Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n.1811 R.G. anno 2022 Affari Civili Contenziosi promossa da :
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore A. Tedesco, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, procuratore domiciliatario
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Greco, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine conforme all'originale cartaceo, procuratore domiciliatario
-resistente -
Conclusioni : le parti hanno rassegnato quelle nei verbali e nelle note conclusionali, qui da intendersi riportate.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente ordinanza - sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
la comparsa di costituzione della società , sia i verbali di causa e le
[...] Controparte_1
note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note di trattazione scritta e note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass.
19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, all'udienza cartolare del 21.12.2022, con ordinanza che qui si abbia per trascritta e confermata, questo giudice rigettava la richiesta di riunione con altro procedimento tra le stesse parti avanzata da parte ricorrente e disponeva il mutamento del rito. Con ordinanza emessa all'udienza cartolare del 23.2.2022, venivano assegnati i termini istruttori ex art.183 comma 6 c.p.c.. Con ordinanza emessa a fine udienza del 30.5.2023 venivano ammesse le prove testimoniali di parte resistente e le prove documentali di entrambe le parti.
Tuttavia non si riusciva ad espletare la prova testimoniale in quanto i testi citati per diverse udienze non comparivano tanto che il procuratore di parte resistente non li citava più decadendo dalla prova.
All'udienza del 4.11.2024 la causa si rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.3.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, a seguito di discussione della causa anche mediante il rinvio alle note conclusionali, il giudice ha deciso con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Quanto sostenuto dal ricorrente nel proprio atto introduttivo ha trovato preciso e puntuale riscontro nella documentazione in atti prodotta dallo stesso.
Per contro le asserzioni di parte ricorrente sono rimaste delle mere formule di stile non supportate da alcuna prova e la stessa non ha neppure spiegato domanda riconvenzionale.
Di talchè, alla luce di tali considerazioni, accoglie la domanda della società e Parte_2
dichiara che la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_3 non ha adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di affitto di azienda del 12.6.2018 (cui è subentrata giusto contratto di cessione a titolo oneroso del 31.5.2019), in particolare relativamente al pagamento del canone per un totale di €.18.000,00, corrispondente a quattro semestralità a far data dal 1.6.2020 (come da punto 5 del contratto), nonché relativamente alle volture dei contratti di utenza per acqua, fogna, elettricità e telefono (come da punto 10 del contratto), ed infine relativamente alla stipula di una polizza globale fabbricati per rischio affittanza (come da punto 15 del contratto).
Per tali ragioni dichiara risolto il contratto di affitto di azienda del 12.6.2018 ed il successivo contratto del 31.5.2019 per inadempimento della resistente giusta clausola Controparte_1
risolutiva espressa come da punto 18 del contratto. Per l'effetto, ordina alla Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'immediata restituzione dell'azienda
[...]
concessa in virtù di contratto di affitto di azienda del 12.6.2018, intercorso con Leda s.r.l.s. e da alla mediante il rilascio dell'immobile e la consegna delle Parte_4 Controparte_1
chiavi dello stesso, dei beni immobili come descritti nel predetto contratto (allegato A), con immediata cessazione di ogni attività svolta dalla società resistente.
In caso di mancata esecuzione di tale ordine, autorizza la società in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, a procedere ad esecuzione forzata mediante Ufficiale
Giudiziario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, unitamente a quelle della mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso ex art.702 bis c.p.c. dalla società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nei confronti della società
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, Controparte_1
istanza ed eccezione così decide :
1. Accoglie la domanda per i motivi di cui in premessa e dichiara risolto il contratto di affitto di azienda del 12.6.2018 ed il successivo contratto del 31.5.2019 per inadempimento della resistente giusta clausola risolutiva espressa come da punto 18 del Controparte_1
contratto.
2. Per l'effetto, ordina alla in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, l'immediata restituzione dell'azienda concessa in virtù di contratto di affitto di azienda del 12.6.2018, intercorso con Leda s.r.l.s. e da alla Parte_4 Controparte_1
mediante il rilascio dell'immobile e la consegna delle chiavi dello stesso, dei beni
[...] immobili come descritti nel predetto contratto (allegato A), con immediata cessazione di ogni attività svolta dalla società resistente.
3. Autorizza la società in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, in caso di mancata esecuzione di tale ordine, a procedere ad esecuzione forzata mediante Ufficiale Giudiziario.
4. Condanna la società in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore della società Parte_2
e che si liquidano in €.3.000,00, oltre ad €.50,00 per spese di mediazione, oltre alle spese generali, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 25.3.2025 ore 16.15
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez