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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 18 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 750/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 10275/2021 emessa in data 9 dicembre 2021 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
cf rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Domenico Ferri PEC
; Email_1
[...]
[...]
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Gustavo Iandolo PEC t in virtù di Email_2 procura generale alle liti a rogito del Notaio Rep. n. 37590 del Persona_1
23.01.2023;
APPELLATO Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 28 marzo 2022 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 10275/2021 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Roma il giorno 9 dicembre 2021.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda intesa al riconoscimento del diritto all'assegno sociale ex art. 3, commi 6 e 7, L. 335/1995, ritenendo l'insussistenza dello stato di bisogno, quale indefettibile presupposto dellla provvidenza, ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con l'appello è stato formulato un unico motivo di impugnazione di cui si dirà.
L' si è costituito nel grado chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già sinteticamente illustrato nello svolgimento del processo, con l'originaria domanda, aveva adito il Giudice del lavoro per sentir Parte_1 dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno sociale che era stato richiesto con domanda amministrativa del 29 novembre 2017 e, per l'effetto, ottenere la condanna dell' all'erogazione dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori CP_1 fino al saldo.
Precisava che, pur essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (65 anni e 7 mesi di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale;
mancato superamento del limite di reddito per l'anno 2018 pari ad euro 5.824,91 annui) l' in data 22 marzo 2019, le aveva comunicato il rigetto. CP_1
Pag. 2 di 9 Nella specie, l'ente riteneva insufficiente la documentazione scrivendo << La dichiarazione sostitutiva allegata non è sufficiente: la richiedente deve produrre atti ingiuntivi nei confronti del coniuge inadempiente>>.
Costituendosi in giudizio l' sosteneva che < Al fine dell'accertamento dello CP_1 stato di bisogno, bisogna evidenziare che la medesima è titolare di un diritto di credito nei confronti dell'ex coniuge a titolo di assegno di mantenimento e non ha dimostrato l'irrecuperabilità di tale credito con la documentazione prodotta nel presente giudizio. >>
Il Tribunale, richiamati i presupposti normativi, ed in specie l'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, rigettava il ricorso motivando la decisione sull'assenza di prova in ordine al requisito dello stato di bisogno, sostenendo, in adesione all'opzione ermeneutica dell'ente previdenziale convenuto, che detta prova andasse fornita attraverso la dimostrazione della impossibilità del recupero del credito vantato a titolo di assegno di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge.
Nello specifico, il primo Giudice scriveva <È chiaro, pertanto, che non si giustifica, nel caso in esame, la rinuncia (di fatto) al recupero dell'assegno di mantenimento da parte della ricorrente. In una simile situazione spetta a quest'ultima provare che il relativo credito è irrecuperabile e che il proprio reddito non supera i limiti richiesti dalla normativa di riferimento, nonché che il suo tenore di vita è tale da versare in stato di bisogno. Prova certamente non fornita dalla ricorrente che si limita a produrre nel presente giudizio documentazione circa l'esito del pignoramento tentato ai danni dell'ex coniuge.
Sul punto, si fa presente che l'ex coniuge ing. , residente in [...]
Roma, piazza Cavour n. 19, percepisce dall' un trattamento Parte_2 pensionistico pari a euro 4.373,25, come risulta dagli archivi dell' pertanto, CP_1 non è giustificabile il mancato recupero da parte della ricorrente del credito vantato a titolo di assegno di mantenimento pari a euro 1.400 mensili che, per legge, ha una priorità rispetto ad altri debiti dell'ex coniuge nell'esercizio dell'azione esecutiva;
né la ricorrente ha dimostrato di aver proceduto a pignoramento di beni mobili registrati o immobili in quanto, come è noto, il
Pag. 3 di 9 pignoramento può avere per oggetto anche l'autovettura o l'abitazione dell'ex coniuge, e non solo il trattamento pensionistico.
