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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 177/2022 R. G., vertente tra in persona del legale rappresentante p. t., c. f. e numero registro imprese Parte_1 di Roma: , rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Gemelli (con PEC indicata), P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Messina (ME), via Felice Bisazza
n.10, per procura generale alle liti in atti,
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore con sede in Messina, P. IVA: , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Adele Martinez (con PEC indicata) per procura in atti,
APPELLATA
_________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n.
2184/2021 del 30 dicembre 2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
– consegna documenti bancari.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa”.
1 Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta in atti depositata e chiedendo all'Ecc.ma Corte
d'Appello il rigetto delle avverse domande, eccezioni e pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9 marzo 2022 l' in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t., ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante p. t., la sentenza indicata in Controparte_3 oggetto con la quale il Tribunale di Messina ha accolto l'opposizione dalla banca medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 115/17 che le aveva ingiunto di consegnare alla società
in persona del legale rappresenante p. t., copia dei contratti, Controparte_1
della corrispondenza, degli accordi eventuali ed ulteriori, degli estratti conto in relazione ai rapporti bancari nn. 000500058433, 000500065766 e 201251 (già Banco di Sicilia n.
410816955), oltre al pagamento delle spese, per l'effetto revocandolo, e l'ha condannata a consegnare alla società opposta la sola copia dei contratti, della corrispondenza intercorsa e degli estratti conto, compensando le spese del giudizio in ragione di 1/5 e ponendo la restante quota a carico dell'opponente, liquidata come in dispositivo.
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse dichiarato non sussistente, o comunque prescritto, il diritto della ad ottenere la Controparte_3 documentazione contabile e gli estratti conto relativi all'intera durata dei rapporti, limitandoli agli ultimi dieci anni dalla richiesta ex art. 199 T. U. B. (rectius 119 T. U. B.), nonché inammissibile la domanda di consegna della “corrispondenza intercorsa tra le parti”; in via gradata, che fosse dato atto che la banca s'è resa disponibile a consegnare gli estratti conto degli ultimi dieci anni dalla richiesta ex art. 119 T. U. B., con conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 12 aprile 2022, si è costituita la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t. (d'ora in avanti, per brevità, solo , resistendo all'appello, di cui ha CP_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c.; nel merito ne ha contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto (ove non dichiarato inammissibile) e la condanna della società appellata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c. p. c., ad una somma equitativamente determinata.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c. p. c..
2 Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello, giusta provvedimento reso all'udienza del 21 ottobre 2022, la Corte, con lo stesso provvedimento, ha fissato la data del 4 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, rinviata poi, per carico di ruolo, a quella del 15 aprile 2024.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo, variamente articolato, l'appellante contesta la pronuncia impugnata per avere il Tribunale disatteso il disposto del quarto comma dell'art. 119 T. U. B. (che testualmente recita: “Il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”) che delimiterebbe il periodo temporale entro cui il cliente dell'istituto di credito può richiedere la copia degli estratti conto, circoscrivendolo agli
“ultimi dieci anni”.
Richiama in proposito stralci di pronunce della giurisprudenza della Suprema Corte (per i quali si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 5/6 dell'atto di appello) che attribuirebbero alla norma anzidetta natura sostanziale e non già processuale, tale da dovere essere interpretata restrittivamente.
In questa prospettiva – osserva l'appellante - il limite temporale previsto dalla citata norma, che corrisponderebbe al principio generale previsto all'art. 2220 c. c., dovrebbe intendersi applicabile anche agli estratti-conto, a nulla rilevando, in senso contrario, la circostanza valorizzata dal primo Giudice secondo la quale la banca opposta non avrebbe chiarito se i documenti richiesti fossero o meno in suo possesso, data la suddetta chiara delimitazione temporale di cui alla riportata norma del T. U. B..
Aggiunge poi che l'ordine del Tribunale di consegnare “copia della corrispondenza intercorsa” sarebbe illegittimo in quanto la “corrispondenza” non rientrerebbe nel novero della documentazione prevista e disciplinata dall'art. 119 T. U. B..
Il motivo, con le sue articolazioni, è da ritenere fondato nei termini di cui si dirà.
Il Tribunale, nell'accogliere solo parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dall' previa revoca del provvedimento opposto, ha condannato, comunque, Parte_1 quest'ultima, in persona del legale rappresentante p. t., alla consegna di copia dei contratti, della
3 corrispondenza intercorsa tra le parti e degli estratti-conto relativi ai rapporti bancari sopra indicati senza alcuna limitazione temporale, evidenziando a tal riguardo che l'istituto di credito non aveva eccepito di non avere più la disponibilità della documentazione anteriore al decennio.
In proposito, sotto il profilo più prettamente giuridico ha argomentato testualmente come segue:
“con riferimento a quanto eccepito, ai sensi dell'art. 119 Tub, in ordine all'illegittimità dell'ingiunzione relativamente alla documentazione anteriore al decennio rispetto all'istanza avanzata in via monitoria, basti osservare, e ciò a prescindere dalle valutazioni in ordine all'operatività dei limiti di cui alla predetta previsione normativa con riferimento alla richiesta di documentazione bancaria in sede monitoria, come tale limite esoneri l'istituto di credito dal conservare la documentazione oltre il predetto limite temporale ma non anche a non consegnare la documentazione anteriore al decennio ove sia ancora in suo possesso”.
