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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 30 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1878/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Mariarosaria Finocchiaro, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Opponente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
-Opposto-
in persona del Parte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri, giusta procura generale alle liti;
-Opposto-
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Carmelo Elio Guarnaccia, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Opposto-
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.03.2022, la società ricorrente ha agito in giudizio per
CP_ ottenere l'annullamento (limitatamente alle somme pretese dall e dall' a titolo di Pt_2
omesso versamento di contributi previdenziali e di premi assicurativi, con relativi accessori),
1 previa sospensione dell'esecuzione, dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90025802 34
000, notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, afferente ai seguenti atti presupposti: cartella di pagamento n. 293 2011 0029572578 000 presuntivamente notificata il 09.06.2011 per CP_ euro 9.144,34 ente impositore cartella di pagamento n. 293 2011 0078078954 000 presuntivamente notificata il 09.02.2012 per euro 1.727,73, ente impositore Pt_2
cartella di pagamento 293 2012 0075881309 000 presuntivamente notificata il 11.02.2013 per euro 3.160,52 ente impositore Pt_2
cartella di pagamento 293 2014 0006109031 000 presuntivamente notificata il 03.04.2014 per euro 1.210,53, ente impositore Pt_2
cartella di pagamento n. 293 2014 0031253302 000 presuntivamente notificata il 25.08.2014 per euro 7.133,91, ente impositore Pt_2
cartella di pagamento n. 293 2015 0055452079 000 presuntivamente notificata il 04.02.2016 per euro 5.314,73, ente impositore Pt_2
avviso di addebito n. 593 2011 2000131474 000 presuntivamente notificato il 15.06.2011 per
CP_ euro 4.787,88, ente impositore avviso di addebito n. 593 2011 2000827661 000 presuntivamente notificato il 09.11.2011 per CP_ euro 16.905,23, ente impositore avviso di addebito n. 593 2011 2001040147 000 presuntivamente notificato il 10.01.2012 per
CP_ euro 2.785,11, ente impositore avviso di addebito n. 593 2012 0000189509 000 presuntivamente notificato il 27.03.2012 per
CP_ euro 17.299,74, ente impositore avviso di addebito n. 593 2012 0003650725 000 presuntivamente notificato il 16.10.2012 per
CP_ euro 6.082,70, ente impositore avviso di addebito n. 593 2012 0004318810 000 presuntivamente notificato il 12.11.2012 per
CP_ euro 17.928,28, ente impositore avviso di addebito n. 593 2012 0005125579 000 presuntivamente notificato il 07.11.2012 per CP_ euro 4.544,96, ente impositore avviso di addebito n. 593 2013 0002834833 000 presuntivamente notificato il 21.11.2013 per
CP_ euro 13.948,39, ente impositore avviso di addebito n. 593 2013 0006544119 000 presuntivamente notificato il 06.02.2014 per CP_ euro 13.831,33, ente impositore
2 Motivi dell'opposizione sono il difetto di notifica della impugnata intimazione, essendo l'indirizzo pec del mittente non certificato poiché non risultante dai pubblici registri, l'omessa sottoscrizione digitale della stessa intimazione, il difetto di motivazione dell'atto, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito, la mancata notifica degli atti presupposti, nonché
l'omesso stralcio automatico previsto ope legis per le somme di importo inferiore a 5.000,00 euro.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, l' si è regolarmente costituito in giudizio con memoria del
12.05.2022, eccependo la tardività del ricorso per violazione del termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., dal momento che sia l'intimazione che gli atti ad essa presupposti erano stati regolarmente notificati alla parte interessata e segnalando che: per la notifica delle cartelle esattoriali, si applica la disciplina dettata dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 (che si pone come lex specialis rispetto alla generalità della disciplina degli atti da notificare al contribuente a mezzo posta), con conseguente possibilità, per l'esattore, di procedere alla notifica direttamente, senza l'intermediazione di terzi (ufficiali giudiziari, messi comunali, ecc.) e senza necessità di redigere apposita annotazione o relata di notifica nella quale indicare le generalità della persona alla quale
è stato consegnato il plico, e con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 890 del 1982 che attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c..
L' previdenziale, poi, ha evidenziato la genericità e, comunque, l'infondatezza della CP_1
doglianza concernente il difetto di motivazione della opposta intimazione, atteso che in questa sono state riportate, per ciascun anno di riferimento, le somme dovute nella misura prevista dalla legge, suddivise in contributi, somme aggiuntive e sanzioni secondo importi rigidamente determinati dalla legge;
inoltre, ha rappresentato che il termine di prescrizione era stato interrotto dagli atti emessi dal , e cioè la cartella di pagamento la Controparte_3
comunicazione preventiva di ipoteca del 04.11.2026 e la domanda di definizione agevolata che
CP_ era stata presentata dal contribuente nel 2019; sempre sul tema della prescrizione, l' ha infine segnalato la necessità di tenere conto del periodo di sospensione disposto dalla c.d. disciplina emergenziale.
Anche , con memoria del 14.11.2022 si è costituita in giudizio, Controparte_4
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando l'inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto dopo il termine di 40 giorni dalla notifica dei singoli atti sottesi alla impugnata intimazione, di volta in volta notificati alla parete interessata, e spiegando difese
3 volte a perorare l'infondatezza del ricorso medesimo nel merito per quanto attiene, in particolare, all'uso del contestato indirizzo pec, alla mancata sottoscrizione digitale della impugnata intimazione e al suo asserito difetto di motivazione;
quanto al termine di prescrizione, il della riscossione ha poi evidenziato che ertano stati compiuti i seguenti atti CP_3
interruttivi: in data 10.09.2016 un primo avviso di intimazione di pagamento n.
293201690124132772, relativo alle cartelle n. 29320110029572578000, n.
2932011007807895400 e n. 29320120075881309000, consegnandolo a persona addetta all'ufficio; in data 04.11.2016, via pec, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376201600136246; in data 23.11.2017, è stato comunicato, mediante a/r n. 61455412137-8,
l'avvenuto deposito presso infocamere dell'atto n. 29397201703290187 relativo alle cartelle n.
29320140006109031000, n. 29320140031253302000 e n. 29320150055452079000; in data
22.07.2019, mediante a/r n. 61462404682-2, l'atto n. 29390201900049821 consegnandolo a persona addetta all'ufficio e/o all'azienda.
Anche l' infine, con memoria dell'11.06.2022, si è costituito in giudizio, sostenendo la Pt_2 tardività e l'infondatezza del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con le note del 05.05.2024, del 02.07.2024 e del
03.12.2024, la ricorrente ha rappresentato che, in relazione alle cartelle e agli avvisi di addebito n. 293 2011 0029572578 000, n. 293 2011 0078078954 000, n. 293 2012 0075881309 000, n.
293 2014 0006109031 000, n. 593 2011 2000131474 000, n. 593 2011 2000827661 000, n. 593
2011 2001040147 000, n. 593 2012 0000189509 000, n. 593 2012 0003650725 000, n. 593 2012
0004318810 000, n. 593 2012 0005125579 000, n. 593 2013 0002834833 000 e n. 593 2013
0006544119, nelle more del giudizio, era stata proposta istanza di definizione agevolata e che si era proceduto al regolare pagamento delle prima tre rate, per cui, con riferimento a tali atti, ha domandato dichiararsi cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite;
con riferimento alle restanti cartelle n. 293 2014 0031253302 000 e n. 293 2015
0055452079 000, invece, ha insistito in tutte le domande ed eccezioni proposte, sottolineando che non era possibile tenere conto degli atti prodotti dal concessionario della riscossione perché costituitosi tardivamente.
Indi, dopo plurimi rinvii per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 30.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
4 2. Tanto premesso brevemente in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , atteso che CP_5
l'impugnazione di pagamento oggetto di impugnazione è un atto da lei formato e notificato.
Al fine di determinarne la tempestività o meno, si deve poi affrontare la questione concernente la qualificazione giuridica della proposta opposizione.
In proposito si deve rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, nella materia in esame, in relazione ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo: ad es., impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e, quindi, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Relativamente alle doglianze riguardanti il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo
(ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99 e 615 c.p.c., come tale svincolata dal rispetto di qualsiasi termine decadenziale.
Infine, riguardo ai motivi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999 e 617 c.p.c. e, come tale, va proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
Pertanto, nella parte in cui il ricorrente ha dedotto vizi formali della opposta intimazione (carenze motivazionali, decadenza dalla iscrizione a ruolo, inesistenza indirizzo pec del notificante, mancata sottoscrizione), l'opposizione va considerata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 5 617 c.p.c. e, quindi, risulta tardiva perché proposta dopo il decorso del termine di 20 giorni, mentre, nella parte in cui sono stati fatti valere motivi attinenti al merito della pretesa contributiva
(ad es., maturazione della prescrizione), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e, quindi, è da considerare tempestiva perché proposta in data 08.03.202, nel rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento in data
16.02.2022.
Ciò posto, va disatteso il rilievo della ricorrente in ordine alla inutilizzabilità degli atti prodotti da in sede di costituzione tardiva, detta documentazione, eventualmente comprovante il CP_5
compimento di atti interruttivi della prescrizione, dovendo essere acquisita ex art. 421 c.p.c., da essa dipendendo l'accertamento della verità di fatti rilevanti ai fini della decisione.
Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado)” (cfr. Cass. 7 giugno 2018, n. 14755; v. in motivazione altresì Cass.
Sez. lav. n. 23518 del 20 settembre 2019, che richiama anche Cass. Sez. lav. ord. n. 9226 del 13 aprile 2018 e Cass. Sez. Lav. sent. n. 16542 del 14 luglio 2010).
Ebbene, con riferimento alle due cartelle di pagamento in ordine alle quali residua l'oggetto del contendere, deve osservarsi che: in relazione alla cartella n. 293 2014 0031253302 000 (riferita ad omessi premi per gli anni Pt_2
2012, 2013 e 2014), la notifica risulta essere stata eseguita in data 25.08.2014;
6 in relazione alla cartella n. 293 2015 0055452079 000 (riferita, tra l'altro, ad omessi premi Pt_2 per l'anno 2015), l'agente della riscossione non ha provato la notifica asseritamente eseguita in data 04.02.2016; ha invece dimostrato che, in data 04.11.2016, è stata notificata una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa, tra i numerosi altri atti presupposti, anche alla suddetta cartella di pagamento (v. doc. n. 8 fasc. ). CP_5
Ebbene, in assenza di altri validi e provati atti interruttivi, il termine quinquennale di prescrizione deve considerarsi spirato al momento in cui, in data 16.02.2022, è stata notificata l'opposta intimazione di pagamento.
A differenza di quanto sostenuto da , infine, non può ritenersi un atto validamente CP_5
interruttivo la comunicazione di avvenuto deposito presso infocamere (v. doc. n. 9 fasc. ), CP_5
sia perché da tale atto non è desumibile l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, sia perché, in ogni caso, di tale atto non è stata fornita la prova della notifica al contribuente.
3. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento con riferimento alle citate due cartelle di pagamento, con conseguente annullamento parziale della impugnata intimazione di pagamento nei limiti delle somme portate dalle predette cartelle e limitatamente agli importi fondati su titoli sottoposti alla cognizione della scrivente A.G..
Poiché le due cartelle di pagamento sulle quali residua la controversia attengono a omessi premi assicurativi si ritiene che le spese processuali debbano essere interamente compensate nei Pt_2
CP_ confronti dell'
Tenuto conto della prevalente declaratoria di cessazione della materia del contendere e dell'accoglimento del ricorso con esclusivo riferimento alle due suddette cartelle di pagamento, si ritiene che, tra la parte ricorrente, l' e , le spese processuali debbano essere Pt_2 CP_5
compensate in ragione di 2/3, mentre il restante 1/3 debba essere posto a carico dei suddetti enti residualmente soccombenti, con distrazione in favore del difensore che, in seno al ricorso introduttivo, se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1878/2022 R.G. Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara non dovute le somme portate dalla intimazione di pagamento n. 293 2022 90025802 34
000, notificata in data 16.09.2022, limitatamente alle somme risultanti dalle sottese cartelle di
7 pagamento n. 293 2014 0031253302 000 e n. 293 20150055452079 000, che, per l'effetto, annulla nei limiti degli importi fondati su titoli rientranti nella cognizione della scrivente A.G.; dichiara cessata la materia del contendere in relazione a tutte le restanti domande;
CP_ compensa interamente le spese processuali nei confronti dell' compensa le spese processuali tra la parte ricorrente, l e in ragione di 2/3; Pt_2 CP_5 condanna l e alla rifusione del restante 1/3 delle spese di giudizio sostenute dalla Pt_2 CP_5 società resistente per l'importo di euro 1.400,33, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Mariarosaria Finocchiaro.