Il ricorso risulta pertanto del tutto sfornito di prova in quanto la ricorrente è tenuta a produrre visura che dimostri l'assenza in capo all'ex coniuge di proprietà immobiliari o di mobili registrati, visura non trasmessa all'Istituto
Previdenziale né allegata al presente giudizio. In fase amministrativa, la
si è infatti limitata a trasmettere una dichiarazione sostitutiva che Pt_1 attesta la mancata percezione dell'assegno di mantenimento, dichiarazione di nessun valore se non comprovata da altri elementi, come sopra specificato.
Nulla pertanto ha dimostrato la ricorrente circa lo stato di bisogno e la mancata recuperabilità del credito vantato a titolo di assegno di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge. Per scrupolo si fa rilevare sin d'ora l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di attestare il reddito, trattandosi di scrittura proveniente dalla parte, di alcuna efficacia probatoria.
Si chiede, invece, che il reddito sia attestato mediante il deposito di dichiarazione reddituale (Mod. 101, 730, 740) presentata ai competenti Uffici Finanziari. Per costante giurisprudenza il requisito del reddito, che in via amministrativa può essere dimostrato con autocertificazione, deve essere provato giudizialmente per mezzo di dichiarazioni reddituali ovvero di attestazioni del competente ufficio finanziario (Cass 18.12.1985, n. 44354; Cass. 02.04.1986, n. 2273; Cass.
16.01.96, n. 298).>>
Il Tribunale condannava, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta statuizione ha interposto appello , assumendo Parte_1
l'erronea valutazione degli atti.
In particolare, ha sostenuto di aver fornito, mediante la documentazione prodotta in giudizio, rigorosa prova dell'effettivo stato di bisogno, quale unico requisito richiesto dalla norma per ottenere il beneficio in questione, nonché dell'irrecuperabilità del credito nei confronti dell'ex marito.
Ha poi rimarcato la mancata valutazione di specifici documenti circa la condizione economica del coniuge e di avere, contrariamente a quanto asserito
Pag. 4 di 9 dal primo giudice, fornito prova del possesso del requisito reddituale con la produzione di attestazioni rilasciate dall'Agenzia dell'entrate.
L'appello è fondato.
Il Collegio presta adesione, come già fatto nei propri precedenti (v. ex multis sent.
n.2046/2023), all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, a mente del quale «il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale
L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;in particolare, si è affermato (Cass. n.
24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole;
in ogni caso, il riferimento contenuto nell'art. 3 della legge n. 335/1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass., Sez. Un., n. 11353 del 2004)» (Cassazione, Sez. lav., Ord. n. 22833/2024; ed i precedenti analoghi n. 22757/2024; n. 22755/2024; 33513/2024; 26315/2023; 26287/2023;
21699/2023).
Pag. 5 di 9 Pertanto, la parte che agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale deve esclusivamente dimostrare il proprio stato di bisogno, restando irrilevante l'eventuale rinuncia all'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge separato o divorziato ovvero dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione, o di concorde richiesta di divorzio, atteso che la circostanza che lo stato di bisogno derivi da una colpevole ( o incolpevole) inerzia dell'interessato (nel farsi parte diligente ad ottenere i mezzi economici dall'ex coniuge) non assume rilevanza;
viceversa è del tutto diversa l'ipotesi di una condotta posta in essere con intento fraudolento ( al fine di lucrare la prestazione previdenziale) nel qual caso incombe sull'ente previdenziale fornire idonea allegazione e prova di tale situazione.
Del resto già nel 2021 con la sentenza n.24954 proprio sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte aveva, in un caso analogo al presente, affermato che, dalla constatazione dell'incapienza del coniuge tenuto al mantenimento, non poteva << farsi discendere un obbligo gravante sull'assistito di preventiva escussione dell'eventuale soggetto obbligato: tale conclusione, infatti, si porrebbe in contrasto con la lettera dell'art. 3, comma 6, cit., che valorizza ai fini del diritto all'assegno soltanto la circostanza che i redditi siano
«effettivamente percepiti», indipendentemente dalla prova che l'avente diritto si sia effettivamente (ed infruttuosamente) attivato per riscuoterli...>>.
