di compravendita dell'11.10.2006;
- che l'iniziativa giudiziale della ricorrente rappresentava un vero e proprio atto emulativo determinato dal rancore serbato nei confronti dei confinanti, motivo per il quale la doveva essere Pt_1 condannata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I resistenti concludevano chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito con prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario e, in via preliminare di merito, l'autorizzazione alla chiamata in causa di e e l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei CP_3 CP_4
comproprietari del mappale n. 863 sub 16. Chiedevano, nel merito, il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, ovvero, in caso di accertamento della fondatezza delle domande avversarie, che le stesse venissero rigettate per l'intervenuto acquisto in buona fede, da parte dei resistenti, della porzione di terreno ricompresa nell'immobile censito al C.T. del Comune di TO al
Foglio 10 col mappale n. 863 sub 21 e delimitata dalla recinzione metallica con stanti in ferro posta dal
2006 a confine tra le due proprietà. Chiedevano, inoltre, che in caso di accertamento della fondatezza della richiesta avversaria, venisse individuata la corretta linea di confine tra il mappale n. 863 sub 21 e il mappale n. 863 sub 17 di proprietà dei terzi chiamati. Chiedevano, infine, la condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
pagina 6 di 18 Con provvedimento dell'11.9.2023, letta l'istanza di chiamata in causa dei terzi e , CP_3 CP_4
il Giudice differiva la prima udienza al 19.12.2023, al fine di consentirne la chiamata e costituzione nel rispetto dei termini di legge. A detta udienza, non essendosi costituiti né essendo comparsi i terzi chiamati, ne veniva dichiarata la contumacia e la causa trattenuta in riserva.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice, non ritenendo sussistenti i presupposti per la conversione del rito, concedeva i termini ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c. - di cui si valevano entrambe le parti - e rinviava per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 13.2.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Rigettate le istanze di prova orale, veniva quindi disposta CTU, nominandosi come Consulente il
Geom. , cui veniva formulato il seguente quesito: “Letti gli atti di causa, esaminati i Persona_4
documenti prodotti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, visitati i luoghi ed espletata ogni altra opportuna indagine (se necessario, anche accedendo a pubblici uffici per il reperimento della documentazione strettamente necessaria all'incarico): 1) Descriva lo stato dei luoghi (siti in
TO - Vi), dandone rappresentazione grafica e fotografica;
2) accerti dove corra il confine in contestazione tra gli immobili di proprietà/comproprietà della ricorrente e gli immobili di proprietà dei convenuti e dei terzi chiamati verificando in particolare i titoli originari, in particolare gli atti di frazionamento di rilievo e facendo riferimento, quale extrema ratio, alle mappe catastali;
3) una volta accertati i confini, proceda ad individuare i punti ove possono essere apposti i termini tra i fondi contigui;
4) accerti, all'esito del predetto accertamento, se i convenuti o terzi chiamati occupino parte della proprietà/comproprietà della ricorrente, in particolare tramite la rete menzionata dalle parti nei relativi scritti, predisponendo apposita planimetria da cui risulti la misura esatta del suolo eventualmente occupato;
5) tenti la conciliazione delle parti”.
Svolte le operazioni peritali, il CTU depositava la relazione in data 11.7.2024. All'udienza del
15.10.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.5.2025, con termine per note conclusive, depositate da ricorrente e convenuti. A detta udienza le parti rassegnavano le conclusioni suesposte e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Prima di delibare nel merito dei fatti controversi, è opportuno esaminare alcune questioni preliminari sollevate dai convenuti nel proprio atto introduttivo (integrità del contraddittorio, carenza dei presupposti per l'azione ex art. 950 c.c.).
2.1. Risulta opportuno, pertanto, effettuare delle brevi premesse in ordine all'azione de qua.
pagina 7 di 18 L'azione di regolamento dei confini ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà e volta a eliminare un'incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
L'incertezza in merito all'esatta collocazione della linea di confine, presupposto dell'azione, può essere sia oggettiva, esaurendosi in un possesso promiscuo determinato dall'assenza di delimitazione in fatto tra i due fondi, sia soggettiva, laddove il confine tra i fondi risulti ben delineato, ma un proprietario confinante ritiene che non sia quello effettivo.
Con l'azione di accertamento dei confini le parti non pongono in discussione i relativi titoli di proprietà
- in ciò distinguendosi dall'azione di rivendicazione, parimenti avente natura petitoria, la quale presuppone invece una contestazione sul titolo di proprietario -, ma, dandoli pienamente per validi, chiedono di eliminare incertezze e contestazioni in merito all'esatta ubicazione della linea di confine tra fondi confinanti (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 4703 del 27.5.1997).
