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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/07/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3644/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UR IO Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03.06.1957,
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Mirko Foti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
CONDIZIONI
1) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno divorzile una Pt_3 Pt_2 tantum la somma di € 500.000,00, da corrispondersi in via dilazionata nelle seguenti modalità: €
20.000,00 entro giugno, € 20.000,00 entro dicembre di ciascun anno sino al raggiungimento della predetta somma, che costituisce contributo unico a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza e comunque vincolo matrimoniale e che non può essere modificato unilateralmente da una delle parti.
2) La predetta somma così come indicata non è soggetta a rivalutazione monetaria e ad indicizzazione ISTAT;
Tutto ciò premesso, i signori e Parte_1 Parte_2
c h i e d o n o che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e, trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 16 aprile 1979, matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sesto San
Giovanni, al n. 53, Serie A, P II;
• ordinare al Comune di Sesto San Giovanni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 28.01.2014.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Va in particolare ritenuta equa la corresponsione di un assegno divorzile una tantum con le modalità concordate dalle parti.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Sesto San Giovanni in data 16/04/1979 (atto n. 53, Parte II, Parte_2
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.06.2025.
Il Presidente est.
UR IO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UR IO Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03.06.1957,
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Mirko Foti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
CONDIZIONI
1) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno divorzile una Pt_3 Pt_2 tantum la somma di € 500.000,00, da corrispondersi in via dilazionata nelle seguenti modalità: €
20.000,00 entro giugno, € 20.000,00 entro dicembre di ciascun anno sino al raggiungimento della predetta somma, che costituisce contributo unico a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza e comunque vincolo matrimoniale e che non può essere modificato unilateralmente da una delle parti.
2) La predetta somma così come indicata non è soggetta a rivalutazione monetaria e ad indicizzazione ISTAT;
Tutto ciò premesso, i signori e Parte_1 Parte_2
c h i e d o n o che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e, trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 16 aprile 1979, matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Sesto San
Giovanni, al n. 53, Serie A, P II;
• ordinare al Comune di Sesto San Giovanni di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 28.01.2014.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Va in particolare ritenuta equa la corresponsione di un assegno divorzile una tantum con le modalità concordate dalle parti.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Sesto San Giovanni in data 16/04/1979 (atto n. 53, Parte II, Parte_2
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26.06.2025.
Il Presidente est.
UR IO