Siffatta considerazione non è condivisibile in punto di diritto, essendo ius receptum per consolidato insegnamento della Suprema Corte che, come anche giustamente evidenziato da parte appellante, l'art. 119, comma 4, del D. Lgs. n. 385/1993 (e s. m. i.) pone una disposizione di natura sostanziale, che concorre, cioè, a definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente.
Il Giudice nomofilattico ha precisato che il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio è un diritto sostanziale, la cui tutela è prevista come situazione giuridica “finale” e non già strumentale, tale che, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione medesima, fermo restando che ciò non esclude comunque che, in via di fatto, la richiesta di documentazione possa essere avanzata in vista della predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un'azione giudiziale contro la banca.
Questo diritto di natura sostanziale era stato, peraltro, riconosciuto in termini analoghi già in epoca anteriore alla entrata in vigore del T. U. B., sulla base del principio di buona fede oggettiva inteso quale fonte d'integrazione della regolamentazione contrattuale ai sensi dell'art. 1374 c. c. (così Cass. Civ. n. 4598/1997).
La Suprema Corte ha puntualizzato, ancora, che la prima osservazione da compiere di fronte al dettato del quarto comma dell'art. 119 T. U. B. è che la norma non contiene un riferimento espresso all'estratto-conto, che la banca ha invece l'obbligo di recapitare periodicamente al cliente in base al secondo comma dello stesso articolo;
anzi, laddove la suddetta disposizione parla di “documentazione inerente a singole operazioni”, essa potrebbe anche essere intesa, sul piano strettamente letterale, come riferita esclusivamente a documentazione concernente, appunto, “singole operazioni”, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l'estratto conto.
4 Nell'interpretazione del Giudice di legittimità, tuttavia, non si è mai dubitato, né si dubita, che la norma si riferisca anche agli estratti conto (v. Cass. Civ. nn. 7874/2022; 24641/2021;
15669/2007; 12093/2001; 11733/1999).
La seconda osservazione di rilievo è che nell'ambito dei rapporti regolati in conto corrente,
l'obbligazione prevista dal secondo comma dell'art. 119, comma 2, si differenzia da quella sancita dal quarto comma, in quanto la prima sorge con la stipulazione del contratto (che ne regola i tempi, ed in particolare la cadenza, ed i modi, potendo gli estratti conto essere consegnati, a scelta del cliente, in cartaceo o su supporto informatico) - con la conseguenza che l'inadempimento dell'obbligazione si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti -; la seconda, pur originando dal contratto, deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, tale che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento sino a quando non sia inoltrata siffatta richiesta, trattandosi, perciò, di un diritto potestativo.
Quanto poi al tema della delimitazione temporale del diritto in parola - di specifico interesse in questa sede - il Giudice nomofilattico ha affermato che il contenimento entro il decennio del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espresso dal ridetto art. 119, comma 4, T. U. B.) corrisponde ad un principio di carattere generale (ricavabile già dall'art. 2220 c. c.), tale che sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di entrambe le due norme citate
(quella codicistica e quella della legislazione speciale) secondo le regole ermeneutiche fornite dalla stessa giurisprudenza di legittimità, non potendovi essere spazio per una loro interpretazione che, da un lato, affermi l'obbligo di fornire la documentazione al cliente e, dall'altro, escluda l'applicazione del termine decennale.
Né – precisa ancora la Suprema Corte – potrebbe parlarsi di un vulnus nella tutela del cliente, dato che costui risulta ampiamente garantito nella propria posizione sostanziale (e anche, se del caso, processuale) dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio, pari a dieci anni, in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca;
sicché – conclude sul punto la Suprema
Corte - al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, in modo identico e speculare, su entrambe le parti (si vedano in tal senso, tra le tante, Cass. Civ. nn.
18227/2024; 35039/2022; 1825/2022; 24641/2021; 13277/2018; 5669/2007; 11004/2006).
Declinando nel caso di specie tali principi graniticamnete fissati dal Giudice nomofilattico, è più che è evidente la fondatezza della critica di parte appellante a quella parte della decisione di primo grado che ha argomentato nel senso che la previsione del limite di conservazione
5 decennale della documentazione, se esonera la banca dal dovere di conservare la documentazione oltre il decennio, non la esonera parimenti dall'obbligo di consegnare al cliente i documenti anteriori ai dieci anni ove ne sia ancora in possesso.
Questo assunto si scontra sul piano logico-giuridico con la lettura data dal Giudice di legittimità alla norma ex art. 119, comma 4, T. U. B., la quale sancisce, come detto, un diritto sostanziale potestativo del cliente di chiedere ed ottenere all'istituto di credito copia della documentazione inerente alle operazioni bancarie che lo riguardano, a fronte del quale sta l'obbligo della banca di conservare detta documentazione e di fornirne copia a richiesta dell'interessato, obbligo che però non è scindibile, anche in base al disposto dell'art. 2220 c. c., dall'applicazione del termine decennale, il quale funge da limite temporale inderogabile, oltre il quale torna ad operare, in ossequio alla regola generale dell'onere della prova ex art. 2697 c. c., il dovere di conservare la documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, il quale grava in maniera uguale e speculare a carico di ognuna delle parti (ossia il cliente e la banca).
