CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/07/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1143/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in grado di appello proposto con atto di citazione notificato in data 17.12.2024 da
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Luca Parte_1
Nobili Ambrosini del Foro di IA APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e TE P.IVA_1 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di IA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5147/2024 del Tribunale di IA pubblicata il 12.12.2024 pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 4492/2023 in punto: impugnazione avverso diniego di rinnovo di permesso di soggiorno.
Conclusioni delle parti: parte appellante:
. voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'impugnazione proposta così provvedere: in via principale e nel merito - in accoglimento del presente atto di citazione, a parziale modifica dell'impugnata ordinanza, integralmente liquidarsi, in via equitativa, le spese di causa a favore di parte ricorrente con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari e distrazione in favore del procuratore anticipatario. parte appellata: voglia la Corte:
1 n. 1143/2024 RG
- in via principale: in totale riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale, illegittima e ingiusta per i motivi esposti, respingere il ricorso proposto da controparte in quanto inammissibile, infondato e comunque non provato per i motivi indicati;
spese rifuse;
- in subordine: rigettare l'appello proposto da controparte e confermare la statuizione della sentenza di primo grado impugnata. Spese del grado vinte o quantomeno compensate. Procuratore Generale: ritenuto che, nel caso in esame, debbano essere richiamate le argomentazioni già spese da Codesta Corte d'Appello nella sentenza n. 467/2024 relativa ad identica posizione, ovverosia quella – del tutto speculare – attinente alla moglie dell'imputato, anch'essa rimasta assente dall'Italia per oltre due anni, per gravi motivi legati sia al periodo pandemico sia alle condizioni di salute che codesta Corte riteneva adeguatamente comprovati. Ritenuto altresì di dover richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 6759/2028 del 28/11/2018, ha anch'essa affermato il principio – attinente ad un caso analogo – secondo cui, in caso di permessi di soggiorno di lunga durata o permanenti, tra i gravi e comprovati motivi in grado di giustificare la prolungata assenza dall'Italia “rilevano le circostanze addotte dal ricorrente e adeguatamente riscontrabili dalla documentazione medica ed anagrafica attestante le condizioni sanitarie del padre e la necessità di prestargli assistenza nella quale è venuto a trovarsi il suo unico figlio”. Si chiede che venga accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale presentato dall'Avvocatura dello Stato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 286/1998 depositato in data 29.3.2023 presso il Tribunale di IA esponeva quanto segue: aveva fatto ingresso sul territorio nazionale nel 2007 Parte_1 con visto per ricongiungimento familiare;
nel 2008 la Questura di IA gli aveva rilasciato un primo permesso di soggiorno e nel 2014 la stessa gli aveva rilasciato una carta di soggiorno a tempo CP_1 indeterminato;
in data 6.5.2022 aveva esperito istanza di aggiornamento della suddetta carta ma in data 28.2.2023 la gli aveva notificato provvedimento dell'8.11.2022 di diniego dell'istanza di CP_1 aggiornamento con la motivazione che dalla nota del 10.10.2021 della Polizia di Frontiera di Orio Al Serio era emerso che il ricorrente era uscito dal territorio nazionale in data 1.1.2019 ed era rientrato in data 11.10.2021 sicché il titolo di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei era decaduto ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 30/2007- secondo cui “le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente” - in ragione della prolungata assenza dal territorio italiano;
il ricorrente soggiornava regolarmente sul territorio nazionale da 15 anni, conviveva con la figlia, i nipoti e il genero, tutti cittadini italiani, e aveva sempre mantenuto una condotta impeccabile;
nel momento in cui era scoppiata la pandemia da VI si trovava già in Marocco, unitamente alla moglie e le frontiere erano state chiuse;
successivamente, CP_2 dopo l'apertura delle frontiere, il sig. si era trovato impossibilitato al rientro in Italia Parte_1
a causa delle gravi condizioni di salute della moglie la quale, a seguito della pandemia, era caduta in un forte stato di documentata depressione che aveva causato continui ricoveri in ospedale;
contestava l'affermazione della Questura secondo cui la documentazione attestante la patologia della moglie, da lui prodotta per giustificare la prolungata assenza dall'Italia, non ostacolasse il rientro in Italia, al contrario era evidente che l'interruzione di soggiorno era pacificamente dovuta a causa di forza maggiore. Ciò
2 n. 1143/2024 RG
premesso il sig. chiedeva l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di Parte_1 aggiornamento della carta di soggiorno permanente e l'ordine di riconsegnargli la carta aggiornata, chiedendo la condanna della Questura alle spese di lite e al risarcimento per lite temeraria.
In data 4.4.2023, il procedimento veniva riunito ad altro avente ad oggetto analogo provvedimento emesso dalla Questura di IA nei confronti della moglie del ricorrente.
In data 11.10.2023 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso: TE deduceva che la Questura aveva correttamente rigettato la richiesta di rinnovo del precedente permesso: l'art. 9, 7 co., d.lgs. 286/1998 prevede: “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi” e si tratta di un principio generale che vale per tutti i titoli di soggiorno degli stranieri in Italia: anche secondo l'art 13 del D.P.R. 31.8.1999 n. 394, 4 comma “Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”; ancora, secondo l'art. 10, 5 co., del d.lgs. n. 30/2007 per i parenti di cittadini italiani: “La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità”. Evidenziava anche il carattere automatico, dovuto e non discrezionale, del provvedimento di rigetto – o revoca – del titolo di soggiorno in caso di assenza in Italia per un periodo superiore a quello previsto dalla legge e depositava sentenza1 con la quale la Corte d'Appello di IA aveva confermato in un caso simile la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.
In data 15.4.2024 parte ricorrente depositava note scritte e allegava copia dell'ordinanza con cui il Tribunale di IA aveva provveduto ad accogliere il ricorso proposto dalla moglie del sig. Parte_1
vertente sulle medesime circostanze accertando il diritto della sig.ra al mantenimento
[...] CP_2 della carta di soggiorno.
Il Tribunale di IA, in composizione monocratica, con ordinanza n. 5147/2024 pubblicata il 12.12.2024, così disponeva:
. rigetta la domanda di di annullamento del provvedimento impugnato;
Parte_1
. accoglie la domanda di accertamento della permanenza del diritto al soggiorno di Parte_1
e ordina al il rilascio della carta revocata;
TE
. compensa per intero tra le parti le spese processuali. Osservava: n. 1143/2024 RG
. la domanda di annullamento del provvedimento impugnato era inammissibile perché l'oggetto del giudizio era l'accertamento del diritto al soggiorno sul territorio italiano e non la legittimità o meno dell'atto dell'amministrazione competente.
. la domanda di accertamento del diritto al soggiorno era invece fondata: al ricorrente era stata revocata la carta di soggiorno permanente - ottenuta perché familiare di cittadino italiano - poiché assentatosi dal territorio italiano per il periodo di tempo 1 gennaio 2019-10 novembre 2021. Il titolo di soggiorno è regolato dal d.lgs. 6.2.2007, n. 30, disciplina speciale, con conseguente tendenziale inapplicabilità del regime comune ad ogni titolo di soggiorno di cui al d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, atteso che ex art. 28, co. 2, d.lgs. n. 286/1998 il regime comune – dato dal decreto legislativo in discorso e dal regolamento di attuazione (d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) – trova applicazione solo se contenente disposizioni più favorevoli;
pertanto il richiamo di parte resistente all'art. 9, co. 7, d.lgs. n. 286/1998 – che regolamenta il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e che prevede alla lettera d) la revoca in caso di assenza dal territorio dell'Unione europea per un periodo di dodici mesi consecutivi – avrebbe avuto valore solo se la disposizione avesse espresso una norma più favorevole e così non era in quanto il regime speciale prevede la revoca in caso di interruzioni di soggiorno superiori, ogni volta, a due anni consecutivi (17 comma 4, d.lgs. n. 30/2007), quindi l'assenza di un anno, prevista dall'art. 9 comma 7 non è rilevante agli effetti della permanenza della carta di soggiorno.
. la riteneva che la revoca della carta di soggiorno fosse a effetto vincolato al verificarsi della CP_1 condizione e che all'amministrazione non residuasse un margine di discrezionalità che comprendesse il sindacato sulle ragioni dell'assenza. Così non era perché, anche se l'art. 17 comma 4 pare far propendere per l'automatismo della sanzione della revoca (anche l'art. 14, co. 4, d.lgs. n. 30/2007), la chiarezza di una norma non arresta mai l'opera di interpretazione perché va sempre saggiata avuto riguardo al sistema (art. 12, co. 1, disp. prel. CC): in primo luogo, ai fini del computo del periodo quinquennale necessario per ottenere la carta di soggiorno permanente da parte dei familiari di cittadini europei che non abbiano la cittadinanza europea, è prevista la possibilità che la continuità del soggiorno sia interrotta da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo (art. 14, co. 3, d.lgs. n. 30/2007). Pertanto non si comprendeva perché la deroga alla continuità di soggiorno fosse prevista in sede di rilascio del titolo e non anche in sede di permanenza del titolo.
. in secondo luogo, con riguardo alla carta di soggiorno dei familiari di cittadini europei, che non abbiano la cittadinanza europea, di natura temporanea, l'art. 10, co. 5, d.lgs. n. 30/2007 prevede che «[l]a carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità». Quindi per la carta di soggiorno “minore” rispetto a quella permanente, di cui era titolare il ricorrente, era prevista l'irrilevanza di un periodo minore di assenza, ma era altresì prevista la possibilità di derogare al periodo di assenza massimo, purché giustificata. Non era pertanto ragionevole la disparità
4 n. 1143/2024 RG
di trattamento tra due situazioni analoghe circa la pretesa di fondo: la conservazione del diritto al soggiorno per unità familiare in caso di sopravvenute assenze dal territorio nazionale.
. la possibilità di assentarsi dal territorio italiano, purché giustificata, da parte dei titolari di un permesso di soggiorno è prevista anche altrove. Avuto riguardo al citato permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, si osserva che l'art. 9, co. 6, d.lgs. n. 286/1998 dispone che «[l]e assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1
[cinque anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi». Vi è poi una regola comune ai titoli di soggiorno, a mente della quale il rinnovo (o la proroga) del titolo è precluso «quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari
o da altri gravi e comprovati motivi» (art. 13, co. 4, d.P.R. n. 394/1999).
. in generale dalle disposizioni menzionate si ricava il principio di derogabilità alla continuità del soggiorno, purché giustificata da rilevanti o gravi motivi, ai fini della conservazione del titolo (cfr., mutatis mutandis, per la conservazione dello status di protezione sussidiaria, quindi del derivato diritto di soggiorno, nonostante l'allontanamento dal territorio, l'art. 15, co.
2-ter, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251). Sicché tramite il criterio costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e rispetto alle norme ivi poste a confronto, o attraverso l'applicazione della disciplina comune connotata da effetti più favorevoli (art. 13, co. 4, d.P.R. n. 394/1999), si doveva ritenere che il titolare di carta di soggiorno permanente potesse giustificare l'assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore ai due anni consecutivi, senza previsione di un termine massimo in ragione della natura permanente del titolo (la durata dell'assenza deve essere adeguata al motivo ad essa sotteso).
. il ricorrente aveva allegato che l'assenza era dipesa dalle condizioni di salute – stato depressivo – della moglie e aveva fornito adeguata prova;
il convenuto non aveva contestato le emergenze documentali e la bontà del motivo, avendo solo eccepito la natura vincolata della revoca: tuttavia il ricorrente aveva prestato osservanza all'obbligo di assistenza del coniuge, espressione di solidarietà familiare (art. 143, co. 2, c.c.), per un periodo di tempo, quello censurato, tra l'altro inferiore all'anno; l'assenza era quindi positivamente giustificata.
. del resto è regola comune, applicabile anche al caso di specie, che in sede di revoca o diniego del rinnovo di un titolo di soggiorno dello straniero che ha fatto valere il diritto all'unità familiare (quindi anche il familiare dello straniero soggiornante), occorre considerare la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese di origine, la durata del soggiorno (art. 5, co. 5, parte seconda, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286): il provvedimento censurato era muto in relazione a questo e il ricorrente aveva allegato di avere fatto «regolare ingresso sul territorio nazionale con visto per motivi di ricongiungimento familiare, in data 2007; in data 2008 si vedeva rilasciare dalla Questura di IA primo valido e regolare permesso di soggiorno;
in data 2014 si vedeva rilasciare, sempre dalla Questura di IA, Carta di Soggiorno a tempo indeterminato […] da ben quindici anni soggiorn[a] regolarmente sul territorio nazionale e conviv[e] con la figlia, i nipoti ed il genero, tutti cittadini italiani» (pp. 2, 3, 5 ric.); enunciati non contestati dal convenuto pur appartenendo
5 n. 1143/2024 RG
alla sua sfera di conoscenza (art. 115, co. 1, c.p.c.). Si doveva pertanto ritenere provato che il ricorrente fosse in Italia dal 2007, salve assenze, in modo lecito e con tutta la famiglia non solo nucleare;
. vista la soccombenza reciproca (rigetto della prima domanda e accoglimento della seconda domanda) e i contrasti giurisprudenziali di merito in materia, dipendenti anche dalla novità della questione, le spese processuali erano da compensare per intero.
