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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2685/2020 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2685/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 10143/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
13/11/2019, vertente
TRA
(C.F. ), difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Umberto Micciarelli (C.F. C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso dall'avv. Corrado Di Nardo (C.F. , in C.F._3
sostituzione di precedente difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 5/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 10143/2019 pubblicata in data 13/11/2019, il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
volta ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona subiti Controparte_1
in data 17/5/2013, alle ore 10,30 circa in alla via S. Anna dei Lombardi, CP_1
altezza dell'incrocio con via D. Capitelli, mentre camminava a piedi sulle strisce R.G. n. 2685/2020 2
pedonali, a causa “di un pezzo di basolato di colore bianco attiguo alle strisce pedonali non correttamente fissato a terra”, che si muoveva al suo passaggio, provocandone la caduta terra, così provvedeva:
“- dichiara la responsabilità concorrente del nella determinazione Controparte_1
dell'evento dannoso oggetto di causa, quantificando tale responsabilità in misura
pari al 50% e commisurando la corresponsabilità dell'attrice nella misura del 50%;
- Condanna il al pagamento in favore di , a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 2.475,00 già in moneta attuale, oltre interessi legali da calcolarsi dal 17.05.2013 sulla somma
devalutata a tale data e via via annualmente rivalutata secondo gli Indici Istat
famiglie di operai ed impiegati;
- condanna il al pagamento del 50% delle spese processuali, pari Controparte_1 ad € 635,00, (50% di € 1.270,00) di cui € 229,10 per spese ed il restante per compenso, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge in favore dell'avv. Umberto Micciarelli, dichiaratosi antistatario, compensando la restante metà;
- pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti”.
La proponeva appello avverso la suindicata pronuncia e conveniva in Pt_1 giudizio, dinanzi a questa Corte, il deducendo, quali motivi di Controparte_1 impugnazione:
- che il primo Giudice aveva erroneamente qualificato la domanda come proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre invece trattavasi, come pacificamente ritenuto dalla
Corte di Cassazione, di azione riconducibile alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danni da cose in custodia;
- che il Tribunale aveva, inoltre, errato nell'affermare che essa danneggiata aveva concorso, in ragione del 50% nella determinazione dell'evento dannoso, per non aver prestato la dovuta cautela, “dettata dalla consapevolezza di avventurarsi in un percorso costituente di per sé un'insidia, poiché, ictu oculi, non stabile in quanto visibilmente lesionato”;
- che, infatti, il basolato era di colore bianco e situato sulle strisce pedonali, anch'esse di colore bianco e, quindi, non visibile, ed inoltre, era basculante e non posizionato su di un marciapiede o all'interno di una area pedonale, ma lungo le strisce pedonali site alla Via S. Anna dei Lombardi, zona ad alto traffico veicolare;
- che, pertanto, nulla poteva esserle addebitato per il sinistro in questione, essendo impensabile che “potesse prestare attenzione all'attraversamento e, allo stesso R.G. n. 2685/2020 3
tempo, rendersi conto che il basolato attiguo alle strisce pedonali si trovava non fissato a dovere, tanto da creare un vero e proprio effetto <> ”.
Pertanto, chiedeva, in parziale riforma dell'impugnata decisione, condannarsi il al pagamento, in proprio favore, della somma di € 2.475,00, Controparte_1
“pari al decurtamento al residuale 50% in primo grado, oltre interessi e rivalutazione …”, nonché delle spese processuali come liquidate dal primo
Giudice, senza la riduzione pari al 50%.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi l'appello, in Controparte_1
ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
Così riassunti i termini della controversia, occorre in primo luogo considerare che la doglianza prospettata dall'appellante circa la qualificazione della domanda come azione ex art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danni provocati dalla cosa in custodia, anziché come azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., non costituisce autonomo motivo di appello, bensì sollecitazione all'esercizio, da parte del Collegio, del potere officioso di qualificare esattamente, dal punto di vista giuridico, la pretesa fatta valere in giudizio.
In proposito, insegna la Corte del diritto che il giudice d'appello ha il potere- dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione (cfr. Cass. 17/12/2024, n. 32932). Va infatti evidenziato che il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice quando tale qualificazione abbia formato oggetto di contestazione e sul punto deciso non vi sia stata impugnazione (cfr. Cass. 5/9/2023, n. 25835). Più specificamente, i giudici di legittimità hanno affermato che, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la loro riconduzione, operata dal giudice di primo grado, all'art. 2043
c.c., non vincola il giudice d'appello nel potere di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata (cfr. Cass. 9/6/2016, n. 11805).