2.2. Nella comparsa di costituzione e risposta i resistenti, dato atto che la ricorrente non è piena proprietaria dell'immobile sito in TO (VI), Via Scamozzi n. 48, hanno chiesto che venisse ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari del mappale n. 863 sub 16 (cfr. pagine 5 e 16 della comparsa di risposta).
Sul punto, è principio consolidato che nell'azione di regolamento di confini non ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario qualora i fondi confinanti appartengano a più proprietari, essendo ciascun comproprietario legittimato ad agire e resistere senza l'intervento in giudizio degli altri (cfr. Cass. Sez.
II, ord. n. 11770 del 6/5/2019).
Qualora poi alla domanda di regolamento di confini - che è strutturalmente diretta a ottenere una sentenza dichiarativa - si accompagni la richiesta di rilascio e/o di riduzione in pristino della zona che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini, ferma restando la non necessità del litisconsorzio dal lato attivo, dal lato passivo il contraddittorio deve essere esteso ed eventualmente integrato nei confronti di tutti coloro che sulla zona in questione o sulle opere e manufatti su di essa inesistenti vantino diritti reali, stante l'inscindibilità e indivisibilità dell'obbligazione dedotta in giudizio (cfr. in tal senso la menzionata Cass. Sez. II, ord. n. 11770 del
6/5/2019; Cass. Sez. II, sent. n. 8689 del 26/6/2000; Cass. Sez. II, sent. n. 12558 del 27/8/2002).
Quanto alla domanda di rilascio, un certo orientamento ritiene che nell'azione di regolamento dei confini possa ritenersi implicitamente ricompresa anche la domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte;
ciò a meno che non sia stata invocata la sola emissione di pronuncia dichiarativa circa l'individuazione del confine dichiarativa circa l'individuazione del confine:
pagina 8 di 18 cfr. in tal senso, Cass. Sez. II, sent. n. 8693 del 28/3/2019 e anche Cass. Sez. II, sent. n. 4288 del
22/2/2011.
Nel caso di specie , comproprietaria per la quota di 12/18 del mappale n. 863 sub 16, ha Parte_1
convenuto in giudizio e comproprietari del mappale 863 sub 21, Controparte_1 Controparte_2 chiedendo, oltre all'accertamento dei confini tra i rispettivi mappali, anche il rilascio della porzione del fondo di sua proprietà eventualmente occupata dai resistenti.
Dal lato passivo contraddittorio è integro, non essendo contestato che i convenuti siano gli unici proprietari del mappale n. 863 sub 21 (cfr. doc.4 di parte convenuta) ed essendo stati chiamati in causa anche gli , proprietari di ulteriore terreno limitrofo, verso cui, tuttavia, la ricorrente non ha CP_4
specificamente svolto domanda di rilascio, a seguito della chiamata (e che non può neanche essere considerata implicitamente proposta, giacché la ricorrente non aveva proposto la domanda ex art. 950
c.c. verso detti soggetti).
Dal canto loro, i convenuti non hanno chiesto la riconsegna dell'eventuale porzione di terreno di propria proprietà di cui, per effetto dell'accertamento dei confini, la ricorrente (e gli altri comproprietari della particella n. 863 sub. 16) risulti nella disponibilità, ma hanno articolato la seguente domanda “nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della richiesta avversaria, individuare la corretta linea di confine tra i mappali n. 863 sub 20 di proprietà n. 863 sub 21 Pt_1
di proprietà e n. 863 sub 17 di proprietà con ogni Controparte_5 Controparte_6 conseguente decisione in ordine all'opportunità o meno dello spostamento delle recinzioni sulla scorta dei rilievi del CTU e per ragioni di economia processuale.”.
I convenuti non hanno chiesto il rilascio del terreno eventualmente occupato dall'attrice o dagli altri proprietari del map. sub. 16 (o dagli Oralu, quanto al distinto mappale), limitandosi a far riferimento generico alla “conseguente decisione” circa l'”opportunità o meno dello spostamento delle recinzioni” per “ragioni di opportunità processuale”. In tal senso, non avendo i convenuti articolato istanza di chiamata di terzo degli altri comproprietari del mapp. sub. 16 (come logicamente avrebbero dovuto fare, se avessero inteso richiedere la riconsegna dell'eventuale terreno occupato per effetto della recinzione), detta domanda svolta in via subordinata dai convenuti può essere intesa al più come diretta ad ottenere il mero accertamento dei confini tra il m.n. 16, dei convenuti e dei terzi chiamati.