Avverso tale sentenza, pubblicata il 12.12.2024, proponeva appello con atto di citazione notificato il 17.12.2024 chiedendone la riforma in punto spese di lite: osservava che la Questura Parte_1 già in sede amministrativa aveva ritenuto che la documentazione prodotta dal ricorrente attestasse una patologia della moglie di per sé non limitante il rientro in Italia mentre tale documentazione attestava un grave stato di depressione della moglie e il Tribunale di IA aveva ritenuto l'assenza del ricorrente giustificata osservando che il sig. aveva prestato assistenza del coniuge tra l'altro Parte_1 per un periodo di tempo censurato inferiore all'anno. Non si comprendeva quindi il motivo per cui le spese di lite fossero state compensate. Del resto su identica situazione (ovvero quella avente ad oggetto la posizione della moglie dell'odierno appellante) si era già espressa la Corte d'Appello di IA con sentenza n. 467/2024 pubblicata il 6.5.2024 resa nel procedimento RG 1152/2023, con la quale, in totale accoglimento dell'esperito appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, il
[...]
di IA era stato condannato a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_3
In data 14.1.2025 si costituiva in giudizio Il di IA chiedendo con TE appello incidentale la riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale e il rigetto della domanda svolta in primo grado dal;
evidenzia che costituisce principio generale valevole per tutti i titoli di Parte_1 soggiorno degli stranieri in Italia che l'uscita dal territorio dello Stato con assenza prolungata comporti la decadenza del titolo;
la normativa applicabile nel caso di specie era l'art. 17 d.lgs. 30/2007 secondo cui: “Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente” e ciò era disposto anche per ogni altro titolo di soggiorno2. La revoca da parte dell'Amministrazione costituisce atto vincolato – non discrezionale – salvo che controparte provi che l'assenza è dovuta a gravi motivi, nel caso di specie non provati. Peraltro, una volta adottato il provvedimento di revoca, all'interessato, inespellibile ex art. 19 comma 2 lett c D Legsl 286/98, non era stato intimato di lasciare il territorio nazionale e lo stesso entro otto giorni avrebbe 2 Secondo l'art. 10, comma 5, del d. lgs. 30/2007 (per i parenti di cittadini italiani) dispone espressamente: “La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità”. Secondo l'art. 9, c. 7, d.lgs. 286/1998 prevede: “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
…”. Secondo l'art. 13 del D.P.R. 31/08/1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), che al comma 4 prevede testualmente: “Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno”. 6 n. 1143/2024 RG
potuto presentare istanza di rilascio di permesso di soggiorno ordinario, non presentata tuttavia dal ricorrente3 che avrebbe potuto ottenere un titolo più corrispondente alla sua situazione di fatto di extracomunitario che mantiene nel suo paese d'origine il principale centro di interessi e che saltuariamente si reca in Italia per periodi temporanei a trovare i parenti lì trasferiti definitivamente. Né la malattia della moglie era idonea a integrare la situazione eccezionale richiesta dalla norma: infatti la patologia sofferta dalla coniuge del ricorrente poteva senz'altro essere curata altrettanto efficacemente in Italia e in ogni caso si trattava di malattia assolutamente non grave (depressione), per la quale non era sostenibile che il ricorrente dovesse restare per quasi tre anni nel paese di origine, per di più lontano dai figli, ormai trasferiti in Italia. Circa le spese processuali, l'appellato richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la statuizione del giudice di primo grado sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per la sola ipotesi di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso in cui la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate4. In ogni caso la decisione del giudice di primo grado era corretta anche in considerazione dell'incertezza della soluzione della questione oggetto di causa nonché della soccombenza reciproca: il Tribunale aveva infatti rilevato e dichiarato che la domanda proposta dal ricorrente volta ad ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo era inammissibile5 e già “benevolmente” aveva ritenuto proposta anche la domanda di accertamento del diritto, domanda che aveva accolto.
L'udienza del 1.4.2025 davanti al Cons istr., su richiesta di parte appellata, veniva fissata con modalità di cui all'art. 127 ter CPC.
In data 26.3.2025 parte appellante e il 28.3.2025 parte appellata depositavano note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter CPC: parte appellante insisteva nell'atto di appello e chiedeva il rigetto dell'appello incidentale mentre parte appellata sottolineava che la sentenza del Tribunale non era stata impugnata laddove aveva dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento della Questura sicché la soccombenza reciproca era diventa incontrovertibile;
rilevava inoltre che la posizione del ricorrente era diversa da quella della moglie in quanto l'assenza dall'Italia del ricorrente non era giustificata da certificati medici che lo riguardassero direttamente. n. 1143/2024 RG
In data 28.3.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
All'esito dell'udienza del 1.4.2024 svoltasi con la modalità di cui all'art. 127 ter CPC il Cons. istr., ritenuta la ridotta complessità della causa, fissava ai sensi dell'art. 350 III CPC l'udienza del 1.7.2025 per la discussione orale con termine alle parti fino al 20.6.2025 ai sensi dell'art. 350 bis comma II per deposito di note conclusionali.
Entrambe le parti depositavano note scritte conclusive e all'udienza del 1.7.2025 si riportavano ai propri scritti;
la Corte ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma CPC si riservava di depositare la sentenza entro 30 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va esaminato per primo, in ordine logico, l'appello incidentale. Sul punto la Corte ritiene che la decisione del Tribunale vada confermata: il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato come al caso in esame la norma da applicare sia l'art. 17 del Decreto Legislativo 30/2007 che disciplina la carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'UE e che prevede, al IV comma, per il caso di allontanamento dall'Italia del titolare della carta di soggiorno permanente, che le interruzioni di soggiorno che non superino ogni volta i 2 anni consecutivi non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente. Anche se il succitato art. 17 non prevede, così come invece l'art. 13 comma IV DPR 394/1999 per il permesso di soggiorno ordinario e come l'art. 9 comma VI TU 286/1998 per il titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la possibilità per l'interessato di provare le ragioni che gli hanno impedito il rientro in Italia entro il termine massimo consentito da tali norme, è tuttavia pacifico in giurisprudenza che sia consentito all'interessato di provare le gravi ragioni che gli hanno impedito di rientrare in Italia: come rilevato nell'ordinanza impugnata le singole norme vanno sempre interpretate avendo riguardo al complessivo sistema normativo in cui sono inserite e facendo in modo che non si realizzino ingiustificate differenze di trattamento in situazioni simili: e non si vede perché al titolare di un permesso di soggiorno ordinario e al titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrebbe essere consentito di giustificare i gravi motivi che hanno impedito loro di rientrare in Italia e li hanno costretti a restare nel Paese d'origine mentre al titolare di carta di soggiorno permanente questo non dovrebbe essere consentito. E, come rilevato dal Tribunale, non risulterebbe ragionevole e coerente che i familiari di cittadini europei che non abbiano la cittadinanza europea abbiano la possibilità, al fine di provare il soggiorno continuativo per 5 anni finalizzato all'ottenimento della carta di soggiorno permanente, di dedurre e attestare i gravi e rilevanti motivi che abbiano loro impedito la continuità del soggiorno (art. 14 III comma D. Legs. 30/2007) non consentendo invece loro tale prova ai fini della permanenza del titolo stesso. Come pure sarebbe contraddittorio e privo di logica e di coerenza interna del sistema che i familiari del cittadino dell'UE non aventi la cittadinanza di uno stato membro possano provare, ai fini del mantenimento della loro carta di soggiorno, che le loro assenze temporanee dall'Italia sono dovute a rilevanti e gravi motivi (art. 10 V comma D. Legsl. 30/2007) e che non sia invece data la medesima possibilità anche al familiare del cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato UE titolare di carta di soggiorno permanente.
8 n. 1143/2024 RG
Deve pertanto ritenersi che anche il titolare di carta di soggiorno permanente possa provare che la sua assenza dall'Italia violativa del termine previsto dal IV comma dell'art. 17 D. Legsl. 30/2007 sia dovuta a “cause di forza maggiore”. La Corte concorda col Tribunale anche laddove ha ritenuto che nel caso in esame sia stata fornita la prova dell'esistenza di gravi motivi tali da giustificare il ritardato rientro in Italia del sig. (ritardo Parte_1 inferiore ad un anno rispetto al termine di cui al IV comma dell'art. 17): è infatti documentale che la moglie del ricorrente, , sia tornata in Marocco col marito nel gennaio 2019 e che in quel Paese CP_2 si sia acutizzato uno stato di depressione (è agli atti un certificato medico datato 5.5.2021 col quale il dott. certifica di avere seguito di 70 anni, per una depressione inibitrice sotto Persona_1 Parte_2 sectraline + benzodiazepine da settembre 2019 sorvegliata da suo marito . Dal marzo Parte_1
2020 è noto che a causa della pandemia da COVID 19 vi fu un periodo di chiusura delle frontiere. Pertanto l'assenza dall'Italia protrattasi dal 1.1.2019 al 10.10.2021, periodo superiore ai 2 anni previsti quale periodo massimo dal succitato art. 17, è dovuto sia alla condizione sanitaria della moglie del ricorrente sia a un'obiettiva situazione riconducibile all'emergenza sanitaria. E si ritiene che tale situazione sanitaria della sig.ra sia tale da giustificare l'assenza dell'Italia CP_2 della stessa, ma giustifichi anche l'assenza del marito che, come evidenziato dal giudice di primo grado, era tenuto ad assistere la moglie ammalata e non poteva certo rientrare in Italia lasciandola ammalata in Marocco. Né è sostenibile quanto si legge nella comparsa di costituzione in appello del TE secondo il quale il sig. avrebbe potuto, una volta vistasi revocata la carta di soggiorno, Parte_1 chiedere un permesso di soggiorno più corrispondente alla sua situazione di fatto di extracomunitario
“che mantiene nel proprio Paese d'origine il principale centro di interessi, e che saltuariamente si reca in Italia per periodi temporanei a trovare i parenti lì trasferitisi definitivamente”. Infatti non vi sono elementi per affermare che il sig. abbia in Marocco il centro principale dei suoi interessi e Parte_1 che rientri solo saltuariamente in Italia: risulta invece vivere con la moglie dal 2007 in Italia dove è giunto per motivi di ricongiungimento familiare e in Italia vivono la figlia, il genero e i nipoti, tutti cittadini italiani. La sentenza impugnata va quindi confermata laddove ha accolto la domanda di accertamento della permanenza del diritto al soggiorno del sig. e laddove ha ordinato al Parte_1 TE il rilascio della carta revocata.
Quanto alla statuizione sulle spese di lite, motivo dell'appello principale, la sentenza impugnata ha giustificato la compensazione delle spese di lite sulla base della soccombenza reciproca e dei contrasti giurisprudenziali in materia dipendenti dalla novità della questione: in relazione alla soccombenza reciproca va rilevato che, anche se la sentenza contiene un capo di pronuncia di rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato, nella sostanza la domanda del sig. è stata Parte_1 accolta interamente: infatti, al di là dell'impropria formulazione della domanda diretta ad ottenere l'annullamento del provvedimento della il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del suo CP_1 diritto a mantenere il titolo di soggiorno e la riconsegna dello stesso titolo e tale domanda è risultata interamente fondata ed è stata accolta. E non pare corretto ricavare una soccombenza reciproca dal fatto che la difesa del avesse formulato impropriamente una parte della domanda. Quanto ai Parte_1 contrasti giurisprudenziali, la questione non era particolarmente complessa né risultano esistere contrasti
9 n. 1143/2024 RG
giurisprudenziali in materia. Va anche rilevato che la documentazione medica della sig.ra Per_2 era stata fornita alla Questura e alla luce di tale documentazione dapprima la Questura avrebbe potuto operare una diversa valutazione e comunque in seguito il avrebbe potuto non TE opporsi all'accoglimento della domanda giudiziale in primo grado: l'appello principale è quindi fondato. Il va quindi condannato a rifondere al sig. le spese di lite del primo TE Pt_1 grado che si liquidano in 3.809 euro, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA avendo riguardo ai parametri previsti dal DM 147/2022 per i giudizi dinnanzi al Tribunale, causa di valore indeterminabile, complessità bassa, importi minimi - stante la semplicità della causa - per le fasi di studio (euro 851), introduttiva (euro 602), istruttoria /trattazione (euro 903) e decisoria (1.453 euro), importo da distrarsi in favore del difensore anticipatario. Anche le spese del giudizio di appello vanno poste a carico del , soccombente TE anche in sede di appello incidentale: si liquidano in 3.473 euro, oltre accessori, avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi minimi - stante la semplicità della causa - fasi di studio (euro 1.209), introduttiva (euro 709) e decisoria (euro 1.735 euro) da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di IA, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di IA n. 5147/2024 pubblicata il 12.12.2024 resa nel proc. 4492/2023 RG, nel contraddittorio delle parti e sentito il PG, così decide:
. rigetta l'appello incidentale proposto dal . TE
. in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto viene confermata, condanna il , a rifondere a le spese di lite TE Parte_1 per il giudizio di primo grado che si liquidano in 3.809 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, importo da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
. condanna il appellato/appellante incidentale a rifondere a le TE Parte_1 spese di lite del presente giudizio che si liquidano in 3.473 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
IA, 1.7.2025
il Consigliere rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sent. n. 974/2017, emessa nel procedimento recante numero R.G. 286/2016 e pubblicata in data 28.6.2017.
3 3 La revoca del particolare titolo di soggiorno goduto dal ricorrente, che è per legge a tempo indeterminato, non impedisce all'interessato di presentare domanda per un altro titolo a natura temporanea, qualora provi di averne i requisiti. La ratio delle norme che prevedono tale particolare status è la tutela di persone che effettivamente hanno deciso e dimostrato di aver ormai trasferito in Italia, o altro Paese Ue, i propri interessi in modo stabile e duraturo;
ad esso sono riconnessi numerosi diritti e benefici, che ne determinano l'equiparazione ai cittadini, ma è evidente che ad essi conseguono uguali oneri e doveri. Non è consentito quindi ottenere tale titolo in modo simulato, mantenendo in realtà la effettiva residenza e l'effettivo centro di interessi nel paese di origine per venire saltuariamente in Italia solo per usufruire di prestazioni assistenziali o altri benefici. 4 Da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.2.2013 n. 921. 5 “La domanda di annullamento del provvedimento impugnato è inammissibile. L'oggetto di questo processo è l'accertamento del diritto al soggiorno sul territorio italiano, non già, direttamente, la legittimità dell'atto dell'amministrazione competente (per tutte, mutatis mutandis, Cass. civ., sez. I^, ord. 18 marzo 2020, n. 7427). Ne consegue l'inammissibilità della domanda.” 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio in grado di appello proposto con atto di citazione notificato in data 17.12.2024 da
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Luca Parte_1
Nobili Ambrosini del Foro di IA APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e TE P.IVA_1 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di IA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5147/2024 del Tribunale di IA pubblicata il 12.12.2024 pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 4492/2023 in punto: impugnazione avverso diniego di rinnovo di permesso di soggiorno.
