Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 04/03/2025, n. 4658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4658 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04658/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13691/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13691 del 2021, proposto da -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Michele Picciani, con domicilio digitale presso la pec come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto della Questura di Roma, notificato il -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza del -OMISSIS- presentata dal ricorrente per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7.12.2021 (dep. il 23.12) -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il decreto in epigrafe, con cui la Questura di Roma ha rigettato l’istanza presentata dal predetto per il rinnovo del permesso di soggiorno.
1.1. Con un unico motivo la parte ha prospettato che l’unica ragione che avrebbe indotto l’amministrazione a respingere l’istanza consisterebbe nella “presentazione di una residenza non idonea”. Tuttavia, il -OMISSIS- si sarebbe recato nel corso del procedimento presso la Questura per comunicare il cambio di residenza, avendo sottoscritto l’-OMISSIS- un contratto di locazione con tale -OMISSIS- per un “per un immobile sito in -OMISSIS-, contratto regolarmente registrato in data -OMISSIS-”. Peraltro, ad avviso dell’odierno ricorrente, per il rilascio di un permesso di soggiorno “ordinario” non occorrerebbe la residenza, ma sarebbe sufficiente l'indicazione del domicilio e l'indicazione del cambiamento dello stesso; la mancata comunicazione della variazione di domicilio non costituirebbe poi elemento ostativo al rilascio del permesso stesso, “se si tiene conto che l'art. 5 comma 5 del Dlgs 286/98 prevede che le irregolarità amministrative sanabili non comportano la revoca o il rifiuto del permesso di soggiorno”. Inoltre, la Questura avrebbe compiuto un’istruttoria poco approfondita, senza accertare in particolare “l’effettiva colpevolezza del richiedente”: questi, invero, sarebbe stato “vittima di una truffa tale da comportare una denuncia nei confronti del truffatore sig. -OMISSIS- per averlo raggirato nel reperimento di una residenza idonea ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno”.
1.2. Inoltre, il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per la presentazione del ricorso, invocando il fatto che “il provvedimento non è tradotto in nessuna lingua veicolare, essendo stato trascritto solo in italiano” e che “lo straniero non aveva ben compreso la circostanza che la presentazione del ricorso aveva un termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di inammissibilità, anzi l’odierno richiedente non aveva compreso affatto il contenuto dell’atto”.
2. L’amministrazione si è costituita in resistenza con atto di stile e ha poi depositato una relazione sui fatti di causa.
3. Il Tribunale con ordinanza n. 852 del 10.2.2022 ha respinto l’istanza cautelare.
4. All’udienza straordinaria del 21.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame della questione pregiudiziale.
5.1. Per giurisprudenza costante l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 - secondo cui la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda - trova applicazione anche alla domanda di permesso di soggiorno, in quanto espressione di un principio generale sulla condotta dei rapporti con l’amministrazione. In particolare, è stato affermato ( ex plurimis , Tar Lazio, Roma, I- Ter , 5.7.2021 n. 7918) che “[l]a presentazione di documentazione fraudolenta, finalizzata ad ottenere il permesso di soggiorno, alla luce dell’art. 9, comma 7, d.lgs. 286/98, è causa di revoca anche del permesso di lungo soggiorno ed impone all’Amministrazione di rifiutare la domanda ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5 comma 8 bis d.lgs. 286/98, che costituisce a sua volta applicazione del principio generale ricavabile dall’art. 75 d.p.r. 445/2000. È pienamente logico ritenere che l’art. 4, comma 2, del d.lgs. 286/1998 - secondo cui la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda - debba trovare applicazione anche alla domanda di permesso di soggiorno, in quanto espressione di un principio generale sulla condotta dei rapporti con l’Amministrazione. Detta disposizione, costituisce specificazione del più generale principio contenuto nell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, che dispone la decadenza dei benefici conseguiti con dichiarazioni false (cfr. Cons. Stato, III, n. 1091/2018); e, anche alla luce dell’art. 5, comma 8- bis - secondo cui ‘Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione ...’ - esprime un principio sostanzialmente applicabile a tutte le procedure di rilascio di permessi di soggiorno (cfr. Cons. Stato, III, n. 432/2017; n. 5032/2017). Affinché il rifiuto sia fondato sulla accertata falsità, non è necessario che detta falsità sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l’autorità amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato di questo Giudice (cfr. Cons. St., III, 23 giugno 2014, n. 3182 e, più di recente Cons. St., III, 4 marzo 2020 n. 1599)”.
5.2. Nel caso che occupa, è pacifico che l’odierno ricorrente ha presentato nel corso del procedimento un modulo di cessione di fabbricato (vd. art. 7 del d.lgs. n. 286/1998) rivelatosi falso; e la tesi secondo cui tale falsità non sarebbe a lui riferibile è invece rimasta priva di qualsivoglia riscontro, in quanto la parte non ha neppure versato in atti la denuncia che avrebbe sporto nei confronti dell’asserito autore della truffa in suo danno.
5.3. Oltre alla falsità, rivela poi il fatto che il ricorrente non ha dato prova in sede procedimentale di possedere una stabile situazione alloggiativa, quantomeno nel territorio della -OMISSIS-, necessaria a consentire all'autorità di pubblica sicurezza la costante ed agevole reperibilità sul territorio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4.6.2018, n. 3344, secondo cui “la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, sia per il lavoro autonomo che, come per il caso di specie, per il lavoro subordinato, non potendo essere rilasciato o rinnovato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero”). In particolare, l’argomento per cui il predetto si sarebbe recato presso la Questura per comunicare un diverso alloggio (-OMISSIS-) è privo di qualsivoglia supporto probatorio ed è reso inverosimile dalla produzione nel procedimento amministrativo esclusivamente del predetto modulo di cessione, la cui oggettiva falsità non è dibattuta.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte resistente, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Tonnara | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.