In applicazione di quanto precede, nel caso di specie, erroneamente il Tribunale ha focalizzato l'attenzione sull'indagine dell'adeguatezza dello sforzo dell'interessata in sede esecutiva di recuperare l'assegno cui aveva diritto per statuizione giudiziale, in presenza del pacifico inadempimento dell'ex marito, in quanto trattavasi di circostanze estranee ai presupposti del diritto o comunque incapaci di incidere su di essi.
Sicché deve ritenersi acquisita prova adeguata dello stato di bisogno per altro documentata nel processo con l'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
(doc. 9 allegato al fascicolo di primo grado) (divenendo irrilevante che in fase amministrativa la avesse prodotto solo dichiarazioni sostitutive) da cui Pt_1
Pag. 6 di 9 risulta un reddito effettivo pari a zero per gli anni 2017 e 2018 e di euro 2.636,00 per l'anno 2016.
Del resto, come si ricava dalla lettura del provvedimento di rigetto del 22 marzo
2019, l' già in fase amministrativa non aveva contestato la mancanza di CP_1 redditi propri della ma aveva motivato il diniego per il seguente motivo Pt_1
(attinente al mantenimento): «Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 29.11.2017, per il seguente motivo: la dichiarazione sostitutiva allegata non è sufficiente: la richiedente deve produrre atti ingiuntivi nei confronti del coniuge inadempiente».
A nulla rileva invece, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la prova in ordine alla recuperabilità dell'assegno di mantenimento, giacché una simile situazione avrebbe potuto assumere rilievo unicamente quale conseguenza di una preordinazione dolosa della parte a tal fine che, tuttavia, avrebbe onerato l'Ente previdenziale della relativa deduzione e prova, non avvenuta nel caso di specie.
Per altro, l'appellante, pur non essendovi tenuta, aveva dimostrato di avere fatto il possibile ( con l'ordinaria diligenza) per recuperare il credito notificando per ben due volte il precetto ed il pignoramento presso terzi con esito infruttuoso
(cfr. notifica del primo precetto in data 16.07.2018 – doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado;
notifica del secondo precetto in data 28.01.2019 – doc. 4; notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, il cui esito si rivelava infruttuoso – doc. 5).
In conclusione, il ricorso va, dunque, accolto e, in riforma della gravata sentenza,
l' va condannato alla corresponsione dell'assegno sociale con decorrenza CP_1 dal primo giorno del mese successivo (decorrenza prevista dall'art.26, comma 12, della legge n.153/1969 ed operante per effetto del rinvio dell'art.3 comma 7
l.335/1995) alla data di presentazione della domanda amministrativa (presentata il 29 novembre 2017) e pertanto dal primo dicembre 2017, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Alla riforma della sentenza segue l'obbligo del Giudice di appello di riliquidare le spese in entrambi i gradi in applicazione del terzo scaglione della tabella 4 per il
Pag. 7 di 9 primo grado e della tabella 12 in appello del dm 147/2022, determinati nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
Va al riguardo precisato che essendo l'assegno sociale una prestazione assistenziale trova applicazione ai fini della determinazione del valore della causa l'art. 13, primo comma, c.p.c., alla stregua del quale, se il titolo è controverso, il valore della causa si determina in base alle somme dovute per due anni e che pertanto, il valore della causa va individuato tra euro 5.200 ed euro 26.000, poiché in tale scaglione rientra l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta (v. fra le numerose : Cass. z. L, Ord. n. 13924/2024)
Le spese del doppio grado sono regolate secondo soccombenza e poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore di parte appellante, CP_1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 28 marzo 2022 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 10275/2021 emessa il giorno 9 dicembre 2021 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e dichiara il diritto di all'assegno sociale a decorrere dal primo Parte_1 dicembre 2017 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in via amministrativa) e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati nella misura di legge, CP_1 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione;
2) Condanna l' al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese del CP_1 doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in € 1870.00 oltre IVA e
CPA e spese generali, e, quanto al presente grado, in € 1994,00, oltre IVA
Pag. 8 di 9 e CPA e spese generali, in entrambi i casi con distrazione in favore dell'Avvocato Domenico Ferri, dichiaratosi antistatario.