Ebbene, nella fattispecie in esame, poiché la espressamente prospettava Pt_1
al Giudice di primo grado la riconducibilità dei fatti assunti a base della sua R.G. n. 2685/2020 4
azione risarcitoria alle ipotesi di responsabilità previste, alternativamente, dagli artt. 2043 e 2051 c.c., e sulla questione non sorgeva contrasto alcuno fra le parti, ne discende, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali, che nella presente sede processuale è ben possibile procedere ad una diversa qualificazione giuridica dell'azione, rispetto a quanto opinato dal Tribunale di Napoli nella impugnata sentenza, pur nell'identità della causa petendi e del petitum come prospettati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 9/11/2022,
n. 33057). In particolare, coerentemente a quanto ritiene la Corte regolatrice ormai con costante orientamento, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (cfr., tra le altre, Cass. 9/3/2020, n. 6651).
In tali termini qualificata l'azione proposta dalla , rileva la Corte che Pt_1
l'appello dalla stessa proposto è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Invero, il primo Giudice ha correttamente rilevato che se, per un verso, il
[...]
era certamente tenuto, quale custode della strada in cui si verificò il CP_1
sinistro oggetto di causa, a controllare e manutenere adeguatamente il basolato basculante su cui l'attrice cadde mentre era intenta – come descritto dal teste escusso e come, del resto, è pacifico tra le parti – all'attraversamento della stessa sulle strisce pedonali, per altro verso la predetta non prestò attenzione allo stato dei luoghi quale risultante ictu oculi. Infatti, come risulta chiaramente dalle fotografie depositate in atti dall'attrice (v. doc. n. 5 della produzione dell'appellante, relativa al giudizio di prime cure), il basolato in questione, colorato di bianco, presentava varie lesioni e spaccature, le cui linee di discontinuità erano più che evidenti, creando un netto distacco cromatico rispetto alla accennata colorazione bianca. La conseguenza è che, dovendosi presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che chi attraversi una strada che si presenti R.G. n. 2685/2020 5
nelle condizioni sopra descritte evita di porre i piedi sopra un tratto della stessa visibilmente lesionato, ovvero in alternativa presta una particolare cautela nel camminare, ne deriva che la caduta dell'attrice sul basolato va, almeno in parte, attribuita ad una sua disattenzione. Deve aggiungersi che l'accertamento probatorio presuntivo operato dal Tribunale, nei termini innanzi esposti, è pienamente legittimo alla stregua del principio per cui la presunzione consente di risalire, attraverso fatti noti, ad uno o più fatti ignoti da provare. Infatti, va sottolineato al riguardo che il fatto ignoto, costituito dalla condotta della danneggiata non improntata alle regole di ordinaria diligenza e prudenza in relazione alle peculiarità del caso concreto, risulta provato presuntivamente attraverso i descritti fatti noti della descritta evidenza delle lesioni della pavimentazione della strada, tenuto conto anche che l'evento si verificò in condizioni di piena visibilità, alle ore 10,30 di un giorno di maggio (sulla legittimità della ricostruzione in termini presuntivi della carenza della dovuta diligenza da parte del danneggiato, in relazione alla accertata situazione dei luoghi, cfr. Cass. 31/8/2020, n. 18100).
Questa Corte deve poi concordare con la valutazione operata dal Giudice di prime cure circa il riconoscimento di una percentuale del 50% a carico della , Pt_1
nella prospettiva di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., di cooperazione colposa nella causazione del sinistro, tenuto conto, comunque, della già rilevata inadeguata manutenzione della strada da parte del Controparte_1
Deve infine sottolinearsi che l'istante, pur avendo nell'atto di appello lamentato, in relazione al quantum, che il Tribunale avrebbe errato nella liquidazione del danno non patrimoniale per aver attribuito alla stessa un'età maggiore di quella effettiva al momento del fatto, nel petitum si è comunque limitata a chiedere la somma indicata in sentenza, senza l'operata decurtazione del 50%.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, in base ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione di valore intercettato dal disputatum (€ 1.100,01-5.200,00).