Conclusioni delle parti: parte appellante:
. voglia l'Ecc.ma Corte Adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'impugnazione proposta così provvedere: in via principale e nel merito - in accoglimento del presente atto di citazione, a parziale modifica dell'impugnata ordinanza, integralmente liquidarsi, in via equitativa, le spese di causa a favore di parte ricorrente con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari e distrazione in favore del procuratore anticipatario. parte appellata: voglia la Corte:
1 n. 1143/2024 RG
- in via principale: in totale riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale, illegittima e ingiusta per i motivi esposti, respingere il ricorso proposto da controparte in quanto inammissibile, infondato e comunque non provato per i motivi indicati;
spese rifuse;
- in subordine: rigettare l'appello proposto da controparte e confermare la statuizione della sentenza di primo grado impugnata. Spese del grado vinte o quantomeno compensate. Procuratore Generale: ritenuto che, nel caso in esame, debbano essere richiamate le argomentazioni già spese da Codesta Corte d'Appello nella sentenza n. 467/2024 relativa ad identica posizione, ovverosia quella – del tutto speculare – attinente alla moglie dell'imputato, anch'essa rimasta assente dall'Italia per oltre due anni, per gravi motivi legati sia al periodo pandemico sia alle condizioni di salute che codesta Corte riteneva adeguatamente comprovati. Ritenuto altresì di dover richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 6759/2028 del 28/11/2018, ha anch'essa affermato il principio – attinente ad un caso analogo – secondo cui, in caso di permessi di soggiorno di lunga durata o permanenti, tra i gravi e comprovati motivi in grado di giustificare la prolungata assenza dall'Italia “rilevano le circostanze addotte dal ricorrente e adeguatamente riscontrabili dalla documentazione medica ed anagrafica attestante le condizioni sanitarie del padre e la necessità di prestargli assistenza nella quale è venuto a trovarsi il suo unico figlio”. Si chiede che venga accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale presentato dall'Avvocatura dello Stato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 286/1998 depositato in data 29.3.2023 presso il Tribunale di IA esponeva quanto segue: aveva fatto ingresso sul territorio nazionale nel 2007 Parte_1 con visto per ricongiungimento familiare;
nel 2008 la Questura di IA gli aveva rilasciato un primo permesso di soggiorno e nel 2014 la stessa gli aveva rilasciato una carta di soggiorno a tempo CP_1 indeterminato;
in data 6.5.2022 aveva esperito istanza di aggiornamento della suddetta carta ma in data 28.2.2023 la gli aveva notificato provvedimento dell'8.11.2022 di diniego dell'istanza di CP_1 aggiornamento con la motivazione che dalla nota del 10.10.2021 della Polizia di Frontiera di Orio Al Serio era emerso che il ricorrente era uscito dal territorio nazionale in data 1.1.2019 ed era rientrato in data 11.10.2021 sicché il titolo di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei era decaduto ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 30/2007- secondo cui “le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente” - in ragione della prolungata assenza dal territorio italiano;
il ricorrente soggiornava regolarmente sul territorio nazionale da 15 anni, conviveva con la figlia, i nipoti e il genero, tutti cittadini italiani, e aveva sempre mantenuto una condotta impeccabile;
nel momento in cui era scoppiata la pandemia da VI si trovava già in Marocco, unitamente alla moglie e le frontiere erano state chiuse;
successivamente, CP_2 dopo l'apertura delle frontiere, il sig. si era trovato impossibilitato al rientro in Italia Parte_1
a causa delle gravi condizioni di salute della moglie la quale, a seguito della pandemia, era caduta in un forte stato di documentata depressione che aveva causato continui ricoveri in ospedale;
contestava l'affermazione della Questura secondo cui la documentazione attestante la patologia della moglie, da lui prodotta per giustificare la prolungata assenza dall'Italia, non ostacolasse il rientro in Italia, al contrario era evidente che l'interruzione di soggiorno era pacificamente dovuta a causa di forza maggiore. Ciò
2 n. 1143/2024 RG
premesso il sig. chiedeva l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di Parte_1 aggiornamento della carta di soggiorno permanente e l'ordine di riconsegnargli la carta aggiornata, chiedendo la condanna della Questura alle spese di lite e al risarcimento per lite temeraria.
In data 4.4.2023, il procedimento veniva riunito ad altro avente ad oggetto analogo provvedimento emesso dalla Questura di IA nei confronti della moglie del ricorrente.
In data 11.10.2023 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso: TE deduceva che la Questura aveva correttamente rigettato la richiesta di rinnovo del precedente permesso: l'art. 9, 7 co., d.lgs. 286/1998 prevede: “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi” e si tratta di un principio generale che vale per tutti i titoli di soggiorno degli stranieri in Italia: anche secondo l'art 13 del D.P.R. 31.8.1999 n. 394, 4 comma “Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”; ancora, secondo l'art. 10, 5 co., del d.lgs. n. 30/2007 per i parenti di cittadini italiani: “La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità”. Evidenziava anche il carattere automatico, dovuto e non discrezionale, del provvedimento di rigetto – o revoca – del titolo di soggiorno in caso di assenza in Italia per un periodo superiore a quello previsto dalla legge e depositava sentenza1 con la quale la Corte d'Appello di IA aveva confermato in un caso simile la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.
In data 15.4.2024 parte ricorrente depositava note scritte e allegava copia dell'ordinanza con cui il Tribunale di IA aveva provveduto ad accogliere il ricorso proposto dalla moglie del sig. Parte_1
vertente sulle medesime circostanze accertando il diritto della sig.ra al mantenimento
[...] CP_2 della carta di soggiorno.
Il Tribunale di IA, in composizione monocratica, con ordinanza n. 5147/2024 pubblicata il 12.12.2024, così disponeva:
. rigetta la domanda di di annullamento del provvedimento impugnato;
Parte_1
. accoglie la domanda di accertamento della permanenza del diritto al soggiorno di Parte_1
e ordina al il rilascio della carta revocata;
TE
. compensa per intero tra le parti le spese processuali. Osservava: n. 1143/2024 RG
. la domanda di annullamento del provvedimento impugnato era inammissibile perché l'oggetto del giudizio era l'accertamento del diritto al soggiorno sul territorio italiano e non la legittimità o meno dell'atto dell'amministrazione competente.
. la domanda di accertamento del diritto al soggiorno era invece fondata: al ricorrente era stata revocata la carta di soggiorno permanente - ottenuta perché familiare di cittadino italiano - poiché assentatosi dal territorio italiano per il periodo di tempo 1 gennaio 2019-10 novembre 2021. Il titolo di soggiorno è regolato dal d.lgs. 6.2.2007, n. 30, disciplina speciale, con conseguente tendenziale inapplicabilità del regime comune ad ogni titolo di soggiorno di cui al d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, atteso che ex art. 28, co. 2, d.lgs. n. 286/1998 il regime comune – dato dal decreto legislativo in discorso e dal regolamento di attuazione (d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) – trova applicazione solo se contenente disposizioni più favorevoli;
pertanto il richiamo di parte resistente all'art. 9, co. 7, d.lgs. n. 286/1998 – che regolamenta il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e che prevede alla lettera d) la revoca in caso di assenza dal territorio dell'Unione europea per un periodo di dodici mesi consecutivi – avrebbe avuto valore solo se la disposizione avesse espresso una norma più favorevole e così non era in quanto il regime speciale prevede la revoca in caso di interruzioni di soggiorno superiori, ogni volta, a due anni consecutivi (17 comma 4, d.lgs. n. 30/2007), quindi l'assenza di un anno, prevista dall'art. 9 comma 7 non è rilevante agli effetti della permanenza della carta di soggiorno.
. la riteneva che la revoca della carta di soggiorno fosse a effetto vincolato al verificarsi della CP_1 condizione e che all'amministrazione non residuasse un margine di discrezionalità che comprendesse il sindacato sulle ragioni dell'assenza. Così non era perché, anche se l'art. 17 comma 4 pare far propendere per l'automatismo della sanzione della revoca (anche l'art. 14, co. 4, d.lgs. n. 30/2007), la chiarezza di una norma non arresta mai l'opera di interpretazione perché va sempre saggiata avuto riguardo al sistema (art. 12, co. 1, disp. prel. CC): in primo luogo, ai fini del computo del periodo quinquennale necessario per ottenere la carta di soggiorno permanente da parte dei familiari di cittadini europei che non abbiano la cittadinanza europea, è prevista la possibilità che la continuità del soggiorno sia interrotta da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo (art. 14, co. 3, d.lgs. n. 30/2007). Pertanto non si comprendeva perché la deroga alla continuità di soggiorno fosse prevista in sede di rilascio del titolo e non anche in sede di permanenza del titolo.
. in secondo luogo, con riguardo alla carta di soggiorno dei familiari di cittadini europei, che non abbiano la cittadinanza europea, di natura temporanea, l'art. 10, co. 5, d.lgs. n. 30/2007 prevede che «[l]a carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità». Quindi per la carta di soggiorno “minore” rispetto a quella permanente, di cui era titolare il ricorrente, era prevista l'irrilevanza di un periodo minore di assenza, ma era altresì prevista la possibilità di derogare al periodo di assenza massimo, purché giustificata. Non era pertanto ragionevole la disparità
4 n. 1143/2024 RG
di trattamento tra due situazioni analoghe circa la pretesa di fondo: la conservazione del diritto al soggiorno per unità familiare in caso di sopravvenute assenze dal territorio nazionale.
. la possibilità di assentarsi dal territorio italiano, purché giustificata, da parte dei titolari di un permesso di soggiorno è prevista anche altrove. Avuto riguardo al citato permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, si osserva che l'art. 9, co. 6, d.lgs. n. 286/1998 dispone che «[l]e assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1
[cinque anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi». Vi è poi una regola comune ai titoli di soggiorno, a mente della quale il rinnovo (o la proroga) del titolo è precluso «quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari
o da altri gravi e comprovati motivi» (art. 13, co. 4, d.P.R. n. 394/1999).
. in generale dalle disposizioni menzionate si ricava il principio di derogabilità alla continuità del soggiorno, purché giustificata da rilevanti o gravi motivi, ai fini della conservazione del titolo (cfr., mutatis mutandis, per la conservazione dello status di protezione sussidiaria, quindi del derivato diritto di soggiorno, nonostante l'allontanamento dal territorio, l'art. 15, co.
2-ter, d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251). Sicché tramite il criterio costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e rispetto alle norme ivi poste a confronto, o attraverso l'applicazione della disciplina comune connotata da effetti più favorevoli (art. 13, co. 4, d.P.R. n. 394/1999), si doveva ritenere che il titolare di carta di soggiorno permanente potesse giustificare l'assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore ai due anni consecutivi, senza previsione di un termine massimo in ragione della natura permanente del titolo (la durata dell'assenza deve essere adeguata al motivo ad essa sotteso).
. il ricorrente aveva allegato che l'assenza era dipesa dalle condizioni di salute – stato depressivo – della moglie e aveva fornito adeguata prova;
il convenuto non aveva contestato le emergenze documentali e la bontà del motivo, avendo solo eccepito la natura vincolata della revoca: tuttavia il ricorrente aveva prestato osservanza all'obbligo di assistenza del coniuge, espressione di solidarietà familiare (art. 143, co. 2, c.c.), per un periodo di tempo, quello censurato, tra l'altro inferiore all'anno; l'assenza era quindi positivamente giustificata.
. del resto è regola comune, applicabile anche al caso di specie, che in sede di revoca o diniego del rinnovo di un titolo di soggiorno dello straniero che ha fatto valere il diritto all'unità familiare (quindi anche il familiare dello straniero soggiornante), occorre considerare la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese di origine, la durata del soggiorno (art. 5, co. 5, parte seconda, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286): il provvedimento censurato era muto in relazione a questo e il ricorrente aveva allegato di avere fatto «regolare ingresso sul territorio nazionale con visto per motivi di ricongiungimento familiare, in data 2007; in data 2008 si vedeva rilasciare dalla Questura di IA primo valido e regolare permesso di soggiorno;
in data 2014 si vedeva rilasciare, sempre dalla Questura di IA, Carta di Soggiorno a tempo indeterminato […] da ben quindici anni soggiorn[a] regolarmente sul territorio nazionale e conviv[e] con la figlia, i nipoti ed il genero, tutti cittadini italiani» (pp. 2, 3, 5 ric.); enunciati non contestati dal convenuto pur appartenendo
5 n. 1143/2024 RG
alla sua sfera di conoscenza (art. 115, co. 1, c.p.c.). Si doveva pertanto ritenere provato che il ricorrente fosse in Italia dal 2007, salve assenze, in modo lecito e con tutta la famiglia non solo nucleare;
. vista la soccombenza reciproca (rigetto della prima domanda e accoglimento della seconda domanda) e i contrasti giurisprudenziali di merito in materia, dipendenti anche dalla novità della questione, le spese processuali erano da compensare per intero.