Ne discende che è corretto sostenere - come ha fatto l'appellante - che ha errato il Tribunale nel riconoscere il diritto della S. G. M. di ottenere copia della documentazione bancaria inerente ai rapporti di conto corrente nn. 000500058433, 000500065766 e 201251 (già Banco di Sicilia n.
410816955) anche oltre il limite del decennio di cui all'art. 119, comma 4, T. U. B., essendo il correlato obbligo dell'istituto di credito da contenere entro tale periodo temporale, così da non potere la banca essere chiamata a rispondere, sotto alcun profilo, della mancata conservazione e del mancato rilascio di copia dei documenti anetriori al decennio.
E ciò vale sia per gli estratti-conto – che, come si detto, vengono pacificamente ricondotti dalla
Suprema Corte nel novero della documentazione di cui parla il quarto comma dell'art. 119 T.
U. B. -, sia per i contratti, dovendosi, con riferimento a questi ultimi, rimarcare che nel caso di specie non vi è prova in atti che l' e abbia già consegnato copia alla società Parte_1 cliente come invece sostenuto dalla banca medesima sin dall'atto di opposizione, CP_1
nonché ribadito in questa sede.
Il fatto che la predetta società abbia instaurato un'azione ordinaria di ripetizione di indebito davanti al Tribunale di Messina in relazione ai rapporti bancari cui si riferisce il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto non consente di univocamente desumerne che i relativi testi contrattuali siano nella disponibilità della S. G. M., in quanto già forniti in copia dalla banca: ed infatti, anche a voler ritenere pacifica la circostanza dell'instaurazione del predetto giudizio ordinario di ripetizione dell'indebito, in quanto riconosciuta dalla stessa parte opposta, ciò non vuol dire che i contratti in questione si trovino senz'altro nella disponibilità della società, essendo ben possibile nella prassi giudiziaria, secondo massime di comune esperienza, che
6 l'azione di ripetizione dell'indebito venga instaurata dal correntista senza la coeva produzione della copia dei contratti di riferimento.
In parte qua, dunque, va disattesa la doglianza dell'appellante, mentre è fondata quella
(ulteriore) concernente l'ordine di consegna di “copia della corrispondenza intercorsa”, di cui
è stata denunciata l'illegittimità da parte dell' er la ragione sopra riportata. Parte_1
A norma dell'art. 633, comma 1, c. p. c., invero, l'ingiunzione per consegna può essere richiesta e pronunciata soltanto con riguardo ad “una cosa mobile determinata”, tale che il riferimento alla copia “della corrispondenza intercorsa” concernente i rapporti bancari suddetti è privo di ogni valenza siccome non consente l'esatta identificazione di ciò che è stato oggetto sia della domanda monitoria, sia del provvedimento conseguentemente emesso, al contrario della restante documentazione richiesta, costituita nella specie – si ripete – dai “contratti” da cui sono scaturiti i rapporti bancari rispondenti ai numeri suddetti e dai relativi “estratti conti”.
D'altra parte, lo stesso disposto del quarto comma dell'art. 119 T. U. B. discorre di “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, specificando così il più possibile, non solo sul piano temporale, ma anche su quello materiale,
l'oggetto dell'obbligo della banca, laddove la generica locuzione di “corrispondenza intercorsa” concernente i rapporti bancari suddetti (contenuta nella sentenza impugnata) non consente in alcun modo di individuare l'oggetto della richiesta medesima, né sul piano sostanziale (id est del relativo diritto della società cliente), nè sul piano processuale (id est della domanda monitoria ex art. 633, comma 1, c. p. c.).
Tale che la stessa non merita accoglimento per la sua estrema genericità, dovendosi anche sul punto, in accoglimento del motivo di appello in esame ed in riforma in parte qua della sentenza impugnata, ritenere fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
[..
in persona del legale rappresentante p. t..
Col secondo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel condannarla al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, stanti le ragioni dell'appello, e chiede la riforma del relativo capo così da condannare controparte al pagamento delle stesse, sia per il primo, che per il secondo grado.
Il motivo così come formulato non è ammissibile in quanto basato su argomentazioni inerenti all'appello ed alla sua pretesa fondatezza, e non già alla statuizione nel merito di primo grado, fermo restando che il capo relativo alle spese processuali di primo grado, per la sua natura accessoria rispetto alla decisione di merito, è destinato ad essere rivisto d'ufficio alla luce dell'odierna statuizione di parziale accoglimento del gravame (come si dirà più avanti).
7 Non sussistono i presupposti per la condanna di parte appellante ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c. p. c., come chiesto dall'appellata, dato l'accoglimento del gravame nei termini di cui si è detto.
Il parziale accoglimento dell'appello, con conseguente (parziale) riforma della sentenza di primo grado, impone alla Corte, come si è accennato sopra, di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c. p. c. - ad un nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado, da stabilire, unitamente a quelle del presente grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, considerato che, pur se all'esito del presente grado una parte dell'opposizione sia stata accolta, comunque la prevalente soccombenza rimane in capo ad essendo stato riconosciuto il diritto di controparte alla consegna di copia Parte_1
dei contratti e degli estratti-conto entro il decennio, (diritto) in ragione del quale la società ha dovuto intraprendere la presente azione giudiziale (principio di causalità) e portarla avanti, dato che la banca, pur essendosi dichiarata disponibile, in giudizio, a fornirle i suddetti documenti entro il decennio, non risulta avere mai dato seguito a tale dichiarata intenzione.
