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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8191 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8191/2022 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DE CESARE CORRADO e DE CESARE Parte_1
GIANLUCA
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA
Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.07.2022, l'istante in epigrafe indicato, coltivatore diretto sin dal 1980, deduceva di aver presentato all' domanda amministrativa del 28.05.2021 per il riconoscimento di CP_1 malattia professionale (“protusioni discali”), ma la domanda veniva rigettata per supposta insussistenza della patologia denunciata e, in ogni caso, inidoneità dell'esposizione a rischio lavorativo a ingenerare la malattia lamentata per intensità e durata e insussistenza di postumi indennizzabili;
ritenendo ingiusto tale diniego, il ricorrente adiva quindi il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare la natura professionale della patologia denunciata e che la stessa ha comportato un'invalidità permanente a un grado di menomazione pari, complessivamente (tenuto conto del danno biologico nella misura del 9% riveniente da pregresse malattie riconosciute), al 12%, rilevante ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. LGS. 38/00, con condanna dell' al pagamento del dovuto a titolo di CP_1 indennizzo in capitale, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' , costituendosi in giudizio, preliminarmente precisava che “ad oggi, è stata accertata una CP_1 lesione all'integrità psicofisica dell'odierno ricorrente nella misura complessiva del 10%, e non in quella del 9% come erroneamente indicato nel ricorso introduttivo del presente giudizio”, tenuto conto delle preesistenze riconosciute;
in ogni caso, chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio e nesso causale, essendo la patologia denunciata ascrivibile a una comune malattia e, quindi, avente una genesi extralavorativa.
*
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, i testi escussi hanno confermato lo svolgimento delle mansioni di coltivatore diretto dedotte in ricorso, l'utilizzo degli attrezzi e macchine agricoli ivi menzionati, nonché la movimentazione di carichi pesanti da parte del ricorrente (v. dichiarazioni rese all'udienza del
19.04.2023 dal teste sig. . Testimone_1 All'esito della prova testimoniale, è stata disposta CTU la quale, sulla scorta delle mansioni lavorative emerse dall'indagine anamnestica raccolta nel corso delle operazioni peritali, ha accertato che “Il ricorrente, sin da giovane età, ha sempre volto e svolge mansioni di coltivatore diretto secondo le caratteristiche qualitative, quantitative, ambientali e dinamiche descritte nell'anamnesi lavorativa. E' innegabile che la protratta attività lavorativa, caratterizzata da ininterrotta e ripetitiva sollecitazione del rachide lombare per cause multifattoriali quali vibrazioni e scuotimenti causati dall'uso di automezzi agricoli, sforzi fisici, assunzioni di posture antiergonomiche, trasporto manuale di carichi, esposizione a fattori climatici inclementi, protratta attività senza congrue pause compensative, abbia nel lungo arco di tempo lavorativo, determinato una continua, ripetuta , incessante e abnorme sollecitazione delle struttura anatomiche di contenimento discale intervertebrale.
Gli accertamenti strumentali eseguiti dal ricorrente a causa della incessante e progressivamente evoluta sintomatologia algico-disfunzionale del rachide lombare, sono dimostrativi di una protrusione discale lombare globale a L4-L5 motivatamente definibile quale “Malattia professionale” secondo quanto previsto dalla nuova tabella delle malattie professionali (M51.2 ). Tale tecnopatia comporta una menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente giustificativa di un danno biologico pari al 2 % (v. Tab. G.U. n° 172 del 25.7.2000) che, sommata all'11% in godimento, determina un grado di inabilità totale pari al 12%”.
Il CTU ha dunque concluso: “ è affetto dalla seguente malattia denunciata: Ernia Parte_1 discale L4-L5.
A)La malattia denunciata è di natura professionale in quanto, secondo un criterio di certezza, l'attività lavorativa svolta è stata una condizione necessaria ed essenziale per la determinazione della malattia. b) Da tale malattia sono scaturiti postumi d'invalidità permanenti c) responsabili di un danno biologico pari al 2 %” con decorrenza dal 12.05.2023.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, specifici esami strumentali e la puntuale analisi della documentazione agli atti, essendo le stesse immuni da vizi logici o da contraddizioni, atteso, peraltro, come i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente ed efficacemente contrastare gli approdi scientifici in questione.
In proposito, mette conto evidenziare che le indagini peritali hanno ravvisato la sussistenza del nesso di causalità tra la lavorazione e la patologia accertata.
Pertanto, deve riconoscersi la natura professionale della malattia denunciata dalla parte ricorrente, sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennizzo in capitale in favore dell'istante che ha subito un danno biologico, ovvero una lesione dell'integrità psicofisica, che in base alla tabella delle menomazioni inserita nello stesso D.M., tenuto conto dell'entità del danno biologico riveniente da pregresse malattie già riconosciute, determina un danno biologico complessivo pari al 12%.
L' va dunque condannato al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo ex art. CP_1
13 del D.lgs. n. 38/00 relativo alla menomazione -come sopra dal CTU valutata- di grado complessivo pari al 12%, con decorrenza dal 12.05.2023, oltre agli interessi legali sino al saldo.