Roma, 18 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 18 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 750/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 10275/2021 emessa in data 9 dicembre 2021 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
cf rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Domenico Ferri PEC
; Email_1
[...]
[...]
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Gustavo Iandolo PEC t in virtù di Email_2 procura generale alle liti a rogito del Notaio Rep. n. 37590 del Persona_1
23.01.2023;
APPELLATO Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 28 marzo 2022 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 10275/2021 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Roma il giorno 9 dicembre 2021.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda intesa al riconoscimento del diritto all'assegno sociale ex art. 3, commi 6 e 7, L. 335/1995, ritenendo l'insussistenza dello stato di bisogno, quale indefettibile presupposto dellla provvidenza, ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con l'appello è stato formulato un unico motivo di impugnazione di cui si dirà.
L' si è costituito nel grado chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già sinteticamente illustrato nello svolgimento del processo, con l'originaria domanda, aveva adito il Giudice del lavoro per sentir Parte_1 dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno sociale che era stato richiesto con domanda amministrativa del 29 novembre 2017 e, per l'effetto, ottenere la condanna dell' all'erogazione dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori CP_1 fino al saldo.
Precisava che, pur essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (65 anni e 7 mesi di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale;
mancato superamento del limite di reddito per l'anno 2018 pari ad euro 5.824,91 annui) l' in data 22 marzo 2019, le aveva comunicato il rigetto. CP_1
Pag. 2 di 9 Nella specie, l'ente riteneva insufficiente la documentazione scrivendo << La dichiarazione sostitutiva allegata non è sufficiente: la richiedente deve produrre atti ingiuntivi nei confronti del coniuge inadempiente>>.
Costituendosi in giudizio l' sosteneva che < Al fine dell'accertamento dello CP_1 stato di bisogno, bisogna evidenziare che la medesima è titolare di un diritto di credito nei confronti dell'ex coniuge a titolo di assegno di mantenimento e non ha dimostrato l'irrecuperabilità di tale credito con la documentazione prodotta nel presente giudizio. >>
Il Tribunale, richiamati i presupposti normativi, ed in specie l'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, rigettava il ricorso motivando la decisione sull'assenza di prova in ordine al requisito dello stato di bisogno, sostenendo, in adesione all'opzione ermeneutica dell'ente previdenziale convenuto, che detta prova andasse fornita attraverso la dimostrazione della impossibilità del recupero del credito vantato a titolo di assegno di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge.
Nello specifico, il primo Giudice scriveva <È chiaro, pertanto, che non si giustifica, nel caso in esame, la rinuncia (di fatto) al recupero dell'assegno di mantenimento da parte della ricorrente. In una simile situazione spetta a quest'ultima provare che il relativo credito è irrecuperabile e che il proprio reddito non supera i limiti richiesti dalla normativa di riferimento, nonché che il suo tenore di vita è tale da versare in stato di bisogno. Prova certamente non fornita dalla ricorrente che si limita a produrre nel presente giudizio documentazione circa l'esito del pignoramento tentato ai danni dell'ex coniuge.
Sul punto, si fa presente che l'ex coniuge ing. , residente in [...]
Roma, piazza Cavour n. 19, percepisce dall' un trattamento Parte_2 pensionistico pari a euro 4.373,25, come risulta dagli archivi dell' pertanto, CP_1 non è giustificabile il mancato recupero da parte della ricorrente del credito vantato a titolo di assegno di mantenimento pari a euro 1.400 mensili che, per legge, ha una priorità rispetto ad altri debiti dell'ex coniuge nell'esercizio dell'azione esecutiva;
né la ricorrente ha dimostrato di aver proceduto a pignoramento di beni mobili registrati o immobili in quanto, come è noto, il
Pag. 3 di 9 pignoramento può avere per oggetto anche l'autovettura o l'abitazione dell'ex coniuge, e non solo il trattamento pensionistico.
Il ricorso risulta pertanto del tutto sfornito di prova in quanto la ricorrente è tenuta a produrre visura che dimostri l'assenza in capo all'ex coniuge di proprietà immobiliari o di mobili registrati, visura non trasmessa all'Istituto
Previdenziale né allegata al presente giudizio. In fase amministrativa, la
si è infatti limitata a trasmettere una dichiarazione sostitutiva che Pt_1 attesta la mancata percezione dell'assegno di mantenimento, dichiarazione di nessun valore se non comprovata da altri elementi, come sopra specificato.