Si reputa equo dunque, stante la prevalente soccombenza della banca opponente, compensare le spese del primo e del secondo grado tra le parti in ragione di ¼, ponendo la restante quota a carico dell' in persona del legale rappresentante p. t., siccome Parte_1
prevalentemente soccombente.
Esse si liquidano in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) in linea con il principio da ultimo affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice
8 dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza
d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia - da considerare indeterminato (v. Cass. Civ. nn. 3359/2025; 29272/2024) e di complessità bassa, avuto riguardo all'oggetto della disputa, di modesta difficoltà - e applicando i valori tariffari minimi, stante, appunto, la scarsa difficoltà delle questioni dibattute che ha comportanto uno sforzo defensionale di lieve entità, a titolo di onorario si liquida la somma di € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase istruttoria e € 1.453,00 per la fase decisionale.
La quota di ¾ - posta a carico dell'appellante - è pari a € 2.857.
Per il secondo grado – avuto riguardo agli stessi criteri di cui sopra - si liquida la somma di €
4.996,00, di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e € 1.735,00 per la fase decisionale.
La quota di ¾ - posta a carico dell'appellante - è pari a € 3.747.
Vanno aggiunti, per entrambi i gradi, il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta).
Quanto alle spese del giudizio monitorio, esse – liquidate, in base allo stesso valore ed allo stesso parametro di cui sopra, in complessivi € 685,00 a titolo di onorario e € 286,00 per c. u. e altre spese vive documentate, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, C.
P. A. e IVA (ove dovuta) - vanno poste a carico dell' in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t., in ragione di ¾, stante la sua prevalente soccombenza, in linea con l'insegnamento granitico della Suprema Corte secondo il quale, in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese. In questa prospettiva il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio diritto, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 24482/2022; 17854/2020; 18125/2017;
9587/2015).
9 La quota di ¾ è pari a € 514,00 per onorario e € 214,50 per spese vive, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
La differenza in minus rispetto alle somme proposte dal difensore della S. G. M. nelle rispettive notule delle spese depositate per ogni fase e grado è dovuta all'applicazione da parte della Corte, per le ragioni sopra indicate, dello scaglione di valore indeterminabile - complesità bassa e dei parametri tariffari minimi, laddove il difensore ha fatto riferimento allo scaglione di valore indeterminabile – complessità media ed ai paramteri medi per il giudizio di opposizione di primo e secondo grado, nonché allo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, ma ai parametri medi, per la fase monitoria.
Va disposta la distrazione di spese e compensi della fase monitoria, nonché del primo e del secondo grado del giudizio, come appena rispettivamente liquidati (per la quota di ¾), in favore del difensore di parte appellata avv. Adele Martinez, che ne ha fatto richiesta ed ha reso la dichiarazione di legge in comparsa conclusionale (quanto al primo grado ed alla fase monitoria)
e nella comparsa di costituzione e risposta (quanto al presente grado).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p. t., con atto notificato il 9 marzo Parte_1
2022, nei confronti della in persona del legale Controparte_3
rappresentante p. t., avverso la sentenza n. 2184/2021 emessa il 30 dicembre 2021 dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile, così provvede:
• in accoglimento dell'appello e in riforma (in parte qua) della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 115/2017 del 24 gennaio 2017 (già disposta dal
Tribunale):
- esclude l'obbligo di in persona del legale rappresentante p. t., di Parte_1
consegnare alla in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t., copia dei contratti e degli estratti conto relativi ai rapporti bancari nn.
000500058433, 000500065766 e 201251 (già Banco di Sicilia n. 410816955) risalenti ad epoca anteriore al decennio dalla richiesta, nonché l'obbligo di consegnare alla società anzidetta copia della “corrispondenza intercorsa” tra le parti relativamente a detti rapporti bancari;
• condanna in persona del legale rappresentante p. t., al rimborso della Parte_1
quota di ¾ delle spese del primo e del secondo grado del giudizio e della fase monitoria, in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t., liquidata (tale quota) a titolo di onorario, quanto al primo grado, in €
10 2.857,00 (come in parte motiva ripartiti), quanto al secondo grado, in € 3.747,00 (come in parte motiva ripartiti), e, quanto alla fase monitoria, in € 514,00 a titolo di onorario, oltre
(per tale fase) a € 214,50 per spese vive e, per ogni fase e grado, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA (ove dovuta), disponendone la rispettiva distrazione in favore del difensore antistatario di parte appellata avv. Adele Martinez;
• dichiara compensata tra le parti la restante quota di ¼ delle spese per ogni fase e grado del giudizio;
• conferma le restanti statuizioni della pronuncia di primo grado.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
11
Prima sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 177/2022 R. G., vertente tra in persona del legale rappresentante p. t., c. f. e numero registro imprese Parte_1 di Roma: , rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Gemelli (con PEC indicata), P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Messina (ME), via Felice Bisazza
n.10, per procura generale alle liti in atti,
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore con sede in Messina, P. IVA: , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Adele Martinez (con PEC indicata) per procura in atti,
APPELLATA
_________________
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n.