Non avendo i convenuti chiesto il rilascio del terreno di cui la ricorrente è comproprietaria né avendo articolato altre domande, fuorché quella relativa alla regolamentazione dei confini, aventi ad oggetti i beni di cui la è comproprietaria (cfr. in particolare chiarimenti resi dalla difesa della convenuta Pt_1 all'udienza del 19.12.2023 in merito alla portata delle proprie difese), sotto tale profilo il contraddittorio deve ritenersi integro, in ragione dei principi su richiamati.
pagina 9 di 18 Deve infine rilevarsi, in merito alla qualificazione della domanda proposta dai resistenti a pagina 16 della comparsa di risposta - formulata nei seguenti termini: “nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della richiesta avversaria, respingersi, in ogni caso, le domande avversarie stante
l'accertamento dell'acquisto, da parte dei SIg.ri e , in buona fede Controparte_1 Controparte_2 della porzione di terreno già ricompresa all'interno del mappale censito al catasto terreni, Comune di
TO, Foglio 10, mappale n. 863 sub 21 e delimitata dalla recinzione metallica con stanti in ferro posta, a far data dal 2006, a confine tra le due proprietà” -, che a fronte della richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice alla prima udienza del 19.12.2023 il patrocinio di parte convenuta chiariva non trattarsi di domanda riconvenzionale di usucapione/diritta a conseguire la titolarità di beni della ricorrente, non sussistendone i presupposti. Anche sotto tale profilo il contraddittorio è dunque integro.
2.3. Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi ammissibile, sussistendo l'incertezza, presupposto per l'esperimento dell'azione ex art. 950 c.c.: si è detto, infatti, che le parti divergono nell'individuare l'esatta ubicazione della linea di confine tra il mappale 863 sub 16 (anche di proprietà
) e il mappale 863 sub 21 (di proprietà , nel senso che i convenuti ritengono Pt_1 Controparte_5
che essi vadano fatti coincidere con la rete materialmente posta lungo il confine, conclusione contestata dalla ricorrente.
3. Tanto premesso, si può procedere ad esaminare nel merito le contrapposte domande svolte ex art. 950 c.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 950 c.c. riconosce al Giudice poteri più ampi rispetto a quelli inerenti alle controversie di rivendica, concedendogli ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, senza fissare alcuna graduatoria di importanza tra gli stessi, a parte il carattere di sussidiarietà esplicitamente attribuito alle risultanze delle mappe catastali (cfr. tra le varie Cass. Sez. II, ord. n. 10063 del 25.4.2018). Ancora, l'onere di indicare gli elementi utili a ricostruire il confine grava su entrambe le parti, non essendo applicabile il principio
“actore non probante reus absolvitur”.
Sebbene il legislatore non abbia stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili, la giurisprudenza ritiene che abbiano rilievo fondamentale e preliminare i titoli di acquisto e le planimetrie ivi allegate ovvero i frazionamenti allegati agli atti di divisione, se richiamati dalle parti: in particolare, si è osservato che “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti.” (Cass. Sez. VI, ord. n. 12327 del 23.6.2020). Rilievo fondamentale è dato in particolare pagina 10 di 18 (laddove esistente) all'atto con cui i terreni - se originariamente di proprietà di un solo soggetto -furono divisi e al confine ivi indicato (eventualmente anche attraverso un richiamo a planimetrie o tipi di frazionamento).
3.1. Nel caso di specie, parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha prodotto il solo atto di compravendita stipulato in data 18.9.2006, Notaio dott. , Rep. n. 38.440 ove, nel Persona_5
descrivere i beni oggetto della compravendita, si fa esplicito riferimento all'elaborato planimetrico e alle planimetrie catastali allegate all'atto. La planimetria catastale, in cui risulta graficamente individuata la corte di proprietà esclusiva, è stata depositata dalla ricorrente con la prima memoria ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. (cfr. pagina 2 doc. 1 e doc. 15 di parte ricorrente).
Parte convenuta ha invece prodotto l'atto di compravendita datato 11.10.2006, Notaio dott.
[...]
Rep. n. 22.622, ove all'art. 1, nel descrivere i beni oggetto di compravendita, si fa Per_1
genericamente riferimento a un'area di corte esclusiva pertinenziale (cfr. doc.1 parte resistente) nonché alla variazione catastale registrata all'U.T.E. di Vicenza in data 2.8.2006 al n. 36596.1/2006 Prot. n.