Avverso tale sentenza, pubblicata il 12.12.2024, proponeva appello con atto di citazione notificato il 17.12.2024 chiedendone la riforma in punto spese di lite: osservava che la Questura Parte_1 già in sede amministrativa aveva ritenuto che la documentazione prodotta dal ricorrente attestasse una patologia della moglie di per sé non limitante il rientro in Italia mentre tale documentazione attestava un grave stato di depressione della moglie e il Tribunale di IA aveva ritenuto l'assenza del ricorrente giustificata osservando che il sig. aveva prestato assistenza del coniuge tra l'altro Parte_1 per un periodo di tempo censurato inferiore all'anno. Non si comprendeva quindi il motivo per cui le spese di lite fossero state compensate. Del resto su identica situazione (ovvero quella avente ad oggetto la posizione della moglie dell'odierno appellante) si era già espressa la Corte d'Appello di IA con sentenza n. 467/2024 pubblicata il 6.5.2024 resa nel procedimento RG 1152/2023, con la quale, in totale accoglimento dell'esperito appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, il
[...]
di IA era stato condannato a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_3
In data 14.1.2025 si costituiva in giudizio Il di IA chiedendo con TE appello incidentale la riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale e il rigetto della domanda svolta in primo grado dal;
evidenzia che costituisce principio generale valevole per tutti i titoli di Parte_1 soggiorno degli stranieri in Italia che l'uscita dal territorio dello Stato con assenza prolungata comporti la decadenza del titolo;
la normativa applicabile nel caso di specie era l'art. 17 d.lgs. 30/2007 secondo cui: “Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente” e ciò era disposto anche per ogni altro titolo di soggiorno2. La revoca da parte dell'Amministrazione costituisce atto vincolato – non discrezionale – salvo che controparte provi che l'assenza è dovuta a gravi motivi, nel caso di specie non provati. Peraltro, una volta adottato il provvedimento di revoca, all'interessato, inespellibile ex art. 19 comma 2 lett c D Legsl 286/98, non era stato intimato di lasciare il territorio nazionale e lo stesso entro otto giorni avrebbe 2 Secondo l'art. 10, comma 5, del d. lgs. 30/2007 (per i parenti di cittadini italiani) dispone espressamente: “La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità”. Secondo l'art. 9, c. 7, d.lgs. 286/1998 prevede: “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4; d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
…”. Secondo l'art. 13 del D.P.R. 31/08/1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), che al comma 4 prevede testualmente: “Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno”. 6 n. 1143/2024 RG
potuto presentare istanza di rilascio di permesso di soggiorno ordinario, non presentata tuttavia dal ricorrente3 che avrebbe potuto ottenere un titolo più corrispondente alla sua situazione di fatto di extracomunitario che mantiene nel suo paese d'origine il principale centro di interessi e che saltuariamente si reca in Italia per periodi temporanei a trovare i parenti lì trasferiti definitivamente. Né la malattia della moglie era idonea a integrare la situazione eccezionale richiesta dalla norma: infatti la patologia sofferta dalla coniuge del ricorrente poteva senz'altro essere curata altrettanto efficacemente in Italia e in ogni caso si trattava di malattia assolutamente non grave (depressione), per la quale non era sostenibile che il ricorrente dovesse restare per quasi tre anni nel paese di origine, per di più lontano dai figli, ormai trasferiti in Italia. Circa le spese processuali, l'appellato richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la statuizione del giudice di primo grado sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per la sola ipotesi di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso in cui la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate4. In ogni caso la decisione del giudice di primo grado era corretta anche in considerazione dell'incertezza della soluzione della questione oggetto di causa nonché della soccombenza reciproca: il Tribunale aveva infatti rilevato e dichiarato che la domanda proposta dal ricorrente volta ad ottenere l'annullamento dell'atto amministrativo era inammissibile5 e già “benevolmente” aveva ritenuto proposta anche la domanda di accertamento del diritto, domanda che aveva accolto.
L'udienza del 1.4.2025 davanti al Cons istr., su richiesta di parte appellata, veniva fissata con modalità di cui all'art. 127 ter CPC.
In data 26.3.2025 parte appellante e il 28.3.2025 parte appellata depositavano note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter CPC: parte appellante insisteva nell'atto di appello e chiedeva il rigetto dell'appello incidentale mentre parte appellata sottolineava che la sentenza del Tribunale non era stata impugnata laddove aveva dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento della Questura sicché la soccombenza reciproca era diventa incontrovertibile;
rilevava inoltre che la posizione del ricorrente era diversa da quella della moglie in quanto l'assenza dall'Italia del ricorrente non era giustificata da certificati medici che lo riguardassero direttamente. n. 1143/2024 RG
In data 28.3.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
All'esito dell'udienza del 1.4.2024 svoltasi con la modalità di cui all'art. 127 ter CPC il Cons. istr., ritenuta la ridotta complessità della causa, fissava ai sensi dell'art. 350 III CPC l'udienza del 1.7.2025 per la discussione orale con termine alle parti fino al 20.6.2025 ai sensi dell'art. 350 bis comma II per deposito di note conclusionali.
Entrambe le parti depositavano note scritte conclusive e all'udienza del 1.7.2025 si riportavano ai propri scritti;
la Corte ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma CPC si riservava di depositare la sentenza entro 30 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va esaminato per primo, in ordine logico, l'appello incidentale. Sul punto la Corte ritiene che la decisione del Tribunale vada confermata: il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato come al caso in esame la norma da applicare sia l'art. 17 del Decreto Legislativo 30/2007 che disciplina la carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'UE e che prevede, al IV comma, per il caso di allontanamento dall'Italia del titolare della carta di soggiorno permanente, che le interruzioni di soggiorno che non superino ogni volta i 2 anni consecutivi non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente. Anche se il succitato art. 17 non prevede, così come invece l'art. 13 comma IV DPR 394/1999 per il permesso di soggiorno ordinario e come l'art. 9 comma VI TU 286/1998 per il titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la possibilità per l'interessato di provare le ragioni che gli hanno impedito il rientro in Italia entro il termine massimo consentito da tali norme, è tuttavia pacifico in giurisprudenza che sia consentito all'interessato di provare le gravi ragioni che gli hanno impedito di rientrare in Italia: come rilevato nell'ordinanza impugnata le singole norme vanno sempre interpretate avendo riguardo al complessivo sistema normativo in cui sono inserite e facendo in modo che non si realizzino ingiustificate differenze di trattamento in situazioni simili: e non si vede perché al titolare di un permesso di soggiorno ordinario e al titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrebbe essere consentito di giustificare i gravi motivi che hanno impedito loro di rientrare in Italia e li hanno costretti a restare nel Paese d'origine mentre al titolare di carta di soggiorno permanente questo non dovrebbe essere consentito. E, come rilevato dal Tribunale, non risulterebbe ragionevole e coerente che i familiari di cittadini europei che non abbiano la cittadinanza europea abbiano la possibilità, al fine di provare il soggiorno continuativo per 5 anni finalizzato all'ottenimento della carta di soggiorno permanente, di dedurre e attestare i gravi e rilevanti motivi che abbiano loro impedito la continuità del soggiorno (art. 14 III comma D. Legs. 30/2007) non consentendo invece loro tale prova ai fini della permanenza del titolo stesso. Come pure sarebbe contraddittorio e privo di logica e di coerenza interna del sistema che i familiari del cittadino dell'UE non aventi la cittadinanza di uno stato membro possano provare, ai fini del mantenimento della loro carta di soggiorno, che le loro assenze temporanee dall'Italia sono dovute a rilevanti e gravi motivi (art. 10 V comma D. Legsl. 30/2007) e che non sia invece data la medesima possibilità anche al familiare del cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato UE titolare di carta di soggiorno permanente.
8 n. 1143/2024 RG
Deve pertanto ritenersi che anche il titolare di carta di soggiorno permanente possa provare che la sua assenza dall'Italia violativa del termine previsto dal IV comma dell'art. 17 D. Legsl. 30/2007 sia dovuta a “cause di forza maggiore”. La Corte concorda col Tribunale anche laddove ha ritenuto che nel caso in esame sia stata fornita la prova dell'esistenza di gravi motivi tali da giustificare il ritardato rientro in Italia del sig. (ritardo Parte_1 inferiore ad un anno rispetto al termine di cui al IV comma dell'art. 17): è infatti documentale che la moglie del ricorrente, , sia tornata in Marocco col marito nel gennaio 2019 e che in quel Paese CP_2 si sia acutizzato uno stato di depressione (è agli atti un certificato medico datato 5.5.2021 col quale il dott. certifica di avere seguito di 70 anni, per una depressione inibitrice sotto Persona_1 Parte_2 sectraline + benzodiazepine da settembre 2019 sorvegliata da suo marito . Dal marzo Parte_1
2020 è noto che a causa della pandemia da COVID 19 vi fu un periodo di chiusura delle frontiere. Pertanto l'assenza dall'Italia protrattasi dal 1.1.2019 al 10.10.2021, periodo superiore ai 2 anni previsti quale periodo massimo dal succitato art. 17, è dovuto sia alla condizione sanitaria della moglie del ricorrente sia a un'obiettiva situazione riconducibile all'emergenza sanitaria. E si ritiene che tale situazione sanitaria della sig.ra sia tale da giustificare l'assenza dell'Italia CP_2 della stessa, ma giustifichi anche l'assenza del marito che, come evidenziato dal giudice di primo grado, era tenuto ad assistere la moglie ammalata e non poteva certo rientrare in Italia lasciandola ammalata in Marocco. Né è sostenibile quanto si legge nella comparsa di costituzione in appello del TE secondo il quale il sig. avrebbe potuto, una volta vistasi revocata la carta di soggiorno, Parte_1 chiedere un permesso di soggiorno più corrispondente alla sua situazione di fatto di extracomunitario
“che mantiene nel proprio Paese d'origine il principale centro di interessi, e che saltuariamente si reca in Italia per periodi temporanei a trovare i parenti lì trasferitisi definitivamente”. Infatti non vi sono elementi per affermare che il sig. abbia in Marocco il centro principale dei suoi interessi e Parte_1 che rientri solo saltuariamente in Italia: risulta invece vivere con la moglie dal 2007 in Italia dove è giunto per motivi di ricongiungimento familiare e in Italia vivono la figlia, il genero e i nipoti, tutti cittadini italiani. La sentenza impugnata va quindi confermata laddove ha accolto la domanda di accertamento della permanenza del diritto al soggiorno del sig. e laddove ha ordinato al Parte_1 TE il rilascio della carta revocata.
Quanto alla statuizione sulle spese di lite, motivo dell'appello principale, la sentenza impugnata ha giustificato la compensazione delle spese di lite sulla base della soccombenza reciproca e dei contrasti giurisprudenziali in materia dipendenti dalla novità della questione: in relazione alla soccombenza reciproca va rilevato che, anche se la sentenza contiene un capo di pronuncia di rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato, nella sostanza la domanda del sig. è stata Parte_1 accolta interamente: infatti, al di là dell'impropria formulazione della domanda diretta ad ottenere l'annullamento del provvedimento della il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del suo CP_1 diritto a mantenere il titolo di soggiorno e la riconsegna dello stesso titolo e tale domanda è risultata interamente fondata ed è stata accolta. E non pare corretto ricavare una soccombenza reciproca dal fatto che la difesa del avesse formulato impropriamente una parte della domanda. Quanto ai Parte_1 contrasti giurisprudenziali, la questione non era particolarmente complessa né risultano esistere contrasti
9 n. 1143/2024 RG
giurisprudenziali in materia. Va anche rilevato che la documentazione medica della sig.ra Per_2 era stata fornita alla Questura e alla luce di tale documentazione dapprima la Questura avrebbe potuto operare una diversa valutazione e comunque in seguito il avrebbe potuto non TE opporsi all'accoglimento della domanda giudiziale in primo grado: l'appello principale è quindi fondato. Il va quindi condannato a rifondere al sig. le spese di lite del primo TE Pt_1 grado che si liquidano in 3.809 euro, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA avendo riguardo ai parametri previsti dal DM 147/2022 per i giudizi dinnanzi al Tribunale, causa di valore indeterminabile, complessità bassa, importi minimi - stante la semplicità della causa - per le fasi di studio (euro 851), introduttiva (euro 602), istruttoria /trattazione (euro 903) e decisoria (1.453 euro), importo da distrarsi in favore del difensore anticipatario. Anche le spese del giudizio di appello vanno poste a carico del , soccombente TE anche in sede di appello incidentale: si liquidano in 3.473 euro, oltre accessori, avendo riguardo ai parametri previsti per i procedimenti dinnanzi alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi minimi - stante la semplicità della causa - fasi di studio (euro 1.209), introduttiva (euro 709) e decisoria (euro 1.735 euro) da distrarsi in favore del difensore antistatario.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di IA, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di IA n. 5147/2024 pubblicata il 12.12.2024 resa nel proc. 4492/2023 RG, nel contraddittorio delle parti e sentito il PG, così decide:
. rigetta l'appello incidentale proposto dal . TE
. in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto viene confermata, condanna il , a rifondere a le spese di lite TE Parte_1 per il giudizio di primo grado che si liquidano in 3.809 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, importo da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
. condanna il appellato/appellante incidentale a rifondere a le TE Parte_1 spese di lite del presente giudizio che si liquidano in 3.473 euro, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
IA, 1.7.2025
il Consigliere rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sent. n. 974/2017, emessa nel procedimento recante numero R.G. 286/2016 e pubblicata in data 28.6.2017.
3 3 La revoca del particolare titolo di soggiorno goduto dal ricorrente, che è per legge a tempo indeterminato, non impedisce all'interessato di presentare domanda per un altro titolo a natura temporanea, qualora provi di averne i requisiti. La ratio delle norme che prevedono tale particolare status è la tutela di persone che effettivamente hanno deciso e dimostrato di aver ormai trasferito in Italia, o altro Paese Ue, i propri interessi in modo stabile e duraturo;
ad esso sono riconnessi numerosi diritti e benefici, che ne determinano l'equiparazione ai cittadini, ma è evidente che ad essi conseguono uguali oneri e doveri. Non è consentito quindi ottenere tale titolo in modo simulato, mantenendo in realtà la effettiva residenza e l'effettivo centro di interessi nel paese di origine per venire saltuariamente in Italia solo per usufruire di prestazioni assistenziali o altri benefici. 4 Da ultimo Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.2.2013 n. 921. 5 “La domanda di annullamento del provvedimento impugnato è inammissibile. L'oggetto di questo processo è l'accertamento del diritto al soggiorno sul territorio italiano, non già, direttamente, la legittimità dell'atto dell'amministrazione competente (per tutte, mutatis mutandis, Cass. civ., sez. I^, ord. 18 marzo 2020, n. 7427). Ne consegue l'inammissibilità della domanda.” 7