2184/2021 del 30 dicembre 2021 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
– consegna documenti bancari.
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CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “si precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa”.
1 Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta in atti depositata e chiedendo all'Ecc.ma Corte
d'Appello il rigetto delle avverse domande, eccezioni e pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9 marzo 2022 l' in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t., ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti della
[...]
in persona del legale rappresentante p. t., la sentenza indicata in Controparte_3 oggetto con la quale il Tribunale di Messina ha accolto l'opposizione dalla banca medesima proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 115/17 che le aveva ingiunto di consegnare alla società
in persona del legale rappresenante p. t., copia dei contratti, Controparte_1
della corrispondenza, degli accordi eventuali ed ulteriori, degli estratti conto in relazione ai rapporti bancari nn. 000500058433, 000500065766 e 201251 (già Banco di Sicilia n.
410816955), oltre al pagamento delle spese, per l'effetto revocandolo, e l'ha condannata a consegnare alla società opposta la sola copia dei contratti, della corrispondenza intercorsa e degli estratti conto, compensando le spese del giudizio in ragione di 1/5 e ponendo la restante quota a carico dell'opponente, liquidata come in dispositivo.
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata per i motivi e nelle parti che s'illustreranno più avanti ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse dichiarato non sussistente, o comunque prescritto, il diritto della ad ottenere la Controparte_3 documentazione contabile e gli estratti conto relativi all'intera durata dei rapporti, limitandoli agli ultimi dieci anni dalla richiesta ex art. 199 T. U. B. (rectius 119 T. U. B.), nonché inammissibile la domanda di consegna della “corrispondenza intercorsa tra le parti”; in via gradata, che fosse dato atto che la banca s'è resa disponibile a consegnare gli estratti conto degli ultimi dieci anni dalla richiesta ex art. 119 T. U. B., con conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 12 aprile 2022, si è costituita la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t. (d'ora in avanti, per brevità, solo , resistendo all'appello, di cui ha CP_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c. p. c.; nel merito ne ha contestato la fondatezza, chiedendone il rigetto (ove non dichiarato inammissibile) e la condanna della società appellata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c. p. c., ad una somma equitativamente determinata.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c. p. c..
2 Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello, giusta provvedimento reso all'udienza del 21 ottobre 2022, la Corte, con lo stesso provvedimento, ha fissato la data del 4 dicembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, rinviata poi, per carico di ruolo, a quella del 15 aprile 2024.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Col primo motivo, variamente articolato, l'appellante contesta la pronuncia impugnata per avere il Tribunale disatteso il disposto del quarto comma dell'art. 119 T. U. B. (che testualmente recita: “Il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”) che delimiterebbe il periodo temporale entro cui il cliente dell'istituto di credito può richiedere la copia degli estratti conto, circoscrivendolo agli
“ultimi dieci anni”.
Richiama in proposito stralci di pronunce della giurisprudenza della Suprema Corte (per i quali si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 5/6 dell'atto di appello) che attribuirebbero alla norma anzidetta natura sostanziale e non già processuale, tale da dovere essere interpretata restrittivamente.
In questa prospettiva – osserva l'appellante - il limite temporale previsto dalla citata norma, che corrisponderebbe al principio generale previsto all'art. 2220 c. c., dovrebbe intendersi applicabile anche agli estratti-conto, a nulla rilevando, in senso contrario, la circostanza valorizzata dal primo Giudice secondo la quale la banca opposta non avrebbe chiarito se i documenti richiesti fossero o meno in suo possesso, data la suddetta chiara delimitazione temporale di cui alla riportata norma del T. U. B..
Aggiunge poi che l'ordine del Tribunale di consegnare “copia della corrispondenza intercorsa” sarebbe illegittimo in quanto la “corrispondenza” non rientrerebbe nel novero della documentazione prevista e disciplinata dall'art. 119 T. U. B..
Il motivo, con le sue articolazioni, è da ritenere fondato nei termini di cui si dirà.
Il Tribunale, nell'accogliere solo parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dall' previa revoca del provvedimento opposto, ha condannato, comunque, Parte_1 quest'ultima, in persona del legale rappresentante p. t., alla consegna di copia dei contratti, della
3 corrispondenza intercorsa tra le parti e degli estratti-conto relativi ai rapporti bancari sopra indicati senza alcuna limitazione temporale, evidenziando a tal riguardo che l'istituto di credito non aveva eccepito di non avere più la disponibilità della documentazione anteriore al decennio.
In proposito, sotto il profilo più prettamente giuridico ha argomentato testualmente come segue:
“con riferimento a quanto eccepito, ai sensi dell'art. 119 Tub, in ordine all'illegittimità dell'ingiunzione relativamente alla documentazione anteriore al decennio rispetto all'istanza avanzata in via monitoria, basti osservare, e ciò a prescindere dalle valutazioni in ordine all'operatività dei limiti di cui alla predetta previsione normativa con riferimento alla richiesta di documentazione bancaria in sede monitoria, come tale limite esoneri l'istituto di credito dal conservare la documentazione oltre il predetto limite temporale ma non anche a non consegnare la documentazione anteriore al decennio ove sia ancora in suo possesso”.