VI0165340, senza tuttavia allegarle.
Non è condivisibile la prospettazione dei convenuti per cui i confini dovrebbero ritenersi coincidenti con la recinzione/rete posta dal costruttore (Artedil, originario proprietario di entrambi i beni, cfr. atti di vendita): in entrambi gli atti di acquisto i confini non vengono indicati facendo riferimento a detto manufatto.
L'accertamento dei confini controversi, pertanto, è stato demandato al CTU incaricato, Geom. Per_4
[...]
Nella sua relazione il CTU riferisce: “Verificato che nei titoli di provenienza non sono (e non potevano per l'inesistenza) allegati tipi di frazionamento al Catasto Terreni che permettano l'identificazione delle dividenti, che nell'atto di provenienza di parte attrice è specificatamente fatto riferimento, con allegazione, alle planimetrie catastali, mentre nell'atto di provenienza di parte convenuta non sono allegate le planimetrie ma vi è il riferimento alla denuncia di variazione al Catasto Fabbricati e la descrizione dei confini è comunque coerente con la situazione al catasto fabbricati (anche se diversamente non poteva esserlo in quanto trattasi solo di diversa configurazione dei limiti) si ritiene che l'unico ausilio possibile sia proprio il riferimento alle planimetrie catastali delle Unità
Immobiliari ove le corti di proprietà esclusiva sono graficamente individuate” (cfr. pagina 16 della relazione).
Il Consulente ha quindi effettuato una sovrapposizione tra lo stato attuale e la situazione catastale risultante dalle planimetrie depositate presso l'Agenzia Entrate Territorio di Vicenza.
pagina 11 di 18 A pagina 18 della perizia il CTU riproduce l'immagine che segue, raffigurante la sovrapposizione tra il rilievo effettuato (in colore rosso) e l'elaborato planimetrico (cfr. pagina 18 della perizia).
A pagina 19 della perizia il Consulente ha poi riprodotto l'immagine relativa all'individuazione dei confini catastali - indicati con la linea tratteggiata di colore fucsia - tra le corti esclusive delle odierne parti in causa, immagine che si riporta di seguito per una migliore comprensione:
pagina 12 di 18 Seguono le immagini elaborate dal Consulente sovrapponendo i rilievi effettuati con le schede catastali dei mappali nn. 16, 17 e 21 (cfr. pagine 20, 21 e 22 della perizia):
- sovrapposizione rilievo con scheda catastale del sub 16
- sovrapposizione rilievo con scheda catastale del sub 21
pagina 13 di 18 - sovrapposizione rilievo con scheda catastale del sub 17
pagina 14 di 18 A fronte dei rilievi effettuati, il CTU ha quindi potuto accertare che:
“
1- il confine dividente il sub 16 dal sub 17 corre a circa 90 cm dalla recinzione esistente verso
l'interno dell'area ora utilizzata dal sub 17 perpendicolarmente all'edifico per circa cm 455;
2- il confine dividente il sub 21 dal sub 17 corre in continuità con la linea di cui al punto 1 per circa cm 895 fino alla recinzione esterna che confina con Via Ca' Nova;
3- il confine dividente il sub 21 dal sub 16 corre perpendicolarmente dal limite della dividente di cui al punto 1 per circa cm 755, da qui, ancora perpendicolarmente (verso l'edificio) per circa cm 720 e da cui inclinandosi leggermente si raccorda all'angolo dell'edificio con una linea di circa cm 225”.
Alla luce di tale ricostruzione, il CTU ha pertanto rilevato i seguenti sconfinamenti:
- il mappale n. 863 sub 21 occupa la superficie di circa mq 4 del mappale n. 863 sub 16;
- il mappale n. 863 sub 16 occupa la superficie di circa mq 4.10 del mappale n. 863 sub 21;
- il mappale n. 863 sub 17 occupa la superficie di circa mq 4.10 del mappale n. 863 sub 16, nonché la superficie di circa mq 5.45 del mappale n. 863 sub 21; per essere più precisi non è tanto il mappale ad occupare l'altro, ma, per effetto della posizione della recinzione/rete, le indicate porzioni di terreno, riferibili all'uno o altro mappale, risultano intercluse agli effettivi proprietari e nella materiale disponibilità dei proprietari dei terreni confinanti.
3.2. Su tali conclusioni del CTU - espresse a seguito di relazione chiara, precisa e convincente, che il
Tribunale ritiene senz'altro di far propria - parte ricorrente non ha mosso osservazioni (cfr. allegato 16 perizia).