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti R.G. n. 2685/2020 6
processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 10143/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 13/11/2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna la al pagamento, in favore del delle Pt_1 Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali ed € 330,00 per rimborso spese forfettarie pari al
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 18/3/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2685/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 10143/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
13/11/2019, vertente
TRA
(C.F. ), difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Umberto Micciarelli (C.F. C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso dall'avv. Corrado Di Nardo (C.F. , in C.F._3
sostituzione di precedente difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 5/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 10143/2019 pubblicata in data 13/11/2019, il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
volta ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona subiti Controparte_1
in data 17/5/2013, alle ore 10,30 circa in alla via S. Anna dei Lombardi, CP_1
altezza dell'incrocio con via D. Capitelli, mentre camminava a piedi sulle strisce R.G. n. 2685/2020 2
pedonali, a causa “di un pezzo di basolato di colore bianco attiguo alle strisce pedonali non correttamente fissato a terra”, che si muoveva al suo passaggio, provocandone la caduta terra, così provvedeva:
“- dichiara la responsabilità concorrente del nella determinazione Controparte_1
dell'evento dannoso oggetto di causa, quantificando tale responsabilità in misura
pari al 50% e commisurando la corresponsabilità dell'attrice nella misura del 50%;
- Condanna il al pagamento in favore di , a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 2.475,00 già in moneta attuale, oltre interessi legali da calcolarsi dal 17.05.2013 sulla somma
devalutata a tale data e via via annualmente rivalutata secondo gli Indici Istat
famiglie di operai ed impiegati;
- condanna il al pagamento del 50% delle spese processuali, pari Controparte_1 ad € 635,00, (50% di € 1.270,00) di cui € 229,10 per spese ed il restante per compenso, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge in favore dell'avv. Umberto Micciarelli, dichiaratosi antistatario, compensando la restante metà;
- pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti”.
La proponeva appello avverso la suindicata pronuncia e conveniva in Pt_1 giudizio, dinanzi a questa Corte, il deducendo, quali motivi di Controparte_1 impugnazione:
- che il primo Giudice aveva erroneamente qualificato la domanda come proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre invece trattavasi, come pacificamente ritenuto dalla
Corte di Cassazione, di azione riconducibile alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danni da cose in custodia;
- che il Tribunale aveva, inoltre, errato nell'affermare che essa danneggiata aveva concorso, in ragione del 50% nella determinazione dell'evento dannoso, per non aver prestato la dovuta cautela, “dettata dalla consapevolezza di avventurarsi in un percorso costituente di per sé un'insidia, poiché, ictu oculi, non stabile in quanto visibilmente lesionato”;
- che, infatti, il basolato era di colore bianco e situato sulle strisce pedonali, anch'esse di colore bianco e, quindi, non visibile, ed inoltre, era basculante e non posizionato su di un marciapiede o all'interno di una area pedonale, ma lungo le strisce pedonali site alla Via S. Anna dei Lombardi, zona ad alto traffico veicolare;
- che, pertanto, nulla poteva esserle addebitato per il sinistro in questione, essendo impensabile che “potesse prestare attenzione all'attraversamento e, allo stesso R.G. n. 2685/2020 3
tempo, rendersi conto che il basolato attiguo alle strisce pedonali si trovava non fissato a dovere, tanto da creare un vero e proprio effetto <
Pertanto, chiedeva, in parziale riforma dell'impugnata decisione, condannarsi il al pagamento, in proprio favore, della somma di € 2.475,00, Controparte_1
“pari al decurtamento al residuale 50% in primo grado, oltre interessi e rivalutazione …”, nonché delle spese processuali come liquidate dal primo
Giudice, senza la riduzione pari al 50%.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi l'appello, in Controparte_1
ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
Così riassunti i termini della controversia, occorre in primo luogo considerare che la doglianza prospettata dall'appellante circa la qualificazione della domanda come azione ex art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danni provocati dalla cosa in custodia, anziché come azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., non costituisce autonomo motivo di appello, bensì sollecitazione all'esercizio, da parte del Collegio, del potere officioso di qualificare esattamente, dal punto di vista giuridico, la pretesa fatta valere in giudizio.
In proposito, insegna la Corte del diritto che il giudice d'appello ha il potere- dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione (cfr. Cass. 17/12/2024, n. 32932). Va infatti evidenziato che il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica data all'azione dal giudice quando tale qualificazione abbia formato oggetto di contestazione e sul punto deciso non vi sia stata impugnazione (cfr. Cass. 5/9/2023, n. 25835). Più specificamente, i giudici di legittimità hanno affermato che, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la loro riconduzione, operata dal giudice di primo grado, all'art. 2043
c.c., non vincola il giudice d'appello nel potere di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata (cfr. Cass. 9/6/2016, n. 11805).