Nulla pertanto ha dimostrato la ricorrente circa lo stato di bisogno e la mancata recuperabilità del credito vantato a titolo di assegno di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge. Per scrupolo si fa rilevare sin d'ora l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di attestare il reddito, trattandosi di scrittura proveniente dalla parte, di alcuna efficacia probatoria.
Si chiede, invece, che il reddito sia attestato mediante il deposito di dichiarazione reddituale (Mod. 101, 730, 740) presentata ai competenti Uffici Finanziari. Per costante giurisprudenza il requisito del reddito, che in via amministrativa può essere dimostrato con autocertificazione, deve essere provato giudizialmente per mezzo di dichiarazioni reddituali ovvero di attestazioni del competente ufficio finanziario (Cass 18.12.1985, n. 44354; Cass. 02.04.1986, n. 2273; Cass.
16.01.96, n. 298).>>
Il Tribunale condannava, altresì, la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta statuizione ha interposto appello , assumendo Parte_1
l'erronea valutazione degli atti.
In particolare, ha sostenuto di aver fornito, mediante la documentazione prodotta in giudizio, rigorosa prova dell'effettivo stato di bisogno, quale unico requisito richiesto dalla norma per ottenere il beneficio in questione, nonché dell'irrecuperabilità del credito nei confronti dell'ex marito.
Ha poi rimarcato la mancata valutazione di specifici documenti circa la condizione economica del coniuge e di avere, contrariamente a quanto asserito
Pag. 4 di 9 dal primo giudice, fornito prova del possesso del requisito reddituale con la produzione di attestazioni rilasciate dall'Agenzia dell'entrate.
L'appello è fondato.
Il Collegio presta adesione, come già fatto nei propri precedenti (v. ex multis sent.
n.2046/2023), all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, a mente del quale «il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale
L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;in particolare, si è affermato (Cass. n.
24954 del 2021) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole;
in ogni caso, il riferimento contenuto nell'art. 3 della legge n. 335/1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare comportamenti posti in essere per dar luogo ad una situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass., Sez. Un., n. 11353 del 2004)» (Cassazione, Sez. lav., Ord. n. 22833/2024; ed i precedenti analoghi n. 22757/2024; n. 22755/2024; 33513/2024; 26315/2023; 26287/2023;
21699/2023).
Pag. 5 di 9 Pertanto, la parte che agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale deve esclusivamente dimostrare il proprio stato di bisogno, restando irrilevante l'eventuale rinuncia all'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge separato o divorziato ovvero dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione, o di concorde richiesta di divorzio, atteso che la circostanza che lo stato di bisogno derivi da una colpevole ( o incolpevole) inerzia dell'interessato (nel farsi parte diligente ad ottenere i mezzi economici dall'ex coniuge) non assume rilevanza;
viceversa è del tutto diversa l'ipotesi di una condotta posta in essere con intento fraudolento ( al fine di lucrare la prestazione previdenziale) nel qual caso incombe sull'ente previdenziale fornire idonea allegazione e prova di tale situazione.
Del resto già nel 2021 con la sentenza n.24954 proprio sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte aveva, in un caso analogo al presente, affermato che, dalla constatazione dell'incapienza del coniuge tenuto al mantenimento, non poteva << farsi discendere un obbligo gravante sull'assistito di preventiva escussione dell'eventuale soggetto obbligato: tale conclusione, infatti, si porrebbe in contrasto con la lettera dell'art. 3, comma 6, cit., che valorizza ai fini del diritto all'assegno soltanto la circostanza che i redditi siano
«effettivamente percepiti», indipendentemente dalla prova che l'avente diritto si sia effettivamente (ed infruttuosamente) attivato per riscuoterli...>>.