Siffatta considerazione non è condivisibile in punto di diritto, essendo ius receptum per consolidato insegnamento della Suprema Corte che, come anche giustamente evidenziato da parte appellante, l'art. 119, comma 4, del D. Lgs. n. 385/1993 (e s. m. i.) pone una disposizione di natura sostanziale, che concorre, cioè, a definire le obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente.
Il Giudice nomofilattico ha precisato che il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio è un diritto sostanziale, la cui tutela è prevista come situazione giuridica “finale” e non già strumentale, tale che, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione medesima, fermo restando che ciò non esclude comunque che, in via di fatto, la richiesta di documentazione possa essere avanzata in vista della predisposizione dei mezzi di prova necessari ai fini di un'azione giudiziale contro la banca.
Questo diritto di natura sostanziale era stato, peraltro, riconosciuto in termini analoghi già in epoca anteriore alla entrata in vigore del T. U. B., sulla base del principio di buona fede oggettiva inteso quale fonte d'integrazione della regolamentazione contrattuale ai sensi dell'art. 1374 c. c. (così Cass. Civ. n. 4598/1997).
La Suprema Corte ha puntualizzato, ancora, che la prima osservazione da compiere di fronte al dettato del quarto comma dell'art. 119 T. U. B. è che la norma non contiene un riferimento espresso all'estratto-conto, che la banca ha invece l'obbligo di recapitare periodicamente al cliente in base al secondo comma dello stesso articolo;
anzi, laddove la suddetta disposizione parla di “documentazione inerente a singole operazioni”, essa potrebbe anche essere intesa, sul piano strettamente letterale, come riferita esclusivamente a documentazione concernente, appunto, “singole operazioni”, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l'estratto conto.
4 Nell'interpretazione del Giudice di legittimità, tuttavia, non si è mai dubitato, né si dubita, che la norma si riferisca anche agli estratti conto (v. Cass. Civ. nn. 7874/2022; 24641/2021;
15669/2007; 12093/2001; 11733/1999).
La seconda osservazione di rilievo è che nell'ambito dei rapporti regolati in conto corrente,
l'obbligazione prevista dal secondo comma dell'art. 119, comma 2, si differenzia da quella sancita dal quarto comma, in quanto la prima sorge con la stipulazione del contratto (che ne regola i tempi, ed in particolare la cadenza, ed i modi, potendo gli estratti conto essere consegnati, a scelta del cliente, in cartaceo o su supporto informatico) - con la conseguenza che l'inadempimento dell'obbligazione si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti -; la seconda, pur originando dal contratto, deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, tale che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento sino a quando non sia inoltrata siffatta richiesta, trattandosi, perciò, di un diritto potestativo.
Quanto poi al tema della delimitazione temporale del diritto in parola - di specifico interesse in questa sede - il Giudice nomofilattico ha affermato che il contenimento entro il decennio del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espresso dal ridetto art. 119, comma 4, T. U. B.) corrisponde ad un principio di carattere generale (ricavabile già dall'art. 2220 c. c.), tale che sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di entrambe le due norme citate
(quella codicistica e quella della legislazione speciale) secondo le regole ermeneutiche fornite dalla stessa giurisprudenza di legittimità, non potendovi essere spazio per una loro interpretazione che, da un lato, affermi l'obbligo di fornire la documentazione al cliente e, dall'altro, escluda l'applicazione del termine decennale.
Né – precisa ancora la Suprema Corte – potrebbe parlarsi di un vulnus nella tutela del cliente, dato che costui risulta ampiamente garantito nella propria posizione sostanziale (e anche, se del caso, processuale) dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio, pari a dieci anni, in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca;
sicché – conclude sul punto la Suprema
Corte - al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, in modo identico e speculare, su entrambe le parti (si vedano in tal senso, tra le tante, Cass. Civ. nn.
18227/2024; 35039/2022; 1825/2022; 24641/2021; 13277/2018; 5669/2007; 11004/2006).
Declinando nel caso di specie tali principi graniticamnete fissati dal Giudice nomofilattico, è più che è evidente la fondatezza della critica di parte appellante a quella parte della decisione di primo grado che ha argomentato nel senso che la previsione del limite di conservazione
5 decennale della documentazione, se esonera la banca dal dovere di conservare la documentazione oltre il decennio, non la esonera parimenti dall'obbligo di consegnare al cliente i documenti anteriori ai dieci anni ove ne sia ancora in possesso.
Questo assunto si scontra sul piano logico-giuridico con la lettura data dal Giudice di legittimità alla norma ex art. 119, comma 4, T. U. B., la quale sancisce, come detto, un diritto sostanziale potestativo del cliente di chiedere ed ottenere all'istituto di credito copia della documentazione inerente alle operazioni bancarie che lo riguardano, a fronte del quale sta l'obbligo della banca di conservare detta documentazione e di fornirne copia a richiesta dell'interessato, obbligo che però non è scindibile, anche in base al disposto dell'art. 2220 c. c., dall'applicazione del termine decennale, il quale funge da limite temporale inderogabile, oltre il quale torna ad operare, in ossequio alla regola generale dell'onere della prova ex art. 2697 c. c., il dovere di conservare la documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, il quale grava in maniera uguale e speculare a carico di ognuna delle parti (ossia il cliente e la banca).
Ne discende che è corretto sostenere - come ha fatto l'appellante - che ha errato il Tribunale nel riconoscere il diritto della S. G. M. di ottenere copia della documentazione bancaria inerente ai rapporti di conto corrente nn. 000500058433, 000500065766 e 201251 (già Banco di Sicilia n.
410816955) anche oltre il limite del decennio di cui all'art. 119, comma 4, T. U. B., essendo il correlato obbligo dell'istituto di credito da contenere entro tale periodo temporale, così da non potere la banca essere chiamata a rispondere, sotto alcun profilo, della mancata conservazione e del mancato rilascio di copia dei documenti anetriori al decennio.
E ciò vale sia per gli estratti-conto – che, come si detto, vengono pacificamente ricondotti dalla
Suprema Corte nel novero della documentazione di cui parla il quarto comma dell'art. 119 T.
U. B. -, sia per i contratti, dovendosi, con riferimento a questi ultimi, rimarcare che nel caso di specie non vi è prova in atti che l' e abbia già consegnato copia alla società Parte_1 cliente come invece sostenuto dalla banca medesima sin dall'atto di opposizione, CP_1
nonché ribadito in questa sede.
Il fatto che la predetta società abbia instaurato un'azione ordinaria di ripetizione di indebito davanti al Tribunale di Messina in relazione ai rapporti bancari cui si riferisce il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto non consente di univocamente desumerne che i relativi testi contrattuali siano nella disponibilità della S. G. M., in quanto già forniti in copia dalla banca: ed infatti, anche a voler ritenere pacifica la circostanza dell'instaurazione del predetto giudizio ordinario di ripetizione dell'indebito, in quanto riconosciuta dalla stessa parte opposta, ciò non vuol dire che i contratti in questione si trovino senz'altro nella disponibilità della società, essendo ben possibile nella prassi giudiziaria, secondo massime di comune esperienza, che
6 l'azione di ripetizione dell'indebito venga instaurata dal correntista senza la coeva produzione della copia dei contratti di riferimento.
In parte qua, dunque, va disattesa la doglianza dell'appellante, mentre è fondata quella
(ulteriore) concernente l'ordine di consegna di “copia della corrispondenza intercorsa”, di cui
è stata denunciata l'illegittimità da parte dell' er la ragione sopra riportata. Parte_1
A norma dell'art. 633, comma 1, c. p. c., invero, l'ingiunzione per consegna può essere richiesta e pronunciata soltanto con riguardo ad “una cosa mobile determinata”, tale che il riferimento alla copia “della corrispondenza intercorsa” concernente i rapporti bancari suddetti è privo di ogni valenza siccome non consente l'esatta identificazione di ciò che è stato oggetto sia della domanda monitoria, sia del provvedimento conseguentemente emesso, al contrario della restante documentazione richiesta, costituita nella specie – si ripete – dai “contratti” da cui sono scaturiti i rapporti bancari rispondenti ai numeri suddetti e dai relativi “estratti conti”.
D'altra parte, lo stesso disposto del quarto comma dell'art. 119 T. U. B. discorre di “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, specificando così il più possibile, non solo sul piano temporale, ma anche su quello materiale,
l'oggetto dell'obbligo della banca, laddove la generica locuzione di “corrispondenza intercorsa” concernente i rapporti bancari suddetti (contenuta nella sentenza impugnata) non consente in alcun modo di individuare l'oggetto della richiesta medesima, né sul piano sostanziale (id est del relativo diritto della società cliente), nè sul piano processuale (id est della domanda monitoria ex art. 633, comma 1, c. p. c.).
Tale che la stessa non merita accoglimento per la sua estrema genericità, dovendosi anche sul punto, in accoglimento del motivo di appello in esame ed in riforma in parte qua della sentenza impugnata, ritenere fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
[..
in persona del legale rappresentante p. t..
Col secondo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel condannarla al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, stanti le ragioni dell'appello, e chiede la riforma del relativo capo così da condannare controparte al pagamento delle stesse, sia per il primo, che per il secondo grado.
Il motivo così come formulato non è ammissibile in quanto basato su argomentazioni inerenti all'appello ed alla sua pretesa fondatezza, e non già alla statuizione nel merito di primo grado, fermo restando che il capo relativo alle spese processuali di primo grado, per la sua natura accessoria rispetto alla decisione di merito, è destinato ad essere rivisto d'ufficio alla luce dell'odierna statuizione di parziale accoglimento del gravame (come si dirà più avanti).
7 Non sussistono i presupposti per la condanna di parte appellante ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c. p. c., come chiesto dall'appellata, dato l'accoglimento del gravame nei termini di cui si è detto.
Il parziale accoglimento dell'appello, con conseguente (parziale) riforma della sentenza di primo grado, impone alla Corte, come si è accennato sopra, di procedere d'ufficio - quale conseguenza della pronuncia di merito adottata ex art. 336, comma 1, c. p. c. - ad un nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado, da stabilire, unitamente a quelle del presente grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn. 9064/2018; 11423/2016).
In questa prospettiva, considerato che, pur se all'esito del presente grado una parte dell'opposizione sia stata accolta, comunque la prevalente soccombenza rimane in capo ad essendo stato riconosciuto il diritto di controparte alla consegna di copia Parte_1
dei contratti e degli estratti-conto entro il decennio, (diritto) in ragione del quale la società ha dovuto intraprendere la presente azione giudiziale (principio di causalità) e portarla avanti, dato che la banca, pur essendosi dichiarata disponibile, in giudizio, a fornirle i suddetti documenti entro il decennio, non risulta avere mai dato seguito a tale dichiarata intenzione.
Si reputa equo dunque, stante la prevalente soccombenza della banca opponente, compensare le spese del primo e del secondo grado tra le parti in ragione di ¼, ponendo la restante quota a carico dell' in persona del legale rappresentante p. t., siccome Parte_1
prevalentemente soccombente.
Esse si liquidano in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso) in linea con il principio da ultimo affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice
8 dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza
d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia - da considerare indeterminato (v. Cass. Civ. nn. 3359/2025; 29272/2024) e di complessità bassa, avuto riguardo all'oggetto della disputa, di modesta difficoltà - e applicando i valori tariffari minimi, stante, appunto, la scarsa difficoltà delle questioni dibattute che ha comportanto uno sforzo defensionale di lieve entità, a titolo di onorario si liquida la somma di € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase di studio della controversia, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase istruttoria e € 1.453,00 per la fase decisionale.
La quota di ¾ - posta a carico dell'appellante - è pari a € 2.857.
Per il secondo grado – avuto riguardo agli stessi criteri di cui sopra - si liquida la somma di €
4.996,00, di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) e € 1.735,00 per la fase decisionale.
La quota di ¾ - posta a carico dell'appellante - è pari a € 3.747.
Vanno aggiunti, per entrambi i gradi, il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta).
Quanto alle spese del giudizio monitorio, esse – liquidate, in base allo stesso valore ed allo stesso parametro di cui sopra, in complessivi € 685,00 a titolo di onorario e € 286,00 per c. u. e altre spese vive documentate, oltre rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15%, C.
P. A. e IVA (ove dovuta) - vanno poste a carico dell' in persona del legale Parte_1
rappresentante p. t., in ragione di ¾, stante la sua prevalente soccombenza, in linea con l'insegnamento granitico della Suprema Corte secondo il quale, in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese. In questa prospettiva il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio diritto, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 24482/2022; 17854/2020; 18125/2017;
9587/2015).
9 La quota di ¾ è pari a € 514,00 per onorario e € 214,50 per spese vive, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
La differenza in minus rispetto alle somme proposte dal difensore della S. G. M. nelle rispettive notule delle spese depositate per ogni fase e grado è dovuta all'applicazione da parte della Corte, per le ragioni sopra indicate, dello scaglione di valore indeterminabile - complesità bassa e dei parametri tariffari minimi, laddove il difensore ha fatto riferimento allo scaglione di valore indeterminabile – complessità media ed ai paramteri medi per il giudizio di opposizione di primo e secondo grado, nonché allo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, ma ai parametri medi, per la fase monitoria.
Va disposta la distrazione di spese e compensi della fase monitoria, nonché del primo e del secondo grado del giudizio, come appena rispettivamente liquidati (per la quota di ¾), in favore del difensore di parte appellata avv. Adele Martinez, che ne ha fatto richiesta ed ha reso la dichiarazione di legge in comparsa conclusionale (quanto al primo grado ed alla fase monitoria)
e nella comparsa di costituzione e risposta (quanto al presente grado).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p. t., con atto notificato il 9 marzo Parte_1
2022, nei confronti della in persona del legale Controparte_3
rappresentante p. t., avverso la sentenza n. 2184/2021 emessa il 30 dicembre 2021 dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile, così provvede:
• in accoglimento dell'appello e in riforma (in parte qua) della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 115/2017 del 24 gennaio 2017 (già disposta dal
Tribunale):
- esclude l'obbligo di in persona del legale rappresentante p. t., di Parte_1
consegnare alla in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t., copia dei contratti e degli estratti conto relativi ai rapporti bancari nn.
000500058433, 000500065766 e 201251 (già Banco di Sicilia n. 410816955) risalenti ad epoca anteriore al decennio dalla richiesta, nonché l'obbligo di consegnare alla società anzidetta copia della “corrispondenza intercorsa” tra le parti relativamente a detti rapporti bancari;
• condanna in persona del legale rappresentante p. t., al rimborso della Parte_1
quota di ¾ delle spese del primo e del secondo grado del giudizio e della fase monitoria, in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p. t., liquidata (tale quota) a titolo di onorario, quanto al primo grado, in €
10 2.857,00 (come in parte motiva ripartiti), quanto al secondo grado, in € 3.747,00 (come in parte motiva ripartiti), e, quanto alla fase monitoria, in € 514,00 a titolo di onorario, oltre
(per tale fase) a € 214,50 per spese vive e, per ogni fase e grado, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA (ove dovuta), disponendone la rispettiva distrazione in favore del difensore antistatario di parte appellata avv. Adele Martinez;
• dichiara compensata tra le parti la restante quota di ¼ delle spese per ogni fase e grado del giudizio;
• conferma le restanti statuizioni della pronuncia di primo grado.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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