Catania, 11 giugno 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 30 marzo 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1878/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Mariarosaria Finocchiaro, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
-Opponente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
-Opposto-
in persona del Parte_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri, giusta procura generale alle liti;
-Opposto-
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Carmelo Elio Guarnaccia, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Opposto-
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.03.2022, la società ricorrente ha agito in giudizio per
CP_ ottenere l'annullamento (limitatamente alle somme pretese dall e dall' a titolo di Pt_2
omesso versamento di contributi previdenziali e di premi assicurativi, con relativi accessori),
1 previa sospensione dell'esecuzione, dell'intimazione di pagamento n. 293 2022 90025802 34
000, notificata a mezzo pec in data 16.02.2022, afferente ai seguenti atti presupposti: cartella di pagamento n. 293 2011 0029572578 000 presuntivamente notificata il 09.06.2011 per CP_ euro 9.144,34 ente impositore cartella di pagamento n. 293 2011 0078078954 000 presuntivamente notificata il 09.02.2012 per euro 1.727,73, ente impositore Pt_2
cartella di pagamento 293 2012 0075881309 000 presuntivamente notificata il 11.02.2013 per euro 3.160,52 ente impositore Pt_2
cartella di pagamento 293 2014 0006109031 000 presuntivamente notificata il 03.04.2014 per euro 1.210,53, ente impositore Pt_2
cartella di pagamento n. 293 2014 0031253302 000 presuntivamente notificata il 25.08.2014 per euro 7.133,91, ente impositore Pt_2
cartella di pagamento n. 293 2015 0055452079 000 presuntivamente notificata il 04.02.2016 per euro 5.314,73, ente impositore Pt_2
avviso di addebito n. 593 2011 2000131474 000 presuntivamente notificato il 15.06.2011 per
CP_ euro 4.787,88, ente impositore avviso di addebito n. 593 2011 2000827661 000 presuntivamente notificato il 09.11.2011 per CP_ euro 16.905,23, ente impositore avviso di addebito n. 593 2011 2001040147 000 presuntivamente notificato il 10.01.2012 per
CP_ euro 2.785,11, ente impositore avviso di addebito n. 593 2012 0000189509 000 presuntivamente notificato il 27.03.2012 per
CP_ euro 17.299,74, ente impositore avviso di addebito n. 593 2012 0003650725 000 presuntivamente notificato il 16.10.2012 per
CP_ euro 6.082,70, ente impositore avviso di addebito n. 593 2012 0004318810 000 presuntivamente notificato il 12.11.2012 per
CP_ euro 17.928,28, ente impositore avviso di addebito n. 593 2012 0005125579 000 presuntivamente notificato il 07.11.2012 per CP_ euro 4.544,96, ente impositore avviso di addebito n. 593 2013 0002834833 000 presuntivamente notificato il 21.11.2013 per
CP_ euro 13.948,39, ente impositore avviso di addebito n. 593 2013 0006544119 000 presuntivamente notificato il 06.02.2014 per CP_ euro 13.831,33, ente impositore
2 Motivi dell'opposizione sono il difetto di notifica della impugnata intimazione, essendo l'indirizzo pec del mittente non certificato poiché non risultante dai pubblici registri, l'omessa sottoscrizione digitale della stessa intimazione, il difetto di motivazione dell'atto, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito, la mancata notifica degli atti presupposti, nonché
l'omesso stralcio automatico previsto ope legis per le somme di importo inferiore a 5.000,00 euro.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, l' si è regolarmente costituito in giudizio con memoria del
12.05.2022, eccependo la tardività del ricorso per violazione del termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., dal momento che sia l'intimazione che gli atti ad essa presupposti erano stati regolarmente notificati alla parte interessata e segnalando che: per la notifica delle cartelle esattoriali, si applica la disciplina dettata dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 (che si pone come lex specialis rispetto alla generalità della disciplina degli atti da notificare al contribuente a mezzo posta), con conseguente possibilità, per l'esattore, di procedere alla notifica direttamente, senza l'intermediazione di terzi (ufficiali giudiziari, messi comunali, ecc.) e senza necessità di redigere apposita annotazione o relata di notifica nella quale indicare le generalità della persona alla quale
è stato consegnato il plico, e con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 890 del 1982 che attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c..
