Decreto cautelare 3 giugno 2021
Ordinanza collegiale 21 giugno 2021
Ordinanza collegiale 16 luglio 2021
Ordinanza cautelare 23 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 16/07/2021, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/07/2021
N. 00526/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zaccaglino, Manlio Davide e Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione -OMISSIS- ha deciso di considerare il ricorrente in congedo a decorrere dal -OMISSIS- oltre alle correlate analoghe determinazioni afferenti all'interruzione del rapporto di servizio permanente in essere, note od ignote al ricorrente, derivate, conseguenti e correlate all'interruzione del rapporto di lavoro;
nonché per l’accertamento:
1. del diritto soggettivo al mantenimento del posto di lavoro e relativa retribuzione;
2. del periodo di comporto asseritamente superato a seguito della fruizione del termine massimo di aspettativa concedibile nell'ultimo quinquennio;
3. della idoneità/inidoneità permanente al servizio militare incondizionato e servizio d'istituto;
4. del diritto soggettivo alla giusta e corretta valutazione dell'esistenza di tutte le condizioni di legge per potersi dar luogo o meno all'interruzione del rapporto di lavoro;
5. della corretta applicazione dei precetti di legge n. 266/99 e D.I. 18.04.2002 in coordinamento con le direttive sanitarie per garantire il diritto soggettivo del ricorrente al transito;
e per la nomina di un verificatore/consulente tecnico d'ufficio
esperto in medicina legale, quale Ausiliario del Collegio, al fine di periziare lo stato di salute, l'idoneità al servizio secondo la norma di riferimento e la menomazione complessiva dell'integrità fisica del ricorrente in conseguenza delle patologie ed infermità contratte con l'ascrivibilità a tabella per la menomazione psico-sensoriale ai sensi della legge n. 834/81, oltreché, la correttezza - secondo le norme tecniche vigenti - di tutto il procedimento svolto dall'Amministrazione per determinarsi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto che al fine di decidere emerge la necessità che il Ministero dell’Economia e delle Finanze provveda ad illustrare dettagliatamente il computo dei periodi di aspettativa concessi al ricorrente, prendendo espressamente posizione sulle dettagliate censure formulate in merito da quest’ultimo, e fornisca inoltre delucidazioni in merito all’esito del procedimento avviato, dallo stesso ricorrente, con istanza di trasferimento nei ruoli civili dell’Amministrazione, formulata -OMISSIS-;
Ritenuto che tali incombenti dovranno essere espletati entro il termine di venti (20) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
Ritenuto infine di rinviare la causa alla camera di consiglio del 22 settembre 2021, per la trattazione dell’istanza cautelare e per l’eventuale pronuncia, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm., di sentenza in forma semplificata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione e fissa, per l’esame dell’istanza cautelare, la camera di consiglio del 22 settembre 2021.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.