I convenuti, dapprima tramite il proprio CTP, quindi nelle note conclusive depositate in data 5.5.2025, con specifico riferimento alla valutazione dei confini tra i mappali n. 863 sub 21 e n. 863 sub 16, così come operata dal CTU, non hanno propriamente contestato le risultanze di CTU, proponendo delle possibili soluzioni al riscontrato sconfinamento, diverse dall'eliminazione della recinzione: “la soluzione meno invasiva e dispendiosa per tutte le parti in giudizio sarebbe quella di mantenere il confine nella posizione attuale così come materializzato dalla recinzione costituita dal cordolo in cls con soprastante rete metallica e stanti in ferro zincato, onde evitare i maggiori costi conseguenti allo spostamento e/o realizzazione di un nuovo manufatto, proposta ribadita anche all'udienza del
12.09.2024” (cfr. pagine 9-10 delle note e pagina 2 doc. 15 allegato alla perizia).
In merito al confine catastale tra i mappali n. 863 sub 21 e n. 863 sub 17, parte convenuta ha rappresentato invece che “dall'indagine peritale svolta dal CTU è emerso che lo stesso risulta spostato di circa cm 90 all'interno della proprietà degli odierni resistente. Tuttavia, anche in questo caso, per ragioni di economia, i coniugi hanno già manifestano la loro disponibilità a mantenere la CP_1
recinzione tra il mappale n. 863 sub 21 ( ed il mappale n. 863 sub 17 ( ) nello Controparte_5 CP_4
pagina 15 di 18 stato attuale così come materializzata con rinuncia quindi ai 5,45 mq occupati dal mappale n. 863 sub
17 ( ) purchè i terzi chiamati partecipino pro quota alle spese del presente giudizio, ivi compresi I CP_4 costi di CTU che dovranno essere posti a carico anche dei contumaci” (cfr. pagina 12 delle note conclusive e pagina 2 doc. 15 allegato alla perizia).
3.3. Si condivide pertanto pienamente l'accertamento dei confini svolto dal CTU e rappresentato dalla linea tratteggiata fucsia nell'immagine elaborata dal CTU a pagina 19 della Consulenza Tecnica
d'Ufficio del Geom. in data 11 luglio 2024 e soprariportata a pagina 12. Persona_4
4. È dunque stato accertato che la rete di confine tra le corti esclusive di proprietà e Pt_1 Parte_2 ricade sia all'interno della proprietà dell'odierna ricorrente, sicché di fatto i convenuti occupano
[...] un'area pari a 4 mq. del mappale n. 863 sub 16 (rappresentata dal triangolo di colore blu nell'immagine elaborata dal Consulente e riportata a pagina 20 della perizia), la ricorrente e gli altri comproprietari del mapp. 16 di fatto occupano occupano un'area pari a 4.10 mq. del mappale n. 863 sub 21 di proprietà dei convenuti (rappresentata dal trapezio di colore verde nell'immagine elaborata dal Consulente e riportata a pagina 21 della perizia).
4.1. E' del pari stato accertato che i terzi chiamati occupano un'area pari a 5,45 mq. del mappale n. 863 sub 21 dei convenuti (rappresentata in colore arancione nell'immagine elaborata dal Consulente e riportata a pagina 22 della perizia), nonché un'area pari a 4.10 mq. del mappale n. 863 sub 16
(rappresentata dal rettangolo tratteggiato in colore fucsia nell'immagine elaborata dal Consulente e riportata a pagina 22 della perizia).
5. La ricorrente ha altresì chiesto, nel proprio atto introduttivo, la condanna dei convenuti al rilascio della porzione di fondo che “a seguito del regolamento dei confini, risulterà essere attualmente occupata, rimuovendo la recinzione ed ogni altro termine, manufatto ed opera posti oltre il confine”.
Con tale domanda parte ricorrente ha fatto valere l'effetto restitutorio consequenziale alla domanda svolta ex art. 950 c.c. ma unicamente e specificamente nei confronti dei convenuti.
La domanda, in tal senso, dovrà essere accolta: essendo stato provato lo sconfinamento, i convenuti saranno tenuti a riconsegnare la porzione di terreno indebitamente occupata, non ricompresa nei confini della loro proprietà, per come accertata dal CTU (corrispondente, al momento del deposito della CTU, al triangolo di colore blu nell'immagine di cui a pagina 20 della perizia), rimuovendo la recinzione/rete nella parte in cui occupa i terreni attorei (i convenuti potranno, eventualmente e a loro discrezione, procedere a chiudere la recinzione, riportandola lungo i confini effettivi, nei limiti delle prescrizioni di legge e regolamentari) e ogni ulteriore bene di loro proprietà eventualmente ivi posto.
6. In ragione del fatto che entrambe le parti costituite hanno proposto domanda di accertamento dei confini e che all'esito il confine effettivo tra le proprietà risulta parzialmente difforme a quello pagina 16 di 18 rappresentato da entrambe le parti, essendo emersi degli sconfinamenti reciproci, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico delle parti, ivi inclusi i terzi chiamati, nella misura di 1/3 ciascuna.
6.1. In merito alla domanda di parte ricorrente di condanna ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n.
28/2010, in ragione della compensazione integrale delle spese di lite, non sussistono i presupposti per la condanna dei convenuti al pagamento di una somma nei confronti della ricorrente ai sensi del terzo comma.
Il secondo comma della citata disposizione prevede poi che: “quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Tale disposizione, pertanto, impone al Giudice l'irrogazione della prevista sanzione, a prescindere dalla soccombenza nel successivo giudizio, laddove ritenga che la mancata partecipazione sia priva di giustificato motivo.
Nel caso di cui trattasi, vertendosi in materia di diritti reali, la mediazione costituiva condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 bis del citato Decreto Legislativo.
I convenuti hanno genericamente giustificato la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, asserendo che non vi fosse alcuna incertezza in merito all'esatta collocazione della linea di confine tra le rispettive proprietà (cfr. pagina 10 della comparsa di risposta e pagina 11 delle note conclusive depositate in data 5.5.2025). l'asserzione della fondatezza della propria posizione rispetto alle tesi della controparte non può costituire un giustificato motivo oggettivo per non comparire, poiché altrimenti sussisterebbe sempre e comunque un giustificato motivo per non partecipare al primo incontro di mediazione.
La ragione d'essere della mediazione, infatti, si fonda proprio sulla esistenza di un contrasto di opinioni, che il mediatore tenta di dirimere favorendo l'avvicinamento delle posizioni delle parti fino al raggiungimento di un accordo.
Nel caso di specie, pertanto, la mancata partecipazione dei convenuti al primo incontro di mediazione non è stata giustificata dalla presenza di comprovati motivi oggettivi, sicché deve essere disposta la condanna come da dispositivo.
6.2. Non sussistono invece i presupposti per disporre l'invocata condanna ex art. 96 c.p.c., domanda peraltro genericamente articolata, sia nei confronti di parte ricorrente, sia nei confronti di parte resistente.
pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in accoglimento della domanda di accertamento dei confini svolta da parte ricorrente e in via riconvenzionale dai convenuti:
(a) accerta e dichiara che i confini tra il terreno di cui è comproprietaria , catastalmente Parte_1
censito al C.F. del Comune di TO (VI), Foglio 10, mappale n. 863 sub 16, la proprietà di CP_1
e catastalmente censita al C.F. del Comune di TO (VI), Foglio 10,
[...] Controparte_2
mappale n. 863 sub 21 e la proprietà di e , catastalmente censita al C.F. del CP_3 CP_4
Comune di TO (VI), Foglio 10, mappale n. 863 sub 17, sono quelli rappresentati dalla linea tratteggiata fucsia di cui all'elaborato grafico a pagina 19 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del Geom. depositata in data 11 luglio 2024 e a pag. 12 del presente provvedimento;
Persona_4
(b) dichiara che e occupano senza titolo l'area di terreno di mq 4, Controparte_1 Controparte_2
di forma triangolare e di colore blu risultante dall'elaborato grafico a pagina 20 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio e a pag. 14 del presente provvedimento , non ricompresa nei confini della loro proprietà per come accertati e inclusa nei terreni di comproprietà della parte ricorrente censiti al
C.F. del Comune di TO (VI) al Foglio 10 col mappale n. 863 sub 16 e per l'effetto li condanna all'immediato rilascio di detta area in favore di , rimuovendo in particolare la porzione Parte_1
di recinzione/rete ivi posta e ogni ulteriore bene e accessorio che dovesse risultare ivi collocato;
(ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
(iii) visto l'art. 12 bis, co. 2, d.lgs. 28/2010, condanna e al Controparte_1 Controparte_2
pagamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
(iv) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti nella misura di
1/3 ciascuno (1/3 , 1/3 i convenuti, 1/3 i terzi chiamati) Parte_1
Vicenza 11 giugno 2025, Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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