L' previdenziale, poi, ha evidenziato la genericità e, comunque, l'infondatezza della CP_1
doglianza concernente il difetto di motivazione della opposta intimazione, atteso che in questa sono state riportate, per ciascun anno di riferimento, le somme dovute nella misura prevista dalla legge, suddivise in contributi, somme aggiuntive e sanzioni secondo importi rigidamente determinati dalla legge;
inoltre, ha rappresentato che il termine di prescrizione era stato interrotto dagli atti emessi dal , e cioè la cartella di pagamento la Controparte_3
comunicazione preventiva di ipoteca del 04.11.2026 e la domanda di definizione agevolata che
CP_ era stata presentata dal contribuente nel 2019; sempre sul tema della prescrizione, l' ha infine segnalato la necessità di tenere conto del periodo di sospensione disposto dalla c.d. disciplina emergenziale.
Anche , con memoria del 14.11.2022 si è costituita in giudizio, Controparte_4
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando l'inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto dopo il termine di 40 giorni dalla notifica dei singoli atti sottesi alla impugnata intimazione, di volta in volta notificati alla parete interessata, e spiegando difese
3 volte a perorare l'infondatezza del ricorso medesimo nel merito per quanto attiene, in particolare, all'uso del contestato indirizzo pec, alla mancata sottoscrizione digitale della impugnata intimazione e al suo asserito difetto di motivazione;
quanto al termine di prescrizione, il della riscossione ha poi evidenziato che ertano stati compiuti i seguenti atti CP_3
interruttivi: in data 10.09.2016 un primo avviso di intimazione di pagamento n.
293201690124132772, relativo alle cartelle n. 29320110029572578000, n.
2932011007807895400 e n. 29320120075881309000, consegnandolo a persona addetta all'ufficio; in data 04.11.2016, via pec, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376201600136246; in data 23.11.2017, è stato comunicato, mediante a/r n. 61455412137-8,
l'avvenuto deposito presso infocamere dell'atto n. 29397201703290187 relativo alle cartelle n.
29320140006109031000, n. 29320140031253302000 e n. 29320150055452079000; in data
22.07.2019, mediante a/r n. 61462404682-2, l'atto n. 29390201900049821 consegnandolo a persona addetta all'ufficio e/o all'azienda.
Anche l' infine, con memoria dell'11.06.2022, si è costituito in giudizio, sostenendo la Pt_2 tardività e l'infondatezza del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con le note del 05.05.2024, del 02.07.2024 e del
03.12.2024, la ricorrente ha rappresentato che, in relazione alle cartelle e agli avvisi di addebito n. 293 2011 0029572578 000, n. 293 2011 0078078954 000, n. 293 2012 0075881309 000, n.
293 2014 0006109031 000, n. 593 2011 2000131474 000, n. 593 2011 2000827661 000, n. 593
2011 2001040147 000, n. 593 2012 0000189509 000, n. 593 2012 0003650725 000, n. 593 2012
0004318810 000, n. 593 2012 0005125579 000, n. 593 2013 0002834833 000 e n. 593 2013
0006544119, nelle more del giudizio, era stata proposta istanza di definizione agevolata e che si era proceduto al regolare pagamento delle prima tre rate, per cui, con riferimento a tali atti, ha domandato dichiararsi cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite;
con riferimento alle restanti cartelle n. 293 2014 0031253302 000 e n. 293 2015
0055452079 000, invece, ha insistito in tutte le domande ed eccezioni proposte, sottolineando che non era possibile tenere conto degli atti prodotti dal concessionario della riscossione perché costituitosi tardivamente.
Indi, dopo plurimi rinvii per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 30.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
4 2. Tanto premesso brevemente in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da , atteso che CP_5
l'impugnazione di pagamento oggetto di impugnazione è un atto da lei formato e notificato.
Al fine di determinarne la tempestività o meno, si deve poi affrontare la questione concernente la qualificazione giuridica della proposta opposizione.
In proposito si deve rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, nella materia in esame, in relazione ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege n. 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo: ad es., impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e, quindi, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Relativamente alle doglianze riguardanti il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo
(ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99 e 615 c.p.c., come tale svincolata dal rispetto di qualsiasi termine decadenziale.
Infine, riguardo ai motivi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999 e 617 c.p.c. e, come tale, va proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
Pertanto, nella parte in cui il ricorrente ha dedotto vizi formali della opposta intimazione (carenze motivazionali, decadenza dalla iscrizione a ruolo, inesistenza indirizzo pec del notificante, mancata sottoscrizione), l'opposizione va considerata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 5 617 c.p.c. e, quindi, risulta tardiva perché proposta dopo il decorso del termine di 20 giorni, mentre, nella parte in cui sono stati fatti valere motivi attinenti al merito della pretesa contributiva
(ad es., maturazione della prescrizione), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e, quindi, è da considerare tempestiva perché proposta in data 08.03.202, nel rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento in data
16.02.2022.