Ebbene, nella fattispecie in esame, poiché la espressamente prospettava Pt_1
al Giudice di primo grado la riconducibilità dei fatti assunti a base della sua R.G. n. 2685/2020 4
azione risarcitoria alle ipotesi di responsabilità previste, alternativamente, dagli artt. 2043 e 2051 c.c., e sulla questione non sorgeva contrasto alcuno fra le parti, ne discende, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali, che nella presente sede processuale è ben possibile procedere ad una diversa qualificazione giuridica dell'azione, rispetto a quanto opinato dal Tribunale di Napoli nella impugnata sentenza, pur nell'identità della causa petendi e del petitum come prospettati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 9/11/2022,
n. 33057). In particolare, coerentemente a quanto ritiene la Corte regolatrice ormai con costante orientamento, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (cfr., tra le altre, Cass. 9/3/2020, n. 6651).
In tali termini qualificata l'azione proposta dalla , rileva la Corte che Pt_1
l'appello dalla stessa proposto è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Invero, il primo Giudice ha correttamente rilevato che se, per un verso, il
[...]
era certamente tenuto, quale custode della strada in cui si verificò il CP_1
sinistro oggetto di causa, a controllare e manutenere adeguatamente il basolato basculante su cui l'attrice cadde mentre era intenta – come descritto dal teste escusso e come, del resto, è pacifico tra le parti – all'attraversamento della stessa sulle strisce pedonali, per altro verso la predetta non prestò attenzione allo stato dei luoghi quale risultante ictu oculi. Infatti, come risulta chiaramente dalle fotografie depositate in atti dall'attrice (v. doc. n. 5 della produzione dell'appellante, relativa al giudizio di prime cure), il basolato in questione, colorato di bianco, presentava varie lesioni e spaccature, le cui linee di discontinuità erano più che evidenti, creando un netto distacco cromatico rispetto alla accennata colorazione bianca. La conseguenza è che, dovendosi presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che chi attraversi una strada che si presenti R.G. n. 2685/2020 5
nelle condizioni sopra descritte evita di porre i piedi sopra un tratto della stessa visibilmente lesionato, ovvero in alternativa presta una particolare cautela nel camminare, ne deriva che la caduta dell'attrice sul basolato va, almeno in parte, attribuita ad una sua disattenzione. Deve aggiungersi che l'accertamento probatorio presuntivo operato dal Tribunale, nei termini innanzi esposti, è pienamente legittimo alla stregua del principio per cui la presunzione consente di risalire, attraverso fatti noti, ad uno o più fatti ignoti da provare. Infatti, va sottolineato al riguardo che il fatto ignoto, costituito dalla condotta della danneggiata non improntata alle regole di ordinaria diligenza e prudenza in relazione alle peculiarità del caso concreto, risulta provato presuntivamente attraverso i descritti fatti noti della descritta evidenza delle lesioni della pavimentazione della strada, tenuto conto anche che l'evento si verificò in condizioni di piena visibilità, alle ore 10,30 di un giorno di maggio (sulla legittimità della ricostruzione in termini presuntivi della carenza della dovuta diligenza da parte del danneggiato, in relazione alla accertata situazione dei luoghi, cfr. Cass. 31/8/2020, n. 18100).
Questa Corte deve poi concordare con la valutazione operata dal Giudice di prime cure circa il riconoscimento di una percentuale del 50% a carico della , Pt_1
nella prospettiva di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., di cooperazione colposa nella causazione del sinistro, tenuto conto, comunque, della già rilevata inadeguata manutenzione della strada da parte del Controparte_1
Deve infine sottolinearsi che l'istante, pur avendo nell'atto di appello lamentato, in relazione al quantum, che il Tribunale avrebbe errato nella liquidazione del danno non patrimoniale per aver attribuito alla stessa un'età maggiore di quella effettiva al momento del fatto, nel petitum si è comunque limitata a chiedere la somma indicata in sentenza, senza l'operata decurtazione del 50%.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può che essere rigettato, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, in base ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione di valore intercettato dal disputatum (€ 1.100,01-5.200,00).
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti R.G. n. 2685/2020 6
processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 10143/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 13/11/2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna la al pagamento, in favore del delle Pt_1 Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali ed € 330,00 per rimborso spese forfettarie pari al
15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 18/3/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.