In applicazione di quanto precede, nel caso di specie, erroneamente il Tribunale ha focalizzato l'attenzione sull'indagine dell'adeguatezza dello sforzo dell'interessata in sede esecutiva di recuperare l'assegno cui aveva diritto per statuizione giudiziale, in presenza del pacifico inadempimento dell'ex marito, in quanto trattavasi di circostanze estranee ai presupposti del diritto o comunque incapaci di incidere su di essi.
Sicché deve ritenersi acquisita prova adeguata dello stato di bisogno per altro documentata nel processo con l'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
(doc. 9 allegato al fascicolo di primo grado) (divenendo irrilevante che in fase amministrativa la avesse prodotto solo dichiarazioni sostitutive) da cui Pt_1
Pag. 6 di 9 risulta un reddito effettivo pari a zero per gli anni 2017 e 2018 e di euro 2.636,00 per l'anno 2016.
Del resto, come si ricava dalla lettura del provvedimento di rigetto del 22 marzo
2019, l' già in fase amministrativa non aveva contestato la mancanza di CP_1 redditi propri della ma aveva motivato il diniego per il seguente motivo Pt_1
(attinente al mantenimento): «Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 29.11.2017, per il seguente motivo: la dichiarazione sostitutiva allegata non è sufficiente: la richiedente deve produrre atti ingiuntivi nei confronti del coniuge inadempiente».
A nulla rileva invece, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la prova in ordine alla recuperabilità dell'assegno di mantenimento, giacché una simile situazione avrebbe potuto assumere rilievo unicamente quale conseguenza di una preordinazione dolosa della parte a tal fine che, tuttavia, avrebbe onerato l'Ente previdenziale della relativa deduzione e prova, non avvenuta nel caso di specie.
Per altro, l'appellante, pur non essendovi tenuta, aveva dimostrato di avere fatto il possibile ( con l'ordinaria diligenza) per recuperare il credito notificando per ben due volte il precetto ed il pignoramento presso terzi con esito infruttuoso
(cfr. notifica del primo precetto in data 16.07.2018 – doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado;
notifica del secondo precetto in data 28.01.2019 – doc. 4; notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, il cui esito si rivelava infruttuoso – doc. 5).
In conclusione, il ricorso va, dunque, accolto e, in riforma della gravata sentenza,
l' va condannato alla corresponsione dell'assegno sociale con decorrenza CP_1 dal primo giorno del mese successivo (decorrenza prevista dall'art.26, comma 12, della legge n.153/1969 ed operante per effetto del rinvio dell'art.3 comma 7
l.335/1995) alla data di presentazione della domanda amministrativa (presentata il 29 novembre 2017) e pertanto dal primo dicembre 2017, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, come per legge.
Alla riforma della sentenza segue l'obbligo del Giudice di appello di riliquidare le spese in entrambi i gradi in applicazione del terzo scaglione della tabella 4 per il
Pag. 7 di 9 primo grado e della tabella 12 in appello del dm 147/2022, determinati nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
Va al riguardo precisato che essendo l'assegno sociale una prestazione assistenziale trova applicazione ai fini della determinazione del valore della causa l'art. 13, primo comma, c.p.c., alla stregua del quale, se il titolo è controverso, il valore della causa si determina in base alle somme dovute per due anni e che pertanto, il valore della causa va individuato tra euro 5.200 ed euro 26.000, poiché in tale scaglione rientra l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta (v. fra le numerose : Cass. z. L, Ord. n. 13924/2024)
Le spese del doppio grado sono regolate secondo soccombenza e poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore di parte appellante, CP_1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 28 marzo 2022 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 10275/2021 emessa il giorno 9 dicembre 2021 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e dichiara il diritto di all'assegno sociale a decorrere dal primo Parte_1 dicembre 2017 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in via amministrativa) e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati nella misura di legge, CP_1 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione;
2) Condanna l' al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese del CP_1 doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in € 1870.00 oltre IVA e
CPA e spese generali, e, quanto al presente grado, in € 1994,00, oltre IVA
Pag. 8 di 9 e CPA e spese generali, in entrambi i casi con distrazione in favore dell'Avvocato Domenico Ferri, dichiaratosi antistatario.
Roma, 18 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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