Ciò posto, va disatteso il rilievo della ricorrente in ordine alla inutilizzabilità degli atti prodotti da in sede di costituzione tardiva, detta documentazione, eventualmente comprovante il CP_5
compimento di atti interruttivi della prescrizione, dovendo essere acquisita ex art. 421 c.p.c., da essa dipendendo l'accertamento della verità di fatti rilevanti ai fini della decisione.
Infatti, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado)” (cfr. Cass. 7 giugno 2018, n. 14755; v. in motivazione altresì Cass.
Sez. lav. n. 23518 del 20 settembre 2019, che richiama anche Cass. Sez. lav. ord. n. 9226 del 13 aprile 2018 e Cass. Sez. Lav. sent. n. 16542 del 14 luglio 2010).
Ebbene, con riferimento alle due cartelle di pagamento in ordine alle quali residua l'oggetto del contendere, deve osservarsi che: in relazione alla cartella n. 293 2014 0031253302 000 (riferita ad omessi premi per gli anni Pt_2
2012, 2013 e 2014), la notifica risulta essere stata eseguita in data 25.08.2014;
6 in relazione alla cartella n. 293 2015 0055452079 000 (riferita, tra l'altro, ad omessi premi Pt_2 per l'anno 2015), l'agente della riscossione non ha provato la notifica asseritamente eseguita in data 04.02.2016; ha invece dimostrato che, in data 04.11.2016, è stata notificata una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa, tra i numerosi altri atti presupposti, anche alla suddetta cartella di pagamento (v. doc. n. 8 fasc. ). CP_5
Ebbene, in assenza di altri validi e provati atti interruttivi, il termine quinquennale di prescrizione deve considerarsi spirato al momento in cui, in data 16.02.2022, è stata notificata l'opposta intimazione di pagamento.
A differenza di quanto sostenuto da , infine, non può ritenersi un atto validamente CP_5
interruttivo la comunicazione di avvenuto deposito presso infocamere (v. doc. n. 9 fasc. ), CP_5
sia perché da tale atto non è desumibile l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, sia perché, in ogni caso, di tale atto non è stata fornita la prova della notifica al contribuente.
3. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento con riferimento alle citate due cartelle di pagamento, con conseguente annullamento parziale della impugnata intimazione di pagamento nei limiti delle somme portate dalle predette cartelle e limitatamente agli importi fondati su titoli sottoposti alla cognizione della scrivente A.G..
Poiché le due cartelle di pagamento sulle quali residua la controversia attengono a omessi premi assicurativi si ritiene che le spese processuali debbano essere interamente compensate nei Pt_2
CP_ confronti dell'
Tenuto conto della prevalente declaratoria di cessazione della materia del contendere e dell'accoglimento del ricorso con esclusivo riferimento alle due suddette cartelle di pagamento, si ritiene che, tra la parte ricorrente, l' e , le spese processuali debbano essere Pt_2 CP_5
compensate in ragione di 2/3, mentre il restante 1/3 debba essere posto a carico dei suddetti enti residualmente soccombenti, con distrazione in favore del difensore che, in seno al ricorso introduttivo, se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1878/2022 R.G. Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara non dovute le somme portate dalla intimazione di pagamento n. 293 2022 90025802 34
000, notificata in data 16.09.2022, limitatamente alle somme risultanti dalle sottese cartelle di
7 pagamento n. 293 2014 0031253302 000 e n. 293 20150055452079 000, che, per l'effetto, annulla nei limiti degli importi fondati su titoli rientranti nella cognizione della scrivente A.G.; dichiara cessata la materia del contendere in relazione a tutte le restanti domande;
CP_ compensa interamente le spese processuali nei confronti dell' compensa le spese processuali tra la parte ricorrente, l e in ragione di 2/3; Pt_2 CP_5 condanna l e alla rifusione del restante 1/3 delle spese di giudizio sostenute dalla Pt_2 CP_5 società resistente per l'importo di euro 1.400,33, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A e C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Mariarosaria Finocchiaro.
Catania, 11 giugno 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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