In considerazione dell'entità dell'aumento percentuale della misura del danno biologico complessivamente riconosciuto, nonché della relativa decorrenza, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria svolta. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
*
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 25.07.2022, così CP_1 provvede:
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo per malattia professionale pari complessivamente al 12% di menomazione dell'integrità psico-fisica con decorrenza dal 12.05.2023, con condanna dell' CP_1 alla corresponsione del dovuto, oltre accessori, come per legge. Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 600,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 27.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8191/2022 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti DE CESARE CORRADO e DE CESARE Parte_1
GIANLUCA
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1
ELVIRA
Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.07.2022, l'istante in epigrafe indicato, coltivatore diretto sin dal 1980, deduceva di aver presentato all' domanda amministrativa del 28.05.2021 per il riconoscimento di CP_1 malattia professionale (“protusioni discali”), ma la domanda veniva rigettata per supposta insussistenza della patologia denunciata e, in ogni caso, inidoneità dell'esposizione a rischio lavorativo a ingenerare la malattia lamentata per intensità e durata e insussistenza di postumi indennizzabili;
ritenendo ingiusto tale diniego, il ricorrente adiva quindi il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare la natura professionale della patologia denunciata e che la stessa ha comportato un'invalidità permanente a un grado di menomazione pari, complessivamente (tenuto conto del danno biologico nella misura del 9% riveniente da pregresse malattie riconosciute), al 12%, rilevante ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. LGS. 38/00, con condanna dell' al pagamento del dovuto a titolo di CP_1 indennizzo in capitale, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' , costituendosi in giudizio, preliminarmente precisava che “ad oggi, è stata accertata una CP_1 lesione all'integrità psicofisica dell'odierno ricorrente nella misura complessiva del 10%, e non in quella del 9% come erroneamente indicato nel ricorso introduttivo del presente giudizio”, tenuto conto delle preesistenze riconosciute;
in ogni caso, chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio e nesso causale, essendo la patologia denunciata ascrivibile a una comune malattia e, quindi, avente una genesi extralavorativa.
*
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
«tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, i testi escussi hanno confermato lo svolgimento delle mansioni di coltivatore diretto dedotte in ricorso, l'utilizzo degli attrezzi e macchine agricoli ivi menzionati, nonché la movimentazione di carichi pesanti da parte del ricorrente (v. dichiarazioni rese all'udienza del
19.04.2023 dal teste sig. . Testimone_1 All'esito della prova testimoniale, è stata disposta CTU la quale, sulla scorta delle mansioni lavorative emerse dall'indagine anamnestica raccolta nel corso delle operazioni peritali, ha accertato che “Il ricorrente, sin da giovane età, ha sempre volto e svolge mansioni di coltivatore diretto secondo le caratteristiche qualitative, quantitative, ambientali e dinamiche descritte nell'anamnesi lavorativa. E' innegabile che la protratta attività lavorativa, caratterizzata da ininterrotta e ripetitiva sollecitazione del rachide lombare per cause multifattoriali quali vibrazioni e scuotimenti causati dall'uso di automezzi agricoli, sforzi fisici, assunzioni di posture antiergonomiche, trasporto manuale di carichi, esposizione a fattori climatici inclementi, protratta attività senza congrue pause compensative, abbia nel lungo arco di tempo lavorativo, determinato una continua, ripetuta , incessante e abnorme sollecitazione delle struttura anatomiche di contenimento discale intervertebrale.
Gli accertamenti strumentali eseguiti dal ricorrente a causa della incessante e progressivamente evoluta sintomatologia algico-disfunzionale del rachide lombare, sono dimostrativi di una protrusione discale lombare globale a L4-L5 motivatamente definibile quale “Malattia professionale” secondo quanto previsto dalla nuova tabella delle malattie professionali (M51.2 ). Tale tecnopatia comporta una menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente giustificativa di un danno biologico pari al 2 % (v. Tab. G.U. n° 172 del 25.7.2000) che, sommata all'11% in godimento, determina un grado di inabilità totale pari al 12%”.
Il CTU ha dunque concluso: “ è affetto dalla seguente malattia denunciata: Ernia Parte_1 discale L4-L5.
A)La malattia denunciata è di natura professionale in quanto, secondo un criterio di certezza, l'attività lavorativa svolta è stata una condizione necessaria ed essenziale per la determinazione della malattia. b) Da tale malattia sono scaturiti postumi d'invalidità permanenti c) responsabili di un danno biologico pari al 2 %” con decorrenza dal 12.05.2023.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, specifici esami strumentali e la puntuale analisi della documentazione agli atti, essendo le stesse immuni da vizi logici o da contraddizioni, atteso, peraltro, come i procuratori delle parti non hanno prospettato ulteriori elementi di valutazione tali da validamente ed efficacemente contrastare gli approdi scientifici in questione.
In proposito, mette conto evidenziare che le indagini peritali hanno ravvisato la sussistenza del nesso di causalità tra la lavorazione e la patologia accertata.
Pertanto, deve riconoscersi la natura professionale della malattia denunciata dalla parte ricorrente, sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennizzo in capitale in favore dell'istante che ha subito un danno biologico, ovvero una lesione dell'integrità psicofisica, che in base alla tabella delle menomazioni inserita nello stesso D.M., tenuto conto dell'entità del danno biologico riveniente da pregresse malattie già riconosciute, determina un danno biologico complessivo pari al 12%.
L' va dunque condannato al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennizzo ex art. CP_1
13 del D.lgs. n. 38/00 relativo alla menomazione -come sopra dal CTU valutata- di grado complessivo pari al 12%, con decorrenza dal 12.05.2023, oltre agli interessi legali sino al saldo.
In considerazione dell'entità dell'aumento percentuale della misura del danno biologico complessivamente riconosciuto, nonché della relativa decorrenza, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria svolta. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
*
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 25.07.2022, così CP_1 provvede:
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo per malattia professionale pari complessivamente al 12% di menomazione dell'integrità psico-fisica con decorrenza dal 12.05.2023, con condanna dell' CP_1 alla corresponsione del dovuto, oltre accessori, come per legge. Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 600,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato l'anticipazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Bari, lì 27.03.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella