CA
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4757/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4757 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pisaniello. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Michele Bonagura.
CP_3 nonchè domiciliato in via E. Hemingway, 16, Napoli. CP_4
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1675/2020 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il
16.11.2020, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, l e Parte_1 Controparte_5 CP_4 proponendo appello avverso la sentenza n. 1675/2020 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il
16.11.2020, rassegnando le seguenti conclusioni: “- A) accogliere l'appello e per l'effetto, riformare, di conseguenza, sulla scorta di tanto, la sentenza di I° ; - B) condannare le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sott. avvocato anticipatario.”. Iscritta la causa al n. 4757/2020 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
12.3.2021, l' rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare - accertare e dichiarare Controparte_5 la inammissibilità dell'appello con ogni conseguente provvedimento che il caso impone;
nel merito - rigettare, in ogni caso, l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto. Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Non si è costituito in giudizio (nonostante la ritualità della notifica effettata, nei suoi confronti, CP_4
a mezzo del servizio postale, perfezionatasi il 21.12.2020, come documentato telematicamente dall'appellante il 3.4.2021).
Con ordinanza depositata il 13.4.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e la causa è stata rinviata all'udienza del 22.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 19.12.2024 è stata disposta la trattazione della controversia in esame per il giorno 14.1.2025, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta).
Per la detta udienza del 14.1.2025, le parti costituite non hanno depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto del 19.12.2024.
Indi, con ordinanza depositata il 15.1.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite), la causa è stata rinviata al 18.2.2025 ai sensi dell'art.127 – ter, comma IV, cod. proc. civ., disponendo lo svolgimento di detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ..
E neanche a seguito di tale ordinanza, ritualmente comunicata alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo la parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del
14.1.2025, né per quella del 18.2.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127 ter c.p.c., introdotto con D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza
(non applicandosi gli artt. 350, V e VI comma, e 348, III comma, c.p.c., come modificati dal d.lgs. n. 164/2024, trattandosi di impugnazione proposta prima del 28.2.2023), attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4757/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2. Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 19.2.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4757 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario Pisaniello. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Michele Bonagura.
CP_3 nonchè domiciliato in via E. Hemingway, 16, Napoli. CP_4
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1675/2020 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il
16.11.2020, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, l e Parte_1 Controparte_5 CP_4 proponendo appello avverso la sentenza n. 1675/2020 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il
16.11.2020, rassegnando le seguenti conclusioni: “- A) accogliere l'appello e per l'effetto, riformare, di conseguenza, sulla scorta di tanto, la sentenza di I° ; - B) condannare le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sott. avvocato anticipatario.”. Iscritta la causa al n. 4757/2020 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
12.3.2021, l' rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare - accertare e dichiarare Controparte_5 la inammissibilità dell'appello con ogni conseguente provvedimento che il caso impone;
nel merito - rigettare, in ogni caso, l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto. Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Non si è costituito in giudizio (nonostante la ritualità della notifica effettata, nei suoi confronti, CP_4
a mezzo del servizio postale, perfezionatasi il 21.12.2020, come documentato telematicamente dall'appellante il 3.4.2021).
Con ordinanza depositata il 13.4.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e la causa è stata rinviata all'udienza del 22.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 19.12.2024 è stata disposta la trattazione della controversia in esame per il giorno 14.1.2025, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022 (c.d. trattazione scritta).
Per la detta udienza del 14.1.2025, le parti costituite non hanno depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto del 19.12.2024.
Indi, con ordinanza depositata il 15.1.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria alle parti costituite), la causa è stata rinviata al 18.2.2025 ai sensi dell'art.127 – ter, comma IV, cod. proc. civ., disponendo lo svolgimento di detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ..
E neanche a seguito di tale ordinanza, ritualmente comunicata alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
****
Non avendo la parti costituite, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del
14.1.2025, né per quella del 18.2.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127 ter c.p.c., introdotto con D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza
(non applicandosi gli artt. 350, V e VI comma, e 348, III comma, c.p.c., come modificati dal d.lgs. n. 164/2024, trattandosi di impugnazione proposta prima del 28.2.2023), attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4757/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2. Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 19.2.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini